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Estratto del documento

Art. 8: si considera autore dell’opera chi è in essa indicato come tale; si parla di opera collettiva quando la

partecipazione dei singoli autori è individuabile (es: enciclopedia), in questo caso la qualifica di autore è data

al coordinatore dell’opera; si parla di opere in comunione quando l’opera viene creata con il contributo

indistinguibile e inscindibile di più persone, e il diritto d’autore spetta a tutti i coautori

Art. 11: le amministrazioni dello stato e gli enti non profit sono titolari del diritto d’autore sulle opere create

sotto il loro nome ed a loro conto e spese.

Art. 12-bis: nel caso di creazione di un’opera da parte di un lavoratore subordinato, il datore di lavoro

diverrà titolare dei soli diritti di utilizzazione economica dell’opera, atteso che il diritto morale permarrà in

capo al lavoratore

Art. 13: diritto di riproduzione in più esemplari dell’opera

Art. 14: diritto di trascrizione dell’opera orale

Art. 15: diritto di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico

Art. 16: diritto di comunicazione al pubblico

Art. 17: diritto di distribuzione

Art. 18: diritto di elaborazione, traduzione e pubblicazione delle opere in raccolta

Art. 18-bis: diritto di noleggio e di dare in prestito

Art. 18 co. 3: diritto di modificazione

Art. 20: diritto di paternità; diritto di opporsi a qualsiasi modificazione, deformazione, mutilazione dell’opera

Art. 21: diritto di rivelare la paternità dell’opera, in caso di opera anonima

Art. 24: diritto di inedito

Artt 142; 143: diritto di ritiro dell’opera dal commercio qualora concorrano gravi ragioni morali

Eccezioni e limitazioni

Art. 65: gli articoli di attualità di carattere economico, politico e religioso sono liberamente riproducibili, a

condizione che siano indicati espressamente la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell’autore

Art. 70: si possono riassumere o citare brani o parti di altre opere, a patto che ciò avvenga per finalità di

critica, di discussione o di ricerca scientifica

1992 Legge n. 93: Diritto ad avere una copia privata

Violazioni

Contraffazione = si realizza una lesione del diritto patrimoniale dell’autore, ma la paternità è comunque

attribuita al reale autore

Plagio = il soggetto non si limita a duplicare illecitamente l’opera, ma se ne attribuisce la proprietà

Discussioni attualmente in corso

- durata del diritto patrimoniale

- copia privata e utilizzazioni libere

- diritti degli autori (VS diritti connessi = diritti di produttori, esecutori, editori ecc.)

- differenziare il mercato dei consumatori : es. dei creative commons (autori che pubblicano su internet un

libro, permettendo di scaricarlo gratuitamente) -> ammiratori di uno scrittore che comprano il libro pur

potendolo leggere gratuitamente; lettori che lo scaricano da internet e non lo comprerebbero in libreria, ma

ritenendolo interessante, decidono di procurarsi anche la copia cartacea.

CAPITOLO 8 – La tutela della riservatezza

Privacy = diritto dell’individuo ad auto-determinarsi riguardo a chi e come possa conoscere i suoi dati

personali

29 gennaio 1981 Convenzione di Strasburgo: rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, ed in

particolare il diritto alla vita privata; disciplina del flusso transfrontaliero di dati, ed in particolare della

circolazione delle informazioni tra le parti della Convenzione e verso i paesi non aderenti

1990 Commissione Europea: proposta di una serie di provvedimenti, tra cui una direttiva-quadro di 33

articoli, fondamento per una legge sulla protezione dei dati personali uniformata a livello europeo – progetto

ritirato e modificato, per essere poi ripresentato nel ‘92

Direttiva definitiva 95/46/CE: frutto del compromesso tra sostenitori di una tutela forte dei diritti

individuali e il diritto di informazione

Art. 7: il consenso è uno dei requisiti legittimanti il trattamento

1996 Legge n. 675: viene consentito il trattamento automatizzato; la disciplina del trattamento dei dati

personali viene demandata a provvedimenti più analitici, settore per settore; la legge presenta notevoli

differenze con la direttiva della Commissione Europea

- maggiore ampiezza dei destinatari

- consenso come principio generale, che non discende dalle finalità di interesse pubblico

- tuttavia, le deroghe al principio del consenso sono più numerose

- l’utilizzo dei dati sensibili è consentito tramite consenso scritto dell’interessato e previa

autorizzazione del Garante per i dati personali

- sanzione dei danni derivanti da trattamento illecito e lecito

Art. 15-15 co.2: regole generali e misure minime di sicurezza

Direttiva 2002/58/CE: trattamento dei dati personali a mezzo dei servizi di comunicazione elettronica;

modello opt-in = consenso preventivo a ricevere i messaggi di posta elettronica

2003 D. lgs. n. 196 Codice della privacy: testo unico sulla protezione dei dati personali; responsabilità a

cascata di titolare, responsabile e incaricato del trattamento che rispondono degli eventuali illeciti od

omissioni commessi in sede di trattamento di dati

Art. 4: dati personali ≠ dati sensibili

L’interessato deve essere preliminarmente informato delle finalità e modalità del trattamento, della natura

obbligatoria o facoltativa dello stesso e delle conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, ed ha il

diritto di ottenere la conferma di esistenza dei dati che lo riguardano, le notizie sulla loro fonte, sulla finalità

e sulla logica del trattamento; ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; ha

diritto di opporsi al trattamento dei dati per “motivi legittimi”.

Art. 15 co. 2: risarcibilità del danno non patrimoniale per il caso del trattamento illecito

Art. 24: Gli enti pubblici non sono tenuti a richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento; i dati

sensibili e quelli giudiziari, comunque, possono essere raccolti solo a fronte di una specifica norma di legge,

in mancanza i soggetti pubblici possono richiedere al garante apposita autorizzazione al trattamento dei dati

sensibili

Art. 52; 53-58: Trattamento dei dati giudiziari = facoltà dell’interessato di ottenere per motivi legittimi che i

suoi dati identificativi vengano oscurati in caso di riproduzione della decisione giudiziaria che lo riguarda

Art. 77-78-79: Trattamento dei dati sullo stato di salute = nel settore sanitario, il consenso può essere reso

anche oralmente e con un’unica dichiarazione; in caso di consenso orale, è l’esercente la professione

sanitaria ad annotare per iscritto l’avvenuta prestazione del consenso

Art. 138: il giornalista può opporre il segreto professionale sulla fonte della notizia all’interessato che

richiede di conoscere l’origine dei dati personali

Codici deontologici: le disposizioni deontologiche vengono considerate “obbligatorie”, con una vera e

propria funzione integrativa della legislazione; il ruolo del Garante consiste nel verificare che i codici redatti

siano conformi alla legge e ai regolamenti vigenti in materia; i codici devono essere pubblicati sulla Gazzetta

Ufficiale a cura del Garante; i poteri dell’Autorità proseguono anche nelle successive fasi di applicazione e

controllo del rispetto delle disposizioni vigenti e controllare e promuovere il costante aggiornamento dei

codici

Garante per la protezione dei diritti personali: autorità independente introdotta dalla l. n. 675/96 e

disciplinata dagli articoli 153-160 del Codice, costituita da quattro componenti, due eletti dalla Camera e due

dal Senato; al proprio interno i componenti eleggono un presidente, il cui voto prevale in caso di parità

Sanzioni

Chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno procede al trattamento

violando una serie di regole è punito con la reclusione variabile da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 18

mesi; è esposto a sanzione penale chi rende dichiarazioni o effettui notificazioni false al Garante.

Codice Civile art. 2050: chi esercita un’attività “pericolosa” è responsabile se non prova di aver adottato

tutte le misure idonee ad evitare il danno; l’esonero si verifica soltanto laddove si dimostri che il fatto è

avvenuto a seguito di un evento causativo imprevedibile ed inevitabile e cioè di un caso fortuito o una forza

maggiore

CAPITOLO 10 – Il commercio elettronico

Commercio elettronico diretto = tutte le fasi della transazione avvengono in rete, compresa la consegna (es:

software, banche dati, brani musicali)

Commercio elettronico indiretto = la res acquistata per mezzo di un contratto stipulato on-line è un bene

materiale e quindi la consegna viene effettuata attraverso canali tradizionali

1997 Commissione Europea: il commercio elettronico ha come oggetto lo svolgimento degli affari per via

elettronica; si basa sulla trasmissione ed elaborazione delle informazioni e comprende la compravendita di

beni e sevizi, la distribuzione in linea dei contenuti digitali, il trasferimento elettronico di fondi, le

contrattazioni elettroniche di borsa, le polizze di carico elettroniche, le gare d’appalto e la vendita all’asta.

Netiquette = norme di autoregolamentazione, basate sul principio di lealtà, correttezza e buona fede

All’e-commerce vengono estesi alcuni principi generali desunti dalla Convenzione di Vienna (legge n.

765/85)

Art. 52: dovere di restituire l’indebito oppure pagare la merce ricevuta in sovrabbondanza

Art. 86: diritto di ritenzione della merce da parte dell’acquirente sino al rimborso delle spese da parte del

venditore

Direttiva 97/7/CE, recepita con il d. lgs. 185/99: contratti a distanza

Direttiva 99/93/CE: quadro comunitario per le firme elettroniche

Direttiva 2000/31/CE, Direttiva sul commercio elettronico, recepita con il d. lgs. 70/2003: aspetti giuridici

dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno

- Art. 3: piena liberalizzazione della circolazione dei servizi della società dell’informazione nel

rispetto della salvagurdia di interessi imperativi di natura non economica, come l’ordine pubblico, la

salute pubblica e la tutela dei consumatori [“principio del paese d’origine” di difficile applicazione]

- Art. 6: obblighi informativi riguardo informazioni generali obbligatorie, informazioni concernenti le

comunicazioni commerciali, informazioni dirette alla conclusione del contratto

2003 D. lgs. n. 70: disciplina dell’e-contract

Art. 2: definizione dei servizi della società dell’informazione (SSI)

lett. b: il prestatore è la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società

dell’informazione

lett. d: il destinatario del servizio è il soggetto c

Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
11 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher cidracula di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto della comunicazione e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Siena o del prof Brandani Silvia.