Diritto civile
Appunti tratti dalle lezioni e dal manuale
Ultimo aggiornamento: 03/03/2013 2.46, nr. 2
Titolare cattedra: Prof. Carlo Berti
Libri di testo fondamentali:
“Il diritto privato della comunicazione d’impresa”, Giuffrè Editore, Milano, Carlo Berti
1. Esami: 28.05.2007, 11.06.2007, 09.07.2007, tutti alle 11.00
Ultima lezione: 15.05.2007
Programma per frequentanti: quello che viene affrontato a lezione
Non si fa la parte sul provider
Ricevimento: prima o dopo le lezioni
Il corso si occupa prevalentemente di profili civilistici del diritto della comunicazione
Note
- Il prof. titolare si occupa di danno da mass media per l’attività giornalistica
- Vi saranno delle sovrapposizioni con diritto civile
Martedì 15.05.2007: ripasso generale
Legenda
Le parti prese dall’enciclopedia
- In blu: Microsoft Encarta
- In corsivo: gli articoli di legge copiati integralmente
- In rosso: le parti segnalate come importanti dal prof.
- Evidenziate in giallo: le parti ritenute importanti
Le domande d’esame
- Evidenziate in verde: 2
Articoli in evidenza
Costituzione
21. Libertà di manifestazione del pensiero
41. L'iniziativa economica privata è libera
Codice civile
2595. Limiti legali della concorrenza
2598. Atti di concorrenza sleale
2599. Sanzioni
2600. Risarcimento del danno
2043. Responsabilità extracontrattuale (da fatto illecito)
2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti
2051. Danno cagionato da cosa in custodia
2056. Valutazione dei danni
2058. Risarcimento in forma specifica
1322. Autonomia contrattuale
1341. Condizioni generali di contratto
Leggi varie
D.lgs 74/92. Pubblicità ingannevole e comparativa
La responsabilità da fatto illecito
Fatto illecito: è qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Obbliga al risarcimento, di regola, l’equivalente monetario del danno cagionato. È chiamata responsabilità extracontrattuale o responsabilità aquiliana (dalla terminologia romanistica tratta dalla Lex Aquilia de Damno), comunemente indicata come responsabilità civile.
Si compone di tre elementi costitutivi:
- Elementi oggettivi:
- Il fatto, è un comportamento umano commissivo (fare) o omissivo (non fare)
- Il danno ingiusto, è una lesione di un interesse altrui meritevole di protezione secondo l’ordinamento giuridico. La valutazione è rimessa all’apprezzamento del giudice, perciò si parla di “atipicità” del fatto illecito. In alcuni casi l’ingiustizia è fuori discussione:
- Lesione di un diritto della personalità (ferimento in incidente stradale)
- Lesione di un diritto reale (incidente stradale con solo danni)
- Lesione di un diritto di mantenimento
- Lesione di un diritto di credito (giocatore)
- Quando il terzo abbia reso temporaneamente impossibile la prestazione del debitore (incidente stradale / datore di lavoro)
- Quando il terzo abbia istigato a non adempiere
- Quando sia stata lesa la libertà contrattuale
Inizialmente solo questi.
Solo due casi escludono il danno ingiusto:
- La legittima difesa (… costretti dalla necessità di salvare sé od altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona)
- Lo stato di necessità
- Il rapporto di causalità, tra il fatto e il danno, è un rapporto di causa ad effetto per cui possa dirsi che il primo ha cagionato il secondo. Deve essere conseguenza immediata e diretta del fatto commesso. Si adotta il criterio della regolarità statistica, ovvero un fatto è considerato causa di un evento, se sulla base di un giudizio di probabilità, appariva prevedibile ed evitabile.
- Elementi soggettivi:
- Dolo, l’intenzione di provocare l’evento dannoso
- Colpa, è imprudenza, imperizia e negligenza
L’onere della prova incombe sul danneggiato.
L’azione extracontrattuale può essere esercitata anche da chi ha azione contrattuale (quest’ultima ha un termine di prescrizione molto inferiore).
Responsabilità del giornalista, è presente solo quando il giornalista ha voluto (con dolo) commettere il fatto illecito.
Responsabilità dell’editore, il contenuto lesivo di un articolo di un giornalista, dà una responsabilità oggettiva (detta anche indiretta) in relazione ad una responsabilità attribuita a un giornalista posto sotto la sua direzione.
La responsabilità indiretta
Per regola generale la responsabilità incombe su colui che ha commesso il fatto, ma vi sono numerose eccezioni nelle quali è responsabile un soggetto diverso, è il caso della responsabilità indiretta:
- Responsabilità dei padroni (antico) e dei committenti (2049 c.c. collegato al 11 l. stampa)
- Responsabilità dei sorveglianti di incapaci. Essi si liberano dimostrando di non aver potuto impedire il fatto
- Responsabilità dei genitori, tutori e dei precettori
- Responsabilità del proprietario del veicolo (risponde in solido)
Responsabilità oggettiva
Nella responsabilità oggettiva si risponde di un danno sulla base della sola esistenza di un rapporto di causalità, indipendentemente dal dolo o dalla colpa (rapporto/regola eccezione capovolto). I casi più importanti sono:
- Esercizio di attività pericolose: ci si libera provando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno
- Animali o cose in custodia: ci si libera provando il caso fortuito
- Rovina di edificio: ci si libera provando che il crollo non è dovuto a difetto di manutenzione
- Circolazione di veicoli: statisticamente è l’ipotesi che causa il maggior numero di eventi dannosi. Ci si libera dalla responsabilità provando di aver fatto tutto ciò che era umanamente possibile per evitarlo. Si risponde del danno anche se deriva da difetti del veicolo
2049. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
2051. Danno cagionato da cosa in custodia
Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.
In precedenza, senza colpa, ovvero non c’era la responsabilità oggettiva, non esisteva una responsabilità, ovvero si collegava la responsabilità civile ad una attribuzione di colpa e dolo.
La responsabilità civile incide su un bene, il patrimonio, di valore inferiore a quello sul quale incide la responsabilità penale (sulla persona).
Qualunque danneggiamento deve avere un suo riscontro di natura economica perciò l’unico criterio che può essere invocato, in materia civile, è quello di natura risarcitoria.
Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale qualunque pregiudizio deve essere suscettibile di valutazione economica, altre valutazioni, come la contrarietà alla morale, ecc. Ciò che conta è solo che sia suscettibile di valutazione economica.
Il risarcimento del danno
Chi è responsabile del danno a titolo di:
- Dolo o colpa
- Responsabilità indiretta
- Responsabilità oggettiva
Deve risarcire il danneggiato, ossia corrispondere una somma di denaro, ovvero, fornire una reintegrazione in forma specifica, ossia il ripristino della situazione esistente.
Danno ingiusto
- Danno patrimoniale:
- Danno emergente, presente e futuro
- Lucro cessante, valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso. È sempre danno futuro
- Danno non patrimoniale:
- Danno morale, art. 2059 c.c., valutato equitativamente dal giudice, consiste nelle sofferenze fisiche e psichiche del danneggiato. Deve costituire reato perché sia risarcibile, tuttavia, per i danni causati nel corso della circolazione stradale il risarcimento per danni morali è dovuto anche in assenza del compimento di un reato. In caso di più responsabili, essi ne rispondono in solido, chi avrà pagato potrà agire con azione di regresso nei confronti degli altri responsabili
- Danno biologico, art. 2043, consiste in una lesione all’integrità psicofisica della persona
- Lesione di interessi costituzionalmente rilevanti (assistente - Campione)
Tutela concorrenziale
La relazione tra comunicazione commerciale evoca immediatamente la disciplina relativa alla concorrenza sleale prevista dall’art. 2595 e seguenti del c.c. e correttezza nell’attività d’impresa.
2595. Limiti legali della concorrenza
La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge [Cost. 41; c.c. 2301].
Bene giuridico tutelato dall’art. 2595:
- Prima teoria: diritti soggettivi assoluti dell’imprenditore
- Clientela
- Avviamento
- Azienda
- Successiva lettura: imposizione di regole oggettive
- Correttezza
- Lealtà
- Utilità sociale
Il codice civile ha come obiettivo di dare delle regole ai privati e generare delle forme di responsabilità. Una forma di responsabilità extracontrattuale prevista dal codice è quella prevista dall’art. 2598.
2598. Atti di concorrenza sleale
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
- Usa nomi o segni distintivi (segni distintivi, ovvero 1) ditta 2) insegna, contraddistingue il luogo ove è esercitata l’impresa, è un potente richiamo di clientela (...verificare….) 3) marchio, quest’ultimo ma anche i jingle, musichette distintive, i nomi di dominio di internet, sono idonei a essere valutati come segni distintivi) idonei a produrre confusione (indica che un concorrente compie azioni con le quali falsa le attività o i prodotti di un'altra azienda) con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente (la produzione di beni simili in tutto e per tutto da un'altra azienda) i prodotti (ma anche di servizi) di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- Diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito (corrispondono agli atti di denigrazione) o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda (qui il giudice ha un margine decisionale più ampio).
Il comma 3 è una clausola generale di correttezza che funge da norma di chiusura del sistema.
Soggetto passivo dell’illecito della concorrenza sleale è l’imprenditore.
Soggetto attivo dell’illecito della concorrenza sleale è chiunque, (tuttavia il soggetto che possa porre in essere un comportamento sleale può essere solo un altro imprenditore concorrente, verificare però il caso di Trenitalia).
Requisiti di carattere soggettivo e quella di un’attività imprenditoriale concorrente prossima o effettiva, anche se meramente potenziale (es. caso dei media: internet che “concorre” con l’attività televisiva).
Per l’art., se il terzo commette un atto riconducibile al 2058 ma non è imprenditore concorrente (esempio del editore che pubblica pubblicità sleale), la sua responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 (...verificare….) strumentale all’attività.
Tuttavia, per la giurisprudenza, se il terzo è stato strumento dell’attività concorrenziale, attività c.d. concorrenziale, esso stesso è assoggettabile al provvedimento inibitorio ex art. 2059.
Attività concorrenziale verticale (grossista vs distributore).
Criteri per la valutazione del danno previsti dalla responsabilità in tema di danno da inadempimento
2056. Valutazione dei danni
Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227.
Il lucro cessante è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.
Tutte le responsabilità 1173-1371, disciplina delle obbligazioni.
Non viene indicata da nessuna norma il termine di prescrizione dell’art. 2598. Per verificare il termine della prescrizione….
Non richiede né dolo né colpa perciò l’atto genera una responsabilità oggettiva, quindi il soggetto che la pone in essere ne è responsabile anche se non era a conoscenza della concorrenza sleale che aveva posta in essere.
A differenza della responsabilità extracontrattuale la concorrenza sleale prevede dei rimedi tipici e diversi:
- Inibitoria
2599. Sanzioni
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.
Le sanzioni previste dall’art. 2599 consentono di inibire una pubblicità comparativa, redazionale, prestazionale o di altra natura, laddove tale pubblicità sia strumentale ad un contegno pubblicitario scorretto (peraltro disgiunto dall’elemento soggettivo della colpa).
A fronte di un illecito extracontrattuale la reazione consentito dal nostro ordinamento giuridico è il risarcimento del danno.
Nel caso della concorrenza sleale vediamo invece che la reazione generale consentito dal nostro ordinamento giuridico è la inibitoria.
Per il giudice, ai fini del provvedimento inibitorio, è sufficiente la astratta conformità del comportamento alla concorrenza sleale.
2058. Risarcimento in forma specifica
Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.
Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.
La misura del risarcimento in forma specifica interviene sul danno e richiede una comparazione di interessi, e il provvedimento inibitorio interviene sul pericolo di danno.
Nella responsabilità extracontrattuale non c’è un limite di prevedibilità.
In tema di danno da concorrenza sleale è previsto anche il risarcimento del danno ma è richiesto l’elemento soggettivo della colpa.
2600. Risarcimento del danno
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto al risarcimento dei danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della sentenza.
Accertati gli atti di concorrenza, la colpa si presume.
Sarà il soggetto attivo dell’illecito a dover provare la sua estraneità. Esso introduce l’inversione dell’onere della prova, ovvero si inverte il principio che chi vuol far valere un diritto deve provarlo. In questo caso non è il danneggiato che deve provare il danno, ma è onere dell’imprenditore danneggiante dimostrare la sua estraneità all’illecito. La colpa è ire ipsa, lo stesso fatto è prova della tua negligenza.
Pubblicazione della sentenza, è un rimedio tipico (previsto cioè espressamente previsto) ambito dalle so. Al danneggiante viene ordinata la pubblicazione della sentenza in estratto.
La condanna alla pubblicazione della sentenza di condanna avviene anche quando il giudice accerta un illecito a mezzo stampa, generalmente sullo stesso mezzo che ha pubblicato l’articolo lesivo.
Questo rimedio serve anche perché il danno, in questi casi, è difficile quantificazione.
Criteri di imputazione della responsabilità: contrattuale, ex lege ed aquiliana, per colpa ed oggettiva, anche da rischio d’impresa, da esercizio di attività pericolosa, da prodotto difettoso o da cosa in custodia, da contatto sociale, da affidamento riposto nella correttezza di ogni attività informativa.
Pubblicità ingannevole
Rèclame ingannevole: mendacio commerciale, ovvero qualsiasi inveritiera comunicazione di notizie relative a prodotti e attività dell’imprenditore.
Figura analoghe:
- Pubblicità comparativa
- Pubblicità redazionale
- Utilizzazione promozionale di Warentest
- Ecc.
A partire dagli anni ’70 è stata ritenuta pubblicità ingannevole quella laddove il mendacio distoglie il consumatore dall’acquistare analoghi prodotti, mentre sono sprovvide di rilevo le pubblicità iperboliche (pur non escludendosi la loro idoneità decettiva).
Pubblicità redazionale
Si presenta come manifestazione del pensiero (a stampa, radiotelevisiva o telematica), dissimulando il proprio intento persuasivo.
Per sua natura potenzialmente decettiva in quanto inganna i suoi destinatari grazie al mezzo di informazione che genera affidamento.
La scorrettezza è subordinata a:
- Riferibilità alla propaganda di un imprenditore concorrente
- Portata screditante del contenuto
- Legame tra autore della comunicazione e imprenditore concorrente
1) Settimana
- Forme di responsabilità del giornalista (giornalista, direttore responsabile, editore)
- Concorrenza sleale (inibitoria)
Editoria
Legge sull’editoria: 08.02.1948 nr. 47, adottata anche alla luce dei principi costituzionali (di poco precedente).
È la disciplina che si contrappone all’art. 2043.
21. Libertà di manifestazione del pensiero
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
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