Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 121
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 1 Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 121.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza Pag. 91
1 su 121
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale (nond'appello), su relazione del giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 26.

1° comma: la sentenza dichiarativa di fallimento può essere impugnata sia dall'imprenditore dichiarato fallito sia dagli altri interessati. Ovviamente non un qualsiasi interessato per fatti suoi alla sentenza dichiarativa di fallimento, ma per coloro che hanno o potrebbero avere un interesse specifico a che questa sentenza venga revocata. È necessario che questi soggetti abbiano un interesse specifico, ad esempio soggetti che a causa del fallimento del loro debitore potrebbero vedersi revocati determinati negozi giuridici o determinati pagamenti, che diversamente rimarrebbero fermi e non potrebbero essere revocati in assenza di fallimento. Oppure a soggetti che hanno contratto o sottoscritto contratti o altri negozi giuridici che potrebbero essere dichiarati

Risolto o comunque dai quali il curatore si potrebbe scogliere. È evidente che questi soggetti potrebbero avere tutto l'interesse perché quella sentenza dichiarativa di fallimento venga revocata. 30 giorni è il termine concesso dalla legge per radicare l'impugnazione contro la sentenza, si fa con un ricorso che si deposita presso la corte d'appello competente.

Potrebbe accadere che il curatore compia, o che sia obbligato a compiere degli atti di liquidazione. Quali atti deve per forza compiere? Quelli urgenti, ad esempio immaginiamo un fallimento di grossista di frutta e verdure, quindi con merce che diventa deperibile e non si può aspettare per avere una sentenza della corte d'appello. Il curatore quindi non può aspettare, perché l'alternativa è buttare via tutto, vende in uno stato di necessità. Nessuno può dire nulla. Le altre liquidazioni invece, come la vendita di macchinari, immobili, ci viene in

Aiuto l'Articolo 19: Sospensione dell'aliquidazione dell'attivo,

(1) Proposto il reclamo, la corte d'appello, su richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quando ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione dell'attivo (2). (questi gravi motivi quali possono essere? Quella liquidazione se portata a termine potrebbe danneggiare invece che aiutare l'imprenditore, se dovesse ritornare in bonis.) [Se è proposto ricorso per cassazione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca sono richiesti alla Corte di appello.] (3)

L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio (4). (tutto è Copia del ricorso e del decreto sono notificate improntato alla massima speditezza) alle altre parti ed al curatore.

Articolo 22: Gravami contro il provvedimento che respinge

l'istanza di fallimento, cioè situazione opposta alla prima, qui ci occupiamo di un reclamo contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento, io creditore propongo un'istanza di fallimento, il tribunale può respingermela (io in realtà non sono creditore, non sono sottosoglia, l'altro è imprenditore agricolo...) come mi tutelo? Mi tutelo proponendo reclamo alla corte d'appello: "Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento (2), provvede con decreto motivato, comunicato a cura del cancelliere alle parti. (è un decreto motivato, non una sentenza, quindi è qualcosa di più stringato, rigetta, non deve motivare più di tanto) Entro trenta giorni dalla comunicazione, il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto alla corte d'appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato (3). Il

debitore (4) non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del Codice di procedura civile. (significa laddove che il creditore o supposto tale, abbia presentato un'istanza di fallimento e questa istanza sia stata rigettata, è chiaro che io debitore, che ero il soggetto potenzialmente fallibile potrei avere un documento, io in qualche modo potrei avere avuto un danno, magari gli istituti bancari ne sono venuti a conoscenza o altro. io debitore posso chiedere in separato giudizio la condanna alle spese anche per responsabilità aggravata, cioè il creditore ha agito in giudizio con dolo o con colpa grave.)

Il decreto della corte d'appello è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento di cui all'articolo 15.

Se la corte d'appello accoglie il reclamo del creditore

ricorrente (parte più importante) o del pubblico ministero richiedente, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la dichiarazione di fallimento (5), salvo che, anche su segnalazione di parte, accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari. (significa che se la corte d'appello ritiene che ci siano gli elementi perché questo reclamo venga accolto, a questo punto rimette gli atti al tribunale perché pronunci il fallimento, il tribunale è vincolato, non può più fare una sua valutazione. Il tribunale può non dichiarare il fallimento se nel frattempo sono venuti meno alcuni degli elementi che astrattamente potevano comportare una dichiarazione di fallimento).

I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano con riferimento al decreto della corte d'appello."

LEZIONE 5.3

Organi preposti al fallimento. Il primo di essi è il tribunale fallimentare. Il tribunale composizione collegiale, 3 giudici togati. Ci viene

In supporto all'articolo 23 della legge fallimentare:

Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi(2), degli organi della procedura [37 bis], quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto (3), salvo che non sia diversamente disposto.

Il tribunale fallimentare ha competenza sull'intera procedura, ma di fatto una volta che il fallimento è stato pronunciato, ben difficilmente si avrà a che fare con il tribunale stesso.

tribunale, perché normalmente la procedura è gestita dal curatore fallimentare con referente il giudice delegato. Per il resto il tribunale interviene in casi rari. Come sostituzione del giudice delegato o il curatore. I casi sono rari, come ad esempio la morte di uno di questi, oppure il trasferimento del giudice ad altro tribunale. Può naturalmente nei casi particolare, sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato del creditore laddove sorgano delle situazioni che implicano la necessità di scrutinio, di intervento, di presa coscienza da parte del tribunale su determinati fatti che si sono verificati in corso di procedura, sono comunque situazioni rare. L'elemento che si incontra più regolarmente invece sono i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. Il giudice delegato può assumere dei provvedimenti, se questo provvedimento è ritenuto errato, non è condivisibile, è ritenuto ultra vires.ovvero ha preso provvedimenti che non erano di sua competenza, in questi casi il provvedimento è reclamabile presso il tribunale. Il tribunale (ultima comma) si pronuncia con decreto, per velocizzare il tutto. Ricapitolando: il tribunale è competente su tutta la procedura, interviene in situazioni molto particolari, e l'unico vero intervento che staticamente può accadere durante la procedura fallimentare è l'intervento del tribunale per risolvere le questioni che possono essere sorte su provvedimenti presi dal giudice delegato e che non siano condivisi o dal curatore o i terzi interessati o il fallito. Un articolo particolarmente importante è l'articolo 24: Competenza del tribunale fallimentare "Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano (2), qualunque ne sia il valore. [Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le normeprevista dagli articoli da 737 a 742 del c.p.c. Non si applica l'articolo 40, terzo comma, del c.p.c.] (3)

1° comma: come mai questa precisazione? Questa precisazione è dovuta al fatto che in alcune situazioni non sempre il tribunale fallimentare è necessariamente competente su qualunque cosa. Perché ci può essere un problema di competenza funzionale, di competenza riservata dalla legge a dei giudici "potremmo definire speciali", anche se in Italia non esistono giudici speciali ai sensi della costituzione, ma possiamo dire specializzati. Ci sono situazioni nelle quali la competenza potrebbe essere devoluta a questi giudici specializzati (giudici tributari, giudice del lavoro...). Per quanto riguarda il fallimento, la legge prevede che il tribunale fallimentare sia competente su tutte le cause quando è stato dichiarato un fallimento a conoscere tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Perché la competenza

fra igiudici si basa anche sul valore. In questo caso prescindendo dal valore, se è un'azione che deriva dal fallimento è sempre competente il tribunale fallimentare. Importante: La competenza del tribunale fallimentare per le azioni derivanti dal fallimento è funzionale, spetta solo al tribunale fallimentare, esclusiva ed inderogabile e quindi si impone ad ogni altra competenza con essa confliggente anche se funzionale ed inderogabile a loro volta. Sono azioni che derivano dal fallimento quelle che comunque vanno ad incidere sul patrimonio del fallito. Ogni volta che si chiede un provvedimento di natura economica contro un fallimento, benché la competenza che in condizioni normali sarebbe devoluta ad un altro giudice, qui c'è un'attrazione, il tribunale fallimentare attrae la competenza. Se in ipotesi fosse possibile, ma non lo è, ottenere un provvedimento di natura economica nei confronti di un fallimento e fosse in ipotesi per quella situazione.competente un altro giudice in situazioni normali, automaticamente lo diventa comunque il
Dettagli
Publisher
A.A. 2020-2021
121 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher magua_guns11 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della crisi d'impresa e dell'insolvenza e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Signorelli Fabio.