La nuova realtà dei viaggi organizzati
La rilevanza assunta dal turismo organizzato ha reso necessaria una nuova regolamentazione del contratto di viaggio, per rivedere i tradizionali schemi di ripartizione dei rischi di impresa tra turisti e operatori. La disciplina del contratto di organizzazione e del contratto di intermediazione di viaggio è stata introdotta in primo tempo dalla Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV), resa esecutiva in Italia con legge n. 1084/1977.
L’esigenza di realizzare uno spazio turistico comunitario ha portato all’emanazione della direttiva n. 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, diretta a introdurre nuovi strumenti di tutela del turista. Il D.lgs. n. 111/1995 ha recepito le indicazioni comunitarie introducendo una nuova disciplina dei viaggi organizzati, tenendo conto delle disposizioni più favorevoli per il consumatore dettate dalla CCV in tema di contratto di organizzazione di viaggio.
L’impatto della nuova normativa sul fenomeno turistico trova riscontro nella prassi contrattuale. Il contratto tipo di compravendita di pacchetto/servizio turistico, adottato dalle associazioni di categoria degli imprenditori, offre una risposta alle attuali esigenze dl mercato e alle esigenze di protezione dei consumatori. Le norme introdotte dal D.lgs n. 111/1995 hanno generalmente carattere dispositivo e devono considerarsi derogabili per cui l’autonomia negoziale gioca un ruolo fondamentale. Le sole disposizioni che presentano carattere inderogabile sono quelle relative alla responsabilità del tour operator e del travel agent e al risarcimento del danno.
I contratti di viaggio: organizzazione e intermediazione
Il D.lgs. n. 111/1995 si applica ai pacchetti turistici, definiti come prefissata combinazione di almeno due servizi – trasporto, alloggio o altri servizi non accessori al trasporto o all’alloggio, ma parte significativa del viaggio, venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario. Il servizio deve protrarsi per un tempo superiore alle ventiquattro ore o comprendere almeno una notte (art. 2).
Secondo la giurisprudenza comunitaria, la disciplina del decreto si estende anche ai viaggi su misura. La fornitura di singoli servizi turistici, così come l’organizzazione di semplici escursioni, resta regolata dalle specifiche discipline di settore, alla Convenzione di Bruxelles del 1970 o alla disciplina del contratto di mandato.
È contratto di organizzazione di viaggio quello in forza del quale una parte (organizzatore) si obbliga in nome proprio a fornire all’altra parte (viaggiatore) dietro il pagamento di un corrispettivo globale, un insieme di prestazioni che comprendono il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che a questi si riferisca (art. 1.2 CCV - art. 3 D.lgs 111/1995).
È contratto di intermediazione di viaggio quello in forza del quale una parte (intermediario) si obbliga a procurare all’altra parte (viaggiatore), dietro pagamento di corrispettivo, un viaggio organizzato o un singolo servizio turistico che permetta di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi (art. 1.3 CCV - art. 4 D.lgs 111/1995).
Il rapporto tra tour operator e agente di viaggi non trova qualificazione giuridica unitaria e si presenta in forme diverse di volta in volta ricondotte alla mediazione, al mandato, all’agenzia o ad altro tipo di rapporto. Il consumatore, inteso come il soggetto fruitore del servizio, è di norma anche il contraente. Può essere identificato come tale l’acquirente del pacchetto turistico, il cessionario di un viaggio organizzato o qualsiasi persona, anche da nominare per conto della quale il contraente stipula il contratto (art. 5 D.lgs 111/1995).
La disciplina dei viaggi organizzati si applica anche ai contratti di intermediazione e di organizzazione di viaggio stipulati dalle associazioni senza scopo di lucro in favore dei propri aderenti. Ai fini dell’operatività del D.lgs 111/1995 rileva il luogo di stipulazione del contratto, non quello di esecuzione (art. 1). La disciplina di settore trova applicazione anche ai contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e ai contratti a distanza, per i quali tuttavia, D.lgs 185/1999 pare escludere il recesso di pentimento del turista.
Riveste particolare importanza il modello contrattuale di compravendita di pacchetto/servizio turistico, predisposto dalle associazioni di categoria dei tour operator e dei travel agent in cui il contratto di organizzazione e quello di intermediazione si presentano incorporati in un unico formulario. Il D.lgs 111/1995 dispone uno specifico obbligo di documentazione del contratto ma non stabilisce alcun requisito di forma scritta ad substantiam o ad probationem. Si tratta piuttosto di una forma informativa a maggiore tutela del consumatore (art.6).
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