Diritto dell'unione Europea
Le origini e lo sviluppo del processo d'integrazione europea:
Le esperienze di integrazione secondo il metodo di cooperazione intergovernativa.
Trattato di Parigi 12 aprile 1951→CECA fino al Trattato Lisbona 13 dicembre 2007.
Due metodi:
Intergovernativo:
Prevalenza di organi di stati+prevalenza del principio dell'unanimità (VETO)+assenza o rarità del
potere di adottare atti vincolanti(RACCOMANDAZIONI)
→COOPERAZIONE MILITARE:
UEO 17 marzo 1948→membro principale il consiglio→a seguito dei trattati di Maastricht 1992+
Amsterdam 1996→attuazione difesa comune della PESC→Abolito con il trattato di Nizza 2001.
NATO→4 aprile 1949→consiglio del Nord Atlantico.
INTEGRAZIONE ECONOMICA→gestione piano Marshall →nascita OECE 16 aprile 1948
trattato di Parigi (cooperazione economica)→Consiglio→decisione che possono avere carattere
vincolante→unanimità (atto a maggioranza non si applica a Stato che ha votato contro).
L'Associazione europea di libero scambio (EFTA dall'acronimo inglese European Free Trade
Association, sebbene in Svizzera è di uso corrente l'acronimo AELS), fu fondata il 3
maggio1960come alternativa per gli stati europei che non volevano, o non potevano ancora, entrare
nella Comunità Economica Europea, ora Unione Europea; la sua sede è a Ginevrae ha uffici a
Bruxellese nel Lussemburgo.
OECE→OCSE:LIVELLO ECONOMICO GLOBALE→Trattato di Parigi del 144 dicembre 1960.
5 Maggio 1949 Londra→Consiglio D'europa (comitato dei ministri)→cooperazione politica,
cultirale e sociale→approvarono la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali Roma 4 novembre 1950→Sistema di controllo internazionale tramite
Corte europea dei diritti dell'uomo→UE vincolata ex richiamo art 6 par 2 TUE:
Art. 6 TUE: l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali, stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri; inoltre rispetta i diritti
fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU (Roma, 1950) e quali risultato dalle tradizioni
costituzionali degli Stati membri.
L'integrazione secondo il metodo comunitario: le origini Dichiarazione Schuman 9 maggio 1950:
→Prevalenza degli organi di individui(indipendenza da Stati)+prevalenza del principio
maggioritario+ampiezza de potere di adottare atti vincolanti+sistema di controllo giurisdizionale
di legittimità.
Europa dei piccoli passi!→Ceca=Piccola Europa→Trattato di parigi del 12 aprile 1952.
→Mercato comune (carbone e acciaio):
Istituzioni:
Alta Autorità→organo di individuo; 1xstato (delibera pareri+ decisioni e raccomandazioni).
Consiglio speciale dei Ministri→funzioni consultive o x determinati pareri AA deve avere parere
conforme.
Assemblea Comune→rappresentati parlamenti→fuunzioni consultive.
Corte di giustizia→controllo giurisdizionale.
CED→comunità europea di difesa →Parigi 27 maggio 1952
Commissariato→comando unificato delle forze armate degli stati membri→mai in vigore causa
rifiuto Francia!→NO PERDITÀ RADICALE SOVRANITÀ.
Dal 1995 Conferenza di Messina→rilancio progetto unificazione:
Mercato comune generale:
25 marzo 1957→TCE (Comunità economica europea), CEEA (Comunità europea dell'energia
atomica→Euratom.
Dopo Trattato sull'Unione Europea di Maastricht 1992→CEE diviene CE (Comunità Europea).
Struttura Istituzionale:
Commissione+consiglio+assemblea parlamentare+ corte di giustizia
Trattato CECA→trattato legge →potere sostanzialmente amministrativo
Nella CE→il Consiglio diventa l'organo centrale!
Lo sviluppo dell'integrazione comunitaria europea:l'unificazione del quadro istituzionale e
l'allargamento a nuovi Stati membri:
Obiettivo →fusione delle 3 comunità→Convenzione su alcune istituzioni comuni delle comunità
europee→assemblea parlamentare e la corte di giustizia.
→Trattato che istituisce un consiglio ed una commissione unici delle CE→8 aprile 1965 (trattato
sulla fusione degli esecutivi).
SCADENZA trattato CECA→esso viene assorbito dal TCE!
TRATTATO DI LISBONA →CE assorbita nell'UE→TCE diverrà TF (Trattato sul funzionamento
dell'Unione Europea).
CEEA sopravviverà in un protocollo allegato al Trattato di Lisbona.
Allargamento Comunità europee:adesione altri Stati europei→1 gennaio 2007 sono 27.
Riduzione del deficit democratico:
Poteri maggioritari del consiglio→non rispettato principio di democrazia parlamentare
(predominanza potere esecutivo degli stati membri su quello legislativo).
Parlamento Europeo→1986 poteri consultivi!→ampliamento dei suoi poteri con fini di
bilanciamento→1975 Trattati di bilancio→bilancio adottato congiuntamente dal consiglio e dal
parlamento europeo.
Finanziamento del BILANCIO COMUNITARIO→RISORSE PROPRIE 1970.
Parlamento europeo→potere di approvare le spese non obbligatorie (per quelle obbligatorie potere
di interferenza sul consiglio con proposte modificative).
Secondo trattato di bilancio→potere del parlamento di rigettare integralmente x IMPORTANTI
MOTIVI.
TRATTATO DI LISBONA SOPPRIMERÀ SUDDETTA DIFFERENZA (procedura di
codecisione).
Parlamento Europeo→suffragio universale diretto (legittimazione democratica).
Iniziative per ampliare federalisticamente l'Europa→Progetti spinelli
Atto Unico Europeo AUE (28 febbraio 1986):
PROCEDURA DI PARERE CONFORME+ PROCEDURA DI COOPERAZIONE+PROCEDURA
DI CODECISIONE:
Procedura di parere conforme:
Il Parlamento europeo ha il diritto, in alcuni ambiti legislativi, di dare il proprio parere conforme a
norma dell'articolo 192 del Trattato CE. La procedura di parere conformeattribuisce al
Parlamento un diritto di veto. Il Parlamento può, quindi, approvare o respingere una proposta
legislativa, e il Consiglio deve tenere conto del parere, positivo o negativo, del Parlamento. La
procedura di parere conforme si applica, generalmente, per la ratifica degli accordi negoziati
dall'Unione europea.
Procedura di cooperazione:
Procedura di cooperazione
In seguito alla firma del Trattato di Lisbona, il glossario è corso di aggiornamento.
La procedura di cooperazione (articolo 252 del trattato CE) è stata istituita dall'Atto unico europeo
(1986); ha fornito al Parlamento europeo la possibilità di influire maggiormente sul processo
legislativo mediante la "doppia lettura". Inizialmente il trattato di Maastricht ha ampliato
notevolmente il campo di applicazione di questa procedura; successivamente il trattato di
Amsterdam ha segnato un'inversione di tendenza, favorendo la procedura di codecisione (articolo
251 del trattato CE). Pertanto la procedura di cooperazione si applica oggi soltanto in relazione
all'Unione economica e monetaria.
L'avvio della procedura di cooperazione presuppone sempre una proposta della Commissione
trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo. Nel corso della prima lettura il Parlamento esprime
un parere sulla proposta della Commissione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata,
adotta poi una posizione comune, che viene comunicata al Parlamento, assieme alle informazioni e
alle motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad adottare tale posizione comune.
In fase di seconda lettura il Parlamento esamina la posizione comune ed entro un termine di tre mesi
può approvare la posizione comune, proporre emendamenti o respingere la posizione comune. In
queste ultime due ipotesi è previsto il voto a maggioranza assoluta dei membri che compongono il
Parlamento. Qualora il Parlamento respinga la posizione comune, il Consiglio può deliberare in
seconda lettura soltanto all'unanimità.
A questo punto la Commissione riesamina, entro il termine di un mese, la proposta in base alla
quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune e trasmette al Consiglio la propria
proposta, che può recepire o escludere gli emendamenti proposti dal Parlamento.
Entro il termine di tre mesi, il Consiglio può adottare la proposta riesaminata dalla Commissione
deliberando a maggioranza qualificata, oppure modificare all'unanimità la proposta riesaminata
oppure adottare gli emendamenti parlamentari che la Commissione non ha recepito, deliberando
anche in questo caso all'unanimità.
Nella procedura di cooperazione il Consiglio può sempre esercitare un diritto di veto rifiutando di
pronunciarsi sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo o sulla proposta modificata della
Commissione, e bloccare quindi l'iter legislativo.
In seguito alla firma del Trattato di Lisbona, il glossario è corso di aggiornamento.
La procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), introdotta dal trattato di Maastricht,
conferisce al Parlamento europeo il potere di adottare una serie di atti congiuntamente con il
Consiglio dell'Unione europea. Prevede una, due o tre letture e si traduce in un maggior numero di
contatti tra i due colegislatori, ovvero il Parlamento e il Consiglio, moltiplicando anche i contatti
con la Commissione europea. In pratica la procedura di codecisione ha rafforzato il potere
legislativo del Parlamento europeo nei seguenti settori: libera circolazione dei lavoratori, diritto di
stabilimento, servizi, mercato interno, istruzione (azione di incentivazione), sanità (azioni di
incentivazione), consumatori, reti transeuropee (orientamenti), ambiente (programmi generali
d'azione), cultura (azione di incentivazione) e ricerca (programma quadro).
Il trattato di Amsterdam ha semplificato la procedura di codecisione al fine di renderla più efficace e
più rapida e rafforzare il ruolo del Parlamento. La procedura è stata inoltre estesa a nuovi settori,
come l'esclusione sociale, la sanità pubblica e la lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari
della Comunità europea.
Il Parlamento deve partecipare all'esercizio del potere legislativo per rafforzare il carattere
democratico dell'azione comunitaria. È per questo motivo che per ogni strumento normativo
adottato a maggioranza qualificata è ipotizzabile il ricorso alla procedura di codecisione. Così, nella
maggior parte dei casi alla procedura di codecisione in sede di Parlamento si accompagna il voto a
maggioranza qualificata nell'ambito del Consiglio. Tuttavia in relazione ad alcune disposizioni del
trattato la procedura di codecisione e l'unanimità continuano a coesistere.
Il trattato di Nizza ha portato ad un parziale superamento di questa situazione. La Conferenza
intergovernativa, apertasi nel mese di febbraio 2000, si è pronunciata infatti a favore di un
ampliamento del campo di applicazione della procedura di codecisione, nonché a favore di un
parallelo e contemporaneo ampliamento del ricorso alla maggioranza qualificata in sede di
Consiglio. Sono sette le disposizioni del trattato per le quali la CIG ha previsto l'introduzione del
voto a maggioranza qualificata e la contestuale introduzione della procedura di codecisione: si tratta
delle misure di incentivazione volte a combattere le discriminazioni, della cooperazione giudiziaria
in materia civile, delle misure specifiche destinate a svolgere un ruolo di sostegno nel settore
industriale, delle azioni in materia di coesione economica e sociale (al di fuori dei fondi strutturali),
dello statuto dei partiti politici a livello europeo ed infine delle misure in materia di visti, asilo e
immigrazione.
Continua deficit democratico→GUI (Con trattato di lisbona si estende il potere del parlamento con
la procedura di codecisione) +PESC
Trattato di Lisbona→controllo da parte dei parlamenti nazionali dell'applicazione dei principi di
SUSSIDARIETÀ E PROPORZIONALITÀ.
La riemersione della dimensione intergovernativa:
Istituzione del consiglio europeo 10 dicembre 1974→capi di stato e di governo+ministri degli esteri
+presidente commissione+altro membro commissione→suprema istanza politica di definizione
degli orientamenti politici generali→tramite conclusioni della presidenza.
Trattato di Lisbona esso diverrà un'istituzione riconosciuta+presidente x 2 anni e mezzo dal
consiglio europeo+ ai lavori parteciperà l'Alto commissario dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza.
Consiglio→maggioranza qualificata (dal TCE doveva essere valido dopo 12 anni)→Francia crisi
del seggio vuoto (non partecipava per protesta)→Compromesso di Lussemburgo (diritto ad un
prolungamento della discussione.
Compromesso di Ioannina 29 marzo 1994→MINORANZA DI BLOCCO→di fronte ad una
minoranza non sufficiente ad impedire la maggioranza si possa prolungare la discussione per un
tempo ragionevole (per maggioranza superiore al minimo necessario).
Riforma del trattato di Lisbona sarà attiva in questo campo nel 2017!
Dalle comunità europee all'Unione europea:
Progressivo ampliamento delle competenze→anche dal trattato di Lisbona:Turismo, energia
ecc→assoggettamento dei nuovi settori al metodo comunitario.
Politica estera→TCE solo scambi commerciali internazionali!→ma vi deve essere una coerenza
anche rispetto agli scambi non commerciali.
AUE→Art 30 disciplina Cooperazione Politica Europea in materia di affari esteri: CPE→con il
TUE trasformazione in PESC e le affianca la GAI (cooperazione in materia giustizia e affari
interni).
Tre pilastri gestiti da un quadro istituzionale unico.
Con il trattato di Amsterdam e di Nizza nel terzo pilastro permane solamente la Cooperazione di
polizia e giudiziaria in materia penale+ comparsa limitata della corte di giustizia.
Con entrata in vigore del Trattato di Lisbona verrà meno la distinzione fra il primo ed il terzo
pilastro→Titolo V PARTE III del TF→spazio di libertà sicurezza e giustizia.
Europa a + velocità:
TCE infiltrazioni del metodo intergovernativo→es: consiglio europeo con forme di
cooperazione differenziata→”Europa à la carte”
Es:
Accordo di Schengen→esempio di realizzazione in ambito non comunitario
Accordo sulla politica sociale →protocollo allegato al TUE in occasione della conferenza
intergovernativa firmato da soli 11 stati e vincolante temporaneamente solo per quelli.
Unione Economica e Monetaria (UEM)→Regno Unito Danimarca opting out.
Dopo il Trattato di Amsterdam si moltiplicano le clausole che permettono la esclusione dai vincoli
di determinati Stati.
COOPERAZIONE RAFFORZATA:
L a cooperazione rafforzata permette una cooperazione più stretta tra i paesi dell'Unione che
desiderano approfondire la costruzione europea nel rispetto del quadro istituzionale unico
dell'Unione. Gli Stati membri interessati possono quindi progredire secondo ritmi e/o obiettivi
diversi. Tuttavia essa non permette di estendere le competenze che sono previste dai trattati.
Inoltre la cooperazione rafforzata può essere messa in pratica unicamente come ultimo
ricorso, cioè dal momento in cui il Consiglio constata che gli obiettivi fissati in base a tale
cooperazione non possono essere raggiunti entro un termine ragionevole applicando le
disposizioni del trattato.
Il concetto generale di cooperazione rafforzata è previsto dal trattato sull'Unione europea (titolo VII
del trattato UE) e riguarda sia l'Unione europea che la Comunità europea. In linea di principio un
numero minimo di otto Stati membri deve partecipare alla cooperazione rafforzata, che rimane però
aperta a qualunque Stato membro che desidera parteciparvi. Essa non deve costituire una
discriminazione tra gli Stati che partecipano e gli altri. Inoltre essa deve contribuire alla
realizzazione degli obiettivi dei trattati e rispettare l'insieme dell'acquis comunitario e delle
competenze. Non può interessare un settore che rientra nelle competenze esclusive della Comunità.
Aldilà del regime generale, modalità specifiche possono essere previste o aggiunte per ogni trattato
com'è il caso nel quadro della Comunità europea (articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la
Comunità europea). Quindi nell'ambito del TCE l'iniziativa di una cooperazione rafforzata emana
dalla Commissione in seguito alla richiesta degli Stati membri interessati mentre nell'ambito del
trattato sull'Unione europea l'iniziativa di una cooperazione rafforzata emana dagli Stati membri. In
entrambi i casi l'avvio di una cooperazione rafforzata è subordinato a una decisione del Consiglio
che delibera a maggioranza qualificata. Inoltre, una cooperazione rafforzata può essere sviluppata
nel campo della politica estera e della sicurezza comune (PESC) ad eccezione delle questioni
militari e della politica relativa alla difesa.
Il concetto di "cooperazione rafforzata" è stato introdotto dal trattato di Amsterdam nel trattato
sull'Unione europea (TUE) per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e nel
trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il trattato di Nizza ha apportato dei cambiamenti
importanti per quanto riguarda la semplificazione del meccanismo. In particolare, uno Stato
membro non può opporsi alla creazione di una cooperazione rafforzata, com'era invece previsto
inizialmente dal trattato di Amsterdam→si allargherà tramite il trattato di Lisbona (vedi esclusione
per Gran Bretagna e Polonia dell'applicazione della carta dei diritti fondamentali.
Gli sviluppi futuri dell'integrazione europea:il trattato che adotta una Costituzione per
l'Europa
ES: In ogni conferenza intergovernativa vi é sempre un protocollo che fissa la prossima CIG.
Dopo Nizza→dichiarazione relativa all'allargamento dell'unione europea & Dichiarazione relativa
al futuro dell'europa.
Dichiarazione di Laeken→fissa le questioni da risolvere per lo sviluppo dell'UE→decisione di
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Riassunto esame Diritto dell'Unione Europea, prof. Di Federico, libro consigliato Diritto dell'Unione Europea, Tesa…
-
Diritto dell'Unione Europea
-
Diritto dell'Unione Europea
-
Domande Diritto dell'Unione Europea
- Risolvere un problema di matematica
- Riassumere un testo
- Tradurre una frase
- E molto altro ancora...
Per termini, condizioni e privacy, visita la relativa pagina.