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LA NAVE

La nave è “qualunque costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di

diporto, di pesca, di rimorchio” art 136 cod. nav. quindi non soltanto le navi addette ai

traffici commerciali, ma anche le navi adibite ad altra finalità. La nave si identifica con la

funzione della navigazione, a prescindere dal tipo di caratteristiche, dimensioni e

ambiente acqueo in cui la nave si vene a trovare. E’ una “res connexa” formata da

elementi eterogenei uniti tra loro dall'opera dell'uomo per formare un corpo intenso

dal punto di vista giuridico in senso unitario. La costruzione deve possedere naturalmente

l'ATTITUDINE a poter GALLEGGIARE, perché in mancanza non potrebbe navigare: è un

prerequisito necessario che consente alla nave di spostarsi per acqua a prescindere dal

mezzo di propulsione utilizzato (meccanica o elica). Quest'ultimo può incidere sulla

normativa applicabile (per esempio: se la nave ha una perdita non accertata, se è a

propulsione meccanica la nave si considera perduta se non si hanno più sue notizie da 4

mesi; se, invece, è a propulsione a elica, si intende perduta una volta trascorsi 8 mesi).

Non sono considerate navi delle costruzioni che posseggono un'attitudine

vagamente astratta alla navigazione, (es. le navi in costruzione che diventano navi

soltanto quando sono complete di tutti i loro elementi; o la nave dislocata sulla

terraferma). (Esiste comunque una sentenza del Consiglio di Stato che tuttavia si esprime

in senso contrario a proposito di un natante che è stabilmente ancorato alla riva mediante

un pontile che è adibito a discoteca. Secondo il consiglio, può considerarsi una nave a tutti

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gli effetti in quanto dotata di un apparato motore, di un proprio equipaggio e quindi

potrebbe navigare in qualunque momento si decida).

La DESTINAZIONE alla navigazione si ritiene sia un elemento ulteriore rispetto alla

semplice attitudine alla navigazione: è la specifica volontà del proprietario (o da chi ne

abbia il potere) della nave di destinarla alla navigazione iscrivendola perciò nel registro

delle matricole o immettendola nel mare abusivamente; non è una qualità intrinseca

al bene (come l’attitudine alla navigazione).

L’ HOVERCRAFT è quel particolare veicolo che cammina su un cuscino d’aria: il

nostro ordinamento assimila la sua nozione a quella di nave seppur ha quel suo

particolare modo di navigare.

Si distinguono inoltre delle navi private dalle navi assoggettati ad un regime speciale

(es. NAVI DA GUERRA comandate ed equipaggiate da personale militare e iscritte nel

registro del naviglio di guerra, presentando segni distintivi impressi dallo Stato di

appartenenza. Rientrano nella categoria delle navi militari insieme a tutte quelle navi

adibite al servizio delle forze armate dello Stato che sono alle dipendenze di un

comandante militare, oppure navi mercantili, anche appartenenti a privati perché non è

necessario che appartengano allo stato, che sono state trasformate in navi da guerra.

Le navi militari sono beni pubblici del patrimonio indisponibile).

L'art 136 fa riferimento anche i GALLEGGIANTI: questi si intende delle costruzioni

destinate al servizio attinente alla navigazione o al traffico marittimo (in questo caso

la navigazione è semplicemente strumentale affinché raggiunga il punto preciso in cui

deve svolgere il suo servizio. Servizi attinenti alla navigazione possono essere quelli

riguardanti l'esplorazione dei fondali; spegnere incendi in mare o porti, costruzione di

banchine, moli ecc… servizi invece attinenti al traffico sono i servizi d’ormeggio,

movimentazione merci). Quindi la differenza tra navi e galleggianti sta nel fatto che le

navi se non hanno capacità di navigazione non possono realizzare la loro finalità

intrinseca, mentre i galleggianti navigano fintanto che non raggiungono il punto in

cui devono svolgere i loro servizi attinenti alla navigazione oppure al traffico.

Secondo l'art 136, le disposizioni che riguardano le navi si applicano, in quanto non sia

diversamente disposto, anche ai galleggianti mobili adibiti a qualunque servizio attinenti

alla navigazione o al traffico in acque marittime interne. Tuttavia non ci si riferisce a tutta la

disciplina, comprese le disposizioni speciali (come infatti ha puntualizzato la Cassazione).

(si applica per esempio quella relativa all’iscrizione: solo la normativa che regola il settore

della navigazione). Secondo alcuni poi, ai fini della rivoluzione della costruzione della

categoria dei galleggianti, è irrilevante che il bene sia dotato o meno di mezzi di

propulsione: non è questo l'elemento distintivo, ma è semplicemente lo scopo cui

sono adibiti questi mezzi (il tipo di attività: per la nave la navigazione, per i galleggiati

l’asservimento di servizi). Quindi in definitiva i galleggianti sono assoggettati ad

identificazione, sono iscritti nei registri ed abilitati con licenza (mentre le navi maggiori

sono iscritte nelle matricole ed abilitate con atto di nazionalità).

Non rientrano nell'art 136, ultimo comma, i c.d. galleggianti fissi (le boe galleggianti di

segnalazione, i pontili, bacini di arenaggio assicurati alla riva in modo permanente e

intenzionale) che sono considerati immobili: di conseguenza ad essi non si applicano le

norme in materia di navi.

Si distingue convenzionalmente tra NAVI MAGGIORI e MINORI in virtù del tipo e delle

caratteristiche di navigazione che le due navi sono in grado di svolgere:

NAVI MAGGIORI: sono le navi d'altura (oltre le 20 miglia dalla costa) che possono

essere indistintamente a propulsione meccanica o elica, le cui caratteristiche di

destinazione, sistemazione dell'equipaggio si adattano al tipo di navigazione d’altura.

Sono ISCRITTE nelle MATRICOLE (registri tenuti negli uffici di compartimento di

direzione marittima) ed ABILITATE tramite ATTO DI NAZIONALITA’. Sono, ancora,

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identificate con un NOME: per poter cambiare il nome è richiesta l’approvazione del

Ministro dei Trasporti.

NAVI MINORI: sono le navi costiere, le cui destinazioni e sistemazioni dell'equipaggio

sono predisposte in considerazione di una navigazione entro le 20 miglia dalla costa;

sono quelle navi dirette al servizio marittimo dei porti e le navi addette alla navigazione

interna. Sono REGISTRATE nei REGISTRI PUBBLICI (tenuti dagli uffici di compartimento

e di circondario o da altri uffici marittimi indicati dal regolamento) ed ABILITATE mediante

LICENZA. Inoltre sono identificate con un NUMERO, ma per quelle più importanti es.

quelle addette ai servizi pubblici della navigazione interna o quelle che sono a propulsione

meccanica e hanno una stazza lorda superiore a 10 tonnellate o 25, nel caso di

propulsione elica, il proprietario può richiedere che venga individuata attraverso un nome.

(sullo scafo sono segnati nome e luogo di iscrizione).

La nave, infatti, in quanto bene mobile registrato deve essere REGISTRATA sulla base

di una documentazione che viene presentata al capo compartimento, e successivamente

deve essere ABILITATA secondo le norme prescritte dal codice; una volta compiuti

questi passaggi la nave sarà ammessa alla navigazione. Il capo compartimento

stabilirà se la nave, in base alla documentazione presentata, deve essere iscritta nelle

matricole, se si tratta di navi maggiori o nei registri, se si tratta di navi minori (se la

nave è ormata all'estero questo compito spetterà al console). (se si tratta di navi adibite a

navigazione interna i registri sono tenuti dagli ispettorati di porto, in particolare quelli delle

navi da diporto sono tenuti dalle capitanerie di porto). Contro il provvedimento è possibile

fare ricorso innanzi al Ministro dei Trasporti. Secondo la dottrina la REGISTRAZIONE ha

natura dichiarativa, ossia documenta l’esistenza del bene e la sussistenza di determinate

caratteristiche. La giurisprudenza, sulla base di ciò, ha dato la possibilità al soggetto

interessato di fornire la prova contraria delle risultanze dei registri. Per pochi,

l’iscrizione della nave sarebbe un fatto di certazione, in particolare una registrazione, e

quindi crea una situazione di scienza assoluta e di conseguenza non può essere fornita la

prova contraria.

Per poter essere registrata, la nave deve presentare determinate caratteristiche e

REQUISITI di individuazione di nazionalità: stazza, nome o numero, il luogo dove ha

sede l’ufficio di iscrizione. La prima è considerata in termini di volume, ossia la capacità

interna della nave, 1 metro cubo equivale a 2,832 metri; si distingue tra stazza lorda e

netta, la prima comprende tutta la capacità della nave anche quegli ambienti che non

vengono utilizzati per i traffici es. apparato motore, alloggi equipaggio, la seconda si

ottiene togliendo dalla stazza lorda il volume di quest’ultimi ambienti. Il registro italiano

navale esegue la stazzatura delle navi.

La NAZIONALITA’ della nave, infine, esprime il collegamento della nave con

l’ordinamento giuridico dello stato di cui batte bandiera; la nave è assoggettata alla

sua sovranità, non esiste una disciplina che stabilisca quali siano i presupposti per

questa attribuzione di nazionalità, per questo collegamento. E’ stata redatta una

convenzione internazionale sulla registrazione delle navi (Convenzione dei Ginevra

del 1986) ma non è stata ratificata dal numero necessario di stati per entrare in vigore. Di

conseguenza gli stati rimangono liberi di stabilire i presupposti e le condizioni in

presenza delle quali possono attribuire la propria nazionalità alle navi; l’unica

previsione (contenuta nella convenzione di Montego Bay del 1982) attiene al fatto che tra

la nave e lo stato deve sussistere un genuin link (collegamento sostanziale). Di fatto,

però, gli stati, sia perché non è specificata la misura di tale collegamento sia perché non è

riconnessa alcuna sanzione nel caso in cui manchi, sono completamente liberi in tali

circostanze. Questo ha comportato il sorgere delle c.d bandiere di comodo,

convenienza, ombra che attribuiscono la propria nazionalità alle navi anche in

assenza di tale vincolo; ciò significa che sarà applicata alle navi la relativa normativa

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dello stato di bandiera sia per quanto riguarda gli equipaggi, sia per quanto riguarda la

disciplina fiscale (norme molto blande, meno onerose). Gli armatori, pertanto, sono attratti

e incentivati ad usufruire di tali bandiere di comodo in quanto possono pagare meno

contributi e hanno dei vantaggi di natura fiscale, economica. Tutto ciò comporta un

detrimento del principio di concorrenza naturalmente perché queste navi ottengono un

indebito vantaggio dovendo sopportare meno spese. Ecco perch

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Publisher
A.A. 2023-2024
56 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dari1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Messina o del prof Rizzo Maria Piera.