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REGOLE SPECIFICHE AL SERVIZIO EMESSO:

1) ADEGUATEZZA

Con riferimento ai servizi di consulenza finanziaria e di gestione di portafogli.

L’intermediario deve verificare attraverso una serie di informazioni se il servizio che propone è adeguato

alle caratteristiche, agli obiettivi e alla tolleranza al rischio del cliente. Deve valutare la complessità

dell’investimento, la capacità e la conoscenza finanziaria del cliente, perché potrebbe non comprendere il

rischio che affronterebbe. Se l’intermediario si rende conto che l’operazione non è adeguata al cliente, non

la può eseguire, nemmeno se è il cliente stesso a richiederlo.

2) APPROPRIATEZZA

Con riferimento a tutti i servizi diversi dalla consulenza e gestione di portafogli.

L’intermediario deve sempre verificare che il cliente sia sufficientemente informato e con le esperienze

necessarie per uno specifico servizio per comprenderne connotazioni e rischi.

Se l’operazione viene richiesta da un soggetto ritenuto inappropriato, l’intermediario non è obbligato a non

eseguire l’operazione, ma si deve limitare ad informare il cliente della sua opinione di inappropriatezza.

L’unica eccezione riguarda le operazioni che hanno ad oggetto ordini di esecuzione con strumenti finanziari

molto complessi e strutturati.

3) BEST EXECUTION

Con riferimento all’esecuzione di ordini per conto proprio e per ordine dei clienti. Federico Merlini

L’intermediario deve fare in modo di concludere l’operazione nel miglior modo possibile e nel miglior

interesse del cliente, sfruttando le condizioni di mercato più favorevoli.

4) PRODUCT GOVERNANCE

Questa tutela ha generato una serie di insoddisfazioni poiché trasparenza e buona esecuzione non

evitavano il fenomeno del miss-selling: i risparmiatori acquistano sf che si rivelano inadeguati col tempo

perché portatori di rischi e difficoltà che esplodono in un momento successivo. Le insoddisfazioni non

riguardavano la fase di vendita e della distribuzione, ma il prodotto stesso.

La MIFID II impone l’obbligo che i prodotti, prima di essere immessi sul mercato, devono essere strutturati

per soddisfare le esigenze di investitori target. Inoltre, la strategia di distribuzione dello strumento deve

fare in modo che venga collocato proprio in quel target. Questa valutazione deve essere rifatta

periodicamente, per riaccertarsi che quel prodotto sia da destinarsi a quel target.

Per garantire il controllo sull’esecuzione della product governance la direttiva ha previsto il possibile

intervento da parte delle autorità di controllo tramite la product intervention: le autorità preposte a

sorvegliare l’esecuzione della product governance (ESMA e le autorità nazionali), sono autorizzate ad

applicare misure che vietino o sottopongano a sanzioni l’immissione sul mercato di prodotti che non sono

stati concepiti per un determinato target al quale sono offerti.

ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE

REGOLE SPECIFICHE PER LA CONSULENZA.

La consulenza finanziaria è stata oggetto di grande cambiamento con la MIFID 2.

Bisogna distinguere tra consulenza indipendente e non indipendente.

Ci sono regole informative volte a distinguere queste due tipologie.

 Quando si stipula il contratto, il cliente deve essere subito informato sulla tipologia;

 Il cliente deve essere informato se è una consulenza ampia (tanti sf di famiglie diverse) o ristretta

(determinate tipologie di sf);

 Vengono fatte revisioni periodiche sull’adeguatezza degli sf raccomandati.

Il caso di consulenza indipendente richiede ulteriori regole:

 Dev’essere offerta una grande varietà di sf disponibili sul mkt e sufficientemente diversificati;

 Il consulente non può mai accettare pagamenti/benefici da terzi. Talvolta sono consentiti benefici

non monetari di entità minima quando possano migliorare la qualità del servizio offerto al cliente.

REGOLE SPECIFICHE SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PORTAFOGLI.

Si differenzia da quella collettiva del risparmio, perché ha una configurazione individuale ed è caratterizzata

da discrezionalità. Il cliente può recedere dal contratto in ogni momento; l’impresa d’investimento solo pre-

scadenza per giusta causa.

Esercizio dei diritti amministrativi da parte dell’intermediario: il più delle volte l’investitore non partecipa

alle assemblee per i diritti di operazioni e legittima l’intermediario, con una delega in forma scritta, ad

esercitare il suo diritto di voto.

Regola sugli incentivi: con la MIFID 2 i gestori di portafogli non devono accettare incentivi da un soggetto

diverso dal suo cliente, perché potrebbero portare ad un conflitto di interessi. Eccezioni:

 Talvolta sono consentiti benefici NON monetari di entità minima quando possono migliorare la

qualità del servizio offerto al cliente;

 Il gestore deve sempre agire nel miglior interesse del cliente.

Benchmark di riferimento: l’intermediario deve dare al suo investitore dei parametri esterni di riferimento

per valutare l’andamento della gestione del portafoglio. Il cliente se si rende conto che l’intermediario è

sempre sotto il benchmark può recedere dal contratto, ma non può fargli causa perché questo è un mero

indicatore: non è né l’obiettivo né una garanzia di risultato.

REGOLE SPECIFICHE ALL’ESECUZIONE DI ORDINI per CONTO PROPRIO o ORDINE DEI CLIENTI.

Sono dirette a far sì che la gestione e l’esecuzione degli ordini avvenga in maniera regolare, senza la

violazione del principio di parità di trattamento, senza interferenze di interessi propri e senza che vengano

utilizzate informazioni acquisite relativamente ai clienti per finalità proprie o di terzi. Federico Merlini

REGOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI DI COLLOCAMENTO: A FERMO, CON GARANZIA E SENZA GARANZIA.

Obbligo di conservare tutte le registrazioni dei contenuti e delle tempistiche delle istruzioni ricevute dai

propri clienti, per fare in modo che il collocamento risulti anche trasparente e ordinato dal punto di vista

dell’esecuzione.

Ci sono regole dirette a ridurre sollecitazioni che possono indurre l’intermediario ad un comportamento

opportunistico. Si tratta anche di una questione di fiducia del mkt stesso che conta sulla prevenzione e

gestione di conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra chi colloca gli sf e chi li richiede.

REGOLE SPECIFICHE SUI SERVIZI D’INVESTIMENTO CHE VENGONO OFFERTI FUORI SEDE O A DISTANZA.

Spesso tali servizi venivano eseguiti fuori dalla sede degli intermediari o con modalità tecniche di

comunicazione a distanza. Statisticamente il cliente sollecitato fuori sede è più vulnerabile.

Lo scopo delle regole è rafforzare la tutela dell’investitore non professionale, riconoscendogli particolari

diritti, come il diritto di cambiare idea entro un periodo ristretto. I soggetti autorizzati a svolgere questi

servizi sono definiti promotori finanziari e sono gli stessi sia in presenza che a distanza.

Violazioni delle regole

In alcuni casi specifici, la violazione della regola determina l’invalidità del rapporto e solo il soggetto per cui

questa regola è stata prevista può farla valere. In tutti gli altri casi l’unico rimedio possibile è il risarcimento

del danno. I clienti godono dell’inversione dell’onere di prova: non devono provare la colpa, è

l’intermediario che deve provare di aver agito con la diligenza richiesta per l’esecuzione di quel servizio.

Sono state introdotte delle procedure di mediazione nelle vicende di precontenzioso da attuare prima di

andare in tribunale. La mediazione può seguire:

 Le regole generiche per inadempimento;

 Le regole specifiche per contenziosi in materia finanziaria: art 32 ter TUF. che prevede un procedimento

di conciliazione davanti al c.d. arbitro per le controversie finanziarie, un professionista autorizzato

dalla Consob, che cerca di mediare per evitare il passaggio in tribunale. Può essere chiamato in causa

solo dai clienti e in relazione a richieste risarcitorie < 500.000€.

Oltre al risarcimento del danno potrebbero esserci delle sanzioni: sono irrogate dalla Consob o BdI.

Comportano la possibilità per il soggetto sanzionato di difendersi di fronte all’autorità amministrativa,

avviando un ricorso al TAR, la cui decisione può poi essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.

10. AUTORITÀ DI VIGILANZA

L’unica circostanza in cui l’autorità di vigilanza può rifiutarsi di concedere l’autorizzazione, seppur siano

rispettati tutti i requisiti, è il possibile pregiudizio relativo ad una sana e prudente gestione.

Obiettivi dell’attività di vigilanza pubblica:

Tutela degli investitori;

Garantire la fiducia del sistema finanziario: stabilità e buon funzionamento del mercato;

Garantire la concorrenza sui mercati finanziari;

Assicurare la compliance, cioè il rispetto delle regole che riguardano i mercati finanziari. La

regolamentazione dei mercati non è fatta solo da regole che hanno fonte nella legge o nei regolamenti, è

fatta anche da regole di fonti private; in questi casi né Consob né BdI possono intervenire sulla compliance.

Le autorità possono però imporre agli intermediari di dichiarare al mercato se l’emittente si assoggetta a

queste regole, se non lo fa deve spiegarne il motivo. Il meccanismo della “moral suasion” riduce molto il

rischio che emittenti ed intermediari si sottraggano all’applicazione delle regole private. Nel caso un

soggetto non aderisca alle norme private viene punito dal pdv reputazionale e relazionale, rendendo

difficile operare sui mercati.

Possono essere imposti dei presidi interni di natura privata, che intervengono dove le autorità di controllo

non hanno giurisdizione o non riescono ad arrivare, imponendo il rispetto di certe regole.

Il sistema di vigilanza pubblica è un tipo di vigilanza non strutturale (non deve assicurare la struttura

ottimale del mercato), ma è prudenziale, infatti gli obiettivi principali devono assicurare:

 Una sana e prudente gestione degli intermediari/operatori;

 Correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari sui mercati. Federico Merlini

Questa vigilanza pubblica viene svolta da:

 Consob è incaricata alla vigilanza sulla garanzia delle regole di trasparenza e all’osservanza della

correttezza degli intermediari;

 BdI si preoccupa del contenimento del rischio, monitorando la stabilità patrimoniale degli

intermediari finanziari e non solo delle banche e il presupposto per preservare la stabilità , ossia la

sana e prudente gestione degli stessi.

È fondamentale che le due autorità, nonostante la separazione, operino coordinatamente. La legge non

Dettagli
Publisher
A.A. 2023-2024
35 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher fedeme98 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei mercati finanziari e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Regoli Duccio.