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Diritto Civile

APPUNTI TRATTI DALLE LEZIONI E DAL MANUALE

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 03/03/2013 2.46, NR. 2

Titolare cattedra: Prof. Carlo Berti

Libri di testo fondamentali:

“Il diritto privato della comunicazione d’impresa”, Giuffrè Editore, Milano, Carlo Berti

1.

ESAMI: 28.05.2007, 11.06,2007, 09.07.2007, TUTTI ALLE 11.00

ULTIMA LEZIONE: 15.05.2007

PROGRAMMA per frequentanti: quello che viene affrontato a lezione

Non si fa la parte sul provider

Ricevimento: prima o dopo le lezioni

Il corso si occupa prevalentemente di Profili civilistici del diritto della comunicazione

Note:

 Il prof. titolare si occupa di danno da mass media per l’attività giornalistica

 Vi saranno delle sovrapposizioni con diritto civile

Martedì 15.05.2007: ripasso generale

LEGENDA:

le parti prese dall’enciclopedia

1. in blu: Microsoft Encarta

2. in corsivo: gli articoli di legge copiati integralmente

3. in rosso: le parti segnalate come importanti dal prof.

4. evidenziate in giallo: le parti ritenute importanti

le domande d’esame

5. evidenziate in verde: 2

ARTICOLI IN EVIDENZA

COSTITUZIONE

21. Libertà di manifestazione del pensiero

41. L'iniziativa economica privata è libera

CODICE CIVILE

2595. Limiti legali della concorrenza

2598. Atti di concorrenza sleale

2599. Sanzioni

2600. Risarcimento del danno

2043. Responsabilità extracontrattuale (da fatto illecito)

2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti

2051. Danno cagionato da cosa in custodia

2056. Valutazione dei danni

2058. Risarcimento in forma specifica

1322. Autonomia contrattuale

1341. Condizioni generali di contratto LEGGI VARIE

D.lgs 74/92. pubblicità ingannevole e comparativa

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LA RESPONSABILITÀ DA FATTO ILLECITO

FATTO ILLECITO: è qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.

regola, l’equivalente monetario del danno cagionato. E’ chiamata

Obbliga al risarcimento, di

responsabilità extracontrattuale o responsabilità aquiliana (dalla terminologia romanistica tratta dalla

Lex Aquilia de Damno), comunemente indicata come responsabilità civile. Si compone di tre elementi

costitutivi:

1. elementi oggettivi:

 il fatto, è un comportamento umano commissivo (fare) o omissivo (non fare)

 il danno ingiusto, è una lesione di un interesse altrui meritevole di protezione secondo

l’ordinamento giuridico. La valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice, perciò

si parta di “atipicità” del fatto illecito. In alcuni casi l’ingiustizia è fuori discussione:

1. lesione di un diritto della personalità (ferimento in incidente stradale)

Inizialmente 2. lesione di un diritto reali (incidente stradale con solo danni)

solo questi 3. lesione di un diritto di mantenimento

4. lesione di un diritto di credito (giocatore)

5. quando il terzo abbia reso temporaneamente impossibile la prestazione del

debitore (incidente stradale / datore di lavoro)

6. quando il terzo abbia istigato a non adempiere

7. quando sia stata lesa la libertà contrattuale

Solo due casi escludono il danno ingiusto:

1. la legittima difesa (… costretti dalla necessità di salvare sé od altri da

2. lo stato di necessità

un pericolo attuale di un danno grave alla persona)

2. il rapporto di causalità, tra il fatto e il danno, è un rapporto di causa ad effetto per cui possa dirsi

che il primo ha cagionato il secondo. Deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto

commesso. Si adotta il criterio della regolarità statistica, ovvero un fatto è considerato causa di un

evento, se sulla base di un giudizio di probabilità, appariva prevedibile ed evitabile

3. elementi soggettivi:

 l’intenzione di provocare l’evento dannoso

dolo,

 colpa, è imprudenza, imperizia e negligenza

L’onere della prova incombe sul danneggiato

L’azione può essere esercitata anche da chi ha azione contrattuale (quest’ultima ha

extracontrattuale

un termine di prescrizione molto inferiore)

Responsabilità del giornalista, è presente solo quando il giornalista ha voluto (con dolo) commettere il

fatto illecito

Responsabilità dell’editore, il contenuto lesivo di un articolo di un giornalista, dà una responsabilità

oggettiva (detta anche indiretta) in relazione ad una responsabilità attribuita a un giornalista posto sotto

la sua direzione LA RESPONSABILITÀ INDIRETTA

Per regola generale la responsabilità incombe su colui che ha commesso il fatto, ma vi sono numerose

eccezioni nelle quali è responsabile un soggetto diverso, è il caso della responsabilità indiretta:

 responsabilità dei padroni (antico) e dei committenti (2049 c.c. collegato al 11 l.stampa)

 responsabilità dei sorveglianti di incapaci Essi si liberano dimostrando di non aver potuto impedire il fatto

 responsabilità dei genitori, tutori e dei precettori

 responsabilità del proprietario del veicolo (risponde in solido)

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RESPONSABILITÀ OGGETTIVA

Nella responsabilità oggettiva si risponde di un danno sulla base della sola esistenza di un rapporto di

causalità, indipendentemente dal dolo o dalla colpa (rapporto/regola eccezione capovolto). I casi più

importanti sono:

 esercizio di attività pericolose: ci si libera provando di aver adottato tutte le misure idonee ad

evitare il danno

 animali o cose in custodia: ci si libera provando il caso fortuito

 rovina di edificio: ci si libera provando che il crollo non è dovuto a difetto di manutenzione

 statisticamente è l’ipotesi che causa il maggior numero di eventi dannosi.

circolazione di veicoli:

Ci si libera dalla responsabilità provando di aver fatto tutto ciò che era umanamente possibile per

evitarlo. Si risponde del danno anche se deriva da difetti del veicolo

2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti.

I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e

commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti

2051. Danno cagionato da cosa in custodia.

Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso

fortuito senza colpa, ovvero non c’era la responsabilità oggettiva,

In precedenza, non esisteva una responsabilità

ovvero si collegava la responsabilità civile ad una attribuzione di colpa e dolo

La responsabilità civile incide su un bene, il patrimonio, di valore inferiore a quello sul quale incide la

responsabilità penale (sulla persona)

Qualunque danneggiamento deve avere un suo riscontro di natura economica perciò l’unico criterio che

può essere invocato, in materia civile, è quello di natura risarcitoria

Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale qualunque pregiudizio deve essere suscettibile di

valutazione economica, altre valutazioni, come la contrarietà alla morale, ecc.. Ciò che conta è solo che

sia suscettibile di valutazione economica

IL RISARCIMENTO DEL DANNO

Chi è responsabile del danno a titolo di:

 dolo o colpa

 responsabilità indiretta

 responsabilità oggettiva

deve risarcire il danneggiato, ossia corrispondere una somma di denaro, ovvero, fornire una

reintegrazione in forma specifica, ossia il ripristino della situazione esistente

Danno ingiusto

 Danno patrimoniale:

1. danno emergente, presente e futuro

2. lucro cessante, valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

E’ sempre danno futuro

 Danno non patrimoniale:

1. danno morale, art. 2059 c.c., valutato equitativamente dal giudice, consiste nelle

sofferenze fisiche e psichiche del danneggiato. Deve costituire reato perché sia

risarcibile, tuttavia, per i danni causati nel corso della circolazione stradale il risarcimento

per danni morali è dovuto anche in assenza del compimento di un reato. In caso di più

responsabili, essi ne rispondono in solidale, chi avrà pagato potrà agire con azione di

regresso nei confronti degli altri responsabili

5 lesione all’integrità psicofisica della persona

2. danno biologico, art. 2043, consiste in un

3. lesione di interessi costituzionalmente rilevanti (assistente - Campione)

TUTELA CONCORRENZIALE

e correttezza nell’attività d’impresa

La relazione tra comunicazione commerciale evoca

immediatamente la disciplina relativa alla concorrenza sleale prevista dall’art. 2595 e seguenti del c.c.

2595. Limiti legali della concorrenza.

La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti

stabiliti dalla legge [Cost. 41; c.c. 2301]

dall’art. 2595:

Bene giuridico tutelato assoluti dell’imprenditore

1. Prima teoria: diritti soggettivi

 clientela

 avviamento

 azienda

2. Successiva lettura: imposizione di regole oggettive

 Correttezza

 Lealtà

 Utilità sociale

Il codice civile ha come obiettivo di dare delle regole ai privati e generare delle forme di responsabilità

prevista dal codice è quella prevista dall’art.

Una forma di responsabilità extracontrattuale 2598

2598. ATTI DI CONCORRENZA SLEALE

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di

concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi (segni distintivi, ovvero 1) ditta 2) insegna (contraddistingue il luogo

l’impresa) è un potente richiamo di

ove è esercitata (...verificare….) 3) marchio (quest’ultimo

clientela) ma anche i jingle (musichette distintive), i nomi di dominio di internet, sono idonei a essere

valutati come segni distintivi) idonei a produrre confusione (indica che un concorrente compie azioni

con le quali falsa le attività o i prodotti di un'altra azienda) con i nomi o con i segni distintivi

legittimamente usati da altri, o imita servilmente (la produzione di beni simili in tutto e per tutto da

un'altra azienda) i prodotti (ma anche di servizi) di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo

atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il

discredito (corrispondono agli atti di denigrazione) o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di

un concorrente

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza

professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (qui il giudice ha un margine decisionale più

ampio)

Il comma 3 è una clausola generale di correttezza che funge da norma di chiusura del sistema

dell’illecito della concorrenza sleale è l’imprenditore

Soggetto passivo

dell’illecito della concorrenza sleale è

Soggetto attivo chiunque, (tuttavia il soggetto che possa porre

in essere un comportamento sleale può essere solo un altro imprenditore concorrente (verificare però il

caso di Trenitalia)) Requisiti di carattere soggettivo

e quella di un’attività

Per determinare una attività imprenditoriale concorrente prossima o effettiva,

(es. caso dei media: internet che “concorre” con l’attività televisiva)

anche se meramente potenziale 6

Per l’art., se il terzo commette un atto riconducibile al 2058 ma non è imprenditore concorrente

(esempio del editore che pubblica pubblicità sleale), la sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2043

(...verificare….) strumentale all’attività

Tuttavia, per la giurisprudenza, se il terzo è stato strumento (attività c.d.

dell’attività concorrenziale, è assoggettabile al provvedimento inibitorio ex

concorrenziale) esso stesso

art. 2059

Attività concorrenziale verticale (grossista vs distributore)

Criteri per la valutazione del danno previsti dalla responsabilità in tema di danno da inadempimento:

2056. Valutazione dei danni.

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223,

1226 e 1227.

Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Tutte le responsabilità

1173-1371, disciplina delle obbligazioni

Non viene indicata da nessuna norma il termine di prescrizione dell’art. 2598. Per verificare il termine

della prescrizione….

né dolo né colpa perciò l’atto genera una

Non richiede responsabilità oggettiva, quindi il soggetto che

la pone in essere ne è responsabile anche se non era a conoscenza della concorrenza sleale che aveva

posta in essere

A differenza della responsabilità extracontrattuale la concorrenza sleale prevede dei rimedi tipici e

diversi:

 inibitoria

2599. Sanzioni.

La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni

provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti

previste dall’art. 2599 consentono di

Le sanzioni inibire una pubblicità comparativa, redazionale,

prestazionale o di altra natura, laddove tale pubblicità sia strumentale ad un contegno pubblicitario

(peraltro disgiunto dall’elemento soggettivo della

scorretto colpa)

A fronte di un illecito extracontrattuale la reazione consentito dal nostro ordinamento giuridico è il

risarcimento del danno.

Nel caso della concorrenza sleale vediamo invece che la reazione generale consentito dal nostro

ordinamento giuridico è la inibitoria

Per il giudice, ai fini del provvedimento inibitorio, è sufficiente la astratta conformità del

comportamento alla concorrenza sleale

2058. Risarcimento in forma specifica.

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte

possibile.

Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in

forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

La misura del risarcimento in forma specifica interviene sul danno e richiede una comparazione di

interessi, e il provvedimento inibitorio interviene sul pericolo di danno

Nella responsabilità extracontrattuale non c’è un limite di prevedibilità

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In tema di danno da concorrenza sleale è previsto anche il risarcimento del danno ma è richiesto

l’elemento soggettivo della colpa

2600. Risarcimento del danno.

Se gli atti di concorrenza, sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento

dei danni

In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza

Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume

Sarà il soggetto attivo dell’illecito a dover provare la sua estraneità. Esso introduce l’inversione

dell’onere della prova, ovvero si inverte il principio che chi vuol far valere un diritto deve provarlo. In

questo caso non è il danneggiato che deve provare il danno, ma è onere dell’imprenditore danneggiante

dimostrare la sua estraneità all’illecito. La colpa è ire ipsa, lo stesso fatto è prova della tua negligenza

Pubblicazione della sentenza, è un rimedio tipico (previsto cioè espressamente previsto) ambito dal

leso. Al danneggiante viene ordinata la pubblicazione della sentenza in estratto

La condanna alla pubblicazione della sentenza di condanna avviene anche quando il giudice accerta un

illecito a mezzo stampa, generalmente sullo stesso mezzo che ha pubblicato l’articolo lesivo

Questo rimedio serve anche perché il danno, in questi casi, è difficile quantificazione

Criteri di imputazione della responsabilità: contrattuale, ex lege ed aquiliana, per colpa ed oggettiva,

anche da rischio d’impresa, da esercizio di attività pericolosa, da prodotto difettoso o da cosa in

custodia, da contatto sociale, da affidamento riposto nella correttezza di ogni attività informativa

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE

Rèclame ingannevole: mendacio commerciale, ovvero qualsiasi inveritiera comunicazione di notizie

relative a prodotti e attività dell’imprenditore

Figura analoghe:

1. pubblicità comparativa

2. pubblicità redazionale

3. utilizzazione promozionale di Warentest

4. ecc.

A partire dagli anni ’70 è stata ritenuta pubblicità ingannevole quella laddove il mendacio distoglie il

consumatore dall’acquistare analoghi prodotti, mentre sono sprovvide di rilevo le pubblicità iperboliche

(pur non escludendosi la loro idoneità decettiva)

PUBBLICITÀ REDAZIONALE

Si presenta come manifestazione del pensiero (a stampa, radiotelevisiva o telematica), dissimulando il

proprio intento persuasivo

Per sua natura potenzialmente decettiva in quanto inganna i suoi destinatari grazie al mezzo di

informazione che genera affidamento

La scorrettezza è subordinata a:

1. riferibilità alla propaganda di un imprenditore concorrente

2. portata screditante del contenuto

3. legame tra autore della comunicazione e imprenditore concorrente

1) settimana

 Forme di responsabilità del giornalista (giornalista, direttore responsabile, editore)

 Concorrenza sleale (inibitoria) EDITORIA

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Legge sull’editoria: 08.02.1948 nr. 47, adottata anche alla luce dei principi costituzionali (di poco

precedente)

È la disciplina che si contrappone all’art. 2043

21. Libertà di manifestazione del pensiero

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro

mezzo di diffus

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher BalboFonseca di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Berti Carlo.
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