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DIRITTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI NELLA RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO

Art. 153 CCII - "I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione."

Art. 153 CCII - "Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e dellarinnovazione dell'ipoteca."

CREDITI PECUNIARI

Art. 154 CCII - "La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 4."

  1. Credito che risulta sulla base di un numerario ovvero denaro
  2. Differenza:
    • interessi convenzionali: stabilito nell'accordo tra le parti
    • interessi legali: stabiliti dalla legge
  3. ART. 155 CCII - COMPENSAZIONE
    1. "I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto allaliquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale."

    Compensazione: diritto del creditore di compensare un proprio credito con un debito

    Eccezione alla regola: il debitore può compensare il proprio debito con il proprio credito (regola generale invece: tutti i crediti devono essere verificati per poi insinuarsi nel passivo).

    1. "La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno"
anni precedenti al deposito della domanda di liquidazione giudiziale, sono gli atti a titolo gratuito, ad eccezione dei regali d'uso e degli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, purché la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. Il legislatore ha previsto questa disposizione al fine di evitare comportamenti illeciti e impedire che il debitore si privi dei propri beni a discapito dei creditori.testo fornito, ma utilizzando i tag html appropriati:

anni precedenti (periodo sospetto) alla domanda di liquidazione.

2 “I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato puo' proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.”

Prima di questa modifica il curatore doveva fare un giudizio ordinario davanti al tribunale per ottenere una sentenza di revoca anche se era un atto a titolo gratuito (= questa comportava spese giudiziarie e tempi lunghi)

Oggi il curatore per beni immobili o mobili registrati trascrive la sentenza di dichiarazione giudiziale sui registri immobiliari o dei beni mobili registrati e con questo dice che si riprende i beni che sono usciti dal patrimonio del debitore, l’interessato può impugnare la trascrizione proponendo reclamo, così portando in giudizio il

curatore(fondato se non si tratta di un atto a titolo gratuito nel quale sono passati piu di due anni).

ART. 164 CCII – PAGAMENTI DI CREDITI NON SCADUTI E POSTERGATI

c. 1 “Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.” Inefficacia dei crediti che scadono alla domanda di apertura liquidazione o nei 2 anni precedenti l'apertura.

c. 2 “Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.” Non si deve ricorrere

alla formula del rimborso dei finanziamenti soci quando si dovrebbe ricorrere all'aumento del capitale. I rimborsi dei finanziamenti sono postergati: non possono essere restituiti fino a quando non sono pagati tutti i creditori. ART. 165 CCII - AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA Azione revocatoria ordinaria: es. il curatore dispone una revocatoria nel caso in cui il debitore esegua un pagamento o venda un macchinario nel periodo sospetto di 5 anni. di difficile dimostrazione + con la revocatoria ordinaria il curatore non ha un canale preferenziale (agisce come tutti gli altri creditori), ma viene utilizzato da ciascun creditore privato della garanzia patrimoniale. 3 figure: - creditore, ovvero colui che inizia la causa per far dichiarare inefficacia la vendita; - il proprio debitore, - il terzo estraneo, colui che si è reso acquirente di quell'immobile Il terzo si presume che sia in buona fede spetta al creditore dimostrare che il proprio debitore e il terzo fossero collusi per.

far sparire il bene, ovvero sottrarre la garanzia patrimoniale (L'onere della prova vige sull'attore, il quale deve dimostrare l'esistenza dell'accordo)

c. 1 "Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile."

Il curatore è sullo stesso piano di tutti gli altri creditori.

ART. 2901 CC - CONDIZIONI (DELL'AZIONE REVOCATORIA)49c. 1 "Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

  1. che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di

Il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

Differenza, se fosse a titolo gratuito applicheremmo l'art. 163 CCII.

Non è necessaria una prova piena in questo tipo di revocatoria, bastano gli indizi, che siano: gravi, precisi e concordanti. Viene fatto salvo sempre il principio del terzo in buona fede.

Non è soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

ART. 166 CCII - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI, GARANZIE (AZIONE REVOCATORIA CONCORSUALE)

Azione per la ricostruzione della garanzia patrimoniale. Si tratta di situazioni gravemente anomale:

Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le

liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;d) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti non scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;e) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;f) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;g) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;h) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;i) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;j) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;k) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;l) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;m) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;n) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;o) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;p) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;q) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;r) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;s) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;t) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;u) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;v) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;w) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;x) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;y) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;z) i pagamenti effettuati dal debitore per debiti scaduti, se compiuti dopo il deposito della domanda cui e' seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;

Anticresi: mezzo di garanzia volontario ART. 1960 CC "L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito, affinché il creditore ne percepisca i frutti, imputandoli agli interessi, se dovuti, e quindi al capitale."

Anomalia: anno anteriore

d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti."

Prima era anche per debiti pre-esistenti non scaduti nell'anno, mentre ora si tratta di debiti scaduti

Ipoteca giudiziale: concessa con sentenza dal giudice.

c. 2 "Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli

atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura dell'aliquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori." Inversione dell'onere della prova nei confronti del curatore (deve dimostrare che l'altra parte era a conoscenza dello stato di insolvenza). Termine ridotto a 6 mesi. c. 3 "Non sono soggetti all'azione revocatoria: a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso; Termini d'uso: stabiliti per contratto, dalla fattura o per comportamenti abituali dell'impresa. (es. condizioni di pagamento: stipendi pagati sempre ad una certa data oppure se si pagano fatture sempre ad una certa scadenza, queste sono delle modalità d'uso) nel caso in cui il pagamento non fosse stato effettuato nei termini.

d'uso l'anomalia fosse per un pagamento anticipato o posticipato, questo potrebbe essere revocato sia nel caso in cui fosse stato: - antic

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A.A. 2022-2023
80 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sonia.ss di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Signorelli Fabio.