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OBBLIGAZIONI DEL CARICATORE

L'obbligazione principale è quella del pagamento del nolo ossia del corrispettivo dovuto al vettore. Può essere determinato come importo globale o rapportato al peso e al volume delle merci.

Anche il caricatore ha delle obbligazioni prima della partenza della nave come quella di apporre sulle merci marche di contrassegno. Sulle merci consegnate al vettore, o sui loro imballaggi, devono a cura del caricatore, essere apposte marche di contrassegno, in maniera che normalmente rimangano visibili fino al termine del viaggio. Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati da imperfetta apposizione delle marche.

Un'altra obbligazione prima della partenza è quella di consegnare al vettore al momento dell'imbarco delle merci le bolle doganali. Il caricatore è responsabile verso il vettore per i danni a lui derivati dall'omessa consegna. Il vettore non è tenuto a verificare la

completezza dei documenti e l'esattezza delle indicazioni in questi contenute.

RECESSO DEL CARICATORE (prima della partenza) (Art 432)

Prima della partenza della nave il caricatore può recedere dal contratto, pagando la metà del nolo convenuto, nonché le spese sostenute per la caricazione e la scaricazione, se tali spese non sono comprese nel nolo, e le controstallie decorse.

RECESSO DEL CARICATORE (durante il viaggio) (Art 433)

Il caricatore può, durante il viaggio, ritirare le cose caricate, pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese straordinarie occorse per la scaricazione. Il comandante non è tenuto alla scaricazione, quando questa importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli usi. Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi è responsabile delle spese e dei danni.

IMPEDIMENTO DEL VIAGGIO PRIMA DELLA PARTENZA

Se la

partenza della nave è Impedita per causa di forza maggiore, il contratto è risolto. Se per la stessa causa la partenza della nave è soverchiamente ritardata, il contratto può essere risolto. Se la risoluzione avviene dopo l'imbarco, il caricatore è tenuto a sopportare le spese di scaricazione. INTERRUZIONE DEL VIAGGIO Se, dopo la partenza, il comandante è costretto a fare riparazioni per causa di forza maggiore, il contratto rimane in vigore ed il caricatore non ha diritto a riduzione di nolo. Se la nave non può essere riparata o è necessario un tempo soverchio, ovvero se il viaggio è interrotto o soverchiamente ritardato per altra causa di forza maggiore, il nolo è dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso, purché il comandante abbia fatto il possibile per provvedere, per conto del caricatore, all'inoltro delle merci al luogo di destinazione con altra nave. CLAUSOLA DI SOTTOPARANCO (Art 442) Inmancanza di diverso patto, regolamento portuale od uso locale, il vettore riceve e riconsegna le merci sotto paranco. Il paranco è il gancio con il quale vengono tirate su le merci per essere imbarcate.

STALLIE E CONTROSTALLIE

Circa il tempo a disposizione del caricatore per l'effettuazione dell'attività di consegna delle merci al vettore, il codice della navigazione contempla gli istituti delle stallie e controstallie.

Per permettere al caricatore di conoscere quando la nave è pronta ci sono una serie di avvisi.

AVVISO DI PRONTEZZA DELLA NAVE

Quando la nave è disponibile per la ricezione del carico, il vettore inoltra al caricatore il cd avviso di prontezza (notice of readiness).

I formulari prevedono generalmente per il caricatore un breve periodo di tempo per effettuare la consegna della merce, decorso il quale inizia a decorrere il periodo di stallia, ossia il tempo attribuito al caricatore per completare la sua attività di caricazione della

merce a bordo.COMPUTO DELLE STALLIE

Il termine di stallia si computa a giorni lavorativi. Non si considerano tali i Giorni festivi secondo la legge e le consuetudini locali. Il decorso del termine è sospeso durante i giorni in cui Le operazioni sono impedite per causa non imputabile al caricatore o al destinatario.

Spirato il termine di stallia senza che sia stata ultimata, per causa imputabile al caricatore o al destinatario, la caricazione o scaricazione della merce, inizia a decorrere il termine di controstallia, cioè un ulteriore periodo di tempo che il vettore è tenuto a concedere al caricatore o al destinatario per il completamento della caricazione o della scaricazione.

CONTROSTALLIE

Al vettore è dovuto un apposito compenso di controstallia, il cui ammontare è determinato nel contratto ovvero, in mancanza, secondo gli usi in proporzione alla portata della neve.

Spirato il termine di controstallia per la caricazione, il comandante ha facoltà di

partire senza attendere il completamento della caricazione, restando dovuto in ogni caso il nolo e il compenso di controstallia. Se il comandante non si avvale di questa facoltà è dovuto un compenso di controstallia maggiorato dell'ametà.

CARICAZIONE DELLE MERCI (Art 452)

Il caricatore deve presentare le merci per l'imbarco nei termini d'uso, non appena la nave sia pronta a ricevere il carico, e la caricazione deve essere effettuata dal vettore nei termini d'uso.

IL TRASPORTO AEREO

Le fonti normative sono la Convenzione di Montreal, la convenzione di Varsavia, il regolamento CE2027/97 per la responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli, il regolamento 261/2004 che riguarda la disciplina dei passeggeri per compensazione ed assistenza in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo del volo, alcune norme del Codice Civile e del Codice della Navigazione.

LA TUTELA DEI PASSEGGERI

Il trasporto aereo

di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica.

IMPEDIMENTI DEL VETTORE

In caso di:

  • NEGATO IMBARCO dovuto a overbooking
  • SOPPRESSIONE O RITARDO DELLA PARTENZA
  • INTERRUZIONE DEL VIAGGIO anche per cause di forza maggiore

Il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.

Prima c'era il regolamento 295/91 che stabiliva norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti di linea; ora c'è il regolamento 261/2004 che ha abrogato il precedente ed ha istituito regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (non c'è più la limitazione ai soli voli di linea in quanto si applica anche ai voli charter e a quelli in partenza da aeroporti extracomunitari e diretti in

REG CE 261/2004

Considerando quanto segue:

Il negato imbarco, la cancellazione del volo o i ritardi prolungati sono causa di gravi disagi e fastidi per i passeggeri.

Malgrado il regolamento (CEE) n. 295/91 del Consiglio, del 4 febbraio 1991, che stabilisce norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea, abbia istituito un regime di base per la protezione dei passeggeri, il numero di persone non consenzienti a cui viene negato l'imbarco continua ad essere eccessivamente elevato, come pure il numero di persone il cui volo viene cancellato senza preavviso o subisce ritardi prolungati.

La Comunità dovrebbe pertanto migliorare le norme di protezione stabilite da detto regolamento, sia per rafforzare i diritti dei passeggeri sia per provvedere affinché, nell'ambito di un mercato liberalizzato, i vettori aerei operino secondo condizioni armonizzate.

Poiché la

tempo limite. ✓ WAITLISTING cioè la possibilità di mettere il passeggero in lista d'attesa nel caso in cui non ci siano posti disponibili. ✓ REROUTING cioè la possibilità di offrire al passeggero un volo alternativo nel caso in cui non ci siano posti disponibili sul volo prenotato. ✓ COMPENSATION cioè la possibilità di offrire al passeggero una compensazione economica o altri vantaggi nel caso in cui non ci siano posti disponibili sul volo prenotato. Tuttavia, con l'emanazione del regolamento, sono state introdotte delle norme specifiche per la gestione dell'overbooking, al fine di garantire una maggiore protezione ai passeggeri. Queste norme prevedono che le compagnie aeree debbano offrire ai passeggeri interessati una serie di opzioni, tra cui: ✓ Il diritto di scegliere tra il rimborso del costo del biglietto o il trasferimento su un altro volo. ✓ Il diritto a un'assistenza adeguata, che può includere pasti, bevande, alloggio e trasporto tra l'aeroporto e il luogo di alloggio. ✓ Il diritto a una compensazione economica, che dipende dalla distanza del volo e dalla durata del ritardo subito. Inoltre, il regolamento prevede che le compagnie aeree debbano informare i passeggeri dei loro diritti in caso di overbooking e fornire loro le informazioni necessarie per presentare un reclamo. In conclusione, la distinzione tra servizi aerei di linea e non di linea sta diventando sempre meno rilevante in termini di protezione dei passeggeri. Le compagnie aeree sono tenute a garantire una serie di diritti e opzioni ai passeggeri interessati dall'overbooking, indipendentemente dal tipo di volo prenotato.

periodo di tempo.

✓ SCHEMI DI COMPENSAZIONE PER NEGATO IMBARCO cioè la previsione nelle condizioni generali di contratto di un indennizzo forfettario per i casi di negato imbarco per overbooking.

ART 1

Il presente regolamento stabilisce, alle condizioni in esso specificate, i diritti minimi dei passeggeri in caso di:

a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti;

b) cancellazione del volo;

c) ritardo del volo.

ART 2 (DEFINIZIONI)

a) "vettore aereo": un'impresa di trasporto aereo munita di valida licenza di esercizio;

b) "vettore aereo operativo": un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell'ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un'altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;

c) "vettore comunitario": un vettore aereo munito di valida licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del

23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (1); d) "operatore turistico": un organizzatore; e) "servizio tutto compreso": i servizi definiti all'articolo 2, punto 1, della direttiva 90/314/CEE (2); f) "biglietto": un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato; g) "prenotazione": il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall'operatore turistico; h) "destinazione finale": la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell'ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se vienerispettato l'orario di arrivo originariamente previsto; j) "negato imbarco": il rifiuto di trasporta
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
50 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher EmanueleM98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della Navigazione e dei Trasporti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi Gabriele D'Annunzio di Chieti e Pescara o del prof Montesano Anna.