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Diritto Civile
APPUNTI TRATTI DALLE LEZIONI E DAL MANUALE
ULTIMO AGGIORNAMENTO: 03/03/2013 2.46, NR. 2
Titolare cattedra: Prof. Carlo Berti
Libri di testo fondamentali:
“Il diritto privato della comunicazione d’impresa”, Giuffrè Editore, Milano, Carlo Berti
1.
ESAMI: 28.05.2007, 11.06,2007, 09.07.2007, TUTTI ALLE 11.00
ULTIMA LEZIONE: 15.05.2007
PROGRAMMA per frequentanti: quello che viene affrontato a lezione
Non si fa la parte sul provider
Ricevimento: prima o dopo le lezioni
Il corso si occupa prevalentemente di Profili civilistici del diritto della comunicazione
Note:
Il prof. titolare si occupa di danno da mass media per l’attività giornalistica
Vi saranno delle sovrapposizioni con diritto civile
Martedì 15.05.2007: ripasso generale
LEGENDA:
le parti prese dall’enciclopedia
1. in blu: Microsoft Encarta
2. in corsivo: gli articoli di legge copiati integralmente
3. in rosso: le parti segnalate come importanti dal prof.
4. evidenziate in giallo: le parti ritenute importanti
le domande d’esame
5. evidenziate in verde: 2
ARTICOLI IN EVIDENZA
COSTITUZIONE
21. Libertà di manifestazione del pensiero
41. L'iniziativa economica privata è libera
CODICE CIVILE
2595. Limiti legali della concorrenza
2598. Atti di concorrenza sleale
2599. Sanzioni
2600. Risarcimento del danno
2043. Responsabilità extracontrattuale (da fatto illecito)
2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti
2051. Danno cagionato da cosa in custodia
2056. Valutazione dei danni
2058. Risarcimento in forma specifica
1322. Autonomia contrattuale
1341. Condizioni generali di contratto LEGGI VARIE
D.lgs 74/92. pubblicità ingannevole e comparativa
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LA RESPONSABILITÀ DA FATTO ILLECITO
FATTO ILLECITO: è qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.
regola, l’equivalente monetario del danno cagionato. E’ chiamata
Obbliga al risarcimento, di
responsabilità extracontrattuale o responsabilità aquiliana (dalla terminologia romanistica tratta dalla
Lex Aquilia de Damno), comunemente indicata come responsabilità civile. Si compone di tre elementi
costitutivi:
1. elementi oggettivi:
il fatto, è un comportamento umano commissivo (fare) o omissivo (non fare)
il danno ingiusto, è una lesione di un interesse altrui meritevole di protezione secondo
l’ordinamento giuridico. La valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice, perciò
si parta di “atipicità” del fatto illecito. In alcuni casi l’ingiustizia è fuori discussione:
1. lesione di un diritto della personalità (ferimento in incidente stradale)
Inizialmente 2. lesione di un diritto reali (incidente stradale con solo danni)
solo questi 3. lesione di un diritto di mantenimento
4. lesione di un diritto di credito (giocatore)
5. quando il terzo abbia reso temporaneamente impossibile la prestazione del
debitore (incidente stradale / datore di lavoro)
6. quando il terzo abbia istigato a non adempiere
7. quando sia stata lesa la libertà contrattuale
Solo due casi escludono il danno ingiusto:
1. la legittima difesa (… costretti dalla necessità di salvare sé od altri da
2. lo stato di necessità
un pericolo attuale di un danno grave alla persona)
2. il rapporto di causalità, tra il fatto e il danno, è un rapporto di causa ad effetto per cui possa dirsi
che il primo ha cagionato il secondo. Deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto
commesso. Si adotta il criterio della regolarità statistica, ovvero un fatto è considerato causa di un
evento, se sulla base di un giudizio di probabilità, appariva prevedibile ed evitabile
3. elementi soggettivi:
l’intenzione di provocare l’evento dannoso
dolo,
colpa, è imprudenza, imperizia e negligenza
L’onere della prova incombe sul danneggiato
L’azione può essere esercitata anche da chi ha azione contrattuale (quest’ultima ha
extracontrattuale
un termine di prescrizione molto inferiore)
Responsabilità del giornalista, è presente solo quando il giornalista ha voluto (con dolo) commettere il
fatto illecito
Responsabilità dell’editore, il contenuto lesivo di un articolo di un giornalista, dà una responsabilità
oggettiva (detta anche indiretta) in relazione ad una responsabilità attribuita a un giornalista posto sotto
la sua direzione LA RESPONSABILITÀ INDIRETTA
Per regola generale la responsabilità incombe su colui che ha commesso il fatto, ma vi sono numerose
eccezioni nelle quali è responsabile un soggetto diverso, è il caso della responsabilità indiretta:
responsabilità dei padroni (antico) e dei committenti (2049 c.c. collegato al 11 l.stampa)
responsabilità dei sorveglianti di incapaci Essi si liberano dimostrando di non aver potuto impedire il fatto
responsabilità dei genitori, tutori e dei precettori
responsabilità del proprietario del veicolo (risponde in solido)
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RESPONSABILITÀ OGGETTIVA
Nella responsabilità oggettiva si risponde di un danno sulla base della sola esistenza di un rapporto di
causalità, indipendentemente dal dolo o dalla colpa (rapporto/regola eccezione capovolto). I casi più
importanti sono:
esercizio di attività pericolose: ci si libera provando di aver adottato tutte le misure idonee ad
evitare il danno
animali o cose in custodia: ci si libera provando il caso fortuito
rovina di edificio: ci si libera provando che il crollo non è dovuto a difetto di manutenzione
statisticamente è l’ipotesi che causa il maggior numero di eventi dannosi.
circolazione di veicoli:
Ci si libera dalla responsabilità provando di aver fatto tutto ciò che era umanamente possibile per
evitarlo. Si risponde del danno anche se deriva da difetti del veicolo
2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti.
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e
commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti
2051. Danno cagionato da cosa in custodia.
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso
fortuito senza colpa, ovvero non c’era la responsabilità oggettiva,
In precedenza, non esisteva una responsabilità
ovvero si collegava la responsabilità civile ad una attribuzione di colpa e dolo
La responsabilità civile incide su un bene, il patrimonio, di valore inferiore a quello sul quale incide la
responsabilità penale (sulla persona)
Qualunque danneggiamento deve avere un suo riscontro di natura economica perciò l’unico criterio che
può essere invocato, in materia civile, è quello di natura risarcitoria
Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale qualunque pregiudizio deve essere suscettibile di
valutazione economica, altre valutazioni, come la contrarietà alla morale, ecc.. Ciò che conta è solo che
sia suscettibile di valutazione economica
IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Chi è responsabile del danno a titolo di:
dolo o colpa
responsabilità indiretta
responsabilità oggettiva
deve risarcire il danneggiato, ossia corrispondere una somma di denaro, ovvero, fornire una
reintegrazione in forma specifica, ossia il ripristino della situazione esistente
Danno ingiusto
Danno patrimoniale:
1. danno emergente, presente e futuro
2. lucro cessante, valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
E’ sempre danno futuro
Danno non patrimoniale:
1. danno morale, art. 2059 c.c., valutato equitativamente dal giudice, consiste nelle
sofferenze fisiche e psichiche del danneggiato. Deve costituire reato perché sia
risarcibile, tuttavia, per i danni causati nel corso della circolazione stradale il risarcimento
per danni morali è dovuto anche in assenza del compimento di un reato. In caso di più
responsabili, essi ne rispondono in solidale, chi avrà pagato potrà agire con azione di
regresso nei confronti degli altri responsabili
5 lesione all’integrità psicofisica della persona
2. danno biologico, art. 2043, consiste in un
3. lesione di interessi costituzionalmente rilevanti (assistente - Campione)
TUTELA CONCORRENZIALE
e correttezza nell’attività d’impresa
La relazione tra comunicazione commerciale evoca
immediatamente la disciplina relativa alla concorrenza sleale prevista dall’art. 2595 e seguenti del c.c.
2595. Limiti legali della concorrenza.
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti
stabiliti dalla legge [Cost. 41; c.c. 2301]
dall’art. 2595:
Bene giuridico tutelato assoluti dell’imprenditore
1. Prima teoria: diritti soggettivi
clientela
avviamento
azienda
2. Successiva lettura: imposizione di regole oggettive
Correttezza
Lealtà
Utilità sociale
Il codice civile ha come obiettivo di dare delle regole ai privati e generare delle forme di responsabilità
prevista dal codice è quella prevista dall’art.
Una forma di responsabilità extracontrattuale 2598
2598. ATTI DI CONCORRENZA SLEALE
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di
concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi (segni distintivi, ovvero 1) ditta 2) insegna (contraddistingue il luogo
l’impresa) è un potente richiamo di
ove è esercitata (...verificare….) 3) marchio (quest’ultimo
clientela) ma anche i jingle (musichette distintive), i nomi di dominio di internet, sono idonei a essere
valutati come segni distintivi) idonei a produrre confusione (indica che un concorrente compie azioni
con le quali falsa le attività o i prodotti di un'altra azienda) con i nomi o con i segni distintivi
legittimamente usati da altri, o imita servilmente (la produzione di beni simili in tutto e per tutto da
un'altra azienda) i prodotti (ma anche di servizi) di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo
atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il
discredito (corrispondono agli atti di denigrazione) o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di
un concorrente
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza
professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (qui il giudice ha un margine decisionale più
ampio)
Il comma 3 è una clausola generale di correttezza che funge da norma di chiusura del sistema
dell’illecito della concorrenza sleale è l’imprenditore
Soggetto passivo
dell’illecito della concorrenza sleale è
Soggetto attivo chiunque, (tuttavia il soggetto che possa porre
in essere un comportamento sleale può essere solo un altro imprenditore concorrente (verificare però il
caso di Trenitalia)) Requisiti di carattere soggettivo
e quella di un’attività
Per determinare una attività imprenditoriale concorrente prossima o effettiva,
(es. caso dei media: internet che “concorre” con l’attività televisiva)
anche se meramente potenziale 6
Per l’art., se il terzo commette un atto riconducibile al 2058 ma non è imprenditore concorrente
(esempio del editore che pubblica pubblicità sleale), la sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2043
(...verificare….) strumentale all’attività
Tuttavia, per la giurisprudenza, se il terzo è stato strumento (attività c.d.
dell’attività concorrenziale, è assoggettabile al provvedimento inibitorio ex
concorrenziale) esso stesso
art. 2059
Attività concorrenziale verticale (grossista vs distributore)
Criteri per la valutazione del danno previsti dalla responsabilità in tema di danno da inadempimento:
2056. Valutazione dei danni.
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,
1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Tutte le responsabilità
1173-1371, disciplina delle obbligazioni
Non viene indicata da nessuna norma il termine di prescrizione dell’art. 2598. Per verificare il termine
della prescrizione….
né dolo né colpa perciò l’atto genera una
Non richiede responsabilità oggettiva, quindi il soggetto che
la pone in essere ne è responsabile anche se non era a conoscenza della concorrenza sleale che aveva
posta in essere
A differenza della responsabilità extracontrattuale la concorrenza sleale prevede dei rimedi tipici e
diversi:
inibitoria
2599. Sanzioni.
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni
provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti
previste dall’art. 2599 consentono di
Le sanzioni inibire una pubblicità comparativa, redazionale,
prestazionale o di altra natura, laddove tale pubblicità sia strumentale ad un contegno pubblicitario
(peraltro disgiunto dall’elemento soggettivo della
scorretto colpa)
A fronte di un illecito extracontrattuale la reazione consentito dal nostro ordinamento giuridico è il
risarcimento del danno.
Nel caso della concorrenza sleale vediamo invece che la reazione generale consentito dal nostro
ordinamento giuridico è la inibitoria
Per il giudice, ai fini del provvedimento inibitorio, è sufficiente la astratta conformità del
comportamento alla concorrenza sleale
2058. Risarcimento in forma specifica.
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte
possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in
forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
La misura del risarcimento in forma specifica interviene sul danno e richiede una comparazione di
interessi, e il provvedimento inibitorio interviene sul pericolo di danno
Nella responsabilità extracontrattuale non c’è un limite di prevedibilità
7
In tema di danno da concorrenza sleale è previsto anche il risarcimento del danno ma è richiesto
l’elemento soggettivo della colpa
2600. Risarcimento del danno.
Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento
dei danni
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume
Sarà il soggetto attivo dell’illecito a dover provare la sua estraneità. Esso introduce l’inversione
dell’onere della prova, ovvero si inverte il principio che chi vuol far valere un diritto deve provarlo. In
questo caso non è il danneggiato che deve provare il danno, ma è onere dell’imprenditore danneggiante
dimostrare la sua estraneità all’illecito. La colpa è ire ipsa, lo stesso fatto è prova della tua negligenza
Pubblicazione della sentenza, è un rimedio tipico (previsto cioè espressamente previsto) ambito dal
leso. Al danneggiante viene ordinata la pubblicazione della sentenza in estratto
La condanna alla pubblicazione della sentenza di condanna avviene anche quando il giudice accerta un
illecito a mezzo stampa, generalmente sullo stesso mezzo che ha pubblicato l’articolo lesivo
Questo rimedio serve anche perché il danno, in questi casi, è difficile quantificazione
Criteri di imputazione della responsabilità: contrattuale, ex lege ed aquiliana, per colpa ed oggettiva,
anche da rischio d’impresa, da esercizio di attività pericolosa, da prodotto difettoso o da cosa in
custodia, da contatto sociale, da affidamento riposto nella correttezza di ogni attività informativa
PUBBLICITÀ INGANNEVOLE
Rèclame ingannevole: mendacio commerciale, ovvero qualsiasi inveritiera comunicazione di notizie
relative a prodotti e attività dell’imprenditore
Figura analoghe:
1. pubblicità comparativa
2. pubblicità redazionale
3. utilizzazione promozionale di Warentest
4. ecc.
A partire dagli anni ’70 è stata ritenuta pubblicità ingannevole quella laddove il mendacio distoglie il
consumatore dall’acquistare analoghi prodotti, mentre sono sprovvide di rilevo le pubblicità iperboliche
(pur non escludendosi la loro idoneità decettiva)
PUBBLICITÀ REDAZIONALE
Si presenta come manifestazione del pensiero (a stampa, radiotelevisiva o telematica), dissimulando il
proprio intento persuasivo
Per sua natura potenzialmente decettiva in quanto inganna i suoi destinatari grazie al mezzo di
informazione che genera affidamento
La scorrettezza è subordinata a:
1. riferibilità alla propaganda di un imprenditore concorrente
2. portata screditante del contenuto
3. legame tra autore della comunicazione e imprenditore concorrente
1) settimana
Forme di responsabilità del giornalista (giornalista, direttore responsabile, editore)
Concorrenza sleale (inibitoria) EDITORIA
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Legge sull’editoria: 08.02.1948 nr. 47, adottata anche alla luce dei principi costituzionali (di poco
precedente)
È la disciplina che si contrappone all’art. 2043
21. Libertà di manifestazione del pensiero
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffus
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