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L'ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA DISCIPLINA ANTITRUST DELLA CORTE COSTITUZIONALE E LA RISPOSTA DEL LEGISLATORE

Si è detto che la legge n. 223 del 1990 introduce una disciplina antitrust, segnando il passaggio da una situazione di "anarchia" ad una definizione delle soglie massime di concentrazione.

Tuttavia, già nei primi commenti a questa legge, si diceva che la legge finiva per fotografare l'assetto allora esistente, cioè il duopolio RAI-Fininvest, soprattutto là dove la legge fissava a tre il numero massimo di concessioni radiotelevisive di livello nazionale di cui uno stesso soggetto poteva essere titolare.

Così, nel 1994 la Corte, con sentenza n. 420, interveniva nuovamente dichiarando l'illegittimità costituzionale di questa parte di legge, ma consentiva tuttavia che i soggetti titolari del numero di concessioni dichiarate illegittime continuassero ad operare sulla base di concessioni ritenute transitorie.

Da questa sentenza

ad oggi, nulla è cambiato, se non per ciò che al riguardo è previsto dalla Legge 249 del 1997. Questa legge, la n. 249 del 1997, nel dettare nuove regole antitrust, stabilisce che ad uno stesso soggetto non possano essere rilasciate concessioni o autorizzazioni che consentano di irradiare più del 20% delle reti televisive o radiofoniche analogiche e digitali in ambito nazionale, ma che i soggetti che superano questa soglia possano transitoriamente proseguire l'esercizio delle reti eccedenti, purché diffuse contemporaneamente su frequenze terrestri, via satellite, via cavo etc.. Il regime transitorio della legge non è ancora finito, perché la legge non ha fissato un termine al regime transitorio, anche se con una delibera del 2001 il Garante ha fissato il termine del 31.12.2003 per il passaggio definitivo di una rete Mediaset sul satellite, e per la trasformazione di una rete RAI in una rete senza pubblicità.. La Corte èintervenuta nuovamente, con l'importante sentenza 466 del 2002, ed ha dichiarato incostituzionale la legge 249 del 1997 (nella parte in cui non fissa un termine ultimo per il regime transitorio), ed ha indicato nel termine finale ed improrogabile del 31.12.2003 (stabilito dal Garante) la fine del regime transitorio. In questa stessa sentenza la Corte allude anche al digitale terrestre, dichiarandosi molto diffidente verso la tecnica trasmissiva che consentirebbe, solo in teoria, di moltiplicare i canali disponibili e di risolvere in questo modo il problema della scarsità di frequenze, e dunque del pluralismo.

LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' RADIO-TV E DEGLI SPONSOR

Si è già detto che la legge 223 del 1990 non distingueva tra pubblicità e sponsor, come richiesto dalla direttiva comunitaria del 1989. Pertanto, il legislatore è tornato sul campo con la legge n.650 del 1996. La legge modifica l'indice di affollamento della pubblicità: a)Per la concessionaria pubblica: 12% di ogni ora di programmazione; b) Per le emittenti private: 18% di ogni ora di programmazione (20% per chi opera a livello locale); I limiti del 18% sono elevabili sino al 20% se tra le pubblicità vengono inserite le televendite. Un miglior recepimento delle regole comunitarie è poi avvenuto con la legge n.122 del 1998, che ha introdotto:
  1. il divieto di interruzioni pubblicitarie nelle funzioni religiose o telegiornali,
  2. l'intervallo minimo di 20 minuti tra un'interruzione pubblicitaria e l'altra,
  3. le forme di pubblicità da inserire solo "tra" e non "nel corso" delle trasmissioni.
Per quanto riguarda invece la MATERIA delle SPONSORIZZAZIONI, nel 1992 (legge 483) si introduce il divieto di promozione diretta, sottraendo le sponsorizzazioni dal calcolo degli indici di affollamento. Dunque, per sponsorizzazione (pubblicità che non entra negli indici di affollamento) deve intendersi solo il

comparire del marchio senzapromozione diretta né televendita;

12 ORGANI DI GOVERNO DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA

Abbiamo visto che la nomina del Consiglio di Amministrazione RAI e del Presidente spettava al Parlamento, mentre la nomina del Direttore generale spettava al Governo (socio di maggioranza IRI).

Con legge 206 del 1993, legge transitoria ma tutt'ora vigente, si riduce il C.d.A. RAI da 16 a 5 componenti, i quali sono nominati d'intesa dai Presidenti delle due Camere, tra persone di riconosciuto prestigio professionale e indipendenza, che si siano distinte in economia, scienza, cultura, giurisprudenza. Il Direttore viene nominato dal C.d.A., di fronte al quale egli risponde per i profili aziendali di Sua competenza, ovvero i più significativi.

La norma del 1993 mirava ad attuare maggiore autonomia ed indipendenza dalla politica del C.d.A. e del Presidente RAI.

Nella realtà, non si sono ridotte le interferenze politiche nell'amministrazione della

Concessionaria pubblica.
  1. Il D.Lgs. 73 del 1991 distingue tra:

    1. attività di installazione e gestione reti e impianti di diffusione, attività riservata allo Stato che la può esercitare anche attraverso soggetti privati (autorizzazioni o licenze);
    2. attività diretta a distribuire programmi e contenuti (esercitabile da chiunque in possesso di apposita autorizzazione).
  2. Quanto all'attività radio tv via satellite, la legge 249 del 1997 sancisce che sia soggetta anch'essa ad apposita autorizzazione, rilasciata dall'Autorità, a soggetti che non possono comunque raccogliere più del 30% dei proventi pubblicitari totali del settore satellitare. Si estende al satellite la disciplina riferita alle soglie massime di concentrazione, con particolare riferimento agli incroci radio tv-stampa.

Altro interessante aspetto toccato dalla legge del 1997 è la c.d. PIATTAFORMA DIGITALE, cioè

l'infrastruttura (complesso di apparati) necessaria a trasformare i segnali televisivi analogici in segnali digitali compressi ed all'invio dei medesimi ad una rete via cavo o via satellite (soluzione che consente una trasmissione di dati molto più consistente dal punto di vista quantitativo). Dunque, una infrastruttura, quella della piattaforma digitale, che consente di fornire al pubblico servizi radio-tv via satellite e via cavo attraverso un unico decoder. La legge 249 del 1997 deroga anche alle norme antitrust, al fine di favorire la costituzione di un'unica società a capitale italiano in questo nuovo settore del mercato della comunicazione, prevedendo però la possibilità per la concessionaria del servizio pubblico di partecipare a questa piattaforma unica, che vede insieme satellite e cavo. 14 LA COMUNICAZIONE POLITICA Una delle lacune più evidenti della legge 223 del 1990 era quella di non disciplinare la comunicazione politica: a colmare.

La lacuna interviene la legge 28 del 2000, che disciplina non solo la comunicazione politica, specie quella televisiva, ma anche le condizioni di accesso ai mezzi in periodi di particolare "attenzione democratica".

La norma si ispira ai principi di parità di trattamento e di imparzialità (nel gergo giornalistico par-condicio): dunque si distingue tra comunicazione politica e messaggio autogestito.

Per comunicazione politica si intendono quei programmi nel corso dei quali si mettono a confronto in forma dialettica le varie opinioni (dibattito a più voci); per messaggi autogestiti si intendono le comunicazioni volte a illustrare una singola opinione politica (una sorta di propaganda).

La disciplina generale (per i periodi non elettorali) prevede l'obbligatorietà dei programmi di comunicazione politica per le emittenti nazionali (pubbliche e private), e che i messaggi autogestiti vengano diffusi obbligatoriamente solo dalla concessionaria pubblica.

efacoltativamente dalle altre emittenti.

La norma stabilisce anche che i messaggi autogestiti debbano avere una durata minima da 1 a 3 minuti in tv e da 30 a 90 secondi in radio, che debbano essere contenuti in appositi contenitori (programmi) facilmente riconoscibili, che non possano superare gli spazi dedicati alla comunicazione politica, che debbano essere attribuiti, a condizioni di parità, gratuitamente dalle emittenti che trasmettono a livello nazionale.

La DISCIPLINA SPECIALE per le campagne elettorali ricalca la disciplina generale, ma la specifica anche per quanto riguarda l'individuazione puntuale dei soggetti politici tra cui ripartire i relativi spazi, la definizione dei periodi in cui presentare le candidature e in cui chiudere la campagna elettorale, la definizione delle regole da applicare in caso di consultazione referendaria (tempi uguali per contrari e favorevoli).

Ancora, la disciplina speciale regolamenta i programmi tv diversi da quelli di comunicazione politica,

ponendo ad essi limiti e doveri:

«I registi e conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nellagestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori».

Poi, limiti e obblighi per la comunicazione politica a mezzo stampa, la cui tipologia viene rigidamente predeterminata in: dibattiti, tavole rotonde, presentazione dei programmi e dei candidati, confronto tra i candidati. Infine, la legge disciplina anche le materie de:
  1. I sondaggi, la cui diffusione è consentita sino a 15 giorni prima della consultazione elettorale, previa comunicazione dei criteri e delle modalità con cui sono stati predisposti i sondaggi;
  2. le c.d. comunicazioni istituzionali delle P.A., mediante le quali le pubbliche amministrazioni informano i cittadini (giornali comunali, siti internet etc), comunicazioni vietate in periodo elettorale, salvo quelle del tutto imparziali ed indispensabili per

L'assolvimento delle funzioni istituzionali.

15 ATTIVITÀ RADIOTELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE SU FREQUENZE TERRESTRI

Con legge 66 del 2001 si avvia la sperimentazione del digitale, non un mezzo diverso dalle radiofrequenze, ma una tecnica di trasmissione dati più potente dal punto di vista quantitativo e che, potenzialmente, avrebbe potuto risolvere il problema centrale del sistema radio-tv, ossia la scarsità del mezzo tecnico.

Punto di partenza della legge è l'approvazione da parte dell'Autorità di un piano di assegnazione delle frequenze digitali, sulla base del quale il Ministro delle Comunicazioni rilascia un'apposita abilitazione alla sperimentazione, soprattutto verso i soggetti diversi dalle emittenti operanti.

Si sono poi imposte due figure distinte, uno l'operatore di rete, l'altro il fornitore di contenuti o servizi, facendo gravare solo sul forni

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
26 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/20 Filosofia del diritto

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Menzo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Cherubino Tommaso.