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Articolo 82 del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE)
L'articolo 82 del TCE stabilisce che: "È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo".
Oggetto del divieto non è, quindi, l'acquisizione di una posizione dominante (monopolistiche o oligopolistiche) sul mercato comune, bensì lo sfruttamento abusivo di tale posizione.
Tale sfruttamento abusivo può essere posto in essere da un'unica impresa (posizione dominante individuale), da imprese collegate tra loro da un legame economico tale che l'impresa-madre eserciti un consistente controllo sulle imprese figlie (posizione dominante di gruppo), da più imprese (posizione dominante collettiva) che, sebbene siano indipendenti, sono unite tra loro da vincoli economici tali da permettere alle stesse di detenere.
COLLETTIVAMENTE una posizione dominante rispetto agli altri operatori economici sullo stesso mercato. Ovviamente nell'ultima ipotesi è necessario che le imprese interessate costituiscano insieme un'entità collettiva nei confronti dei loro concorrenti e dei consumatori, per esempio perché vincolate da un accordo, da una decisione di associazioni d'imprese o da una pratica concordata.
Per poter stabilire che un'impresa detenga o meno una posizione dominante è necessario, anzitutto, individuare il MERCATO RILEVANTE (RELEVANT MARKET), ossia la porzione di mercato in cui si suppone che tale posizione si realizzi. Il mercato rilevante va individuato in termini geografici (mercato geografico) e in termini di prodotti o servizi (mercato dei prodotti). Sotto il profilo geografico occorre prendere in considerazione l'intero mercato comune, o altrimenti una porzione sostanziale dello stesso. Per quanto riguarda, invece, il
mercato dei prodotti, occorre prendere in considerazione non solo i prodotti identici a quelli dell'impresa in questione, ma anche quelli che rispetto a questi presentano caratteristiche di sostituibilità o intercambiabilità tali da poter far concorrenza ai primi.
Una volta definito il mercato rilevante, occorre stabilire se l'impresa vi detenga o meno una posizione dominante. Secondo la giurisprudenza della Corte la posizione dominante è "UNA POSIZIONE DI POTENZA ECONOMICA GRAZIE ALLA QUALE L'IMPRESA CHE LA DETIENE È IN GRADO DI OSTACOLARE LA PERSISTENZA DI UNA CONCORRENZA EFFETTIVA SUL MERCATO ED HA LA POSSIBILITÀ DI TENERE COMPORTAMENTI INDIPENDENTI RISPETTO AI CONCORRENTI, AI CLIENTI ED AI CONSUMATORI".
La Corte ha stabilito anche la differenza che intercorre tra posizione dominante e monopolio, prevedendo che nel secondo caso non esiste alcuna concorrenza, mentre nel primo l'impresa che detiene tale posizione è
influenza sia sfruttata in modo abusivo per configurare una violazione dell'articolo 82.“colosso” abusi della propriaposizione ricorrendo ad azioni in DIFESA DELLA POSIZIONE DOMINANTE, che tendano a rafforzare ildominio sul mercato. Inoltre un’impresa che si trovi in tale posizione non può in alcun modo provvederealla fissazione di PREZZI NON EQUI, né tanto meno può applicare PREZZI DIFFERENZIATI se non giustificatida un aumento di spese o costi. Ipotesi ancora più grave è quella della fissazione di PREZZI PREDATORI,ossia prezzi troppo bassi, o quella della politica di sconto ai clienti o di sconti fedeltà. Tutte queste pratichepossono essere poste in essere da una normale impresa, ma non da una in posizione dominante, proprioperché la normale impresa ha bisogno di crescere, mentre l’altra si trova in una condizione talmenteparticolare che qualsivoglia azione potrebbe costituire un ABUSO.L’art.82 al secondo comma prevede un elenco non limitativo di comportamenti abusivi che corrispondono
aquelli dapprima citati in tema di intese.Appunti di foxsharkNon abbiamo ancora sottolineato che per essere vietato, l’abuso di posizione dominante deve recare un
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI, mentre, al contrario del caso di intese, non conta il
pregiudizio arrecato alla concorrenza, in quanto esso di per sé esiste per la sola presenza di un’impresa in
posizione dominante.Il divieto sancito dall’art.82 è, tra l’altro, ASSOLUTO: non è permessa alcuna esenzione/dichiarazione di
inapplicabilità.
6. Le procedure per l’applicazione degli artt.81 e 82
Il compito di dare applicazione agli artt.81 & 82 TCE è affidato:
• Alla COMMISSIONE;
• Alle AUTORITA’ NAZIONALI GARANTI DELLA CONCORRENZA;
• Ai GIUDICI NAZIONALI.
Tuttavia un regolamento del Consiglio del 1962 sull’applicazione degli articoli 85 e 86 (oggi 81 e 82) aveva
riservato alla Commissione un ruolo primario. Le autorità
nazionali garanti della concorrenza potevano attuare la disciplina comunitaria, ma perdevano il loro potere nel momento in cui la Commissione decideva di intervenire in materia. I giudici nazionali, pur avendo un campo di competenza superiore alle autorità nazionali, in quanto potevano applicare la normativa comunitaria anche nel momento in cui la Commissione decideva di prendere delle decisioni, non potevano comunque verificare l'esistenza di elementi che potessero dar luogo all'esenzione d'inapplicabilità. Questo limite faceva in modo che le imprese si rivolgessero direttamente alla Commissione tramite la notifica delle intese per cui era possibile ottenere una dichiarazione d'inapplicabilità del divieto contenuto nell'art.81, e ciò creava un sovraccarico del lavoro della suddetta istituzione. Col tempo, quindi, si è deciso di riconoscere anche alle autorità ed ai giudici nazionali il potere di applicare interamente
La normativa comunitaria e da un regime di autorizzazione preventiva della Commissione, si è passati ad un regime di ECCEZIONE DIRETTAMENTE APPLICABILE da parte di tutti gli organi competenti. La Commissione conserva pur sempre un ruolo centrale, avendo un potere di decisione in merito alle infrazioni agli artt.81 & 82: tale potere si esprime tramite: - DECISIONI DI MERA CONSTATAZIONE D'INFRAZIONE: l'infrazione è già cessata, ma la Commissione ha interesse a constatarla; - DECISIONI INIBITORIE: l'infrazione è ancora in atto e la Commissione obbliga le imprese a porre fine alla stessa, imponendo i rimedi da attuare; - DECISIONI COMMINATORIE DI AMMENDE: sono allegate alle decisioni inibitorie e contengono l'obbligo di pagamento di un'ammenda, il cui valore non può superare il 10% del fatturato totale sociale dell'esercizio precedente; - DECISIONI DI ACCETTAZIONE D'IMPEGNI: sitratta di decisioni alternative a quelle inibitorie; esse prevedono che la Commissione renda obbligatori gli impegni offerti dalle stesse imprese e non intervenga finché tali impegni siano rispettati;- DECISIONI DI IRROGAZIONE DI PENALITÀ MORA: si tratta di una penalità di mora irrogata per costringere le imprese a PORRE FINE AD UN'INFRAZIONE CONSTATATA CON DECISIONE INIBITORIA, a RISPETTARE MISURE CAUTELARI DISPOSTE CON DECISIONE, a RISPETTARE GLI IMPEGNI ACCETTATI CON DECISIONE DI ACCETTAZIONE DI IMPEGNI;
- DECISIONI DI CONSTATAZIONE D'INAPPLICABILITÀ: per ragioni d'interesse pubblico e d'ufficio, la Commissione può procedere ad una constatazione d'inapplicabilità dell'art.81;
- DECISIONI CHE ADOTTANO MISURE CAUTELARI: in casi di urgenza e sempre qualora vi sia un'infrazione, la Commissione dispone misure cautelari;
- DECISIONI DI RIGETTO DI UNA DENUNCIA: con tale decisione la Commissione
- DECISIONI DI REVOCA: la Commissione può revocare il beneficio di un regolamento di esenzione per categoria. Il regolamento 1/2003 ha quindi posto ancora in una situazione centrale la Commissione, anche se tuttavia ne ha decentralizzato il potere. Le ESENZIONI PER CATEGORIA restano affidate al potere normativo della Commissione, su delega del Consiglio, in cui è implicito anche il potere di revoca delle stesse esenzioni per categoria nel caso in cui non sussistano più i presupposti che avevano dato luogo all'esenzione stessa.
- Per quanto concerne, invece, le AUTORITÀ NAZIONALI, esse sono competenti ad applicare gli articoli 81 &82 in CASI INDIVIDUALI e possono adottare, d'ufficio o su denuncia, le seguenti decisioni:
- DECISIONI INIBITORIE, con cui ordinare la cessazione di un'infrazione;
- DECISIONI CAUTELARI, con cui disporre misure cautelari;
- DECISIONI DI
ACCETTAZIONE DI IMPEGNI, con cui accettare impegni;
- DECISIONI SANZIONATORIE, con cui comminare ammende, penalità di mora o altre sanzioni previste dal diritto nazionale;
- DECISIONI DI RIGETTO, con cui le autorità decidono di non aver motivo d'intervenire.
Le autorità nazionali hanno, quindi, rispetto al passato poteri superiori, anche se sono sottoposte al POTERE DI COORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE, che si esprime tramite:
- OBBLIGO D'INFORMAZIONE, con cui si attua una COOPERAZIONE VERTICALE, dovendo le autorità informare la Commissione, con un preavviso di almeno 30 giorni, di tutti i casi che intendono istruire;
- EFFETTO PRECLUSIVO: l'avvio di un procedimento della Commissione vieta alle autorità nazionali di procedere in merito alla stessa fattispecie, sia che esse non abbiano ancora agito, sia che esse lo abbiano fatto (POTERE DI AVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE);
- OBBLIGO DI APPLICAZIONE