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DENEGOZIANDO.

- Da quanto calcolo il termine biennale (dies a quo)? In dottrina: il termine

decorre dalla prima seduta in cui si prende nota dell’avvenuta notifica (prima

seduta utile). Si inserisce nella procedura un certo MARGINE DI FLESSIBILITA’:

dilatare il tempo del negoziato per l’UE se lo desidera; due anni infatti sembrano

tanti, ma non lo sono.

- Possono essere avviati i negoziati anche prima della notifica di recesso?

Analogia con i negoziati di pre-adesione.

Se non che, l’analogia non è calzante perché i negoziati di pre-adesione

vengono fatti dopo che la richiesta formale è già stata fatta.

- Capire se la notifica dell’intenzione di recedere SIA REVOCABILE o no: in dottrina

molti inizialmente erano verso il no perché se si ammette tale possibilità gli stati

potrebbero approfittarne o avrebbero utilizzato tale strumento come una

minaccia, come un ricatto contro l’UE.

BREXIT: deputati parlamentari inglesi e scozzesi anti-brexit instaurano un

procedimento dinnanzi al giudice scozzese che fa rinvio di interpretazione alla

CGUE: l’art.50 ammette la revocabilità della notifica dell’intenzione di recedere.

La CGUE risolve la questione con la:

SENTENZA WITMANN

Il governo britannico presenta delle osservazioni:

Questione teorica e accademica e il rinvio pregiudiziale non può essere

o utilizzato controversie che NON sono concrete. Verrebbe meno la

funzione dello stesso rinvio

CGUE respinge questo argomento ritenendo:

È utile e rilevante prospettare in modo chiaro le diverse opzioni possibili

o per il parlamento britannico; la questione è CONCRETA. Rispondere al

quesito serve a chiarire QUALI SONO LE VIE.

Commissione e Consiglio depositano osservazioni:

L’art.50 ammette la revocabilità a condizione che il Consiglio Europeo la

o approvi all’unanimità (la revoca della notifica dell’intenzione di recesso è

ammessa se Consiglio europeo accetta all’unanimità).

Commissione e Consiglio si esprimono al paragrafo 40 e 41:

- Non è possibile ammettere la revocabilità discrezionale della notifica

dell’intenzione di recedere perché se così fosse in prossimità della scadenza del

termine biennale, uno stato potrebbe revocare la notifica e ripresentare questa

richiesta di recesso, ESTENDENDO ALL’INFINITO il periodo di negoziato e

svuotando di senso il termine biennale di cui all’art.50 = NO DIRITTO ILLIMITATO

nel tempo di negoziare il proprio recesso.

- Timore che la minaccia della revoca sia utilizzata per ottenere come

contropartita dei vantaggi da parte dell’UE.

Come risolve la questione la CGUE: prende atto che l’art.50 testualmente NON

autorizza e NON vieta la revocabilità dell’intenzione di recedere però comincia ad

argomentare nel senso della REVOCABILITA’ riprendendo quanto detto dall’Avvocato

Generale: Art.50 parla di INTENZIONE che per natura e definizione è modificabile

o Come uno stato decide liberamente di entrare nell’UE, così deve anche

o essere libero di rimanervi se nel frattempo ha cambiato la sua posizione

revocando l’intenzione; se così non fosse uno stato sarebbe costretto ad

uscire CONTRO il suo volere

RESPINGE L’OSSERVAZIONE DI COMMISSIONE E CONSIGLIO perché

contraria alla natura dell’ordinamento comunitario che è invece comunità

di diritto cui gli stati LIBERAMENTE decidono di appartenere o di recedere.

Art.68 Convenzione di Vienna: le notifiche di recesso possono essere

o revocate in qualsiasi momento prima che abbiano avuto effetto. L’art.50

è stato redatto avuto riguardo a questa norma.

La Corte individua un limite oltre il quale nessuna revocabilità è ammessa:

Se l’accordo è già stato concluso ed è entrato in vigore

o Se è scaduto il termine biennale senza che sia stato detto nulla

o

La Corte conclude nel sesso della REVOCBILITA’.

L’art. 50 offre una disciplina dettagliata e articolata circa il recesso anche se non è di

per sé sufficiente a risolvere tutte le questioni che l’esercizio del diritto di recesso

comporta:

- Non può modificare i trattati istitutivi ( e queste sono necessarie quando recedo)

sempre necessario un ACCORDO DI REVISIONE

- Necessario ACCORDO ULTERIORE per disciplinare le relazioni future tra UE e

stato terzo rispetto all’UE.

= TRE accordi necessari.

NATURA DELL’ACCORDO DI RECESSO

Diversa da quella dell’accordo di adesione (fonte di diritto primario in quanto conclusa

da stati membri).

È un accordo che viene CONCLUSO DALL’UE e questo lo capiamo anche dal rinvio

disposto dall’art.50 al 218 TUE (procedimento ordinario di conclusione degli accordi

int.li da parte dell’UE) anche se troviamo differenze importanti con questo

procedimento: gli orientamenti da seguire nei negoziati nel procedimento ordinario li

fa il Consiglio.

Nell’art.50 interviene l’organo intergovernativo per definizione: il Consiglio Europeo.

L’accordo è concluso dal Consiglio con approvazione del Parlamento Europeo.

Da ciò deriva RANGO INTERMEDIO e NON può MODIFICARE i Trattati istitutivi.

Anche nel momento in cui lo stato recede, i Trattati devono essere stati modificati. Ma

queste modifiche non possono essere apportate con l’accordo di recesso.

Contestualmente, ai sensi del’art.58, deve essere avviato un PROCEDIMENTO DI

REVISIONE dei Trattati.

L’accordo può contenere disposizioni transitorie che indicano il graduale venir meno

dell’applicazione del diritto UE a quello Stato.

Quello che sicuramento NON contiene è la disciplina delle future relazioni tra UE e

stato terzo che recede e questo per due motivi:

- Testuale: l’art.50 dice che l’accordo deve definire le modalità del recesso

tenendo conto del quadro delle future relazioni (queste relazioni non sono

ancora disciplinate).

- Sostanziale/procedurale: quale sia il tipo di relazione che si vuole instaurare

l’art.50 a livello procedurale male si attaglia a fornirne la disciplina.

Se lo stato terzo vuole mantenere un rapporto nell’ambito di un accordo

multilaterale: accordo spazio economico europeo di cui sono parte oltre a tutti

gli stati dell’UE il Lichtenstein, Islanda e Norvegia. L’approvazione di questi stati

è obbligatoria e l’art.50 non è in grado di fornire la disciplina adeguata.

Deve esserci un ulteriore accordo che va ad aggiungersi all’accordo di recesso.

QUESTIONE DEBITI PENDENTI di uno stato che recede e la questione NON È STATA

REGOLATA DALL’ACCORDO DI RECESSO.

Se c’è l’accordo di recesso che mi regola la disciplina: nulla questio.

La questione assume rilevanza pratica anche in occasione della BREXIT: nel 2017

rapporto European Union Committee della House of Lords ad hoc sulla questione: l’art

50 consente al regno unito di “lasciare l’UE SENZA essere RESPONSABILE DELLE

OBBLIGAZIONI FINANZIARE IN ARRETRATO.

A meno che un accordo di recesso sia concluso e non risolva la questione”.

Argomento fatto valere: art.70 Convenzione di Vienna “A meno che il trattato non

disponga altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la cessazione di un trattato

in base alle disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione: non

pregiudica alcun diritto, alcun obbligo né alcuna situazione giuridica delle parti che sia

venuta a crearsi a motivo dell’esecuzione del trattato prima della sua cessazione”

RATIO: il recesso non pregiudica alcun diritto od obbligo sorti per effetto

dell’esecuzione del Trattato salvo che sia diversamente disposto.

In questo caso però, facendo fede all’art.50, è diversamente disposto: per effetto del

recesso i Trattati CESSANO DI ESSERE APPLICABILI ALLO STATO RECEDENTE. ( Il

Commitee fa leva su questo inciso)

Con il recesso tutto viene meno.

Opinione per nulla convincente.

Leggendo l’art.70 della Convenzione di Vienna: NON RETROATTIVITA’ DEL RECESSO 

il recesso non va a pregiudicare tutti i diritti e gli obblighi sorti in precedenza (in

particolare i debiti finanziari nei confronti dell’UE). NON VI E’ RETROATTIVITA’. Diritti ed

obblighi rimangono in vita. COMPETENZE

Il principio cardine attorno al quale ruota il sistema: PRINCIPIO DELLE COMPETENZE DI

ATTRIBUZIONE l’UE non ha competenza generale (art.5 p. 2 TUE: l’UE agisce

ESCLUSIVAMENTE nei limiti delle competenze stabiliti dai trattati per realizzare gli

obiettivi da questi stabiliti).

Corollario: tutte le competenze non attribuite dagli stati all’UE tramite Trattato

rimangono in capo agli stati membri. Questo viene ribadito più volte nei Trattati, per

quanto ovvia sia tale deduzione.

Tale principio figura anche nell’art.4 p.1 TUE.

Con Lisbona per la prima volta abbiamo una ripartizione chiara delle competenze tra

UE e stati membri; prima non c’era un’elencazione esplicita e si poteva desumere

semplicemente leggendo le norme contenute nei Trattati istitutivi.

Ma con il TFUE per la prima volta abbiamo un’elencazione puntuale dei settori in cui

l’UE ha competenza:

- Art 3: competenza esclusiva

- Art.4 p.1/2: competenza concorrente (tuttavia, non è un elenco esaustivo)

- Art 4 p3/4; art.5; art. 6: competenze parallele o complementari

Tuttavia questo elenco è piuttosto generale, talvolta generico. Più che elencare le

competenze dell’UE, questi articoli indicano I SETTORI in cui l’UE può esercitare le

competenze.

Alcuni settori sono descritti in modo abbastanza dettagliato:

- EX: Regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno

(art.3)

Ma rimane comunque questa generalità, nonostante la chiarezza circa il riparto di

competenze.

Per cui, per vedere l’effettiva portata della competenza dell’Unione DEVO comunque

VEDERE LE NORME DEI TRATTATI (art 2 p.6 TFUE).

Il principio delle competenze di attribuzione ha comunque degli elementi di

mitigazione:

- Nella prassi la CGUE ha sempre cercato di interpretare più che estensivamente

le competenze dell’UE: ha sempre ritenuto che per il semplice fatto che l’UE ha

una certa competenza ha ANCHE I POTERI NECESSARI per svolgere quella

competenza.

- CLAUSOLA DI FLESSIBILITA’ (deroga al principio delle competenze di

attribuzione) art. 352 TFUE: l’UE può adottare atti anche qual ora non ne avesse

l’adeguata competenza:

nel caso in cui appaia necessario (positivo)

o per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati (positivo)

o non deve esserci una disposizione all’interno dei Trattati che

o consentirebbe all&rsqu

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Publisher
A.A. 2024-2025
80 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CateFr8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto europeo progredito e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Padova o del prof Zannoni Diego.