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Responsabilità nel trasporto gratuito o amichevole

Il trasporto gratuito trae origine da un rapporto contrattuale. Non si tratta però di una sottospecie del contratto di trasporto caratterizzata dalla gratuità, perché il contratto di trasporto, ai sensi dell'art. 1678 c.c., è essenzialmente oneroso. Lo stesso regime di responsabilità vale anche nel trasporto gratuito, mentre non vale per il trasporto amichevole (o di cortesia): infatti, in questo caso, dato che non esiste alcun rapporto contrattuale, potrebbe emergere solo una responsabilità extracontrattuale. Nel trasporto marittimo amichevole di persone o bagagli la responsabilità del vettore è particolarmente alleggerita, in quanto sussiste nel solo caso in cui il danneggiato provi il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti e preposti (art. 414 c. nav.). Il trasporto aereo amichevole non è espressamente regolato, sicché si potrebbe.ritenere che si applichi per analogia l'art. 414 c.nav. e, per gli aeromobili utilizzati a scopo di diporto, l'art. 40 c.dip. I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO: Tipologie contrattuali I contratti del turismo organizzato assolvono finalità turistico-ricreative, e richiedono una pluralità di prestazioni (che possono essere eseguite anche da diversi soggetti, ma sempre in vista del risultato complessivo a cui è tenuto l'organizzatore tour operator). Questi contratti sono principalmente 4: - il contratto di crociera turistica (in cui il trasporto ha un ruolo strumentale rispetto alla finalità turistica) - il contratto di organizzazione di viaggio turistico (che comprende trasporto e soggiorno) - il contratto di organizzazione turistica (che comprende l'alloggio, ma non il trasporto) - il contratto di trasferimento turistico (che comprende il trasporto, ma non l'alloggio). La finalità turistico-ricreativa, comune a tutti, consente di

Considerarli unitariamente, infatti la legge li definisce «contratti di pacchetto turistico». Questi contratti possono configurarsi come "contratti di appalto", perché l'organizzazione si obbliga a fornire un prodotto complesso, in cui il trasporto è solo una parte del risultato finale. Inoltre, a questi contratti si aggiunge il contratto di intermediazione turistica, che si configura come un mandato tra il turista (mandante) e l'intermediario (il mandatario).

Contratti di pacchetto turistico

I contratti del turismo organizzato hanno ricevuto una prima disciplina con la Convenzione di Bruxelles del 1970 sul contratto di viaggio (CCV), dove in realtà la finalità turistica non emerge, perché rileva soltanto la combinazione di una pluralità di servizi in cambio di un prezzo unitario. Successivamente sono intervenute due direttive europee, la seconda delle quali, la 2302\2015, ha sostituito i relativi articoli del cosiddetto

codice del turismo.Gli articoli del codice del turismo si applicano ai « pacchetti » e ai « servizi turistici collegati » venduti o agevolati da un « professionista » (art. 32).

Pertanto, la Convenzione CCV riceve un'applicazione residuale ai contratti stipulati da un organizzatore o da un intermediario stabiliti in Italia o in uno degli altri pochi Stati contraenti, quando il contratto di viaggio debba essere eseguito, totalmente o parzialmente, in uno Stato diverso da quello in cui il contratto sia stato stipulato o dal quale il viaggiatore sia partito.

Il « pacchetto » è costituito dalla combinazione di almeno due dei seguenti servizi turistici: (a) trasporto, (b) alloggio che non sia parte integrante del trasporto, (c) noleggio di un veicolo a motore, (d) qualunque altro servizio turistico che non sia parte integrante di uno dei precedenti (visite, escursioni, ecc.). I servizi possono essere anche conclusi con contratti distinti

con singoli fornitori, ma devono essere acquistati presso un unico punto vendita a un prezzo forfetario. È dubbio se la crociera turistica rientri nell'applicabilità della normativa del codice del turismo, perché nella crociera l'alloggio dovrebbe essere considerato parte integrante del trasporto e non un servizio turistico a sé stante. Peraltro, il considerando 17 della direttiva di riferimento sembra comprendere la crociera nella nozione di pacchetto. Il "servizio turistico collegato" è composto da almeno due tipi diversi di servizi che non costituiscono un pacchetto e che comportano la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori e si ha quando un professionista agevola l'operazione, con pagamento distinto, presso il proprio punto vendita. Il "professionista" può agire in veste di organizzatore, di venditore, di agevolatore o di fornitore di servizi turistici. Organizzatore (tour operator)

è il professionista che combinapacchetti e li vende, direttamente o tramite un venditore. Venditore (agenzia di viaggi) è il professionista che vende pacchetti combinati da un organizzatore.

Il contratto del turismo organizzato richiede la forma scritta e può prevedere che il corrispettivo possa essere aumentato nei 20 giorni che precedano la partenza; tuttavia, se l'aumento superi il 10%, il turista può recedere dal contratto. Al contrario, se il contratto viene ceduto ad un terzo, il turista originario non è liberato dal pagamento del prezzo.

Responsabilità dell'organizzatore e del venditore secondo la legge nazionale codice del turismo:

L'ORGANIZZATORE è responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici indipendentemente dal fatto che tali servizi turistici debbano essere prestati dall'organizzatore stesso, dai suoi ausiliari o da altri fornitori di servizi turistici (art. 42, comma 1).

Durante l'esecuzione di un

Servizio turistico, qualora si riscontri un difetto di conformità tra la prestazione promessa e quella eseguita, l'organizzatore deve porvi rimedio, altrimenti il viaggiatore ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo, a meno che l'organizzatore non dimostri che il difetto sia imputabile al viaggiatore. Il viaggiatore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni conseguenti al difetto di conformità, a meno che l'organizzatore non dimostri che il difetto (a) è imputabile al viaggiatore o (b) è imputabile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel pacchetto ed è imprevedibile o inevitabile o (c) è dovuto a circostanze inevitabili e straordinarie (art. 42, comma 3, e 43, commi 1-3).

Si tratta, come si vede, di un sistema di responsabilità piuttosto severo, perché, in certe circostanze, l'organizzatore può essere chiamato a risarcire i danni anche in assenza di colpa, come quando, per esempio,

il fatto dannoso non sia straordinario ma neanche colposo. Se il difetto di conformità costituisce un inadempimento di non scarsa importanza el'organizzatore non vi abbia posto rimedio, il viaggiatore può risolvere il contratto e chiedere il risarcimento dei danni (art.42, comma 5). La legge non prevede espressamente la responsabilità dell'organizzatore per inadempimenti diversi da un difetto di conformità (tuttavia è lecito ritenere che le norme sulla responsabilità dell'organizzatore si applichino a qualsiasi tipologia di inadempimento). In caso di inadempimento da parte del FORNITORE di un servizio turistico (vettore, albergatore, ecc.) previsto nel contratto di pacchetto turistico, il viaggiatore può scegliere di agire contro il fornitore del servizio oppure contro l'organizzatore. Il VENDITORE è responsabile verso il viaggiatore dell'esecuzione del mandato sulla base del contratto di intermediazione di viaggio,

indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa dal venditore stesso o da suoi ausiliari (art. 50). L'organizzatore o il venditore, che abbia risarcito il turista o gli abbia concesso una riduzione del prezzo, ha poi diritto di regresso nei confronti del fornitore o comunque del soggetto che abbia provocato il risarcimento o la riduzione del prezzo. Il termine regresso è usato impropriamente, perché potrebbe indurre a ritenere che organizzatore e fornitore siano solidalmente responsabili, ma non è così perché sono diverse le norme applicabili alla loro responsabilità. Una solidarietà passiva, con conseguente diritto di regresso, potrebbe configurarsi fra organizzatore e venditore, solo qualora un difetto di conformità sia imputabile a entrambi (si pensi a un pacchetto difettoso per fatto dell'organizzatore, cui si accompagni la mancata informazione da parte del venditore). La legge prevede inoltre un diritto di.surrogazione dell'organizzatore o del venditore nei diritti del viaggiatore verso i terzi responsabili. Comunque, sia in caso di regresso che di surrogazione, all'azione dell'organizzatore verso il fornitore responsabile si applicano le norme che regolano il tipo di prestazione (trasporto, alloggio, ecc.). È ammesso il risarcimento dei danni morali, ai sensi della direttiva europea di riferimento. La legge specifica inoltre che è ammesso il risarcimento del danno da vacanza rovinata, cioè del danno non patrimoniale correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta (art. 46). Alla responsabilità dell'organizzatore si applicano i LIMITI RISARCITORI previsti dalle convenzioni internazionali. Per esempio, per il trasporto, si applicano i limiti della Convenzione di Montreal del 1999 per il trasporto aereo, e della Convenzione di Atene del 1974 modificata dal Protocollo del 2002 per il trasporto marittimo.il contratto di pacchetto turistico prevede una limitazione risarcitoria a vantaggio dell'organizzatore, salvo per i danni alla persona o quelli causati intenzionalmente o per colpa. Tale limitazione non può essere inferiore al triplo del prezzo totale del pacchetto. Inoltre, sia l'organizzatore che il venditore devono essere coperti da un'assicurazione per il risarcimento dei danni e da un'assicurazione o garanzia bancaria che garantisca al viaggiatore il rimborso del prezzo versato e il rientro in caso di insolvenza o fallimento. La responsabilità dell'organizzatore e dell'intermediario secondo la Convenzione CCV è distinta per la mancata esecuzione, totale o parziale, e per l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, come il trasporto e l'alloggio. Nel primo caso,l'organizzatore è responsabile verso il viaggiatore a meno che non provi di essersi comportato da organizzatore diligente. Il ri
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A.A. 2021-2022
130 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/06 Diritto della navigazione

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Blumoon6 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della navigazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Napoli - Parthenope o del prof Gianpetraglia Rosaria.