Diritto della navigazione
Elementi e fonti
Elementi caratterizzanti la materia del diritto della navigazione: (caratteri)
- Specialità
- Autonomia
- Unitarietà
Concetti abbastanza importanti che servono per capire bene l'atteggiarsi della disciplina di settore.
Specialità
Il diritto della navigazione è un diritto speciale nel senso che ha un rapporto di species a genus (considerando il genus il c.d. diritto comune, ma non il diritto comune che si studia in storia del diritto italiano, ma il diritto in generale, il diritto che non è speciale).
La materia di diritto della navigazione è speciale per diversi motivi, ma in particolar modo perché è una materia peculiare, composta da norme speciali eccezionali, che fanno cioè eccezione, date da esigenze molto particolari. Lasciando perdere la disciplina aeronautica che è una disciplina molto recente, pensiamo a quanto fosse eccezionale l'attività di navigazione, specialmente nell'antichità ma fino anche a qualche secolo fa. Si trattava di vere e proprie imprese epiche.
Si tratta quindi di un fenomeno particolarmente eccezionale che si svolge in un c.d. ambiente ostile: il mare e l'area non sono che sono elementi ostili di per sé, ma non sono comunque gli elementi naturali in cui svolgere l'attività umana, per cui il coefficiente di rischiosità di un'attività che si svolge in tali ambienti ostili è elevato e quindi impone delle risposte disciplinari diverse, che tengano conto di questa ostilità, difficoltà e instabilità.
Quindi la specialità nasce come risposta normativa ad esigenze speciali, eccezionali alle quali si risponde appunto con norme speciali, eccezionali.
Ma questo non giustifica l'esigenza di un diritto speciale: si può parlare di diritto speciale quando le norme speciali, eccezionali create per rispondere a una esigenza speciale ed eccezionale, formano un complesso organico, non sono cioè norme sporadiche contenute in un provvedimento contingente, ma fanno parte di un complesso organico che avrebbe la presunzione di essere autonomo.
Autonomia
Autonomo significa che dovremo trovarci di fronte a una sistemazione normativa speciale propria della materia, in grado in astratto di rispondere a tutte le esigenze disciplinari della materia, autonomamente, cioè senza far riferimento ad altre norme generali dell'ordinamento. Ovviamente si tratta di un'aspirazione, qualcuno ha parlato in questi casi di diritto autarchico, diritto che al suo interno dovrebbe essere autosufficiente per rispondere a tutte le esigenze disciplinari della materia.
Quando si parla di autonomia si parla quindi di una sistemazione normativa propria della materia che comprende non solo gli elementi tipici di una branca del diritto, ma comprende disposizioni di diritto privato, commerciale, delle società, fallimentare, amministrativo, costituzionale, internazionale, comunitario, penali o disciplinari, anche processuali, ecc.
Esempio: ci sono delle fattispecie penali che hanno senso solo se le immaginiamo in un contesto legato alla navigazione; esistono delle norme disciplinari che sono delle vere e proprie restrizioni della libertà personale, che non sarebbero ammissibili in un contesto diverso.
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