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RECESSO DEL CARICATORE PRIMA DELLA PARTENZA

Il caricatore, dopo che le merci sono state caricate, può recedere prima della partenza solo quando lo dichiari entro il termine d'uso per la partenza della nave e lo scarico non cagioni ritardo alla partenza medesima.

TRASBORDO E IL TRASPORTO CON PLURALITÀ DI VETTORI

La clausola di trasbordi autorizza il vettore a servirsi di una o più navi altrui per il compimento del viaggio fino a destinazione. La clausola di trasbordi si riflette nei seguenti contratti di trasporto: a) trasporto con rispedizione, mediante il quale il vettore si obbliga verso il caricatore a trasferire le merci per un solo tratto del percorso; per gli altri tratti, si obbliga a stipulare contratti di trasporto con altri vettori in nome proprio e per conto del caricatore; egli assume la qualità di vettore per il proprio tratto, di spedizioniere per gli altri tratti; b) trasporto con subtrasporto, quando il vettore assume nei confronti del caricatore

L'obbligo di trasporto fino al luogo di destinazione, curandone l'esecuzione mediante l'opera di vettori successivi; in tal caso il vettore risponde verso il caricatore dell'intero trasporto.

Indipendentemente dalla clausola di trasbordo il trasporto con pluralità di vettori si può configurare nel trasporto cumulativo, ossia quando sussiste un unico vincolo diretto fra il caricatore e tutti i vettori successivi, in conseguenza dell'assunzione globale del trasporto da parte di questi ultimi con atto unitario; in questo casi sussiste la responsabilità solidale di tutti i vettori per l'intera attuazione del trasporto.

SBARCO D'UFFICIO E D'AMMINISTRAZIONE

Giunta la nave a destinazione, se il destinatario è irreperibile o rifiuta di ricevere le merci, il vettore ha facoltà di consegnarle a un'impresa di sbarco regolarmente autorizzata, la quale diviene responsabile verso il destinatario come depositaria.

Il vettore è tenuto a dare avviso dello sbarco al destinatario, se sia conosciuto, o a chi sia indicato nella polizza di carico (sbarco d'ufficio).

Quando il destinatario è presente e lo scarico a mezzo di impresa di sbarco avviene solo nell'interesse della nave per esigenze tecnico-economiche (sbarco d'amministrazione facoltativo), oppure avviene per regolamento od ordine dell'autorità portuale nell'interesse pubblico di un maggior ordine e speditezza delle operazioni portuali (sbarco d'amministrazione obbligatorio), le spese relative sono a carico del vettore.

MANCATA RISCOSSIONE DEL NOLO O DEGLI ASSEGNI

Se il vettore esegue la riconsegna della merce al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni di cui è gravata la cosa o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo.

e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario. - LA RESPONSABILITÀ DEL VETTORE NEL TRASPORTO DI COSE RESPONSABILITÀ DEL VETTORE MARITTIMO: DISCIPLINA INTERNA E INTERNAZIONALE La responsabilità del vettore marittimo di cose è regolata oltre che dalla normativa generale del codice della navigazione, da quella speciale delle Regole dell'Aya-Visby. Le Regole si applicano solo ai danni per perdita o avaria e non anche ai danni da ritardo, inoltre si applicano a tutti i trasporti internazionali per i quali sia emessa una polizza di carico, quando sia emessa in uno Stato contraente, oppure quando il trasporto ha inizio dal porto di uno Stato contraente, oppure quando la polizza prevede che la Convenzione debba applicarsi. Le regole hanno carattere di diritto speciale rispetto al codice, quindi hanno la precedenza nell'applicazione, lasciando un ruolo residuale, ma non irrilevante.

al codice. Gli obblighi del vettore sono individuati nell'esercizio di una ragionevole diligenza nel mettere la nave in stato di navigabilità, nell'armarla, equipaggiarla, ecc... inoltre deve procedere in modo appropriato e con cura al carico, manutenzione, stivaggio, trasporto, custodia, cura e scarico delle merci trasportate.

Il vettore non è responsabile per perdita o danni del carico derivanti da una serie di cosiddetti pericoli eccettuati (art.4 n.2):

  1. atti o colpe del comandante o dell'equipaggio (colpa nautica);
  2. incendio non provocato da fatto o colpa del vettore;
  3. pericoli di mare;
  4. "atto di Dio" (forza maggiore);
  5. fatti di guerra;
  6. ...
  7. ...
  8. 166167

Qualsiasi altra causa non proveniente da fatto o colpa del vettore o dei suoi dipendenti o preposti, purché il vettore provi che né il fatto o la colpa propri né quelli dei suoi ausiliari hanno contribuito alla perdita o al danno.

Per l'art. 422

del cod. nav. :”Il vettore è responsabile della perdita o delle avarie delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le riconsegna, nonché dei danni per il ritardo, a meno che provi che la causa della perdita, delle avarie o del ritardo non è stata, né in tutto né in parte, determinata da colpa sua o da colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti”.

IL DANNO

La prova dell'esistenza del danno al carico si sostanzia in un confronto fra le condizioni della merce al momento della riconsegna e le diverse condizioni nel precedente momento della consegna al vettore. Le perdite o le avarie devono essere fatte constatare dal legittimato alla riconsegna con riserva scritta al momento della riconsegna, se trattasi di perdita o avarie apparenti, oppure entro tre giorni dalla riconsegna, se trattasi di perdita o avarie non apparenti.

LA PROVA LIBERATORIA DEL VETTORE

Il vettore per liberarsi da

Responsabilità ha l'onere di provare che i danni sono derivati da un fatto impeditivi tra quelli elencati nell'art.4 n.2 delle Regole dell'Aya-Visby.

L'art.422 non muta nella sostanza il contenuto dell'onere probatorio del vettore. Secondo il primo comma, il vettore deve provare che la causa del danno non è stata determinata da colpa propria o da colpa commerciale dei propri ausiliari; quando poi la causa del danno individuata dal vettore corrisponde a uno dei pericoli eccettuati elencati nel secondo comma, non è più necessaria la prova della non imputabilità.

LA COLPA NAUTICA

Il pericolo eccettuato di maggior rilievo è costituito dalla colpa nautica dei dipendenti o preposti del vettore che il codice distingue dalla colpa commerciale, della quale invece il vettore risponde. La prima comprende comportamenti inerenti all'attività nautica propriamente detta (errore di manovra, difetto di ancoraggio,...).

La seconda riguarda la manutenzione della nave, con riguardo alle sue parti che attengono alla sua utilizzazione commerciale (stive, impianti di raffreddamento, ecc.).

LA LIMITAZIONE DEL DEBITO

Il debito di risarcimento del vettore, che sia riconosciuto responsabile, è sottoposto a limitazione ex lege. Il codice della navigazione fissa il limite a lire 200.000 per ciascuna unità di carico. L'unità di carico consiste alternativamente sia nel collo, sia nella cosa specifica individuata nella sua entità fisica, sia in caso di rinfuse, nell'unità di carico indicata nel documento di trasporto. Anche le Regole dell'Aya-Visby prevedono, in alternativa al limite per collo o unità, determinato in 666,67 diritti speciali di prelievo, un altro limite di 2 diritti speciali di prelievo per kg, che si applica solo se il peso delle merci danneggiate in un collo supera i 333,33 kg. Il limite legale sopra descritto non si applica quando il caricatore dichiari,

anteriormente all'imbarco, il maggior valore delle merci, in tal caso il limite corrisponde al valore dichiarato. Il limite non si applica quando sia provato che il danno è derivato da un atto od omissione del vettore compiuto o con dolo oppure con condotta temeraria e consapevole. Il limite previsto dal codice si applica sempre, eccetto che in caso di dolo personale del vettore.

RESPONSABILITÀ DEL VETTORE AEREO

La normativa generale della responsabilità del vettore aereo di cose, contenuta nel codice della navigazione, è modellata sulla normativa speciale della Convenzione di Varsavia. La Convenzione non si applica ai trasporti postali, ed è suscettibile di applicazione, in relazione al grado di adesione degli Stati capilinea.

Secondo queste due fonti il vettore è responsabile della perdita e delle avarie delle cose e dei bagagli consegnatigli per il trasporto dal momento in cui le riceve al momento della riconsegna, nonché dei danni.

Per il ritardo, a meno che non provi che egli e i suoi dipendenti e proposti abbiano preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la normale diligenza per evitare la perdita, le avarie o il ritardo.

Per quanto riguarda la prova liberatoria del vettore aereo di cose è sufficiente che egli provi di avere esperito la normale diligenza nell'apprestamento di ogni misura idonea a evitare danni, senza dover individuare la causa specifica del danno. Il vettore aereo non si giova del sistema dei pericoli eccettuati, tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa quando esso provi che il danno è stato determinato da colpa lieve di pilotaggi, di condotta o di navigazione.

LIMITAZIONE DEL DEBITO DEL VETTORE AEREO

Anche il vettore aereo si giova di un sistema legale di limitazione del risarcimento. Il codice della navigazione fissa il limite 30.000 lire per kg di merce caricata.

Secondo la Convenzione di Varsavia il limite è di 17 diritti speciali di

CAP XIV - I TITOLI RAPPRESENTATIVI DELLE MERCI TRASPORTATE
EFFICACIA PROBATORIA
In occasione della conclusione del contratto vengono emessi dei documenti, fra i quali assumono particolare rilievo la polizza ricevuta per l'imbarco, la polizza di carico, e la lettera di trasporto aereo. Questi documenti hanno anzitutto un'efficacia probatoria del contratto di trasporto, dell'avvenuto carico e dell'entità e delle caratteristiche del
Formattazione del testo

carico ivi descritte.

NATURA GIURIDICAL

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
244 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della Navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Tullio Leopoldo.