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Diritto della navigazione

È la parte dell’ordinamento giuridico che si riferisce alla navigazione per mare, alle acque interne ed all’aria. Ha per oggetto la materia della navigazione che comprende il complesso dei rapporti attinenti alla stessa e va intesa nel senso di trasporto commerciale che comprende il trasferimento di persone o cose e trasporto tecnico che comprende il movimento per acqua o per aria di un oggetto galleggiante o volante adibito a svolgere, con le persone, una qualsiasi attività.

Caratteri

  • Specialità: una disciplina particolare sorge quando la disciplina comune non sia sufficiente alle peculiarità della materia de determini la necessità di una diversa e più adeguato sistema normativo.
  • Autonomia: Possiede un proprio codice ed una propria struttura di fonti e le norme del diritto comune sono subordinate a quelle della navigazione; a norma dell’art. 1 c.nav. stabilisce in materia di navigazione si applicano le leggi della navigazione, ove non sia applicabile si applica il diritto comune.
  • Unitarietà: Esiste una fusione di elementi privatistici (come la tutela delle situazioni contrattuali) e pubblicistici (come la tutela della sicurezza della nave); la navigazione speciale riguarda l’impiego di satelliti artificiali e veicoli spaziali; ad Antonio Scianloja si deve la realizzazione del codice della navigazione; dopo la sua emanazione iniziarono i lavori per l’elaborazione del regolamento per il completamento e l’esecuzione del codice stesso; la disciplina della navigazione tende all’uniformità.

Fonti

L’art.1 c.nav. indica quali sono le fonti di tale diritto e quale la loro gerarchia:

  • Leggi (speciali)
  • Regolamenti: Espressione del potere normativo che la legge dà alla pubblica amministrazione e si pongono tra loro in posizione gerarchica a seconda dell’autorità emanante
  • Norme corporative
  • Usi: ha efficacia solo in materie non regolate espressamente da leggi o regolamenti ed ha efficacia solo se è richiamato; se richiamato dalla legge prevale sul regolamento; se è richiamato dal regolamento allora prevale solo sulle norme regolamentari subordinate
  • Analogia: vi si ricorre quando mancano delle disposizioni espresse; è un procedimento che permette di regolare un caso, ricorrendo alla norma che regola casi simili

Le norme che regolano la navigazione marittima ed aerea si dividono in tre gruppi, norme che regolano: entrambe le navigazioni, la navigazione marittima, la navigazione aerea. In caso di lacune nelle ultime due normative si può ricorrere all’analogia, ed in tal caso subentra il diritto civile; il principale compito delle convenzioni è rendere omogeneo il diritto della navigazione tra tutti gli Stati, riducendo elementi di estraneità ed i conflitti di legge; esse vengono rese vigenti in Italia mediante l’ordine di esecuzione seguito dalla ratifica o dall’adesione; la normativa contenuta nelle convenzioni assume la forza formale della legge, le più importanti sono quella di Montreal (Novembre 2003); le regole di Amburgo; le Convenzioni di Londra (1998), quest’ultima ha sostituito quella del 1910 ed ha derogato numerose norme inserite nel codice della navigazione.

I beni pubblici destinati alla navigazione

I beni pubblici destinati alla navigazione si intendono quei beni demaniali che rientrano fra i mezzi che consentono ai poteri pubblici di eseguire le finalità in materia di navigazione. Queste si realizzano in maniera diretta attraverso l’impiego dei beni e attraverso il godimento degli stessi da parte dei soggetti pubblici e privati che costituiscono l’elemento personale in condizione di fruirne.

Il mare e lo spazio aereo

Acque interne e mare territoriale: La convenzione di Montego Bay stabilisce che il mare territoriale è rappresentato dal 12 miglia a partire dalle cosiddette linee di base; per acque interne si intendono dunque anche gli spazi di mare situati in direzione del territorio rispetto alle linee interne; In Italia i criteri stabiliti sono quelli della convenzione di Montego Bay; si considerano acque interne golfi, seni e baie, quando la distanza fra i punti estremi dell’apertura del golfo, del seno e della baia non supera le 24 miglia marine.

Diritto di passaggio inoffensivo e di passaggio in transito: La sovranità dello Stato nelle acque territoriali è limitata dal diritto di transito attribuito alle navi, anche da guerra degli altri Stati, che non si estende alle acque interne; il passaggio deve essere continuo e rapido ed è considerato inoffensivo quando non è atto a pregiudicare la pace, il buon ordine, la sicurezza dello Stato, ma, in alcuni casi, può vietare temporaneamente il passaggio in determinate zone; il passaggio in transito si differenzia dal passaggio inoffensivo perché comprende anche il sorvolo e non può essere sospeso.

Zona economica esclusiva e piattaforma continentale: Nella comunità internazionale si è consolidato il principio della legittimità della facoltà degli Stati costieri di riservarsi diritti esclusivi su una fascia di mare, detta zona economica esclusiva, adiacente alle proprie coste estendendosi fino a 200 miglia marine ed alle linee base e comprendente sia il suolo e sottosuolo, sia il volume delle acque sovrastanti; in tale zona lo Stato ha diritti esclusivi di esplorazione e sfruttamento; la piattaforma continentale comprende il fondo e il sottosuolo del mare, si estende fino al bordo esterno del margine continentale oppure fino a 200 miglia dalle linee base; i diritti che gli Stati hanno facoltà di vantare sulla piattaforma continentale sono limitati all’esplorazione e allo sfruttamento delle risorse naturali non biologiche e degli organismi viventi cosiddetti sedentari; la parte di suolo e sottosuolo situata al di là del limiti della giurisprudenza nazionale sono definite patrimonio comune, ossia dette risorse dovranno essere sfruttate al beneficio dell’intera umanità.

Aree protette marine: I parchi e le risorse naturali marine sono costituite da quei particolari ambienti marini, dalle acque dai fondali e dai tratti di costa prospicienti che presentino un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, con particolare interesse alla flora e fauna, costiere e per l’importanza scientifica, ecologica e culturale che rivestono; sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell’ambiente oggetto della protezione e delle finalità istituite dell’area come la pesca, l’estrazione di minerali, reperti archeologici.

Spazio aereo: È soggetto alla sovranità dello Stato anche lo spazio aereo che ne sovrasta il territorio e il relativo mare territoriale; in Italia gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di dogana, possono sorvolare il territorio dello Stato a condizioni di reciprocità o a condizioni previste da convenzioni internazionali. In ogni caso, lo stesso ministro può vietare il sorvolo di alcune zone del territorio per motivi militari o di sicurezza pubblica o di tutto il territorio per motivi di interesse pubblico; gli aeromobili stranieri possono sorvolare lo Stato soltanto con del permessi di autorizzazioni; la Convenzione di Chicago distingue gli aeromobili in due categorie:

  • Aeromobili impiegati in servizi aerei internazionali registrati: per sorvolare lo Stato questi aerei hanno bisogno di una speciale autorizzazione
  • Aeromobili non impiegati in servizi registrati: non necessita un permesso preventivo

Per entrambe le categorie ci sono delle limitazioni, ossia il diritto di proibire il traffico di cabotaggio di tutti gli Stati la possibilità di limitare o proibire il sorvolo di certe aree la possibilità di richiedere l’atterraggio in determinati aeroporti per fini doganali.

I beni pubblici destinati alla navigazione in senso proprio

Comprende i beni di proprietà dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali che costituiscono il demanio marittimo, aeronautico o demanio idrico; caratteristica di tali beni è quella di essere destinata ad usi pubblici e in particolare alla navigazione, l’uso pubblico è detto comune se conforme alla destinazione naturale del bene stesso ed è consentito a tutti; invece è detto speciale se conforme alla destinazione naturale, ma consentito a determinati soggetti in base ad un titolo particolare; è invece eccezionale quando è estraneo alla normale destinazione della cosa, in quanto ne sottrae una parte all’uso comune per attribuirne un godimento esclusivo ad un determinato soggetto tramite un provvedimento di concessione.

Il demanio marittimo

Fanno parte del demanio i beni appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici, assoggettati dalla legge al regime proprio del demanio pubblico, comprese le loro pertinenze; tutti gli altri beni destinati ad un pubblica utilità, fanno parte del patrimonio. I beni assoggettati al regime del demanio pubblico e destinati alla navigazione comprendono il demanio marittimo, parte del demanio idrico ed il demanio aeronautico; fanno parte del demanio marittimo:

  • Lido: zona di terra ad immediato contatto con il mare, è compresa tra la linea di bassa marea e la linea delle mareggiate ordinarie invernali (battigia).
  • Spiaggia: zona costiera compresa tra il lido e le proprietà private dell’entroterra (arenile), gli arenili non possono essere acquistati, non possono essere oggetto di proprietà privata, ma possono usucapirsi, previa sclassificazione.
  • Porti: tratti di costa compresi tra strutture artificiali, nonché zone di mare che offrono riparo alle navi e ne agevolano l’approdo, si sono suddivisi in due categorie (L. 84/1994):
    • Finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato
    • Utili al commercio, divisi in: internazionali, nazionali (suddivisi a seconda della funzione che assolvono) e regionali o interregionali
  • Rade: estensioni di mare, oltre i porti, che, anche senza costituire necessariamente un seno naturale, servono all’ancoraggio delle navi.
  • Lagune: specchi d’acqua salmastra prossimi al mare e si distinguono in vive o morte a seconda se comunicano con esso.
  • Foci dei fiumi e dei canali navigabili: i loro limiti demaniali sono fissati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di concerto con le amministrazioni interessate.
  • I bacini di acqua salsa o salmastra che almeno per una parte dell’anno comunichino con il mare
  • Canali utilizzabili a uso pubblico marittimo

Al regime del demanio sono sottoposte le costruzioni e le opere che si considerano pertinenze dei beni demaniali. Le ragioni a statuto speciale subentrano allo stato nella gestione dei beni demaniali di loro spettanza, eccezion fatta per quelli che interessano la difesa e l’interesse nazionale, del demanio marittimo non fa parte il mare territoriale; la determinazione dei limiti delle zone appartenenti al demanio marittimo avviene con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; inoltre i beni demaniali possono essere integrati per rendere possibile il miglior perseguimento dei pubblici usi marittimi con zone private, attraverso l’espropriazione. I beni pubblici destinati alla navigazione interna si inquadrano nel demanio idrico. Tra i beni del demanio idrico destinato alla navigazione sono da ricordare i fiumi, laghi, canali. Appartengono al demanio idrico anche l’alveo del fiume e dei laghi cioè quella parte che è sommersa da una piena ordinaria.

Gli aerodromi

Ogni spazio terrestre o acqueo destinato all’approdo e all’involo degli aeromobili, compresi gli impianti annessi per le esigenze del traffico e per fornire assistenza ai mezzi. Sono quindi aerodromi gli aeroporti, gli eliporti, i campi di volo (che sono attrezzati per lo scalo degli alianti) ed i campi di fortuna (per gli atterraggi di emergenza e per gli aerei da turismo), possono appartenere allo Stato o ai privati, questi possono anche essere gestiti dallo Stato; l’istituzione e la cessione degli aerodromi e di altri impianti aeronautici da parte dei privati deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; quelli di proprietà e gestiti dallo Stato (compresi quelli militari) sono aperti al traffico aereo civile, agli aerei italiani e stranieri, a condizione di reciprocità; le proprietà in prossimità degli aerodromi sono sottoposte a particolari vincoli, imponenti l’obbligo di fare, non fare o sopportare, inoltre con decreto motivato può ordinarsi l’abbattimento di ostacoli alla navigazione aerea, infine l’amministrazione aeronautica ha facoltà di collocare segnali su opere, costruzioni e piantagioni anche fuori sede aeroportuale.

L’attività amministrativa nei beni pubblici destinati alla navigazione

Il regime delle concessioni

I beni demaniali sono destinati all’uso pubblico: possiamo distinguere un uso normale (corrispondente al fine che ne giustifica l’assegnazione al pubblico demanio) ed un uso eccezionale (non conforme alla normale destinazione del bene e volto al conseguimento di fini diversi ed anche in contrasto con quello principale). L’uso normale viene ulteriormente distinto in un uso comune (consentito a tutti) e uso speciale (non consentito a tutti). Per quanto riguarda l’uso speciale viene utilizzato per delle funzioni pubbliche di competenza di altre amministrazioni. L’uso eccezionale del demanio marittimo è subordinato a concessione. La concessione è l’espressione dell’uso eccezionale attribuito in godimento esclusivo ad un certo soggetto, che acquista sul bene un diritto di godimento reale o personale e può rilasciarsi anche per attività con finalità turistico ricreative; il concessionario autorizzato a costruire sul suolo demaniale acquista diritto di superficie; gli organi che rilasciano le concessioni sono:

  • Ministro: concessioni maggiori a 15 anni
  • Direttore marittimo: concessioni maggiori di 4 anni o minori di 4 anni se vengono apportate modifiche di difficile rimozione o sgombero
  • Capo di compartimento: concessioni di durata non superiore a 4 anni, sempre che non siano di competenza del Direttore Marittimo

La Legge 88/2001 ha disposto che le concessioni dei beni demaniali marittimi hanno durata di 6 anni e sono rinnovati automaticamente ogni sei anni; esse normalmente sono onerose, ed il concessionario è tenuto a versare un canone, la cui misura è fissata nell’atto di concessione, qualora l’utilizzazione si restringa per effetto di preesistenti diritti altrui o per cause naturali, ha diritto ad un’adeguata riduzione del canone; il concessionario che intende sostituire gli altri nel godimento della stessa, deve chiedere preventiva autorizzazione all’autorità concedente ed il relativo atto di rilascio dal capo del compartimento, inoltre esse si estinguono per:

  • Revoca: quando l’oggetto e il modo di esercizio previsti all’inizio del rapporto non corrispondano più al pubblico interesse, è dichiarata dalla stessa autorità che ha fatto la concessione e non da luogo ad indennizzo, cosa che accade nelle concessioni che hanno dato luogo a costruzioni, salvo diversa pattuizione, in caso di revoca parziale il concessionario ha facoltà di rinuncia alla concessione
  • Scadenza del termine
  • Per fatto della pubblica amministrazione che modifichi la consistenza del bene oggetto della concessione
  • Per fatto naturale, che alteri la consistenza del bene al punto di renderne impossibile l’utilizzazione
  • Decadenza: dichiarata dall’autorità che ha fatto la concessione per:
    • Mancata esecuzione delle opere
    • Non uso continuato
    • Omesso pagamento
  • Per rinunzia del concessionario

Le concessioni per licenza sono rinnovabili, e per il periodo tra la scadenza e il rinnovo può essere rilasciata una concessione provvisoria, quanto previsto per le concessioni si applica anche agli stabilimenti di tonnare o di altri impianti di pesca; infine è possibile consentire ai privati, mediante concessione, usi eccezionali sul suolo degli aerodromi statali, per la costruzione di aviorimesse o altri edifici, la misura del canone è stabilita dall’intendente di finanza, ed esse sono revocabili per ragioni di pubblico interesse.

I porti e i sistemi portuali

I porti marittimi nazionali vengono ripartiti in due categorie, porti o aeree portuali:

  • Finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato
  • Di rilevanza economica

Nei maggiori porti nazionali vengono istituite le autorità portuali, ossia enti dotati di personalità giuridica pubblica, sottoposte alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con autonomia amministrativa e finanziaria e controllate della Corte dei Conti; le autorità non vengono qualificate come enti pubblici economici, bensì di amministrazione, con il compito di realizzare gli interessi pubblici di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle attività portuali, commerciali ed industriali, con poteri di regolamentazione ed ordinanza, anche in tema di sicurezza ed igiene del lavoro; sono organi dell’Autorità portuale:

  • Presidente (nominato dal Ministro)
  • Comitato portuale (composto da 21 membri)
  • Segretario generale
  • Collegio dei revisori dei conti

Le Commissioni consultive sono composte dai rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori: si occupano di esprimere pareri in ordine al rilascio, sospensione e revoca delle autorizzazioni e concessioni rispettivamente in materia di operazioni portuali e di utilizzo di aree e banchine, a livello nazionale è prevista una commissione centrale presieduta dal Direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Navigazioni speciali

Il diportismo nauticoÈ regolata dalla Legge 50/1971; unità da diporto sono tutte le costruzioni destinate, in modo esclusivo e permanente, a scopi sportivi, turistici e ricreativi, sia in acque marittime che interne; si distinguono in tre categorie:

  • Natanti: ogni unità a remi e quelle di lunghezza non superiori a metri 7,50 se è a motore, ed a metri 10 se a motore
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Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Verde Anna.
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