Diritto digitale
Il file sharing
15.11.2017 – Il reato di furto secondo il codice penale è l’atto di appropriarsi illegalmente di qualcosa di un altro proprietario legale: se si ruba un’auto ad un concessionario, quest’ultimo ha un'auto in meno; scaricare qualcosa da internet non comporta la stessa cosa. Scaricare da internet comporta la violazione del diritto d’autore che non c’entra nulla con il furto.
Il file sharing e i profili illeciti che ne derivano sono una casistica importante non per la gravità dell’atto ma per il numero di persone che ne sono coinvolte. Per questo motivo veicolare messaggi sbagliati coinvolge molte persone ed è importante chiarire la questione.
La maggior parte delle nazioni del mondo aderisce a delle convenzioni che stabiliscono il diritto d’autore. Sono gli Stati Uniti, paese molto industrializzato, è il paese in cui avvengono più download illegali; l’Italia è al terzo posto.
Con il termine file sharing si intende la condivisione di file. Scambiare file attraverso reti telematiche non costituisce una condotta illecita: la connotazione negativa generalmente attribuita al termine deriva dal fatto che molti dei file scambiati sono protetti dal diritto d’autore.
Tre aspetti dell'evoluzione tecnologica
- Evoluzione delle tecniche di compressione dei dati: operazioni con le quali si riducono le dimensioni dei file con poca compromissione della qualità (in un file audio ad esempio vengono trascurate alcune frequenze che non vengono in ogni caso percepite). Un file più piccolo è più veloce e semplice da trasmettere.
- Diffusione delle connessioni internet a banda larga: consentono il trasferimento dei dati in maniera più veloce e vengono spesso abbinate a contratti di tipo flat (non si paga più il consumo ma una tariffa fissa periodica).
- Sviluppo dei software P2P: software che rendono molto semplice le operazioni di file sharing a chiunque.
Nel 1999 viene sviluppato Napster, un software che consente attraverso un’operazione semplice di cercare il prodotto e scaricare il file da altre persone (soprattutto il file musicale). La RIAA ha fatto causa a Napster, chiusa con un patteggiamento; Napster è ora un servizio legale come Spotify. La RIAA ha fatto causa anche alla Diamond Multimedia System, azienda che aveva creato il primo lettore portatile tascabile in quanto il walkman favoriva la diffusione del download illegale di brani musicali. Anche a Mp3.com la RIAA ha fatto causa.
Quando chiude Napster nascono molti altri software P2P, tra cui il più famoso è Emule. Non è mai stato chiuso nonostante l’evidente illegalità per un motivo che è legato all’architettura informatica del P2P: un client scarica da tutti gli altri client che hanno il contenuto che si cerca. La differenza tra Napster (che venne chiuso) e Emule (che è ancora attivo) è il fatto che a quest’ultimo manca un server che possa essere chiuso ed è tecnicamente infattibile “chiudere” i computer delle persone che usano Emule, oltre ad essere giuridicamente sbagliato. Non è quindi il software ad essere illegale (si possono scambiare anche file non protetti dal diritto d’autore) ma è l’uso che se ne fa.
Piattaforme legali
Oggi esistono delle piattaforme completamente legali che distribuiscono contenuti multimediali in maniera completamente legale. Questo mercato digitale sta diventando predominante rispetto al mercato tradizionale per diversi motivi:
- Il catalogo digitale è molto più grande rispetto al negozio fisico.
- L’opportunità di comprare singoli brani musicali rispetto all’intero disco.
Principali riferimenti normativi
- Legge 22 aprile 1941, n. 633
- D.lgs. 31 gennaio 2005, n. 7
- Legge 31 marzo 2005, n. 43
Disposizioni della legge 633 del 1941
È una legge con molti difetti ma è una norma completa. La legge 633 del 1941 per quanto riguarda il file sharing prevede tre disposizioni:
- Chi abusivamente utilizza, duplica o riproduce è punito con una sanzione amministrativa. Riguarda la condotta di chi non distribuisce a terzi ma usa le sue opere per fini personali (download).
- È punito con una multa chi, non avendo diritto e per qualsiasi scopo, mette a disposizione di altri opere protette o parti di esse. È una sanzione di tipo penale e costituisce un precedente (download – upload/download).
- È punito con la reclusione e una multa di valore più alto chi mette a disposizione di altri un’opera protetta da diritto d’autore per fini di lucro. Il fine di lucro è fare qualcosa con l’obiettivo di guadagnare. Trarre profitto da qualcosa vuole invece dire avere vantaggi che possono essere anche di diverso tipo (download – upload/download + fini di lucro).
Alcuni programmi consentono di gestire separatamente le fasi di download e upload; nella maggioranza dei casi l’upload è automatico.
Lo streaming
Il termine streaming indica un flusso di dati audio/video trasmessi da una sorgente a una o più destinazioni tramite rete telematica. Questi dati vengono riprodotti man mano che arrivano a destinazione. Ha avuto forte diffusione per diverse ragioni:
- È ancora più facile dello scaricare file e non necessita di software ma richiedono di una connessione più veloce.
- La fruizione in modalità streaming diventa scelta obbligata quando si vuole vedere un evento live.
Chi usufruisce di servizi in streaming è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. Lo streaming è possibile anche offline (dead drops).
Principi di diritto d’autore
21.11.2017 – Nell’ordinamento giuridico italiano le creazioni intellettuali sono riconducibili a due distinte categorie:
- Quella delle invenzioni industriali, tutelate attraverso il brevetto (che tutela l’idea).
- Quella delle opere dell’ingegno (opere creative come il cinema, la pittura, la letteratura, la musica) tutelate attraverso il diritto d’autore (che tutela invece la forma espressiva e una specifica opera). Il diritto d’autore non dà un’esclusiva sull’idea.
Caratteristiche protette
- Alla letteratura
- Alla musica
- Alle arti figurative
- All’architettura
- Al teatro
- Alla cinematografia
- Software per elaboratore (in alcuni casi protetto anche con brevetto)
- Banche dati
La legge che definisce il diritto d’autore è la 633 del 1941 e riguarda diverse questioni:
I soggetti
Il diritto d’autore si acquista in maniera automatica con la creazione di un’opera quale particolare espressione del lavoro intellettuale. Nel momento in cui si crea un’opera a carattere creativo quell’opera appartiene a chi l’ha creata.
Si distingue tra il valore sostanziale e l’efficacia probatoria di qualcosa. Iscriversi e depositare ad un soggetto terzo (come la SIAE) serve per tutelare le proprie opere e serve come prova nel caso in cui si debba dimostrare di aver creato quell’opera prima di qualcun altro.
Il diritto d’autore nasce quindi con la creazione e l’esteriorizzazione (almeno un altro soggetto deve aver visto che quella cosa esiste) dell’opera. Non è richiesto l’adempimento di alcuna formalità costitutiva.
Esiste la possibilità che un’opera sia frutto di più persone (solitamente un film o una canzone). Come viene diviso in questo caso il diritto d’autore? Esistono due casi:
- Opere in collaborazione: è il caso in cui più persone lavorano per realizzare qualcosa che alla fine, quando è compiuto, diventa impossibile distinguere chi ha fatto cosa. In questo caso i diritti d’autore si dividono per il numero di persone che hanno contribuito alla creazione: questa divisione in parti uguali si presume salvo che non ci siano accordi diversi tra le parti. Questi accordi devono essere scritti.
- Opere collettive: è un’opera creata da diverse persone, ognuna delle quali ha contribuito a crearne una parte e delle quali si può riconoscere l’autore. Un esempio è un libro che racchiude capitoli scritti da diverse persone; ognuno resta proprietario dei diritti d’autore dell’opera che si riesce a distinguere così come la persona che seleziona le varie parti (il curatore).
Diritti riconosciuti
Il diritto d’autore è dato da un insieme di diritti riconducibili a due categorie:
- Diritti patrimoniali: sono i diritti che portano soldi agli autori. Questi diritti non riguardano solo gli usi dell’opera da cui derivano introiti economici ma riguardano le forme di utilizzo di un’opera, gratuiti o no. Includono il diritto di distribuire un contenuto, di modificarlo, di crearlo un’opera derivata, di venderlo. Con la tecnologia questi diritti sono diventati molto di più. Sono:
- Disponibili
- Indipendenti
- Acquistati e alienati
- Diritti morali: sono per definizione diritti
- Indisponibili: l’autore può sempre opporsi a sfruttamenti lesivi per l’immagine dell’autore per cui il contratto diventa nullo.
- Inalienabili
- Imprescrittibili
Durata
I diritti patrimoniali di un’opera durano 70 anni dopo la morte dell’autore. I diritti morali seguono la vita dell’autore e a determinate condizioni sono esercitabili dall’erede dopo la morte dell’autore.
Eccezioni e limitazioni sono previste dalla legge in ragione di esigenza e di pubblica informazione, sicurezza (la foto di un attentatore), diffusione della cultura, nonché per ragioni scientifiche e di studio. I discorsi su argomenti di interesse politico o amministrativo tenuti in pubbliche assemblee o comunque in pubblico, nonché gli estratti di conferenze aperte al pubblico, possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico nei limiti giustificati dello scopo informativo, nelle riviste o nei giornali anche radiotelevisivi o telematici purché indichino la fonte, il nome dell’autore, la data e il luogo in cui il discorso fu tenuto.
Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o discussione nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l’utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
Un’altra eccezione al diritto d’autore riguarda i diritti di riproduzione (o duplicazione) che si applicano ai contenuti audiovisivi e ai software. Quest’eccezione consente di fare una copia ad uso privato di cui si ha l’originale; è lo stesso tipo di eccezione che si applica quando si r...
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