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UE.

Queste si ricavano comunque leggendo i trattati ed e’ possibile stilare un elenco.

a. Trattati istitutivi dell’UE.

b. Principi generali di diritto.

c. Accordi internazionali conclusi con soggetti terzi.

d. Atti di diritto derivato (vari atti di possibile adozione da parte delle istituzioni UE).

Non esiste nemmeno una disposizione che indichi chiaramente se esiste oppure no una

gerarchia tra tali fonti.

Ordine seguito per elencarle pero’ non e’ un ordine casuale, di fatto si puo’ ritenere ci sia una

gerarchia nelle fonti dell’UE.

Primo argomento che conferma esistenza di una gerarchia tra le fonti e’ quello che tiene

conto del fatto che sono i trattati che istituiscono le istituzioni dell’UE, che a loro volta sono i

soggetti che possono adottare atti di diritto derivato.

Quantomeno si ritiene esista una gerarchia tra i trattati e gli atti di diritto derivato; atti di diritto

derivato possono essere adottati solo in virtu’ del fatto che ci sia stato in precedenza un

trattato che abbia creato l’istituzione che adotta concretamente l’atto di diritto derivato.

Ulteriore argomento e’ ricavabile da una disposizione contenuta in TFUE.

Art. 263 TFUE. Ricorso per impugnazione o ricorso per annullamento degli atti.

Sono previsti in questo articolo una serie di vizi, di motivi che possono essere fatti valere per

l’impugnazione di un atto di diritto derivato e che comportano l’invalidita’ dell’atto.

Tra i motivi di impugnazione richiamati da art. 263 c’e’ anche ipotesi in cui l’atto derivato

contrasti con disposizioni del trattato.

Quindi quantomeno tra trattati e atti di diritto derivato esiste una gerarchia.

Posizione gerarchica degli accordi con soggetti terzi e dei principi generali e’ indicata

nuovamente in art. 263 TFUE.

Questo articolo giustifica i motivi di impugnazione di un atto, i vizi di un atto.

Oltre alla violazione di un trattato articolo dispone come motivo di violazione le ipotesi in cui

siano violate “altre norme relative all’applicazione dei trattati”.

Art. 263 TFUE quando afferma questo vuole riferirsi, ad esempio, ai principi generali di diritto

oppure anche agli accordi internazionali conclusi con soggetti terzi.

Da questo deriva che le fonti dei principi generali e accordi conclusi con soggetti terzi

devono essere fonti subordinate rispetto ai trattati poiche’ sono norme relative

all’applicazione dei trattati.

Allo stesso tempo principi generali e accodi conclusi con soggetti terzi devono essere

considerate fonti sovraordinate agli atti di diritto derivat, questo per il fatto che anche

queste norme relative all’applicazione dei trattati costituiscono un parametro di legittimita’ in

relazione al diritto UE, se violate queste norme parametro di legittimita’ comportano

l’illegittimita’ degli atti adottati, mentre gli atti di diritto derivato non hanno lo stesso valore

Trattati

Attualmente i trattati base sono i TUE e il TFUE.

Questi sono i trattati che attualmente disciplinano concretamente il diritto dell’UE e sono quei

trattati che hanno istituito le varie istituzioni dell’UE.

Diverse istituzioni potranno poi concretamente agire proprio sulla base delle competenze che

gli sono attribuite all’interno dei trattati stessi.

Con riferimento alle competenze attribuite e politiche, i trattati, di volta in volta, specificano

quale istituzione deve intervenire, con quali procedure, quali atti le istituzioni possono

adottare in un determinato settore, con quali limiti e cosi via.

Trattati vengono detti anche trattati quadro, poiche’ questi costituiscono una sorta di cornice

dal momento che questi vengono a costruire un quadro all’interno del quale le istituzioni UE

possono muoversi sempre con le disposizioni definite nei trattati.

Con Trattato di Lisbona del 2009 si e’ cercato di concentrare all’interno del TUE le norme di

base e di dedicare invece il TFUE a norme di carattere specifico e piu’ di dettaglio .

Es. I settori di funzionamento dell’UE sono disciplinati nel TFUE che sono norme di contorno

rispetto alle norme generali dell’UE.

TUE e TFUE hanno la stessa forza giuridica, sono due trattati internazionali che vincolano

gli stessi Stati membri nello stesso modo.

Essendo trattati internazionali, al pari di tutti gli altri trattati internazionali questi contengono

obblighi e diritti a carico o a favore degli Stati membri che ratificandoli si sono impegnati a

rispettarli.

Peculiarita’ di questi trattati e’ rappresentata dal fatto che oltre a prevedere diritti e obblighi a

favore o a carico degli Stati membri, prevedono talvolta, anche disposizioni che attribuiscono

diritti che possono essere fatti valere direttamente anche da parte degli individui.

Alcuni trattati creano posizioni giuridiche passive o attive in capo di soggetti persone fisiche o

persone giuridiche e non solo in capo agli Stati.

A questo proposito viene richiamata sentenza Van Gend and Loos del 1963 della Corte di

Giustizia all’interno della quale la corte affermo’ che, quella che allora era la CEE, deve

essere considerata una organizzazione internazionale, ma si distingue dalle altre

organizzazioni internazionali per il fatto che riconosce come propri soggetti non solo gli Stati,

ma anche gli individui persone fisiche e persone giuridiche.

Comunita’ Europea riconosce come propri soggetti non solo gli Stati ma anche gli individui,

viene data particolare importanza anche alla posizione degli individui.

Nella stessa sentenza Van Gend and Loos del 1963 si parla di una disposizione che

comportava il divieto a carico degli Stati di imporre dazi o altre tasse aventi effetto

equivalente.

Ci si chiese se il singolo individuo che si vedeva imposto pagamento del dazio al momento di

fare entrare merce in Stato membro, potesse far valere in giudizio questo divieto posto in

carico agli Stati.

Corte di Giustizia affermo’ che questa disposizione sui dazi deve essere una disposizione ad

effetto diretto, quindi idonea a creare in capo al singolo una determinata posizione giuridica

soggettiva attiva (un diritto, in questo caso il diritto a non vedersi applicato un dazio

doganale).

Parlando di trattati istitutivi si fa riferimento soprattutto a TUE e TFUE, ma esistono ulteriori

trattati che possono avere una diversa denominazione, ma che hanno stesso valore giuridico

di questi ultimi due.

I vari e numerosi protocolli allegati al testo dei trattati sono i primi esempi.

In allegato ai trattati istitutivi ci sono una serie di protocolli, che sono solo dei trattati

internazionali chiamati con un altro nome.

Alcuni di questi protocolli sono stati elaborati per contenere una disciplina che ben potrebbe

essere inserita nel testo dei trattati, ma che appesantirebbe troppo il testi dei trattati TUE e

TFUE e quindi si e’ preferito relegare questa disciplina ad un apposito protocollo allegato a

questi trattati.

Primo motivo di elaborazione dei protocolli e’ quello della necessita’ di elaborare una

determinata disciplina che se inserita all’interno dei trattati principali provocherebbe un

appesantimento eccessivo dei trattati stessi .

Es. Statuto della Corte di Giustizia dell’UE e’ contenuto in un apposito protocollo allegato al

testo dei trattati.

Questo protocollo ha stesso valore giuridico dei trattati stessi, motivo per cui relative

disposizioni sono state relegate in un protocollo e’ il fatto che sono numerosi articoli che

inseriti all’interno dei trattati principali li avrebbero eccessivamente appesantiti.

Secondo motivo di elaborazione di protocolli e’ la necessita’ di introdurre disposizioni di

carattere transitorio.

Disposizioni transitorie non hanno senso se inserite nei trattati dal momento in cui spirano

una volta terminato il proprio periodo di vigenza.

Ulteriore motivo che puo’ avere spinto ad elaborare protocolli e’ quello di voler introdurre

discipline differenziate.

Es. forme di integrazione differenziata tra gli Stati membri.

Puo’ essere utile disciplinare all’interno del protocollo la posizione riguardo all’applicazione ai

vari Stati delle norme dell’UE.

Avevamo fatto esempio di protocolli dedicati a posizioni particolari adottate da Regno Unito e

Irlanda in un caso e della Danimarca per un altro settore; in sostanza Stati possono evitare di

applicare determinate disposizioni in materie differenti riguardo l’UE.

Protocolli, cosi come i trattati, hanno una procedura particolarmente gravosa per le revisioni.

Queste revisioni sono disciplinate all’interno dell’art. 48 TUE.

Sempre con riferimento ai trattati un cenno va fatto alla carta dei diritti fondamentali

dell’UE.

Carta dei diritti fondamentali dell’UE e’ una sorta di catalogo ed elencazione di diritti

fondamentali riconosciuti dal cittadino dell’UE.

Questa e’ stata elaborata in occasione del Consiglio Europeo di Nizza del 2000.

Carta dei diritti fondamentali dell’UE nasce come atto privo di forza vincolante, si trattava di

una semplice dichiarazione priva di forza giuridica vincolante.

E’ stato poi il Trattato di Lisbona che ha introdotto la previsione contenuta nell’art. 6 della

forza giuridica vincolante che viene riconosciuta oggi alla carta dei diritti fondamentali

dell’UE.

Principi generali di diritto

Si puo’ distinguere in due tipologie di principi generali di diritto.

1. Principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri

2. Principi generali del diritto dell’UE

Esempi sono forniti dalla Corte di Giustizia chiarendo di volta in volta.

Principi generali di diritto comuni agli ordinamenti degli Stati membri possono essere il

principio del legittimo affidamento, principio di uguaglianza.

Principi generali del diritto dell’Ue sono principio dell’effetto utile (a disposizione o atto

dell’UE deve essere data interpretazione che consenta allo stesso di produrre gli effetti che

questo si proponeva) o principio di leale collaborazione tra Stati e istituzioni dell’UE.

In entrambi casi la funzione di questi principi generali di diritto e’ sempre la stessa e questa e’

una funzione integrativa.

Questo significa che questi principi generali sono stati utilizzati soprattutto nelle prime fasi

dell’integrazione del diritto dell’UE per integrare concretamente questo diritto UE all’interno

degli Stati membri e per evitare che ci fossero lacune in questo diritto.

Si deve tenere conto che diritto comunitario era diritto di carattere settoriale, con norme che

erano volte essenzialmente a disciplinare settore economico e quindi vennero utilizzati

principi generali per evitare lacune in questi settori.

Accordi internazionali conclusi con soggetti terzi

A questi sono dedicati art. 216 e seguenti TFUE.

In particolare art. 216 TFUE prevede che UE possa concludere accordi internazionali con

soggetti terzi e, nello sp

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A.A. 2015-2016
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher paoloberardi91 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Mariani Michele.