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Controllo giurisdizionale e cooperazione tra giudice nazionale e giudice comunitario

Con la sentenza di condanna si impone al giudice la non applicazione della norma interna confliggente con la norma comunitaria provvista di effetto diretto così come interpretata dalla Corte di giustizia. Controllo giurisdizionale e cooperazione tra giudice nazionale e giudice comunitario. Funzione e oggetto del rinvio pregiudiziale.

Nel sistema di controllo giurisdizionale sulla corretta ed uniforme applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri, un rilievo decisivo ha assunto la cooperazione tra giudice comunitario e giudice nazionale, quest'ultimo non a caso definito giudice comune o anche naturale del diritto comunitario.

A fare applicazione del diritto comunitario, direttamente o nella forma dell'atto nazionale imposto da una normativa comunitaria è principalmente il giudice nazionale. Peraltro è chiaro che la circostanza che i giudici di 15 paesi diversi sono chiamati ad applicare in via diretta o mediata il diritto comunitario crea un problema di

uniformità e di corretta applicazione dello stesso diritto comunitario. Il rinvio pregiudiziale (art. 234) dà al giudice la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia una pronuncia sull'interpretazione o sulla validità di una norma comunitaria quando siffatta pronuncia sia necessaria per risolvere la controversia di cui è stato investito.

Di fronte alla possibile o accertata rilevanza di una norma comunitaria per la soluzione della controversia, può essere necessario al giudice nazionale avere una risposta ai seguenti interrogativi:

  • Quale sia la corretta interpretazione e con essa la portata della norma comunitaria; se la corretta interpretazione della norma comunitaria precluda l'applicazione di un atto amministrativo o di una norma costituzionale.
  • Se la norma comunitaria rilevante sia valida ed efficace.

Le 2 ipotesi corrispondono al rinvio pregiudiziale d'interpretazione e di validità delle norme.

La funzione essenziale del rinvio pregiudiziale è di realizzare una interpretazione e quindi una applicazione del diritto comunitario uniforme in tutti i Paesi membri, in modo che esso abbia ovunque la stessa efficacia. È necessario che le norme comunitarie ricevano la stessa chiave di lettura, e di conseguenza le stesse possibilità di applicazione in tutti i Paesi membri. È fisiologico che vi sia una diversità di approccio e di applicazione, ma il fenomeno deve restare per quanto possibile temporalmente limitato e comunque deve alla lunga essere eliminato grazie ad una interpretazione centralizzata.

Alla Corte di giustizia spetta l'ultima parola in ordine all'interpretazione del diritto comunitario; e solo in questo senso la sua competenza può anche considerarsi esclusiva; infatti in prima battuta è il giudice nazionale ad applicare e ad interpretare il diritto comunitario.

La seconda funzione del rinvio pregiudiziale

La funzione di interpretazione è quella di verificare la legittimità di una legge nazionale o di un atto amministrativo o anche di una prassi amministrativa rispetto al diritto comunitario. Il meccanismo è complesso in quanto la sentenza del giudice nazionale che accerta la legittimità o meno della norma nazionale consegue ad un'interpretazione del diritto comunitario da parte della Corte di giustizia. Il controllo della Corte sulla legittimità di norme è stato affermato come momento fondamentale del sistema di tutela dei diritti che il singolo vanta in forza del diritto comunitario.

Quando un singolo ritiene di aver subito un pregiudizio per effetto dell'applicazione di una norma o di una prassi nazionale assunta come incompatibile con il diritto comunitario, può far valere tale incompatibilità e provocarne l'accertamento in 2 modi.

  1. segnalazione alla Commissione, che a sua volta deciderà se attivare o meno la procedura d'infrazione.
  2. ricorso diretto alla Corte di giustizia.
chiedere al giudice nazionale dinanzi al quale sia stata portata la controversia di procedere al rinvio pregiudiziale d'interpretazione. Si può procedere nei 2 modi, stimolando sia l'apertura di una procedura d'infrazione da parte della Commissione, sia un rinvio pregiudiziale da parte del giudice, con il risultato che si potranno avere 2 sentenze della Corte. Restano così 2 procedure con oggetto e conseguenze diverse non solo sul piano formale. L'una tende all'accertamento di una violazione da parte del diritto nazionale, l'altra ad una lettura della norma comunitaria dalla quale potrà eventualmente dedursi una incompatibilità di una norma nazionale. La terza funzione del rinvio pregiudiziale consiste nel completare il sistema di controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti comunitari. Dinanzi al giudice nazionale può essere messa in discussione la norma comunitaria direttamente applicabile o la base.

giuridica comunitaria dell'atto. Lo scopo è quello di farne valere l'illegittimità o di farne accertare definitivamente la contestata legittimità, in entrambi i casi chiamando in causa la Corte di giustizia. La sua competenza è esclusiva rispetto al controllo sulla legittimità degli atti comunitari, nel senso che solo al giudice comunitario spetta di dichiarare l'eventuale illegittimità dell'atto; il giudice nazionale può solo confermarne la legittimità.

L'ipotesi del rinvio pregiudiziale di validità rientra a pieno titolo nell'esercizio della funzione di controllo giurisdizionale sugli atti comunitari devoluta alla Corte. Ciò vuol dire che il rinvio pregiudiziale di validità completa il sistema dei rimedi giurisdizionali predisposti per la tutela dei diritti del singolo rispetto agli atti posti in essere dalle istituzioni comunitarie.

L'oggetto del rinvio pregiudiziale

è ampio; per il rinvio d’interpretazione, si tratta di tutto il sistema giuridico comunitario,dai trattati istitutivi agli accordi di associazione, dagli atti delle istituzioni, anche quelli non vincolanti, ai principi generalidel diritto comunitario. Gli atti sottoposti alla verifica di validità sono quelli posti in essere dalle istituzioni comunitarie.Il T. di Amsterdam ha ampliato le competenze del giudice comunitario, introducendo anche qualche peculiarità rispetto al rinvio pregiudiziale, inparticolarità in tema di circolazione delle persone e per effetto della comunitarizzazione dell’accordo di Schengen.Condizioni soggettive e oggettive del rinvio pregiudiziale.Il rinvio pregiudiziale può essere deciso da qualunque giudice nazionale: amministrativo o penale, civile o tributario o dellavoro purché si tratti della giurisdizione di uno Stato membro.La cooperazione tra giudice comunitario e giudice nazionale esclude che la Corte

Possa sindacare la motivazione del provvedimento di rinvio e la pertinenza delle questioni ivi contenute; d'altra parte, quando le questioni sollevate portano sull'interpretazione del diritto comunitario la Corte è tenuta a decidere.

La Corte ha poi sindacato la pertinenza dei quesiti pregiudiziali ad essa sottoposti riservandosi il potere di verificare la propria competenza a rispondere. La Corte ha sottolineato la necessità che nel quesito pregiudiziale siano espresse con chiarezza le ragioni per cui il giudice nazionale considera necessaria la pronuncia della Corte; ha escluso di pronunciarsi in presenza di questioni ipotetiche o non necessarie al giudice nazionale per risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente; la parsimonia della motivazione del rinvio è ragione sufficiente per far dichiarare irricevibili talune domande pregiudiziali.

La Corte può rifiutarsi di rispondere ai quesiti posti dal giudice di rinvio quando l'atto di cui

è richiesta l’interpretazione nonè configurabile come atto adottato dalle istituzioni; o quando le norme comunitarie in questione non sono applicabili allafattispecie oggetto della causa, in quanto si tratta di una situazione puramente interna cioè di una situazione che non presentaalcun nesso con una qualsiasi delle situazioni considerate dal diritto comunitario. [approfondimento 276].

Facoltà ed obbligo di rinvio.

Il giudice nazionale che non sia di ultima istanza ha la facoltà di sottoporre alla Corte un quesito pregiudiziale ogni volta chela risposta è indispensabile per giudicare della controversia dinanzi ad esso pendente. 17

Il giudice che ha rivolto il quesito alla Corte, deve essere lo stesso che ne riceverà la risposta, nel senso che quest’ultima deveessere necessaria per la decisione di quell’organo giurisdizionale e non per quella di un organo diverso.

Quando si tratta di un giudice di ultima istanza (Corte di Cassazione,

Consiglio di Stato), inteso come giudice le cui sentenze non siano soggette ad impugnazione, egli ha l'obbligo di operare il rinvio. Tale differenza trova giustificazione nella circostanza che normalmente la giurisprudenza delle corti supreme si consolida con maggior forza ed autorità, determinando un rischio maggiore rispetto all'esigenza di uniforme applicazione del diritto comunitario, che rappresenta il fondamento principale del meccanismo del rinvio pregiudiziale. Si è ammessa un'eccezione per l'ipotesi in cui la risposta al quesito non alimenti alcun ragionevole dubbio interpretativo; si è così voluto introdurre nel sistema comunitario la teoria dell'atto chiaro. La decisione del rinvio è solo del giudice che può operarlo anche d'ufficio. Sebbene nella maggior parte dei casi sono le parti a sollecitare il rinvio ed a suggerire i termini dei quesiti da sottoporre alla Corte, è sempre il giudice che

Provvede alla loro formulazione. Giudizio cautelare nazionale e rinvio pregiudiziale. È opportuno richiamare l'attenzione su pronunce in cui la Corte si è soffermata sulla tutela cautelare che i giudici devono poter apprestare a diritti vantati dai singoli in forza di norme comunitarie ed in attesa della sentenza definitiva.

  1. Una azienda chiedeva la tutela cautelare del diritto che pretendeva essergli conferito da una norma comunitaria; quindi richiamiamo all'art. 234, al meccanismo che provvede al controllo sulla coerenza con il diritto comunitario degli ordinamenti nazionali e la cui utilità verrebbe ridotta se il giudice nazionale non potesse concedere misure provvisorie fino all'esito della causa.
  2. Potere del giudice nazionale di sospendere in via cautelare l'applicazione di una norma nazionale a ragione di una pretesa di illegittimità dell'atto comunitario di cui l'atto impugnato rappresenta la misura interna di attuazione.

Si tratta per il giudice nazionale di sospendere l'atto comunitario, che mal si concilierebbe con la mancanza di competenza sulla sua validità, che è esclusiva del giudice comunitario. La Giuris. ha riconosciuto che il giudice nazionale può esercitare in via cautelare il potere in questione.

Dettagli
Publisher
A.A. 2006-2007
19 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Di Federico Giacomo.