Diritto della cooperazione: sintesi storica
La ragione alla base della nascita delle società cooperative è essenzialmente politica, da ricondurre altresì alla necessità di aggregazione da parte dei lavoratori allo scopo di auto-garantirsi maggiori diritti. Desiderano diventare padroni di loro stessi e rovesciare il sistema preesistente che consentiva solo ai più abbienti di avviare imprese.
Origini delle cooperative
La prima cooperativa nasce in Gran Bretagna nel 1844: era uno spaccio di generi alimentari fondato da un gruppo di operai. Il primo testo di legge organica in Italia si ha nel 1882. Sin dalle origini, le cooperative sono legate a pregiudizi nati dalla scoperta di cooperative di facciata costituite per scopi lucrativi. Il Ventennio dal punto di vista delle cooperative è considerato un periodo d'oro, data la proliferazione legislativa in questo settore. Nel '42 nel CC si riconosce già che la cooperativa non ha nulla a che vedere con le altre società in quanto persegue fini diversi. La relazione del Guardasigilli chiarisce che lo scopo delle cooperative è “consistente nel fornire beni o servizi ed occasioni di lavoro direttamente ai suoi membri a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero nel mercato.
Leggi e regolamenti
La Legge Basevi del 1947 disciplina la materia cooperativa. Istituisce una sezione della Banca Nazionale del Lavoro per crediti a tasso agevolato. Minimo 3 cooperative possono costituirsi in un consorzio, che faciliti gli scopi mutualistici dei loro soci o che sia utile alla partecipazione ai pubblici appalti. La legge 381/91 disciplina delle cooperative sociali: hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, o lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Appare evidente un’apertura a nuovi concetti di mutualità.
“Nuove norme in materia di società cooperative” la legge 59/92 introduce i soci sovventori e i soci di partecipazione cooperativa. Fonda i fondi mutualistici che permettono alla cooperazione di farsi sistema grazie alla patrimonializzazione delle centrali e affermano inoltre il possibile orientamento delle cooperative alla mutualità esterna: promuovono la costituzione di coop, l’obbligo di consorzi, programmi di sviluppo, studi e ricerche. Oggi vige destinare il 3% degli utili a tali fondi.
L’art. 45 della Costituzione: la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento. Si riconosce qui il valore ideologico della cooperazione e si concretizza un modello societario alternativo a quello capitalistico. È la norma di riferimento dell’intero sistema del diritto della cooperazione. Non ha senso parlare di cooperative riconosciute costituzionalmente e non, perché sono tutte costituzionalmente protette.
Art. 2 della Costituzione: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
La riforma del 2003
Riordina la materia e garantisce competitività sul mercato alle coop. Introduce la distinzione fra coop. a mutualità prevalente e coop altre. Per tutte le cooperative si richiede il perseguimento dello scopo mutualistico. Alcuni concetti base: parità di trattamento, ristorno, redistribuzione ai soci del profitto realizzato dalla cooperativa, proporzionale agli scambi mutualistici del singolo. Democrazia cooperativa, voto capitario ecc. Principio della porta aperta: l’ammissione deve essere deliberata dagli amministratori previo accertamento dei requisiti prescritti. Ciò a proteggere l’interesse dei soci, che devono essere tutti ispirati dall’oggetto sociale e da uno spirito di mutualità. La delibera di ammissione deve essere comunicata all’interessato. A eludere il suddetto principio, rendendo gravoso l’ingresso, vi è il sovrapprezzo o una tassa di ammissione elevata, per dare soddisfazione ai soci fondatori che hanno creato il valore e il know-how e impedire che i nuovi soci ne approfittino ingiustamente. Non può essere eccessivo. Voto per testa, autonomia statutaria: la singola coop indica nello statuto il proprio grado di mutualità.
Codice civile
Libro V - Del lavoro
Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici
Art. 2511: La cooperativa è una società a capitale variabile con scopo mutualistico. Il capitale è variabile perché cambiano i soci, che possono entrare ed uscire con facilità. Sono variabili sia il capitale di cooperazione (somma dei valori nominali delle partecipazioni di cooperazione, che attribuiscono lo status di socio cooperatore), sia il capitale di finanziamento (somma dei valori nominali delle partecipazioni, ossia azioni, di finanziamento, che attribuiscono lo status di socio finanziatore). La mutualità viene considerata come un rapporto associativo qualificato dalla gestione di servizio, cioè come rapporto tra coloro che si associano, e non con il gruppo o la categoria. Lo scopo mutualistico è componente essenziale anche dei consorzi. Il fenomeno cooperativo si è allontanato dal classico modello di mutualità interna, ma ha mantenuto la sua peculiarità, ossia la finalità.
Art. 2512: Sono s. coop a mutualità prevalente quelle che:
- Svolgono attività prevalentemente a favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi (coop. di consumo, ha scopo di ottenere prezzi inferiori a quelli di mercato, e abitazione).
- Si avvalgono prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci (coop. di puro lavoro: attività lavorativa manuale o intellettuale).
- Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (coop. di produzione e lavoro: artigianato, edilizia, ristorazione, trasporti, pulizie ecc.).
Alle sole coop. a mutualità prevalente sono riservate le agevolazioni fiscali. Perdono la qualificazione le coop. che per due esercizi non rispettino i requisiti. La perdita della qualifica può avvenire anche per volontà dei soci. Nel primo caso, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, gli amministratori devono redigere un apposito bilancio, da notificarsi entro 60 giorni dall’approvazione al Ministero delle attività produttive. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione, al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo patrimoniale da imputare a riserve indivisibili.
Non esiste una spaccatura fra coop. a mutualità prevalente e le diverse. C’è un’unità nel fenomeno cooperativo: l’art. 45 della Costituzione parla dello scopo mutualistico a prescindere dalla prevalenza. Inoltre, rimangono invariati in entrambi i casi i principi di democrazia partecipativa, il principio della porta aperta e quello della parità di trattamento.
Art. 2513: I criteri per la definizione della prevalenza sono verificabili nel bilancio nel conto economico (che contiene i ricavi e i costi):
- Ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi: devono scomporre nelle poste in bilancio il dato sui ricavi con i soci e con i terzi.
- Costo del lavoro dei soci/del totale del personale.
- Costo della produzione per servizi ricevuti o per beni conferiti.
Con tali criteri si tende a favorire specialmente le realtà minori che operano a favore dei soci e in misura minore per realtà più grandi che operano per la pubblica utilità, pregiudicando il perseguimento della mutualità esterna e violando l’articolo 45 della Costituzione, teso a proteggere anche la m. esterna. La mutualità interna è quella tradizionale che nasce dal contratto di società e rappresenta come causa tipica lo scopo mutualistico. La m. esterna prevede l’estensione a terzi delle condizioni di favore praticate ai soci. Sarebbe stato più opportuno legare il carattere prevalentemente mutualistico non alla percentuale dei ricavi, del costo del lavoro ecc. ma al divieto di remunerare prevalentemente il capitale. Quando si realizzano più tipi di scambio mutualistico si fa la media ponderata delle percentuali. Le cooperative sociali e le BCC sono considerate a mutualità prevalente indipendentemente da tali requisiti.
Art. 2514: Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente:
- Non possono distribuire dividendi in misura superiore a due punti e mezzo in più rispetto alla percentuale dei buoni postali fruttiferi.
- Non possono remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coop. in misura superiore a due punti in più rispetto ai dividendi.
- Non possono distribuire le riserve: indivisibilità delle riserve.
- In caso di scioglimento della società si deve devolvere il patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, una volta dedotto il capitale sociale e i dividendi.
Tali divieti sono imposti unicamente ai soci cooperatori. La maggioranza dell’assemblea straordinaria può sopprimere le clausole di non lucratività.
Art. 2515: Le società disciplinate nel titolo VI devono indicare nella denominazione l’indicazione “soc. coop.”. Le cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli atti e nella corrispondenza il n. di iscrizione presso l’albo delle cooperative a m. p.
Art. 2516: Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici (rapporti contrattuali tra la società e i soci cooperatori) deve essere rispettato il principio di parità di trattamento: a parità di condizioni nei rapporti di scambio non si devono fare discriminazioni tra i soci. Tenendo conto della variabile tempo e delle modifiche delle condizioni di mercato non si deve offrire una medesima prestazione mutualistica a favore solo di alcuni soci. L’articolo non si applica al rapporto con terzi: la cooperativa ha la totale libertà contrattuale con i terzi, per es. può far pagare un barattolo di sugo ai terzi quanto vuole. Il principio di parità di trattamento è da considerare anche in caso di necessità di una riduzione dei rapporti mutualistici: il metodo per diminuire il numero di soci, sia esso l’ordine delle richieste, l’anzianità sociale o il sorteggio, deve essere compatibile.
P.S. Emerge una distinzione fra rapporto mutualistico e rapporto sociale, quest’ultimo indica l’accesso a documenti, l’approvazione del bilancio, il diritto di voto, la partecipazione all’assemblea: si fa valere in forza del proprio status di socio. Il rapporto sociale è strumentale al rapporto mutualistico.
Art. 2518: Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio: si tratta dunque di responsabilità limitata. Per far fronte a perdite né il c.d.a. né l’assemblea può chiedere ai soci esborsi oltre ai conferimenti. Se si prevede il bisogno di contributi finanziari lo si deve esplicitare nello statuto a priori: esborsi a titolo di controprestazione del servizio mutualistico sono legittimi se indicati nello statuto.
Art. 2519: Alle soc. coop., per quanto non previsto dal titolo VI, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulle s.p.a. o, per coop con meno di 20 soci o uno stato patrimoniale minore di un milione le disposizioni sulle s.r.l.
La costituzione della società cooperativa
La società deve costituirsi per atto pubblico, ossia recandosi dal notaio che la iscrive nel registro delle imprese e controlla la regolarità dell’atto costitutivo e dello statuto. In assenza di atto pubblico, la società è irregolare e la responsabilità è illimitata e dunque in caso di mancato di pagamento rispondono i singoli. Tale atto era un tempo standardizzato, reperibile in cartoleria, mentre oggi è altamente personalizzabile. Serve:
- Atto costitutivo
- Statuto
- Regolamento
L’atto costitutivo deve contenere:
- Cognome e nome o denominazione, luogo e data di nascita o di costituzione, domicilio o sede, cittadinanza dei soci onde evitare che si annidino soci poco raccomandabili.
- Denominazione e comune della sede e delle sedi secondarie: le coop. hanno competenza territoriale e partecipano ai bandi del territorio. Inoltre, indicare la sede è una garanzia per i creditori.
- Oggetto sociale: indica la vera e propria attività svolta: coop di consumo? edilizia? Qui i soci capiscono se sono interessati allo scopo. Deve consistere in un’attività economica produttiva e non culturale, religiosa o di ricerca scientifica: in quei casi si dovrebbe fondare un’associazione non riconosciuta, un comitato... L’o. deve ovviamente essere legale, possibile e determinato, ossia deve avere una valenza pratica. Non può essere generico come un tempo, quando, grazie a oggetti vaghi e lunghi, le coop. potevano svolgere una gamma di attività fin troppo varia. L’o. determina i requisiti dei soci, che possono anche essere persone giuridiche, e tra esse le società di capitali. Tale società rimarrà a natura lucrativa ma sarà obbligata a rispettare i principi di mutualità.
- Quota sottoscritta da ciascuno socio delle coop. in forma di srl e valore nominale delle azioni delle coop in forma di spa. Nelle coop la differenza fra azioni e quote è prettamente formale, perché vige il principio: una testa, un voto. Quote e azioni rappresentano il capitale, che è variabile (art. 2511), privo di un tetto minimo, e formato dai conferimenti in danaro, crediti o natura dei soci ordinari. Se non si ha liquidità si può per es. conferire un’auto, un immobile, per es. un garage, il cui valore verrà determinato con una perizia giurata. Quote: 25-100mila euro. Azioni: 25-500 euro. Vietato avere tante azioni la cui somma superi i 100mila.
Oltre 500 soci, il limite della quota può essere elevato del 2% del capitale che la società ha in quel momento (es. 100000+2% del capitale). Inizialmente si può versare una parte (min. 25%) e sottoscrivere il resto, assumendosi l’impegno di versarlo entro un anno. Ci sono dei vincoli quantitativi al conferimento: anche se vige il principio “una testa, un voto”, chi arrivasse a possedere quote/azioni di valore troppo elevato potrebbe ricattare gli altri e assumere un ruolo autoritario. Persone giuridiche e soci sovventori hanno regole diverse. Se ho una quota e ho dei debiti con esterni, i miei creditori non possono venire ad aggredire la mia quota. Quote e azioni degli soci non possono circolare senza l’autorizzazione degli amministratori. Il socio che vuole trasferire la propria quota o le proprie azioni deve ottenere l’autorizzazione, altrimenti i creditori non possono pretenderle.
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