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RAPPORTO TRA DIRITTO CONSUETUDINARIO E LEGGI INTERNE

Il rapporto si può ricostruire tenendo conto del fatto che la norma

consuetudinaria ha valore costituzionale, essendo ammessa nell'ordinamento

tramite l'articolo 10. Poiché le norme costituzionali prevalgono sulle leggi, una

legge in contrasto con la consuetudine è in contrasto con la costituzione, in

quanto è in contrasto con l'articolo 10, che non ha un contenuto materiale, ma

che ha un contenuto integrato dalla norma di volta in volta immessa

nell'ordinamento. Una legge in contrasto con la consuetudine è illegittima.

Poiché nel nostro sistema il controllo di accettabilità e accentrato, chi è

competente di risolvere un conflitto tra legge e consuetudine? Il giudice

ordinario evidenzia che c'è un conflitto, ma deve per forza rinviare alla corte

costituzionale. La corte in varie sentenze ha dichiarato l'incostituzionalità di

una legge interna per contrasto con norme consuetudinarie. La corte ha alcune

volte dichiarato illegittima una legge per contrasto con la costituzione. Un

esempio è quella sul servizio militare, che ai tempi era previsto sia ai cittadini

italiani sia a coloro che avevano perso una cittadinanza italiana per aver

acquisito una cittadinanza straniera. Questa legge prevedeva quindi che anche

l'ex italiano dovesse fare servizio militare è stata più volte portata alla corte

costituzionale, che fa riferimento alle norme consuetudinarie, ossia che lo stato

non può imporre allo straniero degli obblighi che non siano giustificati

dall'attaccamento che lo straniero ha con il territorio dello stato. Uno stato

quindi può pretendere che uno straniero sul suo territorio rispetti la legge dello

stato, il diritto, ma non che presti servizio militare, perché richiede un

fortissimo l'egemone, come la cittadinanza. Questa legge era quindi in

contrasto con la consuetudine, quindi illegittima, annullata e inapplicabile.

TRATTATI VINCOLANTI E RESI ESECUTIVI IN ITALIA

Sono immesse nel nostro ordinamento solo le norme vincolanti e rese

esecutive. Queste devono essere in vigore, perché se non fossero in vigore non

sarebbero vincolanti. Gli accordi devono essere resi esecutivi, perché se così

non fosse non potrebbero entrare nell'ordinamento. Il rapporto con

l'ordinamento qual è? La corte con la sentenza del 1989 (PG 200) dice che il

trattato ha la stessa forza nella gerarchia delle fonti dell'atto che è usato per

dare ad esso esecuzione. Poiché la maggioranza dei trattati è resa esecutiva

con legge, pensiamo a questo caso. Ricordiamo però che alcuni trattati sono

resi esecutivi con altri strumenti.

Il punto che ora affrontiamo è se con la modifica della Costituzione avvenuta

nel 2001 è cambiato qualcosa o no. Infatti c'è un nuovo articolo 117 della

Costituzione che dice:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel

rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento

comunitario e dagli obblighi internazionali.”

Questa norma non è un equivalente dell'articolo 10 per i trattati, perché nella

Costituzione non c'è una disposizione che apre l'ordinamento interno ai trattati,

però l'articolo 117 si rivolge al legislatore e alle regioni di rispettare gli obblighi

internazionali quando adottano leggi. Questo articolo è stato valorizzato dalla

corte, non nel senso però che attribuisce ai trattati un ruolo costituzionale. Si è

aperto un dibattito anche per capire se potesse avere un impatto sul diritto

internazionale.

Posto che il trattato ha lo stesso rango dell'attore gli dà esecuzione, la logica ci

dice che se il trattato è inserito nell'ordinamento con una legge, poiché ha

valore di legge, allora sarà inferiore alla costituzione. Questa logica è stata

seguita dalla corte costituzionale. Se un trattato reso esecutivo con legge è

incompatibile con la costituzione, allora questo sarà incostituzionale.

La sentenza della Corte Costituzionale del 1987 ha dichiarato incostituzionale

un trattato di estradizione verso gli usa poiché prevedeva l'estradizione di un

minore di età compresa tra 14 e 18 anni, in questioni di materia di diritto

minorile ci sono grandi differenze tra i due paesi. In Italia la responsabilità

penale avviene dai diciotto anni, prima dei 14 è inesistente e tra quattordici e

diciotto e graduata sulla base della capacità di intendere e volere. Negli Stati

Uniti invece sono considerati alla pari degli adulti. La Convenzione tra Italia e

Stati Uniti prevedeva la consegna dei condannati per reati senza distinzione

d'età, ma siccome nella costituzione si dice che la responsabilità penale è

personale e nessuno può essere punito un reato per il quale non è imputabile in

quanto incapace di intendere e di volere (art 27). La corte ha detto che quel

trattato, in quanto non prevedeva una disciplina speciale per i minorenni, si

poneva in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione. Qui il principio della

costituzione prevale sul trattato e non può essere in contrasto il trattato con la

costituzione. Viene dichiarata costituzionalmente illegittima la legge di

esecuzione, nella parte in cui fa entrare nell'ordinamento il trattato. Questo

perché la legge può dichiarare la costituzionalità o meno degli atti interni, cioè

la legge di esecuzione. Il trattato continua ad essere una legge eteronoma, che

entra nell'ordinamento solo attraverso la legge di esecuzione.

Nel 2007 la Corte Costituzionale ha reso più complesso il rapporto tra leggi

italiane e costituzione. Il caso deriva da un contrasto fa una legge che riguarda

la determinazione dell indennizzo in caso di terreni per costruire costruzioni di

pubblico interesse e l'articolo 1 del primo protocollo della Convenzione Europea

dei diritti dell'uomo (CEDU). La CEDU non comprende una norma sul diritto di

proprietà, ma il primo protocollo addizionale alla Convenzione aggiunge diritti

al testo della Convenzione, come appunto in questo caso il diritto di proprietà.

La corte di Strasburgo ha interpretato questa legge nel senso che chi è privato

della proprietà per causa di pubblica utilità deve ricevere un indennizzo

proporzionale ai beni di cui è stato privato. Se c'è pubblica utilità, lo stato può

espropriare e io non mi posso opporre però deve esserci un indennizzo legato al

valore di mercato del bene. In Italia invece il calcolo dell’indennizzo era

svincolato dal valore del bene e quindi gli indennizzi erano bassi, perché la

legge guardava più al valore catastale che non al valore reale del bene. Quindi

il giudice che deve decidere in un singolo caso di espropriazione e indennizzo,

solleva l'ipotesi di incostituzionalità con l'articolo 117 della costituzione.

C'erano già stati dei casi in cui si era parlato della possibili compatibilità tra

legge su indennizzo e costituzione, ma aveva detto che non c'era contrasto,

invece con il 117 le cose cambiano.

(Nel diritto internazionale la persona fisica e lo stato è la persona giuridica e

l'organizzazione internazionale.) la Corte Costituzionale valorizza l'art 117 della

costituzione per organizzare in modo più chiaro i rapporti tra trattati e fonti

interni. La sentenza è a PG 203, ultimo paragrafo in basso. Dice che il nuovo

articolo riguarda gli organi internazionali ma non applica a loro la stessa forza

della costituzionale, ma li ancora alla costituzione. Il nostro sistema però è

rigido e tutto quello che ha a che fare con un contrasto della costituzione,

riguarda la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ci dice che l'art. non

parla solo al legislatore regionale o nazionale, dicendo di guardare agli obblighi

internazionali, ma è rilevante anche per i rapporti tra le fonti. Qualifica poi in

modo più preciso la situazione nel punto 4.5 a PG 204. La struttura della norma

costituzionale si presenta simile a aperte norme costituzionali che sviluppano la

loro completa operatività solo se collegate ad altre norme subcostituzionali

destinate a dare contenuto ad un parametro. L'articolo 117 non ci dice in

concreto qual è il contenuto degli obblighi internazionali rilevanti, ma questo

viene in rilievo a seconda dei casi in base all'accordo internazionale che il

contratto rileva, quindi ci dice che il legislatore rispetta gli obblighi

internazionali, ma quando dobbiamo valutare le cose in concreto, l'obbligo

internazionale richiamato dal 117 e l'articolo 1 del primo protocollo, reso

ordinario in Italia ben prima dell'articolo 117. L'obbligo specifico che riempiva

l'articolo 117 era l'articolo 1, primo protocollo della CEDU. Nel lessico della

Corte Costituzionale, una norma di legge che rende esecutiva in Italia il primo

protocollo internazionale alla CEDU funge da norma interposta tra articolo della

costituzione e la legge in materia di indennizzo.

Il primo protocollo era stata reso esecutivo in Italia tramite una legge, l'Italia ha

quindi assunto degli obblighi regolati sul piano internazionale, quindi dire che la

legge specifica e o meno in contrasto con gli obblighi internazionali e quindi

l'articolo 117 richiede di dare loro contenuto, in questo caso ci si riferisce ad

uno specifico obbligo internazionale. (Se mi serve una spiegazione > Minuto

43). Il trattato reso esecutivo con legge e norma interposta tra l'articolo 117

della costituzione e la legge del 1992 sulle espropriazione, perché dà contenuto

a quella espressione generale dell'articolo della costituzione che parla di

obblighi internazionali. Si chiama norma interposta la norma di legge che nel

caso specifico dà contenuto al principio generale presso dalla costituzione.

Queste particolari norme interposte destinate a dare contenuto ad un

paramentri che enuncia in via generale ad una qualità che queste norme

devono avere sono subordinate alla costituzione, ma in una posizione

intermedia tra posizione e legge ordinaria. La CEDU diventa parametro

interposto, norma interposta tra costituzione e legge interna, è subordinata alla

Costituzione ma sovraordinata alla legge interna. La conseguenza è che la

Convenzione europea dei diritti fondamentali deve essere compatibile con la

costituzione, la costituzione prevale.

Quindi la Corte Costituzionale, al 4.7, dice che attribuire alla CEDU una forza su

costituzionale non significa che le norme della CEDU acquistano la forza di

norme costituzionali e sono immuni dal controllo di legittimità della corte,

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A.A. 2017-2018
87 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarazanotta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della Comunità internazionale e dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Lang Alessandra.