Diritto dell’Unione Europea (Daniele)
di Luisa Gasparini
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DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA (Daniele)
Introduzione – LE ORIGINI E LO SVILUPPO DEL PROCESSO DI
INTEGRAZIONE EUROPEA
1. Le esperienze di integrazione secondo il metodo della cooperazione intergovernativa
L’evoluzione dell’Unione Europea passa per 3 momenti fondamentali, ovvero:
1. Trattato di Parigi 12 aprile 1951 – istituzione della CECA
2. Tratto di Lisbona 13 dicembre 2007
3. Riforma sulla governance economica successiva alla crisi economica finanziaria recente.
L’ideale del continente non più diviso in tanti stati si afferma dal XIX secolo, ma l’occasione per realizzare in
merito all’inevitabilità di un processo di integrazione come unico rimedio per evitare il ripetersi altre guerre.
Tali idee circolano inizialmente solo tra gli Stati dell’Europa occidentale, anche a causa dell’opposizione tra
filo – americani e filo – sovietici.
In particolare nell’Europa orientale erano nate organizzazioni come il Patto di Varsavia (militare) o il
Comecon (economica).
L’integrazione dell’Europa occidentale segue due metodi distinti, ovvero:
Cooperazione intergovernativa (tradizionale) Metodo unitario (innovativo)
Nella cooperazione intergovernativa (metodo tradizionale) gli stati partecipanti cooperano tra loro come
soggetti sovrani creando apposite strutture. Le caratteristiche principali sono:
o Prevalenza di organi di stati, nel senso che negli organi principali risiedono persone che agiscono come
rappresentanti degli stati di appartenenza e ne seguono le direttive;
o Prevalenza del principio dell’unanimità, ovvero ognuno ha diritto di veto.
o Assenza o rarità del potere di adottare atti vincolanti, nel senso che le deliberazioni
dell’organizzazione hanno natura di raccomandazioni. Se è necessaria l’adozione di decisioni vincolanti
(eccezionalmente) è sottoposta al principio dell’unanimità.
Tale metodo è stato seguito in diversi settori, facendo nascere delle organizzazioni di tipo regionale:
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UEO (cooperazione militare), Unione dell’Europa Occidentale. È stata fondata a Bruxelles nel 1948 da
Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Regno Unito
ed altri stati che partecipano come osservatori. Dal 2011 non esiste più, anche perché le sue attività
sono fatte rientrare nell’UE.
L’organo principale è il Consiglio, in cui le decisioni sono prese all’unanimità, che è composto dai
rappresentanti permanenti degli altri stati o quando si riunisce a livello interministeriale dai Ministeri
degli esteri e della difesa. e le cui deliberazioni vengono prese all’unanimità.
NATO (cooperazione militare), Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. È stata fondata col
trattato di Washington nel 1949 e non è un’organizzazione prettamente europea in quanto vi
appartengono anche USA e Canada.
Il suo organo principale è il Consiglio del Nord Atlantico, in cui le decisioni sono prese all’unanimità,
che è composto dai rappresentanti permanenti degli altri stati o quando si riunisce a livello
interministeriale dai Ministeri degli esteri e della difesa e le cui deliberazioni vengono prese
all’unanimità.
OECE (integrazione economica), Organizzazione Europea per la Collaborazione Economica. È stata
istituita col trattato di Parigi del 1948 con lo scopo di gestire il Piano Marshall (aiuti finanziai dagli Stati
Uniti all’Europa) ed è formata da Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia,
Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera, Turchia. Organo
principale è il Consiglio, in cui ogni stato ha un rappresentante e le cui deliberazioni sono adottate
all’unanimità.
È diventata una zona di libero scambio tra gli Stati membri, anzi in particolare molti stati hanno optato
per forme di integrazione più avanzata ovvero le tre Comunità Europee, mentre altri hanno
conservato l’idea del semplice libero scambio.
Consiglio d’Europa (cooperazione politica, culturale e sociale) nata nel 1949 e formata ora da 47
membri. Le sue funzioni sono: conseguimento di un’unione più stretta, salvaguardare il patrimonio
comune di valori e principi e facilitare il progresso economico e sociale. L’organo principale è il
Comitato dei ministri nel quale siedono i ministri degli esteri degli stati membri o i loro rappresentanti
permanenti.
Lo strumento d’azione principale consiste nel predisporre e concludere convenzioni internazionali, tra
cui la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma
1950) che comprende il catalogo dei diritti dell’uomo e un meccanismo di controllo internazionale del
rispetto di tali diritti, la Corte Europea dei diritti dell’uomo.
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2. L’integrazione secondo il metodo unitario: le origini
Il metodo della cooperazione intergovernativa ha portato a risultati importanti, ma ha anche elementi di
debolezza come la necessità di un consenso unanime per agire in modo efficace. Di conseguenza sono sorte
delle alternative, tra cui il metodo comunitario (il nome deriva dal fatto che trovava applicazione
inizialmente nelle tre Comunità europee).
Le caratteristiche principali sono:
Prevalenza di organi di individui, nel senso che le persone che siedono nella maggior parte delle
istituzioni comunitarie rappresentano se stesse e non lo stato dal quale provengono e sono pertanto
portatrici di proprie scelte e decisioni;
Prevalenza del principio maggioritario
Ampiezza del potere di adottare atti vincolanti
Sottoposizione degli atti ad un sistema di controllo giurisdizionale di legittimità.
L’Europa nasce il 9 maggio 1950 a Roma nella “giornata dell’Europa” quando il Ministro degli Esteri francese
Robert Schuman fece una dichiarazione famosa, la Dichiarazione Schuman. Egli ha dato origine ad un
processo di integrazione europea, attuato in modo graduale (Europa dei piccoli passi).
La proposta è un progetto inizialmente franco – tedesco ma si estende a sei paesi, ovvero Belgio, Francia,
Germania, Italia (per inserirla nel gioco d’affari europei e internazionali), Lussemburgo e Paesi Bassi che
costituirono con il Trattato di Parigi del 12 aprile 1951 la CECA (Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio),
il cui obiettivo era riunione il settore carbo - siderurgico. Nasce la Piccola Europa.
Elemento fondamentale di questa organizzazione è la presenza di un mercato comune del carbone e
dell’acciaio, in cui vige un libero scambio tra gli Stati membri.
Dal punto di vista istituzionale, si presenta come un ente sovranazionale con poteri di governo non
riconducibili agli stati nazionali. Sono presenti 4 istituzioni, ovvero:
▪ Alta Autorità, organo formato da 9 individui nominati dagli Stati membri in base alle loro competenze
professionali; ha poteri deliberativi e può emanare pareri, decisioni (vincolanti in tutte le loro parti) e
raccomandazioni (vincolanti solo negli scopi).
▪ Consiglio speciale dei Ministri, composto da un rappresentante del Governo per ogni stato membro e
con funzioni consultive (il parere è vincolante solo in casi specifici).
▪ Assemblea comune, che riunisce i rappresentanti dei parlamenti nazionali ed ha funzione consultiva.
▪ Corte di giustizia, che esercita funzioni di controllo giurisdizionale sulla legittimità degli atti e sul
comportamento delle istituzioni.
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Grazie al buon funzionamento del progetto relativo alla CECA gli stati pensando di replicare il metodo anche
nel settore della difesa. In particolare il 27 maggio 1952 viene firmato a Parigi il trattato istitutivo della CED
(Comunità Europea di Difesa), che prevede come organi:
Commissariato al quale spetta il comando unificato delle forze armate di tutti gli stati membri
Consiglio dei Ministri Assemblea Corte di giustizia.
Questo trattato però non entrò mai in vigore a causa del rifiuto dell’assemblea nazionale francese di
ratificarlo sia per motivi storici che per la perdita di sovranità che avrebbe investito gli stati europei
(nell’ambito della difesa armata), cosa contraria alla filosofia dell’Europa dei piccoli passi.
Durante la Conferenza di Messina del 1955 si decide di rilanciare il processo di integrazione, allargando ad
altri settori l’esperienza della CECA. Il comitato formula un duplice progetto, tradotto nella successiva firma,
il 25 marzo 1957, di due trattati a Roma:
TCE , con lo scopo di creare un mercato comune generale; è il trattato che istituisce la CEE (Comunità
Economica Europea). Il 7 febbraio 1992 è stato invece firmato a Maastricht il TUE (Trattato sull’Unione
Europea) e la CEE è divenuta CE.
CEEA, a seguito dell’obiettivo di prevedere un regime speciale per alcuni settori. Nasce la Comunità
Europea dell’Energia Atomica, ovvero la EURATOM.
Il quadro istituzionale delle due nuove comunità rispecchia quello della CECA, tranne per il fatto che al posto
dell’Alta Autorità vi è la Commissione, con potere legislativo. Essa non è l’organo centrale, che è invece il
Consiglio, a cui spetta l’adozione degli atti, in quanto è l’organo in cui gli Stati sono direttamente
rappresentati.
Se il trattato CECA era un trattato legge, che stabilisce la disciplina del mercato carbo – siderurgico, il TCE
invece è un trattato quadro, con una disciplina meno definita e ricca di obiettivi da attuare e di principi da
seguire nell’emanazione degli atti normativi.
3. Lo sviluppo dell’integrazione comunitaria europea: l’unificazione del quadro istituzionale e
l’allargamento a nuovi Stati membri
A questo punto in Europa vi sono tre comunità distinte, ovvero CECA, CE e CEEA, ciascuna con proprie
istituzioni e regole di funzionamento. Si tenta una semplificazione, tramite la fusione delle tre comunità,
attuabile in diverse tappe:
1. Nei trattati di Roma vi è una convenzione su alcune istituzioni comuni delle Comunità europee per
effetto della quale le tre comunità si trovarono ad avere la Corte di Giustizia e l’Assemblea parlamentare
in comune; Diritto dell’Unione Europea (Daniele)
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2. Trattato che istituisce un Consiglio ed una Commissione unici delle Comunità europee (Trattato
sulla fusione degli esecutivi) firmato a Bruxelles nel 1965;
3. Scadenza del trattato CECA nel 2002, con la scelta dei paesi membri di non rinnovarlo, facendo
rientrare il settore carbosiderurgico nel campo di applicazione del mercato comune generale.
L’esperienza comunitaria si conclude con il Trattato di Lisbona, a seguito di cui:
L’Unione Europea sostituisce e succede alla Comunità Europea
Il TCE diventa TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea)
La CEEA resta ente autonomo.
Altro sviluppo importante della Comunità riguarda il suo allargamento. Pur non essendo trattati aperti, è
comunque prevista una procedura di adesione successiva, che si è verificata in 7 situazioni.
1973 Regno Unito, Irlanda e Danimarca 9
1980 Grecia 10
1985 Spagna e Portogallo 12
1995 Austria, Finlandia e Svezia 15
2004 Slovenia, Polonia, Ungheria, Rep. Ceca, Slovacchia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta e Cipro 25
2007 Romania e Bulgaria 27
2013 Croazia 28
In corso Macedonia, Islanda, Montenegro, Serbia, Turchia, Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo
4. Segue: la riduzione del deficit democratico
Uno dei più grandi problemi tutt’ora esistente è quello che viene definito deficit demografico, nel senso che
non viene rispettato il principio della democrazia parlamentare o rappresentativa, in quanto l’istituzione
dotata di maggiori poteri è il Consiglio, in cui viene rappresentato il potere esecutivo di ciascuno stato
membro (e non quello legislativo). Nonostante ciò il Consiglio dispone collegialmente di poteri che
sarebbero tipici dell’organo parlamentare.
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È comunque presente un’Assemblea parlamentare (Parlamento Europeo), nata con funzioni consultive, ma
che rappresenta una possibile prospettiva di soluzione, ampliandone i poteri in modo da controbilanciare
quelli del Consiglio.
Il sistema ha quindi un carattere bicamerale o duale, in modo da tenere conto della duplice fonte di
legittimazione (ribadita nel Trattato di Lisbona) su cui si fonda l’azione dell’Unione, ovvero:
Volontà dei cittadini (elezione a suffragio universale diretto dei membri del Parlamento europeo)
Volontà degli Stati membri (rappresentanti dei rispettivi governi nel Consiglio).
L’ampliamento dei poteri dei Parlamento europeo è stato graduale:
Trattati di bilancio, ovvero trattati di Lussemburgo (1970) e di Bruxelles (1975), con i quali vengono
attribuiti al Parlamento Europeo ampi poteri in merito all’approvazione del bilancio unificato delle
tre Comunità (il bilancio è approvato congiuntamente da Consiglio e Parlamento).
Suffragio universale diretto per l’elezione dei membri del Parlamento (prima invece i membri erano
designati da ogni Parlamento nazionale tra i rispettivi componenti). In questo modo il Parlamento è
l’unico organo con una legittimazione democratica derivante dal voto popolare.
Atto Unico Europeo (AUE), firmato tra il 17 e il 28 febbraio 1986, che introduce due novità per quanto
riguarda i poteri del Parlamento, ovvero:
Procedura di parere conforme che impedisce al Consiglio di approvare specifici atti senza
l’assenso del Parlamento
Procedura di cooperazione che costringe il consiglio all’unanimità qualora non intenda
conformarsi alle proposte parlamentari di emendamento.
Trattato sull’Unione Europea (TUE), firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, con il quale i poteri del
Parlamento vengono ulteriormente ampliati, aggiungendo la procedura di codecisione, che
realizza effettivamente il sistema bicamerale.
Trattato di Amsterdam (2 ottobre 1997), che estende il campo di applicazione della procedura di
codecisione ad altri settori.
Trattato di Lisbona (2007), che estende ancora il campo di applicazione della procedura di
codecisione, che viene definita procedura legislativa ordinaria. È estesa in parte al settore della
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. Viene introdotto il Consiglio Europeo.
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5. Segue: la riemersione della dimensione intergovernativa
La riduzione del deficit democratico ha come obiettivo quello di rendere l’Unione sempre più simile ad uno
Stato moderno dal punto di vista istituzionale. Di contro si assiste anche alla riemersione della dimensione
intergovernativa. Se da un lato vi è stato l’ampliamento dell’integrazione europea e l’aumento dei poteri
trasferiti dagli Stati al livello europeo, dall’altra si è assistito ad un progressivo recupero di alcune forme
classiche di cooperazione intergovernativa (rispetto al metodo comunitario).
Tale tendenza intergovernativa si manifesta in:
Istituzione del Consiglio Europeo (con il Trattato di Lisbona), come organo rappresentativo degli Stati
membri, accanto e sopra al Consiglio (formato da semplici ministri). La prassi di convocare riunioni tra
le massime cariche politiche (Capi di Stato o Capi di Governo) dei membri ha inizio negli anni 60 ma
viene istituzionalizzata nel 1974 e ha come ratio quella di dover affrontare le difficoltà incontrate in
alcune questioni (ad esempio adesione di nuovi stati, revisione di trattai ecc).
Esso è composto da Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri degli Esteri, Presidente della Commissione
assistito da un altro membro della commissione. Le deliberazioni vengono assunte all’unanimità (o
quantomeno per consensus) e sono estrinsecate nelle conclusioni della presidenza.
(Deliberazioni e) Votazioni a maggioranza qualificata del Consiglio (raramente maggioranza
semplice). Alcuni stati manifestano resistenze di fronte al rischio di vedere approvate deliberazioni
nonostante il proprio voto contrario. In particolare la Francia nel 1965 decide di non partecipare alle
riunioni del Consiglio bloccandone i lavori ed aprendo la fase della cosiddetta crisi del seggio vuoto. La
soluzione venne trovata nel corso di una riunione straordinaria dei ministri degli esteri tenuta a
Lussemburgo nel 1966 (compromesso del Lussemburgo); si stabilì che, qualora un membro del
Consiglio ritenesse la presenza di interessi molto importanti del proprio stato, la discussione sarebbe
proseguita per un ragionevole lasso di tempo al fine di pervenire a soluzioni adottabili da tutti i membri
del Consiglio.
In vista dell’adesione di Austria, Finlandia e Svezia, furono sciolte delle questioni con il compromesso
di Ioannina (1994) in cui si definì la minoranza di blocco, cioè il numero di voti sufficiente a bloccare la
formazione della maggioranza qualificata per allungare i periodi di discussione fino a raggiungere una
soluzione che raccolga una maggioranza superiore al minimo necessario.
6. Segue: delle Comunità europee all’Unione europea
L’Unione Europea inizialmente viene istituita con il metodo intergovernativo; con il passare degli anni gli
Stati vogliono estendere la cooperazione anche in altri settori ulteriori, attribuendo alla Comunità Europea
nuove competenze, tramite delle modifiche al TCE. Anche se in alcuni settori sono previste delle regole
particolari, in linea di massima vengono conservati:
Principio maggioritario Possibilità di adottare atti vincolanti
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