Estratto del documento

Diritto dell'unione Europea

Le origini e lo sviluppo del processo d'integrazione europea:

Le esperienze di integrazione secondo il metodo di cooperazione intergovernativa.

Trattato di Parigi 12 aprile 1951→CECA fino al Trattato Lisbona 13 dicembre 2007.

Due metodi:

Intergovernativo:

Prevalenza di organi di stati+prevalenza del principio dell'unanimità (VETO)+assenza o rarità del

potere di adottare atti vincolanti(RACCOMANDAZIONI)

→COOPERAZIONE MILITARE:

UEO 17 marzo 1948→membro principale il consiglio→a seguito dei trattati di Maastricht 1992+

Amsterdam 1996→attuazione difesa comune della PESC→Abolito con il trattato di Nizza 2001.

NATO→4 aprile 1949→consiglio del Nord Atlantico.

INTEGRAZIONE ECONOMICA→gestione piano Marshall →nascita OECE 16 aprile 1948

trattato di Parigi (cooperazione economica)→Consiglio→decisione che possono avere carattere

vincolante→unanimità (atto a maggioranza non si applica a Stato che ha votato contro).

L'Associazione europea di libero scambio (EFTA dall'acronimo inglese European Free Trade

Association, sebbene in Svizzera è di uso corrente l'acronimo AELS), fu fondata il 3

maggio1960come alternativa per gli stati europei che non volevano, o non potevano ancora, entrare

nella Comunità Economica Europea, ora Unione Europea; la sua sede è a Ginevrae ha uffici a

Bruxellese nel Lussemburgo.

OECE→OCSE:LIVELLO ECONOMICO GLOBALE→Trattato di Parigi del 144 dicembre 1960.

5 Maggio 1949 Londra→Consiglio D'europa (comitato dei ministri)→cooperazione politica,

cultirale e sociale→approvarono la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali Roma 4 novembre 1950→Sistema di controllo internazionale tramite

Corte europea dei diritti dell'uomo→UE vincolata ex richiamo art 6 par 2 TUE:

Art. 6 TUE: l’Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali, stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri; inoltre rispetta i diritti

fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU (Roma, 1950) e quali risultato dalle tradizioni

costituzionali degli Stati membri.

L'integrazione secondo il metodo comunitario: le origini Dichiarazione Schuman 9 maggio 1950:

→Prevalenza degli organi di individui(indipendenza da Stati)+prevalenza del principio

maggioritario+ampiezza de potere di adottare atti vincolanti+sistema di controllo giurisdizionale

di legittimità.

Europa dei piccoli passi!→Ceca=Piccola Europa→Trattato di parigi del 12 aprile 1952.

→Mercato comune (carbone e acciaio):

Istituzioni:

Alta Autorità→organo di individuo; 1xstato (delibera pareri+ decisioni e raccomandazioni).

Consiglio speciale dei Ministri→funzioni consultive o x determinati pareri AA deve avere parere

conforme.

Assemblea Comune→rappresentati parlamenti→fuunzioni consultive.

Corte di giustizia→controllo giurisdizionale.

CED→comunità europea di difesa →Parigi 27 maggio 1952

Commissariato→comando unificato delle forze armate degli stati membri→mai in vigore causa

rifiuto Francia!→NO PERDITÀ RADICALE SOVRANITÀ.

Dal 1995 Conferenza di Messina→rilancio progetto unificazione:

Mercato comune generale:

25 marzo 1957→TCE (Comunità economica europea), CEEA (Comunità europea dell'energia

atomica→Euratom.

Dopo Trattato sull'Unione Europea di Maastricht 1992→CEE diviene CE (Comunità Europea).

Struttura Istituzionale:

Commissione+consiglio+assemblea parlamentare+ corte di giustizia

Trattato CECA→trattato legge →potere sostanzialmente amministrativo

Nella CE→il Consiglio diventa l'organo centrale!

Lo sviluppo dell'integrazione comunitaria europea:l'unificazione del quadro istituzionale e

l'allargamento a nuovi Stati membri:

Obiettivo →fusione delle 3 comunità→Convenzione su alcune istituzioni comuni delle comunità

europee→assemblea parlamentare e la corte di giustizia.

→Trattato che istituisce un consiglio ed una commissione unici delle CE→8 aprile 1965 (trattato

sulla fusione degli esecutivi).

SCADENZA trattato CECA→esso viene assorbito dal TCE!

TRATTATO DI LISBONA →CE assorbita nell'UE→TCE diverrà TF (Trattato sul funzionamento

dell'Unione Europea).

CEEA sopravviverà in un protocollo allegato al Trattato di Lisbona.

Allargamento Comunità europee:adesione altri Stati europei→1 gennaio 2007 sono 27.

Riduzione del deficit democratico:

Poteri maggioritari del consiglio→non rispettato principio di democrazia parlamentare

(predominanza potere esecutivo degli stati membri su quello legislativo).

Parlamento Europeo→1986 poteri consultivi!→ampliamento dei suoi poteri con fini di

bilanciamento→1975 Trattati di bilancio→bilancio adottato congiuntamente dal consiglio e dal

parlamento europeo.

Finanziamento del BILANCIO COMUNITARIO→RISORSE PROPRIE 1970.

Parlamento europeo→potere di approvare le spese non obbligatorie (per quelle obbligatorie potere

di interferenza sul consiglio con proposte modificative).

Secondo trattato di bilancio→potere del parlamento di rigettare integralmente x IMPORTANTI

MOTIVI.

TRATTATO DI LISBONA SOPPRIMERÀ SUDDETTA DIFFERENZA (procedura di

codecisione).

Parlamento Europeo→suffragio universale diretto (legittimazione democratica).

Iniziative per ampliare federalisticamente l'Europa→Progetti spinelli

Atto Unico Europeo AUE (28 febbraio 1986):

PROCEDURA DI PARERE CONFORME+ PROCEDURA DI COOPERAZIONE+PROCEDURA

DI CODECISIONE:

Procedura di parere conforme:

Il Parlamento europeo ha il diritto, in alcuni ambiti legislativi, di dare il proprio parere conforme a

norma dell'articolo 192 del Trattato CE. La procedura di parere conformeattribuisce al

Parlamento un diritto di veto. Il Parlamento può, quindi, approvare o respingere una proposta

legislativa, e il Consiglio deve tenere conto del parere, positivo o negativo, del Parlamento. La

procedura di parere conforme si applica, generalmente, per la ratifica degli accordi negoziati

dall'Unione europea.

Procedura di cooperazione:

Procedura di cooperazione

In seguito alla firma del Trattato di Lisbona, il glossario è corso di aggiornamento.

La procedura di cooperazione (articolo 252 del trattato CE) è stata istituita dall'Atto unico europeo

(1986); ha fornito al Parlamento europeo la possibilità di influire maggiormente sul processo

legislativo mediante la "doppia lettura". Inizialmente il trattato di Maastricht ha ampliato

notevolmente il campo di applicazione di questa procedura; successivamente il trattato di

Amsterdam ha segnato un'inversione di tendenza, favorendo la procedura di codecisione (articolo

251 del trattato CE). Pertanto la procedura di cooperazione si applica oggi soltanto in relazione

all'Unione economica e monetaria.

L'avvio della procedura di cooperazione presuppone sempre una proposta della Commissione

trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo. Nel corso della prima lettura il Parlamento esprime

un parere sulla proposta della Commissione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata,

adotta poi una posizione comune, che viene comunicata al Parlamento, assieme alle informazioni e

alle motivazioni che hanno indotto il Consiglio ad adottare tale posizione comune.

In fase di seconda lettura il Parlamento esamina la posizione comune ed entro un termine di tre mesi

può approvare la posizione comune, proporre emendamenti o respingere la posizione comune. In

queste ultime due ipotesi è previsto il voto a maggioranza assoluta dei membri che compongono il

Parlamento. Qualora il Parlamento respinga la posizione comune, il Consiglio può deliberare in

seconda lettura soltanto all'unanimità.

A questo punto la Commissione riesamina, entro il termine di un mese, la proposta in base alla

quale il Consiglio ha adottato la propria posizione comune e trasmette al Consiglio la propria

proposta, che può recepire o escludere gli emendamenti proposti dal Parlamento.

Entro il termine di tre mesi, il Consiglio può adottare la proposta riesaminata dalla Commissione

deliberando a maggioranza qualificata, oppure modificare all'unanimità la proposta riesaminata

oppure adottare gli emendamenti parlamentari che la Commissione non ha recepito, deliberando

anche in questo caso all'unanimità.

Nella procedura di cooperazione il Consiglio può sempre esercitare un diritto di veto rifiutando di

pronunciarsi sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo o sulla proposta modificata della

Commissione, e bloccare quindi l'iter legislativo.

In seguito alla firma del Trattato di Lisbona, il glossario è corso di aggiornamento.

La procedura di codecisione (articolo 251 del trattato CE), introdotta dal trattato di Maastricht,

conferisce al Parlamento europeo il potere di adottare una serie di atti congiuntamente con il

Consiglio dell'Unione europea. Prevede una, due o tre letture e si traduce in un maggior numero di

contatti tra i due colegislatori, ovvero il Parlamento e il Consiglio, moltiplicando anche i contatti

con la Commissione europea. In pratica la procedura di codecisione ha rafforzato il potere

legislativo del Parlamento europeo nei seguenti settori: libera circolazione dei lavoratori, diritto di

stabilimento, servizi, mercato interno, istruzione (azione di incentivazione), sanità (azioni di

incentivazione), consumatori, reti transeuropee (orientamenti), ambiente (programmi generali

d'azione), cultura (azione di incentivazione) e ricerca (programma quadro).

Il trattato di Amsterdam ha semplificato la procedura di codecisione al fine di renderla più efficace e

più rapida e rafforzare il ruolo del Parlamento. La procedura è stata inoltre estesa a nuovi settori,

come l'esclusione sociale, la sanità pubblica e la lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari

della Comunità europea.

Il Parlamento deve partecipare all'esercizio del potere legislativo per rafforzare il carattere

democratico dell'azione comunitaria. È per questo motivo che per ogni strumento normativo

adottato a maggioranza qualificata è ipotizzabile il ricorso alla procedura di codecisione. Così, nella

maggior parte dei casi alla procedura di codecisione in sede di Parlamento si accompagna il voto a

maggioranza qualificata nell'ambito del Consiglio. Tuttavia in relazione ad alcune disposizioni del

trattato la procedura di codecisione e l'unanimità continuano a coesistere.

Il trattato di Nizza ha portato ad un parziale superamento di questa situazione. La Conferenza

intergovernativa, apertasi nel mese di febbraio 2000, si è pronunciata infatti a favore di un

ampliamento del campo di applicazione della procedura di codecisione, nonché a favore di un

parallelo e contemporaneo ampliamento del ricorso alla maggioranza qualificata in sede di

Consiglio. Sono sette le disposizioni del trattato per le quali la CIG ha previsto l'introduzione del

voto a maggioranza qualificata e la contestuale introduzione della procedura di codecisione: si tratta

delle misure di incentivazione volte a combattere le discriminazioni, della cooperazione giudiziaria

in materia civile, delle misure specifiche destinate a svolgere un ruolo di sostegno nel settore

industriale, delle azioni in materia di coesione economica e sociale (al di fuori dei fondi strutturali),

dello statuto dei partiti politici a livello europeo ed infine delle misure in materia di visti, asilo e

immigrazione.

Continua deficit democratico→GUI (Con trattato di lisbona si estende il potere del parlamento con

la procedura di codecisione) +PESC

Trattato di Lisbona→controllo da parte dei parlamenti nazionali dell'applicazione dei principi di

SUSSIDARIETÀ E PROPORZIONALITÀ.

La riemersione della dimensione intergovernativa:

Istituzione del consiglio europeo 10 dicembre 1974→capi di stato e di governo+ministri degli esteri

+presidente commissione+altro membro commissione→suprema istanza politica di definizione

degli orientamenti politici generali→tramite conclusioni della presidenza.

Trattato di Lisbona esso diverrà un'istituzione riconosciuta+presidente x 2 anni e mezzo dal

consiglio europeo+ ai lavori parteciperà l'Alto commissario dell'Unione per gli affari esteri e la

politica di sicurezza.

Consiglio→maggioranza qualificata (dal TCE doveva essere valido dopo 12 anni)→Francia crisi

del seggio vuoto (non partecipava per protesta)→Compromesso di Lussemburgo (diritto ad un

prolungamento della discussione.

Compromesso di Ioannina 29 marzo 1994→MINORANZA DI BLOCCO→di fronte ad una

minoranza non sufficiente ad impedire la maggioranza si possa prolungare la discussione per un

tempo ragionevole (per maggioranza superiore al minimo necessario).

Riforma del trattato di Lisbona sarà attiva in questo campo nel 2017!

Dalle comunità europee all'Unione europea:

Progressivo ampliamento delle competenze→anche dal trattato di Lisbona:Turismo, energia

ecc→assoggettamento dei nuovi settori al metodo comunitario.

Politica estera→TCE solo scambi commerciali internazionali!→ma vi deve essere una coerenza

anche rispetto agli scambi non commerciali.

AUE→Art 30 disciplina Cooperazione Politica Europea in materia di affari esteri: CPE→con il

TUE trasformazione in PESC e le affianca la GAI (cooperazione in materia giustizia e affari

interni).

Tre pilastri gestiti da un quadro istituzionale unico.

Con il trattato di Amsterdam e di Nizza nel terzo pilastro permane solamente la Cooperazione di

polizia e giudiziaria in materia penale+ comparsa limitata della corte di giustizia.

Con entrata in vigore del Trattato di Lisbona verrà meno la distinzione fra il primo ed il terzo

pilastro→Titolo V PARTE III del TF→spazio di libertà sicurezza e giustizia.

Europa a + velocità:

TCE infiltrazioni del metodo intergovernativo→es: consiglio europeo con forme di

cooperazione differenziata→”Europa à la carte”

Es:

Accordo di Schengen→esempio di realizzazione in ambito non comunitario

Accordo sulla politica sociale →protocollo allegato al TUE in occasione della conferenza

intergovernativa firmato da soli 11 stati e vincolante temporaneamente solo per quelli.

Unione Economica e Monetaria (UEM)→Regno Unito Danimarca opting out.

Dopo il Trattato di Amsterdam si moltiplicano le clausole che permettono la esclusione dai vincoli

di determinati Stati.

COOPERAZIONE RAFFORZATA:

L a cooperazione rafforzata permette una cooperazione più stretta tra i paesi dell'Unione che

desiderano approfondire la costruzione europea nel rispetto del quadro istituzionale unico

dell'Unione. Gli Stati membri interessati possono quindi progredire secondo ritmi e/o obiettivi

diversi. Tuttavia essa non permette di estendere le competenze che sono previste dai trattati.

Inoltre la cooperazione rafforzata può essere messa in pratica unicamente come ultimo

ricorso, cioè dal momento in cui il Consiglio constata che gli obiettivi fissati in base a tale

cooperazione non possono essere raggiunti entro un termine ragionevole applicando le

disposizioni del trattato.

Il concetto generale di cooperazione rafforzata è previsto dal trattato sull'Unione europea (titolo VII

del trattato UE) e riguarda sia l'Unione europea che la Comunità europea. In linea di principio un

numero minimo di otto Stati membri deve partecipare alla cooperazione rafforzata, che rimane però

aperta a qualunque Stato membro che desidera parteciparvi. Essa non deve costituire una

discriminazione tra gli Stati che partecipano e gli altri. Inoltre essa deve contribuire alla

realizzazione degli obiettivi dei trattati e rispettare l'insieme dell'acquis comunitario e delle

competenze. Non può interessare un settore che rientra nelle competenze esclusive della Comunità.

Aldilà del regime generale, modalità specifiche possono essere previste o aggiunte per ogni trattato

com'è il caso nel quadro della Comunità europea (articoli 11 e 11 A del trattato che istituisce la

Comunità europea). Quindi nell'ambito del TCE l'iniziativa di una cooperazione rafforzata emana

dalla Commissione in seguito alla richiesta degli Stati membri interessati mentre nell'ambito del

trattato sull'Unione europea l'iniziativa di una cooperazione rafforzata emana dagli Stati membri. In

entrambi i casi l'avvio di una cooperazione rafforzata è subordinato a una decisione del Consiglio

che delibera a maggioranza qualificata. Inoltre, una cooperazione rafforzata può essere sviluppata

nel campo della politica estera e della sicurezza comune (PESC) ad eccezione delle questioni

militari e della politica relativa alla difesa.

Il concetto di "cooperazione rafforzata" è stato introdotto dal trattato di Amsterdam nel trattato

sull'Unione europea (TUE) per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale e nel

trattato che istituisce la Comunità europea (TCE). Il trattato di Nizza ha apportato dei cambiamenti

importanti per quanto riguarda la semplificazione del meccanismo. In particolare, uno Stato

membro non può opporsi alla creazione di una cooperazione rafforzata, com'era invece previsto

inizialmente dal trattato di Amsterdam→si allargherà tramite il trattato di Lisbona (vedi esclusione

per Gran Bretagna e Polonia dell'applicazione della carta dei diritti fondamentali.

Gli sviluppi futuri dell'integrazione europea:il trattato che adotta una Costituzione per

l'Europa

ES: In ogni conferenza intergovernativa vi é sempre un protocollo che fissa la prossima CIG.

Dopo Nizza→dichiarazione relativa all'allargamento dell'unione europea & Dichiarazione relativa

al futuro dell'europa.

Dichiarazione di Laeken→fissa le questioni da risolvere per lo sviluppo dell'UE→decisione di

Anteprima
Vedrai una selezione di 13 pagine su 60
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 1 Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 2
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 6
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 11
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 16
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 21
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 26
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 31
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 36
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 41
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 46
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 51
Anteprima di 13 pagg. su 60.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'Unione Europea - il cammino dell'Unione Europea Pag. 56
1 su 60
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Cortese Fulvio.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community