Diritto dei trasporti
Diritto della navigazione
Fonti del diritto della navigazione
Art. 1 cod. nav. In materia di navigazione, marittima, interna ed aerea, si applicano il presente codice, le leggi, i regolamenti, le norme corporative e gli usi ad essa relativi. Ove manchino disposizioni del diritto della navigazione e non ve ne siano di applicabili per analogia, si applica il diritto civile.
Il Codice della navigazione fu pubblicato con il R.D. 3 marzo 1942, n. 327. Prima di questo c'erano il Codice del Commercio del 1882 e il Codice per la Marina mercantile del 1877.
Nave (Art 136)
Per nave si intende qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, anche a scopo di rimorchio, di pesca, di diporto, o ad altro scopo. La nozione di trasporto va intesa nel senso di movimento sull’acqua e non è tale la semplice attitudine al galleggiamento.
Aeromobile (Art 743)
Per aeromobile si intende ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose. Sono altresì considerati aeromobili i mezzi aerei a pilotaggio remoto, definiti come tali dalle leggi speciali, dai regolamenti dell’ENAC e, per quelli militari, dai decreti del Ministero della difesa. Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Definizione di armatore nel previgente codice della marina mercantile
«Colui che impiega la nave per uno o più viaggi o spedizioni munendola degli oggetti a ciò necessari ed affidandola alla direzione di un capitano o padrone, sia egli o no proprietario della nave».
Il codice della navigazione non dedica una disposizione specifica alla definizione di “armatore” e non contiene neppure la definizione di “esercente”, che è la figura corrispondente all’armatore nella navigazione aerea. Chi è l'armatore?
Le caratteristiche della figura dell’armatore
Le caratteristiche della figura dell'armatore possono ricavarsi dall'art. 265 cod. navigazione: «Chi assume l’esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all’ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Quando l’esercizio non è assunto dal proprietario, se l’armatore non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario».
L’armatore è colui che assume l’esercizio di una nave; il codice della navigazione ha delineato il concetto di armatore e di esercente prescindendo tanto dall’esigenza della proprietà del veicolo, quanto dall’effettivo scopo al quale l’esercizio della navigazione è destinato.
L’esercizio della nave
Caratteristica propria del Diritto della Navigazione e non coincide con la proprietà. Il titolo sulla base del quale il soggetto ha ottenuto la disponibilità del veicolo (nave o aeromobile) può essere un diritto di natura reale (es. usufrutto) oppure obbligatoria (es. locazione).
L’impresa di navigazione
Il codice della navigazione utilizza il termine “impresa” in un’accezione differente da quella deducibile dall’art. 2082 c.c. La professionalità e lo scopo di lucro sono requisiti non necessari per l’impresa di navigazione, che non coincide con l’impresa commerciale ex art. 2082 c.c.
- No professionalità (es. armatore che organizza un singolo viaggio)
- No fine di lucro (es. competizione sportiva, ricerca scientifica, viaggio di piacere)
La nozione di armatore/esercente
La nozione di armatore/esercente è legata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
- Organizzazione di persone e cose necessarie per l’utilizzazione della nave secondo la destinazione che le è propria (ovvero la navigazione).
- Impiego del mezzo in conto proprio, ovvero assumendosi il rischio dell’esito negativo della navigazione.
- Non è richiesto che sia l’armatore a predisporre la nave per la navigazione, cioè ad armarla ed equipaggiarla. Es.: locazione di nave armata ed equipaggiata.
Contratti di utilizzazione della nave nel codice della navigazione
- Locazione: armatore diviene il conduttore, che ottiene il godimento materiale del bene.
- Noleggio: armatore rimane il noleggiante, che mette il bene a disposizione del noleggiatore.
L'armatore è diverso dal vettore ovvero colui che esercita il trasporto. Può essere contrattuale cioè colui che stipula il contratto o di fatto cioè colui che esegue materialmente il trasporto. L'armatore assume una gestione tecnica della nave mentre il noleggiatore assume una gestione commerciale della nave.
La dichiarazione di armatore
La dichiarazione ha natura costitutiva e dichiarativa cioè è opponibile ai terzi. Ha anche funzione di pubblicità notizia. È un atto scritto con sottoscrizione autenticata oppure può essere fatta verbalmente e in questo caso la dichiarazione è raccolta dall’autorità competente con processo verbale. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, all’atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l’uso della nave. In mancanza della dichiarazione di armatore debitamente resa pubblica, l'armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.
Contenuto della dichiarazione di armatore
La dichiarazione di armatore deve contenere:
- Il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza dell’armatore;
- Gli elementi di individuazione della nave.
Quando l’esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione deve altresì contenere:
- Il nome, il luogo e la data di nascita, la nazionalità, il domicilio o la residenza del proprietario;
- L’indicazione del titolo che attribuisce l’uso della nave.
La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, e, per le navi maggiori, annotata sull’atto di Nazionalità. Stessa disciplina si applica anche all’esercente nel trasporto aereo.
Il regime di responsabilità dell’armatore (Art 274)
L’armatore è responsabile dei fatti dell’equipaggio e delle obbligazioni contratte dal comandante della nave, per quanto riguarda la nave e la spedizione. Tuttavia, l’armatore non risponde dell’adempimento da parte del comandante degli obblighi di assistenza e salvataggio, né degli altri obblighi che la legge impone al comandante quale capo della spedizione. Responsabilità vicaria (art. 2049 c.c.) ovvero c’è un rapporto di preposizione che lega i membri dell’equipaggio all’armatore.
La limitazione dei crediti marittimi (Art 275)
“Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l’armatore può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all’ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale è limitato il debito dell’armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l’ordine delle rispettive cause di prelazione ed a esclusione di ogni altro creditore”.
Valutazione della nave (Art 276)
“Agli effetti della determinazione della somma limite si assume il valore della nave al momento in cui è richiesta la limitazione e non oltre la fine del viaggio”.
La Convenzione di Londra sulla limitazione dei crediti marittimi
La Convenzione di Londra sulla limitazione dei crediti marittimi (non ratificata dall’Italia) prevede che possano beneficiare della limitazione del debito:
- L’owner della nave (il proprietario, il noleggiatore, l’armatore, l’armatore gerente di una nave d’altomare);
- Gli addetti al recupero (ogni persona che presta servizio in connessione diretta con le operazioni di salvataggio);
- Qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del proprietario o dell’addetto al salvataggio;
- L’assicuratore che copre le responsabilità relative a rivendicazioni soggette a limitazione.
Crediti soggetti a limitazione:
- Crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni (ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e alle idrovie portuali ed agli aiuti alla navigazione) che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l’esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio e i conseguenti danni che ne derivino;
- Crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro bagaglio;
- Crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l’esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio;
- Crediti relativi al recupero, rimozione, distribuzione o volte a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;
- Crediti relativi alla rimozione, distruzione o volte a rendere inoffensivo il carico di una nave;
- Crediti presentati da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre al minimo i danni per i quali la persona responsabile può limitare la propria responsabilità, conformemente alla presente Convenzione, e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.
La somma limite viene determinata in base alla stazza lorda della nave. È calcolata in diritti speciali di prelievo. Esclusione del beneficio del limite nel caso in cui il danno sia stato causato da colpa temeraria e consapevole.
- Temerarietà del comportamento (elemento oggettivo);
- Consapevolezza che il danno ne sarebbe probabilmente derivato (elemento soggettivo).
Società di armamento
Consiste nell’esercizio in comune da parte dei comproprietari della nave a fini di lucro. Presupposto è la comproprietà (caratisti) e le quote di partecipazione prendono il nome di carati e sono 24. Le deliberazioni prese dalla maggioranza, previa convocazione di tutti i caratisti, vincolano la minoranza per tutto quanto concerne l’interesse comune dei comproprietari della nave. La maggioranza è formata dal voto dei comproprietari che hanno complessivamente più di dodici carati della nave.
Per le innovazioni o riparazioni che importino spese eccedenti la metà del valore della nave, la deliberazione deve essere presa con la maggioranza di almeno sedici carati. I comproprietari dissenzienti possono chiedere lo scioglimento della comunione, ma questo non ha luogo se gli altri comproprietari dichiarano di acquistare, a giusto prezzo, le quote dei dissenzienti. L’atto di costituzione deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro di iscrizione della nave o del galleggiante, nonché, per le navi maggiori, mediante annotazione sull’atto di nazionalità. Analogamente devono essere pubblicate le successive variazioni e lo scioglimento della società (art. 279 cod. nav.). Ad un caratista viene affidata la gestione della nave e prende il nome di gerente. È investito dei poteri di ordinaria amministrazione (a meno che non siano stati limitati o aumentati dall’atto di conferimento).
Responsabilità dei comproprietari (Art 283)
Delle obbligazioni assunte per la gestione comune i comproprietari sono responsabili verso i terzi in proporzione delle rispettive quote sociali. La responsabilità dei comproprietari che non hanno acconsentito alla costituzione della società non può superare l’ammontare delle rispettive quote di partecipazione nella nave.
Il contratto di trasporto e la responsabilità del vettore terrestre di merci
Caratteristiche del contratto di trasporto
Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro (1678). Questa nozione ha carattere generale ed unitario ovvero, si riferisce a tutti i tipi di trasporto a prescindere dal mezzo. L’elemento essenziale è il trasporto di persone o cose da un luogo ad un altro.
Il corrispettivo non è essenziale perché possiamo avere:
- Trasporto gratuito effettuato dal vettore su base contrattuale, ma senza un corrispettivo. Rientra nell’ambito dell’articolo 1678.
- Trasporto amichevole o di cortesia non è un contratto, ma in caso di danni il vettore risponderà ex articolo 2043 per fatto illecito (responsabilità extracontrattuale), in quanto non rientra nell’ambito del contratto di trasporto.
È un contratto consensuale perché si conclude con l’incontro di proposta e accettazione. È, inoltre, un contratto a forma libera in quanto la forma scritta non è richiesta né ai fini della validità né ai fini probatori. Ai fini dell’esecuzione non è essenziale che il vettore provveda all’adempimento personalmente perché è ammessa la sostituzione di altri nell’esecuzione.
Trasporto pubblico di linea
Coloro che per concessione amministrativa esercitano servizi di linea per il trasporto di persone o di cose sono obbligati ad accettare le richieste di trasporto che siano compatibili con i mezzi ordinari dell'impresa, secondo le condizioni generali stabilite o autorizzate nell'atto di concessione e rese note al pubblico (1679). L’eventuale rifiuto del vettore può comportare il risarcimento del danno. Rientra nello schema dell’offerta al pubblico, cioè una proposta contrattuale rivolta alla collettività (1336).
Le parti del contratto di trasporto
Mittente: colui che richiede l’esecuzione della prestazione di trasferire le merci.
Vettore: colui che si obbliga al trasferimento.
Si ha struttura trilaterale quando interviene un terzo soggetto non parte del contratto, cioè le merci vengono consegnate ad un terzo: il destinatario. Se mittente e destinatario coincidono si avrà strutture bilaterale. Secondo l’orientamento prevalente il contratto a struttura trilaterale è classificabile come contratto a favore di terzi (1411).
- Mittente = stipulante
- Vettore = promittente
- Destinatario = terzo beneficiario della prestazione
Il destinatario acquista i diritti sulle merci dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, il destinatario ne richiede la riconsegna al vettore (1689). A seconda del soggetto titolare dei diritti si determinano il soggetto legittimato ad agire per richiedere l’eventuale risarcimento del danno al vettore.
Obbligazioni del vettore
Il vettore ha l’obbligo di porre in essere tutte le attività necessarie per il trasferimento delle persone o delle cose da un luogo ad un altro. È un’obbligazione di risultato che se non si verifica determina inadempimento del vettore. L’obbligazione principale è il trasporto, ma ci sono anche degli obblighi accessori come la custodia delle cose trasportate fino al momento della riconsegna; diverso è il caso del trasporto di persone dove bisogna vigilare sull’incolumità del passeggero.
Obbligazioni del mittente
L’obbligazione principale è quella di corrispondere il prezzo del trasporto che viene definito nolo. Deve anche effettuare degli atti di cooperazione con il vettore, come la consegna del carico adeguatamente imballato e comunque in condizioni tali da garantirne l’integrità e fornire i documenti e le informazioni necessarie per effettuare il trasporto.
Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore
Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto come ad esempio il valore delle merci. Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti come i certificati di origine delle merci e le licenze di esportazione, il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare. Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti (1683). La mancata indicazione del valore delle merci non determina una limitazione di responsabilità per il vettore poiché non autorizza costui ad una minore diligenza, a meno che dimostri che se fosse stato informato avrebbe adottato misure per non perdere le merci.
Il diritto di contrordine (1685)
(Viene chiesto sicuramente all’esame) Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente (come ad esempio far vendere o distruggere le merci), salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine al vettore. Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore. Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.
Impedimenti e ritardi nell'esecuzione del trasporto (1686)
Se l'inizio o la continuazione del trasporto sono impediti o soverchiamente ritardati per causa non imputabile al vettore, questi deve chiedere immediatamente istruzioni al mittente, provvedendo alla custodia delle cose consegnategli. Se le circostanze rendono impossibile la richiesta di istruzioni al mittente o se le istruzioni non sono attuabili, il vettore può depositare le cose in un luogo di pubblico deposito, o, se sono soggette a rapido deterioramento, può farle vendere. Il vettore deve informare prontamente il mittente.
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