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CITTADINANZA ITALIANA
cittadinanza---› Status che determina l’appartenenza al popolo ed al quale la Costituzione collega una serie di diritti e di doveri.
Acquistata per:
- per filiazione (jus sanguinis): acquista la cittadinanza italiana il figlio, anche adottivo, di padre o madre in possesso della cittadinanza italiana
- per nascita sul territorio (jus soli): acquista la cittadinanza italiana colui che è nato sul territorio italiano da genitori ignoti o apolidi o stranieri che non trasmettono la propria cittadinanza
- per adozione o matrimonio (juris comunicatio): anche nel caso dell’adozione di un maggiorenne che già vanta un periodo di residenza in Italia
- ad es. la l. n. 124/2006 permette di acquistare la cittadinanza italiana a coloro che siano stati cittadini italiani nei territori ceduti alla Repubblica jugoslava
La cittadinanza italiana: la perdita, il riacquisto
- RINUNCIA: si perde la cittadinanza con acquisto della cittadinanza straniera e residenza
Il corpo elettorale detiene potere di esercizio indiretto della sovranità (funzione elettorale: elegge i corpi elettivi, quali Parlamento nazionale o Europeo,
nei Consigli regionali, provinciali
IL CORPO ELETTORALE ART. 48 COST.
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto di cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Consigli regionali, provinciali o comunali) e potere di esercizio diretto della sovranità (democrazia diretta: promuove petizioni, iniziative popolari e referendum).
Il voto, diritto e dovere civico regolato dall'articolo 48, ha diverse proprietà:
- Libertà e segretezza - il voto non deve essere condizionato, lo Stato deve organizzare il voto garantendo la segretezza (ad esempio impedendo l'introduzione di cellulari o macchine fotografiche all'interno delle cabine elettorali).
- Personalità (divieto "voto per delega") - il voto non è delegabile, salvo casi in cui l'intervento di un terzo sia indispensabile all'esercizio del voto (è il caso di persone cieche).
- Uguaglianza (divieto "voto plurimo" e "voto multiplo") - o di introdurre regole che associno maggior peso elettorale ad alcuni soggetti.
Voto = dovere civico
CAPACITÀ ELETTORALE
› è l’insieme dei requisiti positivi e negativi necessariall’acquisto del diritto di elettorato attivo (votare) o passivo (essere votato).
Requisiti positivi della capacità elettorale
- Elettorato attivo:
- cittadinanza + maggiore età
- 18 anni per Camera
- 25 anni per Senato
- Elettorato passivo:
- cittadinanza + maggiore età
- 25 anni per Camera
- 40 anni per Senato
- 50 anni per essere eletto Presidente della Repubblica
- Pari opportunità tra i sessi per l’elettorato passivo (art. 51, 2 comma Cost.)
Requisiti negativi della capacità elettorale
- Incapacità civile, provvedimenti definitivi del Giudice che comportano la perditatemporanea del diritto, indegnità morale (colpevolezza e condanna)inesistenza di una delle cause 42di ineleggibilità
- o di incompatibilità previste
- dalla Costituzione
- o dalla legge
Con la legge costituzionale 1/2000
È stata istituita una “circoscrizione estero” che permette l’estensione del diritto di voto (voto per corrispondenza) anche ai cittadini italiani residenti all’estero. Essa, insieme alla legge dell’anno seguente, ha assegnato dodici seggi per la Camera dei Deputati e sei seggi per il Senato. Secondo la legge Severino un soggetto può essere giudicato ineleggibile e/o incompatibile.
Di seguito una semplificazione:
Cause di ineleggibilità ---› inibiscono l’acquisto del diritto all’elettorato passivo (l’eventuale elezione è nulla)
- impedisce l’acquisto dell’elettorato passivo
- Tutela degli elettori da persone che possono influenzare l’elettorato (ad es. sindaci di comuni con più di 20.000 abitanti, Prefetti, diplomatici, Giudici della Corte costituzionale, ecc…) o da persone che hanno rapporti di ordine economico con lo Stato
Cause di incompatibilità ---› limitano o
escludono l'esercizio del diritto all'elettorato passivo (l'interessato deve optare per una delle due cariche), introdotta per la prima volta durante le elezioni regionali degli anni 90- limita o esclude il diritto all'elettorato passivo, in questo caso si deve optare per una sola delle due cariche- Tutela delle funzioni pubbliche (la persona non può ricoprire due cariche poiché non renderebbe un buon servizio ai cittadini)
I sistemi elettorali
Il sistema elettorale è l'insieme di regole che consentono di tradurre i voti del corpo elettorale in seggi. Ne esistono 2 + 1 tipi:
- Sistema elettorale maggioritario: Tutti i seggi in palio in una data circoscrizione vengono assegnati a chi ottiene:
- la maggioranza semplice dei voti espressi (modello plurality), ad es. cono tre partiti, chi ottiene più del 33,3% delle preferenze vince.
- la maggioranza assoluta dei voti espressi (modello majority o ballottaggio), vince chi ottiene il 50%+1
- Camera federata Francia -› Assemblea nazionale
- Svizzera -› Consiglio federale
I sistemi elettorali in Italia:
- 1861-1939:
- 1861-82: maggioritario uninominale a doppio turno; elettorato al 2%.
- 1882-91: maggioritario plurinominale a doppio turno; elettorato al 7%.
- 1912: introdotto il suffragio universale maschile.
- 1919-23: proporzionale plurinominale.
- 1923-45: con legge Acerbo, la lista che ottiene il 25% dei voti guadagna i 2/3 dei seggi.
- 1939: la Camera dei Deputati elettiva è sostituita dalla Camera dei fasci e delle corporazioni, i cui componenti non sono eletti ma membri del partito fascista.
- 1948-2005:
- 1946-1993: suffragio universale esteso alle donne; sistema proporzionale a liste concorrenti.
- 1993: con referendum è introdotto il sistema maggioritario per il Senato.
- Con D. lgs. 533 e 534 del 1993 introdotto un sistema misto, ma a connotazione fortemente maggioritaria, sia per il Senato che per la Camera dei Deputati.
Deputati.2005: ritorno ad un sistema di tipo proporzionale, con scrutinio di lista e premio di maggioranza con la legge n. 270/2005
Fino al 1993: sostanzialmente proporzionali
Dal 1993 al 2005: misto (l.n. 276 per Senato, l.n. 277 per Camera)
¾ deputati e senatori: eletti in collegi uninominali secondo la regola del plurality (s. maggioritario)
Sistema proporzionale con metodo d'Hondt
Dal 2005: proporzionale: l.n. 270/05 (l.n. 62/2002, operazioni elettorali, 2 giornate)
La nuova legge costituzionale L.n. 165/2017 introduzione di un modello elettorale omogeneo per Camera e Senato – v. Corte cost., sent. n. 35/2017: "la Costituzione, se non impone al legislatore di introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali identici, tuttavia esige che, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, i sistemi adottati, pur se differenti, non ostacolino, all'esito delle elezioni"
laformazione di maggioranze omogenee.Camera: 630 deputati - Senato: 315 senatori
Il 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato): attribuiti in collegi uninominali ai candidati che ottengono il maggior numerodi voti: maggioritario a turno unico
Il 61% dei seggi (386 alla Camera e 193 al Senato):• attribuiti in collegi plurinominali in proporzione ai voti ottenuti, a livellonazionale o regionale, dalle liste singole o dalle coalizioni, che abbianosuperato le soglie stabilite dalla legge: modello proporzionale
Seggi restanti attribuiti alla Circoscrizione Estero
La Camera dei Deputati è eletta su base nazionale, mentre il Senato è eletto su baseregionale.
Entrambe si basano su un modello sostanzial