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Diritto della navigazione - la nuova realtà dei viaggi organizzati Pag. 1
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La disciplina dei viaggi organizzati secondo il D.lgs. n. 111/1995

Il D.lgs. n. 111/1995 ha recepito le indicazioni comunitarie introducendo una nuova disciplina dei viaggi organizzati, tenendo conto delle disposizioni più favorevoli per il consumatore dettate dalla CCV in tema di contratto di organizzazione di viaggio. L'impatto della nuova normativa sul fenomeno turistico trova riscontro nella prassi contrattuale. Il contratto tipo di compravendita di pacchetto/servizio turistico, adottato dalle associazioni di categoria degli imprenditori, offre una risposta alle attuali esigenze del mercato e alle esigenze di protezione dei consumatori. Le norme introdotte dal D.lgs n. 111/1995 hanno generalmente carattere dispositivo e devono considerarsi derogabili per cui l'autonomia negoziale gioca un ruolo fondamentale. Le sole disposizioni che presentano carattere inderogabile sono quelle relative alla responsabilità del tour operator e del travel agent e al risarcimento del danno. 2. I contratti di viaggio: organizzazione e intermediazione Il D.lgs.

n. 111/1995 si applica ai pacchetti turistici, definiti come prefissata combinazione di almeno due servizi - trasporto, alloggio o altri servizi non accessori al trasporto o all'alloggio, ma parte significativa del viaggio, venduti o offerti in vendita ad un prezzo forfetario. Il servizio deve protrarsi per un tempo superiore alle ventiquattro ore o comprendere almeno una notte (art. 2).

Secondo la giurisprudenza comunitaria, la disciplina del decreto si estende anche a viaggi su misura.

La fornitura di singoli servizi turistici, così come l'organizzazione di semplici escursioni, resta regolata dalle specifiche discipline di settore, alla Convenzione di Bruxelles del 1970 o alla disciplina del contratto di mandato.

È contratto di organizzazione di viaggio quello in forza del quale una parte (organizzatore) si obbliga in nome proprio a fornire all'altra parte (viaggiatore) dietro il pagamento di un corrispettivo globale, un insieme di prestazioni.

che comprendono il trasporto, il soggiorno separato dal trasporto o qualunque altro servizio che a questi si riferisca (art. 1.2 CCV- art. 3 D.lgs 111/1995). È contratto di intermediazione di viaggio quello in forza del quale una parte (intermediario) si obbliga a procurare all'altra parte (viaggiatore), dietro pagamento di corrispettivo, un viaggio organizzato o un singolo servizio turistico che permetta di effettuare un viaggio o un soggiorno qualsiasi (art. 1.3 CCV- art. 4 D.lgs 111/1995). Il rapporto tra tour operator e agente di viaggi non trova qualificazione giuridica unitaria e si presenta in forme diverse di volta in volta ricondotte alla mediazione, al mandato, all'agenzia o ad altro tipo di rapporto. Il consumatore, inteso come il soggetto fruitore del servizio, è di norma anche il contraente. Può essere identificato come tale l'acquirente del pacchetto turistico, il cessionario di un viaggio organizzato o qualsiasi persona, anche da nominare per.conto della quale il contraente stipula il contratto (art. 5 D.lgs 111/1995). La disciplina dei viaggi organizzati si applica anche ai contratti di intermediazione e di organizzazione di viaggio stipulati dalle associazioni senza scopo di lucro in favore dei propri aderenti. Ai fini dell'operatività del D.lgs 111/1995 rileva il luogo di stipulazione del contratto, non quello di esecuzione (art. 1). La disciplina di settore trova applicazione anche ai contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali e ai contratti a distanza, per i quali tuttavia, D.lgs 185/1999 pare escludere il recesso di pentimento del turista. Riveste particolare importanza il modello contrattuale di compravendita di pacchetto/servizio turistico, predisposto dalle associazioni di categoria dei tour operator e dei travel agent in cui il contratto di organizzazione e quello di intermediazione si presentano incorporati in un unico formulario. Il D.lgs 111/1995 dispone uno specifico obbligo di documentazione delcontratto ma non stabilisce alcun requisito di forma scritta ad substantiam o ad probationem. Si tratta piuttosto di una forma informativa a maggiore tutela del consumatore (art.6). Tutte le fasi di commercializzazione del pacchetto turistico sono accompagnate dalla previsione di specifici obblighi di informazione (art. 7, 8 e 9), che presentano efficacia vincolante per il tour operator. (art. 9 secondo comma). 3. Le modificazioni del contratto La disciplina delle modificazioni del contratto di viaggio realizza un'efficace ripartizione del rischio d'impresa tra tour operator e consumatore per le vicende che possono interessare il contratto di viaggio. L'art. 10 D. Lgs 111/1995 riconosce al turista la facoltà di cessione del contratto ad un sostituto che si trovi nelle condizioni che ne rendano possibile la partecipazione al viaggio. Il cedente è tenuto, entro quattro giorni lavorativi prima della partenza a comunicare per iscritto all'organizzatore o al

Venditore di essere impossibilitato ad usufruire del servizio ed a fornire con le stesse modalità le generalità del cessionario. Per effetto della cessione il viaggiatore cedente ed il cessionario sostituto sono solidalmente responsabili nei confronti del tour operator ceduto per il pagamento del corrispettivo e delle eventuali ulteriori spese derivanti dalla cessione.

Al turista è consentito anche operare una rinuncia al viaggio che produce effetti diversi a seconda dei casi. Se l'organizzatore non ha ancora accettato la proposta del consumatore, la rinuncia si configura come revoca della proposta. Qualora l'intenzione sia comunicata al tour operator dopo il perfezionamento del rapporto, la rinuncia del consumatore assume i caratteri del recesso unilaterale.

Al recesso la prassi contrattuale ricollega di norma la previsione di una penale, posta al carico del consumatore per compensare il danno subito dal tour operator per effetto dell'annullamento del viaggio.

E’ controverso in giurisprudenza se la relativa clausola debba essere considerata vessatoria se determini un significativo squilibrio tra le parti. Il contratto tipo prevede che a fronte del pagamento della penale, il tour operator che intenda cancellare unilateralmente il viaggio sarà tenuto a restituire il doppio della caparra penitenziale ricevuta. L’art. 7, lett d) D. Lgs 111/1995 dispone che il contratto di vendita di pacchetti turistici debba contenere l’indicazione della somma, comunque non superiore al 25% del corrispettivo, da versare all’atto della prenotazione e del termine entro il quale provvedere al saldo. L’impossibilità di ricevere la prestazione da parte del turista costituisce un’ipotesi che ricorre di frequente nella prassi, tanto che, insieme al pacchetto turistico, viene di norma proposta al consumatore anche una polizza di assicurazione annullamento. La giurisprudenza più recente, ha riconosciuto.

Nell'impedimento del consumatore un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta regolata dall'art. 1463 cod. civ.

Al consumatore è riconosciuto il diritto di recedere da contratto senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo al tour operator, in una serie di ipotesi specificatamente indicate dal D. Lgs 111/1995:

  • nel caso in cui l'operatore turistico abbia disposto una variazione in aumento del prezzo globale di vendita del pacchetto turistico superiore al 10% rispetto a quanto originariamente previsto dal contratto di viaggio (art. 11 terzo comma);
  • qualora prima della partenza l'organizzatore o il venditore abbiano necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del programma di viaggio e il turista ritenga di non accettare la variazione proposta (art. 12, terzo comma).

L'art. 13 del decreto definisce anche i termini essenziali della riprotezione che il tour operator è tenuto ad offrire al consumatore:

qualora il turista eserciti il diritto di recedere dal contratto quando il viaggio organizzato sia cancellato prima della partenza (per qualsiasi motivo tranne per colpa del fruitore del servizio tutto compreso), il viaggiatore ha il diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza essere tenuto a pagare alcun supplemento di prezzo; - in alternativa, ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità inferiore e di esigere la restituzione della differenza tra il corrispettivo versato e l'effettivo valore del servizio sostitutivo prestato; - in ulteriore alternativa ha il diritto di ottenere il rimborso di quanto pagato all'operatore turistico entro il termine di sette giorni. Il turista ha comunque il diritto di ottenere il risarcimento di ogni ulteriore danno che possa derivare dalla mancata esecuzione del contratto di viaggio organizzato, a meno che il servizio tutto compreso sia annullato per il mancatoraggiungimento del numero minimo dei partecipanti, a condizione che ne sia data comunicazione in forma scritta, almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure per causa di forza maggiore alla quale non può comunque essere assimilato l'eccesso di prenotazioni. In queste due ultime ipotesi l'organizzatore può "annullare" il viaggio prima della partenza senza conseguenze. In ogni altro caso di cancellazione del pacchetto turistico: - il consumatore ha il diritto di usufruire di un altro viaggio di qualità equivalente o superiore, senza essere tenuto a pagare un supplemento di prezzo; - se il tour operator non sia in grado di provvedere, il consumatore ha il diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità inferiore e di esigere la differenza tra quanto versato e il valore del servizio prestato; - in alternativa il consumatore ha il diritto ad ottenere il rimborso di quanto già versato.

corrisposto all'operatore turistico entro il termine di sette giorni lavorativi a decorrere dal momento della cancellazione del viaggio.

Nell'operare la scelta le parti contraenti dovranno improntare il proprio comportamento al rispetto del principio di buona fede.

La variazione del prezzo del viaggio organizzato è consentita se nel contratto di viaggio sia stata espressamente contemplata tale eventualità e siano indicate le modalità di calcolo. È ammessa soltanto in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti, nonché del tasso di cambio applicato. Il tour operator comunque non può disporre di un aumento del prezzo del pacchetto turistico nei venti giorni che precedono la partenza. L'aumento del prezzo non può essere superiore al dieci per cento del prezzo globale di vendita del pacchetto turistico.

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Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della Navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Turco Bulgherini Elda.