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Procedura legislativa dell'Unione Europea
- Nel corso della prima lettura il Parlamento esprime un parere sulla proposta della Commissione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, adotta poi una posizione comune, che viene comunicata al Parlamento, assieme alle informazioni e alle motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad adottare tale posizione comune.
- In fase di seconda lettura il Parlamento esamina la posizione comune ed entro un termine di tre mesi può approvare la posizione comune, proporre emendamenti o respingere la posizione comune. In queste ultime due ipotesi è previsto il voto a maggioranza assoluta dei membri che compongono il Parlamento. Qualora il Parlamento respinga la posizione comune, il Consiglio può deliberare in seconda lettura soltanto all'unanimità.
A questo punto la Commissione riesamina, entro il termine di un mese, la proposta in base alla quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune e trasmette al Consiglio la propria proposta, che può
recepire o escludere gli emendamenti proposti dal Parlamento. Entro il termine di tre mesi, il Consiglio può adottare la proposta riesaminata dalla Commissione deliberando a maggioranza qualificata, oppure modificare all'unanimità la proposta riesaminata oppure adottare gli emendamenti parlamentari che la Commissione non ha recepito, deliberando anche in questo caso all'unanimità.
Nella procedura di cooperazione il Consiglio può sempre esercitare un diritto di veto rifiutando di pronunciarsi sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo o sulla proposta modificata della Commissione, e bloccare quindi l'iter legislativo.
CODECISIONE. Introdotta nell'art 251CE, ha segnato rovesciamento impostazione originaria del processo decisionale comunitario. Introdotta dal trattato di Maastricht, conferisce al Parlamento europeo il potere di adottare una serie di atti congiuntamente con il Consiglio dell'Unione europea. Prevede una, due o tre letture.
si traduce in un maggior numero di contatti tra i due colegislatori, ovvero il Parlamento e il Consiglio, moltiplicando anche i contatti con la Commissione europea. Si può dire che non si discosta da consueto schema: Commissione propone, Parlamento parere, Consiglio pronuncia; la particolarità è che questa 1a fase può essere anche l'ultima, nel senso che Parlamento approva proposta oppure suggerisce emendamenti condivisi interamente da Consiglio, esso approva a maggioranza qualificata.
Il trattato di Amsterdam ha semplificato la procedura di codecisione al fine di renderla più efficace e più rapida e rafforzare il ruolo del Parlamento. La procedura è stata inoltre estesa a nuovi settori, come l'esclusione sociale, la sanità pubblica e la lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari della Comunità europea. Il Parlamento deve partecipare all'esercizio del potere legislativo per rafforzare il carattere democratico.
dell'azione comunitaria. È per questo motivo che per ogni strumento normativo adottato a maggioranza qualificata è ipotizzabile il ricorso alla procedura di codecisione. Così, nella maggior parte dei casi alla procedura di codecisione in sede di Parlamento si accompagna il voto a maggioranza qualificata nell'ambito del Consiglio (è preferibile, perché se vi fosse bisogno dell'unanimità, sarebbe facile interrompere l'iter). Tuttavia, in relazione ad alcune disposizioni del trattato, la procedura di codecisione e l'unanimità continuano a coesistere. Il trattato di Nizza ha portato ad un parziale superamento di questa situazione. Sono sette le disposizioni del trattato per le quali la CIG ha previsto l'introduzione del voto a maggioranza qualificata e la contestuale introduzione della procedura di codecisione: si tratta delle misure di incentivazione volte a combattere le discriminazioni, della cooperazione giudiziaria in
Materia civile, delle misure specifiche destinate a svolgere un ruolo di sostegno nel settore industriale, delle azioni in materia di coesione economica e sociale (al di fuori dei fondi strutturali), dello statuto dei partiti politici a livello europeo ed infine delle misure in materia di visti, asilo e immigrazione. Con il T.L. diventerà procedura legislativa ordinaria.