DIRITTO INTERNAZIONALE
9GENNAIO
Questo tipo del diritto ha delle peculiarità perché non è paragonabile
all’organizzazione che caratterizza gli stati, è poco organizzata.
Mettiamo in evidenza le differenze tra ordinamenti nazionali (es. Italia) e
internazionali. Non c’è un grado di complessità nel diritto internazionale, è una
società molto semplice.
La comunità internazionale è composta da stati, il diritto internazionale è il
diritto di questa comunità, è il diritto delle relazioni tra gli stati (es. tra Italia e
Belgio). Ciò che succede all’interno di uno stato non fa parte del diritto
internazionale.
“Ubi societas ibi ius”
“Dovunque ci sia una società, una comunità, c’è un diritto ” > è un postulato
che sta alla base del diritto internazionale. L’idea che dove ci sia un gruppo,
soggetti e individui (stati e costruzioni sociali), allora questi soggetti si pongono
in relazione gli uni con gli altri. Dove ci sono contatti c’è necessità di
cooperazione e di risolvere conflitti. Qualunque società ha un suo diritto.
Questo postulato fonda l’indagine sul diritto internazionale e la ricostruzione
dei rapporti tra stati in chiave di diritto.
Si usa questa frase anche perché ai giuristi piace il latino per dare l’idea di non
arrivare così all’improvviso nel mondo, ma essere il portato di un’elaborazione
teorica che ha le sue radici nel diritto romano, ci dà un’idea di continuità.
Questo per dire che non è necessario usare il latino ma se si vuole usare il
latino bisogna usarlo correttamente.
L’idea alla base del diritto è quindi che dove c’è una comunità, c’è un diritto. La
comunità, sotto il profilo della comunità organizzata con un suo diritto si
chiama “ ordinamento giuridico ”. Si parla di ordinamento giuridico nazionale
per intendere quella comunità di persone fisiche e giuridiche regolate da leggi
definite da quello stato. L’ordinamento giuridico internazionale è l’insieme di
regole che si applicano alla comunità internazionale.
A cosa serve il diritto?
Permette la convivenza dei soggetti che sono parte della comunità stessa
> insieme di soggetti, persone giuridiche, con delle regole applicabili a
questa comunità.
In che modo si permette questa convivenza?
1. Permettendo la cooperazione > nessuno è totalmente indipendente
per svolgere la totalità delle operazioni. Ad esempio, se uno stato
non ha sbocchi sul mare e vuole commerciare, deve accordarsi con
altri stati perché le navi possano caricare i suoi beni, ecc.
2. Risolvendo i conflitti > può essere che sorgano dei conflitti tra stati,
ad esempio perché uno stato non consente il transito delle merci
verso un altro stato. Il diritto definisce le norme per risolvere questi
conflitti.
Se semplifichiamo al massimo le funzioni del diritto, esso serve per facilitare la
cooperazione e risolvere i conflitti.
DIFFERENZE TRA ORDINAMENTI STATALI E ORDINAMENTI
INTERNAZIONALI
Negli ordinamenti statali, queste funzioni sono realizzate. Se guardiamo agli
ordinamenti statali (es. Italia) la caratteristica principale è la creazione del
diritto, l’accertamento del rispetto delle regole, cioè vedere se sono in concreto
applicate o rispettate, l’attuazione coattiva del diritto affidate a enti appositi
che governano la comunità. Gli ordinamenti nazionali sono di tipo statale e
abbiamo un parlamento che fa le leggi, dei tribunali che valutano se le leggi
sono applicati e l’esercito che fa eseguire in modo coattivo le norme. Le norme
che dobbiamo rispettare sono definite da organi appositi che hanno questa
funzione e si assicurano e garantiscono che le norme siano rispettate.
Un’altra caratteristica è la rinuncia del ricorso alla violenza privata come mezzo
di punizione per chi viola il diritto. Ci sono organi appositi, si abbandona la faida
di utilizzo della violenza per farsi vendetta da sé.
Noi siamo immersi nel diritto, siamo abituati ad vedere il diritto da questa
prospettiva, tant’è vero che ciascuno di noi oggi ha concluso un paio di negozi
giuridici.
Anche le relazioni personali possono essere descritte in termini giuridici (es.
essere figli, rapporto coi genitori descritto in termini di affetto).
Vediamo di confrontare i diversi aspetti connessi al funzionamento del diritto
tra ordinamenti statali e internazionali:
CREAZIONE DEL DIRITTO - chi definisce le norme?
Negli ordinamenti nazionali: la funzione legislativa è affidata ad un
organo preposto (Parlamento, Assemblea) che spesso è eletto a suffragio
universale. Spesso perché in Italia e paesi occidentali è così, ma ci sono
stati dove questo non avviene.
Nell’ordinamento internazionale non c’è un’attività legislativa ma leggi,
norme e diritto hanno un campo semantico che si sovrappongono ma non
sono perfettamente sinonimi perché diritto è in termini più generale e
riguarda qualunque tipo di norma di una comunità. Norma è l’enunciato
del diritto specifico che prende il comando. Legge è una forma di diritto,
aspetti che il diritto assume, adottata da un parlamento. La funzione di
produzione del diritto è più ampia rispetto alla funzione legislativa
(produzione di leggi). L’attività di produzione del diritto, attività di
produzione normativa, cioè istituzioni di norme avente valore giuridico.
In Italia è caratterizzata dall’attività del parlamento ma anche quella del
ministero.
Aggettivo di diritto = giuridico.
Nell’ordinamento internazionale l’attività di produzione del diritto è
esercitata dai membri, cioè dagli stati, che sono soggetti del diritto
internazionale. Nella comunità internazionale non c’è un legislatore,
perché la comunità internazionale non è si è evoluta tale da avere un suo
legislatore.
ONU partecipano tutti gli stati del mondo e questa organizzazione ha
un’assemblea generale. Non è paragonabile ad un ordinamento nazionale
perché se guardiamo la carta costitutiva non può attuare atti vincolanti a
tutti gli stati. Non ha potere paragonabile a quello di un parlamento
perchè la prassi, cioè l’attività di quest’organizzazione non si è sviluppata
per questo motivo.
La comunità degli stati è una comunità anarchica, disordinata in cui i soggetti
coesistono e questi soggetti collaborano, risolvono conflitti e hanno sviluppato
un diritto che si è formato con le sue peculiarità, come una società molto
semplice.
Sono gli stati stessi che decidono le norme tramite consuetudini e trattati, che
sono le fonti principali del diritto internazionale.
ACCERTAMENTO DEL DIRITTO > valutare in concreto se la norma è rispettata o
meno, chi ha torto o ragione. La norma è astratta, generale e vedere se è
applicabile nel caso di specie. Quando sorge un conflitto tra due e più parti, tra
stato e individuo bisogna cercare la norma.
Negli ordinamenti statali > magistratura, che svolge una funzione
giurisdizionale che ricerca la norma e vede la violazione. C’è un giudice
precostituito, non è creato specificatamente per decidere in merito a un
singolo caso. In Italia ci sono 3 tipi di giudici: giustizia civile (controversie
tra privati relative a questioni di contratti, famiglia); la magistratura
penale competente per le questioni di stato contro singolo, il singolo viola
l’interesse dello stato che agisce attraverso sanzioni (processo >
accertare se ho violato la norma); magistratura amministrativa che ha la
funzione di valutare se l’attività amministrativa dello stato è conforme ai
canoni di ragionevolezza e norme di legge. Negli ordinamenti, la
magistratura è indipendente, cioè che è costituita per legge e svolge la
sua funzione nell’interesse generale della giustizia. I magistrati che
accertano in concreto il rispetto delle norme decidono con una sentenza
che valuta il caso e queste sentenze sono vincolanti e possono essere
attuate in modo coercitivo con l’uso della forza pubblica.
L’ordinamento internazionale non ha una magistratura precostituita per
legge ma i soggetti della comunità internazionale danno una loro
interpretazione delle norme applicabili. Non vuol dire che c’è l’arbitrio
degli stati ma non c’è nessuno a cui lo stato può chiedere come debba
essere applicata la norma. In caso di controversia, quando c’è un
contrasto, gli stati coinvolti negoziano tra loro, trovando una soluzione o
si accordano per affidare a un terzo il compito di risolvere le controversie
specifiche. Quell’arbitro viene creato per risolvere quella controversia e
per dire chi ha ragione, è vincolante, cioè gli stati si impegnano a
rispettarla, ma non è eseguita in modo coercitivo. Ci vuole per questo
tipo di modalità un accordo tra gli stati (a volte ci sono controversie
svolte dal papa, o da privati).
Corte internazionale di giustizia > Aja, 15 giudici, 5 permanenti.
Intervengono nelle controversie a patto che l’intervento sia attribuito alla
corte dagli stati parte della controversia. Cioè attribuiscono giurisdizione,
cioè definire il diritto nel caso concreto. I tribunali invece ce l’hanno di
autorità perché è lo stato che ha attribuito questa autorità.
NON PROCEDE CONTRO I SINGOLI. I giudici non agiscono d’ufficio.
In UE c’è un giudice precostituito ma a livello regionale.
Perché potrebbero non chiedere alla corte di giustizia di intervenire ma
chiedere a un altro stato?
Perché ha tempi lunghi
Il ricorso al giudice internazionale è raro, gli stati preferiscono trovare una
soluzione negoziata tra loro. Affidarla alla corte vuol dire dargli enorme
risalto.
Quando le parti si rivolgono a un giudice, le loro posizioni si irrigidiscono.
Quindi vuol dire ridurre le probabilità di un negoziato > c’è chi ha torto e
chi ha ragione. Invece il negoziato permette di trovare una soluzione che
non scontenta nessuno.
Il problema è definire i dettagli.
Italia – Germania > caso all’Aja.
Nel diritto internazionale le questioni si risolvono in un arco di tempo lungo.
La corte penale valuta invece se gli individui hanno commesso una particolare
serie di reati:
Genocidio
Crimini di guerra
ATTUAZIONE DEL DIRITTO (COERCITIVA) – CAPITOLO 4
Negli ordinamenti statali è svolta dall’amministrazione e organi di polizia che
ha il monopolio dell’uso della forza.
Nell’ordinamento internazionale non esiste un organismo che attua in modo
coercitivo il diritto. L’attuazione delle norme e la definizione nel dettaglio delle
norme stesse è affidata a ogni stato, si fonda sulla struttura statale. Lo stato è
vincolato al diritto internazionale e usa i suoi organi e le strutture
amministrative per applicare le norme nel territorio.
Non esiste nella comunità internazionale un organo che abbia il monopolio
della forza ma sono gli stati che assicurano il rispetto delle norme. Ogni stato al
di fuori della forza può ottenere l’attuazione.
Nelle Nazioni Unite c’è il consiglio di sicurezza che attribuisce i compiti ai caschi
blu > è vero che svolge funzione di pace internazionale ma solo in casi ben
specifici (casi di aggressione, violazione/minaccia alla pace e a seguito di
specifica decisione). Il consiglio ha il potere di usare la forza ma non in modo
automatico ma se i membri lo decidono. 5 stati hanno potere di veto.
Uno degli elementi più significativi che sono differenziati è la violazione del
diritto.
Negli ordinamenti nazionali ci sono sanzioni che vengono stabilite.
Nell’ordinamento internazionale non c’è qualcuno che interviene in caso delle
norme violate ma è lo stato che può ricorrere all’autotutela che non implichi
l’uso della forza.
Questa parte si chiama diritto della responsabilità.
10GENNAIO
IL DIRITTO INTERNAZIONALE È VERO DIRITTO?
Ci sono alcuni critici che, abituati a ragionare sul diritto degli ordinamenti
nazionali che sono più complessi del diritto internazionale, in cui ci sono
maggiori membri della comunità di riferimento (se consideriamo le comunità
nazionali, i cittadini degli stati, per quanto essi possano essere piccoli, sono più
numerose), tendono a negare il carattere della giuridicità al diritto
internazionale perché si fonda il carattere obbligatorio del diritto in generale
sulla sanzione. Si dice che è diritto se, alla violazione dell’obbligo, segue una
sanzione determinata dall’ordinamento. Poiché nel diritto internazionali non ci
sono sanzioni predefinite (divieto dell’uso della forza, ma non c’è una
sanzione), allora non si può dire che questo sia vero diritto. È un’impostazione
di qualcuno che sminuisce la materia. Gli studiosi ovviamente contestano
questa opinione. Questo porta a riflettere sul “perché” rispettiamo le norme di
diritto internazionale.
La norma è obbligatoria e quindi è giuridica, cioè se impone un cambiamento
della propria condotta o una condotta di un certo tipo. È obbligatoria perché chi
non tiene quella condotta viola la norma.
Cosa fonda l’obbligatorietà della norma? Teniamo conto che in ogni
ordinamento c’è un altissimo tasso di rispetto delle norme, nonostante i
problemi di violazione (es. Italia c’è un alto grado di rispetto ma ci sono anche
problemi, come singole violazioni, come uso della forza). Poiché non ci sono
sanzioni, forse non è quest’ultima che spinge a rispettare la norma. Una teoria
ci dice che il carattere obbligatorio sta nell’osservanza, cioè nell’accettazione
totale della norma. Quindi rispettano le norme perché le accettano.
Il fatto è che l’accettazione sociale delle norme spiega l’osservanza di certe
norme nazionali (es. in Italia è osservato il divieto di fumo nei ristoranti perché
è una norma accettata socialmente. È una modifica di comportamento verso i
fumatori).
Ci sono altri esempi per riflettere su questi aspetti, ad esempio sulla guida:
Divieto di guida senza le cinture
Divieto di usare il cellulare
Tutelano la sicurezza, hanno sanzioni, la prima è ampiamente rispettata, la
seconda è ampiamente violata. Anche norme che hanno una sanzione, essa
non serve a garantire l’osservanza della norma.
Mettere troppa enfasi sulla sanzione è fuorviante perché anche norme che
hanno una sanzione sono norme giuridiche.
Infine, il carattere obbligatorio della norma è si rafforzato dalla sanzione ma nel
frattempo non è sempre la sanzione che spinge a seguire e rispettare la norma,
ma è l’accettazione sociale che fa la norma stessa.
La comunità internazionale, comunità acefala priva di strutture elaborate,
rispetta le norme perché le accetta e accetta il diritto per favorire la
cooperazione e risolvere i conflitti.
Siamo anche in questo caso in presenza di diritto semplice e possiamo
rivendicare il carattere giuridico del diritto internazionale.
Bisogna aggiungere un’altra cosa sul diritto internazionale: il diritto ci dice ciò
che è obbligatorio, ciò che è vietato e attribuisce diritti e attribuisce obblighi,
cioè si parla di linguaggio del diritto. Il diritto non ci dice ciò che è giusto e
ciò che non è giusto perché è un linguaggio della morale. Il diritto ambisce a
tradurre in norme la morale, ma nonostante ciò sono cose separate. La morale
si esprime sull’aspirazione, sul giusto e ingiusto; il diritto ci dice cosa si può
fare e cosa non si può fare.
Dove ci sono accettazione sociale e sanzioni può essere un mix tra morale e
diritto, ma nella comunità internazionale non è possibile fare questo
ragionamento in quanto non ci sono sanzioni predefinite e le norme sono molto
meno elaborate.
Possiamo accettare l’idea che la comunità internazionale, per collaborare e
risolvere conflitti tra essi, sia regolata dal diritto. Ma questa “societas”, come è
composta? È composta da stati del mondo e dalle organizzazioni internazionali,
create dagli stessi stati.
Perché? È una questione di evoluzione storica, cioè tutto il globo terracqueo è
diviso in porzioni territoriali su cui c’è una popolazione, organizzata in uno
stato. È avvenuto inizialmente in Europa a partire dalla pace di Westfalia, con il
consolidamento degli stati che non riconoscono autorità sopra di loro e poi si
consolidano percorsi diversi. Infatti questo modello si è poi spostato fuori
dall’Europa con la decolonizzazione, dove le colonie cominciano a formare la
loro struttura organizzativa sulla base del modello occidentale europeo. Ad oggi
la comunità degli stati non trova che nello stato il proprio elemento costitutivo.
Gli stati si considerano formalmente uguali, nonostante siano diversi per
grandezza geografica, popolazione, di risorse ecc.
Storicamente nessuno stato, o nessuna organizzazione si è imposta come
superiore allo stato. Questa società di eguali è il portato dell’evoluzione storica
e spiega la struttura semplice della comunità internazionale stessa.
LA COMUNITA’ INTERNAZI
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