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DIRITTO INTERNAZIONALE

9GENNAIO

Questo tipo del diritto ha delle peculiarità perché non è paragonabile

all’organizzazione che caratterizza gli stati, è poco organizzata.

Mettiamo in evidenza le differenze tra ordinamenti nazionali (es. Italia) e

internazionali. Non c’è un grado di complessità nel diritto internazionale, è una

società molto semplice.

La comunità internazionale è composta da stati, il diritto internazionale è il

diritto di questa comunità, è il diritto delle relazioni tra gli stati (es. tra Italia e

Belgio). Ciò che succede all’interno di uno stato non fa parte del diritto

internazionale.

“Ubi societas ibi ius”

“Dovunque ci sia una società, una comunità, c’è un diritto ” > è un postulato

che sta alla base del diritto internazionale. L’idea che dove ci sia un gruppo,

soggetti e individui (stati e costruzioni sociali), allora questi soggetti si pongono

in relazione gli uni con gli altri. Dove ci sono contatti c’è necessità di

cooperazione e di risolvere conflitti. Qualunque società ha un suo diritto.

Questo postulato fonda l’indagine sul diritto internazionale e la ricostruzione

dei rapporti tra stati in chiave di diritto.

Si usa questa frase anche perché ai giuristi piace il latino per dare l’idea di non

arrivare così all’improvviso nel mondo, ma essere il portato di un’elaborazione

teorica che ha le sue radici nel diritto romano, ci dà un’idea di continuità.

Questo per dire che non è necessario usare il latino ma se si vuole usare il

latino bisogna usarlo correttamente.

L’idea alla base del diritto è quindi che dove c’è una comunità, c’è un diritto. La

comunità, sotto il profilo della comunità organizzata con un suo diritto si

chiama “ ordinamento giuridico ”. Si parla di ordinamento giuridico nazionale

per intendere quella comunità di persone fisiche e giuridiche regolate da leggi

definite da quello stato. L’ordinamento giuridico internazionale è l’insieme di

regole che si applicano alla comunità internazionale.

A cosa serve il diritto?

Permette la convivenza dei soggetti che sono parte della comunità stessa

 > insieme di soggetti, persone giuridiche, con delle regole applicabili a

questa comunità.

In che modo si permette questa convivenza?

1. Permettendo la cooperazione > nessuno è totalmente indipendente

per svolgere la totalità delle operazioni. Ad esempio, se uno stato

non ha sbocchi sul mare e vuole commerciare, deve accordarsi con

altri stati perché le navi possano caricare i suoi beni, ecc.

2. Risolvendo i conflitti > può essere che sorgano dei conflitti tra stati,

ad esempio perché uno stato non consente il transito delle merci

verso un altro stato. Il diritto definisce le norme per risolvere questi

conflitti.

Se semplifichiamo al massimo le funzioni del diritto, esso serve per facilitare la

cooperazione e risolvere i conflitti.

DIFFERENZE TRA ORDINAMENTI STATALI E ORDINAMENTI

INTERNAZIONALI

Negli ordinamenti statali, queste funzioni sono realizzate. Se guardiamo agli

ordinamenti statali (es. Italia) la caratteristica principale è la creazione del

diritto, l’accertamento del rispetto delle regole, cioè vedere se sono in concreto

applicate o rispettate, l’attuazione coattiva del diritto affidate a enti appositi

che governano la comunità. Gli ordinamenti nazionali sono di tipo statale e

abbiamo un parlamento che fa le leggi, dei tribunali che valutano se le leggi

sono applicati e l’esercito che fa eseguire in modo coattivo le norme. Le norme

che dobbiamo rispettare sono definite da organi appositi che hanno questa

funzione e si assicurano e garantiscono che le norme siano rispettate.

Un’altra caratteristica è la rinuncia del ricorso alla violenza privata come mezzo

di punizione per chi viola il diritto. Ci sono organi appositi, si abbandona la faida

di utilizzo della violenza per farsi vendetta da sé.

Noi siamo immersi nel diritto, siamo abituati ad vedere il diritto da questa

prospettiva, tant’è vero che ciascuno di noi oggi ha concluso un paio di negozi

giuridici.

Anche le relazioni personali possono essere descritte in termini giuridici (es.

essere figli, rapporto coi genitori descritto in termini di affetto).

Vediamo di confrontare i diversi aspetti connessi al funzionamento del diritto

tra ordinamenti statali e internazionali:

CREAZIONE DEL DIRITTO - chi definisce le norme?

Negli ordinamenti nazionali: la funzione legislativa è affidata ad un

 organo preposto (Parlamento, Assemblea) che spesso è eletto a suffragio

universale. Spesso perché in Italia e paesi occidentali è così, ma ci sono

stati dove questo non avviene.

Nell’ordinamento internazionale non c’è un’attività legislativa ma leggi,

 norme e diritto hanno un campo semantico che si sovrappongono ma non

sono perfettamente sinonimi perché diritto è in termini più generale e

riguarda qualunque tipo di norma di una comunità. Norma è l’enunciato

del diritto specifico che prende il comando. Legge è una forma di diritto,

aspetti che il diritto assume, adottata da un parlamento. La funzione di

produzione del diritto è più ampia rispetto alla funzione legislativa

(produzione di leggi). L’attività di produzione del diritto, attività di

produzione normativa, cioè istituzioni di norme avente valore giuridico.

In Italia è caratterizzata dall’attività del parlamento ma anche quella del

ministero.

Aggettivo di diritto = giuridico.

Nell’ordinamento internazionale l’attività di produzione del diritto è

esercitata dai membri, cioè dagli stati, che sono soggetti del diritto

internazionale. Nella comunità internazionale non c’è un legislatore,

perché la comunità internazionale non è si è evoluta tale da avere un suo

legislatore.

ONU partecipano tutti gli stati del mondo e questa organizzazione ha

un’assemblea generale. Non è paragonabile ad un ordinamento nazionale

perché se guardiamo la carta costitutiva non può attuare atti vincolanti a

tutti gli stati. Non ha potere paragonabile a quello di un parlamento

perchè la prassi, cioè l’attività di quest’organizzazione non si è sviluppata

per questo motivo.

La comunità degli stati è una comunità anarchica, disordinata in cui i soggetti

coesistono e questi soggetti collaborano, risolvono conflitti e hanno sviluppato

un diritto che si è formato con le sue peculiarità, come una società molto

semplice.

Sono gli stati stessi che decidono le norme tramite consuetudini e trattati, che

sono le fonti principali del diritto internazionale.

ACCERTAMENTO DEL DIRITTO > valutare in concreto se la norma è rispettata o

meno, chi ha torto o ragione. La norma è astratta, generale e vedere se è

applicabile nel caso di specie. Quando sorge un conflitto tra due e più parti, tra

stato e individuo bisogna cercare la norma.

Negli ordinamenti statali > magistratura, che svolge una funzione

 giurisdizionale che ricerca la norma e vede la violazione. C’è un giudice

precostituito, non è creato specificatamente per decidere in merito a un

singolo caso. In Italia ci sono 3 tipi di giudici: giustizia civile (controversie

tra privati relative a questioni di contratti, famiglia); la magistratura

penale competente per le questioni di stato contro singolo, il singolo viola

l’interesse dello stato che agisce attraverso sanzioni (processo >

accertare se ho violato la norma); magistratura amministrativa che ha la

funzione di valutare se l’attività amministrativa dello stato è conforme ai

canoni di ragionevolezza e norme di legge. Negli ordinamenti, la

magistratura è indipendente, cioè che è costituita per legge e svolge la

sua funzione nell’interesse generale della giustizia. I magistrati che

accertano in concreto il rispetto delle norme decidono con una sentenza

che valuta il caso e queste sentenze sono vincolanti e possono essere

attuate in modo coercitivo con l’uso della forza pubblica.

L’ordinamento internazionale non ha una magistratura precostituita per

 legge ma i soggetti della comunità internazionale danno una loro

interpretazione delle norme applicabili. Non vuol dire che c’è l’arbitrio

degli stati ma non c’è nessuno a cui lo stato può chiedere come debba

essere applicata la norma. In caso di controversia, quando c’è un

contrasto, gli stati coinvolti negoziano tra loro, trovando una soluzione o

si accordano per affidare a un terzo il compito di risolvere le controversie

specifiche. Quell’arbitro viene creato per risolvere quella controversia e

per dire chi ha ragione, è vincolante, cioè gli stati si impegnano a

rispettarla, ma non è eseguita in modo coercitivo. Ci vuole per questo

tipo di modalità un accordo tra gli stati (a volte ci sono controversie

svolte dal papa, o da privati).

Corte internazionale di giustizia > Aja, 15 giudici, 5 permanenti.

Intervengono nelle controversie a patto che l’intervento sia attribuito alla

corte dagli stati parte della controversia. Cioè attribuiscono giurisdizione,

cioè definire il diritto nel caso concreto. I tribunali invece ce l’hanno di

autorità perché è lo stato che ha attribuito questa autorità.

NON PROCEDE CONTRO I SINGOLI. I giudici non agiscono d’ufficio.

In UE c’è un giudice precostituito ma a livello regionale.

Perché potrebbero non chiedere alla corte di giustizia di intervenire ma

chiedere a un altro stato?

Perché ha tempi lunghi

 Il ricorso al giudice internazionale è raro, gli stati preferiscono trovare una

 soluzione negoziata tra loro. Affidarla alla corte vuol dire dargli enorme

risalto.

Quando le parti si rivolgono a un giudice, le loro posizioni si irrigidiscono.

 Quindi vuol dire ridurre le probabilità di un negoziato > c’è chi ha torto e

chi ha ragione. Invece il negoziato permette di trovare una soluzione che

non scontenta nessuno.

Il problema è definire i dettagli.

Italia – Germania > caso all’Aja.

Nel diritto internazionale le questioni si risolvono in un arco di tempo lungo.

La corte penale valuta invece se gli individui hanno commesso una particolare

serie di reati:

Genocidio

 Crimini di guerra

ATTUAZIONE DEL DIRITTO (COERCITIVA) – CAPITOLO 4

Negli ordinamenti statali è svolta dall’amministrazione e organi di polizia che

ha il monopolio dell’uso della forza.

Nell’ordinamento internazionale non esiste un organismo che attua in modo

coercitivo il diritto. L’attuazione delle norme e la definizione nel dettaglio delle

norme stesse è affidata a ogni stato, si fonda sulla struttura statale. Lo stato è

vincolato al diritto internazionale e usa i suoi organi e le strutture

amministrative per applicare le norme nel territorio.

Non esiste nella comunità internazionale un organo che abbia il monopolio

della forza ma sono gli stati che assicurano il rispetto delle norme. Ogni stato al

di fuori della forza può ottenere l’attuazione.

Nelle Nazioni Unite c’è il consiglio di sicurezza che attribuisce i compiti ai caschi

blu > è vero che svolge funzione di pace internazionale ma solo in casi ben

specifici (casi di aggressione, violazione/minaccia alla pace e a seguito di

specifica decisione). Il consiglio ha il potere di usare la forza ma non in modo

automatico ma se i membri lo decidono. 5 stati hanno potere di veto.

Uno degli elementi più significativi che sono differenziati è la violazione del

diritto.

Negli ordinamenti nazionali ci sono sanzioni che vengono stabilite.

Nell’ordinamento internazionale non c’è qualcuno che interviene in caso delle

norme violate ma è lo stato che può ricorrere all’autotutela che non implichi

l’uso della forza.

Questa parte si chiama diritto della responsabilità.

10GENNAIO

IL DIRITTO INTERNAZIONALE È VERO DIRITTO?

Ci sono alcuni critici che, abituati a ragionare sul diritto degli ordinamenti

nazionali che sono più complessi del diritto internazionale, in cui ci sono

maggiori membri della comunità di riferimento (se consideriamo le comunità

nazionali, i cittadini degli stati, per quanto essi possano essere piccoli, sono più

numerose), tendono a negare il carattere della giuridicità al diritto

internazionale perché si fonda il carattere obbligatorio del diritto in generale

sulla sanzione. Si dice che è diritto se, alla violazione dell’obbligo, segue una

sanzione determinata dall’ordinamento. Poiché nel diritto internazionali non ci

sono sanzioni predefinite (divieto dell’uso della forza, ma non c’è una

sanzione), allora non si può dire che questo sia vero diritto. È un’impostazione

di qualcuno che sminuisce la materia. Gli studiosi ovviamente contestano

questa opinione. Questo porta a riflettere sul “perché” rispettiamo le norme di

diritto internazionale.

La norma è obbligatoria e quindi è giuridica, cioè se impone un cambiamento

della propria condotta o una condotta di un certo tipo. È obbligatoria perché chi

non tiene quella condotta viola la norma.

Cosa fonda l’obbligatorietà della norma? Teniamo conto che in ogni

ordinamento c’è un altissimo tasso di rispetto delle norme, nonostante i

problemi di violazione (es. Italia c’è un alto grado di rispetto ma ci sono anche

problemi, come singole violazioni, come uso della forza). Poiché non ci sono

sanzioni, forse non è quest’ultima che spinge a rispettare la norma. Una teoria

ci dice che il carattere obbligatorio sta nell’osservanza, cioè nell’accettazione

totale della norma. Quindi rispettano le norme perché le accettano.

Il fatto è che l’accettazione sociale delle norme spiega l’osservanza di certe

norme nazionali (es. in Italia è osservato il divieto di fumo nei ristoranti perché

è una norma accettata socialmente. È una modifica di comportamento verso i

fumatori).

Ci sono altri esempi per riflettere su questi aspetti, ad esempio sulla guida:

Divieto di guida senza le cinture

 Divieto di usare il cellulare

Tutelano la sicurezza, hanno sanzioni, la prima è ampiamente rispettata, la

seconda è ampiamente violata. Anche norme che hanno una sanzione, essa

non serve a garantire l’osservanza della norma.

Mettere troppa enfasi sulla sanzione è fuorviante perché anche norme che

hanno una sanzione sono norme giuridiche.

Infine, il carattere obbligatorio della norma è si rafforzato dalla sanzione ma nel

frattempo non è sempre la sanzione che spinge a seguire e rispettare la norma,

ma è l’accettazione sociale che fa la norma stessa.

La comunità internazionale, comunità acefala priva di strutture elaborate,

rispetta le norme perché le accetta e accetta il diritto per favorire la

cooperazione e risolvere i conflitti.

Siamo anche in questo caso in presenza di diritto semplice e possiamo

rivendicare il carattere giuridico del diritto internazionale.

Bisogna aggiungere un’altra cosa sul diritto internazionale: il diritto ci dice ciò

che è obbligatorio, ciò che è vietato e attribuisce diritti e attribuisce obblighi,

cioè si parla di linguaggio del diritto. Il diritto non ci dice ciò che è giusto e

ciò che non è giusto perché è un linguaggio della morale. Il diritto ambisce a

tradurre in norme la morale, ma nonostante ciò sono cose separate. La morale

si esprime sull’aspirazione, sul giusto e ingiusto; il diritto ci dice cosa si può

fare e cosa non si può fare.

Dove ci sono accettazione sociale e sanzioni può essere un mix tra morale e

diritto, ma nella comunità internazionale non è possibile fare questo

ragionamento in quanto non ci sono sanzioni predefinite e le norme sono molto

meno elaborate.

Possiamo accettare l’idea che la comunità internazionale, per collaborare e

risolvere conflitti tra essi, sia regolata dal diritto. Ma questa “societas”, come è

composta? È composta da stati del mondo e dalle organizzazioni internazionali,

create dagli stessi stati.

Perché? È una questione di evoluzione storica, cioè tutto il globo terracqueo è

diviso in porzioni territoriali su cui c’è una popolazione, organizzata in uno

stato. È avvenuto inizialmente in Europa a partire dalla pace di Westfalia, con il

consolidamento degli stati che non riconoscono autorità sopra di loro e poi si

consolidano percorsi diversi. Infatti questo modello si è poi spostato fuori

dall’Europa con la decolonizzazione, dove le colonie cominciano a formare la

loro struttura organizzativa sulla base del modello occidentale europeo. Ad oggi

la comunità degli stati non trova che nello stato il proprio elemento costitutivo.

Gli stati si considerano formalmente uguali, nonostante siano diversi per

grandezza geografica, popolazione, di risorse ecc.

Storicamente nessuno stato, o nessuna organizzazione si è imposta come

superiore allo stato. Questa società di eguali è il portato dell’evoluzione storica

e spiega la struttura semplice della comunità internazionale stessa.

LA COMUNITA’ INTERNAZI

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Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sarazanotta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della Comunità internazionale e dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Lang Alessandra.
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