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Art. 8: si considera autore dell’opera chi è in essa indicato come tale; si parla di opera collettiva quando la
partecipazione dei singoli autori è individuabile (es: enciclopedia), in questo caso la qualifica di autore è data
al coordinatore dell’opera; si parla di opere in comunione quando l’opera viene creata con il contributo
indistinguibile e inscindibile di più persone, e il diritto d’autore spetta a tutti i coautori
Art. 11: le amministrazioni dello stato e gli enti non profit sono titolari del diritto d’autore sulle opere create
sotto il loro nome ed a loro conto e spese.
Art. 12-bis: nel caso di creazione di un’opera da parte di un lavoratore subordinato, il datore di lavoro
diverrà titolare dei soli diritti di utilizzazione economica dell’opera, atteso che il diritto morale permarrà in
capo al lavoratore
Art. 13: diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera
Art. 14: diritto di trascrizione dell’opera orale
Art. 15: diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
Art. 16: diritto di comunicazione al pubblico
Art. 17: diritto di distribuzione
Art. 18: diritto di elaborazione, traduzione e pubblicazione delle opere in raccolta
Art. 18-bis: diritto di noleggio e di dare in prestito
Art. 18 co. 3: diritto di modificazione
Art. 20: diritto di paternità; diritto di opporsi a qualsiasi modificazione, deformazione, mutilazione dell’opera
Art. 21: diritto di rivelare la paternità dell’opera, in caso di opera anonima
Art. 24: diritto di inedito
Artt 142; 143: diritto di ritiro dell’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali
Eccezioni e limitazioni
Art. 65: gli articoli di attualità di carattere economico, politico e religioso sono liberamente riproducibili, a
condizione che siano indicati espressamente la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore
Art. 70: si possono riassumere o citare brani o parti di altre opere, a patto che ciò avvenga per finalità di
critica, di discussione o di ricerca scientifica
1992 Legge n. 93: Diritto ad avere una copia privata
Violazioni
Contraffazione = si realizza una lesione del diritto patrimoniale dell’autore, ma la paternità è comunque
attribuita al reale autore
Plagio = il soggetto non si limita a duplicare illecitamente l’opera, ma se ne attribuisce la proprietà
Discussioni attualmente in corso
- durata del diritto patrimoniale
- copia privata e utilizzazioni libere
- diritti degli autori (VS diritti connessi = diritti di produttori, esecutori, editori ecc.)
- differenziare il mercato dei consumatori : es. dei creative commons (autori che pubblicano su internet un
libro, permettendo di scaricarlo gratuitamente) -> ammiratori di uno scrittore che comprano il libro pur
potendolo leggere gratuitamente; lettori che lo scaricano da internet e non lo comprerebbero in libreria, ma
ritenendolo interessante, decidono di procurarsi anche la copia cartacea.
CAPITOLO 8 – La tutela della riservatezza
Privacy = diritto dell’individuo ad auto-determinarsi riguardo a chi e come possa conoscere i suoi dati
personali
29 gennaio 1981 Convenzione di Strasburgo: rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in
particolare il diritto alla vita privata; disciplina del flusso transfrontaliero di dati, ed in particolare della
circolazione delle informazioni tra le parti della Convenzione e verso i paesi non aderenti
1990 Commissione Europea: proposta di una serie di provvedimenti, tra cui una direttiva-quadro di 33
articoli, fondamento per una legge sulla protezione dei dati personali uniformata a livello europeo – progetto
ritirato e modificato, per essere poi ripresentato nel ‘92
Direttiva definitiva 95/46/CE: frutto del compromesso tra sostenitori di una tutela forte dei diritti
individuali e il diritto di informazione
Art. 7: il consenso è uno dei requisiti legittimanti il trattamento
1996 Legge n. 675: viene consentito il trattamento automatizzato; la disciplina del trattamento dei dati
personali viene demandata a provvedimenti più analitici, settore per settore; la legge presenta notevoli
differenze con la direttiva della Commissione Europea
- maggiore ampiezza dei destinatari
- consenso come principio generale, che non discende dalle finalità di interesse pubblico
- tuttavia, le deroghe al principio del consenso sono più numerose
- l’utilizzo dei dati sensibili è consentito tramite consenso scritto dell’interessato e previa
autorizzazione del Garante per i dati personali
- sanzione dei danni derivanti da trattamento illecito e lecito
Art. 15-15 co.2: regole generali e misure minime di sicurezza
Direttiva 2002/58/CE: trattamento dei dati personali a mezzo dei servizi di comunicazione elettronica;
modello opt-in = consenso preventivo a ricevere i messaggi di posta elettronica
2003 D. lgs. n. 196 Codice della privacy: testo unico sulla protezione dei dati personali; responsabilità a
cascata di titolare, responsabile e incaricato del trattamento che rispondono degli eventuali illeciti od
omissioni commessi in sede di trattamento di dati
Art. 4: dati personali ≠ dati sensibili
L’interessato deve essere preliminarmente informato delle finalità e modalità del trattamento, della natura
obbligatoria o facoltativa dello stesso e delle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, ed ha il
diritto di ottenere la conferma di esistenza dei dati che lo riguardano, le notizie sulla loro fonte, sulla finalità
e sulla logica del trattamento; ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; ha
diritto di opporsi al trattamento dei dati per “motivi legittimi”.
Art. 15 co. 2: risarcibilità del danno non patrimoniale per il caso del trattamento illecito
Art. 24: Gli enti pubblici non sono tenuti a richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento; i dati
sensibili e quelli giudiziari, comunque, possono essere raccolti solo a fronte di una specifica norma di legge,
in mancanza i soggetti pubblici possono richiedere al garante apposita autorizzazione al trattamento dei dati
sensibili
Art. 52; 53-58: Trattamento dei dati giudiziari = facoltà dell’interessato di ottenere per motivi legittimi che i
suoi dati identificativi vengano oscurati in caso di riproduzione della decisione giudiziaria che lo riguarda
Art. 77-78-79: Trattamento dei dati sullo stato di salute = nel settore sanitario, il consenso può essere reso
anche oralmente e con un’unica dichiarazione; in caso di consenso orale, è l’esercente la professione
sanitaria ad annotare per iscritto l’avvenuta prestazione del consenso
Art. 138: il giornalista può opporre il segreto professionale sulla fonte della notizia all’interessato che
richiede di conoscere l’origine dei dati personali
Codici deontologici: le disposizioni deontologiche vengono considerate “obbligatorie”, con una vera e
propria funzione integrativa della legislazione; il ruolo del Garante consiste nel verificare che i codici redatti
siano conformi alla legge e ai regolamenti vigenti in materia; i codici devono essere pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale a cura del Garante; i poteri dell’Autorità proseguono anche nelle successive fasi di applicazione e
controllo del rispetto delle disposizioni vigenti e controllare e promuovere il costante aggiornamento dei
codici
Garante per la protezione dei diritti personali: autorità independente introdotta dalla l. n. 675/96 e
disciplinata dagli articoli 153-160 del Codice, costituita da quattro componenti, due eletti dalla Camera e due
dal Senato; al proprio interno i componenti eleggono un presidente, il cui voto prevale in caso di parità
Sanzioni
Chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno procede al trattamento
violando una serie di regole è punito con la reclusione variabile da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18
mesi; è esposto a sanzione penale chi rende dichiarazioni o effettui notificazioni false al Garante.
Codice Civile art. 2050: chi esercita un’attività “pericolosa” è responsabile se non prova di aver adottato
tutte le misure idonee ad evitare il danno; l’esonero si verifica soltanto laddove si dimostri che il fatto è
avvenuto a seguito di un evento causativo imprevedibile ed inevitabile e cioè di un caso fortuito o una forza
maggiore
CAPITOLO 10 – Il commercio elettronico
Commercio elettronico diretto = tutte le fasi della transazione avvengono in rete, compresa la consegna (es:
software, banche dati, brani musicali)
Commercio elettronico indiretto = la res acquistata per mezzo di un contratto stipulato on-line è un bene
materiale e quindi la consegna viene effettuata attraverso canali tradizionali
1997 Commissione Europea: il commercio elettronico ha come oggetto lo svolgimento degli affari per via
elettronica; si basa sulla trasmissione ed elaborazione delle informazioni e comprende la compravendita di
beni e sevizi, la distribuzione in linea dei contenuti digitali, il trasferimento elettronico di fondi, le
contrattazioni elettroniche di borsa, le polizze di carico elettroniche, le gare d’appalto e la vendita all’asta.
Netiquette = norme di autoregolamentazione, basate sul principio di lealtà, correttezza e buona fede
All’e-commerce vengono estesi alcuni principi generali desunti dalla Convenzione di Vienna (legge n.
765/85)
Art. 52: dovere di restituire l’indebito oppure pagare la merce ricevuta in sovrabbondanza
Art. 86: diritto di ritenzione della merce da parte dell’acquirente sino al rimborso delle spese da parte del
venditore
Direttiva 97/7/CE, recepita con il d. lgs. 185/99: contratti a distanza
Direttiva 99/93/CE: quadro comunitario per le firme elettroniche
Direttiva 2000/31/CE, Direttiva sul commercio elettronico, recepita con il d. lgs. 70/2003: aspetti giuridici
dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno
- Art. 3: piena liberalizzazione della circolazione dei servizi della società dell’informazione nel
rispetto della salvagurdia di interessi imperativi di natura non economica, come l’ordine pubblico, la
salute pubblica e la tutela dei consumatori [“principio del paese d’origine” di difficile applicazione]
- Art. 6: obblighi informativi riguardo informazioni generali obbligatorie, informazioni concernenti le
comunicazioni commerciali, informazioni dirette alla conclusione del contratto
2003 D. lgs. n. 70: disciplina dell’e-contract
Art. 2: definizione dei servizi della società dell’informazione (SSI)
lett. b: il prestatore è la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società
dell’informazione
lett. d: il destinatario del servizio è il soggetto c