Il processo decisionale
Normalmente, l'adozione di atti deriva dalla partecipazione di più istituzioni o organi. Essa varia secondo l'atto. Mentre il TCE prevede un'elevata varietà, il TUE ha uno schema poco variegato, con una caratterizzazione spiccatamente intergovernativa. Qui il potere decisionale non è solo riservato al Consiglio, ma è quasi sempre esercitato in solitudine o con interventi delle altre istituzioni meno condizionanti rispetto al pilastro comunitario. Sulla diversità citata, occorrerà quindi considerare criteri oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale (es. scopo e contenuto dell'atto) per capire quale procedura usare.
Può succedere che vi siano due procedure ugualmente applicabili, ma incompatibili, rendendone impossibile il cumulo. Finora la Corte ha espresso tale giudizio con riferimento al ricorso contemporaneo alla procedura di cooperazione e al voto all'unanimità nel Consiglio, nonché al caso di basi giuridiche che chiedono al Consiglio di votare rispettivamente all'unanimità e a maggioranza qualificata. Ma, se in questi casi l'incompatibilità può essere più o meno evidente, è vero anche che la Corte usa eccessiva rigidità in situazioni che dovrebbero risolversi secondo una dialettica istituzionale. Del resto, quando non fosse possibile rintracciare prevalenza in nessuno degli obiettivi dell'atto, secondo essa si vuole inazione o adozione di due atti separati. Ma è evidente che in questo secondo caso si eviterebbe l'incompatibilità tra procedure solo formalmente, ma si stabilirebbe un condizionamento reciproco degli iter dei due atti.
Consultazione
La partecipazione differenziata si motiva secondo gli interessi e il ruolo degli organi e delle istituzioni. Così, il CoEcoSoc va consultato su libera circolazione dei lavoratori, coesione economica e sociale o sanità pubblica. Si rileva comunque un legame tra le tre istituzioni "politiche" che intervengono nei procedimenti: Consiglio (rappresenta i membri come governi), Parlamento (rappresenta i popoli della Comunità), Commissione (rappresenta l'interesse generale della Comunità). Il ruolo del Parlamento andò via via crescendo: da consultivo a legislativo, e il culmine si avrà con il TL.
Schema: quando la Commissione presenta una proposta, spetta al Consiglio adottare l'atto, dopo aver chiesto il parere del Parlamento, che è obbligatorio ma non vincolante (salvo casi limitati). Il Consiglio se ne può discostare, ma lo deve chiedere, pena nullità dell'atto. Come ha detto la CG, con il parere il Parlamento partecipa al processo legislativo della Comunità, e quindi il Consiglio deve aspettare che esso si pronunci. Se il Parlamento dimostra inerzia e viola la leale collaborazione tra istituzioni, il Consiglio può adottare l'atto senza attendere. Il Parlamento va consultato se l'atto adottato è...
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Diritto dell'Unione Europea
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Diritto dell'Unione Europea - Appunti
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