Diritto internazionale
Esami 11/06, 30/06, 16/07, 15/09. È il diritto che regola la comunità degli stati, nasce dalla volontà degli stati che sono i destinatari stessi delle norme. Oggi sempre di più il diritto internazionale regola rapporti privati (es. tassazione) e rapporti tra individui.
Regole formate da stati per gli stati
Una norma di diritto internazionale non vige automaticamente nel diritto internazionale, poiché sono due ordinamenti separati. Il diritto internazionale è l’ordinamento della comunità degli stati. Il diritto internazionale nasce con la pace di Westphalia (1648).
Funzioni del diritto internazionale
- Funzione normativa avviene in 3 ambiti:
- Diritto internazionale generale (consuetudine)
- Diritto internazionale pattizio (accordo)
- Atti delle organizzazioni internazionali
- Funzione di accertamento giudiziario carattere arbitrale
- Funzione di attuazione coattiva delle norme autotutela (giustizia da sé che non contempla la violazione di un altro tratto per far torto all’altra, nozione che ha fatto un torto nei confronti del proprio stato).
Comunità internazionale
Insieme di stati ed altri enti che intrattengono relazioni disciplinate da norme giuridiche (diritto internazionale).
Caratteri
- Coesistenza di una pluralità di stati sovrani (soggetti effettivi ed indipendenti).
- Eguaglianza del tutto formale.
- Realtà sociale a carattere universale (universalismo ampliato da decolonizzazione) aumento esponenziale del numero degli stati membri che ha portato ad una messa in discussione delle regole che norma in atto da 55 stati a 193.
- Società anarchica (senza una propria struttura istituzionale, non c’è struttura sovraordinata rispetto ai soggetti).
Attuali tendenze evolutive di comunità internazionale
- Divieto dell’uso della forza: dopo la caduta del muro di Berlino è stato necessario rivedere i rapporti interni alla comunità internazionale stabiliti dalla carta di S. Francisco, messo in discussione dall’amministrazione Bush che ha introdotto l’attacco preventivo con gli stati canaglia.
- Sviluppo dei diritti umani: diritti inalienabili relativi all’integrità fisica (no tortura ecc.) non esiste una regionalizzazione dei diritti umani. I diritti umani contemplano anche la necessità di un equo processo. Rispetto maggiore. Dopo l’11 settembre 2001 si è assistito ad un abbassamento della soglia dei diritti umani (es. Guantanámo).
- Tutela dell’ambiente: problema internazionale.
Il diritto internazionale regola i rapporti tra i soggetti della comunità internazionale costituita da maggioranza di stati e organizzazioni internazionali. Caratteristica formale degli stati sono formalmente uguali. Realtà universale. Negli ultimi 60 anni aumento esponenziale del numero di stati appartenenti a comunità internazionale ha comportato un rimescolamento dei poteri decisionali. Il peso dei singoli stati differisce. La comunità internazionale non ha struttura istituzionale. Non c’è struttura sovraordinata rispetto ai soggetti. Diritto sui generis che riesce a garantire coesistenza pacifica.
Soggetti del diritto internazionale
- Stato
- Organizzazioni internazionali
- Altri enti (es. Santa Sede)
- Individuo
Stato
Non è la popolazione, ma gli organi che esercitano la sovranità (apparato di governo) dello stato. Tutti gli individui che contribuiscono al potere di governo. Organi della funzione di comando strettamente collegato a quello politico. È l’autorità suprema che esercita la forza in base al diritto. Non sono importanti le dimensioni del territorio, una collettività per definirsi stato deve avere:
- Effettività: esercizio effettivo del potere di governo (governare su territorio e popolazione).
- Indipendenza: non dipendere da altri stati.
Il diritto internazionale è il diritto dell’effettività del concetto. Il valore dell’indipendenza vale fino a quando uno stato ha una propria costituzione, un proprio ordinamento giuridico; nel momento in cui manca l’indipendenza, si parla di governo fantoccio (es. la Repubblica di Salò o parte dell’isola di Cipro controllata dai Turchi). Parte turca di Cipro è una zona non facente parte della Turchia né come stato sovrano e indipendente dal 1972. L’ingerenza supera il limite di sovranità. Nel caso di stati federati è considerato sovrano in ambito internazionale lo stato federale, lo stato centrale e non gli stati federati.
- Il valore del riconoscimento, atto di valore politico, non costitutivo della personalità dello stato. Non ci vuole il riconoscimento perché ci sia uno stato soggetto al diritto internazionale. Non è necessario il riconoscimento perché gli stati non si sono mai messi d’accordo su quali siano i criteri necessari oltre l’indipendenza e l’effettività per essere riconosciuti tali. (es. Taiwan che va riconosciuta alle Nazioni Unite al posto della Cina popolare che verrà riconosciuta dopo il disgelo con USA e comportò l’espulsione del governo di Taiwan dal consiglio dell’ONU, non venendo più riconosciuto). È quindi evidente la commistione tra politica e diritto.
- Le norme di diritto internazionale sono tutte finalizzate a regolare l’esercizio del potere di governo. I destinatari sono gli organi di governo. La responsabilità dello stato per il comportamento dei suoi organi. Porre limiti a poteri del governo di uno stato che altrimenti sarebbe assoluto. Territorio: zona franca. Sovrano: ambasciate e tutti gli organi che operano all’esterno. Zone aeree e navali.
Quando uno stato conquista con la forza un altro stato non dovrebbe essere riconosciuto come soggetto internazionale. La comunità internazionale è interessata che uno stato anche se non riconosciuto sia un soggetto internazionale perché lo si obbliga al rispetto di altre regole. Non ci sono procedimenti costitutivi per divenire dei soggetti internazionali, il riconoscimento non è un atto costitutivo.
La successione
Mutamenti radicali nel governo, mutamenti nel territorio (processo di decolonizzazione) per successione non si tiene conto dei cambi di governo (cambio alla dirigenza del paese) poiché lo stato è vincolato ai trattati internazionali indipendentemente dai cambi ai governi dei paesi dopo l’elezione, i governi devono quindi rispettare la continuità come soggetto internazionale (l’unica eccezione è rappresentata dall’Unione Sovietica post rivoluzione 1917).
Autodeterminazione dei popoli
Il popolo come entità a livello internazionale non ha rilevanza. Diritto dei popoli sotto il dominio straniero di diventare indipendenti. L’assemblea generale dal 1945 ha gestito il paesaggio dalla colonizzazione all’indipendenza. Il principio di autodeterminazione vale ancora oggi come autodeterminazione esterna, è in sostanza un patto tra i governanti, non tra i governati. È un diritto nei confronti dello stato straniero. L’autodeterminazione interna invece vale fino a quando non tocca l’integrità fisica delle persone.
Non sono sottoposte al diritto internazionale le minoranze etniche: quando il loro statuto è regolato da accordi tra stati (es. situazione Basca, la Cecenia, il popolo Curdo). Non si sono mai create delle norme perché queste avrebbero minato l’integrità dello stato. Le norme a tutela delle minoranze sono fatte dallo stato che acquisisce la minoranza, quindi le minoranze etniche sono oggetti e non soggetti dei trattati.
Il principio di autodeterminazione
- Norma fondata dopo 2° guerra mondiale.
- Norma in evoluzione.
- Non opera retroattivamente (es. la cessione dell’Alaska agli USA da parte dell’Unione Sovietica).
- È un principio che ha assunto il valore di norma cogente (ius cogens) può essere modificata solo da una norma di pari grado.
Insorti (governo internazionale) se requisiti per la soggettività quindi se ha effettività, se esercita il controllo effettivo del territorio ma anche di amministrazione della cosa pubblica possono essere considerati soggetti internazionali anche se non sono degli stati hanno comunque il potere di interloquire con gli altri soggetti internazionali. Perché una norma diventi vincolante devono essere coinvolti la maggior parte di stati quindi anche se Wilson sosteneva il principio di autodeterminazione ciò non diveniva parte del diritto internazionale.
Due casi sulle sentenze della corte internazionale di giustizia
- Organo delle Nazioni Unite con un suo statuto.
- La controversia che le viene sottoposta può essere guardata solo se le parti sono d’accordo nel sottoporre il problema alla corte = funzione giurisdizionale (arbitrare).
- La corte può dare dei pareri (funzione consultiva) che possono essere richiesti dagli stati. Si vuole così evitare che la corte sia portata a pronunciarsi su questioni su cui potrebbe trovarsi ad operare come giudici (cioè dare giudizi politici).
1° caso
Parere enunciato sulla questione della dichiarazione d’indipendenza del Kosovo (dichiarazione nel 2008 indipendente da Serbia) con una popolazione a maggioranza albanese. Nel ’99 il Kosovo diventa territorio protetto dall’ONU. L’ONU interviene con una risoluzione 1244 del ’99 in cui si decise il dispiegamento dei caschi blu. Con un accordo militare nasce la missione KFOR per ricostruire l’amministrazione del Kosovo. Nel 2008, ancora con la missione di pace presente nel territorio, il Kosovo dichiara l’indipendenza, l’assemblea generale chiese un parere (sollecitato dalla Serbia) alla corte: la dichiarazione del Kosovo è conforme al diritto internazionale? Non si chiede se il Kosovo ha diritto all’indipendenza. La domanda formulata così può far sì che si dichiari competente. La corte non entra in questioni politiche. Sulla questione giuridica può intervenire su quella politica no. In questo caso la corte non vuole pronunciarsi sull’autodeterminazione interna. La corte si dichiara competente perché la questione è giuridica e non politica dal momento che la corte si interroga se ci sono già state in passato altre dichiarazioni di indipendenza. Nota che la prassi mostra che non si è mai messa in discussione alcuna richiesta di indipendenza nel passato. Il diritto internazionale non proibisce la dichiarazione di indipendenza. La corte conferma che l’autodeterminazione garantita è solo quella esterna, non riguarda violazioni dell’integrità territoriale. Nella 1244 non veniva messa in discussione l’integrità territoriale della Serbia, cioè anche inviando aiuti al Kosovo, l’ONU non entrava nella sfera dell’autodeterminazione interna. La corte si nasconde dietro l’aspetto formale da questo punto di vista la dichiarazione è ineccepibile. Per la corte basata su aspetti formali, sia la risoluzione 1244 che la dichiarazione d’indipendenza sono entrambe accettabili.
2° caso
Parere che la corte internazionale di giustizia (2004) ha reso sulla costruzione del muro iniziato a costruire da Israele su territorio di Palestina occupato. Domanda che assemblea generale pone alla corte. Quali sono le conseguenze giuridiche della costruzione di tale muro? Muro opera che intende separare le due parti della Cisgiordania. Larghezza 50-70 metri, fossati, filo spinato, strade. Israele proteggere i propri coloni dai possibili attacchi dai palestinesi. Palestina aveva fatto parte di impero ottomano, dopo prima guerra mondiale la società delle nazioni affida alla Gran Bretagna il compito di far diventare indipendente la Palestina. A fine 2 guerra mondiale la Gran Bretagna abbandona il territorio 1948. L’assemblea generale delle nazioni unite (che aveva gestito tutto il processo di decolonizzazione) decide che questo territorio sarà diviso in due stati arabo e israeliano, risoluzione 181 del 1948 con cui si prevede la costituzione due popoli due stati. Ancora oggi non realizzato. Regime internazionale per la città di Gerusalemme. A seguito della risoluzione Israele proclama la sua indipendenza. La popolazione araba invece non accetta la divisione dello stato, e non dichiarano la loro indipendenza e comincia il conflitto tra le parti alla quale partecipa anche la Giordania. Nel 1949 c’è un trattato di armistizio tra Israele e la Giordania dove si fissa la green line la separazione tra i territori arabi e quello israeliano. La questione non è risolta. Nel 1967 Israele occupa il territorio della Palestina ad est della green line e Cisgiordania. Il consiglio di sicurezza ha adottato numerose risoluzione di condanna di acquisizione di territorio con l’uso della forza. Israele ha continuato con la colonizzazione biparte di questi territori e espropriazioni di beni e territorio appartenuti alla Palestina. In Palestina si costituisce l’organizzazione per la liberazione della Palestina, che dal 1993 in poi fa numerosi accordi con Israele per acquisire un minimo di autonomia almeno in campo amministrativo. La questione mediorientale ancora questione più controversa presente nella comunità internazionale e in grado di mettere a repentaglio la pace internazionale. Prima questione che il parere affronta è di qualificare lo status del territorio della Palestina. E ritiene di dover concludere che questo è un territorio che deve definirsi in base al diritto internazionale di guerra un territorio occupato. Israele considerato potenza occupante con una serie di doveri in materia di diritto bellico. Quello che il parere rileva che la costruzione del muro è situata nella maggior parte dei territori occupati ma anche oltrepassandoli. La corte ritiene che ci sia stato 1. un’annessione di territorio con la forza, 2. una violazione dei doveri della potenza occupante. La corte dice che non è accettabile la giustificazione di Israele che dichiara necessaria l’opera di fortificazione, il muro. Giustificazione può essere avanzata solo in casi particolari. La corte obbliga di cessare la costruzione del muro. Tutti gli stati devono essere coinvolti in questo divieto. Purtroppo questo divieto non è stato ascoltato. Presa di posizione da parte dell’UNESCO che ha ammesso la Palestina come stato membro. Anche l’ONU ha ammesso la Palestina non come stato membro ma tra gli stati non membri, osservatore (quindi considerato stato). Anche questione del Sudan del sud.
Santa Sede
Soggetto che somma in sé due funzioni, 1. l’organo di governo della chiesa cattolica 2. l’organo di governo della Città del Vaticano. Il soggetto internazionale è la Santa Sede intesa come governo della chiesa cattolica (perché fu potenza). Soggetto internazionale perché gli altri soggetti internazionali si sono sempre rapportati con la Santa Sede (considerando la Curia romana non i sacerdoti di tutto il mondo, es. Questione di preti pedofili, diverse cause contro diocesi ma non concernenti la Santa sede), con il diritto di legazione attivo e passivo (mandare e ricevere ambasciatori) e ha sempre stipulato accordi con gli stati (concordati, tra cittadini dello stato e i fedeli della chiesa cattolica). È lo stato stesso che decide l’apparato di governo. Osservatore permanente presso l’ONU. La posizione di cui gode la Santa sede all’interno dell’ONU è stata rivista da una risoluzione dell’assemblea generale del 2004 perché la santa sede stessa voleva parteciparvi in modo che fosse tenuto in considerazione quella che è la sua natura. La senta sede a differenza di altri osservatori permanenti può comunque intervenire nelle assemblee.
Ordine di Malta
È un ordine che aveva governato nel 700 su Rodi e Malta che i giuristi italiani hanno sempre riconosciuto come soggetto internazionale. Oggi è impegnato in questioni caritatevoli. Considerandolo soggetto internazionale si dà diritto a certe immunità importanti, immunità fiscali e trattamento del loro personale. Quindi però si parla di forma particolare di soggettività internazionale avendo carattere funzionale. Lo status dell’ordine di Malta viene confermato dal parlamento italiano con la legge n. 157 del 9 giugno 2003 legge di ratifica ed esecuzione dell’accordo tra la repubblica italiana e il sovrano militare ordine di Malta concernenti i rapporti in materia sanitaria. Questione se esistesse come soggettività internazionale è complicata: se è potenza, se ha sovranità su un determinato territorio. La ricostruzione di una soggettività funzionale (considerare l’ordine di Malta come soggetto internazionale) è molto complessa le voci sono discordanti.
Le minoranze non sono soggetti del diritto internazionale
Organizzazioni internazionali
Associazioni tra stati, a cui gli stati affidano determinati obiettivi. Fenomeno che nasce alla fine del 800 ma sviluppo dopo seconda guerra mondiale, trovare modo di collaborare per evitare di sfociare in guerre. Le prime org int sono state istituite in settori più urgenti collaborazioni: ITU (si occupa delle telecomunicazioni) UPU (unione universale postale) funzioni molto precise. Collaborare come strumento di pace, darsi delle regole e affidarle a un ente con il compito di raggiungere un determinato obiettivo. FAO, ICAO, OMS ecc. Il primo disegno dell’unione europea era mettere insieme la ricerca nel settore del carbone e dell’acciaio. Spinta politica dietro alle organizzazioni internazionali. Enti a cui stati affidano un determinato compito. Non sono un obbligo ma possibilità di partecipare all’organizzazione internazionale. A seconda dello scopo che hanno, si possono dividere in organizzazioni politiche, economiche, militari (NATO), culturali (UNESCO) ecc. Possono essere aperte se vi possono aderire stati non membri, con regole fissate per nuove adesioni. Chiuse se non c’è possibilità di adesioni da parte di altri stati o con requisiti molto stringenti.
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