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DERIVATO]
È importante anche la distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi, basta sulla procedura decisionale
applicabile per l’adozione: infatti gli atti giuridici adottati tramite procedura legislativa saranno atti
legislativi (gli atti non legislativi sono quindi determinati per esclusione). La procedura decisionale è indicata
dalla base giuridica che determina la natura giuridica degli atti adottati.
Poiché gli atti legislativi comportano sempre la presenza del Parlamento e del Consiglio, gli atti delle altre
istituzioni saranno sempre atti non legislativi.
Il fatto che un atto sia o meno legislativo comporta delle conseguenze. Se l’atto è legislativo:
I lavori del Consiglio devono svolgersi in seduta pubblica. Quindi se ci sono attività non legislative, la
sessione di riunione deve essere divisa in due parti.
Sono esercitati i poteri di controllo dei parlamenti nazionali, in merito al principio di sussidiarietà.
Ci sono condizioni più severe di ricevibilità dei ricorsi d’annullamento delle persone fisiche o giuridiche
Gli atti si distinguono tra:
Atti tipici, ovvero
o Atti vincolanti, quindi regolamenti, direttive e decisioni, che fungono da fonti del diritto. Non c’è
gerarchia, quindi ad esempio una direttiva potrebbe abrogare un regolamento.
o Atti non vincolanti, quindi pareri e raccomandazioni, che non possono fungere da fonti del diritto
Atti atipici, molti utilizzati ad esempio nel settore PESC.
Altri atti non contemplati nei trattati, ma affermatisi nella prassi, ovvero:
o Comunicazioni della Commissione, per rendere noto il modo in cui intende applicare le norme del
TFUE in merito a determinate fattispecie.
o Presa di posizione della Commissione, che non vincolano lo Stato a cui sono rivolte e nemmeno il
giudice nazionale.
Tutti gli atti comunque hanno delle disposizioni in comune in merito a:
Motivazione (obbligo di motivazione)
Firma da parte del Presidente del Parlamento europeo e/o del Presidente del Consiglio, in base alla
procedura applicabile.
Diritto dell’Unione Europea (Daniele)
di Luisa Gasparini
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Entrata in vigore, dopo 20 giorni dalla pubblicazione sulla GU dell’UE, se rivolte a tutti gli Stati
membri. Le decisioni e le direttive rivolte solo ad alcuni stati hanno efficacia dopo la notificazione di
destinatari.
2. I Trattati
Le fonti del diritto primario comunitario sono contenute più che altro nei trattati TUE e TFUE, emendati e
modificati con trattati di revisione e tratta di adesione. I due trattati hanno pari natura giuridica, ma dal
punto di vista funzionale il TFUE è strumentale rispetto al TUE.
Sono fonti primarie anche i Protocolli e gli Allegati ai Trattati, che ne costituiscono parte integrante.
Per prassi all’atto finale delle CIG convocate per approvare i trattati di revisione o di adesione vengono
allegate alcune Dichiarazioni aventi ad oggetto una o più disposizioni del Trattato:
a) Dichiarazioni della Conferenza (di tutti gli Stati membri), che possono fare da guida per
l’interpretazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, ma non costituiscono un vincolo
b) Dichiarazioni di uno o più stati membri, che hanno minore rilevanza perché non emanano da coloro
(almeno non tutti) che detengono collettivamente il potere di revisione.
Una delle questioni centrali dello studio giuridico dell’Unione consiste nell’individuare la natura giuridica dei
trattati, ovvero come:
Semplici trattati internazionali
Carta costituzionale, come ritenuto dalla Corte di Giustizia. Ciò è evidente per diversi motivi:
o Criteri interpretativi seguiti dalla Corte: criteri di tipo contestuale e teleologico e criterio
dell’effetto utile (applicazione della norma in modo che gli scopi vengano raggiunti)
o Modifica dei trattati tramite delle procedure di revisione. Si ritiene che ci sono delle parti non
modificabili dell’ordinamento ovvero:
Sistema giurisdizionale previsto dai trattati, se viene alterata la funzione giurisdizionale della
Corte o ristretta la portata della sua competenza.
Articolo 2 TUE (valori dell’UE)
Articolo 6 TUE, paragrafo 3 (rispetto dei diritti dell’uomo)
Articolo 14 TFUE (principio del mercato interno)
Diritto dell’Unione Europea (Daniele)
di Luisa Gasparini
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In tema di procedure di revisione si parla di:
Procedura di revisione ordinaria, articolata in diverse fasi:
a. Presentazione al Consiglio di un progetto di modifica da parte del governo di un qualsiasi stato
membro, del Parlamento europeo e della Commissione
b. Decisione del Consiglio europeo a maggioranza semplice previa consultazione del Parlamento
europeo e della Commissione
c. Convocazione da parte del Presidente del Consiglio europeo di una convenzione composta da
rappresentanti parlamentari nazionali, dai capi di stato o governo degli stati membri, del
Parlamento europeo e della Commissione con lo scopo di esaminare i progetti di modifica.
d. Ove l’entità delle modifiche non giustifichi la convocazione della convenzione, decisione del
Consiglio europeo a maggioranza semplice, previa approvazione del Parlamento europeo, che
definisce il mandato per la CIG (conferenza intergovernativa).
e. Convocazione di una CIG formata dai rappresentanti dei governi degli stati membri per stabilire di
comune accordo le modifiche da apportare ai trattati. Le deliberazioni richiedono il consenso
unanime dei membri.
f. Ratifica delle modifiche approvate da parte di tutti gli stati membri conformemente alle rispettive
norme costituzionali e loro entrata in vigore.
Procedure di revisione semplificate, che sono due:
1. (disciplinata dall’articolo 48, paragrafo 6, TUE) ha per oggetto solo determinate parti dei trattati.
Si consta delle seguenti fasi (rispetto alla procedura ordinaria non viene convocata la Convenzione e
la CIG, poiché tutto è nelle mani del Consiglio):
a. Presentazione al Consiglio europeo da parte del governo di qualsiasi stato membro, del
Parlamento europeo o della Commissione di progetti di modifica del trattato
b. Adozione delle modifiche da parte del Consiglio europeo con decisione approvata
all’unanimità previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione (e della
BCE se le modifiche riguardano il settore monetario).
c. Entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo previa approvazione degli stati
membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
2. (disciplinata dall’articolo 48, paragrafo 7, TUE) Procedura passerella, che ha per oggetto le
procedure decisionali, in particolare le disposizioni che prevedono che il Consiglio:
Deliberi all’unanimità, passando alla maggioranza qualificata
Adotti atti legislativi tramite procedura legislativa speciale, passando a quella ordinaria
Diritto dell’Unione Europea (Daniele)
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Questa procedura si compone delle seguenti fasi (rispetto alla procedura ordinaria non c’è la ratifica
degli Stati membri conformemente alle norme costituzionali, ma c’è l’obbligo di notificare ai
parlamenti nazionali ogni iniziativa, in modo che essi possano opporre il veto):
a. Iniziativa del Consiglio europeo
b. Trasmissione dell’iniziativa ai parlamenti nazionali, ciascuno dei quali può opporsi
all’iniziativa, entro 6 mesi
c. In assenza di opposizione, deliberazione del Consiglio europeo con decisione adottata
all’unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo.
Procedure speciali, tese a modificare solo alcuni articoli o aspetti specifici. In questi casi l’elaborazione
e l’approvazione delle modifiche è affidato ad una delibera unanime del Consiglio europeo o del
Consiglio, mentre l’entrata in vigore è subordinata all’approvazione degli Stati, conformemente alle
rispettive norme costituzionali.
Procedura di adesione (modifica il trattato) all’Unione da parte di nuovi Stati, che rispettino due
condizioni, una geografica (ogni Stato europeo) e una politica (rispetto e promozione dei valori dell’UE).
La procedura si svolge nelle seguenti fasi:
a. Presentazione al Consiglio della domanda di adesione e informazione del Parlamento europeo e
dei parlamenti nazionali
b. Approvazione della domanda dall’unanimità da parte del Consiglio, previa consultazione della
Commissione e approvazione del Parlamento [essi decidono materialmente in merito all’ammissione
o meno del nuovo stato].
c. Trattato concluso tra gli Stati membri e lo stato candidato, in merito alle condizioni per
l’ammissione e gli adattamenti dei contratti da essa determinati; viene allegato l’atto di adesione.
Tale trattato deve essere ratificato da tutti gli stati contraenti secondo le rispettive norme
costituzionali.
Procedura di recesso, introdotta con il trattato di Lisbona. Lo stato membro che intende ritirarsi
notifica tale intenzione al Consiglio europeo; segue un accordo tra l’Unione e lo stato interessato, volto
a definire le modalità del recesso. Anche senza accordo dopo 2 anni dalla notifica dell’interruzione, i
trattati cessano di applicarsi allo stato richiedente (è una sorta di recesso unilaterale).
3. I principi generali del diritto
Diritto dell’Unione Europea (Daniele)
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Ci sono diverse categorie di principi generali, tra cui:
Principi generali che proteggono i diritti fondamentali [paragrafo 4]
Principi generali del diritto dell’Unione, che trovano espressione in determinate norme dei trattati,
alle quali viene assegnata grande importanza e carattere imperativo e inderogabile. Si tratta di:
o Principio di non discriminazione, che trova applicazione in diverse disposizioni del TFUE. In
particolare esso vieta le discriminazioni legate alla nazionalità e prevede l’adozione di
provvedimenti per combattere le discriminazioni (fondate su sesso, razza, origine etnica, religione,
convinzioni personali, età o orientamento sessuale), anche sul posto di lavoro.
Alle discriminazioni palesi o dirette sono state assimilate le discriminazioni occulte o indirette.
Una manifestazione di esso si ha nel principio di parità di trattamento o di uguaglianza, secondo
cui situazioni diverse devono essere trattate in maniera diversa e situazioni uguali in modo uguale.
La Corte, comunque, non ritiene che rientrano nel campo di applicazione le discriminazioni alla
rovescia cioè le situazioni che si creano quando norme di uno stato membro prevedono per i propri
cittadini un trattamento deteriore rispetto quello riservato ai cittadini di altri stati membri.
o Principio della tutela giurisdizionale effettiva
o o
Principio di libera circolazione Principio di sussidiarietà
o o
Principio di attribuzione Principio di proporzionalità
Principi generali del diritto comuni agl