Capitolo 1 – Libertà di informazione e principi costituzionali
1679 – Habeas Corpus Act: libertà di manifestazione del pensiero.
1787 – Primo emendamento della Costituzione Federale Americana: libertà di manifestazione del pensiero (diritto naturale).
1789 – Articolo 11 della dichiarazione francese: libertà di pensiero e di opinione, libertà di parola e di stampa (diritto positivo, concesso).
Evoluzione italiana
1848 – Articolo 28 Statuto Albertino: libertà di stampa (diritto concesso ma limitato) vedi capitolo 2.
1925 – Legge 2307: istituzione dell’ordine dei giornalisti (sostanziale restrizione della stampa libera) vedi capitolo 2.
1948 – Articolo 15: libertà e segretezza della corrispondenza (attività del comunicare). Articolo 21: libertà di espressione (contenuto della comunicazione; contraddizione sulla censura):
- Rimuovere ostacoli al libero esercizio della stampa (sentenza 14/06/56, n. 1).
- Affermazione dei limiti della libertà sancita.
- Informazione = diritto ad essere informati (sentenza della corte costituzionale 15/06/72, n. 105).
Capitolo 2 – La disciplina della stampa e la professione giornalistica
1848 – Editto sulla stampa:
- Affermazione normativa della libertà di manifestare il pensiero.
- Divieto di limitazioni preventive di tali libertà.
- Repressione solo in caso di abusi codificati dal legislatore e sanzionati dal giudice.
- Divieto di stampa anonima.
Art. 43: forma elementare di rettifica.
1859 – Introduzione di un’autorizzazione obbligatoria.
1926 – Testo unico: sequestro preventivo slegato all’accertamento di reato.
1930 – Nuovo codice penale: figura del direttore responsabile; reati a mezzo stampa.
1946 – Regio decreto-legge n. 516: abolizione del sequestro preventivo da parte della pubblica sicurezza.
1948 – Legge n. 47 disposizioni sulla stampa: definizione di stampa; divieto di pubblicazione anonima; figura del direttore responsabile (-> stampa periodica = direttore stampa non periodica = autore, editore, stampatore).
- Art. 5: registrazione presso la cancelleria del tribunale.
- Art. 8: diritto di rettifica.
- Art. 12: reato di diffamazione.
- Art. 14/15: pubblicazioni oscene, cruente o impressionanti (pene aggravate alle pubblicazioni destinate ai fanciulli).
1958 – Legge n. 127: responsabilità del direttore o del suo vice.
Sostegno economico alla stampa
1971 – Legge n. 1063: contributi straordinari finanziati dallo stato.
1981 – Legge n. 416 “disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”: graduale abbandono di forme di intervento diretto a favore di un sostegno indiretto.
- Art. 22: stampa quotidiana – contributo inversamente proporzionale alla tiratura totale.
- Art. 24: stampa periodica – contributo in relazione alla quantità di carta utilizzata.
- Art. 25: contributo a pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.
- Art. 26: contributo per giornali italiani pubblicati all’estero.
- Art. 29ss: fondo speciale per ristrutturazioni economico-produttive; fondo centrale di garanzia.
1987 – Legge n. 67: taglio ai contributi diretti (ad eccezione di alcune categorie); progressiva fine del sistema del prezzo amministrato.
1990 – Legge n. 250: contributi integrativi destinati a stampa di partito, cooperative giornalistiche, imprese editrici con particolari requisiti, ed imprese radiofoniche d’informazione.
2001 – Legge n. 62: definizione di prodotto editoriale (prodotto cartaceo vs prodotto telematico).
2002 – Sentenza 30/01 – 6/02 n.112 del tribunale di Teramo: rifiuto dell’equiparazione tra carta stampata e giornali digitali.
Sentenza del tribunale di Aosta: inapplicabilità delle responsabilità disciplinate dalla legge della stampa ad un sito internet.
2006 – Sentenza del tribunale di Aosta: riconoscimento di un gestore di un blog come di un direttore responsabile di una testata.
2007 – Disegno di legge Levi-Prodi: parziale estensione di norme previste per la stampa alle nuove forme di comunicazione.
Ordine dei giornalisti
1925 – Legge n. 2307: Requisiti di accesso all’albo = rilascio da parte del prefetto di un’attestazione sulla condotta politica del soggetto; non aver svolto pubbliche attività in contraddizione con gli interessi della nazione. Struttura dell’albo: professionisti; praticanti; pubblicisti.
1963 – Legge n. 69: ordine dei giornalisti articolato in consiglio nazionale; consigli regionali; consigli interregionali. Albo suddiviso in elenco dei professionisti ed elenco dei pubblicisti.
- Art 2: diritti e doveri
- Libertà d’informazione e di critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge.
- Rispetto della verità sostanziale dei fatti.
- Obbligo di rettifica.
- Rispetto del segreto personale sulla fonte delle notizie.
Attività giornalistica = sintesi tra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa.
Art 48: Gli iscritti all’albo, che si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro o alla dignità professionali, sono sottoposti a procedimento disciplinare pena: avvertimento; censura; sospensione; o radiazione.
Art 56: diritto del giornalista di difendersi e ricorrere in appello (tribunale, corte d’appello e corte di cassazione).
1965 – DPR (decreto del presidente della repubblica) n.115: esame d’idoneità professionale.
Reati connessi all'attività informativa
Diffamazione: offesa all’altrui reputazione commessa comunicando con più persone (bene giuridico tutelato = reputazione) ≠ Ingiuria: offesa al decoro e all’onore di un soggetto, in sua presenza (art. 594 Codice Penale).
Cassazione 17 marzo 1969: il reato si configura quando almeno due persone, anche in momenti differenti, vengono a conoscenza dell’offesa.
Cassazione 1996, n. 3332: il dolo generico, ovvero la volontà dell’agente di ledere l’altrui reputazione, non deve essere provato.
Cassazione 1992, n. 8120: non è necessario che l’offeso sia esplicitamente identificato, è sufficiente che egli sia identificabile per esclusione in via induttiva.
- Aggravanti previste dal Codice Penale, art. 595: attribuzione di un fatto determinato (fatto concretamente individuabile vs generica attribuzione di qualità o attività disonoranti); commissione del reato a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità.
Cause di esclusione di punibilità: consenso dell’avente diritto; provocazione; ritorsione; esercizio di un diritto (-> requisiti: verità, utilità sociale e continenza espressiva).
Cassazione 1988, n. 6737: verità putativa = non corrispondente al vero, ma frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca (“credibilmente” vero); ≠ verità incompleta, equiparata alla notizia falsa.
Cassazione 1995, n. 4871: in caso di intervista, il giornalista deve riportare fedelmente le dichiarazioni dell’intervistato (“prima verità”), ma controllare che siano rispondenti al vero (“seconda verità”).
1993 legge n. 547 Modificazioni ed integrazioni alle norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica: equiparazione tra posta elettronica e corrispondenza cartacea.
Suprema Corte: “Il reato di diffamazione è configurabile anche quando la condotta dell’agente consista nella immissione di scritti o immagini lesivi dell’altrui reputazione del sistema Internet”.
Aggiottaggio: pubblicazione o divulgazione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare il mercato interno dei valori o delle merci.
Insider trading: utilizzo di informazioni riservate, divulgate o pubblicate per profitto personale o di terzi.
Segreto professionale del giornalista
Codice Penale, art. 622.
Codice di Procedura Penale, art. 200 comma 1: assenza dell’obbligo di deporre su quanto hanno conosciuto nell’esercizio delle proprie funzioni a ministri di confessioni religiose, avvocati, notai e consulenti, medici ed esercenti professioni sanitarie, giornalisti professionisti iscritti all’albo (tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova di reato e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte delle notizie, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni).
2003 Decreto legislativo n. 196 (Legge sulla privacy): richiama il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio della professione di giornalista = tutela del domicilio; dovere di rettifica; tutela speciale del trattamento dei dati dei minori; diritto alla riservatezza delle persone malate; il giornalista deve garantire che i dati sensibili siano raccolti nell’interesse pubblico.
Carte deontologiche
1988 Protocollo d’intesa su informazione e pubblicità: immediata riconoscibilità dell’emittente del messaggio; divieto di richieste o offerte di compensi che confondano i ruoli tra giornalisti e pubblicitari o addetti alle pubbliche relazioni; obbligo di correttezza e veridicità delle informazioni.
1990 Carta di Treviso: rapporto stampa-minori.
1993 Carta dei doveri del giornalista: responsabilità del giornalista nei confronti dei cittadini; diritto di rettifica e di replica; diritto alla presunzione di innocenza; divieto di pubblicazione di immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti; divieto di discriminazione per razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche; diritto alla riservatezza dei cittadini; principio della massima trasparenza – e attendibilità – delle fonti.
2005 Carta dell’informazione economica: insider trading e aggiottaggio.
2009 Decalogo di autodisciplina del giornalismo sportivo: divulgazione corretta e rispettosa sia nei confronti del pubblico di tifosi e non, sia nei confronti delle società e delle autorità sportive.
Capitolo 5 – La pubblicità commerciale
2007 Decreto legislativo n. 145: pubblicità ingannevole e comparativa
- Art. 1, comma 2: condizioni di liceità della pubblicità commerciale: “La pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta”.
Art. 2, lett. a): definizione di pubblicità: “Qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili oppure la prestazione di opere o servizi”.
Pubblicità commerciale ≠ pubblicità sociale; etichette/confezioni di prodotti, marchi registrati, manuali di istruzione.
- lett. b): Pubblicità ingannevole = idoneità ad indurre in errore gli immediati destinatari o i soggetti che comunque raggiunge e a pregiudicare il comportamento economico di tali soggetti o ledere un concorrente.
Art. 3: elementi di valutazione della ingannevolezza del messaggio pubblicitario
- lett. a) l’elemento di decettività del messaggio riguarda le qualità specifiche dei prodotti o dei servizi reclamizzati (es: false offerte di lavoro; fittizi inviti a feste, manifestazioni, ecc.).