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LE COMPETENZE DELLA COMUNITÀ

L'attribuzione di competenze funzionali alla comunità è regolata dall'art. 5 del Trattato di Maastricht che precisa, infatti, "la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono state conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente Trattato". Le competenze debbono essere esercitate con il principio della sussidiarietà.

Si può ritenere che vi sia un trasferimento di competenza dagli Stati alla Comunità, nel momento in cui gli Stati attribuiscono alla Comunità delle competenze proprie. Le competenze trasferite sono altresì create, con riferimento a tutti gli elementi di novità che comporta l'esercizio di siffatte competenze da parte della Comunità.

Delimitazione fra competenze statali e comunitarie: "Gli Stati adottano tutte le misure di carattere generale e particolare atte ad assicurare...

l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente Trattato ovvero determinati dagli atti delle Istituzioni della Comunità. Essi facilitano quest'ultima nell'adempimento dei propri compiti" art. 10.

"Gli Stati membri si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del presente Trattato"

"Gli stati membri hanno il diritto e, in applicazione delle disposizioni generali dell'art. 10 del Trattato l'obbligo di adottare ogni iniziativa per assicurare l'effetto utile dell'insieme delle disposizioni"

Competenze concorrenti e competenze esclusive

In tutti i casi in cui la delimitazione delle competenze fra Comunità e Stati non è agevole, ci troviamo di fronte a competenze concorrenti.

Sono dette competenze esclusive quelle esercitate in modo esclusivo dalla Comunità (per esempio quegli accordi che gli Stati singoli non possono direttamente stipulare - es. accordi

internazionali -).Competenze sussidiarie e poteri impliciti

Quando un'azione, non prevista dal Trattato, si rende necessaria per raggiungere gli scopi della Comunità, senza che il Trattato stesso abbia previsto i poteri d'azione richiesti, il Consiglio delibera all'unanimità, su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento, di intraprendere tale azione.

B) LE FONTI

Il Trattato di Maastricht come pure quelli di Amsterdam e di Nizza non contengono alcuna esplicita elencazione delle fonti del diritto comunitario. L'individuazione o la classificazione delle fonti può quindi essere fatta ricorrendo a diversi criteri di sistematicità.

Una prima classificazione trae origine dagli accordi internazionali.

Il primo gruppo di norme rappresenta le fonti primarie, altrimenti dette diritto comunitario originario: il secondo gruppo invece costituisce il diritto comunitario derivato.

Vi sono poi delle fonti esterne ai Trattati, derivate

  1. Il diritto comunitario obbedisce altresì alla regola consueta del diritto internazionale per quanto riguarda la sua applicabilità nel tempo.
  2. Per l'accertamento del momento iniziale d'ogni singolo atto, occorre far riferimento alla data della sua entrata in vigore, così come occorre riferirsi alla medesima data o ad altra data dello stesso atto per gli atti modificativi di precedenti disposizioni.
  3. L'applicabilità nello spazio si ricava dalle singole disposizioni dei Trattati istitutivi nonché dal Trattato sull'Unione nella versione adottata a Nizza e dalle eventuali modifiche territoriali (unificazione tedesca).

Il referendum in Groelandia).

Gerarchia delle fonti

Nonostante non sia stata, fino ad oggi, stabilita alcuna gerarchia delle fonti è evidente che quelle derivate dal diritto originario precedono quelle derivate dal diritto derivato.

I Trattati, in quanto diritto originario, si impongono sugli accordi dei singoli Stati in quanto diritto derivato.

DIRITTO ORIGINARIO

1 Trattati

Il diritto originario è costituito anzitutto dai Trattati di Roma del 1957 istitutivi della CEE e della CECA e EURATOM.

2 La revisione del trattato

I Trattati istitutivi possono essere oggetto di modifiche o revisioni.

I trattati originari prevedevano diverse clausole di revisione

Il Trattato sull'Unione ha unificato le procedure in una sola disposizione prevedendo altresì una revisione programmata per il 1996.

La conferenza di Amsterdam ha confermato il testo, togliendo solo il riferimento del 1996, ormai superato e prevedendo una nuova conferenza che si è poi realizzata.

Nizza. Attualmente il potere di proporre emendamenti spetta sia alla Commissione sia ai singoli Stati membri. Gli emendamenti sono quindi sottoposti al Consiglio che deve richiedere il parere del Parlamento europeo e della Commissione (a meno che la proposta venga da quest'ultima). I lavori si concludono con l'adozione di un atto che è poi sottoposto agli Stati membri per la ratifica.

IL DIRITTO DERIVATO

Insieme di norme giuridiche emanate dagli organi comunitari per la realizzazione degli obiettivi definiti dai Trattati.

Atti vincolanti

Gli atti comunitari giuridicamente vincolanti per gli Stati membri sono:

  • i regolamenti: che hanno una portata generale;
  • le direttive: che vincolano i destinatari solo per quanto riguarda il risultato da raggiungere lasciando la discrezionalità dei mezzi da adottare;
  • le decisioni: che hanno una portata individuale, vale a dire che sono indirizzate a singoli Stati.

I regolamenti comunitari

Sono atti vincolanti

che si caratterizzano per tre elementi fondamentali:
  • portata generale, essendo indirizzati a tutti gli Stati membri;
  • obbligatorietà in tutti i loro elementi, cioè non c'è elasticità di applicabilità della norma;
  • sono direttamente applicabili, cioè non abbisognano di alcun atto di adattamento da parte dei singoli ordinamenti statali.
Il processo di formazione dei regolamenti è abbastanza complesso, infatti, sono emanati dal Consiglio su proposta della Commissione. Al processo di formazione di tali atti è associato anche il Parlamento Europeo attraverso delle procedure previste dal Trattato (Procedura di consultazione, Procedura di cooperazione, Procedura di codecisione). Il principale requisito formale previsto dai Trattati è l'atto detto "Motivazione degli atti comunitari", cioè l'indicazione della loro base giuridica. Si tratta di un requisito essenziale poiché la sua

inosservanza può comportare il Ricorso per annullamento. I regolamenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità, GUCE. Le Direttive I requisiti formali delle direttive sono:

  • la portata individuale. Esse hanno come destinatari gli Stati membri. In tale prospettiva si distinguono in:
    1. generali, se indirizzate a tutti gli Stati membri;
    2. individuali o particolari, se indirizzate ad uno o ad alcuni di essi.
  • l'obbligatorietà di risultato. A differenza dei regolamenti comunitari e dalle decisioni, le direttive impongono l'obbligo di raggiungere un risultato.

Elaborazione L'elaborazione segue lo stesso iter dei regolamenti. Requisiti formali I Requisiti formali sono gli stessi dei regolamenti. Diversa è invece la pubblicità: questi atti devono acquistano efficacia dalla data della notifica. Inoltre le direttive fissano i termini per la loro attuazione.

Le decisioni Corrispondono, in sostanza, all'atto amministrativo

dei sistemi politici nazionali. Elementi essenziali delle decisioni sono:

  • la portata individuale. Ciò significa che la decisione è riferibile ai singoli destinatari.
  • la motivazione. Secondo la Corte di Giustizia è sufficiente che la motivazione indichi le ragioni sulle quali l'atto è fondato.
  • l'obbligatorietà in tutti i suoi elementi, sia in relazione al risultato sia ai mezzi da utilizzare per raggiungere l'obiettivo indicato.

Elaborazione

Le decisioni sono normalmente emanate dalla Commissione, mentre il Consiglio emana solo le decisioni indirizzate ai singoli Stati.

Efficacia

Come le direttive, le decisioni acquistano efficacia dalla data della notifica.

Raccomandazioni e pareri

Ambedue gli atti rientrano nella fattispecie degli atti non vincolanti.

  • Le raccomandazioni hanno lo scopo di obbligare il destinatario a tenere un determinato comportamento conforme alle esigenze comuni.
  • Il parere tende a fissare il punto di vista.

Dell'Istituzione che lo mette in ordine ad una specifica questione.

Gli atti atipici comprendono quelle decisioni diverse da quelle previste dall'art. 249, con queste il Consiglio autorizza la Commissione a negoziare accordi commerciali con i paesi terzi.

L'ITER DI FORMAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI

Gli atti del diritto comunitario derivato aventi carattere normativo (regolamenti e direttive) sono il risultato di un procedimento complesso nel quale intervengono più Istituzioni e nel quale si possono individuare almeno tre fasi.

  1. L'iniziativa

L'iniziativa o proposta è affidata alla Commissione; in questa funzione la Commissione può essere sollecitata da un eventuale azione del Parlamento Europeo. La formulazione del progetto di atto è realizzata dagli uffici della Commissione, in pratica dalle Direzioni Generali competenti in materia, e quindi dal Servizio giuridico della Commissione. La Commissione può anche avvalersi di esperti.

Nel processo decisionale dell'Unione Europea, le proposte legislative sono presentate dalla Commissione Europea. Queste proposte possono essere elaborate da gruppi di lavoro nazionali o ad hoc, in consultazione con gli Stati membri che successivamente dovranno approvare l'atto.

Dopo il Trattato di Amsterdam, il Parlamento Europeo ha anche il potere di richiedere alla Commissione di presentare delle proposte (art. 192). Tuttavia, in questo caso, la Commissione è libera di decidere se dare seguito o meno alla richiesta.

Le proposte della Commissione devono rispettare le indicazioni del Consiglio, che stabilisce gli orientamenti politici. Inoltre, per le proposte che comportano oneri finanziari, devono essere previste adeguate coperture finanziarie.

La seconda fase del processo decisionale è quella della consultazione, che prevede l'acquisizione dei pareri richiesti dagli organi consultivi come il Comitato Economico Sociale, il Comitato delle Regioni e soprattutto il Parlamento Europeo. Oltre agli organi istituzionalmente presenti, la Commissione può avvalersi di esperti o gruppi ad hoc.

Dettagli
Publisher
A.A. 2010-2011
38 pagine
5 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher luca d. di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Sinagra Augusto.