Radiotelevisione: Annullamento parziale della disciplina antitrust
L'annullamento parziale della disciplina antitrust della Corte Costituzionale e la risposta del legislatore
Si è detto che la legge n. 223 del 1990 introduce una disciplina antitrust, segnando il passaggio da una situazione di “anarchia” ad una definizione delle soglie massime di concentrazione. Tuttavia, già nei primi commenti a questa legge, si diceva che la legge finiva per fotografare l’assetto allora esistente, cioè il duopolio RAI-Fininvest, soprattutto là dove la legge fissava a tre il numero massimo di concessioni radiotelevisive di livello nazionale di cui uno stesso soggetto poteva essere titolare.
Così, nel 1994 la Corte, con sentenza n. 420, interveniva nuovamente dichiarando l’illegittimità costituzionale di questa parte di legge, ma consentiva tuttavia che i soggetti titolari del numero di concessioni dichiarate illegittime continuassero ad operare sulla base di concessioni ritenute transitorie.
Da questa sentenza ad oggi, nulla è cambiato, se non per ciò che al riguardo è previsto dalla Legge 249 del 1997. Questa legge, la n. 249 del 1997, nel dettare nuove regole antitrust, stabilisce che ad uno stesso soggetto non possano essere rilasciate concessioni o autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20% delle reti televisive o radiofoniche analogiche e digitali in ambito nazionale, ma che i soggetti che superano questa soglia possano transitoriamente proseguire l’esercizio delle reti eccedenti, purché diffuse contemporaneamente su frequenze terrestri, via satellite, via cavo, ecc.
Il regime transitorio della legge non è ancora finito, perché la legge non ha fissato un termine al regime transitorio, anche se con una delibera del 2001 il Garante ha fissato il termine del 31.12.2003 per il passaggio definitivo di una rete Mediaset sul satellite, e per la trasformazione di una rete RAI in una rete senza pubblicità.
La Corte è intervenuta nuovamente, con l’importante sentenza 466 del 2002, ed ha dichiarato incostituzionale la legge 249 del 1997 (nella parte in cui non fissa un termine ultimo per il regime transitorio), ed ha indicato nel termine finale ed improrogabile del 31.12.2003 (stabilito dal Garante) la fine del regime transitorio. In questa stessa sentenza la Corte allude anche al digitale terrestre, dichiarandosi molto diffidente verso la tecnica trasmissiva che consentirebbe, solo in teoria, di moltiplicare i canali disponibili e di risolvere in questo modo il problema della scarsità di frequenze, e dunque del pluralismo.
La disciplina della pubblicità radio-TV e degli sponsor
Si è già detto che la legge 223 del 1990 non distingueva tra pubblicità e sponsor, come richiesto dalla direttiva comunitaria del 1989. Pertanto, il legislatore è tornato sul campo con la legge n. 650 del 1996. La legge modifica l’indice di affollamento della pubblicità:
- Per la concessionaria pubblica: 12% di ogni ora di programmazione;
- Per le emittenti private: 18% di ogni ora di programmazione (20% per chi opera a livello locale);
I limiti del 18% sono elevabili sino al 20% se tra le pubblicità vengono inserite le televendite.
Un miglior recepimento delle regole comunitarie è poi avvenuto con la legge n. 122 del 1998, che ha introdotto:
- Il divieto di interruzioni pubblicitarie nelle funzioni religiose o telegiornali,
- L’intervallo minimo di 20 minuti tra un’interruzione pubblicitaria e l’altra,
- Le forme di pubblicità da inserire solo “tra” e non “nel corso” delle trasmissioni.
Per quanto riguarda invece la materia delle sponsorizzazioni, nel 1992 (legge 483) si introduce il divieto di promozione diretta, sottraendo le sponsorizzazioni dal calcolo degli indici di affollamento. Dunque, per sponsorizzazione (pubblicità che non entra negli indici di affollamento) deve intendersi solo il comparire del marchio senza promozione diretta né televendita.
Organi di governo della concessionaria pubblica
Abbiamo visto che la nomina del Consiglio di Amministrazione RAI e del Presidente spettava al Parlamento, mentre la nomina del Direttore generale spettava al Governo (socio di maggioranza IRI). Con legge 206 del 1993, legge transitoria ma tutt’ora vigente, si riduce il C.d.A. RAI da 16 a 5 componenti, i quali sono nominati d’intesa dai Presidenti delle due Camere, tra persone di riconosciuto prestigio professionale e indipendenza, che si siano distinte in economia, scienza, cultura, giurisprudenza. Il Direttore viene nominato dal C.d.A., di fronte al quale egli risponde per i profili aziendali di Sua competenza, ovvero i più significativi. La norma del 1993 mirava ad attuare maggiore autonomia ed indipendenza dalla politica del C.d.A. e del Presidente RAI. Nella realtà, non si sono ridotte le interferenze politiche nell’amministrazione della Concessionaria pubblica.
Radiotelevisione via cavo e via satellite
- Il D.Lgs. 73 del 1991 distingue tra:
- Attività di installazione e gestione reti e impianti di diffusione, attività riservata allo Stato che la può esercitare anche attraverso soggetti privati (autorizzazioni o licenze);
- Attività diretta a distribuire programmi e contenuti (esercitabile da chiunque in possesso di apposita autorizzazione).
- Quanto all’attività radio tv via satellite, la legge 249 del 1997 sancisce che sia soggetta anch’essa ad apposita autorizzazione, rilasciata dall’Autorità, a soggetti che non possono comunque raccogliere più del 30% dei proventi pubblicitari totali del settore satellitare. Si estende al satellite la disciplina riferita alle soglie massime di concentrazione, con particolare riferimento agli incroci radio tv-stampa. Altro interessante aspetto toccato dalla legge del 1997 è la c.d. piattaforma digitale, cioè l’infrastruttura (complesso di apparati) necessaria a trasformare i segnali televisivi analogici in segnali digitali compressi ed all’invio dei medesimi ad una rete via cavo o via satellite (soluzione che consente una trasmissione di dati molto più consistente dal punto di vista quantitativo). Dunque, una infrastruttura, quella della piattaforma digitale, che consente di fornire al pubblico servizi radio-tv via satellite e via cavo attraverso un unico decoder.
La legge 249 del 1997 deroga anche alle norme antitrust, al fine di favorire la costituzione di un’unica società a capitale italiano in questo nuovo settore del mercato della comunicazione, prevedendo però la possibilità per la concessionaria del servizio pubblico di partecipare a questa piattaforma unica, che vede insieme satellite e cavo.
La comunicazione politica
Una delle lacune più evidenti della...
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