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Il regime amministrativo della nave e dell'aeromobile
Nozione e classificazione: qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua marittima o interna, anche a scopo di rimorchio, pesca, diporto o ad altro scopo (art. 136 cod. nav.); il trasporto che il c. nav. ha assunto per qualificare un veicolo come nave deve essere inteso in senso lato "come ogni movimento per acqua di un mezzo galleggiante adibito a svolgere, con le persone o con le cose destinate all'uopo, una qualsiasi attività"; l'attitudine al trasporto distingue le navi dai galleggianti, cioè qualsiasi costruzione galleggiante mobile che non abbia destinazione al trasporto, ma sia adibita alla navigazione o al traffico in acque marittime o interne, ciò vale anche per le piattaforme off-shore, destinate all'estrazione di petrolio, ma non per i galleggianti fissi, (boe di segnalazione, fari e pontili, navi in demolizione); ad esse non vengono applicate le disposizioni.
Riguardanti le navi; le navi si distinguono in:
- Maggiori: destinate alla navigazione in alto mare (navi alturiere)
- Minori: destinate alla navigazione costiera, adibite al servizio marittimo dei porti, addette alla navigazione interna (navi costiere)
La nave si individua in base a:
- Stazza: capacità interna della nave
- Nome: che contraddistingue le navi maggiori, diverso e dissimile da ogni altro già registrato nelle matricole di quello Stato
- Numero: contraddistingue le navi minori o i galleggianti
Il luogo dove ha sede l'ufficio d'iscrizione
Il nome o il numero e l'ufficio di iscrizione vanno segnati sullo scafo della nave in modo ben visibile
La nazionalità della nave designa un criterio di collegamento di tale bene con l'ordinamento giuridico di un determinato Stato, che è libero di stabilirne i criteri di attribuzione e costituisce una qualificazione giuridica del bene, comportando la soggezione dello stesso alla sovranità dello Stato
Il riconoscimento della nazionalità italiana è richiesta per l'iscrizione della nave nelle matricole o nei registri nazionali e si richiede che la nave per almeno 12 carati appartenga a persone fisiche o giuridiche italiane; nei registri non possono essere iscritte solo le navi già iscritte in un registro straniero, salvo in caso di bareboating charter registration, ossia quando una nave, iscritta in un registro straniero, venga locata a scafo nudo a cittadini italiani che provvedono all'iscrizione, in via provvisoria, nei registri nazionali (bareboating in), viceversa si dice bareboating out. Ammissione alla navigazione per l'ammissione alla navigazione, la nave deve risultare iscritta in appositi registri ed in sede d'iscrizione l'autorità marittima valuta l'attitudine dell'imbarcazione a navigare ed il tipo di navigazione cui la stessa può essere destinata; per ottenere l'iscrizione nei registri ilIl proprietario della nave, insieme alla domanda, deve presentare la documentazione relativa alle caratteristiche tecniche della nave o del galleggiante, alle dotazioni e all'allestimento dell'equipaggio previsto dall'art. 315 del regolamento di navigazione marittima. Le navi maggiori sono iscritte nelle matricole, distinte in matricole dei piroscafi e delle motonavi e in matricole delle altre navi maggiori. Le navi minori sono iscritte in appositi registri. Le matricole e i registri sono tenuti dalle autorità preposte alla navigazione marittima o interna. L'atto di nazionalità, prescritto per le navi maggiori, viene rilasciato dal direttore marittimo, tramite l'ufficio d'iscrizione e in nome del Capo dello Stato. Per le navi immatricolate all'estero, l'atto di nazionalità viene rilasciato dal console. La licenza, prescritta per le navi minori o da diporto, è rilasciata direttamente dalla stessa autorità che tiene il registro di iscrizione. Entrambi i documenti devono contenere gli elementi di identificazione.
delle navi e dei galleggianti, in caso di urgenza si rilasciano un passivanti provvisorio, per navi di nuova costruzione o provenienti da un registro straniero; le navi abilitate alla navigazione devono innalzare la bandiera italiana; il controllo sulle condizioni di navigabilità spetta all'autorità marittima per la navigazione interna e all'estero al console. Dismissione della bandiera La cancellazione è l'atto con cui termina l'iscrizione ed ha effetti meramente amministrativi, è determinata dai fatti di cui all'art. 163 c.nav.: - perdita effettiva: il bene si trova in condizioni di assoluta innavigabilità, - perdita presunta: si presume tale il giorno successivo all'ultima notizia, - demolizione: distruzione della nave attuata volontariamente dal proprietario, - perdita dei requisiti di nazionalità: determina l'apertura di un procedimento di dismissione della bandiera, che interviene quando: trasferimento.dell'iscrizione in un registro straniero non comunitario, trasferimento dell'iscrizione in un registro straniero comunitario, aggiudicazione a uno straniero non comunitario a seguito di provvedimento della pubblica autorità, acquisto da parte di uno straniero non comunitario a causa di successione, eccedenza di carati in proprietà di stranieri non comunitari; all'atto della cancellazione l'autorità marittima ritira i documenti bordo. I documenti di bordo I documenti di bordo si dividono in due grandi categorie: carte di bordo e libri di bordo. Le carte di bordo possono a loro volta distinguersi in: - carte di bordo vere e proprie, che comprendono l'atto di nazionalità (che vale come documento di individuazione della nave e fornisce la prova delle nazionalità della stessa e della sua appartenenza a un determinato soggetto), ruolo di equipaggio (che contiene il nome della nave, dell'armatore e del suo rappresentante; la data di- Armamento e di disarmo; il nome, le qualifiche e il contratto di arruolamento dei membri dell'equipaggio. Qui si annotano anche i contratti dell'assicurazione della nave, la visita del RINA, il pagamento delle tasse e dei diritti marittimi, il visto d'arrivo e di partenza, i testamenti ricevuti dal comandante in corso di navigazione. Tale documento è valido tre anni)
- Licenza (che si concede alle navi minori e ai galleggianti ed è simile all'atto di nazionalità).
- Certificati tecnici, che possono essere di stazza, di classe, di navigabilità, di sicurezza, di galleggiabilità, di visita.
- Certificati sanitari e doganali.
Fra i libri di bordo troviamo:
- Giornale nautico, si compone dell'inventario di bordo (in cui vi sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e armamento), il giornale generale di contabilità (in cui si annotano tutti gli atti e i fatti interessanti la navigazione, quali avvenimenti e provvedimenti).
adottati per la salvezza della nave e del carico, nascite, morti, scomparse in mare, entrate e spese), il giornale di navigazione (vi vengono annotate, alla fine di ogni turno di guardia, la rotta seguita, il cammino percorso, le condizioni meteorologiche e le manovre effettuate), il giornale di carico o di pesca (con l'indicazione della qualità e quantità delle merci imbarcate o del prodotto pescato).
giornale di macchina, che si compone della premessa (con la descrizione sommatoria dell'apparato motore), la prima parte (compilata in base al quaderno del personale di guardia), la seconda parte (che contiene il nome del comandante e del direttore di macchina e le eventuali sostituzioni).
giornale radiotelegrafico: è richiesto solo in navi munite di radiotelegrafo.
AEROMOBILE
Nozione e classificazione
Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro (art. 743 cod. nav.), vi rientrano anche gli apparecchi
Che per il loro movimento si avvalgono di reazioni aerodinamiche, mentre sono esclusi gli "apparecchi" ultraleggeri.
Più corretto risulta il riferimento alla convenzione di Chicago del 1994, che divide gli aeromobili in:
- aerostati: aeroplani più leggeri dell'aria che si sostengono sulla stessa staticamente;
- aerodine: aeroplani più pesanti dell'aria che si sostengono nella stessa dinamicamente e se muniti di motore comprendono idrovolanti, aeroplani, anfibi, etc...
Gli aeromobili possono essere classificati in:
- aeromobili di stato: aeromobili militari e di proprietà dello Stato, quindi l'appartenenza a tale categoria si individua tenendo conto di due criteri, quali l'appartenenza dell'aeromobile allo Stato e la destinazione esclusiva ad un servizio di Stato.
- aeromobili privati: si distinguono in aeromobili di trasporto pubblico, destinati a trasportare persone o cose dietro compenso, e lavoro aereo, destinati a scopi industriali e commerciali.
turismo: destinati a scopi diversi dai precedenti; essi sono individuati mediante la marca di:
nazionalità: costituita dalla lettera “I”
immatricolazione: gruppo di 4 lettere diverso per ogni aeromobile
in Italia, per il requisito della nazionalità, necessità l’appartenenza dello stesso in maggioranza a:
Stato, cittadini italiani, società costituite o aventi sede in Italia.
Abilitazione alla navigazione
Essi devono essere immatricolati, atto che si sostanzia in un’immatricolazione del mezzo, presso il Registro Aeronautico Nazionale, tenuto dal Ministero; l’iscrizione è subordinata alla navigabilità dell’aeromobile che è attestata dal certificato omonimo rilasciati dall’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), l’abilitazione alla navigazione si consegue dopo l’iscrizione nel registro, con il rilascio del certificato di immatricolazione (per gli aeromobili maggiori) e con l’annotazione sul
Certificato di collaudo
Certificato di collaudo dell'avvenuta iscrizione da parte dell'Aeroclub d'Italia (qualora si tratti di alianti libratori); la cancellazione dal registro avviene su richiesta del proprietario o d'ufficio quando l'aeromobile è perito o si presume tale (trascorsi tre mesi dall'ultima notizia), è stato demolito o riconsegnato al proprietario straniero.
Documenti di bordo
I documenti di bordo sono:
- Certificato d'immatricolazione
- Certificato di navigabilità
- Documenti doganali sanitari
- Giornale di bordo
- Altri documenti prescritti dai regolamenti
Per gli aeromobili da turismo è inoltre prescritta la tenuta del giornale di rotta, ma non del giornale di bordo.
Proprietà della nave e dell'aeromobile
Rientrano nella categoria dei beni mobili iscritti nei pubblici registri, la disciplina dettata dal legislatore prevede alcune linee:
- Gli atti relativi alla proprietà devono essere resi pubblici
- Possono essere oggetto d'ipoteca