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NOLEGGIO

Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione delle altre l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio. Il contratto di noleggio o il sub-noleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme (forma scritta ad substantiam). OBBLIGHI - Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenutamente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e completa.

Dall'assicurazione estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio.

Nel noleggio di unità da diporto, salvo diverso patto, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo per la durata del contratto.

Il diritto della navigazione è quella parte dell'ordinamento giuridico che si riferisce al fenomeno della navigazione per mare, per acque interne (laghi, fiumi, canali) e per aria. Ha quindi per oggetto il trasporto tecnico per acqua e per aria. Questo trasporto, svolgendosi lontano dalla terra, ha esigenze particolari tali che lo fecero qualificare con la felice formula di "trasporto autarchico", per designare l'autonomia del veicolo, isolato almeno materialmente nell'elemento nel.

quale naviga. Tale impostazione è stata successivamente precisata e affinata, in modo da sostituire, come fulcro dell'oggetto del diritto della navigazione, alla nozione di trasporto quella di esercizio, definito come quell'attività organizzata, inerente all'impiego della nave e dell'aeromobile in base alla destinazione che li caratterizza, rivolta al soddisfacimento di un bisogno proprio dell'esercente ed accompagnata dall'incidenza del rischio. Non rientra nell'ambito del diritto della navigazione, così inteso, la navigazione militare. La materia della navigazione viene disciplinata attraverso un complesso organico di norme coordinate (ordinamento della navigazione), che si colloca in posizione speciale rispetto alla disciplina generale o comune. La disciplina particolare ed organica del diritto della navigazione è contenuta in un codice apposito, il codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942 n.327, che ne costituisce.la fonte più cospicua. Tale autonomia legislativa si è affermata nello stesso periodo di tempo in cui il diritto commerciale l'ha perduta, per essere stata la relativa disciplina assorbita dal codice civile. Questo assorbimento è stato giustamente connesso, da un lato, alla naturale tendenza dei principi del diritto speciale ad espandersi fuori del loro ambito di applicazione e, dall'altro lato, alla tendenza del diritto generale ad istituti originariamente sorti sotto la spinta di particolari esigenze, rivelatisi poi capaci di una più ampia applicazione. Il diritto commerciale era maturo per tale assorbimento, non il diritto della navigazione, più giovane nell'elaborazione scientifica, anche se fondato su un'antica tradizione nei suoi istituti marittimisti. Questo dà ragione dell'autonoma sistemazione legislativa realizzata dal codice della navigazione, in base alla quale il diritto della navigazione ha assunto la funzione di pioniere deldiritto. L'autonomia è un concetto di ordine storico e di diritto positivo e può considerarsi esistente solo quando nell'ordinamento giuridico si determina una particolare ed organica disciplina per una categoria di rapporti rispondenti a particolari esigenze, disciplina che, come avviene in materia di navigazione, è caratterizzata dal concorso di elementi pubblicistici e privatistici. L'autonomia del diritto della navigazione si riflette sulla struttura e graduazione normativa delle fonti proprie della materia. In materia di fonti, l'art. 1 c.nav., stabilisce che in materia di navigazione si applicano il codice della navigazione, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa materia relativi e, ove queste fonti non siano suscettibili di applicazione né diretta né analogica, si applica il diritto comune. Il diritto della navigazione è caratterizzato dall'unitaria visione, disciplina ed elaborazione di un fenomeno economico e.sociale, nella sua esplicazione per mare, per acque interne e per aria. Il fondamento della disciplina unitaria della navigazione marittima ed aerea non va ricercato nelle note di carattere tecnico più o meno simili o comuni che eventualmente intercorrono tra la navigazione marittima e la navigazione aerea, fra mare ed aria, fra nave ed aeromobile, ma in quella somiglianza o comunanza di esigenze di carattere giuridico, rilevanti, appunto, sul piano dell'assetto normativo, proprie degli spazi in cui esplica l'attività e agiscono i mezzi impiegati per realizzare, per cui si presenta l'opportunità di considerare nave ed aeromobile come beni mobili registrati, di sottoporli ad un regime di pubblicità giuridicamente identico, di fornirli di documenti della stessa natura giuridica, di imporre formalità più o meno identiche al loro arrivo e alla loro partenza, di assoggettare le persone naviganti all'autorità e alla perizia di uno solo, ecc. 72 Altra

Espressione della concezione unitaria del diritto della navigazione si rinviene nella circostanza che la relativa disciplina è caratterizzata dalla fusione dakl concorso e dalla fusione di elementi privastici e pubblicistici. Tale concorso, che tocca ormai tutti i rami dell'ordinamento, anche quelli che tradizionalmente sembravano riservati al privato, è tuttavia di tale misura nel nostra materia, da conferirle un tratto peculiare.

Il codice della navigazione

Il Codice della navigazione vigente venne pubblicato, nel testo definitivo, con regio decreto del 30 marzo 1942, n.327 ed entrò in vigore dal 21 aprile dello stesso anno. La realizzazione dello stesso si deve prevalentemente al genio di Antonio Scialoja, che aveva sempre sostenuto l'unità e l'autonomia del diritto della navigazione, affermando che tale diritto non doveva limitarsi alla sola disciplina della navigazione marittima ed ai suoi rapporti commerciali, bensì estendersi a tutti i rami, sia.

di diritto pubblico che di diritto privato, inerenti alla navigazione marittima, interna ed aerea. Il codice, infatti, darà un'organica e completa sistemazione a tutti i rapporti attinenti alla navigazione (marittima, interna ed aerea), prescindendo dagli scopi per i quali la stessa è esercitata e componendo istituti privatistici e pubblicistici in un sistema rigorosamente unitario. Esso consta di alcune disposizioni preliminari (artt. 1-14) e di quattro parti: 1) la prima dedicata alla navigazione marittima ed interna (artt. 15-686); 2) la seconda dedicata alla navigazione aerea (artt. 687-1079); 3) la terza dedicata alle disposizioni penali e disciplinari (artt. 1080-1265); 4) la quarta dedicata alle disposizioni transitorie e complementari (artt. 1266-1331). Secondo quanto disposto dall'art. 1331, il Governo ha poi emanato il Regolamento per la navigazione interna (D.P.R. 28 agosto 1949, n. 631) ed il Regolamento per la navigazione marittima (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328). E' stato

trascurato, invece, il settore aereo ed oggi più che mai appare indifferente l'emanazione di un regolamento della navigazione aerea essendo la disciplina del codice inadeguata a fronteggiare le complesse esigenze connesse all'attività di esercizio dell'aeromobile. I testi regolamentari già emanati cesseranno di avere effetto con l'entrata in vigore del regolamento integrale per l'esecuzione del Codice della navigazione (artt. 543 reg. nav. mar. e 271 reg. nav. int.

Le fonti

A) Generalità

Le fonti del diritto della navigazione sono individuate dal art.1 del codice, che stabilisce che in materia di navigazione marittima, interna ed aerea, si applicano il seguente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non vre ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto comune. Tale articolo riflette parallelamente l'art.1 delle disposizioni

  • norme costituzionali;
  • leggi imperative (che non possono essere derogate dalla volontà delle parti);
  • fonti collettive;
  • leggi dispositive (derogabili da patti contrari), e fonti consuetudinarie secundum legem (in quanto la consuetudine richiamata dalla legge assume lo stesso rango della legge richiamante);
  • fonti consuetudinarie praeter legem;
  • applicazione analogica di norme di diritto speciale;
  • diritto comune;
  • principi generali del diritto.
  • B) Codice ed altre leggi Le norme del codice costituiscono il diritto generale della navigazione rispetto alle norme di diritto della navigazione contenute nelle altre leggi, che si pongono come diritto speciale. Queste ultime, pertanto:
    1. se anteriori al codice, conservano la loro efficacia nei limiti del principio "lex posterior generalis non derogat legi".
    priori speciali";

    2)se posteriori modificano o integrano l'ordinamento stabilito dal codice.Trattasi,comunque,di norme che hanno eguale posizione gerarchica nella loro subordinazione allenorme costituzionali.Piuttosto limitato è,in materia,il campo di esplicazione della legislazione regionale.Le Regioni a statuto speciale (Valle D'Aosta,Trentino-Alto Adige,Friuli Venezia Giulia,Sardegna,Sicilia) invero,possono emanare norme legislative per la pesca in genere,le comunicazione e itrasporti regionali,le linee marittime ed seree di cabotaggio fra i porti e gli scali della regione,lacostruzione e manutenzione dei porti marittimi di quarta classe,i porti lacuali.Le Regioni a statuto ordinario, invece, hanno competenza legislativa concorrente in materia di portied aereoporti civili, e di grandi linee di traporto e di navigaione (art.117 Cost., come modificatodalla legge costituzionale n. 3/2001).

    C) Codice e convenzioni internazionaliTra le leggi speciali assumono

    particolare importanza quelle che introducono nel nostro ordinamento le numerose convenzioni

    Dettagli
    A.A. 2012-2013
    173 pagine
    SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

    I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher valeriadeltreste di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tullio Leopoldo.