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Incendio durante il trasporto da Buenos Aires a Livorno

Vi è stato un incendio nel corso di un trasporto da Buenos Aires a Livorno. L'incendio avviene nella stiva n°4 ed il capitano dichiara l'avaria generale. In base all'art. 4 Conv. Bruxelles e 422 c.n., si impone al ricevitore, l'onere della prova della colpa del vettore. Questo perché l'incendio è un caso "sui generis". È l'unico caso della disciplina del '24 che si avvicina alla disciplina del '42 (bisogna dimostrare l'onere e la colpa).

Trib. Genova 20-11-'91: L'acqua di mare aveva danneggiato 64 balle di poliestere. Fortuna di mare = imprevedibilità e eccezionalità del maltempo, impossibilità di evitare quando il vento raggiunga forza 9 o superiore.

Corte di Cassazione sez. I 26-07-'93 n. 5121: Diritto marittimo '94: Sul traghetto è caricato un'auto che a causa della cattiva caricazione finisce in mare.

03-11-2004: Sentenza House of Lord

Intestazione vettore

Nell'es. Continental

Fac-simile polizza di carico

Estremi del vettore

Agente x conto della Continental

Firma

Il problema:

Sul retro della polizza di carico, c'era la clausola che evidenzia che il contratto è tra il caricatore e l'armatore della nave nominata nel documento (che non è la Continental, ma un'altra). Il soggetto legittimato allora agisce contro quest'altra. Si decide basandosi sull'intenzione delle parti visto che le clausole sono contrastanti.

08-11-2004

Riserve nelle polizze di carico

Sono connesse all'esigenza di celerità per l'imbarco e lo sbarco delle merci. Il codice le contempla all'art.462. La presenza della riserva nella polizza di carico, fa si che colui che voglia agire, debba dimostrare l'effettiva quantità di merce consegnata al vettore (clausola "said to weight"). Queste clausole, sono pressoché in qualsiasi polizza di carico (a volte sono prestampate).

La giurisprudenza però limita queste clausole. Ai fini della validità, il vettore si deve essere trovato nella "ragionevole" impossibilità di verifica. L'onere probatorio è a carico del vettore al fine di dimostrare che vi siano state le condizioni per avvalersi delle riserve. Nelle operazioni commerciali, visto che la riserva comporta un aggravamento nella posizione probatoria, soprattutto nella prassi bancaria, non sono idonee. Nella prassi internazionale, si sono così utilizzate "le lettere di garanzia", con cui il caricatore si impegna a tenere indenne il vettore dal mancato inserimento di queste riserve nella polizza di carico. Così la polizza di carico senza riserve, viene detta "netta" (clean). Il vettore è responsabile nei confronti del possessore. Il proprietario della polizza di carico, a sua volta si rivarrà sul caricatore se è in possesso della lettera di.

garanzia.09-11-2004

Contratto di noleggio

Il codice individua tre contratti: trasporto, locazione e noleggio. Nel codice civile non esiste una definizione del contratto di noleggio. Il contratto di noleggio marittimo è applicabile anche in ambito aereo. "Il noleggio è il contratto per il quale l'armatore..." (art. 384 c.n.). Da questo articolo si possono individuare due tipologie di noleggio: noleggio a tempo; noleggio a viaggio.

Il noleggiante è l'armatore (il soggetto che assume l'esercizio della nave). Nella locazione invece l'armatore è il conduttore. Nel traffico marittimo "non di linea", si parla di Charter Parties (voyage charter e time charter). Il BIMCO è il formulario internazionale per Charter Parties. Il contratto di noleggio deve essere "provato" per iscritto (art. 385) e bisogna individuare la nave, il nome delle parti e del comandante, l'ammontare del nolo, la durata del contratto.

contratto o l'ubicazione dei viaggi da compiere. Gli obblighi delle parti:

art. 386, il noleggiante deve mettere in stato di navigabilità la nave, ecc. (l'art. 164 si riferisce allo stato di navigabilità);

art. 386 2° comma, il noleggiante se non mette in navigabilità la nave, risponde dei danni (l'obbligazione principale del noleggiatore consiste nel pagamento del nolo);

art. 387, nel noleggio sono a carico del noleggiatore...;

art. 388, il noleggiante a tempo non è obbligato...-

La clausola di "cancello" (sul libro è chiamata "termine di cancello"), rappresenta il termine finale. Il comandante, per contro, deve informare il noleggiatore. Se il noleggiante, non si presenta entro il termine, il noleggiatore potrà "cancellare" il contratto o dare comunque esecuzione al contratto visto che il noleggiante può lasciare a disposizione la nave oltre il termine. Se il noleggiatore si avvale

della "clausola di cancello", non potrà chiedere il risarcimento dei danni (a differenza del codice civile che invece prevede la risoluzione per inadempimento più il risarcimento dei danni). Soprattutto nei contratti dei Charter Parties, vi è spesso la clausola dell'Employment. Il noleggiante chiede al proprio comandante (il suo dipendente) di eseguire gli ordini commerciali (viaggi) impartiti dal noleggiatore. È una clausola che si trova nei Time Charter. Questa clausola è stata recepita nel codice all'art. 393. Si tende ad inserire una clausola Indennity per la quale qualora qualcuno dovesse chiedere un risarcimento danni al noleggiante, egli potrà rivalersi sul noleggiatore. L'art. 394 prevede che in caso di sub-noleggio o cessione del contratto.... sarà comunque responsabile nei confronti del noleggiante per tutta la durata del viaggio. L'art. 395 invece individua la prescrizione dei diritti derivanti dal

contratto di noleggio.... (sentenza Corte d'appello di Lecce luglio '91).

10-11-2004

Nella prassi si inserisce una clausola sul frontespizio della polizza di carico. "All other conditions as per relevant c/p" (Charter Parties). Con questa clausola il rapporto è regolato dalle norme per il Charter Partie.

In caso di contrasto tra la polizza di carico e le clausole del Charter Parties, queste ultime prevalgono. La giurisprudenza è contraria generalmente ad una clausola di questo genere. Si richiede normalmente che il possessore della polizza di carico, sia in condizione di poter individuare il contratto di noleggio e si aggiunga la data alla clausola ed il luogo di conclusione del contratto. Con la clausola "all other conditions as per c/p dated London 10-11-2004", si può risalire con gli estremi, al contratto di c/p (o contratto di noleggio). Per evitare una clausola compromissoria (arbitrato), si usa aggiungere "including"

arbitration clause" riconoscibileda tutti i tribunali. Per poter piazzare la merce su più piazze contemporaneamente, si usava rilasciare piùcopie originali della polizza di carico o i cosiddetti "ordini di consegna". Nel caso di più copie delle polizze dicarico, il vettore rischia che si presentino più persone per la riconsegna, così rilascia le polizze di carico conl'indicazione che chi prima si presenterà, otterrà la riconsegna. Per essere sicuri bisogna detenere tutte lecopie (cosiddetto "set"). Per gli ordini di consegna guardare pag. 162 del libro.

15-11-2004 3Nella prassi il contratto di locazione viene utilizzato per lunghi periodi. Le spese di manutenzione della navesi tendono a farle ricadere sul conduttore (al contrario di quanto previsto dal c.c.).L'impresa di navigazione, l'armatore della naveL'armatore (per le navi) o l'esercente (per gli aereomobili), è una

figura importante perché (art. 274 c.n.) è responsabile dei fatti dell'equipaggio, delle obbligazioni.... Quindi risponde di tutte le obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività nautica. Grazie al registro di iscrizione della nave, si può identificare l'armatore. In mancanza della dichiarazione di armatore, si presume tale il proprietario (art. 272 c.n.). 16-11-2004

La responsabilità dell'armatore (art. 274 1° e 2° comma, art. 295 e ss.)

L'art. 295 e ss. tratta degli obblighi pubblicistici in capo al comandante. L'art. 276 spiega come calcolare il valore della nave al momento della richiesta di limitazione della responsabilità. Questo valore è dato dalla somma:

VALORE DELLA NAVE + NOLO + PROVENTO = LIMITAZIONE RESPONSABILITÀ

Se ad es. la nave vale 5 milioni di € il min è 1/5 ed il max 2/5

Il valore della nave all'inizio del viaggio si individua sulla base della

polizza d'assicurazione. In base alla Convenzione LLMC del 1976, si è introdotto il nuovo principio di calcolo in base alla stazza.

22-11-2004

Lezione precedente

Convenzione di Londra del 1976 sulla limitazione dei crediti marittimi (LLMC)

Non è stata ancora ratificata in Italia, ma è stata protocollata nel '96. Per l'art. 12 "il fondo sarà distribuito dai reclamanti in proporzione all'ammontare dei loro crediti". Si parla quindi di limitazione del debito e non di responsabilità. Per l'art. 6 "per le navi il cui tonnellaggio non supera 500 tonnellate, la limitazione per il risarcimento è 330.000 dsp (= 500.000 $). Per ciascuna tonnellata da 501 a 3.000, si aggiungono 500 dsp. Se si superano le 70.000 tonnellate, per ciascuna si aggiungono 173 dsp.

CLC (Civil Layability Convenvention, Bruxelles 1969)

Un settore particolare è quello dell'inquinamento, specialmente da idrocarburi. Il sinistro si

Deve verificare nelle acque territoriali dei paesi contraenti (la maggior parte degli stati considera territoriali 200 miglia marine). Il soggetto nei confronti del quale è "canalizzata" la responsabilità è il proprietario della nave. Egli può invocare alcuni eventi (art. 3) esonerativi. L'art. 1.6 specifica che l'unico tipo di danno risarcibile è quello ambientale. Ancora oggi la polizza assicurativa non è obbligatoria. I danneggiati hanno la cosiddetta "azione diretta" da esperire nei confronti dell'assicuratore. Una convenzione integrativa (Fund Convention del '71) è stata istituita per sopperire alle situazioni veramente gravi di catastrofi ambientali. Laddove l'importo dovuto dal proprietario per la CLC non sia sufficiente, interviene un fondo internazionale finanziato dai contributi dovuti dai grandi ricevitori di prodotti petroliferi nei paesi sottoscrittori della FUND Convention (59.000.000 dsp).

L'Italia è il 3° ricevitore di carichi di petrolio e la 2° contributrice al fondo. Gli Stati Uniti sono usciti dal sistema dopo il caso della Exon Valdez, una petroliera che ha causato un grave disastro ambientale.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
5 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della Navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Zunarelli Stefano.