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REGOLE SPECIFICHE AL SERVIZIO EMESSO:
1) ADEGUATEZZA
Con riferimento ai servizi di consulenza finanziaria e di gestione di portafogli.
L’intermediario deve verificare attraverso una serie di informazioni se il servizio che propone è adeguato
alle caratteristiche, agli obiettivi e alla tolleranza al rischio del cliente. Deve valutare la complessità
dell’investimento, la capacità e la conoscenza finanziaria del cliente, perché potrebbe non comprendere il
rischio che affronterebbe. Se l’intermediario si rende conto che l’operazione non è adeguata al cliente, non
la può eseguire, nemmeno se è il cliente stesso a richiederlo.
2) APPROPRIATEZZA
Con riferimento a tutti i servizi diversi dalla consulenza e gestione di portafogli.
L’intermediario deve sempre verificare che il cliente sia sufficientemente informato e con le esperienze
necessarie per uno specifico servizio per comprenderne connotazioni e rischi.
Se l’operazione viene richiesta da un soggetto ritenuto inappropriato, l’intermediario non è obbligato a non
eseguire l’operazione, ma si deve limitare ad informare il cliente della sua opinione di inappropriatezza.
L’unica eccezione riguarda le operazioni che hanno ad oggetto ordini di esecuzione con strumenti finanziari
molto complessi e strutturati.
3) BEST EXECUTION
Con riferimento all’esecuzione di ordini per conto proprio e per ordine dei clienti. Federico Merlini
L’intermediario deve fare in modo di concludere l’operazione nel miglior modo possibile e nel miglior
interesse del cliente, sfruttando le condizioni di mercato più favorevoli.
4) PRODUCT GOVERNANCE
Questa tutela ha generato una serie di insoddisfazioni poiché trasparenza e buona esecuzione non
evitavano il fenomeno del miss-selling: i risparmiatori acquistano sf che si rivelano inadeguati col tempo
perché portatori di rischi e difficoltà che esplodono in un momento successivo. Le insoddisfazioni non
riguardavano la fase di vendita e della distribuzione, ma il prodotto stesso.
La MIFID II impone l’obbligo che i prodotti, prima di essere immessi sul mercato, devono essere strutturati
per soddisfare le esigenze di investitori target. Inoltre, la strategia di distribuzione dello strumento deve
fare in modo che venga collocato proprio in quel target. Questa valutazione deve essere rifatta
periodicamente, per riaccertarsi che quel prodotto sia da destinarsi a quel target.
Per garantire il controllo sull’esecuzione della product governance la direttiva ha previsto il possibile
intervento da parte delle autorità di controllo tramite la product intervention: le autorità preposte a
sorvegliare l’esecuzione della product governance (ESMA e le autorità nazionali), sono autorizzate ad
applicare misure che vietino o sottopongano a sanzioni l’immissione sul mercato di prodotti che non sono
stati concepiti per un determinato target al quale sono offerti.
ULTERIORI REGOLE SPECIFICHE
REGOLE SPECIFICHE PER LA CONSULENZA.
La consulenza finanziaria è stata oggetto di grande cambiamento con la MIFID 2.
Bisogna distinguere tra consulenza indipendente e non indipendente.
Ci sono regole informative volte a distinguere queste due tipologie.
Quando si stipula il contratto, il cliente deve essere subito informato sulla tipologia;
Il cliente deve essere informato se è una consulenza ampia (tanti sf di famiglie diverse) o ristretta
(determinate tipologie di sf);
Vengono fatte revisioni periodiche sull’adeguatezza degli sf raccomandati.
Il caso di consulenza indipendente richiede ulteriori regole:
Dev’essere offerta una grande varietà di sf disponibili sul mkt e sufficientemente diversificati;
Il consulente non può mai accettare pagamenti/benefici da terzi. Talvolta sono consentiti benefici
non monetari di entità minima quando possano migliorare la qualità del servizio offerto al cliente.
REGOLE SPECIFICHE SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PORTAFOGLI.
Si differenzia da quella collettiva del risparmio, perché ha una configurazione individuale ed è caratterizzata
da discrezionalità. Il cliente può recedere dal contratto in ogni momento; l’impresa d’investimento solo pre-
scadenza per giusta causa.
Esercizio dei diritti amministrativi da parte dell’intermediario: il più delle volte l’investitore non partecipa
alle assemblee per i diritti di operazioni e legittima l’intermediario, con una delega in forma scritta, ad
esercitare il suo diritto di voto.
Regola sugli incentivi: con la MIFID 2 i gestori di portafogli non devono accettare incentivi da un soggetto
diverso dal suo cliente, perché potrebbero portare ad un conflitto di interessi. Eccezioni:
Talvolta sono consentiti benefici NON monetari di entità minima quando possono migliorare la
qualità del servizio offerto al cliente;
Il gestore deve sempre agire nel miglior interesse del cliente.
Benchmark di riferimento: l’intermediario deve dare al suo investitore dei parametri esterni di riferimento
per valutare l’andamento della gestione del portafoglio. Il cliente se si rende conto che l’intermediario è
sempre sotto il benchmark può recedere dal contratto, ma non può fargli causa perché questo è un mero
indicatore: non è né l’obiettivo né una garanzia di risultato.
REGOLE SPECIFICHE ALL’ESECUZIONE DI ORDINI per CONTO PROPRIO o ORDINE DEI CLIENTI.
Sono dirette a far sì che la gestione e l’esecuzione degli ordini avvenga in maniera regolare, senza la
violazione del principio di parità di trattamento, senza interferenze di interessi propri e senza che vengano
utilizzate informazioni acquisite relativamente ai clienti per finalità proprie o di terzi. Federico Merlini
REGOLE SPECIFICHE PER I SERVIZI DI COLLOCAMENTO: A FERMO, CON GARANZIA E SENZA GARANZIA.
Obbligo di conservare tutte le registrazioni dei contenuti e delle tempistiche delle istruzioni ricevute dai
propri clienti, per fare in modo che il collocamento risulti anche trasparente e ordinato dal punto di vista
dell’esecuzione.
Ci sono regole dirette a ridurre sollecitazioni che possono indurre l’intermediario ad un comportamento
opportunistico. Si tratta anche di una questione di fiducia del mkt stesso che conta sulla prevenzione e
gestione di conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra chi colloca gli sf e chi li richiede.
REGOLE SPECIFICHE SUI SERVIZI D’INVESTIMENTO CHE VENGONO OFFERTI FUORI SEDE O A DISTANZA.
Spesso tali servizi venivano eseguiti fuori dalla sede degli intermediari o con modalità tecniche di
comunicazione a distanza. Statisticamente il cliente sollecitato fuori sede è più vulnerabile.
Lo scopo delle regole è rafforzare la tutela dell’investitore non professionale, riconoscendogli particolari
diritti, come il diritto di cambiare idea entro un periodo ristretto. I soggetti autorizzati a svolgere questi
servizi sono definiti promotori finanziari e sono gli stessi sia in presenza che a distanza.
Violazioni delle regole
In alcuni casi specifici, la violazione della regola determina l’invalidità del rapporto e solo il soggetto per cui
questa regola è stata prevista può farla valere. In tutti gli altri casi l’unico rimedio possibile è il risarcimento
del danno. I clienti godono dell’inversione dell’onere di prova: non devono provare la colpa, è
l’intermediario che deve provare di aver agito con la diligenza richiesta per l’esecuzione di quel servizio.
Sono state introdotte delle procedure di mediazione nelle vicende di precontenzioso da attuare prima di
andare in tribunale. La mediazione può seguire:
Le regole generiche per inadempimento;
Le regole specifiche per contenziosi in materia finanziaria: art 32 ter TUF. che prevede un procedimento
di conciliazione davanti al c.d. arbitro per le controversie finanziarie, un professionista autorizzato
dalla Consob, che cerca di mediare per evitare il passaggio in tribunale. Può essere chiamato in causa
solo dai clienti e in relazione a richieste risarcitorie < 500.000€.
Oltre al risarcimento del danno potrebbero esserci delle sanzioni: sono irrogate dalla Consob o BdI.
Comportano la possibilità per il soggetto sanzionato di difendersi di fronte all’autorità amministrativa,
avviando un ricorso al TAR, la cui decisione può poi essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.
10. AUTORITÀ DI VIGILANZA
L’unica circostanza in cui l’autorità di vigilanza può rifiutarsi di concedere l’autorizzazione, seppur siano
rispettati tutti i requisiti, è il possibile pregiudizio relativo ad una sana e prudente gestione.
Obiettivi dell’attività di vigilanza pubblica:
Tutela degli investitori;
Garantire la fiducia del sistema finanziario: stabilità e buon funzionamento del mercato;
Garantire la concorrenza sui mercati finanziari;
Assicurare la compliance, cioè il rispetto delle regole che riguardano i mercati finanziari. La
regolamentazione dei mercati non è fatta solo da regole che hanno fonte nella legge o nei regolamenti, è
fatta anche da regole di fonti private; in questi casi né Consob né BdI possono intervenire sulla compliance.
Le autorità possono però imporre agli intermediari di dichiarare al mercato se l’emittente si assoggetta a
queste regole, se non lo fa deve spiegarne il motivo. Il meccanismo della “moral suasion” riduce molto il
rischio che emittenti ed intermediari si sottraggano all’applicazione delle regole private. Nel caso un
soggetto non aderisca alle norme private viene punito dal pdv reputazionale e relazionale, rendendo
difficile operare sui mercati.
Possono essere imposti dei presidi interni di natura privata, che intervengono dove le autorità di controllo
non hanno giurisdizione o non riescono ad arrivare, imponendo il rispetto di certe regole.
Il sistema di vigilanza pubblica è un tipo di vigilanza non strutturale (non deve assicurare la struttura
ottimale del mercato), ma è prudenziale, infatti gli obiettivi principali devono assicurare:
Una sana e prudente gestione degli intermediari/operatori;
Correttezza e trasparenza dei comportamenti degli intermediari sui mercati. Federico Merlini
Questa vigilanza pubblica viene svolta da:
Consob è incaricata alla vigilanza sulla garanzia delle regole di trasparenza e all’osservanza della
correttezza degli intermediari;
BdI si preoccupa del contenimento del rischio, monitorando la stabilità patrimoniale degli
intermediari finanziari e non solo delle banche e il presupposto per preservare la stabilità , ossia la
sana e prudente gestione degli stessi.
È fondamentale che le due autorità, nonostante la separazione, operino coordinatamente. La legge non