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Responsabilità del locatore per i danni derivanti da difetto di navigabilità
Il locatore è responsabile per i danni derivanti da difetto di navigabilità a meno che non si provi che il danno sia derivato da un vizio occulto non accertabile con la ordinaria diligenza. Se al momento della consegna della cosa locata il conduttore ravvisa un difetto di navigabilità o di manutenzione, allora può chiedere la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi facilmente riconoscibili. Il locatore non può porre in essere innovazioni che diminuiscano il godimento del conduttore. In caso di riparazioni urgenti, il conduttore può eseguirle direttamente, salvo rimborso, purché avvisi il locatore. Il conduttore è tenuto a tollerare le riparazioni ed ha diritto ad una riduzione del corrispettivo proporzionata alla durata delle riparazioni e all'entità del mancato godimento qualora le riparazioni si protraggano oltre 1/6 della durata della locazione ed in ogni caso oltre i.20 giorni. Obblighi del conduttore.
Il conduttore deve:
- prendere in consegna la nave o l'aeromobile;
- utilizzare la diligenza del buon armatore o esercente;
- servirsene in conformità dell'impiego convenuto o che può presumersi dalle circostanze;
- pagare il corrispettivo convenuto.
Altri obblighi sono solitamente previsti nel contratto.
Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa qualora non provi che gli eventi che l'hanno provocata non siano dovuti a cause a lui imputabili.
I contratti prevedono normalmente l'obbligo del conduttore di sollevare e tenere indenne il locatore dalle responsabilità relative ai debiti derivanti dall'esercizio.
In caso di impossibilità sopravvenuta nel godimento della nave o dell'aeromobile allora si applicano le regole generali del codice civile il quale nel caso di impossibilità definitiva dispone la facoltà di risolvere il contratto con efficacia non retroattiva (ex nunc).
mentre nel caso di impossibilità temporanea il debitore non è responsabile per il ritardo nell'adempimento. Sublocazione e cessione della locazione. Il conduttore non può sublocare la nave o l'aeromobile né cedere i diritti che gli derivano dal contratto se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore. Nel caso in cui si procede con il consenso del locatore alla sublocazione o alla cessione esse devono essere redatte in forma scritta. Manutenzione. Nella sublocazione il conduttore diventa locatore (sublocatore) nei confronti del terzo subconduttore, mentre nella cessione il conduttore (cedente) viene sostituito da cessionario nei diritti e negli obblighi verso il locatore ceduto. In entrambi i casi l'esercizio del veicolo è assunto dal subconduttore o dal cessionario. Cessazione della locazione. La locazione cessa: - per risoluzione del contratto; - per lo spirare del termine del contratto; - per disdetta. La locazione di nave o di aeromobile cessa anche per la perdita o la distruzione del veicolo.Aeromobile non può rinnovarsi tacitamente. Nel caso di trasferimento a titolo particolare della nave il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente se ha data certa anteriore a quella in cui è stata alienata la cosa. In tal caso, il terzo acquirente subentra nella posizione del locatore.
Riconsegna del veicolo. Cessata la locazione, il conduttore deve riconsegnare il veicolo nel medesimo luogo e nello stesso stato in cui è stato ricevuto, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso convenuto. In caso di ritardo nella riconsegna, il conduttore in mora è tenuto verso il locatore al corrispettivo convenuto, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno. Per il periodo di ritardo nella riconsegna del veicolo che duri fino alla decima parte della durata del contratto, è dovuto al locatore un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto.
Prescrizione. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono in un anno.
Dalla scadenza del contratto e nel caso di ritardo nella riconsegna dal momento in cui questa è avvenuta. Nel caso di perdita presunta il termine decorre dalla data di cancellazione della nave o aeromobile dal registro d'iscrizione.
Cap. III. Il noleggio. Il noleggio è un contratto per il quale l'armatore (noleggiante) in funzione di un corrispettivo, si obbliga a compiere con una nave uno o più viaggi prestabiliti (cosiddetto noleggio a viaggio) o per un periodo di tempo convenuto (cosiddetto noleggio a tempo), secondo le condizioni del contratto e dagli usi. Per effetto del rinvio operato dal codice della navigazione la disciplina del noleggio della nave si applica anche all'aeromobile. All'armatore (noleggiante) rimane la detenzione della nave mentre i singoli viaggi sono compiuti per conto del noleggiatore. L'elemento essenziale del contratto di noleggio è la cooperazione del creditore che può arrivare fino a dare ordini e istruzioni.
impiego commerciale e quindi all'attuazione dei trasporti. Il Charterparty. Sono stati sollevati dei dubbi in ordine alla reale rispondenza del contratto di noleggio rispetto alla pratica dei traffici marittimi in quanto nel contesto del traffico non di linea si parla di charterparty. Il charteparty prende il nome di voyage charter quando il nolo viene stabilito a viaggio e di time charter quando il nolo viene stabilito a tempo. I charterparties sono costituiti da formulari fra i quali un ruolo dominante è giocato dal BIMCO. I formulari di voyage charter sono molti e redatti in funzione dei differenti tipi di merce e dei diversi tipi di traffico ed inoltre vi sono formulari generici quali il GENCON. Per il time charter il traffico di carichi secchi è regolato dal BALTIME 1939 e dal NYPE per il traffico petrolifero. Il noleggio di aeromobile. Il contratto di noleggio di aeromobile deve avere forma scritta ad probationem. Esso è un vero e proprio contratto ditrasporto marittimo, l'esercente si impegna a trasferire i passeggeri e ad assumere i relativi rischi emettendo i biglietti a proprio nome. Questo tipo di contratto è considerato un contratto a favore di terzi, in quanto il rapporto si instaura tra il vettore e i passeggeri. Il contratto di noleggio deve essere redatto per iscritto, anche se la mancanza di forma scritta non ne inficia la validità. Tuttavia, la forma scritta rende più difficile la prova del contratto in caso di controversie legali. Nel contratto di noleggio devono essere indicati i seguenti elementi: - Elementi di identificazione, nazionalità e dimensioni della nave. - Nome del noleggiante e del noleggiatore. - Nome del comandante. - Importo del nolo. - Durata del contratto o indicazione dei viaggi da compiere. assume un ruolo rilevante la figura del broker di noleggi. Questi è un mediatore che oltre a mettere in contatto le parti provvede di solito alla materiale documentazione del contratto, redigendo il formulario prescelto indicato dalle parti. Spesso il broker di noleggi sottoscrive anche il contratto con la dicitura "as broker only" anche se è dubbia la validità di tale sottoscrizione quando le parti non gli abbiano conferito mandato in tal senso. Obblighi del noleggiante. Il noleggiante è obbligato, prima della partenza, a mettere la nave in stato di navigabilità per il compimento della prestazione convenuta, deve armarla ed equipaggiarla, dotarla dei documenti necessari. Il noleggiante, salvo che sia diversamente convenuto, è responsabile dei danni derivanti da difetto di navigabilità a meno che non provi si trattasse di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza. Il noleggiatore che lamenta il danno deve provare la sua.esistenza e la sua derivazione da un difetto di navigabilità mentre spetta al noleggiante, al fine di escludere la propria responsabilità, provare che la causa dell'innavigabilità derivi da un vizio occulto non accertabile con la normale diligenza.
Il nolo. L'obbligazione principale del noleggiatore è quella di pagare il nolo che è fissato per l'unità di tempo ed è espressione della portata della nave.
Il nolo a tempo è dovuto, in mancanza di patto o uso diverso, in rate mensili anticipate.
Il noleggiante non ha alcun privilegio legale a garanzia del credito del nolo; tuttavia i formulari riconoscono un "lien" al noleggiante cioè una sorta di diritto di ritenzione convenzionale sul carico e sul corrispettivo dei trasporti.
Se il noleggiatore non è puntuale nel pagamento del nolo alla scadenza delle rate i formulari prevedono il diritto del noleggiante di ritirare immediatamente e senza preavviso la nave.
dalservizio.Messa a disposizione della nave: clausola di cancello.La nave dev'essere posta a disposizione del noleggiatore nel porto indicato nel contratto e neltermine convenuto.L'eventualità che la nave non sia messa a disposizione del noleggiatore è disciplinata di solitodalla cosiddetta clausola di cancello.Infatti solitamente sono indicati due termini uno iniziale, prima del quale il contratto non avràinizio d'esecuzione, ed un termine finale detto di cancello.Secondo la clausola di cancello il noleggiante è obbligato a presentare la nave anche dopo lascadenza del termine di cancello stabilito per la sua messa a disposizione.Dopo la scadenza del termine qualora la nave non sia arrivata allora il noleggiatore puòesercitare una duplice facoltà e cioè dare egualmente attuazione al contratto o cancellare ilmedesimo. 8Secondo gli usi il noleggiatore che utilizza la clausola di cancello non può pretendereIl risarcimento dei danni per il ritardo, a meno che questo non sia dovuto a dolo o colpa grave del noleggiante.
Obblighi del noleggiatore:
- Le spese fisse inerenti alle necessità operative della nave (manutenzione, equipaggiamento, ecc.) sono a carico del noleggiante.
- Le spese variabili (combustibile, acqua, spese di ancoraggio, ecc.) sono a carico del noleggiatore.
- Sono sempre a carico del noleggiatore le spese non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
- Il noleggiatore è obbligato ad utilizzare la nave per traffici leciti, mentre il noleggiante non è obbligato ad intraprendere un viaggio che esponga la nave o le persone ad un pericolo non preventivato al momento della stipulazione del contratto.
- Se il noleggiatore non è puntuale con il pagamento del nolo, è previsto il diritto del noleggiante di ritirare la nave dal servizio immediatamente e senza preavviso.
Nel caso di impedimento temporaneo...