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TRATTATI E TAPPE PER LA COSTRUZIONE DELL’UE

1. ATTO UNICO EUROPEO (1986)

Il Consiglio Europeo spingeva perché si dessero nuove e maggiori competenze alle autorità sovrannazionali e

perché si migliorassero le strutture della comunità stessa.

Così si crearono vari gruppi di studio che avevano proprio questi scopi:

un gruppo italo­tedesco che realizzò un decalogo di principi;

­ un gruppo guidato da un italiano, Alviero Spinelli, che realizzò il progetto di un trattato che aveva come

­ obiettivo l’ampliamento dei poteri e delle competenze degli organi sovrannazionali: questo gruppo era

chiamato il Club del Coccodrillo, dal nome del ristorante in cui questo club si riuniva.

Il Parlamento europeo votò favorevolmente questo progetto, che non passò però a causa della sua estrema

incisività.

Di conseguenza successivamente, si è elaborato un testo meno incisivo, che sarebbe diventato poi il

cosiddetto atto unico europeo.

Questo atto è stato firmato in due volte:

17 febbraio 1986;

­ in questa data firmarono quei paesi che nella prima data si erano astenuti, in

28 febbraio 1986:

­ quanto essi volevano prima avere la conferma che il Parlamento Europeo fosse d’accordo; quando il

Parlamento votò poi a favore dell’atto, allora anche questi paesi firmarono. Tra di loro c’era anche

l’Italia.

L’Atto unico europeo aveva due scopi principali: infatti co questo atto, gli

l’istituzionalizzazione della cooperazione politica europea:

­ stati trasferirono alle autorità sovrannazionali anche capacità politiche;

in questo modo vennero aumentate

maggiori poteri decisionali al Parlamento europeo:

­ le procedure decisionali in cui il Parlamento europeo veniva affiancato dal Consiglio Europeo.

2. MERCATO UNICO EUROPEO (1992)

Nel 192 venne firmato il trattato che sanciva la nascita del mercato unico europeo: questo era un’area unica, in

cui beni, servizi, persone e capitali potevano circolare liberamente.

Furono emanati vari atti molto incisivi per portare alla creazione del mercato unico, infatti ciò che era

indispensabile era l’armonizzazione vennero così emanate

della legislazione dei singoli stati:

delle molto dettagliate, tanto da sembrare un regolamento.

direttive

La nascita di questo mercato unico portò anche a nuovi studi in materia di sicurezza comune, politica estera,

giustizia, etc..

3. TRATTATO DI MAASTRICHT (1993)

Il Trattato di Maastricht è stato firmato il ed è entrato in vigore il

7 febbraio 1992 1 novembre 1993.

Questo è un trattato fondamentale in quanto è il cioè quello che ha fatto

trattato istitutivo dell’UE,

nascere questa comunità.

In questo modo è rimasta solamente l’UE assieme all’Euratom, mentre le altre comunità, CCE, CE, CECA,

sono definitivamente sparite.

La funzione dell’UE sarà quella di raccogliere e riunire quelle che erano state le esperienze condotte dai

singoli stati in materia delle politiche comuni, politiche che però erano state portate avanti tra gli stati ma al di

fuori dell’Unione.

In più, con il Trattato di Maastricht, alla Corte di Giustizia vengono affidate delle nuove materie come quelle

finanziarie e in materia di sanzioni che questa Corte poteva emanare nei confronti di quegli stati che non

adempievano ai loro compiti comunitari.

una particolare forma di sanzione prevista era la cosiddetta

Domanda d’esame: PROCEDURA DI

INFRAZIONE.

Questa sanzione era prevista dagli articoli 258, 259, 260 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea

ed era un forte strumento anche a disposizione degli stessi cittadini in modo tale da far rispettare ai vari stati

gli obblighi comunitari.

In questi casi, quando cioè uno stato non adempie ai suoi obblighi comunitari, può essere usata la procedura

di infrazione: essa prevede che la Commissione Europea venga informata di questa mancanza

d’adempimento ed essa dovrà poi emettere una sentenza.

Questa procedura prevede i seguenti passaggi:

la Commissione Europea manda al governo dello stato interessato una cosiddetta lettera di messa in

­ mora, con la quale avvisa lo stato che lei è a conoscenza del mancato adempimento di quello stato e

gli dà una scadenza perché lo stato stesso dia le motivazioni per il suo non adempimento;

a questo punto la Commissione esamina le motivazioni del suddetto stato e verifica se questo stato

­ sia o meno in torto;

se lo stato si trova dalla parte della ragione, allora la procedura cessa; se invece lo stato è dalla parte

­ del torto, allora la Commissione Europea emana un suo parere motivato;

poi la Commissione Europea dà tempo allo stato per adempiere al compito al quale prima non aveva

­ adempito e se lo stato si rifiuta nuovamente di farlo, allora questo stato potrà essere condannato dalla

Corte di Giustizia Europea (diciamo che “potrà” essere condannato, in quanto si assiste ad una

condanna solamente se si tratta di un caso importante, altrimenti la Commissione non pensa

nemmeno che ne valga la pena – nel 90% dei casi la condanna avviene);

se lo stato viene condannato dalla Corte di Giustizia Europea deve necessariamente adempiere ai

­ suoi obblighi e rispettare quindi la condanna della Corte;

se poi lo Stato si rifiuta nuovamente di rispettare la sentenza, allora la Commissione Europea potrà

­ adire di nuovo la Corte di Giustizia, questa volta però per la violazione costituita dal mancato rispetto

della sentenza della Corte di Giustizia a questo punto la Corte di giustizia potr à condannare lo stato

interessato tramite sanzioni pecuniarie, che si possono tradurre o nel pagamento di una somma di

denaro, oppure nel pagamento di una penalità di mora, cioè una somma di denaro che deve essere

pagata dallo stato interessato finché esso non si adegua alla sentenza della Corte.

Questo era successo all’Italia, che non aveva attivato la direttiva sulla liberalizzazione della circolazione della

opere d’arte e la Commissione Europea era intervenuta: la mancata adesione a questa direttiva era

probabilmente stata determinata da disfunzionalità interne del nostro paese.

La sentenza della Corte di Giustizia non può però costituire titolo esecutivo: questo significa che non si ha in

mano uno strumento con il quale si possa agire esecutivamente contro qualcuno, cioè uno strumento con cui

si possono ad esempio pignorare i beni di colui che non ha pagato.

Lo stato che non adempie i suoi obblighi comunitari viene comunque messo in una posizione difficile, in cattiva

luce, agli occhi degli altri stati: proprio per questo motivo, questo strumento è molto efficace.

Il Trattato di Maastricht ha poi anche codificato il cosiddetto

Domanda d’esame: principio di

questa volta anche in campo giuridico (cioè tramite una norma), in quanto questo principio,

sussidiarietà,

fino a questo momento, è stato trattato solo in campo giurisdizionale.

Questo principio sostiene che a livello europeo si possono regolare, al di fuori dei casi di competenza

esclusiva, solamente quelle materie che vengono meglio regolate a livello europeo più che a livello nazionale.

Lo stato centrale può legiferare infatti solamente nei campi in cui c’è bisogno di un intervento centralizzato: si

fa questo perché è bene che i centri decisionali siano comunque il più vicino possibile ai cittadini.

Le competenze delle istituzioni europee vengono infatti regolate dal il quale

principio di attribuzione,

sancisce che le istituzioni europee possono fare solamente ciò che è previsto per loro dai trattati. Se queste

materie non vengono loro attribuite dai trattati, significa che queste sono di competenza dei singoli stati.

Questo principio non risolve però il problema che riguarda le competenze nel caso in cui i trattati non

conferiscano una competenza esclusiva alle istituzioni europee, ma conferiscono loro solamente una

cioè una competenza di legiferare che è sia loro che degli stati interessati.

competenza concorrente,

A questo punto, nei casi di competenza concorrente, sarà la Corte di Giustizia, il cosiddetto “quasi­legislatore”,

che dirà che il problema deve essere risolto in base al principio d sussidiarietà: le istituzioni potranno quindi

agire anche in caso di competenza concorrente se la materia in questione viene meglio gestita a livello

comunitario.

Questo principio è stato regolato nell’articolo del questo articolo

5 Trattato sull’Unione Europea:

sancisce i principi di sussidiarietà, di attribuzione e anche il principio di proporzionalità.

Il stabilisce che le istituzioni europee devono agire ma con azioni che

principio di proporzionalità

siano proporzionate allo scopo da raggiungere.

Questo principio nasce dal fatto che le istituzioni europee non possono utilizzare un regolamento quando

possono usare una direttiva, e non possono nemmeno usare un atto vincolante (come i regolamenti) quando

possono usare degli atti non vincolanti (come le decisioni e i pareri).

E’ stato però anche elaborato il principio dei poteri impliciti.

Questo principio è stato elaborato dall’Ordinamento Internazionale e viene codificato del

dall’articolo 352

Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea.

L’ordinamento utilizza questo principio per trovare dei poteri per le istituzioni europee, anche quando i trattati

non conferiscono alle istituzioni questi poteri espressamente.

Questo principio ha però due limiti:

i poteri impliciti devono essere però esercitati e necessari per raggiungere uno degli scopi dettati dai

­ trattati;

siccome questo è un potere ulteriore per le istituzioni europee, per venire da loro esercitato, il potere

­ deve: seguire il principio di unanimità, deve ottenere la previa approvazione del Parlamento Europeo e

deve essere proposto dalla Commissione Europea.

4. TRATTATO DI AMSTERDAM (1996)

Dopo il trattato di Maastricht si è capito che si doveva continuare il processo di cooperazione.

Il si riunisce il Consiglio Europeo di Torino, dove ci si accorda per la firma di un nuovo

29 marzo 1996

trattato.

Questo nuovo trattato verrà firmato ad Amsterdam nel e prenderà appunto il nome di

1997 Trattato di

che entrerà poi in vigore il

Amsterdam, 1 maggio 1999.

Le novità introdotte da questo trattato sono le seguenti:

ha incluso principi sulle libertà dell’uomo;

­ ha esteso i poteri di codecisione in modo da superare il problema del deficit democratico e ha così

­ allargato i poteri del Parlamento;

ha dato a tutti i cittadini la possibilità di accede

Dettagli
Publisher
A.A. 2013-2014
15 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher glibertino di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Raffaelli Enrico.