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Estratto del documento

Un’altra eccezione al diritto d’autore riguarda i diritti di riproduzione (o duplicazione) che si

applicano ai contenuti audiovisivi e ai software. Quest’eccezione consente di fare una copia ad uso

privato di cui si ha l’originale; è lo stesso tipo di eccezione che si applica quando si registra un

contenuto. La logica che consente di fare quest’operazione è la giustifica di una copia fatta perché

non si è in grado di usufruire in quel momento dell’opera; a meno che il contenuto non è on

demand e quindi messo a disposizione in qualsiasi momento.

Un altro tipo di eccezione si applica al software: si ha il diritto di fare una copia di riserva dei

software perché quando i software erano veicolati su supporti fisici questi potevano facilmente

rompersi. Nella distribuzione digitale questo non ha più senso perché i contenuti sono spesso

legati all’account e indipendenti dagli strumenti fisici.

22.11.2017 – Contenuti digitali e DRM

Il bisogno di proteggere la creazione di un autore risale al 1514, quando Gregorio Allegri compone

il “Miserere”, uno dei brani più celebri dell’epoca. Per proteggere i diritti dell’autore furono messi in

atto diversi sistemi:

- Unica partitura

- Pochissime esecuzioni e in sedi prestigiose

- Divieto di copia pena la scomunica

Queste misure di protezione funzionarono e per moltissime anni non ci furono in giro riproduzioni

non autorizzate. Questo sistema funziona fino a quando Mozart riesce a riprodurlo a memoria e

iniziano a circolare copie e partiture non autorizzate.

In epoca moderna ci si pone il problema del rapporto tra l’evoluzione della tecnologia e

l’evoluzione del diritto che si muove in maniera lenta. L’evoluzione tecnologica cambia la vita e

quindi anche il diritto.

Nel campo del diritto d’autore vi è sempre stato un rapporto difficile tra la tecnologia e la protezione

degli autori.

Oggi quasi tutti i contenuti protetti dal diritto d’autore vengono veicolati in formato digitale senza la

necessità che esista un supporto fisico attraverso cui l’opera venga incisa. Questo fatto comporta

vantaggi (la condivisione di file facilitata, poter vedere un film quando si vuole, fare editing video o

audio) ma sono anche situazioni nuove. Il passaggio tra l’utilizzo di sistemi di duplicazioni di tipo

analogico verso quelli di tipo digitale ha portato dei forti cambiamenti nel diritto d’autore.

Vi è differenza tra la copia analogica e quella digitale.

La copia analogica:

- è impossibile per file digitali

- ha problemi di costi

- può prevedere un cambio di supporto che comporta una perdita di qualità sia da analogico

a digitale che da analogico ad analogico

La copia digitale:

- è veloce

- ha costi bassi e accessibili

- rende democratici gli strumenti: tecnologie sempre più sofisticate disponibili per tutti

- è una riproduzione esatta dell’originale (qualità 1:1)

L’aspetto della democratizzazione delle tecnologie non piace a chi protegge il diritto d’autore.

Tra gli aspetti che hanno reso più semplice la fruizione dei contenuti ma anche più pericolosa la

gestione dei diritti d’autore ci sono anche fattori tecnologici come

- i sistemi di compressione dei dati

- connessioni a banda larga

- software p2p

Questi cambiamenti rende difficile il controllo sia dei produttori di contenuti (come la case

discografiche) e dei rivenditori perché gli utenti diventano i distributori attraverso canali tradizionali

o canali online che possono essere anche legali (Google Play, Spotify).

In questo contesto la reazione dei titolari dei diritti dei paesi industrializzati/occidentali è stato un

irrigidimento delle normative a tutela del copyright (copyright law enforcement) in epoca recente.

Fino al 1992 il software non era protetto dal diritto d’autore; quando iniziano a diffondersi i

computer venivano venduti le copie dei videogiochi.

La risposta che viene sempre data a questo problema sono sanzioni sempre più gravi ma questo

tipo di reazione non ha mai portato a nessun risultato perché inapplicabili. Se il problema del

copyright sono le tecnologie la soluzione va trovata anch’essa nelle tecnologie: a partire dagli 2000

tutte le industrie dei contenuti investono nella ricerca per lo sviluppo del DRM (digital rights

management), sistemi di gestione dei diritti digitali che impediscono il download di file, la

duplicazione o la registrazione.

Esistono tre generazioni di DRM:

- sistemi che veicolano un contenuto informativo che riguarda i diritti dell’opera

- sistemi di protezione (sistemi anticopia, sistemi che impediscono di accedere a contenuti

come la crittografia come i decoder Sky)

- sistemi di gestione; si presenta non come una protezione ma una gestione dei diritti (SkyGo

funziona al massimo su due dispositivi; Netflix consente di scaricare per vedere contenuti

offline in maniera assistita da un DRM che consente di vedere il contenuto solo con

l’applicazione Netflix)

In questo sistema ci si è interrogati se l’implementazione dei sistemi di protezione sia o meno una

cosa legale. Il tema maggiormente delicato è la necessità di trovare un punto di equilibrio tra due

esigenze in conflitto: da un lato la giusta tutela dei diritti degli autori, da un lato quella di non

comprimere eccessivamente i diritti degli utilizzatori delle opere. Questi tipi di usi legittimi sono

definiti “fair use”.

Questo dibattito è confluito in una norma di legge che dice che i titolari di diritti d’autore possono

apporre sulle opere misure tecnologiche di protezione destinate a impedire o limitare atti non

autorizzati dai titolari dei diritti. È punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa

chiunque a fini di lucro installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono

l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

Una delle utilizzazioni libere del diritto d’autore riguarda la possibilità di fare una copia privata ad

uso personale. È consentita la riproduzione privata di audiovisivi per uso esclusivamente

personale purché senza scopo di lucro o fini commerciale nel rispetto delle misure tecnologiche di

protezione.

Implicazioni giuridiche

Ci sono quattro aspetti per cui i dispositivi possono rappresentare una minaccia:

- tutela dei consumatori – limitazioni alla fruibilità dell’opera

- riservatezza degli utenti – come si può preservare la privacy e la riservatezza da parte dei

sistemi tecnologici di protezione?

- compressione del fair use – limitazioni nella fruibilità dei contenuti rispetto a luoghi (sistema

regionale dei DVD)

- possibile invasività dei dispositivi – il caso XPC. Quando un DRM è lecito e quando illecito?

Il confine sta quando si lede diritti più importanti di quello del produttore.

28.11.2017 – Licenze Creative Commons

Il progetto Creative Commons nasce da un’idea di Lawrence Lessing, giurista americano diventato

famoso per aver patrocinato diverse cause contro Microsoft tra cui una che riguardava il fatto che

l’azienda avesse distribuito insieme al sistema operativo Windows 95 il browser Internet Explorer.

In quegli anni il browser più efficiente era Netscape navigator e Microsoft aveva sviluppato Internet

Explorer perché aveva capito che il mercato si muoveva in quella direzione, senza però riuscire a

contrastare Netscape. Avere il browser dentro il sistema operativo era comodo nonostante la

qualità inferiore. Dato che Microsoft occupava gran parte del mercato si pose il problema di abuso

della posizione dominante: forzando la scelta del prodotto browser Microsoft faceva leva sulla

concorrenza. Lessing aveva condotto molto cause contro Microsoft rendendolo un avvocato

rinomato.

Lessing decide di creare una no profit, la Creative Commons (cc), che ha sede tutt’ora a San

Francisco e ha scopo di creare strumenti giuridici (le licenze, contratti) che facilitino l’espansione e

lo sviluppo delle opere autoriali consentendo che sulle opere si possano realizzare opere ulteriore,

consentendo cioè la rielaborazione di opere di altri. Lessing si accorse che uno dei problemi della

normativa è che, evolvendosi, aveva creato una deriva preoccupante: qualcuno crea un’opera e ne

diviene automaticamente autore ed è abbinato al fatto che il diritto d’autore ha una durata lunga e

sempre più lunga. Molti autori erano però diventati famosi per aver tratto ispirazione da altre opere

(come fece Walt Disney): con le nuove normative del diritto d’autore una persona deve avere il

consenso dell’autore originale.

La soluzione di Lessing a un problema di questo tipo dev’essere ricercata all’interno del diritto e

qualcosa di assolutamente legale. I diritti patrimoniali d’autore sono diritti disponibili ed è del tutto

legale che chi ne è titolare li gestisca come vuole; per evitare che si debba passare dai consensi si

possono preparare un numero dato di licenze legate ad un prodotto. L’autore concede così a tutti

la facoltà di fare una serie di cose senza il bisogno di consensi.

Queste licenze Creative Commons, distribuite gratuitamente, si possono applicare a tutte le opere

dell’ingegno protette dal diritto d’autore e con le quali si possono distribuire film, poesie, canzoni,

opere letterarie. Ci si chiese se queste licenze potessero essere usate per distribuire il software: la

risposta formale fu sì, ma sostanzialmente tra tutte le opere protette dal diritto d’autore il software è

l’unica che si adatta male a essere distribuite dalle licenze.

Le licenze Creative Commons non sono un’alternativa al diritto d’autore che gestiscono il diritto

patrimoniale in modo diverso da quello tradizionale.

Esigenze degli autori

Per gli autori l’uso della licenza Creative Commons rende più facile il proprio lavoro. L’utilizzatore

di opere può usare queste licenze pur non avendo lo scopo di creare altre opere ma di riutilizzarle.

Perché l’autore dovrebbe fare delle licenze CC e che utilità ne ha? Secondo Lessing l’autore ha

dei ritorni dalle licenze perché l’autore ha delle esigenze da quello che crea:

- Protezione dell’opera: un autore impiega tempo e lavoro per creare qualcosa e può

essere contrario alla diffusione illegale della propria opera. L’evoluzione normativa funziona

per proteggere il lavoro dell’autore.

- Distribuzione dell’opera: avere la possibilità di diffondere la propria opera è importante

per l’autore perché gli venga riconosciuto il proprio sforzo. Questo bisogno è però poco

protetto dalla normativa del diritto d&rsq

Dettagli
A.A. 2017-2018
12 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mattiarigamonti96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto digitale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bergamo o del prof Jori Matteo Giacomo.