Lezione 1
Le procedure concorsuali sono dirette prevalentemente alla regolamentazione della
crisi d’impresa, ovvero significa che quando un imprenditore o una società, ma la
società è un imprenditore a tutti gli effetti, la distinzione è soltanto una, l’impresa può
essere gestita da un imprenditore persona fisica o ditta individuale oppure può essere
gestita sia da una società di persone o da una società di capitale. L’imprenditore,
termine in generale, si trova in difficoltà economiche, quando non è in grado di
adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, a questo punto possiamo affermare
che questo imprenditore si trova nel cosiddetto stato di insolvenza. Lo stato di
insolvenza deve essere compreso appieno, non tutte le incapacità dell’imprenditore di
pagare o di fa fronte alle obbligazioni costituiscono necessariamente uno stato di
insolvenza. L’imprenditore può trovarsi ad esempio in una momentanea crisi di
liquidità, situazione momentanea di incapacità di pagare i propri debiti, questo non
significa che si trovi in uno stato di insolvenza; lo stato di insolvenza è in realtà la
situazione nella quale l’imprenditore si trova e in virtù della quale non è in grado di far
fronte con regolarità alle proprie obbligazioni, ovvero l’imprenditore non è più in grado
in modo sistematico di pagare stipendi, fornitori, nemmeno di pagare le cose minimali
(bolletta energia elettrica, gas...); quando questa situazione, non è necessaria che si
protragga nel tempo, ma quando l’imprenditore oggettivamente non riesce nonostante
abbia potuto nel frattempo accedere o chiedere di accedere al credito bancario e la
banca abbia risposto negativamente, abbia richiesto un intervento da parte dei propri
azionisti e questi abbiano risposto negativamente, in qualche misura si sia sforzato di
reperire soldi, finanza, di cercare in qualche modo di far fronte alle proprie obbligazioni
e non sia stato capace di farlo, vendendo ad esempio anche casa, ma nessuno abbia
voluto questi beni oppure non sono stati acquistati, l’imprenditore quindi non è riuscito
a trovare da nessuna parte la possibilità di accedere al credito. A questo punto i debiti
continuano a sussistere, l’imprenditore non sa come pagare, questo è il caratteristico
stato di insolvenza. Dobbiamo prestare molta attenzione anche ai dati di bilancio:
potremmo trovarci di fronte ad un bilancio disastroso, il soggetto dalla lettura del
bilancio risulta in una grave crisi finanziaria, ma nonostante questo non sia
necessariamente in stato di insolvenza, perché ad esempio continua ad esempio di
godere di credito, ad esempio tramite azionisti, ottenendo la provvista per continuare
a pagare i propri crediti, ad esempio con aumento di capitale, o finanziamenti, le
banche concedono credito perché pensano che sia meritevole, e quindi nonostante un
bilancio negativo ecco che il soggetto riesce a far fronte alle proprie obbligazioni e a
pagare i propri debiti. Mentre all’opposto potremmo trovare situazioni nelle quali
l’imprenditore abbia un patrimonio positivo molto elevato e sembri ben strutturato,
patrimonializzato, nonostante questo non ha la possibilità di pagare i propri debitori
regolarmente; questo perché si trova con i conti correnti vuoti o negativi,
l’imprenditore tenta di venditore alcuni dei beni che gli appartengono ma non ce la fa,
nonostante questo soggetto apparentemente evidenzi un patrimonio piuttosto
consistente non sarà in grado di far fronte ai propri obblighi e a pagare i propri debiti.
Il supporto legale per confermare quanto detto lo si trova nella legge fallimentare,
articolo 5: Stato d'insolvenza
“L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali
dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie
obbligazioni”.
Si è tentato di proporre una diversa formulazione dello stato d’insolvenza, ma la
definizione è talmente chiara che è rimasta intatta anche nel nuovo codice della crisi
di impresa, questo per dire che è un principio ormai chiaro a tutti.
Lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti: un adempimento è quando un
imprenditore non paga i propri creditori, le banche, i fornitori, i dipendenti...o altri fatti
esteriori: si possono così riassumere, con chiusura dell’attività d’impresa, chiusura dei
locali dove viene esercitata l’impresa o addirittura fuga dell’imprenditore,
l’imprenditore forse non fugge ma si rende irreperibile. L’irreperibilità, così come la
cessazione dell’attività e la chiusura dei locali dell’impresa determina che non c’è più
lo svolgimento dell’attività d’impresa, i debiti rimangono impagati, l’imprenditore si è
sottratto alle proprie responsabilità. Che poi l’imprenditore sia fuggito o si sia reso
irreperibile questo è un altro conto che va ad aggravare la situazione.
Facciamo un passo indietro. chiarito lo stato di insolvenza dobbiamo cercare di capire
con assoluta chiarezza quali sono i soggetti che falliscono? Soggetti che si possono
trovare in stato di insolvenza? Può fallire solo l’imprenditore o meglio l’imprenditore
commerciale. Chi è l’imprenditore? Quali sono i soggetti che possiamo qualificare
come tali? Chiariti questi, quali sono i soggetti imprenditori commerciali?
Esistono nel nostro ordinamento giuridico che per loro natura che pur in una situazione
di dissesto non sono soggetti a fallimento, ma saranno soggetti ad altre forme di
regolamentazione di quel tipo di crisi. L’imprenditore è secondo l’articolo 2082 del
Codice civile: Imprenditore
“È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi” .
Esempi: l’università è un imprenditore oppure no? Il bar? I ristoranti? Organizzazione
religiosa? Un’insegnante? Un’artista?
Nel nostro ordinamento giuridico noi conosciamo alcune figure simili fra loro,
l’imprenditore ma accanto a questo noi abbiamo il libero professionista, oppure il
soggetto che definiamo come lavoratore dipendente o il lavoratore coordinato e
continuativo (P.IVA). quali sono le differenze tra questi soggetti?
Il lavoratore dipendente, se così si comporta, non potrà mai essere un imprenditore,
perché ciò che contraddistingue il lavoratore dipendente è la sua soggezione
all’imprenditore, egli non decide, esegue ciò che l’imprenditore gli dice di fare. Quindi
se ricerchiamo qualunque attività che il lavoratore dipendente faccia e la riferiamo al
2082 non ne troviamo neanche una. Non esercita un’attività economica, esegue ordini
impartiti.
Il lavoratore coordinato e continuativo, colui che pur non essendo più lavoratore
dipendente si deve coordinare con il processo produttivo dell’azienda, impresa,
società. Esempio: il ragioniere che ha tenuto la contabilità dell’impresa che va in
pensione. È sempre stato lavoratore dipendente, se ne va in pensione, ma
l’imprenditore gli chiede di rimanere comunque di fare lo stesso lavoro che faceva
prima attraverso un accordo di collaborazione e con P.IVA laddove richiesta. Questo
lavoratore di diverso rispetto a prima fa ben poco, continua a svolgere lo stesso
lavoro, ma con una grande differenza, ma non è più direttamente agli ordini
dell’imprenditore, ha un compito da svolgere, in sostanziale autonomia e l’unica cosa
da fare è coordinarsi con le direttive dell’imprenditore. Compito che svolge con una
sostanziale autonomia. Anche quest’ultimo in realtà non è un imprenditore perché non
organizza nulla, ha un compito da svolgere e lì termina la sua funzione.
Abbiamo poi l’enorme vasto campo dei professionisti: avvocato, medico, architetto,
dottore commercialista... Perché questi soggetti non sono ritenuti imprenditori?
Benché in realtà, soprattutto in certe realtà, come grandi studi professionali, che
differenza c’è un libero professionista è un imprenditore? L’attività d’impresa c’è
eccome ma la professione intellettuale per norma di legge è comunque ritenuta non
facente, non svolgente un’attività d’impresa. Qui è una libera scelta del legislatore,
quella che tecnicamente viene definita factum principis. Perché si ritiene che l’allarme
sociale procurato dall’incapacità di pagare i propri creditori non sia così determinante
come lo potrebbe essere il fallimento di un imprenditore vero e proprio. Perché è
anche vero, che se pensiamo all’esempio del professore, fintanto che si limita a fare il
professore, continuerà ad essere un libero professionista o un dipendente pubblico, ma
nel momento in cui lo stesso soggetto gestisce una scuola (privata), questo soggetto
che non poteva fallire, nel momento in cui è prevalente l’attività d’impresa sull’attività
intellettuale perché gestisce una scuola, perché coordina, in questo caso lo stesso
soggetto viene considerato imprenditore e dunque sarà soggetto a fallimento. Stesso
esempio di un medico che dirige una clinica privata.
Rimane quindi l’imprenditore ed in particolare quello commerciale. Ricordiamoci
l’articolo 2082 del Codice civile. Si tratta di un esercizio professionale, esercita
professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione dello
scambio di beni e servizi. Si richiede che questa attività sia svolta in modo
professionale, ovvero deve essere svolta sempre e comunque in modo continuativo,
cioè svolta tutti i giorni, non una volta ogni tanto. È chiaro che non si possa avere una
verità oggettiva e pesarle con un bilancino, l’idea è lo svolgimento quotidiano.
Svolgimento sistematico quotidiano di quell’attività. Lo svolgimento saltuario non
comporta per forza che il soggetto possa essere considerato un imprenditore. One
shot invece dipende dalla singola operazione, se questa consiste ad esempio nella
costruzione di una diga o di un ponte, allora quel soggetto imprenditore ha come
oggetto sociale la costruzione della diga e terminata questa la società si scioglie
perché l’oggetto sociale conseguito, è vero che si è costituita per lo svolgimento di
una singola attività, ma è vero che le attività che si sono dovute compiere per la
costruzione di una diga sono x, sono centinaia operazioni.
Per svolgimento di un’attività economica organizzata intendiamo: organizzata vuol dire
che l’imprenditore è colui che organizza il lavoro altrui, oltre al proprio. La dove il
soggetto non coordina e organizza il lavoro (non necessariamente persone fisiche) di
nessun altro, manca l’attività d’impresa. Non necessariamente persone fisiche perché
l’attività d’impresa può essere portato avanti anche sostanzialmente da solo. Esempio:
macchine del caffè, sostituzione delle cialde, il lavoro è svolto dalle macchine,
l’imprenditore deve coordinarle. Uguale per un ciclo produttivo sostanzialmente
automatizzato. Il capitale umano non è necessario per l’attività d’impresa, l’elemento
fondamentale rimane l’organizzazione.
Lo svolgimento di un’attività economica è un’attività di produzione di beni e di servizi.
Il più delle volte si fa un ragionamento sbagliato: “se il lavoratore non guadagna allora
non c’è attività d’impresa”, non è vero. il legislatore non richiede mai un guadagno,
utili, semplicemente che è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività
economica. Deve essere un’attività economica: non tutte le attività possono essere
definite economiche. non richiedendo un utile, ma nemmeno una perdita
(necessariamente), si richiede che quell’attività d’impresa è in grado di raggiungere il
break even, ovvero io per essere considerato imprenditore e svolgere un’attività
economica devo quantomeno pareggiare con i miei ricavi i costi che io ho sostenuto,
non si richiede che io faccia utili. È utile precisare questo, perché se un’attività è pure
astrattamente un’attività d’impresa e sin dall’inizio non è in grado di raggiungere il
break even, cioè nasce in perdita fin dall’inizio, allora non è un’attività d’impresa. Qual
è quel attività che sin dall’inizio è in perdita? Pensiamo a tutte quelle attività fatte a
pro-bono, fatte ad attività fatte con scopi diversi dal raggiungimento di un utile
(attività filantropiche, di mecenatismo). Quindi va visto con una visione ex-ante, sin
dall’origine siamo di fronte di attività che per loro natura non sono in grado di
pareggiare i costi con i ricavi, fin dall’inizio so che non avrò mai dei ricavi che possano
pareggiare i costi.
Ulteriore precisazione: la differenza tra imprenditore e piccolo imprenditore, da un
punto di vista civilistico continua a sussistere: Articolo 283 del Codice civile: Piccoli
imprenditori
“Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli
commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata
prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia” .
Prima di una delle grandi riforme della legge fallimentare degli ultimi anni si ragionava
in termine di imprenditore e piccolo imprenditore, perché questo ultimo non può fallire.
Ogni tribunale definiva piccolo imprenditore in maniera diversa. Con una delle riforme
della legge fallimentare, proprio per evitare trattamenti differenziati, si è deciso di
mettere da parte valutazioni discrezionali e ricorrere ad un sistema più oggettivo e
desse poco margine di valutazioni di natura intrinseca, si vanno a leggere le scritture
contabili e i bilanci e da questi cerchiamo di trarre la valutazione circa il fatto, che
l’imprenditore, non tanto sia considerato piccolo o non piccolo ma che questo soggetto
fosse o non fosse soggetto al fallimento. Si ricorre a parametri oggettivi. Il piccolo
imprenditore ormai è una figura del tutto residuale che ai fini fallimentari è stata
integralmente superata, non c’è da porsi questo problema se piccolo o non piccolo
imprenditore. Il legislatore ha introdotto le soglie di fallibilità che troviamo nell’articolo
1 della legge fallimentare
LEZIONE 2
Articolo 1 della legge fallimentare, importante perché tratta dei limiti dimensionali, in
virtù dei quali un soggetto imprenditore commerciale può o non può fallire. La
dichiarazione di fallimento prima di molte revisioni era a discrezione dei vari tribunali
perché il tutto veniva valutato sulla base del 2082 e 2083, ma quando un soggetto è
piccolo imprenditore? Dipendeva da tribunale a tribunale. Con una delle tante riforme
si è deciso di seguire un criterio oggettivo, che si basasse sui valori di bilancio, ecco
che il legislatore ha concepito questi limiti chiamati dimensionali al di sotto dei quali
l’imprenditore commerciale, che astrattamente è sempre soggetto al fallimento, se
rimane al di sotto di questi limiti non potrà essere dichiarato fallito. Articolo 1:
Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo
“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori che esercitano una attività commerciale (2), esclusi gli enti pubblici (3).
(4) Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino (5) il possesso congiunto (6) dei
seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di
fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di
ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila (7);
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi
lordi (8) per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro
cinquecentomila (9).
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni
tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni
degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.”
Nel nostro ordinamento giuridico esistono due tipi di impresa: quella commerciale e
quella agricola, mentre non vi è una definizione specifica di imprenditore commerciale,
invece vi è una definizione molto chiara di imprenditore agricolo. Non ci chiediamo
quando un imprenditore è o non è commerciale, ma lo definiamo in modo negativo.
L’imprenditore non è un imprenditore agricolo, necessariamente è un imprenditore
commerciale, si dà un a definizione negativa.
L’imprenditore agricolo lo si vede dal 2135 del Codice civile: Imprenditore agricolo
“È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,
selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le
attivit&agr
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Diritto delle procedure concorsuali (nuovo codice della crisi e dell'insolvenza aggiornato 2019), prof Gennari