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Trattati comprendono il Trattato sull'Unione Europea

(che contiene gli obiettivi, i valori e la struttura istituzionale della UE), il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (che chiarisce come l'Unione esercita le sue competenze, TUE e TFUE sono pariordinati), i Protocolli e le Dichiarazioni allegate ai due trattati, il Trattato sull'EURATOM e gli atti di adesione dei singoli Stati alla UE.

Un trattato internazionale è l'accordo tra due o più parti (soggetti di diritto internazionale) concluso con lo scopo di costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici di diritto internazionale. Per quanto la Corte di Giustizia si riferisca ai trattati con il termine di Carta costituzionale a partire dalla sentenza Les Verts degli anni 80, essi non sono delle costituzioni. Ciò per sottolineare le peculiarità del processo di integrazione europea: tramite i trattati gli stati hanno scelto di limitare i loro poteri sovrani in favore.

Dell'Unione Europea, cosa che non è accaduta in tutti gli altri casi di organizzazioni internazionali. I principi generali non hanno necessariamente forma scritta ma sono desumibili direttamente dai trattati o vengono stabiliti nelle sentenze della Corte. Si tratta, soprattutto, di strumenti utilizzati in chiave ermeneutica, al fine di fornire consistenza alla propria interpretazione. I principi generali sono dei parametri di legittimità delle fonti di diritto derivato. Le fonti di diritto derivato comprendono sia atti giuridicamente vincolanti, ossia regolamenti, direttive e decisioni, sia atti non vincolanti, cioè pareri e raccomandazioni. Alcune disposizioni dei trattati o delle direttive sono attribuite di efficacia diretta, un principio conseguente alla Sentenza Van Gend en Loos del 1963 della Corte di Giustizia. La ditta di trasporto olandese Van Gend en Loss si oppose all'imposizione, da parte del governo dei Paesi Bassi, di dazi maggiorati su delle

specifiche merci importate dalla Germania Ovest, in quanto, essendo entrambi questi stati dei membri della CEE, l'azienda riteneva che le nuove tariffe fossero contrarie all'ordinamento comunitario. La Corte stabilì che disposizioni che siano sufficientemente chiare, precise e incondizionate possono applicarsi negli ordinamenti nazionali senza bisogno di un atto di trasposizione di diritto interno. Il singolo soggetto può, dunque, rivendicare un diritto fondato su un trattato o su una direttiva senza che questo sia stato trasposto con una fonte nazionale. I trattati, i valori fondamentali e la Carta dei diritti L'articolo 48 TUE afferma che i trattati possono essere modificati sia attraverso la procedura di revisione ordinaria sia attraverso delle procedure di revisione semplificate. La procedura ordinaria attribuisce ai governi degli Stati membri, al Parlamento Europeo e alla Commissione Europea il diritto di assumere l'iniziativa tramite la

Presentazione di un progetto di riforma al Consiglio dell'Unione Europea. Tale progetto viene poi trasmesso al Consiglio Europeo e ai parlamenti nazionali. Il Consiglio Europeo, sentiti i pareri del Parlamento Europeo e della Commissione (obbligatori ma non vincolanti), decide, a maggioranza semplice, di esaminare o meno le modifiche proposte. Nel diritto dell'UE non esiste la figura del parere vincolante, però se il parere deve necessariamente essere richiesto, e non viene richiesto si determina un vizio di legittimità dell'atto, che può condurre all'annullamento. In caso di voto positivo, il Presidente del Consiglio Europeo convoca una convenzione, formata da rappresentanti dei parlamenti nazionali, dei capi degli esecutivi, del Parlamento Europeo e della Commissione, a cui viene richiesto di esaminare la proposta e presentare una raccomandazione a una conferenza di rappresentanti dei governi dei Paesi membri, la quale elaborerà il testo dell'accordo.

In alcuni casi, si applicano alcune regole di tipo tecnico – per esempio, una modifica riguardante il sistema monetario deve ricevere il parere della BCE. Modifiche, però, prettamente di tipo tecnico non richiedono il vaglio della convenzione ma passano direttamente alla conferenza. Il trattato viene quindi firmato dai rappresentanti degli Stati, i quali hanno due anni di tempo per ratificarlo. Una volta che tutti gli Stati hanno ratificato l’accordo, questo entra in vigore. (Nel nostro ordinamento ratifica il Presidente della Repubblica e in alcuni casi le Camere autorizzano alla ratifica, ci sono alcune categorie di trattati per cui il Presidente della Repubblica non può agire da solo, ma è necessario il controllo dell’istituzione democraticamente legittimata (es. trattati di natura politica, trattati che comportano regolamenti o arbitrati, modifiche del territorio, oneri, delle spese ulteriori non previste in bilancio). Se, passati i due anni, il

trattato è stato firmato solo da almeno i 4/5 dei Paesi firmatarie almeno uno Stato ha avuto difficoltà nella ratifica, la questione passa al vaglio del Consiglio Europeo affinché questo eserciti il suo ruolo di arbitraggio politico. Tale procedura di revisione può avere come oggetto modifiche che aumentano o diminuiscono le competenze attribuite all'Unione.

Vista la complessità della procedura ordinaria, sono possibili due diverse procedure di revisione semplificate. La prima attribuisce l'iniziativa ai medesimi soggetti di quella ordinaria ma permette di presentare il progetto direttamente al Consiglio Europeo. Essa si applica a modifiche aventi come oggetto la parte terza del TFUE, che disciplina le competenze della UE. Il Consiglio Europeo delibera su questa proposta all'unanimità, previa consultazione del Parlamento Europeo, della Commissione e della BCE, in caso di modifiche interessanti il settore monetario. La riforma proposta,

però, non può estendere le competenze dell'Unione Europea. Questa decisione deve essere ratificata da parte degli Stati membri conformemente alle loro regole costituzionali. La seconda procedura è applicabile a proposte riguardanti la maggioranza necessaria per le deliberazioni del Consiglio o la procedura per l'adozione di un certo atto. In questo caso, il Consiglio Europeo può, all'unanimità, previa approvazione, a maggioranza dei membri, del Parlamento Europeo, permettere al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando dovrebbe deliberare all'unanimità e permettere il ricorso alla procedura legislativa ordinaria invece di ricorrere alla procedura legislativa speciale. La decisione del Consiglio Europeo deve essere trasmessa ai parlamenti nazionali, che possono opporsi, bloccandola, entro sei mesi. I trattati istitutivi delle Comunità europee non prevedevano alcuna previsione in difesa dei

dirittifondamentali dell'uomo, al di là della tutela della libertà di circolazione dei lavoratori (intesi, però, nella loro dimensione di fattore produttivo e non come esseri umani), anche se tale funzione doveva essere tra quelle esercitate dalla progettata Comunità Politica Europea, però naufragata in seguito alla mancata ratifica del trattato che istituiva la CED e la CPE. Per tutti gli anni '60, dunque, ogniqualvolta la questione veniva sollevata innanzi alla Corte di Giustizia, questa, dando un'interpretazione strettamente letterale dei trattati (3 sentenze: Stork, Uffici di vendita del carbone della Ruhr, Sgarlata), rispondeva che nessuna tutela di tali diritti era prevista dal sistema comunitario, per cui era necessario rivolgersi ai singoli Stati (che prevedevano tutti, invece, la loro protezione ed erano anche firmatari della CEDU). Soltanto nel 1969, con la Sentenza Stauder, la Corte compì un'inversione (révirement),

riconoscendo che i diritti fondamentali venivano tutelati anche dall'ordinamento comunitario, proprio perché tutti gli Stati fondatori avevano tradizioni costituzionali tali da non rendere plausibile l'idea che essi avessero inteso creare un'organizzazione internazionale, a cui cedevano tra l'altro parti della loro sovranità, che non tutelasse i diritti umani. I diritti fondamentali, quindi, si imposero come principio generale del sistema del diritto comunitario, come ribadito in successive sentenze (Nold del '73 e Rutili del '76), in cui la Corte, inoltre, iniziò a sottolineare anche gli obblighi di diritto internazionale assunti dagli Stati, in modo particolare la CEDU. Sulla base di queste pronunce, la Corte inizia a sviluppare, nella sua giurisprudenza, un vero e proprio "bill of rights" non scritto, senza che ci siano modifiche dei trattati a riguardo. Alcuni, ridotti cambiamenti si ebbero già con il Trattato di Maastricht, che identificava,tra i valorifondativi dell'Unione, i diritti umani fondamentali, senza però fornirne un elenco, per il quale restava necessario portare le proprie rivendicazioni davanti alla Corte di Giustizia. Per supplire a questo problema e approfondire il lato politico dell'integrazione europea, fu adottata, il 7 dicembre 2000, la Carta dei diritti fondamentali (poi modificata a Strasburgo nel 2007), che metteva per iscritto tutta una serie di diritti e di affermazioni di principio che, seppur non essendo contenuti particolarmente innovativi (si riprendeva molto il contenuto della CEDU, aggiungendo però una parte relativa alla tutela dei diritti sociali), segnavano tuttavia una tappa importante nel processo d'integrazione politica dell'Europa. C'è una successione di affermazioni: la prima riguarda la dignità umana che rappresenta il fondamento della tutela dei diritti fondamentali, poi il diritto alla vita, l'integrità della persona.

divieto di tortura, divieto di schiavitù e lavoro forzato, libertà e sicurezza e così via. D’altra parte, però, la Carta di Nizza non fu adottata tramite una procedura di revisione ma fu elaborata da un organo ad hoc (il presidium) e venne pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nella sezione degli atti non vincolanti – perciò, essa non era giuridicamente vincolante (anche se il contenuto dell’articolo 51 paragrafo 1 poteva far pensare il contrario). Di conseguenza, per quanto gli avvocati generali della Corte e la Corte stessa cercò, nella sua giurisprudenza, di richiamare questa Carta, il vincolo giuridico relativo alla tutela dei diritti umani continuava a derivare dalle sentenze della Corte, non dalla Carta in sé per sé. Dopo il fallito tentativo del Trattato costituzionale, in cui la Carta era riprodotta testualmente, il problema della mancata cogenza giuridica di questo strumento fu finalmente

amente che l'Unione europea può agire solo nei limiti delle competenze che gli sono attribuite dai trattati. Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea sancisce i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini dell'Unione.
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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher defendente di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università della Valle d'Aosta o del prof Rosanò Alessandro.