Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 37
Diritto dell'Unione Europea - la sintesi delle Istituzioni europee Pag. 1 Diritto dell'Unione Europea - la sintesi delle Istituzioni europee Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - la sintesi delle Istituzioni europee Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - la sintesi delle Istituzioni europee Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - la sintesi delle Istituzioni europee Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - la sintesi delle Istituzioni europee Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - la sintesi delle Istituzioni europee Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - la sintesi delle Istituzioni europee Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 37.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - la sintesi delle Istituzioni europee Pag. 36
1 su 37
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

APPLICAZIONE IMMEDIATA, DUNQUE NON CONDIZIONATA DA ALCUN PROVVEDIMENTO FORMALE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE

Tali caratteristiche possono essere presenti, oltre che nelle norme del Trattato, anzitutto nei regolamenti che in principio regolano direttamente una fattispecie, senza che occorra alcun provvedimento ulteriore, salvo eccezioni espressamente prefigurate e identificabili.

Questo non vuol dire però, che le disposizioni di un regolamento siano tutte provviste dell'effetto diretto. Un regolamento, infatti, può contenere una o più disposizioni che impongono o vietano un comportamento agli Stati membri, obbligandoli ad adottare le normative diverse e ulteriori eventualmente necessarie per la sua attuazione.

Se il regolamento è applicabile immediatamente, come di regola, ogni ulteriore misura è superflua e non può in alcun modo condizionarne la piena efficacia.

Questo vale anche per la copertura finanziaria, che in Italia è

necessarie perche una qualsiasi legge o atto amministrativo possa ricevere concreta applicazione. Esempio: nel caso di un regolamento che prevedeva la corresponsione da parte dello Stato membro di un premio in denaro per l'abbattimento di mucche da latte, rifiutato ad un allevatore con l'argomento che non vi era stato un provvedimento interno di copertura finanziaria, la Corte ribadì che la norma era provvista di effetto diretto e doveva dunque ricevere immediata e corretta applicazione. Dell'effetto diretto sono provviste anche le decisioni, sia quelle rivolte ai singoli, sia quelle rivolte ad uno Stato membro. Più complesso è il problema dell'effetto diretto quando si tratta delle disposizioni di una direttiva, cui la giurisprudenza ha pure attribuito tale qualità. Se è vero che questo atto si rivolge ad uno o più Stati membri, è anche vero che nella prassi non mancano direttive che contengono disposizioni conle caratteristiche tipiche delle norme provviste di effetto diretto, cioè precise e non condizionate per la loro applicazione ad alcun intervento dell'autorità nazionali. L'ipotesi non va identificata in tutto e per tutto con quella delle direttive c.d. dettagliate, che di fatto impongono uno specifico comportamento per realizzare certi obiettivi. Ciò, non è che una direttiva sia provvista di effetto diretto in quanto dettagliata, poiché a quel fine non rileva il grado di dettaglio, bensì che la norma non sia condizionata per la sua applicazione ad alcun atto delle autorità nazionali; tanto è vero che anche le disposizioni dettagliate di un regolamento, ma che non abbiano queste caratteristiche, non sono provviste dell'effetto diretto. Non si può trascurare un elemento che emerge con chiarezza dalla prassi e cioè che l'effetto diretto più che essere costruito come una qualità intrinseca della direttiva.come si verifica per le disposizioni del Trattato e per i regolamenti, risulta collegato ad un intento per così dire di tipo pedagogico, quale è quello di ovviare alle negligenze e ai ritardi degli Stati membri nell'adempimento puntuale e corretto degli obblighi loro imposti da una direttiva. IL PRIMATO DEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA SUL DIRITTO INTERNO L'elemento dell'effetto diretto si collega strettamente e necessariamente ad un'altra qualità delle norme comunitarie che viene in rilievo nella relazione con gli ordinamenti giuridici nazionali e che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto internazionale generale: il primato o la prevalenza o la preminenza (o primauté) sulle norme interne con esse contrastanti, sia precedenti che successive e quale ne sia il rango, all'occorrenza anche costituzionale. La conseguenza pratica della prevalenza della norma comunitaria è che la norma interna con essa contrastante non

può essere applicata. Secondo la giurisprudenza è costante l'affermazione che il giudice nazionale ha l'obbligo di applicare integralmente il diritto comunitario e di dare al singolo la tutela che quel diritto gli attribuisce, disapplicando di conseguenza la norma interna configgente, sia anteriore che successiva a quella comunitaria.

Il primato della preminenza del diritto comunitario impone non solo al giudice ma allo Stato membro nel suo insieme, ci riferiamo quindi a tutte le sue articolazioni, in modo particolare le amministrazioni, di dare pieno effetto alla norma comunitaria e, in caso di conflitto di una norma nazionale con una norma comunitaria provvista di effetto diretto di disapplicarla.

LA TUTELA GIURISDIZIONALE

Il sistema di tutela giurisdizionale risulta essere il vero strumento per rendere effettivo il sistema giuridico nel suo complesso e per realizzare la Comunità di diritto.

Il Trattato di Lisbona ha mantenuto inalterato il previgente

sistema giurisdizionale comunitario, estendendolo anche al settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, con la sola differenza che, dal punto di vista terminologico, non si parla più di tutela giurisdizionale comunitaria, ma dell'Unione. Il sistema giurisdizionale si articola su due piani procedurali distinti, ma funzionalmente collegati. Il primo è quello del controllo diretto della Corte di giustizia e/o del Tribunale, ai quali si affiancano i c.d. tribunali specializzati; controllo che, attivato dalle istituzioni, dagli Stati membri ovvero dai singoli, si esaurisce con la pronuncia del giudice dell'Unione. Il secondo è quello della procedura pregiudiziale, fondata sulla cooperazione tra giudice nazionale e giudice dell'Unione, attraverso il rinvio pregiudiziale dal primo al secondo, che si risolve in un controllo indiretto della Corte di giustizia, spettando al giudice nazionale la decisione della causa. Adesso affrontiamo il

Controllo sulla legittimità di atti e comportamenti delle istituzioni dell'Unione: L'AZIONE DI ANNULLAMENTO. Tale controllo è attribuito alla competenza esclusiva della Corte di giustizia dell'Unione europea, la quale comprende la Corte di giustizia, il Tribunale ed i tribunali specializzati (con il Trattato di Lisbona il Tribunale di primo grado e le camere giurisdizionali hanno assunto le nuove denominazioni, rispettivamente, di Tribunale e di tribunali specializzati).

Il controllo si realizza attraverso più procedure e con effetti diversi, ovvero L'AZIONE DI ANNULLAMENTO, L'AZIONE IN CARENZA, L'ECCEZIONE INCIDENTALE DI INVALIDITÀ, L'AZIONE DI DANNI DA RESPONSABILITÀ EXTRA CONTRATTUALE DELL'UNIONE, IL CONTENZIOSO IN MATERIA PENALE.

Il Tribunale è competente a conoscere dei ricorsi individuali, dei ricorsi diretti presentati dagli Stati membri, ad eccezione di quelli che saranno attribuiti ai Tribunali

specializzati e di quelli ancora riservati dallo Statuto alla Corte di giustizia, e dei ricorsi proposti contro le decisioni dei Tribunali specializzati (art. 256 TFUE). 28 L'art. 51 dello Statuto ha devoluto alla cognizione della Corte di giustizia soltanto i ricorsi di annullamento ed in carenza promossi dalle istituzioni o dagli Stati membri contro gli atti o le inattività del Parlamento europeo e/o del Consiglio (ad eccezione di quelli in materia di aiuti di Stato di dumping e di competenze di esecuzione), nonché contro gli atti e le inattività della Commissione in tema di cooperazione rafforzata (art. 311, par. 1, TFUE). Il Tribunale è ora competente a conoscere:

  1. dei ricorsi diretti proposti dalle persone fisiche o giuridiche;
  2. dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro la Commissione (esclusi quelli di cui all'art. 311, par. 1 TFUE);
  3. dei ricorsi proposti dagli Stati membri contro il Consiglio in relazione agli atti adottati nell'ambito
determinate materie specifiche. Questi tribunali specializzati includono: 1) Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, che si occupa di ricorsi relativi all'occupazione nel settore pubblico dell'Unione europea; 2) Il Tribunale della proprietà intellettuale dell'Unione europea, che si occupa di ricorsi in materia di proprietà intellettuale, come i brevetti e i marchi; 3) Il Tribunale per la pubblica amministrazione dell'Unione europea, che si occupa di ricorsi contro le decisioni amministrative dell'Unione europea. Questi tribunali specializzati operano in modo indipendente dal Tribunale dell'Unione europea, ma le loro decisioni possono essere impugnate davanti al Tribunale per i soli motivi di diritto. Inoltre, il Tribunale dell'Unione europea ha competenza esclusiva su determinati tipi di ricorsi, come i ricorsi per danni causati dalle istituzioni dell'Unione europea o dai loro dipendenti, i ricorsi in materia di marchio comunitario e le impugnazioni limitate alle questioni di diritto contro le decisioni dei tribunali specializzati. Infine, le sentenze e le ordinanze del Tribunale dell'Unione europea possono essere impugnate dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea solo per i soli motivi di diritto.

materie specifiche, anche se al momento è stato istituito soltanto il Tribunale della funzione pubblica.

L'AZIONE DI ANNULLAMENTO è regolata dall'art. 263 del TFUE e consiste nell'impugnazione mediante ricorso di un atto adottato dalle istituzioni dell'Unione che si pretende viziato e pregiudizievole.

Atti impugnabili sono gli atti legislativi, gli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, gli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre gli effetti nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.

L'espressa esclusione dal controllo di legittimità delle raccomandazioni e dei pareri sta a significare che sono impugnabili unicamente gli atti vincolanti; in via di principio, quindi, solo i regolamenti, le direttive.

e le decisioni. La giurisprudenza della Corte di giustizia, ispirata al criterio di privilegiare la sostanza rispetto alla forma, ha progressivamente ampliato la categoria degli atti impugnabili, fondandosi proprio sull'esigenza di una protezione giurisdizionale completa ed effettiva. Se ne ha una conferma anche relativamente alla natura dell'atto. La Corte ha infatti precisato che sono impugnabili tutti gli atti e i provvedimenti posti in essere dalle Istituzioni dell'Unione che producano o mirino a produrre effetti vincolanti per i destinatari. Ciò significa che la sua efficacia vincolante e dunque l'ammissibilità della sua impugnazione sono il risultato di un apprezzamento fondato sul contenuto sostanziale dell'atto. La formula utilizzata dalla Corte appare inequivocabile infatti, (sto citando): "l'azione di annullamento deve potersi esplicare in modo completo ed effettivo, in modo da garantire la tutela giurisdizionale dei diritti individuali e di assicurare la validità e l'efficacia del diritto dell'Unione". In conclusione, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha svolto un ruolo fondamentale nel garantire una protezione giurisdizionale completa ed effettiva, ampliando la categoria degli atti impugnabili e basandosi sulla sostanza degli stessi.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RAFADRI di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università del Salento o del prof Caffaro Susanna Maria.