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Cittadinanza dell'UE

La cittadinanza europea deriva dall'attribuzione di cittadinanza effettuata da uno Stato membro dell'UE. Ciò significa che gli Stati sono liberi di scegliere come attribuire la cittadinanza. Dunque, uno Stato non può interferire con l'attribuzione di cittadinanza fatta da un altro Stato.

La sentenza Micheletti

La sentenza con la quale è stato affermato questo principio per la prima volta è intervenuta prima che il Trattato avesse fatto riferimento alla cittadinanza europea (con il Trattato di Maastricht). C'erano riferimenti prima perché la Comunità ha sempre seguito il principio di non discriminazione in base alla nazionalità (sempre nel campo dell'UE).

La sentenza cui si fa riferimento è la sentenza Micheletti: il signor Micheletti era figlio di genitori italiani nato in Argentina, dunque aveva doppia cittadinanza. Micheletti diventa odontotecnico in Argentina e decide poi di esercitare la propria attività professionale in Spagna. Chiede il riconoscimento del titolo di studio e lo ottiene, ma la Spagna gli rifiuta la concessione di un permesso di soggiorno definitivo (che egli richiedeva in base alla libertà di stabilimento come cittadino dell'UE).

Il codice spagnolo prevedeva che in caso di doppia cittadinanza dovesse prevalere la cittadinanza di ultima residenza, dunque nel caso quella argentina, che non fa parte della Comunità. Micheletti inizia un procedimento davanti a un giudice spagnolo che fa rinvio pregiudiziale, cioè pone un quesito alla Corte di Giustizia (la maggior parte delle sentenze della Corte di Giustizia derivano da rinvio pregiudiziale).

Il giudice nazionale chiese alla Corte di Giustizia se in quel caso fosse corretto che la Spagna considerasse Micheletti un cittadino argentino, e la Corte di Giustizia rispose che in quel caso, utilizzando la normativa spagnola, uno Stato interveniva sull'attribuzione di cittadinanza effettuata da un altro Stato, contrastando con il diritto comunitario. Dunque tra cittadinanza comunitaria e non comunitaria prevale sempre quella comunitaria.

Con questa sentenza si crea un primo concetto di cittadinanza europea, che poi viene riportato anche all'interno del Trattato, prevedendo di collegare a tale cittadinanza anche dei diritti, come:

  • Libera circolazione, che però fino al Trattato di Maastricht è stata collegata a fattori economici, e non è nemmeno oggi una libertà assoluta, perché si vuole evitare il rischio che un soggetto vada a gravare sul sistema di sicurezza sociale, che varia da Stato a Stato.
  • Diritto di elettorato attivo e passivo al Parlamento europeo (anch'esso esistente solo da un po' prima di Maastricht).
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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

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