Le istituzioni comunitarie
La commissione
La Commissione unica delle Comunità europee, istituita nel 1965 col Trattato di fusione degli esecutivi, ha ereditato le competenze precedentemente attribuite dal Trattato di Parigi all'Alta Autorità della CECA e dai Trattati di Roma alla commissione della CEE e dell’EURATOM. La commissione è l'istituzione politicamente indipendente che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'Unione Europea. È la forza motrice del sistema istituzionale dell'UE, propone cioè le leggi, le politiche e i programmi d'azione ed è responsabile dell'attuazione delle decisioni del Parlamento e del Consiglio (organo esecutivo).
La Commissione ha sede a Bruxelles, in Belgio, ma ha uffici anche a Lussemburgo, rappresentanze in tutti i paesi dell'UE e delegazioni in molte delle capitali del mondo.
I membri della Commissione vengono chiamati informalmente "commissari". Sono personalità politiche nei rispettivi paesi d'origine, possono essere stati anche ministri di governo, ma in qualità di membri della Commissione si impegnano ad agire nell'interesse generale dell'Unione e non sollecitano né accettano istruzioni dai governi nazionali.
Procedura di nomina
Ogni cinque anni viene nominata una nuova Commissione, entro sei mesi dalle elezioni del Parlamento europeo. Questa è la procedura (art. 214):
- Il Consiglio, a maggioranza qualificata, designa la persona che intende nominare quale presidente della Commissione; tale designazione è approvata dal Parlamento europeo.
- Il presidente designato, di comune accordo con i governi degli Stati membri, sceglie gli altri membri della Commissione.
- Il nuovo Parlamento incontra quindi tutti i membri ed esprime un parere sull'intero "collegio". Una volta approvata, la nuova Commissione inizia ufficialmente a lavorare nel gennaio successivo.
La Commissione è politicamente responsabile dinanzi al Parlamento, che può destituirla con una mozione di sfiducia (art. 201). Tale provvedimento può essere adottato dal Parlamento non prima che siano trascorsi tre giorni dal deposito della mozione: la stessa si considera approvata quando abbia riportato la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresentano la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento europeo. In conseguenza dell’adozione del provvedimento, i membri della Commissione saranno tenuti a dimettersi.
È da notare che i membri della commissione nominati per sostituire quelli sfiduciati durano in carica non 5 anni ma fino alla data in cui sarebbe scaduto il mandato dei commissari costretti a dimettersi collettivamente. Tale previsione ha lo scopo di non sfalsare la durata in carica della Commissione e del Parlamento, che con il Trattato di Maastricht sono state volutamente equiparate.
La Commissione assiste a tutte le sedute del Parlamento, nel corso delle quali può essere chiamata a chiarire o giustificare le sue politiche e risponde regolarmente alle interrogazioni scritte e orali che le sono rivolte dagli eurodeputati.
Staff e rappresentanza
Il lavoro quotidiano della Commissione è svolto dal complesso del suo personale, fatto di funzionari amministrativi, esperti, traduttori, interpreti e segretari. I funzionari europei sono circa 24 000.
A decorrere dal 1° novembre 2004, la Commissione sarà formata da un cittadino di ciascuno Stato membro. In tal modo si è consentito ai nuovi Stati membri di avere un’adeguata rappresentanza in seno all’istituzione, mentre c’è stata una riduzione ad un rappresentante per gli Stati maggiori che ne avevano due. Per quanto riguarda la nomina dei vicepresidenti la competenza spetta al Presidente che li nomina, previa approvazione del collegio.
I commissari sono nominati a titolo individuale e devono esercitare le loro funzioni in piena indipendenza (art. 213). La loro indipendenza è tutelata da una serie di norme che creano dei precisi obblighi a carico dei singoli commissari e, correlativamente, per gli Stati membri. Pertanto la commissione è un organo formato da individui e non da rappresentanti degli Stati, ed agisce nell’esclusivo interesse della Comunità.
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