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RAPPORTO TRA DIRITTO CONSUETUDINARIO E LEGGI INTERNE
Il rapporto si può ricostruire tenendo conto del fatto che la norma
consuetudinaria ha valore costituzionale, essendo ammessa nell'ordinamento
tramite l'articolo 10. Poiché le norme costituzionali prevalgono sulle leggi, una
legge in contrasto con la consuetudine è in contrasto con la costituzione, in
quanto è in contrasto con l'articolo 10, che non ha un contenuto materiale, ma
che ha un contenuto integrato dalla norma di volta in volta immessa
nell'ordinamento. Una legge in contrasto con la consuetudine è illegittima.
Poiché nel nostro sistema il controllo di accettabilità e accentrato, chi è
competente di risolvere un conflitto tra legge e consuetudine? Il giudice
ordinario evidenzia che c'è un conflitto, ma deve per forza rinviare alla corte
costituzionale. La corte in varie sentenze ha dichiarato l'incostituzionalità di
una legge interna per contrasto con norme consuetudinarie. La corte ha alcune
volte dichiarato illegittima una legge per contrasto con la costituzione. Un
esempio è quella sul servizio militare, che ai tempi era previsto sia ai cittadini
italiani sia a coloro che avevano perso una cittadinanza italiana per aver
acquisito una cittadinanza straniera. Questa legge prevedeva quindi che anche
l'ex italiano dovesse fare servizio militare è stata più volte portata alla corte
costituzionale, che fa riferimento alle norme consuetudinarie, ossia che lo stato
non può imporre allo straniero degli obblighi che non siano giustificati
dall'attaccamento che lo straniero ha con il territorio dello stato. Uno stato
quindi può pretendere che uno straniero sul suo territorio rispetti la legge dello
stato, il diritto, ma non che presti servizio militare, perché richiede un
fortissimo l'egemone, come la cittadinanza. Questa legge era quindi in
contrasto con la consuetudine, quindi illegittima, annullata e inapplicabile.
TRATTATI VINCOLANTI E RESI ESECUTIVI IN ITALIA
Sono immesse nel nostro ordinamento solo le norme vincolanti e rese
esecutive. Queste devono essere in vigore, perché se non fossero in vigore non
sarebbero vincolanti. Gli accordi devono essere resi esecutivi, perché se così
non fosse non potrebbero entrare nell'ordinamento. Il rapporto con
l'ordinamento qual è? La corte con la sentenza del 1989 (PG 200) dice che il
trattato ha la stessa forza nella gerarchia delle fonti dell'atto che è usato per
dare ad esso esecuzione. Poiché la maggioranza dei trattati è resa esecutiva
con legge, pensiamo a questo caso. Ricordiamo però che alcuni trattati sono
resi esecutivi con altri strumenti.
Il punto che ora affrontiamo è se con la modifica della Costituzione avvenuta
nel 2001 è cambiato qualcosa o no. Infatti c'è un nuovo articolo 117 della
Costituzione che dice:
“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato [70 e segg.] e dalle Regioni nel
rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario e dagli obblighi internazionali.”
Questa norma non è un equivalente dell'articolo 10 per i trattati, perché nella
Costituzione non c'è una disposizione che apre l'ordinamento interno ai trattati,
però l'articolo 117 si rivolge al legislatore e alle regioni di rispettare gli obblighi
internazionali quando adottano leggi. Questo articolo è stato valorizzato dalla
corte, non nel senso però che attribuisce ai trattati un ruolo costituzionale. Si è
aperto un dibattito anche per capire se potesse avere un impatto sul diritto
internazionale.
Posto che il trattato ha lo stesso rango dell'attore gli dà esecuzione, la logica ci
dice che se il trattato è inserito nell'ordinamento con una legge, poiché ha
valore di legge, allora sarà inferiore alla costituzione. Questa logica è stata
seguita dalla corte costituzionale. Se un trattato reso esecutivo con legge è
incompatibile con la costituzione, allora questo sarà incostituzionale.
La sentenza della Corte Costituzionale del 1987 ha dichiarato incostituzionale
un trattato di estradizione verso gli usa poiché prevedeva l'estradizione di un
minore di età compresa tra 14 e 18 anni, in questioni di materia di diritto
minorile ci sono grandi differenze tra i due paesi. In Italia la responsabilità
penale avviene dai diciotto anni, prima dei 14 è inesistente e tra quattordici e
diciotto e graduata sulla base della capacità di intendere e volere. Negli Stati
Uniti invece sono considerati alla pari degli adulti. La Convenzione tra Italia e
Stati Uniti prevedeva la consegna dei condannati per reati senza distinzione
d'età, ma siccome nella costituzione si dice che la responsabilità penale è
personale e nessuno può essere punito un reato per il quale non è imputabile in
quanto incapace di intendere e di volere (art 27). La corte ha detto che quel
trattato, in quanto non prevedeva una disciplina speciale per i minorenni, si
poneva in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione. Qui il principio della
costituzione prevale sul trattato e non può essere in contrasto il trattato con la
costituzione. Viene dichiarata costituzionalmente illegittima la legge di
esecuzione, nella parte in cui fa entrare nell'ordinamento il trattato. Questo
perché la legge può dichiarare la costituzionalità o meno degli atti interni, cioè
la legge di esecuzione. Il trattato continua ad essere una legge eteronoma, che
entra nell'ordinamento solo attraverso la legge di esecuzione.
Nel 2007 la Corte Costituzionale ha reso più complesso il rapporto tra leggi
italiane e costituzione. Il caso deriva da un contrasto fa una legge che riguarda
la determinazione dell indennizzo in caso di terreni per costruire costruzioni di
pubblico interesse e l'articolo 1 del primo protocollo della Convenzione Europea
dei diritti dell'uomo (CEDU). La CEDU non comprende una norma sul diritto di
proprietà, ma il primo protocollo addizionale alla Convenzione aggiunge diritti
al testo della Convenzione, come appunto in questo caso il diritto di proprietà.
La corte di Strasburgo ha interpretato questa legge nel senso che chi è privato
della proprietà per causa di pubblica utilità deve ricevere un indennizzo
proporzionale ai beni di cui è stato privato. Se c'è pubblica utilità, lo stato può
espropriare e io non mi posso opporre però deve esserci un indennizzo legato al
valore di mercato del bene. In Italia invece il calcolo dell’indennizzo era
svincolato dal valore del bene e quindi gli indennizzi erano bassi, perché la
legge guardava più al valore catastale che non al valore reale del bene. Quindi
il giudice che deve decidere in un singolo caso di espropriazione e indennizzo,
solleva l'ipotesi di incostituzionalità con l'articolo 117 della costituzione.
C'erano già stati dei casi in cui si era parlato della possibili compatibilità tra
legge su indennizzo e costituzione, ma aveva detto che non c'era contrasto,
invece con il 117 le cose cambiano.
(Nel diritto internazionale la persona fisica e lo stato è la persona giuridica e
l'organizzazione internazionale.) la Corte Costituzionale valorizza l'art 117 della
costituzione per organizzare in modo più chiaro i rapporti tra trattati e fonti
interni. La sentenza è a PG 203, ultimo paragrafo in basso. Dice che il nuovo
articolo riguarda gli organi internazionali ma non applica a loro la stessa forza
della costituzionale, ma li ancora alla costituzione. Il nostro sistema però è
rigido e tutto quello che ha a che fare con un contrasto della costituzione,
riguarda la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale ci dice che l'art. non
parla solo al legislatore regionale o nazionale, dicendo di guardare agli obblighi
internazionali, ma è rilevante anche per i rapporti tra le fonti. Qualifica poi in
modo più preciso la situazione nel punto 4.5 a PG 204. La struttura della norma
costituzionale si presenta simile a aperte norme costituzionali che sviluppano la
loro completa operatività solo se collegate ad altre norme subcostituzionali
destinate a dare contenuto ad un parametro. L'articolo 117 non ci dice in
concreto qual è il contenuto degli obblighi internazionali rilevanti, ma questo
viene in rilievo a seconda dei casi in base all'accordo internazionale che il
contratto rileva, quindi ci dice che il legislatore rispetta gli obblighi
internazionali, ma quando dobbiamo valutare le cose in concreto, l'obbligo
internazionale richiamato dal 117 e l'articolo 1 del primo protocollo, reso
ordinario in Italia ben prima dell'articolo 117. L'obbligo specifico che riempiva
l'articolo 117 era l'articolo 1, primo protocollo della CEDU. Nel lessico della
Corte Costituzionale, una norma di legge che rende esecutiva in Italia il primo
protocollo internazionale alla CEDU funge da norma interposta tra articolo della
costituzione e la legge in materia di indennizzo.
Il primo protocollo era stata reso esecutivo in Italia tramite una legge, l'Italia ha
quindi assunto degli obblighi regolati sul piano internazionale, quindi dire che la
legge specifica e o meno in contrasto con gli obblighi internazionali e quindi
l'articolo 117 richiede di dare loro contenuto, in questo caso ci si riferisce ad
uno specifico obbligo internazionale. (Se mi serve una spiegazione > Minuto
43). Il trattato reso esecutivo con legge e norma interposta tra l'articolo 117
della costituzione e la legge del 1992 sulle espropriazione, perché dà contenuto
a quella espressione generale dell'articolo della costituzione che parla di
obblighi internazionali. Si chiama norma interposta la norma di legge che nel
caso specifico dà contenuto al principio generale presso dalla costituzione.
Queste particolari norme interposte destinate a dare contenuto ad un
paramentri che enuncia in via generale ad una qualità che queste norme
devono avere sono subordinate alla costituzione, ma in una posizione
intermedia tra posizione e legge ordinaria. La CEDU diventa parametro
interposto, norma interposta tra costituzione e legge interna, è subordinata alla
Costituzione ma sovraordinata alla legge interna. La conseguenza è che la
Convenzione europea dei diritti fondamentali deve essere compatibile con la
costituzione, la costituzione prevale.
Quindi la Corte Costituzionale, al 4.7, dice che attribuire alla CEDU una forza su
costituzionale non significa che le norme della CEDU acquistano la forza di
norme costituzionali e sono immuni dal controllo di legittimità della corte,