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PROCEDURE NON LEGISLATIVE
Atti non legislativi (Art 289 comma 3 TFUE): proposta Comm è eccezione ovvero solo dove espressa da Trattati (no potere di iniziativa).
Art 290 TFUE:
- Legislatore UE (Parlam/Cons) can delegare adozione atto non leg di portata generale a Comm che completino/modifichino elementi non essenziali (=disposiz che a oggetto tradurre orientam fondamo che non pregiudichino economia gen atto) dell'atto leg che stanno adottando.pol comunitaria
- Delega a tempo indeterminato o termine prefissato dove can rinnovo automatico.
- Potere di obiezione che legislatore riservarsi su atti delegati adottati da Comm.
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Art 291 TFUE:
- Attribuz competenza a prendere a livello UE misure uniformi di esecuzione di att giuridicamvincolanti, adottati o meno da istituz su base proced leg.
- Competenza di esecuzione che spetta a Comm (no in PESC).
- Eserc in caso concreto richiede di essere attivato da atto Cons/Cons+Parlam.
- Subordinazione Comm a consultazione
Se atto di base prevede condizioni uniformi di esecuzione di alcune disposizioni, la Commissione può decidere che il Comitato adotti atti di esecuzione applicando 2 procedure di comitato: consultiva (obbligata a sottoporre il progetto all'esame del comitato) e d'esame (il comitato vota a maggioranza qualificata e se l'esito è positivo l'atto viene adottato immediatamente, altrimenti la Commissione può sottoporre un nuovo atto entro 2 mesi).
Consultazione (obbligatoria ma non vincolante) del Parlamento europeo da parte del Consiglio quando sono adottati accordi internazionali nel campo della Politica estera e di sicurezza comune (PESC). Non è speciale perché produce un Trattato internazionale e non decisioni/regolamenti/direttive. Anche in casi di gravi violazioni dei principi fondamentali, per l'adesione di nuovi membri all'UE o per disposizioni sul recesso dall'UE.
Revisione dei Trattati: per modificare il contenuto del Trattato sull'Unione europea (TUE) e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Articolo 48 del TUE: contempla 3 diverse procedure (1 ordinaria e 2 semplificate):
1. Procedura ordinaria:
- Attivata da uno Stato membro/Parlamento europeo/Commissione per sottoporre un progetto di modifica indirizzato al Consiglio dell'Unione europea.
- Per questioni che riguardano le competenze dell'UE.
- Il Consiglio dell'Unione europea trasmette il progetto al Consiglio
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europeo che lo esamina. Se favorevole convoca Convenzione:
- Can altro modo x indicar Trattati internaz ma non in questo caso bc indica Comitato dirappresentanti naz Stati membri/rappresentanti Parlam europeo/rappresentanti Commeuropea/rappresentanti dei capi di Stato di governo degli Stati membri.
- Esamina progetto di modifica e fa raccomandazione inviata a una Conferenza deigoverni degli Stati membri che concorda con modifiche da apportare ai Trattati.
- Infine serve ratifica di revisione dei Trattati da tt Stati membri: ogni Stato libero diregolare come vuole processo (es. alcuni Stati prevedono ratifica attraverso voto Parlamnaz come Italia e altri can sottoporre a referendum popolare).
Fasi fondamentali: attivazione (bc formulata proposta) e conferenza dei rappresentanti deigoverni.
- Semplificate:
- Coinvolti meno soggetti e meno passaggi ma modifiche sono limitate.
- No convocazione Convenzione o conferenza.
- 1^, Modifica parte III TFUE (Politiche UE e azioni interne):
Altre norme stabiliscono competenza generale (= in tt materie competenza interna UE):
Art 47 TUE: personalità giur UE (è soggetto di d internaz).
Art 216 TFUE:
- Conseguenza della personalità giur UE bc UE can concludere accord x realizzare nell'ambito delle politiche UE gli obiettivi fissati da Trattati.
- UE persegue suoi obiettivi sul piano interno attraverso adozione atti come regolamenti/direttive/decisioni, sul piano esterno quegli stessi obiettivi can perseguiti attraverso stipulazione accordi internaz.
- Quindi tracciato parallelismo tra competenze interne ed esterne: ogniqualvolta d UE attribuito alle sue istituz determinati poteri e competenze sul piano interno, al fine di realizzare un certo obiettivo, UE è competente ad assumere impegni sul piano internaz necessari x raggiungere tale obiettivo, anche in mancanza di
Il testo fornito espresse disposizioni Trattati che autorizzino la conclusione di accordi internazionali in quel settore. Secondo l'articolo 218 del TFUE (procedura), l'attore principale è il Consiglio dell'Unione Europea, che determina i tempi delle fasi essenziali della stipulazione del Trattato internazionale. Il Consiglio autorizza l'avvio dei negoziati (cioè il dialogo diplomatico per definire il contenuto del Trattato), nomina il negoziatore per l'Unione Europea e autorizza la firma del Trattato una volta conclusi i negoziati. Inoltre, il Consiglio adotta una decisione che rappresenta il momento in cui il Trattato è ufficialmente concluso ed entra in vigore per l'Unione Europea. È importante notare che il Trattato non entra in vigore con la firma, ma con la ratifica, che è una decisione del Consiglio dell'Unione Europea. Inoltre, esistono diverse tipologie di competenze dell'Unione Europea: competenze esclusive, in cui l'UE ha il potere di legiferare e gli Stati membri non possono farlo; e competenze concorrenti, in cui sia l'UE che gli Stati membri possono legiferare. È importante considerare queste tipologie di competenze perché se l'UE desidera concludere un Trattato internazionale su una materia concorrente, affinché entri in vigore è necessaria la ratifica sia dell'UE che degli Stati membri.
(accordi misti).Art 218 paragrafo 11 TFUE:
- Quando Trattato definito in contenuti e si accinge a entrare in vigore x UE, prima che succeda, è ancora possibile richiedere parere a Corte di giustizia da parte Stato membro/Parlameuropeo/Cons/Comm se dubbi su compatibilità accordo con Trattati UE.
- Se parere negativo non può entrare in vigore se non modifica accordo o Trattati UE.
- Es. Caso: UE accordo con CEDU ma Comm europea credeva contrasti con Trattati UE. Corte hadato parere negativo quindi UE ad oggi non è un sogg che partecipa alla CEDU.
SISTEMA DELLE COMPETENZE UE
Coesistenza di sistemi giuridici indip e ciascuno dotato di una propria struttura: sistema giur UE e quello degli Stati.
Situazioni diverse: Stati membri mantengono intatta sovranità legislativa (esclusiva Stati, no intervento UE) + esclusiva UE + coesistenza rispecchia anche in produz normativa ovvero settori in cui compresenza norme UE e statali.
Regole di competenza definiscono
ripartizione netta competenza (dal punto di vista formale ovvero leggendo norme i confini sono definiti) ma in realtà nell'applicazione concreta separazione non netta perché non si coglie in modo istantaneo se quel settore è di competenza UE o Stati e in certi casi difficile dare contenuto a certe materie (perché non si riesce a definire in modo netto quali situazioni rientrino in certa materia). Anche quando può comportare una sorta d'invasione UE opera sempre con il fine di realizzare propri obiettivi di campo nella competenza Stati. Apparente distinzione netta ma in concreto di sovrapposizione (UE invade competenza Stati): Pag. 28 di 86 - Conseguenza anche della Corte di giustizia UE perché detiene monopolio interpretativo sulle norme UE che chiaramente sono pro UE (interpretazioni estensive per favorirne intervento, favore comunitatis) e a volte poco a favore Stati membri. - Kompetenz Kompetenz (=competenza sulla competenza): UE attraverso Corte di giustiziaècompetente a intrepretare ampiezza proprie competenze leg attribuitele da Trattati (es. PESC:concetto non definito nel dettaglio dai Trattati ma compito Corte di Giustizia di individuaredifferenze tra PESC e Cooperazione allo sviluppo che è altra materia competenza UE).
è autonoma nell’interpretare ampiezza competenze.
CorteDifferenze:
- Competenza: settore in cui ord giur ha potere di intervenire attraverso adozione norme giur.
- Ambito di applicazione: attua settore di competenza indicando a quali casi e sogg si applicadeterminata norma giur. Comprende tt fattispecie e tt soggetti ai quali si applica norma d UE adottatanell’eserc competenze normative UE.
Corte di giustizia UE:
- Interpretaz estensiva UE così favorito estensione ambito di applicazione norme dal punto di vistamateriale e personale.
- Sempre obiettivo di trovare soluzione + adatta x caso concreto.
- Opera secondo rinvio pregiudiziale con il quale giudice naz chiede
Chiarimento su competenza, partendo da un caso concreto. La somma delle competenze dell'Unione Europea è più ristretta rispetto all'ambito di applicazione dell'Unione Europea. Secondo gli articoli 3, 4 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ci sono competenze dell'UE e se sommiamo quelle materie dovremmo trovare tutti gli ambiti di applicazione dell'UE (ovvero l'ambito dovrebbe coincidere con la somma delle competenze), ma non è così perché la giurisprudenza estensiva della Corte di giustizia dell'UE ha fatto sì che l'UE trovasse applicazione in settori che non sarebbero di competenza dell'UE. La Corte ha contemplato la possibilità che anche dove non c'è competenza esplicita dell'UE ci sia comunque interesse ad applicare il diritto dell'UE per realizzare gli obiettivi dell'UE e per trovare la soluzione migliore per disciplinare singoli casi concreti che vengono portati all'attenzione della Corte attraverso rinvii pregiudiziali. L'UE adotta atti normativi solo nelle materie di sua competenza, però capita che queste norme trovino applicazione anche in settori non di competenza dell'UE. Il principio di attribuzione (Articolo 5 del Trattato sull'Unione Europea) stabilisce che l'UE agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite.
attribuiti in Trattati da Stati x obiettivi stabiliti neiTrattati (quindi Trattati individuano materie e obiettivi UE). Attribuzione finalistica bc x conseguire finalità. Dove no competenza UE è competenza Stati. Questo principio si ritrova anche in Art 7 TFUE o Art 3-4 TUE x affermare + volte che UE èassociaz che deriva da Stati e opera solo dove Stati glielo consentono grazie al principio diattribuzione. Esiste da 1957 (da CEE). Fino a 2009 (quando introdotto da Trattato di Lisbona elenco chiaro/specifico materie di competenzain 3 norme TFUE) Stati mai provveduto a elenco esplicito e tassativo delle competenze CEE e poiUE ma bisognava ricavarle da singole disposiz Trattati quindi fino a 2009 distribuz competenze nonsi fondava su liste di ripartizione ma su schema funzionale in virtù del quale Trattati definivanoobiettivi Comunità/UE e poi rinviavano alla parte sostanziale Trattati (parte che definisce singolepolitiche) x spe