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IV - FONTI COMUNITARIE E SOGGETTI DEGLI ORDINAMENTI INTERNI
Caratteristica propria dell'ordinamento comunitario consiste nel riconoscere come titolari di soggettività giuridica non soltanto gli Stati membri, ma anche coloro ai quali tale soggettività spetta nell'ambito degli ordinamenti interni degli Stati membri, creando le due dimensioni delle norme comunitarie: internazionale e interna.
Di tipo internazionalistico sono una serie di diritti e obblighi che la Comunità, attraverso le sue istituzioni, o ogni Stato membro può far valere nei confronti di un altro Stato membro o di un'istituzione.
Alla dimensione interna dell'ordinamento di ciascun Stato membro appartengono i rapporti giuridici interessati dal diritto comunitario che coinvolgono soggetti di tali ordinamenti; possono essere rapporti orizzontali quando contrappongono un soggetto privato ad un altro, o rapporti verticali quando sorgono tra un soggetto privato e un soggetto pubblico.
Il diritto comunitario può intervenire in questi rapporti o con l'effetto sostituzione quando fornisce la disciplina di tali rapporti con i regolamenti che sono direttamente applicabili e quindi costituiscono fonte normativa all'interno degli ordinamenti nazionali, o con l'effetto di opposizione quando l'ordinamento detta principi generali o regole particolari contrarie alle norme interne. In questi casi la norma comunitaria produce effetti diretti (ha efficacia diretta) negli ordinamenti interni, ciò implica il fatto che il soggetto nei cui confronti la norma produce effetti favorevoli può pretenderne il rispetto (efficacia diretta in senso sostanziale) e in caso di mancato rispetto anche l'invocabilità in giudizio. Le norme comunitarie possono assumere rilevanza normativa anche attraverso due forme di efficacia indiretta: l'interpretazione conforme alla quale sono soggetti i giudici nazionali e il risarcimento del danno.proveniente dalla mancata attuazione di una norma non direttamente applicabile. I presupposti dell'efficacia diretta sono: 1. Sufficiente precisione: la norma deve specificare chi è il titolare dell'obbligo, chi è il titolare del diritto e il contenuto del diritto-obbligo creato dalla norma stessa. 2. Incondizionatezza: la norma non deve essere subordinata ad ulteriori interventi normativi. È compito del giudice nazionale verificare se una norma comunitaria soddisfa questi presupposti per poter essere applicata direttamente. La destinataria formale della norma non ha alcun rilievo ai fini dell'efficacia diretta. Questi presupposti sono validi per qualsiasi tipo di norma comunitaria. Per quanto riguarda le disposizioni del Trattato, varilevato che alcune di esse si riferiscono espressamente ai singoli (norme in materia di concorrenza) quindi i Trattati producono effetti sia nei rapporti orizzontali che in quelli verticali, quindi hanno efficacia diretta orizzontale e verticale. Gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità con Stati terzi hanno anche il problema dell'efficacia diretta in quanto è possibile che soggetti privati siano interessati a far valere la disciplina contenuta in tali accordi per contestare quella prevista dagli Stati membri o dalle istituzioni. Per ovviare a questo problema la Corte dedica particolare attenzione al contesto, la cui analisi si svolge in due tempi: prima bisogna dimostrare che la natura e la struttura di un atto internazionale permetta di riconoscere effetti diretti e successivamente è necessario provare che la specifica disposizione presenti le caratteristiche della sufficiente precisione e dell'incondizionatezza. I regolamenti non hanno problemi delGenere in quanto la caratteristica della diretta applicabilità implica che le disposizioni dei regolamenti siano anche capaci di produrre effetti diretti.
Il caso delle direttive e delle decisioni nell’ambito delle direttive l’efficacia interna risponde ai criteri di sufficiente precisione, incondizionatezza e la portate temporale e soggettiva.
Siccome la disciplina dei rapporti giuridici interni rientranti nell’oggetto della direttiva non viene imposta dalla direttiva stessa ma dalle norme di attuazione di ciascuno Stato, le direttive hanno efficacia normativa interna indiretta o mediata; gli effetti diretti si creano dopo la scadenza del termine di attuazione.
Per quanto riguarda invece la portata soggettiva vediamo che le direttive hanno solamente efficacia diretta verticale in quanto i privati non possono essere considerati responsabili della mancata attuazione e anche perché il mero fatto che l’applicazione di una direttiva inattuata comporti effetti.
svolgimento. Tuttavia, la Corte ha precisato che l'efficacia diretta delle decisioni dipende dalla loro natura e dal loro contenuto. In generale, l'efficacia diretta si verifica quando una norma del diritto comunitario può essere invocata direttamente davanti ai tribunali nazionali e può produrre effetti giuridici per i singoli. Ciò significa che i singoli possono fare valere i loro diritti derivanti dal diritto comunitario senza dover attendere l'adozione di misure di attuazione da parte degli Stati membri. Tuttavia, non tutte le norme del diritto comunitario hanno efficacia diretta. La Corte ha stabilito che l'efficacia diretta dipende dalla chiarezza, dalla precisione e dalla completezza della norma. Inoltre, l'efficacia diretta può essere limitata da disposizioni nazionali che prevedono la necessità di misure di attuazione. Nel caso delle direttive, la Corte ha stabilito che di norma le direttive non hanno efficacia diretta. Le direttive sono vincolanti per gli Stati membri destinatari, che devono adottare misure di attuazione per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla direttiva. Tuttavia, in alcuni casi eccezionali, la Corte ha riconosciuto che le direttive possono avere efficacia diretta se soddisfano determinati requisiti. In conclusione, l'efficacia diretta delle norme del diritto comunitario dipende dalla loro natura e dal loro contenuto. Non tutte le norme hanno efficacia diretta e l'efficacia diretta può essere limitata da disposizioni nazionali. Le direttive di norma non hanno efficacia diretta, ma in alcuni casi eccezionali possono avere efficacia diretta.adempimento. L'obbligo di interpretazione conforme è la prima forma di efficacia indiretta e consiste nell'obbligo per gli operatori giuridici e i giudici di interpretare le norme in conformità con il diritto comunitario anche se incontra alcuni limiti e cioè: l'esistenza di un margine di discrezionalità che consente all'interprete di scegliere tra più interpretazioni possibili anche se questo obbligo non può servire da fondamento ad una interpretazione contra legem del diritto nazionale e il limite temporale che impedisce all'obbligo di sorgere prima della scadenza del termine di attuazione.
Il risarcimento del danno. Un'altra forma di efficacia indiretta consiste nel riconoscere che la normativa comunitaria può essere fonte di un diritto al risarcimento del danno, in quanto, qualora gli organi di uno degli Stati membri ledano il diritto attribuito ad un singolo da una
norma comunitaria violata e il danno subito deve esserci un nesso di causalità diretta. Per quanto riguarda la responsabilità degli organismi statali, essa può sorgere sia in caso di mancata attuazione di una direttiva, sia in caso di violazione diretta di una norma comunitaria. Nel primo caso, l'omissione degli organi statali impedisce il sorgere del diritto che la direttiva intendeva garantire ai singoli, causando un pregiudizio che si verifica prima del sorgere del diritto stesso. In questi casi si parla di efficacia indiretta della direttiva, poiché il diritto al risarcimento è un diritto autonomo e non un'alternativa o un'aggiunta al diritto violato. Le condizioni necessarie per il sorgere del diritto al risarcimento sono le seguenti: 1. La norma comunitaria violata deve essere diretta a garantire diritti ai singoli danneggiati, il cui contenuto può essere individuato sulla base della norma stessa. 2. La violazione della norma deve essere sufficientemente grave e manifesta. 3. Deve esserci un nesso di causalità diretta tra la norma comunitaria violata e il danno subito.violazione e il danno deve esistere un nesso di causalità diretto. Le condizioni formali e sostanziali per l'esercizio del diritto al risarcimento dipendono dalle varie legislazioni nazionali salvo il rispetto dei limiti di competenza. La disciplina processuale della tutela dei diritti di origine comunitaria Le norme comunitarie possono essere invocate davanti ai giudici degli Stati membri per ottenere la tutela giurisdizionale delle posizioni create in loro favore da tali norme; in linea di massima la definizione degli aspetti processuali (termini di prescrizione o decadenza, giudice competente, domande proponibili...) spetta all'ordinamento nazionale dello Stato membro nel cui ambito la norma comunitaria è azionata (autonomia processuale degli Stati membri) anche se incontra alcuni limiti: - le modalità definite dal diritto nazionale per l'esercizio di posizioni di derivazione comunitaria non possono essere meno favorevoli di quelle applicate permembri. Il principio del primato del diritto comunitario implica che, in caso di conflitto tra una norma comunitaria e una norma nazionale, la norma comunitaria abbia la precedenza e debba essere applicata. Il principio di equivalenza e il principio di effettività sono due principi fondamentali che garantiscono l'efficacia del diritto comunitario negli ordinamenti nazionali. Il principio di equivalenza stabilisce che le posizioni giuridiche di origine interna devono godere della stessa protezione di quelle di origine comunitaria. Ciò significa che le norme nazionali non possono discriminare le posizioni giuridiche di origine comunitaria rispetto a quelle di origine interna. Il principio di effettività, invece, impone che le modalità di applicazione del diritto comunitario non siano tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti derivanti dalla normativa comunitaria. In altre parole, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per garantire che i diritti derivanti dal diritto comunitario possano essere effettivamente esercitati. In conclusione, il diritto comunitario ha il primato sugli ordinamenti nazionali e le norme nazionali non possono ostacolare la sua applicazione. Inoltre, le posizioni giuridiche di origine comunitaria devono godere della stessa protezione di quelle di origine interna e le modalità di applicazione del diritto comunitario devono essere adeguate per garantire l'effettività dei diritti derivanti dalla normativa comunitaria.membro in cui fossero presenti norme interne incompatibili e l'efficacia delle norme comunitarie varierebbe così da uno Stato membro all'altro. Di fronte alle incertezze manifestate dalla giurisprudenza di alcuni giudici nazionali, la Corte di giustizia ha precisato che l'ordinamento comunitario non solo impone la prevalenza della norma comunitaria sulla norma interna, ma determina anche le modalità attraverso cui tale prevalenza deve trovare applicazione e, in particolare, l'organo competente a farlo valere; l'incompatibilità di una norma interna non esime lo Stato membro interessato dall'abrogazione o dalla modifica della norma. La giurisprudenza della Corte costituzionale italiana La piena accettazione del principio del primato da parte della Corte costituzionale italiana è risultata particolarmente difficoltosa; inizialmente partiva dall'assunto che, secondo l'ordinamento costituzionale italiano, l'unicoIl procedimento per rendere inapplicabile una legge in vigore è la dichiarazione di incostituzionalità (art. 134 della Costituzione). Pertanto, si cerca di individuare un "aggancio" con la norma costituzionale che si ritiene violata, al fine di presentare un ricorso alla Corte Costituzionale. Quest'ultima, dopo aver valutato la questione, può dichiarare l'incostituzionalità della legge e renderla inapplicabile.