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Il primato del diritto comunitario sul diritto interno

Un'altra qualità delle norme comunitarie è il primato o la prevalenza sulle norme interne con esse contrastanti, sia precedenti che successive e quale ne sia il rango, all'occorrenza anche costituzionale. La conseguenza della prevalenza della norma comunitaria è che la norma interna con essa contrastante non può essere applicata ma deve essere disapplicata.

Il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna confliggente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria.

Il Trattato (pronuncia Van Gend Loos) ha istituito un ordinamento giuridico proprio, integrato con quelli nazionali, il giudice comunitario ne ha dedotto che gli Stati membri non potrebbero opporre al Trattato leggi interne successive, senza con questo far venir meno la necessità.

uniformità ed efficacia del diritto comunitario in tutta la Comunità, nonché il senso della portata e degli effetti attribuiti dall’art. 249 al regolamento. Quindi una normativa nazionale incompatibile col diritto comunitario è del tutto priva di efficacia anche se successiva; il diritto comunitario prevale in virtù di una forza propria secondo una visione monista del rapporto tra norme comunitarie e diritto interno.

L’effetto diretto e il primato sono elementi intrinseci alle norme in quanto necessari a soddisfare l’esigenza fondamentale di uniformità di applicazione e di efficacia all’interno della Comunità.

I due ordinamenti sono distinti e tra loro autonomi anche se coordinati, in quanto in forza dell’art. 11 della Costituzione sono state trasferite alle istituzioni comunitarie le competenze relative a determinate materie.

L’autonomia importa, da un lato, che la norma comunitaria provvista del requisito

della immediata applicabilità impedisce alla norma nazionale contrastante di venire in rilievo per la disciplina del rapporto da parte del giudice; dall'altro, che la norma nazionale confliggente non è né nulla né invalida, ma solo inapplicabile al rapporto controverso. Ne consegue che la norma comunitaria provvista di effetto diretto va applicata immediatamente dal giudice in luogo della norma nazionale confliggente, senza bisogno di ricorrere al giudizio di costituzionalità. L'effetto diretto della norma comunitaria rende inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma nazionale confliggente. La corte costituzionale ha lasciato che non si sottraggano alla sua verifica due ipotesi: quella di un eventuale conflitto con i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e con i diritti inalienabili della persona umana. Una norma interna che sia di ostacolo alla protezione giurisdizionale effettiva di un

diritto che il singolo vanta inforza del diritto comunitario deve essere disapplicata dal giudice nazionale; né ha importanza che la normainterna compatibile sia anteriore o posteriore a quella comunitaria.

Rilievi sulla natura del rapporto tra diritto comunitario e diritto italiano

Il rapporto tra il diritto comunitario e il diritto interno viene regolato e instaurato a mezzo degli strumenticostituzionali di adattamento e di attuazione degli Stati membri. La ricostruzione dell’efficacia del dirittocomunitario all’interno degli ordinamenti giuridici nazionali come il frutto di una forza propria del dirittocomunitario è formula di auspicio; che la norma com. produca i suoi effetti o che vengano prodotti dameccanismi di adattamento nazionali è uguale. L’importante è che la norma produca i suoi effetti nel modo enei tempi da essa voluti. Dalla sentenza Simmenthal il giudice nazionale è tenuto a disapplicare le normenazionali posteriori.

incompatibili. Non ci può essere una forza propria del diritto comunitario riguardo ai rapporti con il diritto interno in quanto:

  1. qualunque integrazione del Trattato richiede normali procedure costituzionali di adattamento da parte degli Stati.
  2. le competenze comunitarie sono quelle attribuite dagli Stati membri con il Trattato e non altre.
  3. l'operatività delle norme comunitarie che non sono provviste di effetto diretto è condizionata nei tempi e nei modi dai meccanismi di adeguamento predisposti dai sistemi costituzionali interni.
  4. la norma interna in contrasto con una comunitaria non è nulla ma deve quando sia necessario essere abrogata dagli Stati; la disapplicazione rileva solo in caso di contrasto con una norma provvista dell'effetto diretto mentre nel caso di contrasto con una norma priva di effetto diretto la regola nazionale ha in fatto il proprio valore e spiega la sua efficacia, tanto da dover essere rimossa attraverso un procedimento di

controllo di legittimità costituzionale.

Tutela giurisdizionale

Il sistema di tutela giurisdizionale è lo strumento per rendere effettivo il sistema giuridico nel suo complesso e per realizzare la ricordata Comunità di diritto. Tale sistema si articola su 2 piani procedurali distinti, ma funzionalmente collegati.

Il primo è quello del controllo diretto della Corte di giustizia e/o del Tribunale, controllo che, attivato dalle istituzioni, dagli Stati membri o dai singoli si esaurisce con la pronuncia del giudice comunitario.

Il secondo è quello della procedura pregiudiziale, fondata sulla cooperazione tra giudice nazionale e giudice comunitario, attraverso il rinvio pregiudiziale dal primo al secondo che si risolve in un controllo indiretto della Corte di giustizia, la pronuncia del giudice nazionale decidendo la causa come tale.

Sotto il profilo funzionale il sistema di controllo giurisdizionale comunitario investe la legittimità degli

atticomunitari e la compatibilità di norme e prassi nazionali con il diritto comunitario.

Il controllo diretto sulla legittimità di atti e comportamenti delle istituzioni comunitarie; l'azione di annullamento.

Il controllo giurisdizionale diretto sulla legittimità degli atti comunitari è attribuito alla competenza esclusiva del giudice comunitario: al tribunale di primo grado il contenzioso sul rapporto d'impiego presso la Comunità ed ai ricorsi individuali; alla Corte di giustizia per i ricorsi degli Stati membri e delle istituzioni, nonché in secondo grado rispetto alle sentenze del Tribunale.

Il controllo si realizza attraverso procedure e con effetti diversi: l'azione di annullamento, l'azione in carenza, l'eccezione incidentale d'invalidità, l'azione di danni da responsabilità extra-contrattuale della Comunità, il contenzioso in materia di personale.

L'azione di annullamento

è regolata dall’art. 230 del T. e consiste nell’impugnazione mediante ricorso di un atto adottato dalle istituzioni comunitarie che si pretende viziato e pregiudizievole. Gli atti impugnabili sono gli atti adottati congiuntamente dal Consiglio e dal Parlamento; gli atti che non siano raccomandazioni o pareri, posti in essere dal Consiglio, dalla Commissione e dalla BCE; gli atti del Parlamento destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi (quindi solo gli atti vincolanti sono impugnabili: regolamenti, direttive e decisioni). La Corte ha ampliato la categoria degli atti impugnabili precisando che sono impugnabili tutti gli atti e i provvedimenti posti in essere dalle istituzioni comunitarie che producano o mirino a produrre effetti vincolanti per i destinatari. Impugnabili sono gli atti definitivi, sotto tale profilo non sono impugnabili gli atti preparatori in senso proprio in quanto non modificano la posizione giuridica del destinatario. È viceversa

Impugnabile l'atto con cui la Commissione comunica di aver archiviato definitivamente una denuncia di violazione delle norme di concorrenza e anche l'apertura di una procedura di controllo della compatibilità di un aiuto statale. Sono anche impugnabili gli atti che autorizzano o approvano la conclusione di un accordo anche perché avviene con una deliberazione che resta consegnata in un processo verbale.

Legittimati ad impugnare gli atti comunitari sono anzitutto e comunque gli Stati membri anche rispetto ad atti destinati ad altri membri o a individui. È attribuita allo Stato e non alle loro articolazioni decentrate, esse solo come persone giuridiche.

Legittimate all'impugnazione sono le istituzioni comunitarie: il Consiglio (per gli atti di Commissione e P.) e la Commissione. Quanto al P. europeo la Corte ha affermato che è legittimato ad impugnare un atto, limitatamente all'ipotesi che il vizio fatto valere consista nel mancato rispetto

Delle prerogative e competenze proprie dello stesso Parlamento; la posizione del P. resta diversa rispetto a quella della Commissione e del Consiglio quanto alla legittimazione attiva. Si tratta di una legittimazione limitata alla tutela delle sue prerogative e dunque all'apprezzamento degli aspetti connessi alle modalità di formazione dell'atto impugnato; mentre per le altre 2 istituzioni la legittimazione è generale.

Possono impugnare gli atti comunitari i singoli, persone fisiche o giuridiche, in primo grado dinanzi al Tribunale e in secondo grado dinanzi alla Corte. Il singolo non è legittimato ad impugnare tutti gli atti:

  • può impugnare le decisioni a lui indirizzate.
  • il singolo può impugnare atti di cui non sia il formale destinatario e persino regolamenti, alla condizione che tali atti lo riguardino direttamente e individualmente. Cioè che sia identificabile quale destinatario sostanziale dell'atto e che vi sia un nesso
determinare un impatto diretto sulla sua situazione individuale. Inoltre, è importante sottolineare che il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse diretto, personale e attuale nella decisione in questione. Per garantire la corretta formattazione del testo, è possibile utilizzare i seguenti tag HTML: - `

` per indicare un nuovo paragrafo - `` per evidenziare il testo in grassetto - `` per evidenziare il testo in corsivo - `
` per inserire un'interruzione di linea Ecco un esempio di come potrebbe apparire il testo formattato:

Di causalità tra la situazione individuale e la misura adottata. Lo scopo è di evitare che utilizzando la forma del regolamento le istituzioni comunitarie evitino l'impugnazione della decisione che direttamente ed individualmente investe la posizione del singolo.

Quanto alla circostanza che il ricorrente deve essere direttamente riguardato, ciò si verifica quando non è richiesta alcuna misura di esecuzione per l'applicazione dell'atto di cui si tratta; quando l'atto comunitario incide direttamente sulla posizione giuridica del singolo senza che ai fini della sua applicazione sia necessaria un'altra attività normativa.

Relativamente al requisito dell'individualità esiste il principio che chi non sia destinatario di una decisione può sostenere che questa lo riguarda individualmente soltanto qualora il provvedimento lo tocchi a causa di determinate qualità personali, o di particolari circostanze atte a determinare un impatto diretto sulla sua situazione individuale.

distinguerlo dalla generalità, e quindi lo identifichi alla stessa stregua dei destinatari.

Il termine per l'impugnazione è di 2 mesi a decorrere dalla pubblicazione dell'atto, o dalla sua notificazione al ricorrente o dal giorno in cui il ri

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
22 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Ferraro Fabio.