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INTERDIZIONE DAI PUBBLICI UFFICI

PERIMENTO DELLA COSA CONFERITA

FALLIMENTO DEL SOCIO

LIQUIDAZIONE

MORTE SUBENTRO

2534

Sia in caso di recesso, sia di esclusione, sia di morte, la coop. deve rimborsare al

socio o agli eredi il capitale conferito, valutando la quota sulla base del bilancio

d’esercizio durante il quale si è perfezionata la causa di scioglimento del

rapporto sociale. Il rimborso deve avvenire entro 180 gg. dall’approvazione del

bilancio. Sussiste la facoltà di rimborsare a rate entro 5 anni la parte di quota o

azioni che il socio aveva ottenuto a titolo di aumento gratuito del capitale

mediante l’imputazione di riserve divisibili, ovvero a titolo di ristorno.

2532

IL RECESSO DEL SOCIO

Non può essere parziale: non si possono lasciare i doveri e mantenere i diritti!

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata. Gli

amministratori devono esaminarla entro 60 gg. dalla ricezione. Se pensano che

le motivazioni addotte non siano valide, devono comunicarlo immediatamente al

socio che entro 60 gg. dalla ricezione della comunicazione può proporre

opposizione innanzi il tribunale.

Quando la domanda viene accolta, termina il rapporto sociale. Il rapporto

mutualistico, invece, termina alla chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato

3 mesi prima, altrimenti termina alla chiusura dell’esercizio successivo.

2533

ESCLUSIONE DEL SOCIO

L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o dall’assemblea.

Comporta la risoluzione immediata dei rapporti mutualistici. Contro tale

deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione al tribunale entro

60 gg dalla comunicazione. Comporta la risoluzione del rapporto sociale e anche

degli ev. rapporti mutualistici pendenti. L’art. rinvia alle norme delle società di

persone.

Possibili cause di esclusione:

-gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto

sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; es. malattia o infortunio

-mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società

-interdizione, inabilitazione, o condanna ad una pena che importa

l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici

-perimento della cosa conferita in godimento per causa non imputabile agli

amministratori o per perimento della cosa conferita in proprietà prima del

trasferimento del bene alla società

-dichiarazione di fallimento del socio

Un amministratore che non compia il suo dovere non viene escluso ma il suo

mandato può essere revocato. Se ha tenuto un comportamento grave per es.

truffando la società verrà invece escluso e verrà ev. esercitata un’azione di

responsabilità. 2534

MORTE DEL SOCIO

L’erede ha diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni. Se

l’atto costitutivo lo prevede, l’erede provvisto dei requisiti può entrare a far

parte della coop, previa approvazione degli organi sociali. Se sono presenti più

eredi, questi devono nominare un rappresentante (a meno che la quota sia

vigendo il principio “una testa, un voto”, avrà diritto a

divisibile) che, un solo

voto. GLI ORGANI

SOCIALI

CONSIGLIO DI ORGANO DI

ASSEMBLEA AMMINISTRAZIONE CONTROLLO

2538

ASSEMBLEA

Le regole sono simili a quelle per le spa. Ha diritto di voto chi risulta iscritto da

almeno 90 gg. nel libro dei soci. Il quorum costitutivo (minimo numero di soci

per costituire un’assemblea) e il quorum deliberativo sono determinati

nell’atto costitutivo, che può anche prevedere che il voto venga espresso per

corrispondenza. Se sussiste questa possibilità, è obbligatorio che, di volta in

volta, venga indicato nell’avviso di convocazione le proposte messe ai voti.

Vige il principio “una testa, un voto”, che può subire una deroga, oltre che per i

soci persone giuridiche, anche in caso di voto per elezione dell’organo di

controllo. In tal caso il voto può essere proporzionale all’entità delle quote o

azioni possedute o dello scambio mutualistico.

Nelle cooperative con scopi consortili, il diritto di

(dell’impresa o della fase di impresa)

voto può essere

attribuito fino ad un decimo dei voti in ciascuna

assemblea. Ogni categoria di imprese non può

comunque avere più di un terzo dei voti.

Importanti sono le formalità di convocazione, previste

nello statuto, perché il socio può impugnarle se è

insoddisfatto dell’esito del voto.

Possono convocare:

gli amministratori

i sindaci/il consiglio di sorveglianza/il comitato per il controllo di gestione

i sindaci su richiesta di un numero di soci portatori di almeno il 10% dei

voti esercitabili in assemblea

il Presidente del Tribunale territorialmente competente

Nelle coop. a spa, un socio può rappresentare al massimo altri 10 soci. Il socio

può rappresentare anche il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini

entro il secondo. Tali norme intendono superare l’assenteismo, cronico

soprattutto nelle grandi cooperative.

Non è chiaro se sia lecito lo scrutinio segreto, che rimane dunque a discrezione

del singolo, ma sarebbe meglio che chi non è d’accordo si palesasse e spiegasse

le proprie ragioni. L’identificabilità del socio è importante perché è annullabile

la delibera alla cui votazione hanno partecipato dei soci che siano in conflitto di

interessi.

competenze dell’assemblea

Le riguardano:

l’approvazione del bilancio

la nomina di amministratori

la nomina dei sindaci, presidente del collegio sindacale

la nomina del controllore contabile (se presente, è apprezzato dalla banche,

perché se c’è un revisore è difficile che il bilancio sia falso, perché ne è lui

stesso responsabile)

compenso degli amministratori (fare l’amministratore è diventato un

il

lavoro, ormai. Si è anche responsabili del bilancio)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Le competenze di tale assemblea riguardano:

modifiche dello statuto

nomina, sostituzione e competenze dei liquidatori

incorporazioni di società interamente possedute e di quelle possedute

al 90% (per le fusioni ci vuole invece il notaio)

trasferimento della sede sociale e istituzione o soppressione di sedi

secondarie

ecc. ASSEMBLEE SPECIALI

Destinate alla tutela degli interessi dei sottoscrittori di strumenti finanziari privi

di diritto di voto (per es. sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa e

obbligazioni) nell’assemblea generale. Essi sono divisi per categorie e per ogni

categoria c’è una assemblea speciale. Le a. s. deliberano sull’approvazione delle

deliberazioni dell’assemblea generale, allo scopo di garantire gli interessi della

categoria. L’a. s. nomina un rappresentante comune che ha diritto ad assistere

all’assemblea e ad impugnare le relative delibere e ha potere di ispezione.

ASSEMBLEE SEPARATE

C’è la facoltà (da specificare nell’atto costitutivo) di indire assemblee separate

prima di quella generale a cui invieranno i rappresentanti, allo scopo di garantire

la partecipazione di tutti i soci anche quando ciò diviene difficoltoso per le

dimensioni della cooperativa. Così facendo, si agevola la manifestazione della

volontà di tutti i soci.

Sono obbligatorie se

 i soci sono più di 3000 e la coop. svolge attività in diverse province

 i soci sono più di 500 e ci sono più gestioni mutualistiche

I delegati possono essere esclusivamente soci. Chiunque abbia partecipato alle

separate può assistere alla generale, ovviamente senza diritto di voto.

NULLITÀ

INVALIDITÀ DELLE DELIBERE -oggetto della delibera

ASSEMBLEARI impossibile o illecito

Le deliberazioni che non sono prese in conformità della -mancata convocazione

legge o dell’atto costitutivo possono essere impugnate dell’assemblea (se però

dagli amministratori, dal collegio sindacale, dai soci l’assemblea è totalitaria, cioè

assenti o dissenzienti o astenuti ci sono tutti, la delibera vale)

I soci sono legittimati all’impugnazione purché titolari -mancanza del verbale

anche congiuntamente di tante azioni aventi il diritto di dell’oggetto

-modificazione

voto che rappresentino: sociale che preveda attività

 l’1%˳ del capitale delle società che fanno ricorso illecite o impossibili

al mercato di rischio

 il 5% del capitale di altre società ANNULLABILITÀ

L’impugnazione va proposta entro 90 gg. dalla Ogni altro vizio oltre a quelli

deliberazione. previsti dalla nullità comporta

Per le coop. modello srl è necessario stabilire se sono da l’annullabilità soltanto.

considerarsi valide le delibere assunte in situazioni

alternative all’assemblea. Nelle srl chiunque, anche il

socio singolo, può chiedere

Le delibere delle assemblee separate non sono l’annullamento, a differenza

impugnabili, a meno che senza i voti che arrivano da delle spa dove bisogna

queste assemblee non si possa raggiungere il quorum

deliberativo all’assemblea generale. Se al quorum si raggrupparsi.

arriva comunque, non si può impugnare. 2542

CDA

La maggioranza degli amministratori deve essere costituita da cooperatori. La

nomina spetta all’assemblea, salvo per i primi, che sono nominati nell’atto

costitutivo.

Nelle società coop. spa, l'atto costitutivo stabilisce i limiti al cumulo delle

cariche e alla rieleggibilità degli amministratori nel limite massimo di tre

(il riciclo non piace in Italia…).

mandati consecutivi. Un mandato corrisponde

a un esercizio e l’ultimo anno di mandato termina alla data dell’assemblea

convocata per l’approvazione dell’ultimo bilancio. Le cariche dovrebbero

circolare in maniera democratica e si dovrebbe evitare il consolidarsi di

posizioni di potere. I vincoli sono previsti solo per le spa perché il numero di

soci è spesso troppo elevato per poter far valere gli strumenti di controllo e di

denuncia di irregolarità e perché c’è spesso un assenteismo assembleare che va a

vantaggio di minoranze organizzate.

Nei casi in cui, in forza dell'atto costitutivo o dello statuto, si abbia una

dissociazione tra il potere deliberativo e quello rappresentativo, al fine di

evitare che un singolo amministratore prenda da solo iniziative e decisioni atte

ad impegnare la società, il potere di rappresentanza sussiste soltanto in

presenza di una espressa manifestazione di volontà degl

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Publisher
A.A. 2017-2018
29 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher The_Reader di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della cooperazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Vecchi Rosa.