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LA NAVE
La nave è “qualunque costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di
diporto, di pesca, di rimorchio” art 136 cod. nav. quindi non soltanto le navi addette ai
traffici commerciali, ma anche le navi adibite ad altra finalità. La nave si identifica con la
funzione della navigazione, a prescindere dal tipo di caratteristiche, dimensioni e
ambiente acqueo in cui la nave si vene a trovare. E’ una “res connexa” formata da
elementi eterogenei uniti tra loro dall'opera dell'uomo per formare un corpo intenso
dal punto di vista giuridico in senso unitario. La costruzione deve possedere naturalmente
l'ATTITUDINE a poter GALLEGGIARE, perché in mancanza non potrebbe navigare: è un
prerequisito necessario che consente alla nave di spostarsi per acqua a prescindere dal
mezzo di propulsione utilizzato (meccanica o elica). Quest'ultimo può incidere sulla
normativa applicabile (per esempio: se la nave ha una perdita non accertata, se è a
propulsione meccanica la nave si considera perduta se non si hanno più sue notizie da 4
mesi; se, invece, è a propulsione a elica, si intende perduta una volta trascorsi 8 mesi).
Non sono considerate navi delle costruzioni che posseggono un'attitudine
vagamente astratta alla navigazione, (es. le navi in costruzione che diventano navi
soltanto quando sono complete di tutti i loro elementi; o la nave dislocata sulla
terraferma). (Esiste comunque una sentenza del Consiglio di Stato che tuttavia si esprime
in senso contrario a proposito di un natante che è stabilmente ancorato alla riva mediante
un pontile che è adibito a discoteca. Secondo il consiglio, può considerarsi una nave a tutti
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gli effetti in quanto dotata di un apparato motore, di un proprio equipaggio e quindi
potrebbe navigare in qualunque momento si decida).
La DESTINAZIONE alla navigazione si ritiene sia un elemento ulteriore rispetto alla
semplice attitudine alla navigazione: è la specifica volontà del proprietario (o da chi ne
abbia il potere) della nave di destinarla alla navigazione iscrivendola perciò nel registro
delle matricole o immettendola nel mare abusivamente; non è una qualità intrinseca
al bene (come l’attitudine alla navigazione).
L’ HOVERCRAFT è quel particolare veicolo che cammina su un cuscino d’aria: il
nostro ordinamento assimila la sua nozione a quella di nave seppur ha quel suo
particolare modo di navigare.
Si distinguono inoltre delle navi private dalle navi assoggettati ad un regime speciale
(es. NAVI DA GUERRA comandate ed equipaggiate da personale militare e iscritte nel
registro del naviglio di guerra, presentando segni distintivi impressi dallo Stato di
appartenenza. Rientrano nella categoria delle navi militari insieme a tutte quelle navi
adibite al servizio delle forze armate dello Stato che sono alle dipendenze di un
comandante militare, oppure navi mercantili, anche appartenenti a privati perché non è
necessario che appartengano allo stato, che sono state trasformate in navi da guerra.
Le navi militari sono beni pubblici del patrimonio indisponibile).
L'art 136 fa riferimento anche i GALLEGGIANTI: questi si intende delle costruzioni
destinate al servizio attinente alla navigazione o al traffico marittimo (in questo caso
la navigazione è semplicemente strumentale affinché raggiunga il punto preciso in cui
deve svolgere il suo servizio. Servizi attinenti alla navigazione possono essere quelli
riguardanti l'esplorazione dei fondali; spegnere incendi in mare o porti, costruzione di
banchine, moli ecc… servizi invece attinenti al traffico sono i servizi d’ormeggio,
movimentazione merci). Quindi la differenza tra navi e galleggianti sta nel fatto che le
navi se non hanno capacità di navigazione non possono realizzare la loro finalità
intrinseca, mentre i galleggianti navigano fintanto che non raggiungono il punto in
cui devono svolgere i loro servizi attinenti alla navigazione oppure al traffico.
Secondo l'art 136, le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia
diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualunque servizio attinenti
alla navigazione o al traffico in acque marittime interne. Tuttavia non ci si riferisce a tutta la
disciplina, comprese le disposizioni speciali (come infatti ha puntualizzato la Cassazione).
(si applica per esempio quella relativa all’iscrizione: solo la normativa che regola il settore
della navigazione). Secondo alcuni poi, ai fini della rivoluzione della costruzione della
categoria dei galleggianti, è irrilevante che il bene sia dotato o meno di mezzi di
propulsione: non è questo l'elemento distintivo, ma è semplicemente lo scopo cui
sono adibiti questi mezzi (il tipo di attività: per la nave la navigazione, per i galleggiati
l’asservimento di servizi). Quindi in definitiva i galleggianti sono assoggettati ad
identificazione, sono iscritti nei registri ed abilitati con licenza (mentre le navi maggiori
sono iscritte nelle matricole ed abilitate con atto di nazionalità).
Non rientrano nell'art 136, ultimo comma, i c.d. galleggianti fissi (le boe galleggianti di
segnalazione, i pontili, bacini di arenaggio assicurati alla riva in modo permanente e
intenzionale) che sono considerati immobili: di conseguenza ad essi non si applicano le
norme in materia di navi.
Si distingue convenzionalmente tra NAVI MAGGIORI e MINORI in virtù del tipo e delle
caratteristiche di navigazione che le due navi sono in grado di svolgere:
NAVI MAGGIORI: sono le navi d'altura (oltre le 20 miglia dalla costa) che possono
essere indistintamente a propulsione meccanica o elica, le cui caratteristiche di
destinazione, sistemazione dell'equipaggio si adattano al tipo di navigazione d’altura.
Sono ISCRITTE nelle MATRICOLE (registri tenuti negli uffici di compartimento di
direzione marittima) ed ABILITATE tramite ATTO DI NAZIONALITA’. Sono, ancora,
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identificate con un NOME: per poter cambiare il nome è richiesta l’approvazione del
Ministro dei Trasporti.
NAVI MINORI: sono le navi costiere, le cui destinazioni e sistemazioni dell'equipaggio
sono predisposte in considerazione di una navigazione entro le 20 miglia dalla costa;
sono quelle navi dirette al servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione
interna. Sono REGISTRATE nei REGISTRI PUBBLICI (tenuti dagli uffici di compartimento
e di circondario o da altri uffici marittimi indicati dal regolamento) ed ABILITATE mediante
LICENZA. Inoltre sono identificate con un NUMERO, ma per quelle più importanti es.
quelle addette ai servizi pubblici della navigazione interna o quelle che sono a propulsione
meccanica e hanno una stazza lorda superiore a 10 tonnellate o 25, nel caso di
propulsione elica, il proprietario può richiedere che venga individuata attraverso un nome.
(sullo scafo sono segnati nome e luogo di iscrizione).
La nave, infatti, in quanto bene mobile registrato deve essere REGISTRATA sulla base
di una documentazione che viene presentata al capo compartimento, e successivamente
deve essere ABILITATA secondo le norme prescritte dal codice; una volta compiuti
questi passaggi la nave sarà ammessa alla navigazione. Il capo compartimento
stabilirà se la nave, in base alla documentazione presentata, deve essere iscritta nelle
matricole, se si tratta di navi maggiori o nei registri, se si tratta di navi minori (se la
nave è ormata all'estero questo compito spetterà al console). (se si tratta di navi adibite a
navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto, in particolare quelli delle
navi da diporto sono tenuti dalle capitanerie di porto). Contro il provvedimento è possibile
fare ricorso innanzi al Ministro dei Trasporti. Secondo la dottrina la REGISTRAZIONE ha
natura dichiarativa, ossia documenta l’esistenza del bene e la sussistenza di determinate
caratteristiche. La giurisprudenza, sulla base di ciò, ha dato la possibilità al soggetto
interessato di fornire la prova contraria delle risultanze dei registri. Per pochi,
l’iscrizione della nave sarebbe un fatto di certazione, in particolare una registrazione, e
quindi crea una situazione di scienza assoluta e di conseguenza non può essere fornita la
prova contraria.
Per poter essere registrata, la nave deve presentare determinate caratteristiche e
REQUISITI di individuazione di nazionalità: stazza, nome o numero, il luogo dove ha
sede l’ufficio di iscrizione. La prima è considerata in termini di volume, ossia la capacità
interna della nave, 1 metro cubo equivale a 2,832 metri; si distingue tra stazza lorda e
netta, la prima comprende tutta la capacità della nave anche quegli ambienti che non
vengono utilizzati per i traffici es. apparato motore, alloggi equipaggio, la seconda si
ottiene togliendo dalla stazza lorda il volume di quest’ultimi ambienti. Il registro italiano
navale esegue la stazzatura delle navi.
La NAZIONALITA’ della nave, infine, esprime il collegamento della nave con
l’ordinamento giuridico dello stato di cui batte bandiera; la nave è assoggettata alla
sua sovranità, non esiste una disciplina che stabilisca quali siano i presupposti per
questa attribuzione di nazionalità, per questo collegamento. E’ stata redatta una
convenzione internazionale sulla registrazione delle navi (Convenzione dei Ginevra
del 1986) ma non è stata ratificata dal numero necessario di stati per entrare in vigore. Di
conseguenza gli stati rimangono liberi di stabilire i presupposti e le condizioni in
presenza delle quali possono attribuire la propria nazionalità alle navi; l’unica
previsione (contenuta nella convenzione di Montego Bay del 1982) attiene al fatto che tra
la nave e lo stato deve sussistere un genuin link (collegamento sostanziale). Di fatto,
però, gli stati, sia perché non è specificata la misura di tale collegamento sia perché non è
riconnessa alcuna sanzione nel caso in cui manchi, sono completamente liberi in tali
circostanze. Questo ha comportato il sorgere delle c.d bandiere di comodo,
convenienza, ombra che attribuiscono la propria nazionalità alle navi anche in
assenza di tale vincolo; ciò significa che sarà applicata alle navi la relativa normativa
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dello stato di bandiera sia per quanto riguarda gli equipaggi, sia per quanto riguarda la
disciplina fiscale (norme molto blande, meno onerose). Gli armatori, pertanto, sono attratti
e incentivati ad usufruire di tali bandiere di comodo in quanto possono pagare meno
contributi e hanno dei vantaggi di natura fiscale, economica. Tutto ciò comporta un
detrimento del principio di concorrenza naturalmente perché queste navi ottengono un
indebito vantaggio dovendo sopportare meno spese. Ecco perch