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Correzione appunti 03.04.2007
Terzo possibile rimedio avverso la comunicazione pubblicitaria: poteri e competenza autorità garanzia D.Lgs 74/92 recentemente inglobato nel codice del consumo. Con esso il legislatore interviene in materia di autodisciplina pubblicitaria.
Con questa disciplina il legislatore attribuisce (287/90) AGCM: può, su richiesta, emanare un ordine provvisorio di cessazione della pubblicità o di impedimento della pubblicazione di una nuova pubblicità.
Il Giurì vincola..vincola...Il Garante 22
Distinzione:
- Provvedimento giurisdizionale
- Provvedimento amministrativo, può essere oggetto di censura davanti al giudice amministrativo che per l'AGCM è il TAR del Lazio che ha una competenza esclusiva (per tutte le pubblicità ovunque pubblicate, es. anche in Trentino)
D.Lgs 206/05 Codice del consumo Articolo 26. Tutela amministrativa e giurisdizionale.
1. L'Autorità Garante della concorrenza
E del mercato, istituita dall'articolo 10 della legge 10 ottobre1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.….
Articolo 27. Autodisciplina.
- Le parti interessate possono richiedere che sia inibita la continuazione degli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita, ricorrendo ad organismi volontari e autonomi di autodisciplina (semplice legittimazione ad agire davanti ad un organismo privato).
- Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall'adire l'Autorità fino alla pronuncia definitiva (ciò per evitare una doppia pronuncia. Parti che possono rivolgersi).
- Nel caso in cui il ricorso all'Autorità sia stato già proposto o venga proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni interessato può richiedere
Artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Palese: riconoscibile come pubblicità, es. di divieto: pubblicità relazionale, pubblicità subliminale (peraltro vietata con norma specifica), product placement (acqua di Celentano, pubblicità inserite nel film Blade Runner)
Veritiera: Articolo 21. Elementi di valutazione.
Per determinare se la pubblicità sia ingannevole se ne devono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:
a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l'esecuzione, la composizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l'idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione,
L'origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;
Al prezzo o al modo in cui questo viene calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi vengono forniti (es. per i prodotti finanziari, tasso di interesse dichiarato mediante un calcolo impegnativo che il consumatore trova difficoltà a fare);
Alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell'operatore pubblicitario, quali l'identità, il patrimonio, le capacità, i diritti di proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all'impresa ed i premi o riconoscimenti.
Corretta:
- Correttezza di tipo generale
- Generale discredito della pubblicità stessa (nell'autodisciplina pubblicitaria, art. 12. Capacità delle regole di comportamento
- Autolimite del Garante sulla correttezza
Un fattore che integra sulla base delle altre norme espresse, non è una norma precettiva che può essere utilizzata in modo disgiunto dalla ingannevolezza.
Esempio:
Articolo 25. Bambini e adolescenti.
- È considerata ingannevole la pubblicità, che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, possa, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza o che abusi della loro naturale credulità o mancanza di esperienza o che, impiegando bambini ed adolescenti in messaggi pubblicitari, salvo il divieto di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, abusi dei naturali sentimenti degli adulti per i più giovani.
Articolo 23. Trasparenza della pubblicità.
- La pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione.
I termini "garanzia",
«garantito» e simili possono essere usati solo se accompagnati dallaprecisazione del contenuto e delle modalità della garanzia offerta. Quando la brevità delmessaggio pubblicitario non consente di riportare integralmente tali precisazioni, ilriferimento sintetico al contenuto ed alle modalità della garanzia offerta deve essere integratodall'esplicito rinvio ad un testo facilmente conoscibile dal consumatore in cui siano riportateintegralmente le precisazioni medesime.
3. È vietata ogni forma di pubblicità subliminale.
Agendo all’AGCM, questi deve chiedere un all’AGCOMparere obbligatorio ma non vincolante
Articolo 20. Definizioni.
1. Ai fini della presente sezione si intende:
a) per pubblicità: qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio diun'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita dibeni mobili o immobili, la
costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi; ) per pubblicità ingannevole: qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente; ) per pubblicità comparativa: qualsiasi pubblicità che identifica in modo esplicito o implicito un concorrente o beni o servizi offerti da un concorrente; ) per operatore pubblicitario: il committente del messaggio pubblicitario ed il suo autore, nonché, nel caso in cui non consenta all'identificazione di costoro, il proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è diffuso ovvero il responsabile della programmazione radiofonica o televisiva. Teoria deidue ordinamenti separati: 24La medesima pubblicità, può essere valutata in modo diverso in quanto i parametri di valutazione della pubblicità fanno riferimento a norme diverse:- Garante: codice di autodisciplina pubblicitaria (CAP)
- Giurì: codice del consumo
INIZIO CORREZIONE APPUNTI
COMPETENZE DELL'AUTORITÀ GARANTE
Disciplina della pubblicità:
- Norma privatistica: quanto può essere derogata dalle parti
- Norma pubblicistica: si tratta di norme imperative che sono dettate per la salvaguardia di principi di carattere generale
In materia di pubblicità ingannevole contenute nel D.lgs 74/92 poi recepite da un sistema normativo complesso dato dal D.lgs. 206/05, codice del consumo, che riunisce tutte le discipline.
La tutela dell'utente e del consumatore è garantita attraverso diverse normative, tra cui la disciplina sulla pubblicità (diritto di recesso, vendita di beni di consumo, ecc.).
Il rapporto tra legge e codice è di tipo specie a genere. Il codice del consumo permette una maggiore interpretazione rispetto alla stessa norma inserita nel codice civile.
Il codice del consumo ha le seguenti caratteristiche:
- Tutela minima: rappresenta la normativa minima al di sotto della quale non si può scendere.
- Disciplina protettiva: rappresenta la normativa protettiva del codice del consumo a tutela dei consumatori.
- Disciplina imperativa: rappresenta la normativa inderogabile, ovvero non può soffrire deroghe in peius.
Il codice del consumo impone un dovere di carattere generale a tutti gli operatori che intendono diffondere una pubblicità.
L'articolo 19 del D.lgs 206/05 stabilisce la finalità delle disposizioni della presente sezione, che è quella di tutelare dai rischi della pubblicità ingannevole e delle sue conseguenze sleali i soggetti che esercitano.
Un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, i consumatori e, in genere, gli interessi del pubblico nella fruizione di messaggi pubblicitari, nonché di stabilire le condizioni di liceità della pubblicità comparativa.
La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta.
Il legislatore predetermina il contenuto di un determinata attività (in questo caso della pubblicità)
Il concetti del comma due sono concetti di carattere generale. Una norma può essere imperativa pur contenendo espressioni di carattere generale. Tuttavia, più la clausola è generale più è difficile interpretare il comportamento dovuto (es. "essere buoni")
Il comma due si estende anche, ad es., ai contratti pubblicitari in quanto la legge si propone di realizzare pubblicità palese, veritiera e corretta
Correttezza pubblicitaria: concetto nuovo in materia pubblicitaria
Art. 2598 c.c. sco