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SERVIZI AEREI
Il regime aeronautico è parallelo al regime giuridico dei mari quanto alle libertà
dell’area; già nel 1919 era stata stipulata una Convenzione di Parigi che sanciva il
principio secondo cui sullo spazio aereo sovrastante un territorio si estende la
sovranità del relativo stato art 1. Successivamente, ha assunto poi natura
consuetudinaria ed è confluito nella convenzione Chicago del 1944. Per spazio aereo
sovrastante non si intende solo la parte continentale, ma anche il mare territoriale. (in
quest'ultimo si riconosce il diritto di passaggio inoffensivo solo alle navi e non anche agli
aeromobili).
La convenzione riconosce agli aeromobili battenti bandiera di uno Stato contraente
innanzitutto il DIRITTO DI SORVOLO ED ATTERRAGGIO (LIBERTA’ TECNICHE) quanto
a tutti i voli per i servizi aerei NON REGOLARI (ossia i voli CHARTER: non di linea: che
non hanno una cadenza prestabilita): poter sorvolare il territorio di un altro stato
contraente e atterrare per scopi di carattere non commerciale (es. per fare
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rifornimento, dei controlli, manutenzione ecc). Ai VOLI REGOLARI, invece, sono
riconosciute anche le c.d. LIBERTA’ COMMERCIALI ( III-IV-V libertà):
la III libertà consiste nella possibilità per un aeromobile, battente bandiera di una
• Stato contraente, di imbarcare passeggeri o merci di quello Stato facendoli
sbarcare sul territorio di un altro stato contraente;
La IV libertà invece consiste, al contrario della terza, nella possibilità per un
• aeromobile, battente bandiera di una Stato contraente, di imbarcare passeggeri o
merci del territorio di un altro Stato contraente per poi sbarcarli nel proprio
territorio;
La V libertà invece consiste nel fatto che è possibile che l'imbarco avvenga sul
• territorio di una Stato contraente diverso da quello di cui batte bandiera
l'aeromobile (e lo stesso vale per lo sbarco).
Queste libertà di fatto sono riconosciute anche per i voli non regolari (voli charter)
probabilmente perché la convenzione fu stipulata in un momento in cui tali voli erano molto
rari e quindi non avevano la stessa importanza dei voli di linea (regolari): fermo restando
però che gli Stati potevano anche decidere diversamente: potevano imporre regole e
condizioni o limitazioni che ritengono opportune. Naturalmente se lo Stato non
manifesta nessuna volontà in tal senso queste libertà c.d. commerciali sono riconosciute
agli aeromobili che battono bandiera di stati contraenti (nel suo silenzio si presuppone che
li autorizzi).
Per quanto riguarda i SERVIZI AEREI REGOLARI, ossia i VOLI DI LINEA, “nessun
servizio aereo potrà essere operato al di sopra o entro il territorio di uno Stato
contraente se non col permesso speciale o altra autorizzazione e a condizione di
seguire i termini di essi”. Per questi motivi gli Stati hanno stipulato tra di loro tutta una
serie di accordi multilaterali di riconoscimento di tali libertà commerciali e tecniche ai
servizi aerei regolari (es. l'accordo sul transito e sul trasporto: il primo attribuisce il
diritto di sorvolo e di atterraggio, quindi libertà tecniche, anche per i voli di linea che invece
la convenzione di Chicago esclude; il secondo invece riconosce le libertà commerciali di
imbarco e sbarco di passeggeri e merci; tuttavia questo accordo non è stato ratificato dal
numero necessario di stati e pertanto non è entrato in vigore, di conseguenza gli Stati
hanno dovuto riconoscersi tale libertà sulla base di accordi bilaterali).
Il CABOTAGGIO consiste nel fatto che gli aeromobili di uno stato sono ammessi ad
imbarcare passeggeri dall'aeroporto di uno stato e sbarcarli in un altro aeroporto
sempre dello stesso Stato, cioè servizi aerei interni in un altro stato. Naturalmente la
possibilità di prevedere voli interni nello stato di cui batte bandiera l'aeromobile è
riconosciuta ipso iure; mentre quando si tratta di aeromobili battenti bandiera in un altro
stato, questo diritto deve essere necessariamente riconosciuto sulla base di un accordo
(art 7: lo Stato non può concedere la possibilità di ospitare servizi di cabotaggio ad
aeromobili battenti bandiera di un altro stato contraente su base esclusiva: deve
garantire agli aeromobili di altri Stati contraenti le libertà tecniche e libertà
commerciali (sempre ferma la possibilità di porre delle condizioni o limitazioni) per i voli
non regolari; per i voli regolari, di linea, invece, si richiede un'apposita autorizzazione
da parte dello stato sorvolato.
Lo Stato contraente può per motivi di NECESSITA’ o di PUBBLICA SICUREZZA
limitare o proibire agli aeromobili di altri stati il sorvolo di certe aree; è necessario in
ogni caso che queste limitazioni non gravino non solo sulla linea di altri stati, ma
anche sulle compagnie aree dello stato in questione: no distinzioni/discriminazioni.
Inoltre ogni Stato contraente si riserva, in circostanze eccezionali, durante il periodo di
emergenza o per ragioni di sicurezza pubblica, la possibilità di limitare o proibire,
temporaneamente e con effetto immediato, il sorvolo, in tutto o in parte, del proprio
territorio. Pagina 42 di 56
Comunque, ai sensi degli art 9-15: “ogni aeroporto di una Stato contraente, aperto
all'uso pubblico degli aeromobili nazionali di esso, deve essere altrettanto aperto alle
medesime condizioni agli aeromobili di tutti gli altri Stati contraenti”, non possono
quindi essere pretesi diritti portuali più gravosi di quelli previsti per gli aeromobili
nazionali. Le compagnie aeree sono ammesse all'uso delle infrastrutture degli aeroporti a
condizioni di reciprocità, uguali a quelle degli aeromobili nazionali: questo è un principio
fondamentale. Però, gli stati contraenti devono garantire, in base alla convenzione,
servizi e sistemi standard di navigazione aerea; nei limiti in cui lo ritenga possibile, lo
Stato infatti deve stabilire, nel proprio territorio, aeroporti, servizi radio, servizi meteo, di
controllo del traffico aereo e altre installazioni utili per la navigazione aerea al fine di
facilitarla.
La convenzione importante anche perché istituisce l'Organizzazione per l'Aviazione
Civile Internazionale con sede a Mosca; il consiglio dell’ICAO, l'organo più importante in
quanto rappresenta gli stati, adotta standard, pratiche, e raccomandazioni a
maggioranza di due terzi: tutti atti normativi a cui gli Stati contraenti devono dare
attuazione (nel nostro ordinamento l'ente che si occupa di questo è l'ENAC emanando
regolamenti). Gli standard sono obbligatori, mentre l’attuazione delle pratiche e delle
raccomandate è facoltativa, anche se gli Stati nella maggior parte dei casi procedono
all’attuazione. Gli allegati tecnici dell’ICAO sono attualmente 19 e abbracciano tutti i settori
dell'aviazione civile: es. sistemi di telecomunicazione e di assistenza della navigazione
aerea compresa la segnalazione interna, le caratteristiche degli aeroporti e delle piste
d’atterraggio, le regole dell'area e i metodi di controllo della circolazione aerea, il rilascio di
licenze alle personale operativo, la navigabilità degli aeromobili, la sicurezza contratti di
interferenza illecita, i libri di bordo, la protezione dell’ambiente, le inchieste in caso di
incidenti aerei ecc… questi standard sono adottati dal consiglio a maggioranza di due
terzi e successivamente sono sottoposti agli stati contraenti; l’allegato, ossia lo standard
notificato ad essi, entra in vigore 6 mesi dopo la sua comunicazione. Tuttavia, gli Stati
possono esprimere la propria disapprovazione e se questa viene espressa dalla
maggioranza, lo standard non può entrare in vigore; in mancanza di disapprovazione
trascorso il termine entrerà in vigore e pertanto sarà vincolante. Gli stati inoltre possono
notificare delle differenze su uno o più punti tra lo standard internazionale e la
corrispondete pratica in uso nello stato in questione, qualora non siano in grado di dare
attuazione allo standard o preferiscono discostarsi da esse, che vengono notificate agli
altri stati dal consiglio (hanno il diritto di conoscerle). L'organizzazione fa parte delle
istituzioni specializzate delle Nazioni Unite ed ha il compito pertanto di adottare tali
standard al fine di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione internazionale
e di favorire lo sviluppo dei trasporti; la maggior parte degli stati del mondo fa parte
dell’organizzazione.
Successivamente alla stipulazione nella convenzione di Chicago il 1944, si ottenne una
disciplina comunitaria: nel 1958 è stata istituita la comunità economica europea (CEE) il
cui trattato istitutivo si occupava appunto dei trasporti. Questo comunque disciplinava
semplicemente i trasporti terrestri e per vie navigabili: questo perché inizialmente era
costituita da Stati che facevano parte del mero continente europeo in cui erano
principalmente sviluppati i trasporti terrestri ed inoltre il trasporto aereo era già stato
disciplinato proprio dalla convenzione di Chicago del 1944. Si riteneva che il trattato non
dovesse essere applicato ai trasporti marittimi e aerei, nemmeno i principi di carattere
generale; poi è intervenuta la corte di giustizia sancendo che quest’ultimi almeno si
sarebbero. Nel frattempo gli Stati Uniti avevano introdotto la deregulation sottraendo
all’interferenza, o meglio all'intervento dello Stato, diversi settori tra cui proprio quello del
trasporto avviando pertanto un processo di liberalizzazione (nacquero quindi tutta una
serie di compagnie aeree in concorrenza tra loro: “deregulation selvaggia”). A questo
punto l'Unione Europea ritenne opportuno effettuare una liberalizzazione dei traffici
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in maniera meno aggressiva e più graduale: si rinvengono infatti tre pacchetti recanti
delle norme in materia di servizi aerei; il terzo con i regolamenti 2407-2408-2049 del
1992, rispettivamente si occupa dell’esercizio, delle rotte e delle tariffe. Negli anni questi
tre regolamenti, furono modificati e poi direttamente abrogati, e sostituiti da un unico
regolamento (1008/2008): norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella
comunità. Esso detta la definizione di “LICENZA DI SERVIZIO”: tutti vettori aerei
comunitari che vogliono esercitare servizi aerei all'interno della comunità, devono essere
muniti di una licenza, ossia un'abilitazione frutto della discrezionalità tecnica, senza
valutazioni di interesse pubblico generale, rilasciata dall'autorità competente (nel nostro
ordinamento è l’ENAC) ad un’impresa consentendole perciò di operare servizi aerei
secondo le modalità indicate. Tuttavia per ottenere la licenza si richie