DIRITTO DEL MERCATO UNICO EUROPEO
CAPITOLO I – NOZIONI GENERALI
1. Scopi della Comunità Europea
L’art 2 TCE definisce gli OBIETTIVI che la Comunità è chiamata a promuovere e gli STRUMENTI di cui essa
dispone a tal fine.
OBIETTIVI:
il numero degli obiettivi è aumentato dai 5 iniziali agli attuali 9 in forza del TUE del 1992.
Tra i primi 5 prevalevano obiettivi di carattere economico:
sviluppo armonioso delle attività economiche;
1. espansione continua ed equilibrata;
2. stabilità accresciuta;
3. miglioramento del tenore di vita.
4.
Le modifiche apportate all’ art 2 TCE hanno aumentato l’importanza degli obiettivi di tipo ambientale e
sociale.
Per quanto riguarda quelli di tipo ambientale, la Comunità è ora impegnata a promuovere un elevato livello
di protezione dell’ambiente e il miglioramento della qualità di quest’ultimo.
Per quanto riguarda quelli di tipo sociale, gli obiettivi consistono nella promozione di un elevato livello di
occupazione e di protezione sociale e della parità tra uomini e donne, oltre che tendere a migliorare il
tenore e la qualità della vita.
L’aumento degli obiettivi non economici è stato giudicato tale da giustificare il mutamento stesso
dell’originaria denominazione della Comunità da Comunità economica europea a Comunità europea,
proprio a sottolineare che non si tratta più di un’organizzazione sovrannazionale a carattere economico.
STRUMENTI:
anche gli strumenti hanno subito nel tempo alcune importanti variazioni. Nella versione originaria, tali
strumenti erano soltanto due:
l’instaurazione di un mercato comune;
1. graduale ravvicinamento delle politiche economiche: questo è stato sostituito da un nuovo e più
2. avanzato strumento consistente nell’instaurazione di un’unione economica e monetaria.
Lo stesso Trattato dell’Unione Europea (TUE) ha provveduto ad inserire nell’art. 2 anche un terzo
strumento, consistente nell’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE ED AZIONI COMUNI, di cui ai successivi artt. 3 e
1
Appunti di foxshark
4, in quanto tale attuazione era necessaria per instaurare il mercato comune e l’unione economica e
monetaria.
Le azioni e politiche previste sin dall’inizio hanno caratterizzazione economica; esse comportano:
• libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
• 3 politiche comuni ( politica commerciale comune, politica comune nei settori dell’agricoltura e
della pesca, politica comune nel settore dei trasporti);
• Un regime di libera concorrenza;
• Il riavvicinamento delle legislazioni nazionali.
L’unica azione di natura sociale prevista sin dall’origine è quella che si riferisce a una politica nel settore
sociale comprendente un Fondo sociale europeo.
Completano il quadro alcune nuove azioni e politiche di tipo economico come il rafforzamento della
competitività dell’industria comunitaria, la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico e
l’incentivazione della creazione e dello sviluppo di reti transeuropee.
Alle azioni e politiche previste dall’art. 3, si aggiungono quelle contemplate dall’art. 4 che si riferiscono più
direttamente all’instaurazione di un’unione economica e monetaria.
L’art I – 3 della Costituzione definisce gli obiettivi dell’Unione, facendo una distinzione all’interno degli
OBIETTIVI GENERALI (paragrafo 1: promuovere la pace, i suoi valori ed il benessere dei suoi popoli) tra
AZIONE INTERNA DELL’UNIONE (paragrafo 3) & AZIONE ESTERNA DELL’UNIONE (paragrafo 4):
L’azione interna mira a perseguire obiettivi di carattere ECONOMICO, AMBIENTALE, SOCIALE E
- CULTURALE;
L’azione esterna (nei confronti, quindi, del resto del mondo) mira a perseguire obiettivi di POLITICA
- COMMERCIALE COMUNE secondo esigenze di solidarietà, equità e tutela ambientale ed obiettivi di
POLITICA ESTERA GENERALE, esaltando il ruolo dell’Unione nella costruzione di un nuovo ordine
mondiale.
Al paragrafo 2, invece, vengono elencati gli STRUMENTI tramite i quali realizzare gli obiettivi interni di cui al
paragrafo 3: occorrono uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ed un mercato di libera concorrenza.
il progetto di Costituzione non è stato ratificato da alcuni Stati ed è stato del tutto messo da
NOTA BENE:
parte, specie con il Trattato di Lisbona.
2. Le competenze comunitarie: il principio della competenza d’attribuzione
3. I vari tipi di competenza comunitaria.
4. Il principio di sussidiarietà 2
Appunti di foxshark
5. Il principio di proporzionalità
NOTA BENE: I PARAGRAFI 2,3,4 E 5 SOPRA CITATI SONO IDENTICI AI PARAGRAFI
1,2,3 E 4 DEL MANUALE “DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA” GIA’ SINTETIZZATO IN
PRECEDENZA. E’ INUTILE, QUINDI, RIPRENDERLI.
6. La cittadinanza dell’Unione
La parte II del TCE (artt.17 al 22), nella prospettiva di una Comunità maggiormente attenta ai bisogni dei
cittadini, prevede l’istituzione di una CITTADINANZA EUROPEA:
“È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro” (art.17 par.1).
Il Trattato non prevede, quindi, quali siano i criteri per essere CITTADINI EUROPEI, lasciando ai vari Stati
membri la facoltà di stabilire come si acquisti la cittadinanza nazionale, di cui quella europea costituisce
solo e solamente un COMPLEMENTO, senza sostituirla.
Al cittadino europeo, inoltre, spettano i diritti e i doveri previsti dal Trattato, anche se alcun dovere viene
enunciato all’interno dello stesso. Per quanto riguarda i diritti, invece, essi sono contemplati negli artt.18 al
22 del Trattato e sono di natura eterogenea. Si tratta di:
• legati alla circolazione del cittadino all’interno dell’Unione o in Paesi terzi. Tra
DIRITTI DI MOBILITÁ:
questi diritti, rientrano:
1. Diritto di CIRCOLAZIONE;
2. Diritto di SOGGIORNO.
L’art.18 che prevede tali diritti ha, secondo un recente orientamento della giurisprudenza della Corte di
Giustizia, EFFICACIA DIRETTA: i diritti, quindi, sorgono in forza della stessa norma, pur essendo sottoposti
ad alcune limitazioni previste dal Trattato e da successive direttive a riguardo: requisiti per la circolazione
ed il soggiorno sono la cittadinanza dell’Unione ed il possesso di una carta d’identità/passaporto regolare
non scaduto. Il soggiorno è vincolato, qualora manchino situazioni particolari, al periodo di 3 mesi.
Ovviamente il soggetto può essere accompagnato da quelli che sono i propri familiari e/o conviventi in
forza di una registrazione accettata dallo Stato ospitante. Dopo i tre mesi i soggetti che soggiornano in un
determinato Stato membro, onde evitare di gravare sul sistema di assistenza sociale del Paese ospitante,
devono dimostrare il possesso di particolari requisiti inerenti sufficienti mezzi di sostentamento ed altre
particolarità previste dalla normativa a riguardo. Esiste, comunque, un DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN
BASE ALLA NAZIONALITA’ di un soggetto, in forza dell’art.12 del Trattato. Al Consiglio, inoltre, è demandato
il potere di adottare atti che facilitino l’esercizio dei diritti di circolazione e di soggiorno, ma SOLO in
presenza di condizioni restrittive (quali la NECESSITA’ DELL’AZIONE e l’ASSENZA DI ADEGUATI POTERI) che
richiamano quelle previste dall’art.308 del TCE (vedi a proposito il PRINCIPIO DI COMPETENZA
D’ATTRIBUZIONE di cui si parla nell’altra sintesi “DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA”). Infine, in merito al
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Appunti di foxshark
diritto di circolazione, è previsto il DIRITTO DI TUTELA DIPLOMATICA, il quale prevede che un cittadino
dell’Unione che si trovi in uno Stato terzo nel quale non sono presenti autorità diplomatiche del Paese di
cui ha la cittadinanza, può ottenere tutela da autorità diplomatiche o consolari di qualsiasi altro Stato
membro.
• attengono alla partecipazione del cittadino alla vita politica dell’Unione e degli
DIRITTI POLITICI:
Stati membri e ai suoi rapporti con le istituzioni.
L’art. 19 attribuisce al cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non ha nazionalità il
diritto di voto e di eleggibilità nelle elezioni comunali e in quelle per il Parlamento europeo.
L’art. 21 riconosce al cittadino dell’Unione il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo
conformemente all’art. 194 e il diritto di rivolgersi al Mediatore europeo conforme all’ art. 195.
È stato aggiunto, dal Trattato di Amsterdam, anche il diritto di scrivere alle istituzioni e agli organi
comunitari in una delle lingue ufficiali della Comunità e il diritto di ricevere risposta nella medesima lingua.
7. Mercato comune e mercato interno
Nonostante l’importanza centrale dell’instaurazione di un mercato comune, di tale locuzione manca una
definizione normativa.
Il Trattato sembra utilizzare il termine “mercato comune” per designare l’area geografica risultante dalla
somma dei territori degli Stati membri.
Nonostante l’introduzione della nuova nozione di MERCATO INTERNO ad opera dell’AUE (art.14), non
sarebbe corretto affermare che sia stata soppressa quella di mercato comune, poiché di quest’ultimo si
parla ancora in numerosi articoli del Trattato.
Bisogna chiarire il rapporto tra queste due nozioni:
Il progetto di Costituzione segnava l’abbandono definitivo della nozione di mercato comune,
- sostituita da quella di mercato interno, ma come ben sappiamo tale progetto è stato messo da
parte;
la Corte di Giustizia, invece, nella sentenza Schul del 1982 afferma che la nozione di mercato
- comune mira ad eliminare ogni intralcio per gli scambi intracomunitari al fine di fondere i mercati
nazionali in un mercato unico il più possibile simile ad un vero e proprio mercato interno.
Il MERCATO INTERNO viene richiamato come metro di paragone e di confronto, nel quale l’aggettivo
“interno” sottintende un implicito riferimento alla realtà di un mercato nazionale.
Il mercato comune viene gradualmente instaurato attraverso l’attuazione delle azioni e delle politiche
elencate nell’art. 3, ma non è detto che l’attuazione di tutte le azioni e di tutte le politiche basti a rendere il
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Appunti di foxshark
mercato comune sufficientemente simile ad un mercato interno: per il raggiungimento di questo ulteriore
traguardo dipende dal contenuto e dall’intensità di tali azioni e di tali politiche.
L’art. 14 afferma che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata
la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali: tale affermazioni non aggiunge
nulla sul piano giuridico, l’unico elemento di novità potrebbe semmai essere individuato nel riferimento
all’abolizione delle “frontiere interne” nel senso di confini nazionali.
Tale articolo è di carattere programmatico e ciò è confermato dalla non perentorietà del termine (31
dicembre 1992, previsto all’interno dell’AUE). La stessa Corte nella sentenza Baglieri del 1993 afferma che
la scadenza del termine non comporta effetti automatici di liberalizzazione nel caso di mancato
adempimento, da parte del Consiglio, degli obblighi di attuazione del mercato interno contenuti nell’AUE.
Si è assistito nel linguaggio comune all’identificazione di mercato interno con l’intero campo d’azione della
Comunità: in altre parole, il mercato interno non è limitato alle quattro libertà di circolazione, ma ad esso
tendono ad essere ricondotte tutte le politiche comunitarie che contribuiscono a rimuovere gli ostacoli alla
unificazione dei mercati nazionali.
8. L’Unione doganale
L’Unione doganale assume un’importanza centrale ai fini della realizzazione del mercato comune.
La nozione non è nata con il Trattato, ma è contenuta nell’Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio
(GATT) concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947.
UNIONE DOGANALE significa sostituzione di un solo territorio doganale a due o più territori doganali.
I dazi doganali tra gli Stati membri, tanto all’importazione, quanto all’esportazione, sono interamente
soppressi, così come lo sono le TASSE D’EFFETTO EQUIVALENTE.
Per quanto riguarda le regolamentazioni commerciali restrittive vanno ricordati gli artt. 28 e successivi, che
proibiscono tra gli Stati membri le restrizioni quantitative sia all’importazione che all’esportazione.
Tanto il divieto dei dazi doganali e tasse d’effetto equivalente, quanto quello delle restrizioni quantitative e
misure d’effetto equivalente, si applicano sia ai prodotti originari degli Stati membri che ai prodotti
provenienti da paesi terzi che si trovano in LIBERA PRATICA negli Stati membri, intendendosi per prodotti in
libera pratica quelli provenienti da Stati extra-comunitari per i quali siano state adempiute in uno Stato
membro le formalità d’importazione e riscossi i dazi doganali e le tasse d’effetto equivalente, almeno che
non sia beneficiato di un ristorno totale o parziale.
Per quanto riguarda gli scambi con i paesi non appartenenti all’Unione doganale, l’art. 26 prevede la
fissazione di una vera e propria TARIFFA DOGANALE COMUNE (TDC) in sostituzione delle preesistenti tariffe
nazionali. 5
Appunti di foxshark
CAPITOLO II – LA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Quadro normativo
1.
La disciplina della libera circolazione delle merci all’interno della Comunità è interamente contenuta nel
Trattato:
• art. 25 = vieta i dazi doganali e le tasse d’effetto equivalente fra gli Stati membri;
• artt. 28 al 31 = vietano le restrizioni quantitative e le misure d’effetto equivalente tra gli Stati
membri;
• art. 90 = relativo alle “imposizioni interne” , svolge una funzione complementare rispetti alle norme
sull’abolizione dei dazi doganali.
Tutte le norme richiamate prevedono a carico degli Stati membri divieti assoluti.
Importanti compiti di normazione derivata spettano invece al Consiglio nel settore del ravvicinamento delle
legislazioni: numerose misure adottate in forza di tali articoli mirano a rimuovere gli ostacoli alla
circolazione delle merci derivanti dalla disparità delle varie legislazioni nazionali. In particolar modo gli
artt.94 e 95 (quest’ultimo introdotto dall’AUE del 1986) fanno in modo che il Consiglio possa SIA adottare
diverse misure in senso tecnico (quindi non solo direttive, ma anche regolamenti), SIA votarle a
maggioranza qualificata (e non all’unanimità), al fine di garantire l’eliminazione delle differenze esistenti tra
i vari ordinamenti nazionali. Tuttavia gli Stati membri, pur avendo accettato che il voto del Consiglio sia
espresso secondo una procedura di codecisione (e quindi a maggioranza qualificata con il coinvolgimento
del Parlamento), hanno ottenuto il potere di mantenere in vigore misure di protezione di determinati
interessi generali quando le misure comunitario prevedano standard di protezione inferiori (lo Stato
membro, però, deve attendere almeno 3 mesi perché entri in vigore una normativa del genere, salvo che la
Commissione non si riservi di emanare una direttiva in tale materia: in tal caso il termine di tre mesi diventa
di dodici mesi).
La circostanza che le norme del Trattato relative alla circolazione delle merci siano redatte in termini precisi
ed assoluti spiega perché le stesse siano state considerate come dotate di EFFICACIA DIRETTA.
Il divieto di dazi doganali e tasse d’effetto equivalente
2.
Negli scambi tra Stati membri, i dazi doganali, tanto all’importazione quanto all’esportazione, sono oggetto
di un divieto assoluto.
Il motivo per cui, nell’ambito doganale, i dazi doganali sono aboliti è legato agli effetti che dazi del genere
producono: la loro riscossione provoca un aumento del costo dei prodotti importati o esportati che ne sono
colpiti e favorisce tali prodotti rispetto alle merci nazionali corrispondenti che, non dovendo transitare
attraverso la frontiera, ne sono esenti e possono essere vendute ad un prezzo inferiore. 6
Appunti di foxshark
Quanto alla portata del divieto, occorre ricordare che esso si applica soltanto negli scambi di merci tra gli
Stati membri e riguarda perciò tanto le merci originarie degli Stati membri quanto i prodotti originari di
Stati terzi, una volta che siano stati immessi in libera pratica nel territorio di uno Stato membro ma non i
prodotti importati direttamente dal di fuori della Comunità.
Dal punto di vista interpretativo, i dazi doganali costituiscono tributi di tipo particolare, dotati di propria
denominazione e caratterizzati da modalità di percezione diverse da quelle di ogni altro tributo; inoltre
quelli previsti da ciascun Stato erano elencati in un unico strumento normativo: la tariffa doganale.
Più problematica è stata l’applicazione del correlativo divieto delle tasse d’effetto equivalente.
Lo scopo del divieto è di impedire che l’effetto liberatorio derivante dalla soppressione dei dazi doganali
possa essere frustrato, consentendo agli Stati membri di percepire sulle merci importate prelievi fiscali che
hanno gli stessi effetti di un vero e proprio dazio doganale, pur assumendo denominazioni diversi.
Il divieto di tasse d’effetto equivalente serve a rendere più piena la portata del divieto principale, il divieto
d’imposizione di dazi doganali.
La funzione complementare del divieto in esame rispetto a quello relativo ai dazi doganali è messa bene in
evidenza dalla nozione di tassa d’effetto equivalente individuata dalla giurisprudenza della Corte, in cui
risultano fondamentali per aversi una TASSA D’EFFETTO EQUIVALENTE alcuni caratteri:
a) Deve trattarsi di un onere pecuniario: cioè la prestazione richiesta al soggetto obbligato deve
consister
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