Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DENEGOZIANDO.
- Da quanto calcolo il termine biennale (dies a quo)? In dottrina: il termine
decorre dalla prima seduta in cui si prende nota dell’avvenuta notifica (prima
seduta utile). Si inserisce nella procedura un certo MARGINE DI FLESSIBILITA’:
dilatare il tempo del negoziato per l’UE se lo desidera; due anni infatti sembrano
tanti, ma non lo sono.
- Possono essere avviati i negoziati anche prima della notifica di recesso?
Analogia con i negoziati di pre-adesione.
Se non che, l’analogia non è calzante perché i negoziati di pre-adesione
vengono fatti dopo che la richiesta formale è già stata fatta.
- Capire se la notifica dell’intenzione di recedere SIA REVOCABILE o no: in dottrina
molti inizialmente erano verso il no perché se si ammette tale possibilità gli stati
potrebbero approfittarne o avrebbero utilizzato tale strumento come una
minaccia, come un ricatto contro l’UE.
BREXIT: deputati parlamentari inglesi e scozzesi anti-brexit instaurano un
procedimento dinnanzi al giudice scozzese che fa rinvio di interpretazione alla
CGUE: l’art.50 ammette la revocabilità della notifica dell’intenzione di recedere.
La CGUE risolve la questione con la:
SENTENZA WITMANN
Il governo britannico presenta delle osservazioni:
Questione teorica e accademica e il rinvio pregiudiziale non può essere
o utilizzato controversie che NON sono concrete. Verrebbe meno la
funzione dello stesso rinvio
CGUE respinge questo argomento ritenendo:
È utile e rilevante prospettare in modo chiaro le diverse opzioni possibili
o per il parlamento britannico; la questione è CONCRETA. Rispondere al
quesito serve a chiarire QUALI SONO LE VIE.
Commissione e Consiglio depositano osservazioni:
L’art.50 ammette la revocabilità a condizione che il Consiglio Europeo la
o approvi all’unanimità (la revoca della notifica dell’intenzione di recesso è
ammessa se Consiglio europeo accetta all’unanimità).
Commissione e Consiglio si esprimono al paragrafo 40 e 41:
- Non è possibile ammettere la revocabilità discrezionale della notifica
dell’intenzione di recedere perché se così fosse in prossimità della scadenza del
termine biennale, uno stato potrebbe revocare la notifica e ripresentare questa
richiesta di recesso, ESTENDENDO ALL’INFINITO il periodo di negoziato e
svuotando di senso il termine biennale di cui all’art.50 = NO DIRITTO ILLIMITATO
nel tempo di negoziare il proprio recesso.
- Timore che la minaccia della revoca sia utilizzata per ottenere come
contropartita dei vantaggi da parte dell’UE.
Come risolve la questione la CGUE: prende atto che l’art.50 testualmente NON
autorizza e NON vieta la revocabilità dell’intenzione di recedere però comincia ad
argomentare nel senso della REVOCABILITA’ riprendendo quanto detto dall’Avvocato
Generale: Art.50 parla di INTENZIONE che per natura e definizione è modificabile
o Come uno stato decide liberamente di entrare nell’UE, così deve anche
o essere libero di rimanervi se nel frattempo ha cambiato la sua posizione
revocando l’intenzione; se così non fosse uno stato sarebbe costretto ad
uscire CONTRO il suo volere
RESPINGE L’OSSERVAZIONE DI COMMISSIONE E CONSIGLIO perché
contraria alla natura dell’ordinamento comunitario che è invece comunità
di diritto cui gli stati LIBERAMENTE decidono di appartenere o di recedere.
Art.68 Convenzione di Vienna: le notifiche di recesso possono essere
o revocate in qualsiasi momento prima che abbiano avuto effetto. L’art.50
è stato redatto avuto riguardo a questa norma.
La Corte individua un limite oltre il quale nessuna revocabilità è ammessa:
Se l’accordo è già stato concluso ed è entrato in vigore
o Se è scaduto il termine biennale senza che sia stato detto nulla
o
La Corte conclude nel sesso della REVOCBILITA’.
L’art. 50 offre una disciplina dettagliata e articolata circa il recesso anche se non è di
per sé sufficiente a risolvere tutte le questioni che l’esercizio del diritto di recesso
comporta:
- Non può modificare i trattati istitutivi ( e queste sono necessarie quando recedo)
sempre necessario un ACCORDO DI REVISIONE
- Necessario ACCORDO ULTERIORE per disciplinare le relazioni future tra UE e
stato terzo rispetto all’UE.
= TRE accordi necessari.
NATURA DELL’ACCORDO DI RECESSO
Diversa da quella dell’accordo di adesione (fonte di diritto primario in quanto conclusa
da stati membri).
È un accordo che viene CONCLUSO DALL’UE e questo lo capiamo anche dal rinvio
disposto dall’art.50 al 218 TUE (procedimento ordinario di conclusione degli accordi
int.li da parte dell’UE) anche se troviamo differenze importanti con questo
procedimento: gli orientamenti da seguire nei negoziati nel procedimento ordinario li
fa il Consiglio.
Nell’art.50 interviene l’organo intergovernativo per definizione: il Consiglio Europeo.
L’accordo è concluso dal Consiglio con approvazione del Parlamento Europeo.
Da ciò deriva RANGO INTERMEDIO e NON può MODIFICARE i Trattati istitutivi.
Anche nel momento in cui lo stato recede, i Trattati devono essere stati modificati. Ma
queste modifiche non possono essere apportate con l’accordo di recesso.
Contestualmente, ai sensi del’art.58, deve essere avviato un PROCEDIMENTO DI
REVISIONE dei Trattati.
L’accordo può contenere disposizioni transitorie che indicano il graduale venir meno
dell’applicazione del diritto UE a quello Stato.
Quello che sicuramento NON contiene è la disciplina delle future relazioni tra UE e
stato terzo che recede e questo per due motivi:
- Testuale: l’art.50 dice che l’accordo deve definire le modalità del recesso
tenendo conto del quadro delle future relazioni (queste relazioni non sono
ancora disciplinate).
- Sostanziale/procedurale: quale sia il tipo di relazione che si vuole instaurare
l’art.50 a livello procedurale male si attaglia a fornirne la disciplina.
Se lo stato terzo vuole mantenere un rapporto nell’ambito di un accordo
multilaterale: accordo spazio economico europeo di cui sono parte oltre a tutti
gli stati dell’UE il Lichtenstein, Islanda e Norvegia. L’approvazione di questi stati
è obbligatoria e l’art.50 non è in grado di fornire la disciplina adeguata.
Deve esserci un ulteriore accordo che va ad aggiungersi all’accordo di recesso.
QUESTIONE DEBITI PENDENTI di uno stato che recede e la questione NON È STATA
REGOLATA DALL’ACCORDO DI RECESSO.
Se c’è l’accordo di recesso che mi regola la disciplina: nulla questio.
La questione assume rilevanza pratica anche in occasione della BREXIT: nel 2017
rapporto European Union Committee della House of Lords ad hoc sulla questione: l’art
50 consente al regno unito di “lasciare l’UE SENZA essere RESPONSABILE DELLE
OBBLIGAZIONI FINANZIARE IN ARRETRATO.
A meno che un accordo di recesso sia concluso e non risolva la questione”.
Argomento fatto valere: art.70 Convenzione di Vienna “A meno che il trattato non
disponga altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la cessazione di un trattato
in base alle disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione: non
pregiudica alcun diritto, alcun obbligo né alcuna situazione giuridica delle parti che sia
venuta a crearsi a motivo dell’esecuzione del trattato prima della sua cessazione”
RATIO: il recesso non pregiudica alcun diritto od obbligo sorti per effetto
dell’esecuzione del Trattato salvo che sia diversamente disposto.
In questo caso però, facendo fede all’art.50, è diversamente disposto: per effetto del
recesso i Trattati CESSANO DI ESSERE APPLICABILI ALLO STATO RECEDENTE. ( Il
Commitee fa leva su questo inciso)
Con il recesso tutto viene meno.
Opinione per nulla convincente.
Leggendo l’art.70 della Convenzione di Vienna: NON RETROATTIVITA’ DEL RECESSO
il recesso non va a pregiudicare tutti i diritti e gli obblighi sorti in precedenza (in
particolare i debiti finanziari nei confronti dell’UE). NON VI E’ RETROATTIVITA’. Diritti ed
obblighi rimangono in vita. COMPETENZE
Il principio cardine attorno al quale ruota il sistema: PRINCIPIO DELLE COMPETENZE DI
ATTRIBUZIONE l’UE non ha competenza generale (art.5 p. 2 TUE: l’UE agisce
ESCLUSIVAMENTE nei limiti delle competenze stabiliti dai trattati per realizzare gli
obiettivi da questi stabiliti).
Corollario: tutte le competenze non attribuite dagli stati all’UE tramite Trattato
rimangono in capo agli stati membri. Questo viene ribadito più volte nei Trattati, per
quanto ovvia sia tale deduzione.
Tale principio figura anche nell’art.4 p.1 TUE.
Con Lisbona per la prima volta abbiamo una ripartizione chiara delle competenze tra
UE e stati membri; prima non c’era un’elencazione esplicita e si poteva desumere
semplicemente leggendo le norme contenute nei Trattati istitutivi.
Ma con il TFUE per la prima volta abbiamo un’elencazione puntuale dei settori in cui
l’UE ha competenza:
- Art 3: competenza esclusiva
- Art.4 p.1/2: competenza concorrente (tuttavia, non è un elenco esaustivo)
- Art 4 p3/4; art.5; art. 6: competenze parallele o complementari
Tuttavia questo elenco è piuttosto generale, talvolta generico. Più che elencare le
competenze dell’UE, questi articoli indicano I SETTORI in cui l’UE può esercitare le
competenze.
Alcuni settori sono descritti in modo abbastanza dettagliato:
- EX: Regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno
(art.3)
Ma rimane comunque questa generalità, nonostante la chiarezza circa il riparto di
competenze.
Per cui, per vedere l’effettiva portata della competenza dell’Unione DEVO comunque
VEDERE LE NORME DEI TRATTATI (art 2 p.6 TFUE).
Il principio delle competenze di attribuzione ha comunque degli elementi di
mitigazione:
- Nella prassi la CGUE ha sempre cercato di interpretare più che estensivamente
le competenze dell’UE: ha sempre ritenuto che per il semplice fatto che l’UE ha
una certa competenza ha ANCHE I POTERI NECESSARI per svolgere quella
competenza.
- CLAUSOLA DI FLESSIBILITA’ (deroga al principio delle competenze di
attribuzione) art. 352 TFUE: l’UE può adottare atti anche qual ora non ne avesse
l’adeguata competenza:
nel caso in cui appaia necessario (positivo)
o per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati (positivo)
o non deve esserci una disposizione all’interno dei Trattati che
o consentirebbe all&rsqu