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INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI
PERIMENTO DELLA COSA CONFERITA
FALLIMENTO DEL SOCIO
LIQUIDAZIONE
MORTE SUBENTRO
2534
Sia in caso di recesso, sia di esclusione, sia di morte, la coop. deve rimborsare al
socio o agli eredi il capitale conferito, valutando la quota sulla base del bilancio
d’esercizio durante il quale si è perfezionata la causa di scioglimento del
rapporto sociale. Il rimborso deve avvenire entro 180 gg. dall’approvazione del
bilancio. Sussiste la facoltà di rimborsare a rate entro 5 anni la parte di quota o
azioni che il socio aveva ottenuto a titolo di aumento gratuito del capitale
mediante l’imputazione di riserve divisibili, ovvero a titolo di ristorno.
2532
IL RECESSO DEL SOCIO
Non può essere parziale: non si possono lasciare i doveri e mantenere i diritti!
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata. Gli
amministratori devono esaminarla entro 60 gg. dalla ricezione. Se pensano che
le motivazioni addotte non siano valide, devono comunicarlo immediatamente al
socio che entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione può proporre
opposizione innanzi il tribunale.
Quando la domanda viene accolta, termina il rapporto sociale. Il rapporto
mutualistico, invece, termina alla chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato
3 mesi prima, altrimenti termina alla chiusura dell’esercizio successivo.
2533
ESCLUSIONE DEL SOCIO
L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o dall’assemblea.
Comporta la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici. Contro tale
deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al tribunale entro
60 gg dalla comunicazione. Comporta la risoluzione del rapporto sociale e anche
degli ev. rapporti mutualistici pendenti. L’art. rinvia alle norme delle società di
persone.
Possibili cause di esclusione:
-gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto
sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; es. malattia o infortunio
-mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società
-interdizione, inabilitazione, o condanna ad una pena che importa
l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici
-perimento della cosa conferita in godimento per causa non imputabile agli
amministratori o per perimento della cosa conferita in proprietà prima del
trasferimento del bene alla società
-dichiarazione di fallimento del socio
Un amministratore che non compia il suo dovere non viene escluso ma il suo
mandato può essere revocato. Se ha tenuto un comportamento grave per es.
truffando la società verrà invece escluso e verrà ev. esercitata un’azione di
responsabilità. 2534
MORTE DEL SOCIO
L’erede ha diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni. Se
l’atto costitutivo lo prevede, l’erede provvisto dei requisiti può entrare a far
parte della coop, previa approvazione degli organi sociali. Se sono presenti più
eredi, questi devono nominare un rappresentante (a meno che la quota sia
vigendo il principio “una testa, un voto”, avrà diritto a
divisibile) che, un solo
voto. GLI ORGANI
SOCIALI
CONSIGLIO DI ORGANO DI
ASSEMBLEA AMMINISTRAZIONE CONTROLLO
2538
ASSEMBLEA
Le regole sono simili a quelle per le spa. Ha diritto di voto chi risulta iscritto da
almeno 90 gg. nel libro dei soci. Il quorum costitutivo (minimo numero di soci
per costituire un’assemblea) e il quorum deliberativo sono determinati
nell’atto costitutivo, che può anche prevedere che il voto venga espresso per
corrispondenza. Se sussiste questa possibilità, è obbligatorio che, di volta in
volta, venga indicato nell’avviso di convocazione le proposte messe ai voti.
Vige il principio “una testa, un voto”, che può subire una deroga, oltre che per i
soci persone giuridiche, anche in caso di voto per elezione dell’organo di
controllo. In tal caso il voto può essere proporzionale all’entità delle quote o
azioni possedute o dello scambio mutualistico.
Nelle cooperative con scopi consortili, il diritto di
(dell’impresa o della fase di impresa)
voto può essere
attribuito fino ad un decimo dei voti in ciascuna
assemblea. Ogni categoria di imprese non può
comunque avere più di un terzo dei voti.
Importanti sono le formalità di convocazione, previste
nello statuto, perché il socio può impugnarle se è
insoddisfatto dell’esito del voto.
Possono convocare:
gli amministratori
i sindaci/il consiglio di sorveglianza/il comitato per il controllo di gestione
i sindaci su richiesta di un numero di soci portatori di almeno il 10% dei
voti esercitabili in assemblea
il Presidente del Tribunale territorialmente competente
Nelle coop. a spa, un socio può rappresentare al massimo altri 10 soci. Il socio
può rappresentare anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini
entro il secondo. Tali norme intendono superare l’assenteismo, cronico
soprattutto nelle grandi cooperative.
Non è chiaro se sia lecito lo scrutinio segreto, che rimane dunque a discrezione
del singolo, ma sarebbe meglio che chi non è d’accordo si palesasse e spiegasse
le proprie ragioni. L’identificabilità del socio è importante perché è annullabile
la delibera alla cui votazione hanno partecipato dei soci che siano in conflitto di
interessi.
competenze dell’assemblea
Le riguardano:
l’approvazione del bilancio
la nomina di amministratori
la nomina dei sindaci, presidente del collegio sindacale
la nomina del controllore contabile (se presente, è apprezzato dalla banche,
perché se c’è un revisore è difficile che il bilancio sia falso, perché ne è lui
stesso responsabile)
compenso degli amministratori (fare l’amministratore è diventato un
il
lavoro, ormai. Si è anche responsabili del bilancio)
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Le competenze di tale assemblea riguardano:
modifiche dello statuto
nomina, sostituzione e competenze dei liquidatori
incorporazioni di società interamente possedute e di quelle possedute
al 90% (per le fusioni ci vuole invece il notaio)
trasferimento della sede sociale e istituzione o soppressione di sedi
secondarie
ecc. ASSEMBLEE SPECIALI
Destinate alla tutela degli interessi dei sottoscrittori di strumenti finanziari privi
di diritto di voto (per es. sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa e
obbligazioni) nell’assemblea generale. Essi sono divisi per categorie e per ogni
categoria c’è una assemblea speciale. Le a. s. deliberano sull’approvazione delle
deliberazioni dell’assemblea generale, allo scopo di garantire gli interessi della
categoria. L’a. s. nomina un rappresentante comune che ha diritto ad assistere
all’assemblea e ad impugnare le relative delibere e ha potere di ispezione.
ASSEMBLEE SEPARATE
C’è la facoltà (da specificare nell’atto costitutivo) di indire assemblee separate
prima di quella generale a cui invieranno i rappresentanti, allo scopo di garantire
la partecipazione di tutti i soci anche quando ciò diviene difficoltoso per le
dimensioni della cooperativa. Così facendo, si agevola la manifestazione della
volontà di tutti i soci.
Sono obbligatorie se
i soci sono più di 3000 e la coop. svolge attività in diverse province
i soci sono più di 500 e ci sono più gestioni mutualistiche
I delegati possono essere esclusivamente soci. Chiunque abbia partecipato alle
separate può assistere alla generale, ovviamente senza diritto di voto.
NULLITÀ
INVALIDITÀ DELLE DELIBERE -oggetto della delibera
ASSEMBLEARI impossibile o illecito
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della -mancata convocazione
legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dell’assemblea (se però
dagli amministratori, dal collegio sindacale, dai soci l’assemblea è totalitaria, cioè
assenti o dissenzienti o astenuti ci sono tutti, la delibera vale)
I soci sono legittimati all’impugnazione purché titolari -mancanza del verbale
anche congiuntamente di tante azioni aventi il diritto di dell’oggetto
-modificazione
voto che rappresentino: sociale che preveda attività
l’1%˳ del capitale delle società che fanno ricorso illecite o impossibili
al mercato di rischio
il 5% del capitale di altre società ANNULLABILITÀ
L’impugnazione va proposta entro 90 gg. dalla Ogni altro vizio oltre a quelli
deliberazione. previsti dalla nullità comporta
Per le coop. modello srl è necessario stabilire se sono da l’annullabilità soltanto.
considerarsi valide le delibere assunte in situazioni
alternative all’assemblea. Nelle srl chiunque, anche il
socio singolo, può chiedere
Le delibere delle assemblee separate non sono l’annullamento, a differenza
impugnabili, a meno che senza i voti che arrivano da delle spa dove bisogna
queste assemblee non si possa raggiungere il quorum
deliberativo all’assemblea generale. Se al quorum si raggrupparsi.
arriva comunque, non si può impugnare. 2542
CDA
La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da cooperatori. La
nomina spetta all’assemblea, salvo per i primi, che sono nominati nell’atto
costitutivo.
Nelle società coop. spa, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle
cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre
(il riciclo non piace in Italia…).
mandati consecutivi. Un mandato corrisponde
a un esercizio e l’ultimo anno di mandato termina alla data dell’assemblea
convocata per l’approvazione dell’ultimo bilancio. Le cariche dovrebbero
circolare in maniera democratica e si dovrebbe evitare il consolidarsi di
posizioni di potere. I vincoli sono previsti solo per le spa perché il numero di
soci è spesso troppo elevato per poter far valere gli strumenti di controllo e di
denuncia di irregolarità e perché c’è spesso un assenteismo assembleare che va a
vantaggio di minoranze organizzate.
Nei casi in cui, in forza dell'atto costitutivo o dello statuto, si abbia una
dissociazione tra il potere deliberativo e quello rappresentativo, al fine di
evitare che un singolo amministratore prenda da solo iniziative e decisioni atte
ad impegnare la società, il potere di rappresentanza sussiste soltanto in
presenza di una espressa manifestazione di volontà degl