Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
TRATTAMENTO DEGLI STATI STRANIERI
Vale il principio di non ingerenza negli affari interni che tutela lo stato nei confronti degli altri e viceversa. Il
problema oggi è capire cosa debba essere regolamentato dal diritto interno e cosa da quello internazionale a
causa della continua estensione dei poteri dello stato soprattutto in campo economico. La domanda, quindi che
bisogna porsi è “gli stati stranieri possono essere assoggettati alla giurisdizione civile (NON PENALE) di un altro
stato?” non può essere assoggettato a quello penale perché ogni stato ha il proprio codice di valori per quanto
riguarda il diritto penale e dunque assoggettare uno stato straniero al proprio diritto penale crea una controversia
internazionale che può sfociare anche in una guerra. Grazie alla giurisprudenza italiana e belga negli anni ’30 si è
passati dall’immunità assoluta a quella relativa:
- Atti JURE IMPERII (funzione sovrana dello stato)
- Atti JURE GESTIONIS o JURE PRIVATORUM (natura privatistica)
Fino agli anni ‘30 vigeva l’istituto dell’immunità assoluta se la controparte in una controversia era uno stato il
giudice non poteva conoscere della controversia.
- Immunità totale dello stato
- Il giudice può conoscere la controversia perché di natura privatistica (es. lo stato è proprietario di
una società che produce gas dunque comportandosi da imprenditore il giudice territoriale può
sapere della controversia).
Il problema è stabilire quando un atto sia di natura sovrana o privatistica: la regola è che nel dubbio si concede
l’immunità. Solo recentemente si è giunti a livello universale ad uno strumento pattizio: la convenzione di New
York sulle immunità giurisdizionale degli stati e dei loro beni, aperta alla firma nel 2005, adottata per consensus
dall’assemblea generale delle Nazioni Unite (non ancora entrata in vigore fino ad oggi hanno firmato solo 15
paesi tra cui l’Italia), quando per l’entrata in vigore ne servono 30. Questa convenzione si rifa’ a quella europea di
Basilea del 1972 promossa nell’ambito del consiglio d’Europa ed in vigore per un ristretto numero di stati (no
l’Italia). La convenzione parte enunciando il principio dell’immunità come principio generale e indicando i
procedimenti in cui l’immunità non può essere invocata.
Tra i vari art. da conoscere ci sono:
• Art. 12 viene enunciata la cosiddetta tort exception: uno stato non può invocare l’immunità dalla
giurisdizione in ricorsi per lesini personali o danni ai beni quando causati da un’azione ed omissione
attribuibile allo Stato commessi sul territorio dello stato del foro, presente l’autore dell’illecito nel momento
in cui è stato compiuto. Rientrano in tali procedimenti quelli relativi ad operazioni commerciali, i ricorsi in
materia di diritto di proprietà dei beni e di proprietà intellettuale, i procedimenti relativi alla partecipazioni
in società o ad altri enti collettivi.
• Adotta il modello per liste seguendo lo schema delle scerse normative nazionali in materia rispecchiando
il modello anglosassone ed americano.
Anche in questo caso come in quello degli ambasciatori l’immunità è sia per la fase cognitiva che per quella
esecutiva.
PROBLEMA IMMUNITA DEGLI STATI STRANIERI IN MATERIA DI LAVORO
Nel momento in cui la parte lesa sia un dipendente, può questo fare causa allo stato straniero in cui lavora? La
convenzione europea sull’immunità degli stati (1972): criterio della nazionalità del lavoratore e luogo della
prestazione. La giurisdizione competente potrebbe essere o quella dello stato in cui si lavora o lo stato di
nazionalità del lavoratore. La convenzione di New York all’art. 11 stabilisce la giurisdizione dello stato del foro ma
stabilisce al comma III che l’immunità rimanga assoluta quando il lavoratore ricopre una funzione pubblica
(sovrana) dello stato.
Una soluzione introdotta dalla cassazione italiana anche se non applicata con assiduità è che il giudice può
conoscere le controversie, tra lavoratori non di nazionalità dello stato in cui lavorano e lo stato in cui lavorano, per
quanto riguarda gli aspetti patrimoniali del rapporto di lavoro. Questo e un buon compromesso poiché in questo
modo c’è una tutela del lavoratore maggiore rispetto a quanto ci possa essere nel caso di immunità assoluta
dove vale la differenziazione in base alla funzione svolta.
PROBLEMA IMMUNITA DALL’ESECUZIONE FORZATA
Azioni possessorie solo su beni non destinati ad una funzione pubblica (es. conti correnti)
Le immunità sono concesse all’organo perché’ volontà dello stato.
CASO 9 FERRINI
Sentenza in cui la corte di giustizia affronta la questione sull’orientamento della magistratura italiana nel
sostenere che la immunità funzionale assoluta deve essere tolta, non concessa nel momento in cui lo stato
straniero si sia macchiato di un crimine internazionale. Nel 1943 l’italia dichiara guerra a Germania prima sua
alleata, molti soldati italiani che cambiano bandiera liberandosi dal fascismo vengono catturati dai nazisti e
deportati in Germania per lavori forzati. Finita la guerra 1953, la Rep. Federale ted adotta una legge che prevede
un risarcimento per le vittime del regime nazista ma questa legge prevedeva dei requisiti che escludevano la
possibilità ai soldati italiani di richiesta di risarcimento. I due paesi 1962 stipulano due trattati dove si definiscono
delle forme di risarcimento. I cittadini italiani come prigionieri di guerra sono esclusi dal fondo tedesco che nel
2000 viene istituito che procedeva a versare l’indennizzo direttamente. Il fondo era previsto per solo i civili non
militari. Migliaia di militari italiani fanno ricorso contro questa legge tedesca. La corte istituzionale tedesca si
pronuncia nel 2004, dicendo che non c’è nel diritto internazionale una norma che imponga il diritto al risarcimento
per lavoro forzato. Un gruppo di reduci pronuncia anche un ricorso alla corte dei diritti dell’uomo europea che lo
respinge. Allora un gruppo di reduci avvia diversi ricorsi in Italia per le richieste di risarcimento (es. caso Ferrini
davanti a corte di Arezzo), la questione crea controversia tra i due stati perché nel 2004 la corte di cassazione
italiana aveva stabilito che il compimento di crimini internazionali autorizzasse l’eccezione alla regola
dell’immunità dello stato per atti JURE IMPERII, la corte di cassazione italiana ha stabilito la competenza del
giudice italiano per il risarcimento di danni contro uno stato straniero in caso di gravi violazioni dei diritti umani. La
corte di cassazione nel 2008 stabilisce un’ipoteca su villa Vigoni (a Roma) di proprietà della Germania
(prendendola come risarcimento). Necessario quindi rivolgersi a corte internazionale di giustizia la quale si
domanda se esiste una norma di diritto consuetudinario dove sia possibile….
Non si può stabilire se c’è stato da parte di uno stato straniero una violazione di un crimine internazionale.
Risolvere la questione con negoziato.
LIMITE AL TRATTAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONIALI
Trattamento stabilito dall’accordo di sede, viene stipulato tra l’organizzazione internazionale e lo stato dove
risiede l’organizzazione.
Problema: immunità dalla giurisdizione civile
- Norma consuetudinaria
- Appositi tribunali per controversie in materia di lavoro
Il diritto consuetudinario non impone obblighi specifici per il trattamento dei funzionari (solo immunità diplomatica
per il segretario generale delle Nazioni Unite).
TUTELA DEI DIRITTI UMANI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE:
hanno origine negli ordinamenti nazionali
- Nell’ordinamento internazionale faticosa fu l’affermazione dei diritti della persona
Prime norme furono a tutela dello straniero (perché’ appartenente ad un altro stato sovrano).
Fine ‘800 primo nucleo di norme volte ad evitare inutili atrocità nella guerra.
Evoluzione: dopo prima guerra mondiale: nei trattati di pace si inseriscono clausole a tutela di determinate
minoranze etniche, religiose o linguistiche.
Dopo seconda guerra mondiale grande impulso con la carta delle Nazioni Unite (ART 1,3 diritti dell’uomo come
fine N.U e art. 55 rispetto diritti dell’uomo condizione per la pace tra le nazioni).
Inizia un processo che porta a considerare il rispetto del diritto dell’uomo come garante di pace (altrimenti
possibile aggressore).
Nel 1948 – DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO (raccomandazione, non atto vincolante,
assemblea generale ma alto valore simbolico): numerosi diritti civili e politici pochi diritti economici (no paesi
dell’est). Alcuni dei principi sono oggi diritto di ius cogens, divieto di tortura ecc. altri diventati tema di trattati
quindi vincolanti. Da allora stipulati numerosi accordi internazionali.
Convenzioni a carattere universale:
• Generali (1966 il patto sui diritti civili e politici; il patto sui diritti economici, sociali e culturali, valore
programmatico) trattati vincolanti.
• Convenzioni su specifici aspetti (ad es. convenzione per la prevenzione del genocidio 1948; convenzione
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale 1965; convenzione contro la tortura 1984).
• A tutela di determinati gruppi (ad es. convenzione sull’eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione
nei confronti della donna; convenzione sui diritti del bambino 1989).
Convenzioni a carattere regionale:
• convenzione europea dei diritti dell’uomo 1950 (del consiglio d’Europa)
• convenzione americana dei diritti dell’uomo 1969
• carta africana dei diritti dell’uomo 1981
nei due patti è prevista la possibilità di un reclamo da parte del singolo anche se questi comitati hanno funzione
conciliativa.
Problemi: efficacia di controlli (funzione conciliativa) per reagire alla violazione della norma pattizia e necessità di
coordinamenti. Questi trattati sono di natura pattizia, dunque si dovrebbero cercare diritti che siano riconosciuti a
livello universale ma non e’ possibile parlare di regionalizzazione dei diritti quando si tratta di integrità fisica della
persona altrimenti si scade nell’IMPERIALISMO dei diritti UMANI. Oggi a livello consuetudinario le norme
universali a tutela di un nucleo fondamentale di diritti umani legati all’integrità fisica e alla dignità della persona
sono pochissime. Le violazioni importanti dei diritti umani (gross violations) sono i trattamenti disumani e
degradanti (es. genocidi di etnie). I due patti prevedono l’esistenza di comitati che possono intervenire anche in
caso di violazione dei diritti umani da parte di una singola persona, ma manca un