Locazione di nave armata o equipaggiata
Il codice della navigazione non distingue tra locazione di nave a scafo nudo e locazione di nave armata e equipaggiata. Si tratta di due sottospecie del contratto di locazione: nel primo caso l'oggetto è la nave dotata solo delle sue pertinenze, mentre nel secondo caso l'oggetto è la nave armata, cioè dotata di combustibile, provviste, ecc., ed equipaggiata poiché il locatore ha già provveduto a stipulare i relativi contratti di arruolamento.
In questo secondo caso, siccome il conduttore assume la qualità di armatore, si ha in suo capo la traslazione ex lege dei contratti di arruolamento dell'equipaggio.
Locazione di aeromobile
Le disposizioni del codice della navigazione si applicano anche alla locazione di aeromobile. Una differenza rispetto alla locazione di nave riguarda il regime di pubblicità del contratto in quanto nel secondo caso non è previsto alcun regime di pubblicità, mentre per la locazione di aeromobile di durata non inferiore a sei mesi la convenzione di Ginevra del '48 dispone l'iscrizione della locazione nel registro di immatricolazione dell'aeromobile. Ciò è una condizione necessaria per il riconoscimento da parte degli altri Stati contraenti del diritto di utilizzazione dell'aeromobile.
Una particolare forma di locazione di aeromobile è costituita dai cosiddetti "aircraft interchange agreements" che consentono l'impiego di aeromobili appartenenti a una compagnia su linee servite da una diversa compagnia, con relativo trasferimento dell'esercizio da una compagnia all'altra per i tratti successivi, trasferimento che si attua mediante la sostituzione dell'equipaggio.
Nell'ambito della locazione di aeromobili rientrano anche i rapporti che si instaurano con l'utilizzazione di aeromobili da parte dei soci di un club (tuttavia la giurisprudenza è di diverso avviso qualificando infatti tali rapporti come inquadrabili nell'ambito dei contratti associativi).
La forma
Il contratto di locazione deve essere provato per iscritto e pertanto l'assenza della forma scritta non pregiudica la validità del negozio ma rende esclusivamente più difficile la sua prova in un eventuale giudizio. La forma scritta non è richiesta per la locazione di navi minori e di mezzi nautici di stazza lorda inferiore alle 10 tonnellate. Nella pratica, la redazione del contratto avviene mediante l'adozione di un formulario denominato Barecon 89.
Obblighi del locatore
- Consegnare la nave o l'aeromobile con le relative pertinenze in stato di navigabilità e in buono stato.
- Munire la nave o l'aeromobile dei documenti necessari.
- Provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore e al logorio per l'uso normale.
- Garantire il pacifico godimento durante la navigazione.
- Garantire il conduttore dalle molestie di terzi che pretendono di avere diritti sulla nave o aeromobile.
Il locatore è responsabile per i danni derivanti da difetto di navigabilità a meno che non si provi che il danno sia derivato da un vizio occulto non accertabile con la ordinaria diligenza. Se al momento della consegna della cosa locata il conduttore ravvisa un difetto di navigabilità o di manutenzione, allora può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo salvo che si tratti di vizi facilmente riconoscibili.
Il locatore non può porre in essere innovazioni che diminuiscano il godimento del conduttore. In caso di riparazioni urgenti il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché avvisi il locatore.
Il conduttore è tenuto a tollerare le riparazioni ed ha diritto ad una riduzione del corrispettivo proporzionata alla durata delle riparazioni e all’entità del mancato godimento qualora le riparazioni si protraggano oltre 1/6 della durata della locazione ed in ogni caso oltre i 20 giorni.
Obblighi del conduttore
- Prendere in consegna la nave o l'aeromobile.
- Utilizzare la diligenza del buon armatore o esercente.
- Servirsene in conformità dell'impiego convenuto o che può presumersi dalle circostanze.
- Pagare il corrispettivo convenuto.
Altri obblighi sono solitamente previsti nel contratto. Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa qualora non provi che gli eventi che l'hanno provocata non siano dovuti a cause a lui imputabili. I contratti prevedono normalmente l'obbligo del conduttore di sollevare e tenere indenne il locatore dalle responsabilità relative ai debiti derivanti dall'esercizio.
In caso di impossibilità sopravvenuta nel godimento della nave o dell'aeromobile, allora si applicano le regole generali del codice civile il quale, nel caso di impossibilità definitiva, dispone la facoltà di risolvere il contratto con efficacia non retroattiva (ex nunc), mentre nel caso di impossibilità temporanea il debitore non è responsabile per il ritardo nell'adempimento.
Sublocazione e cessione della locazione
Il conduttore non può sublocare la nave o l'aeromobile né cedere i diritti che gli derivano dal contratto se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore. Nel caso in cui si procede con il consenso del locatore alla sublocazione...
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