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Diritto dell’Unione Europea

Introduzione e storia dell’integrazione europea

Iniziamo con 4 casi per dimostrare quanto il diritto dell’UE ha un impatto significativo nelle nostre

vite. Il 70% delle norme che vengono applicate in Italia sono fonti che direttamente o indirettamente

derivano dall’UE. curia.europa.eu è il sito della Corte di giustizia dell’UE.

Sentenza Bosman: Jean-Marc Bosman è un ex calciatore belga, di ruolo centrocampista. Il suo

nome è strettamente legato alla sentenza Bosman, che nel 1995 rivoluzionò le leggi sul

trasferimento dei calciatori. A fine anni 80 giocava per il club RFC Liegi, il Dunkerque (squadra

francese) lo vuole acquistare, ma all’epoca la società acquirente doveva pagare una somma di

denaro alla società di provenienza (anche se il contratto era scaduto) a titolo di investimento per

quel giocatore. I due club non riescono ad accordarsi relativamente a questa somma di denaro,

l’affare salta e Bosman rimane dispiaciuto, con un contratto scaduto e senza poter giocare. Ne nasce

un contenzioso con diverse fasi di sviluppo, che arriva davanti alla Corte di giustizia dell’UE, la

quale nel 1955 rende la Sentenza Bosman che lo rese il calciatore più famoso negli anni ‘90.

L’attenzione mediatica per questa sentenza fu enorme, questa sentenza ha travalicato i confini del

diritto, ha rivoluzionato il mondo del calcio nella regolamentazione del trasferimento dei calciatori

all’interno dell’Unione europea. La Corte sentenziò infatti che, in base al Trattato di Roma, un

calciatore è assimilabile a un qualsiasi altro lavoratore e che, pertanto, ha diritto alla libera

circolazione nei paesi europei alla fine del contratto che lo lega a una società di calcio. La Corte di

giustizia afferma che la somma dovuta dalla società acquirente a quella venditrice contrastava con il

diritto dell’UE perché limitava la circolazione dei lavoratori. Sulla base di questo fu introdotta la

figura del parametro zero, la Corte riconobbe che la somma di denaro era dovuta solo se il contratto

era ancora in essere tra il giocatore e la società venditrice e fino ai 6 mesi prima la scadenza, dai 6

mesi in poi si diventa parametri zero. Inoltre secondo la Corte non valeva il limite posto dalle regole

del calcio quanto all’ingaggio di giocatori comunitari. All’epoca la società poteva acquistare un

numero limitato di giocatori stranieri (anche se europei). Con la sentenza Bosman viene eliminato

questo limite per l’ingaggio di giocatori cittadini di Paesi membri dell’UE. Di conseguenza si cercò

rapidamente di naturalizzare molti giocatori sudamericani, ricercando antenati europei per poter

attribuire la cittadinanza di uno Stato membro e così superare il limite relativo all’ingaggio di

giocatori stranieri non comunitari.

Sentenza Google Spain del 2014: sentenza sul diritto all’oblio. Un signore spagnolo facendo una

ricerca su se stesso tramite Google aveva scoperto che era a disposizione degli utenti di Google un

link che rimandava a un articolo di un quotidiano catalano “La Vanguardia”, che riguardava una

vicenda che l’aveva visto coinvolto molti anni prima, non aveva pagato un debito e aveva subito

un’espropriazione immobiliare. Il signore sostiene che non sia più un interesse della collettività

conoscere quell’informazione e chiede a Google di rimuovere quel link e riceve risposta negativa,

nasce un contenzioso. Si arriva davanti alla Corte di giustizia dell’UE ed essa afferma l’esistenza

del diritto all’oblio, il diritto affinché alcune informazioni non vengano più diffuse se sono espresse

in maniera inadeguata, se irrilevanti o eccessive. Per il signore quelle informazioni non sono più

rilevanti, ottiene ragione e Google rimuove quella notizia. Google predispone un modulo per la

richiesta di rimozione delle informazioni personali. La sentenza del 2014 è stata seguita da un’altra

sentenza con cui la Corte ha chiarito che l’obbligo di rimozione vale solo per le versioni europee di

Google, negli stati membri in cui si applicano le regole dell’UE.

Quando si usano i social network si condividono informazioni relative a noi stessi, dati che vengono

utilizzati dall’algoritmo di personalizzazione. Si pone un problema relativo alla tutela di questi dati.

Il punto di riferimento in Europa per Facebook è Facebook Irlanda per questioni fiscali. Un attivista

austriaco Maximilian Schrems si rende conto che Facebook Irlanda trasmette i dati alla casa madre

negli USA. Ciò fa sorgere un dubbio: gli standard europei e statunitensi di tutela dei dati personali

sono gli stessi, adeguati? Emergono alcuni scandali, un dipendente dell’Agenzia di sicurezza

americana fa saltare fuori dei programmi di intercettazione illegale. Ne nasce un contenzioso che

arriva davanti alla Corte di giustizia, che nella prima sentenza Schrems afferma che il trasferimento

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di dati personali verso stati terzi non può essere fatto se gli standard di tutela non sono

sostanzialmente equivalenti a quelli dell’UE. All’epoca il trasferimento avveniva sulla base di una

decisione assunta dalla Commissione europea, viene annullata e quindi si rende necessario

elaborare una nuova decisione.

Sentenza Chiara Ferragni, decisa dal tribunale europeo. Chiara Ferragni voleva registrare il suo

marchio e si era rivolta all’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale (sede ad Alicante in

Spagna). La richiesta viene respinta perché esiste un altro marchio olandese registrato in precedenza

con il nome “Chiara” per abbigliamento, calzature ecc. Nel diritto della proprietà intellettuale vige

la regola per cui se esiste già un marchio simile non può essere registrato quello nuovo per rischio

di confusione. Chiara Ferragni vince la causa perché il suo marchio è figurativo, mentre l’altro è

denominativo e poi il suo comprende anche il cognome “Ferragni”.

Il diritto dell’Unione Europea ha un ruolo preminente nelle vite dei suoi cittadini, interessando

ambiti disparati come la proprietà intellettuale, il trattamento dei dati personali da parte dei social

network, il diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca online e, persino, i trasferimenti dei

giocatori tra le varie squadre di calcio. In generale, la stragrande maggioranza delle norme applicate

in Italia, e in altri paesi UE, hanno origine da fonti di diritto europeo. Eppure, tale sviluppo è

piuttosto recente ed è conseguenza del rivoluzionario processo di integrazione europea, attraverso il

quale diversi Stati europei hanno scelto di attribuire l’esercizio di poteri sovrani a

un’organizzazione sovranazionale, rovesciando il paradigma classico delle relazioni internazionali

derivante dalla Pace di Vestfalia del 1648 – in base al quale gli Stati sono enti sovrani e, dunque,

non può esistere alcuna organizzazione superiore che decida per loro. Tale processo, cominciato

negli anni ‘50 con le tre comunità europee originarie (la CECA, l’EURATOM e la CEE) e sfociato

poi nell’Unione Europea, affonda le sue radici nel diritto internazionale, poiché fondato

giuridicamente su vari trattati internazionali siglati dagli Stati, ma ha anche visto il progressivo

affrancarsi del diritto europeo dal resto del diritto internazionale. In particolare, il diritto

dell’Unione Europea si contraddistingue per i valori di natura politica (democrazia, stato di diritto,

diritti fondamentali e delle minoranze, …) che esso si impegna a tutelare e promuovere

(conseguenza della natura politica, e non solo economica, dell’integrazione europea), per l’esistenza

di un sistema di tutela giurisdizionale (in particolare il rinvio pregiudiziale, simile a un controllo di

costituzionalità che attribuisce un ruolo forte alla Corte di Giustizia) e per i principi del primato del

diritto europeo e dell’efficacia diretta di alcune fonti europee (trattati e direttive).

Nel mito greco Europa era figlia del re del Libano. Zeus, che aveva una particolare predilezione per

le donne mortali, se ne invaghisce. Europa e le sue amiche erano solite trovarsi sulle coste del

Libano per giocare e Zeus compare sotto forma di toro bianco mansueto, le ragazze iniziano a

giocare con lui, gli mettono dei fiori tra le corna. Quando Europa sale sulla sua groppa il toro

attraversa il Mediterraneo, arriva nell’isola di Creta e Zeus si mostra nelle sue veri vesti. Dalla loro

unione nascono 3 figli, tra i quali Minosse (re di Creta), Radamanto, giudice degli inferi e

Serpedonte. L’origine della parola “Europa” non è chiara, vi sono diverse teorie. Secondo una di

queste la parola “Europa” deriverebbe dal greco “europeus” (dallo sguardo ampio), epiteto di Zeus.

Secondo un’altra teoria, la più accreditata, la parola “Europa” deriverebbe da una lingua del Medio

Oriente e dalla parola “ereb” che significa Occidente. La nozione di Europa come continente con

una sua identità distinta a cui partecipavano i suoi abitanti è relativamente recente nella storia

umana. Infatti, il primo riferimento letterario al concetto di “europei” si ha in un commento alla

battaglia di Poitiers del 732 in cui gli eserciti di Carlo Martello bloccarono l’avanzata dei

musulmani nel continente. Tuttavia, gli “europensenses” a cui il commentatore si riferiva è

traducibile non con il termine “europei” bensì con il termine “cristiani”, chiaro riferimento

all’uniformità religiosa dell’Europa del tempo. Il primo germe di Europa come nozione prettamente

politica si ebbe solo a partire dagli scritti di Machiavelli (che, indicando realtà politiche con alcune

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caratteristiche più avanzate rispetto a quelle di altre regioni, introdusse la categoria che oggigiorno

definiamo “eurocentrismo”) e durante il periodo illuminista. L’affermazione definitiva dell’idea di

Europa si ebbe nel XIX secolo, con realtà come la Giovine Europa di Mazzini e il famoso discorso

in cui Victor Hugo caldeggiò, in tono appassionato, la creazione di un’Europa unita sul modello

americano (gli Stati Uniti d’Europa). Nei decenni successivi si svilupparono diverse riflessioni sulla

creazione di un’organizzazione internazionale europea e, in generale, su un’entità politica europea

che riunisca più Stati. Si distinguono il Manifesto per un’Europa libera e unita, noto come

Manifesto di Ventotene, di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, che sostenevano la creazione di

un’Europa federale (a tinte socialiste) come antidoto ai totalitarismi, e il libro Paneuropa di Richard

Coudenhove-Kalergi, in cui egli elabora un progetto di Europa unita (che, però, non comprendeva

la Russia, considerata un’entità a parte, e il Regno Unito, che sarebbe stato coinvolto solo a livello

di unione doganale).

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Europa era in ginocchio sul piano economico,

politico e morale e i suoi Stati avevano perso la loro preminenza nelle relazioni internazionali a

vantaggio dei due effettivi vincitori della Guerra, l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Proprio questi

ultimi, per motivi ideali (aiutare le popolazioni europee e promuovere il modello liberal-

democratico), economici (garantire alle compagnie americane accesso a vasti mercati) e politico-

strategici (garantirsi il sostegno dell’Europa centro-occidentale nella Guerra Fredda), misero a

disposizione degli Stati europei ingenti risorse economiche per la ricostruzione post-bellica,

attraverso il Piano Marshall (o European Recovery Program). Per evitare che la distribuzione di tali

fondi causasse nuove tensioni tra i Paesi europei, la loro distribuzione fu gestita in comune

dall’ Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (OECE, che sarebbe poi diventata

l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE), a cui aderirono nel 1948

16 Stati europei. Questa e altre esperienze di cooperazione internazionale che stavano nascendo in

quel periodo (su tutte, la NATO e, soprattutto, il Consiglio d’Europa nel 1949) favoriscono

l’affermazione della convinzione che sia necessario uno strumento che permetta di rideterminare le

relazioni diplomatiche ed economiche tra le Nazioni europee per sostenerne la rinascita economica

e impedire nuove escalation militari nell’area. Il 9 maggio del 1950 il ministro degli esteri francese

Robert Schuman, consigliato da Jean Monnet, rese una dichiarazione, passata alla storia come

Dichiarazione Schuman, in cui si invitavano gli Stati europei in generale, e la Germania in

particolare, a mettere in comune la produzione e il commercio del carbone e dell’acciaio, due

risorse strategiche che erano state ingredienti fondamentali nei contrasti dei decenni precedenti. Il

controllo delle regioni della Ruhr e della Saar, aree molto ricche di carbone e di acciaio, è stato uno

dei principali motivi di scontro tra Francia e Germania. Ebbe così inizio ufficialmente il processo

d’integrazione europea, in cui l’economia doveva fare da traino a sviluppi in campo più prettamente

politico. Il 9 maggio di ogni anno cade la festa dell’Europa proprio perché è la data della

dichiarazione Schuman, c’è anche chi la chiama San Schumann.

Nel 1951, attraverso il Trattato di Parigi, aderirono alla Comunità Europea del Carbone e

dell’Acciaio (CECA), oltre alla Francia e alla Germania (che aveva già prestato il suo consenso

prima ancora della dichiarazione del 9 maggio), l’Italia, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.

La novità fondamentale di questa organizzazione sovranazionale (un’espressione che appare

soltanto in questo trattato ma che è rimasta in uso tra gli studiosi) sta nel fatto che gli Stati aderenti

abbiano scelto di limitare le proprie prerogative sovrane andando a cederne l’esercizio,

relativamente ai soli campi d’interesse di questo trattato, a un soggetto di natura internazionale. La

CECA si articolava in quattro istituzioni: l’Alta Autorità, il Consiglio dei Ministri, l’Assemblea

Comune e la Corte di Giustizia. L’Alta Autorità, che fu guidata inizialmente proprio da Jean

Monnet, godeva sia dei poteri normativi sia di quelli esecutivi relativi all’implementazione del

trattato e, quindi, supervisionava il mercato delle due risorse oggetto degli accordi del 1951. I poteri

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normativi erano, però, condivisi con il Consiglio dei Ministri, che riuniva, all’occorrenza, i ministri

degli esteri o dell’economia dei Paesi membri. L’Assemblea Comune, invece, non aveva poteri

vincolanti di ambito politico ma operava perlopiù come organo di rappresentanza e i suoi membri

erano scelti dai parlamenti statali. Infine, alla Corte di Giustizia era demandata la tutela

giurisdizionale.

La soddisfazione per l’operato della CECA indusse gli Stati ad approfondire il processo

d’integrazione in ambito politico, a partire dalla creazione di un esercito europeo comune

nell’ambito della Comunità Europea di Difesa (CED), su cui avrebbe operato il controllo civile

della Comunità Politica Europea (CPE). Alcuni pensatori tra i quali Altiero Spinelli sostengono che

nei sistemi statali il potere militare è sempre soggetto al potere civile, il potere politico esercita un

controllo sul potere militare. Allora non si può creare la CED senza prevedere un potere politico che

la controlli. Nel 1952 fu quindi siglato il trattato che andava a istituire la CED, tuttavia i timori

relativi al riarmamento della Germania spinsero la Francia (il cui ex primo ministro René Pleven era

stato uno degli ideatori della CED, assieme ad Alcide De Gasperi) a non ratificare il trattato, che

non entrò mai in vigore. Anche il Regno Unito fa delle pressioni affinché non venga ratificato. Il

fallimento della CED convinse gli Stati a proseguire sulla via dell’integrazione economica come

traino dell’integrazione di stampo politico. Vennero dunque avviate le trattative che portarono, nel

1957, alla firma, da parte dei sei Stati già membri della CECA, dei Trattati di Roma che andavano a

istituire la Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM) e la Comunità Economica

Europea (CEE). L’EURATOM mirava a mettere in comune la produzione di energia nucleare per

scopi civili, senza mire di tipo militare, mentre la CEE aveva come orizzonte futuro la realizzazione

dapprima dell’unione doganale fra i suoi membri e, come naturale conseguenza, del mercato

comune, in cui si sarebbero realizzate le quattro libertà fondamentali relative alla circolazione dei

fattori produttivi: merci, servizi, lavoratori e capitali. Le due Comunità avevano la medesima

articolazione istituzionale, essendo composte da una Commissione (l’organo esecutivo), un

Consiglio (che godeva del potere normativo), un’Assemblea (che aveva un ruolo di controllo

politico e di rappresentanza) e una Corte di Giustizia (che esercitava il controllo giurisdizionale).

Tuttavia, se le due Commissioni e i due Consigli vennero immediatamente resi operativi, le

Assemblee e le Corti rimasero sulla carta per via delle obiezioni sollevate dalle loro equivalenti in

seno alla CECA. In particolare, l’Assemblea Comune sosteneva che la creazione di altre due

assemblee avrebbe frammentato la funzione di controllo parlamentare e marginalizzato tali

istituzioni, mentre la Corte di Giustizia fece notare che, vista la complessità dell’interpretazione del

diritto, si correva il rischio che diverse corti europee giungessero a conclusioni contrastanti su una

medesima materia, minando il principio della certezza del diritto. Tali problematiche vennero

superate attribuendo, con una dichiarazione allegata ai Trattati di Roma, le funzioni delle Assemblee

e delle Corti dell’EURATOM e della CEE all’Assemblea Comune e alla Corte di Giustizia della

CECA. In seguito, nel 1965, fu siglato a Bruxelles il Trattato sulla fusione degli esecutivi, con cui

veniva operata una semplificazione istituzionale

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher defendente di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Valle d'Aosta o del prof Rosanò Alessandro.
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