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Proprietà della nave

La nave ed aeromobile sono cose in senso sostanziale, in quanto parti separate dalla materia; sono altresì cose in senso formale o beni, in quanto entità prese in considerazione dall'ordinamento giuridico, relativamente alle quali viene attribuito a un soggetto un diritto od altra situazione soggettiva. Come tali, nave ed aeromobile possono essere oggetto di proprietà e di ogni altro diritto in conformità con l'art.810 c.c.

Nave ed aeromobile rientrano inoltre nella categoria dei beni mobili iscritti in pubblici registri (con funzione pubblicistica).

La nave è un bene composto (res composita) e come tale è costituita da cose semplici che formano il tutto, cioè da parti costitutive, da pertinenze e da accessori.

Le parti costitutive si distinguono in parti separabili ed inseparabili (principali ed accessorie) dal complesso.

Le parti inseparabili sono lo scafo, le cisterne, i...

ponti…;Le parti separabili sono gli alberi, il timone, le eliche…;Sia le parti separabili che quelle inseparabili possono appartenere ad un unico proprietario(proprietà unica) od a più proprietari (comproprietà navale – società di armamento).Fanno parte della nave anche le pertinenze (art.246) e gli accessori.Gli accessori sono materialmente uniti alla cosa principale (ancore, impianti radar…); lepertinenze, invece, mantengono la loro autonomia nel senso che non sono parti costitutive dellanave; entrambe sono legate al bene da un rapporto economico – strumentale in modo durevole esono destinate al servizio o all’ornamento del bene. La destinazione può essere stabilita dalproprietario o da chi ha un diritto reale sulla nave come il conduttore (che ha il diritto digodimento).Elemento particolare è il motore che potrebbe essere venduto separatamente, ma che una voltascorporato dalla nave, renderebbe questa

una “non – nave”. 5Gli elementi della nave possono essere venduti anche separatamente e la nave tutta può esserevenduta anche dal comandante nel caso in cui questa risulti essere non più navigabile.

La nave può essere divisa in 24 quote ideali dette carati. Quando una nave è in comproprietà vi è lalimitazione del diritto degli altri:

  • Per vendere i propri carati e per gli atti di straordinaria amministrazione c’è bisogno della• maggioranza qualificata (16 carati).
  • Per vendere la nave c’è bisogno della maggioranza totale (24 carati).
  • Per gli atti di ordinaria amministrazione c’è bisogno della maggioranza normale (12 carati• + una frazione).

La comproprietà della nave inizia a sussistere dopo il varo della nave e dura fino alla suademolizione o cancellazione dai registri.

Riguardo la proprietà della nave, si applicano le stesse norme previste dal codice civile per i beni immobili.

In quanto le relative norme sul codice della navigazione sono in numero eccessivamente ridotto. Unica norma particolare riguarda la situazione in cui il comandante, date le condizioni di innavigabilità della nave, ha la facoltà di venderla anche senza avere apposita procura (sostituzione giuridica).

I MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DELLA NAVE.

I modi di acquisto della proprietà della nave e dell'aeromobile si inquadrano nella teoria dei modi di acquisto della proprietà mobiliare con le particolarità stabilite per i beni mobili registrati. Si applica anche nei riguardi della nave la distinzione tra modi di acquisto a titolo originario ed a titolo derivativo.

Costruzione. (Libro II del Codice della navigazione da integrare con la legge 71 sulle navi da diporto per le quali manca l'obbligo di pubblicità e di iscrizione nei registri speciali).

La costruzione della nave costituisce un caso di specificazione, dato che la nave sono res

novarispetto agli elementi che sono impiegati per la costruzione, e come res nova, è lo specificatore chene acquista la proprietà. La nave diventa tale nel momento in cui è stata varata; prima di tale avvenimento essa è una nave in costruzione. Chi ha intenzione di costruire una nave deve fare una dichiarazione nel registro delle navi in costruzione (pubblicità anticipata); si veda l'art.233: obbligo della dichiarazione di costruzione. L'esistenza di questi registri trova spiegazione nel fatto che lo Stato ha interesse a seguire la costruzione delle navi, infatti, esso esercita un grande controllo sulla costruzione dal punto di vista tecnico; inoltre, sono autorizzati a costruire navi solo i cantieri e gli stabilimenti dotati di personale specializzato. Questi registri sono tenuti dall'ufficio circondariale marittimo o dalla direzione marittima. (Vedi art.237 e 238). Terminata la costruzione la nave deve essere iscritta negli appositi

registri.La natura giuridica del bene e le modalità di acquisto di una nave in costruzione:

Abbiamo due tipi di costruzione:

  • Su commessa.
  • Per conto del costruttore: caso poco frequente ma non inesistente; viene solitamente effettuata quando non vi sono commesse.

Riguardo alla costruzione su commessa, il relativo contratto può essere inquadrato in un contratto di appalto d'opera (art.241 – un soggetto si obbliga ad un determinato risultato ed a porre in essere tutto ciò che serve per la costruzione della nave stessa – modo di acquisto a titolo derivativo), anche se si è in presenza di una compravendita di cosa futura.

Quando la nave è in costruzione vale il principio del codice civile riguardante il possesso e quindi chi lo detiene ha titolo sulla nave.

Bisogna prendere in considerazione due ipotesi:

  1. I materiali sono forniti dal committente.
  2. I materiali sono forniti dal costruttore.

In entrambi i casi ci troviamo in

presenza di un contratto di appalto; la prima ipotesi è comunque quella più rara anche se sempre si tratta di contratto di appalto in quanto la fornitura di materiale è considerata cosa di importanza inferiore al lavoro; tuttavia, alcune dottrine preferiscono sistemi di misurazione differenti e quindi saranno gli interessati a stabilire se dovranno rifarsi al contratto di appalto o meno (contratto nella sua completezza).

In base al contratto di costruzione si determina l'acquisto della proprietà della nave a favore del committente. Si discute però se tale acquisto sia a titolo originario o derivativo ed in quale momento esso avvenga. Si pensa che se i materiali sono forniti dal committente l'acquisto sia a titolo originario; nel caso in cui questi siano di proprietà del costruttore, la proprietà del committente sarebbe a titolo derivativo.

Altra tesi vede sempre e comunque la proprietà della nave a titolo originario per il

committente.Nel caso in cui si verifichino fallimenti del cantiere ma il committente sia già proprietario dellanave non sussistono problemi.Il committente può inserire nel contratto la clausola "a scalare" relativa al pagamento del prezzo eacquisto della nave.Le parti possono accordarsi sulle modalità di pagamento, su aumenti di prezzo dovuti a problemi dicostruzione...tutte le clausole, per essere valide, devono essere inserite in degli allegati tecnici chehanno valenza contrattuale se vengono accettati nel contratto ed in questo vengono richiamati.Se poi, per causa non imputabile al cantiere, si verifica la perdita della nave, il contratto si risolveed al committente viene pagata l'indennità (premio assicurativo) anche se non era effettivoproprietario della nave.Anche i materiali per la costruzione così come la nave stessa possono essere oggetto di ipoteca; ilcontratto di costruzione prevede una locazione finanziaria (con la

Presenza di un finanziatore, un utilizzatore ed una società di leasing. L'art.1667 c.c. stabilisce che l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera non riconoscibili dal committente. L'azione si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente, convenuto per il pagamento, può sempre far valere la garanzia, purché le difformità ed i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorso due anni dalla consegna. Il codice della navigazione stabilisce invece per la denuncia delle difformità il termine di due anni, facendolo coincidere in tutto con quello di prescrizione. La deviazione è stata giustificata dalla considerazione che le navi e gli aeromobili, al momento della scoperta del vizio possono trovarsi molto lontane dal luogo dove risiede il costruttore, rendendo difficile effettuare le dovute constatazioni.

Tecniche. Per la vendita e costruzione delle navi da diporto si può ricorrere alle garanzie per i beni di consumo (il consumatore è quello che utilizza il bene per fini personali). La garanzia ha durata di 24 mesi e richiama il tempo di prescrizione che decorre dalla scoperta del vizio (garanzia per la validità dei beni di consumo del codice civile). Il termine di prescrizione dell'azione è una norma inderogabile ma la garanzia no, pertanto si può decidere di portarla a 24 mesi e non a 6 mesi come nell'appalto. Spesso è previsto, nel contratto, che il committente possa visitare il luogo del lavoro per la costruzione del bene. Sono previsti premi di acceleramento per stadi di avanzamento dei lavori o per la consegna anticipata del bene.

Il contratto di costruzione è legato a quello di assicurazione, ci sono contratti scritti da categorie di costruttori navali internazionali (formulari standard). Essi prevedono tante clausole in iure opzionale.

per gli europei si utilizza awes. Esistono formule di finanziamento particolari legate a taliformulari. Modi di acquisto a titolo derivativo. La compravendita. Il codice della navigazione non detta una propria disciplina in materia, pertanto si applica il codice civile. Tuttavia sono presenti alcune norme speciali; Per quanto riguarda il mero acquisto della nave possiamo distinguere due casi:
  1. Acquisto rateale.
    • Minori garanzie, nel senso che poiché l'acquisto è rateale si è garantiti in maniera o minore soprattutto nel caso di fallimenti della società acquirente.
  2. Acquisto al varo.
    • L'acquisto avviene al momento in cui il veicolo cessa di essere un bene in costruzione e diventa una nave iscritta negli appositi registri.
L'acquisto al varo risulta essere il metodo più conveniente in quanto non frutterebbe alcunché essere proprietari di una nave immobilizzata. Si ricorda che il contratto di compravendita deve essere iscritto AI

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A.A. 2007-2008
23 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della Navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Verde Giovanni.