Diritto dell’Unione Europea
Introduzione e storia dell’integrazione europea
Iniziamo con 4 casi per dimostrare quanto il diritto dell’UE ha un impatto significativo nelle nostre
vite. Il 70% delle norme che vengono applicate in Italia sono fonti che direttamente o indirettamente
derivano dall’UE. curia.europa.eu è il sito della Corte di giustizia dell’UE.
Sentenza Bosman: Jean-Marc Bosman è un ex calciatore belga, di ruolo centrocampista. Il suo
nome è strettamente legato alla sentenza Bosman, che nel 1995 rivoluzionò le leggi sul
trasferimento dei calciatori. A fine anni 80 giocava per il club RFC Liegi, il Dunkerque (squadra
francese) lo vuole acquistare, ma all’epoca la società acquirente doveva pagare una somma di
denaro alla società di provenienza (anche se il contratto era scaduto) a titolo di investimento per
quel giocatore. I due club non riescono ad accordarsi relativamente a questa somma di denaro,
l’affare salta e Bosman rimane dispiaciuto, con un contratto scaduto e senza poter giocare. Ne nasce
un contenzioso con diverse fasi di sviluppo, che arriva davanti alla Corte di giustizia dell’UE, la
quale nel 1955 rende la Sentenza Bosman che lo rese il calciatore più famoso negli anni ‘90.
L’attenzione mediatica per questa sentenza fu enorme, questa sentenza ha travalicato i confini del
diritto, ha rivoluzionato il mondo del calcio nella regolamentazione del trasferimento dei calciatori
all’interno dell’Unione europea. La Corte sentenziò infatti che, in base al Trattato di Roma, un
calciatore è assimilabile a un qualsiasi altro lavoratore e che, pertanto, ha diritto alla libera
circolazione nei paesi europei alla fine del contratto che lo lega a una società di calcio. La Corte di
giustizia afferma che la somma dovuta dalla società acquirente a quella venditrice contrastava con il
diritto dell’UE perché limitava la circolazione dei lavoratori. Sulla base di questo fu introdotta la
figura del parametro zero, la Corte riconobbe che la somma di denaro era dovuta solo se il contratto
era ancora in essere tra il giocatore e la società venditrice e fino ai 6 mesi prima la scadenza, dai 6
mesi in poi si diventa parametri zero. Inoltre secondo la Corte non valeva il limite posto dalle regole
del calcio quanto all’ingaggio di giocatori comunitari. All’epoca la società poteva acquistare un
numero limitato di giocatori stranieri (anche se europei). Con la sentenza Bosman viene eliminato
questo limite per l’ingaggio di giocatori cittadini di Paesi membri dell’UE. Di conseguenza si cercò
rapidamente di naturalizzare molti giocatori sudamericani, ricercando antenati europei per poter
attribuire la cittadinanza di uno Stato membro e così superare il limite relativo all’ingaggio di
giocatori stranieri non comunitari.
Sentenza Google Spain del 2014: sentenza sul diritto all’oblio. Un signore spagnolo facendo una
ricerca su se stesso tramite Google aveva scoperto che era a disposizione degli utenti di Google un
link che rimandava a un articolo di un quotidiano catalano “La Vanguardia”, che riguardava una
vicenda che l’aveva visto coinvolto molti anni prima, non aveva pagato un debito e aveva subito
un’espropriazione immobiliare. Il signore sostiene che non sia più un interesse della collettività
conoscere quell’informazione e chiede a Google di rimuovere quel link e riceve risposta negativa,
nasce un contenzioso. Si arriva davanti alla Corte di giustizia dell’UE ed essa afferma l’esistenza
del diritto all’oblio, il diritto affinché alcune informazioni non vengano più diffuse se sono espresse
in maniera inadeguata, se irrilevanti o eccessive. Per il signore quelle informazioni non sono più
rilevanti, ottiene ragione e Google rimuove quella notizia. Google predispone un modulo per la
richiesta di rimozione delle informazioni personali. La sentenza del 2014 è stata seguita da un’altra
sentenza con cui la Corte ha chiarito che l’obbligo di rimozione vale solo per le versioni europee di
Google, negli stati membri in cui si applicano le regole dell’UE.
Quando si usano i social network si condividono informazioni relative a noi stessi, dati che vengono
utilizzati dall’algoritmo di personalizzazione. Si pone un problema relativo alla tutela di questi dati.
Il punto di riferimento in Europa per Facebook è Facebook Irlanda per questioni fiscali. Un attivista
austriaco Maximilian Schrems si rende conto che Facebook Irlanda trasmette i dati alla casa madre
negli USA. Ciò fa sorgere un dubbio: gli standard europei e statunitensi di tutela dei dati personali
sono gli stessi, adeguati? Emergono alcuni scandali, un dipendente dell’Agenzia di sicurezza
americana fa saltare fuori dei programmi di intercettazione illegale. Ne nasce un contenzioso che
arriva davanti alla Corte di giustizia, che nella prima sentenza Schrems afferma che il trasferimento
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di dati personali verso stati terzi non può essere fatto se gli standard di tutela non sono
sostanzialmente equivalenti a quelli dell’UE. All’epoca il trasferimento avveniva sulla base di una
decisione assunta dalla Commissione europea, viene annullata e quindi si rende necessario
elaborare una nuova decisione.
Sentenza Chiara Ferragni, decisa dal tribunale europeo. Chiara Ferragni voleva registrare il suo
marchio e si era rivolta all’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale (sede ad Alicante in
Spagna). La richiesta viene respinta perché esiste un altro marchio olandese registrato in precedenza
con il nome “Chiara” per abbigliamento, calzature ecc. Nel diritto della proprietà intellettuale vige
la regola per cui se esiste già un marchio simile non può essere registrato quello nuovo per rischio
di confusione. Chiara Ferragni vince la causa perché il suo marchio è figurativo, mentre l’altro è
denominativo e poi il suo comprende anche il cognome “Ferragni”.
Il diritto dell’Unione Europea ha un ruolo preminente nelle vite dei suoi cittadini, interessando
ambiti disparati come la proprietà intellettuale, il trattamento dei dati personali da parte dei social
network, il diritto all’oblio da parte dei motori di ricerca online e, persino, i trasferimenti dei
giocatori tra le varie squadre di calcio. In generale, la stragrande maggioranza delle norme applicate
in Italia, e in altri paesi UE, hanno origine da fonti di diritto europeo. Eppure, tale sviluppo è
piuttosto recente ed è conseguenza del rivoluzionario processo di integrazione europea, attraverso il
quale diversi Stati europei hanno scelto di attribuire l’esercizio di poteri sovrani a
un’organizzazione sovranazionale, rovesciando il paradigma classico delle relazioni internazionali
derivante dalla Pace di Vestfalia del 1648 – in base al quale gli Stati sono enti sovrani e, dunque,
non può esistere alcuna organizzazione superiore che decida per loro. Tale processo, cominciato
negli anni ‘50 con le tre comunità europee originarie (la CECA, l’EURATOM e la CEE) e sfociato
poi nell’Unione Europea, affonda le sue radici nel diritto internazionale, poiché fondato
giuridicamente su vari trattati internazionali siglati dagli Stati, ma ha anche visto il progressivo
affrancarsi del diritto europeo dal resto del diritto internazionale. In particolare, il diritto
dell’Unione Europea si contraddistingue per i valori di natura politica (democrazia, stato di diritto,
diritti fondamentali e delle minoranze, …) che esso si impegna a tutelare e promuovere
(conseguenza della natura politica, e non solo economica, dell’integrazione europea), per l’esistenza
di un sistema di tutela giurisdizionale (in particolare il rinvio pregiudiziale, simile a un controllo di
costituzionalità che attribuisce un ruolo forte alla Corte di Giustizia) e per i principi del primato del
diritto europeo e dell’efficacia diretta di alcune fonti europee (trattati e direttive).
Nel mito greco Europa era figlia del re del Libano. Zeus, che aveva una particolare predilezione per
le donne mortali, se ne invaghisce. Europa e le sue amiche erano solite trovarsi sulle coste del
Libano per giocare e Zeus compare sotto forma di toro bianco mansueto, le ragazze iniziano a
giocare con lui, gli mettono dei fiori tra le corna. Quando Europa sale sulla sua groppa il toro
attraversa il Mediterraneo, arriva nell’isola di Creta e Zeus si mostra nelle sue veri vesti. Dalla loro
unione nascono 3 figli, tra i quali Minosse (re di Creta), Radamanto, giudice degli inferi e
Serpedonte. L’origine della parola “Europa” non è chiara, vi sono diverse teorie. Secondo una di
queste la parola “Europa” deriverebbe dal greco “europeus” (dallo sguardo ampio), epiteto di Zeus.
Secondo un’altra teoria, la più accreditata, la parola “Europa” deriverebbe da una lingua del Medio
Oriente e dalla parola “ereb” che significa Occidente. La nozione di Europa come continente con
una sua identità distinta a cui partecipavano i suoi abitanti è relativamente recente nella storia
umana. Infatti, il primo riferimento letterario al concetto di “europei” si ha in un commento alla
battaglia di Poitiers del 732 in cui gli eserciti di Carlo Martello bloccarono l’avanzata dei
musulmani nel continente. Tuttavia, gli “europensenses” a cui il commentatore si riferiva è
traducibile non con il termine “europei” bensì con il termine “cristiani”, chiaro riferimento
all’uniformità religiosa dell’Europa del tempo. Il primo germe di Europa come nozione prettamente
politica si ebbe solo a partire dagli scritti di Machiavelli (che, indicando realtà politiche con alcune
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caratteristiche più avanzate rispetto a quelle di altre regioni, introdusse la categoria che oggigiorno
definiamo “eurocentrismo”) e durante il periodo illuminista. L’affermazione definitiva dell’idea di
Europa si ebbe nel XIX secolo, con realtà come la Giovine Europa di Mazzini e il famoso discorso
in cui Victor Hugo caldeggiò, in tono appassionato, la creazione di un’Europa unita sul modello
americano (gli Stati Uniti d’Europa). Nei decenni successivi si svilupparono diverse riflessioni sulla
creazione di un’organizzazione internazionale europea e, in generale, su un’entità politica europea
che riunisca più Stati. Si distinguono il Manifesto per un’Europa libera e unita, noto come
Manifesto di Ventotene, di Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, che sostenevano la creazione di
un’Europa federale (a tinte socialiste) come antidoto ai totalitarismi, e il libro Paneuropa di Richard
Coudenhove-Kalergi, in cui egli elabora un progetto di Europa unita (che, però, non comprendeva
la Russia, considerata un’entità a parte, e il Regno Unito, che sarebbe stato coinvolto solo a livello
di unione doganale).
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, l’Europa era in ginocchio sul piano economico,
politico e morale e i suoi Stati avevano perso la loro preminenza nelle relazioni internazionali a
vantaggio dei due effettivi vincitori della Guerra, l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Proprio questi
ultimi, per motivi ideali (aiutare le popolazioni europee e promuovere il modello liberal-
democratico), economici (garantire alle compagnie americane accesso a vasti mercati) e politico-
strategici (garantirsi il sostegno dell’Europa centro-occidentale nella Guerra Fredda), misero a
disposizione degli Stati europei ingenti risorse economiche per la ricostruzione post-bellica,
attraverso il Piano Marshall (o European Recovery Program). Per evitare che la distribuzione di tali
fondi causasse nuove tensioni tra i Paesi europei, la loro distribuzione fu gestita in comune
dall’ Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica (OECE, che sarebbe poi diventata
l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, OCSE), a cui aderirono nel 1948
16 Stati europei. Questa e altre esperienze di cooperazione internazionale che stavano nascendo in
quel periodo (su tutte, la NATO e, soprattutto, il Consiglio d’Europa nel 1949) favoriscono
l’affermazione della convinzione che sia necessario uno strumento che permetta di rideterminare le
relazioni diplomatiche ed economiche tra le Nazioni europee per sostenerne la rinascita economica
e impedire nuove escalation militari nell’area. Il 9 maggio del 1950 il ministro degli esteri francese
Robert Schuman, consigliato da Jean Monnet, rese una dichiarazione, passata alla storia come
Dichiarazione Schuman, in cui si invitavano gli Stati europei in generale, e la Germania in
particolare, a mettere in comune la produzione e il commercio del carbone e dell’acciaio, due
risorse strategiche che erano state ingredienti fondamentali nei contrasti dei decenni precedenti. Il
controllo delle regioni della Ruhr e della Saar, aree molto ricche di carbone e di acciaio, è stato uno
dei principali motivi di scontro tra Francia e Germania. Ebbe così inizio ufficialmente il processo
d’integrazione europea, in cui l’economia doveva fare da traino a sviluppi in campo più prettamente
politico. Il 9 maggio di ogni anno cade la festa dell’Europa proprio perché è la data della
dichiarazione Schuman, c’è anche chi la chiama San Schumann.
Nel 1951, attraverso il Trattato di Parigi, aderirono alla Comunità Europea del Carbone e
dell’Acciaio (CECA), oltre alla Francia e alla Germania (che aveva già prestato il suo consenso
prima ancora della dichiarazione del 9 maggio), l’Italia, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi.
La novità fondamentale di questa organizzazione sovranazionale (un’espressione che appare
soltanto in questo trattato ma che è rimasta in uso tra gli studiosi) sta nel fatto che gli Stati aderenti
abbiano scelto di limitare le proprie prerogative sovrane andando a cederne l’esercizio,
relativamente ai soli campi d’interesse di questo trattato, a un soggetto di natura internazionale. La
CECA si articolava in quattro istituzioni: l’Alta Autorità, il Consiglio dei Ministri, l’Assemblea
Comune e la Corte di Giustizia. L’Alta Autorità, che fu guidata inizialmente proprio da Jean
Monnet, godeva sia dei poteri normativi sia di quelli esecutivi relativi all’implementazione del
trattato e, quindi, supervisionava il mercato delle due risorse oggetto degli accordi del 1951. I poteri
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normativi erano, però, condivisi con il Consiglio dei Ministri, che riuniva, all’occorrenza, i ministri
degli esteri o dell’economia dei Paesi membri. L’Assemblea Comune, invece, non aveva poteri
vincolanti di ambito politico ma operava perlopiù come organo di rappresentanza e i suoi membri
erano scelti dai parlamenti statali. Infine, alla Corte di Giustizia era demandata la tutela
giurisdizionale.
La soddisfazione per l’operato della CECA indusse gli Stati ad approfondire il processo
d’integrazione in ambito politico, a partire dalla creazione di un esercito europeo comune
nell’ambito della Comunità Europea di Difesa (CED), su cui avrebbe operato il controllo civile
della Comunità Politica Europea (CPE). Alcuni pensatori tra i quali Altiero Spinelli sostengono che
nei sistemi statali il potere militare è sempre soggetto al potere civile, il potere politico esercita un
controllo sul potere militare. Allora non si può creare la CED senza prevedere un potere politico che
la controlli. Nel 1952 fu quindi siglato il trattato che andava a istituire la CED, tuttavia i timori
relativi al riarmamento della Germania spinsero la Francia (il cui ex primo ministro René Pleven era
stato uno degli ideatori della CED, assieme ad Alcide De Gasperi) a non ratificare il trattato, che
non entrò mai in vigore. Anche il Regno Unito fa delle pressioni affinché non venga ratificato. Il
fallimento della CED convinse gli Stati a proseguire sulla via dell’integrazione economica come
traino dell’integrazione di stampo politico. Vennero dunque avviate le trattative che portarono, nel
1957, alla firma, da parte dei sei Stati già membri della CECA, dei Trattati di Roma che andavano a
istituire la Comunità Europea dell’Energia Atomica (EURATOM) e la Comunità Economica
Europea (CEE). L’EURATOM mirava a mettere in comune la produzione di energia nucleare per
scopi civili, senza mire di tipo militare, mentre la CEE aveva come orizzonte futuro la realizzazione
dapprima dell’unione doganale fra i suoi membri e, come naturale conseguenza, del mercato
comune, in cui si sarebbero realizzate le quattro libertà fondamentali relative alla circolazione dei
fattori produttivi: merci, servizi, lavoratori e capitali. Le due Comunità avevano la medesima
articolazione istituzionale, essendo composte da una Commissione (l’organo esecutivo), un
Consiglio (che godeva del potere normativo), un’Assemblea (che aveva un ruolo di controllo
politico e di rappresentanza) e una Corte di Giustizia (che esercitava il controllo giurisdizionale).
Tuttavia, se le due Commissioni e i due Consigli vennero immediatamente resi operativi, le
Assemblee e le Corti rimasero sulla carta per via delle obiezioni sollevate dalle loro equivalenti in
seno alla CECA. In particolare, l’Assemblea Comune sosteneva che la creazione di altre due
assemblee avrebbe frammentato la funzione di controllo parlamentare e marginalizzato tali
istituzioni, mentre la Corte di Giustizia fece notare che, vista la complessità dell’interpretazione del
diritto, si correva il rischio che diverse corti europee giungessero a conclusioni contrastanti su una
medesima materia, minando il principio della certezza del diritto. Tali problematiche vennero
superate attribuendo, con una dichiarazione allegata ai Trattati di Roma, le funzioni delle Assemblee
e delle Corti dell’EURATOM e della CEE all’Assemblea Comune e alla Corte di Giustizia della
CECA. In seguito, nel 1965, fu siglato a Bruxelles il Trattato sulla fusione degli esecutivi, con cui
veniva operata una semplificazione istituzionale
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