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La Commissione europea e la sua formazione

A decorrere dal 1° novembre 2004, la Commissione sarà formata da un cittadino di ciascu-no Stato membro. In tal modo si è consentito ai nuovi Stati membri di avere un’adeguatarappresentanza in seno all’istituzione, mentre c’è stata una riduzione ad un rappresentanteper gli Stati maggiori che ne avevano due. Per quanto riguarda la nomina dei vicepresidentila competenza spetta al Presidente che li nomina, previa approvazione del collegio.I commissari sono nominati a titolo individuale e devono esercitare le loro funzioni in pie-na indipendenza (art. 213). La loro indipendenza è tutelata da una serie di norme che crea-no dei precisi obblighi a carico dei singoli commissari e, correlativamente, per gli Statimembri. Pertanto la commissione è un organo formato da individui e non da rappresentanti degliStati, ed agisce nell’esclusivo interesse della Comunità. Le volizioni dei singoli componen-ti della Commissione checoncorrono a formare la volontà dell'organo collegiale, non sono, dunque, riferite agli Stati membri dell'appartenenza, ma restano volizioni individuali e solo la volontà collegiale dell'organo viene in rilievo divenendo così imputabile alla Comunità nel suo complesso. Infine, i membri della commissione non possono, per la durata delle loro funzioni, esercitare alcuna altra attività professionale, remunerata o meno che sia. Il trattato fornisce un elenco tassativo dei casi in cui un membro della Commissione cessa definitivamente le sue funzioni (art. 215). Essi sono: - scadenza del mandato; - decesso; - dimissioni volontarie: devono essere presentate per iscritto al Consiglio dell'Unione e inviate al Presidente della Conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri con un atto nel quale l'interessato dichiara di voler cessare ogni attività al servizio della Commissione, indicandone imotivi;
  • dimissioni d'ufficio: possono essere dichiarate dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione, quando un membro di quest'ultima non soddisfa più il requisito della nazionalità o altri requisiti indispensabili a ricoprire la carica oppure quando abbia commesso una colpa grave.
Sino alla nomina dei membri della commissione che devono sostituire quelli dimissionari, questi ultimi sono tenuti di regola al proseguimento delle loro funzioni senza alcun tipo di limitazione, al fine di assicurare il proseguimento dei lavori intrapresi. Nel caso di mozione di censura da parte del Parlamento, invece, i commissari possono proseguire solo nell'esercizio delle funzioni di ordinaria amministrazione. Discorso a parte merita il caso delle dimissioni dell'intero collegio, così come accaduto il 15 marzo 1999. Non essendo contemplata tale possibilità nei trattati istitutivi, si possono considerare due soluzioni:
  • ...
assimilare le dimissioni collettive della Commissione alla somma di più dimissioni individuali. In tal caso sorgono diversi problemi poiché le dimissioni volontarie comportano il proseguimento per il commissario dimissionario in tutte le funzioni sino allanomina del sostituto. Diversa è anche la procedura di nomina del nuovo collegio: se si tratta di dimissioni individuali, la procedura segue un iter molto più veloce, in quanto è richiesta solo una delibera a maggioranza qualificata del Consiglio; - assimilare le dimissioni collettive della Commissione all'ipotesi di censura da parte del parlamento. In tal caso sorge un problema più strettamente politico. La sostituzione di un membro dimissionario non prevede l'intervento del Parlamento europeo, in quanto il legame politico tra le due istituzioni non è intaccato, a meno che non si tratti della figura del Presidente che è il tramite tra le due istituzioni. Se lacommissione è censurata dal Parlamento, invece, significa che in occasione della nomina del nuovo collegio de-ve essere ripristinata la fiducia politica del secondo nei confronti della prima, per cui siapplica la procedura prevista dall'art. 214.

Attribuzioni della Commissione

La Commissione europea assolve quattro funzioni fondamentali:

  1. Propone gli atti legislativi al Parlamento e al Consiglio (art. 211 Trattato CE). Iltrattato conferisce alla Commissione il "diritto d'iniziativa", ossia la competenza esclu-siva a redigere proposte di atti normativi europei che dovrà poi presentare al Parlamen-to e al Consiglio. L'obiettivo di queste proposte deve essere la difesa degli interessi del-l'Unione e dei suoi cittadini, non certo quello dei singoli paesi o settori industriali. Per-ché decida di presentare una qualche proposta, la Commissione deve essere a cono-scenza di situazioni o problemi in Europa e valutare se il mezzo più
adeguato per porvirimedio sia per l'appunto un intervento legislativo dell'UE. Per questo motivo è costan-temente in contatto con un'ampia gamma di gruppi di interesse e organi consultivi, quali il Comitato economico e sociale europeo, costituito da rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati, e il Comitato delle regioni, composto invece da rappresentanti degli enti locali e regionali. Essa sollecita inoltre il parere dei parlamenti e governi nazionali. La Commissione propone un'azione a livello dell'Unione solo se reputa che gli obiettivi da raggiungere non possano essere più efficacemente realizzati con un intervento nazionale, regionale o locale. Il principio che consiste nell'agire al livello più basila-re va sotto il nome di "principio di sussidiarietà". Se invece giunge alla conclusione che l'intervento del legislatore comunitario è necessario, allora redige una proposta diretta a porre.rimedio alla situazione e soddisfare la più ampia gamma di interessi. Per gli aspetti tecnici, la Commissione si avvale della consulenza di esperti nell'ambito dei suoi vari comitati e gruppi di lavoro. 2. Dirige ed esegue le strategie politiche e il bilancio dell'Unione (art. 211 Trattato CE). In quanto organo esecutivo dell'Unione europea, la Commissione amministra ed esegue il bilancio dell'Unione e le politiche e i programmi adottati dal Parlamento e dal Consiglio. Sebbene la gestione pratica dei lavori e delle spese ricada perlopiù sulle autorità nazionali e locali, la Commissione resta pur sempre responsabile del controllo. Un esempio di politica condotta attivamente dalla Commissione è la concorrenza: la Commissione verifica la legalità di cartelli e concentrazioni e controlla che gli Stati membri non versino aiuti pubblici alle industrie, determinando distorsioni della concorrenza. Esempi di programmi promossi e gestiti dalla Commissione includono il programma Erasmus+ per l'istruzione e la formazione, il programma Horizon Europe per la ricerca e l'innovazione, e il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima.Commissione sono Interreg e Ur-ban, per la creazione di partnership transfrontaliere fra regioni e il recupero di aree ur-bane depresse, ma anche Erasmus, programma di scambio di studenti fra Università eu-ropee. La Commissione amministra il bilancio sotto l'occhio vigile della Corte dei con-ti. Obiettivo di entrambe le istituzioni è garantire una corretta gestione finanziaria. E il Parlamento europeo dà alla Commissione lo scarico per l'esecuzione del bilancio solo se è soddisfatto della relazione annuale della Corte dei conti. 3. Vigila sull'applicazione del diritto europeo (insieme con la Corte di giustizia - art.211). La Commissione è "custode dei trattati". In altri termini, spetta ad essa e alla Corte di giustizia garantire che il diritto europeo sia correttamente applicato in tutti gli Stati membri. Se scopre che uno Stato membro non applica la normativa dell'UE in questo o quel settore, venendo così meno.

Ai propri obblighi giuridici, fa il necessario perché la situazione sia corretta. Anzitutto avvia il cosiddetto "procedimento di infrazione", manda cioè una lettera ufficiale al governo interessato in cui fa presente di avere motivi per credere che il suo paese stia violando la legislazione dell'UE e fissa un termine entro il quale dovrà pervenirle una risposta dettagliata. Se il procedimento non basta a correggere la situazione, la Commissione si vede obbligata a deferire il caso alla Corte di giustizia che ha la facoltà di irrogare sanzioni pecuniarie. Le sentenze della Corte sono vincolanti per gli Stati membri e le istituzioni dell'UE.

Rappresenta l'Unione europea a livello internazionale, per esempio nei negoziati con paesi terzi per la conclusione di accordi (art. 282 Trattato CE). La Commissione europea è un importante portavoce dell'Unione europea sulla scena internazionale: gli Stati membri riescono infatti,

Grazie ad essa, a esprimersi con un'unica voce in con-testi internazionali come l'Organizzazione mondiale del commercio. La Commissione è competente anche a negoziare gli accordi internazionali per conto dell'UE. Un esempio è l'accordo di Cotonou che stabilisce le condizioni per un'importante partnership di co-operazione economica e commerciale fra l'UE e i paesi in via di sviluppo dell'Africa, Caraibi e Pacifico.

Funzionamento

L'art. 218 stabilisce che la Commissione fissa il proprio regolamento interno in piena autonomia e provvede alla sua pubblicazione. Il regolamento attualmente in vigore è quello adottato con decisione della Commissione del 29 novembre 200, n. 3614; quest'ultimo porta in allegato il Codice di buona condotta amministrativa del personale della Commissione europea nei suoi rapporti col pubblico. Il regolamento, suddiviso in tre capitoli, stabilisce le linee essenziali delle modalità di lavoro.

dell'organo collegiale: le riunioni, i procedimenti di formazione delle decisioni, la preparazione e l'esecuzione delle deliberazioni. Esso disciplina inoltre l'attività degli uffici della Commissione, strutturati in direzioni generali e uffici assimilati. Le delibere della Commissione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei membri che la compongono (art. 219) ma la prassi si è sempre orientata nel senso di non dar conto pubblicamente del numero dei voti che ha raccolto un atto della Commissione e ciò proprio per sottolineare il senso della collegialità della responsabilità che si assumono i membri della Commissione, anche se dissenzienti, e per evitare di evidenziare fratture su linee di opinione politica. Organizzazione del lavoro della Commissione Spetta al presidente della Commissione decidere quale commissario sarà responsabile di una determinata politica e procedere eventualmente a un "rimpasto" delle

competenze du-rante il mandato. Sempre il presidente, con l'approvazione della Commissione, ha facoltà di chiedere le dimissioni di un commissario.

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Mari Luigi.