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UE.
Queste si ricavano comunque leggendo i trattati ed e’ possibile stilare un elenco.
a. Trattati istitutivi dell’UE.
b. Principi generali di diritto.
c. Accordi internazionali conclusi con soggetti terzi.
d. Atti di diritto derivato (vari atti di possibile adozione da parte delle istituzioni UE).
Non esiste nemmeno una disposizione che indichi chiaramente se esiste oppure no una
gerarchia tra tali fonti.
Ordine seguito per elencarle pero’ non e’ un ordine casuale, di fatto si puo’ ritenere ci sia una
gerarchia nelle fonti dell’UE.
Primo argomento che conferma esistenza di una gerarchia tra le fonti e’ quello che tiene
conto del fatto che sono i trattati che istituiscono le istituzioni dell’UE, che a loro volta sono i
soggetti che possono adottare atti di diritto derivato.
Quantomeno si ritiene esista una gerarchia tra i trattati e gli atti di diritto derivato; atti di diritto
derivato possono essere adottati solo in virtu’ del fatto che ci sia stato in precedenza un
trattato che abbia creato l’istituzione che adotta concretamente l’atto di diritto derivato.
Ulteriore argomento e’ ricavabile da una disposizione contenuta in TFUE.
Art. 263 TFUE. Ricorso per impugnazione o ricorso per annullamento degli atti.
Sono previsti in questo articolo una serie di vizi, di motivi che possono essere fatti valere per
l’impugnazione di un atto di diritto derivato e che comportano l’invalidita’ dell’atto.
Tra i motivi di impugnazione richiamati da art. 263 c’e’ anche ipotesi in cui l’atto derivato
contrasti con disposizioni del trattato.
Quindi quantomeno tra trattati e atti di diritto derivato esiste una gerarchia.
Posizione gerarchica degli accordi con soggetti terzi e dei principi generali e’ indicata
nuovamente in art. 263 TFUE.
Questo articolo giustifica i motivi di impugnazione di un atto, i vizi di un atto.
Oltre alla violazione di un trattato articolo dispone come motivo di violazione le ipotesi in cui
siano violate “altre norme relative all’applicazione dei trattati”.
Art. 263 TFUE quando afferma questo vuole riferirsi, ad esempio, ai principi generali di diritto
oppure anche agli accordi internazionali conclusi con soggetti terzi.
Da questo deriva che le fonti dei principi generali e accordi conclusi con soggetti terzi
devono essere fonti subordinate rispetto ai trattati poiche’ sono norme relative
all’applicazione dei trattati.
Allo stesso tempo principi generali e accodi conclusi con soggetti terzi devono essere
considerate fonti sovraordinate agli atti di diritto derivat, questo per il fatto che anche
queste norme relative all’applicazione dei trattati costituiscono un parametro di legittimita’ in
relazione al diritto UE, se violate queste norme parametro di legittimita’ comportano
l’illegittimita’ degli atti adottati, mentre gli atti di diritto derivato non hanno lo stesso valore
Trattati
Attualmente i trattati base sono i TUE e il TFUE.
Questi sono i trattati che attualmente disciplinano concretamente il diritto dell’UE e sono quei
trattati che hanno istituito le varie istituzioni dell’UE.
Diverse istituzioni potranno poi concretamente agire proprio sulla base delle competenze che
gli sono attribuite all’interno dei trattati stessi.
Con riferimento alle competenze attribuite e politiche, i trattati, di volta in volta, specificano
quale istituzione deve intervenire, con quali procedure, quali atti le istituzioni possono
adottare in un determinato settore, con quali limiti e cosi via.
Trattati vengono detti anche trattati quadro, poiche’ questi costituiscono una sorta di cornice
dal momento che questi vengono a costruire un quadro all’interno del quale le istituzioni UE
possono muoversi sempre con le disposizioni definite nei trattati.
Con Trattato di Lisbona del 2009 si e’ cercato di concentrare all’interno del TUE le norme di
base e di dedicare invece il TFUE a norme di carattere specifico e piu’ di dettaglio .
Es. I settori di funzionamento dell’UE sono disciplinati nel TFUE che sono norme di contorno
rispetto alle norme generali dell’UE.
TUE e TFUE hanno la stessa forza giuridica, sono due trattati internazionali che vincolano
gli stessi Stati membri nello stesso modo.
Essendo trattati internazionali, al pari di tutti gli altri trattati internazionali questi contengono
obblighi e diritti a carico o a favore degli Stati membri che ratificandoli si sono impegnati a
rispettarli.
Peculiarita’ di questi trattati e’ rappresentata dal fatto che oltre a prevedere diritti e obblighi a
favore o a carico degli Stati membri, prevedono talvolta, anche disposizioni che attribuiscono
diritti che possono essere fatti valere direttamente anche da parte degli individui.
Alcuni trattati creano posizioni giuridiche passive o attive in capo di soggetti persone fisiche o
persone giuridiche e non solo in capo agli Stati.
A questo proposito viene richiamata sentenza Van Gend and Loos del 1963 della Corte di
Giustizia all’interno della quale la corte affermo’ che, quella che allora era la CEE, deve
essere considerata una organizzazione internazionale, ma si distingue dalle altre
organizzazioni internazionali per il fatto che riconosce come propri soggetti non solo gli Stati,
ma anche gli individui persone fisiche e persone giuridiche.
Comunita’ Europea riconosce come propri soggetti non solo gli Stati ma anche gli individui,
viene data particolare importanza anche alla posizione degli individui.
Nella stessa sentenza Van Gend and Loos del 1963 si parla di una disposizione che
comportava il divieto a carico degli Stati di imporre dazi o altre tasse aventi effetto
equivalente.
Ci si chiese se il singolo individuo che si vedeva imposto pagamento del dazio al momento di
fare entrare merce in Stato membro, potesse far valere in giudizio questo divieto posto in
carico agli Stati.
Corte di Giustizia affermo’ che questa disposizione sui dazi deve essere una disposizione ad
effetto diretto, quindi idonea a creare in capo al singolo una determinata posizione giuridica
soggettiva attiva (un diritto, in questo caso il diritto a non vedersi applicato un dazio
doganale).
Parlando di trattati istitutivi si fa riferimento soprattutto a TUE e TFUE, ma esistono ulteriori
trattati che possono avere una diversa denominazione, ma che hanno stesso valore giuridico
di questi ultimi due.
I vari e numerosi protocolli allegati al testo dei trattati sono i primi esempi.
In allegato ai trattati istitutivi ci sono una serie di protocolli, che sono solo dei trattati
internazionali chiamati con un altro nome.
Alcuni di questi protocolli sono stati elaborati per contenere una disciplina che ben potrebbe
essere inserita nel testo dei trattati, ma che appesantirebbe troppo il testi dei trattati TUE e
TFUE e quindi si e’ preferito relegare questa disciplina ad un apposito protocollo allegato a
questi trattati.
Primo motivo di elaborazione dei protocolli e’ quello della necessita’ di elaborare una
determinata disciplina che se inserita all’interno dei trattati principali provocherebbe un
appesantimento eccessivo dei trattati stessi .
Es. Statuto della Corte di Giustizia dell’UE e’ contenuto in un apposito protocollo allegato al
testo dei trattati.
Questo protocollo ha stesso valore giuridico dei trattati stessi, motivo per cui relative
disposizioni sono state relegate in un protocollo e’ il fatto che sono numerosi articoli che
inseriti all’interno dei trattati principali li avrebbero eccessivamente appesantiti.
Secondo motivo di elaborazione di protocolli e’ la necessita’ di introdurre disposizioni di
carattere transitorio.
Disposizioni transitorie non hanno senso se inserite nei trattati dal momento in cui spirano
una volta terminato il proprio periodo di vigenza.
Ulteriore motivo che puo’ avere spinto ad elaborare protocolli e’ quello di voler introdurre
discipline differenziate.
Es. forme di integrazione differenziata tra gli Stati membri.
Puo’ essere utile disciplinare all’interno del protocollo la posizione riguardo all’applicazione ai
vari Stati delle norme dell’UE.
Avevamo fatto esempio di protocolli dedicati a posizioni particolari adottate da Regno Unito e
Irlanda in un caso e della Danimarca per un altro settore; in sostanza Stati possono evitare di
applicare determinate disposizioni in materie differenti riguardo l’UE.
Protocolli, cosi come i trattati, hanno una procedura particolarmente gravosa per le revisioni.
Queste revisioni sono disciplinate all’interno dell’art. 48 TUE.
Sempre con riferimento ai trattati un cenno va fatto alla carta dei diritti fondamentali
dell’UE.
Carta dei diritti fondamentali dell’UE e’ una sorta di catalogo ed elencazione di diritti
fondamentali riconosciuti dal cittadino dell’UE.
Questa e’ stata elaborata in occasione del Consiglio Europeo di Nizza del 2000.
Carta dei diritti fondamentali dell’UE nasce come atto privo di forza vincolante, si trattava di
una semplice dichiarazione priva di forza giuridica vincolante.
E’ stato poi il Trattato di Lisbona che ha introdotto la previsione contenuta nell’art. 6 della
forza giuridica vincolante che viene riconosciuta oggi alla carta dei diritti fondamentali
dell’UE.
Principi generali di diritto
Si puo’ distinguere in due tipologie di principi generali di diritto.
1. Principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri
2. Principi generali del diritto dell’UE
Esempi sono forniti dalla Corte di Giustizia chiarendo di volta in volta.
Principi generali di diritto comuni agli ordinamenti degli Stati membri possono essere il
principio del legittimo affidamento, principio di uguaglianza.
Principi generali del diritto dell’Ue sono principio dell’effetto utile (a disposizione o atto
dell’UE deve essere data interpretazione che consenta allo stesso di produrre gli effetti che
questo si proponeva) o principio di leale collaborazione tra Stati e istituzioni dell’UE.
In entrambi casi la funzione di questi principi generali di diritto e’ sempre la stessa e questa e’
una funzione integrativa.
Questo significa che questi principi generali sono stati utilizzati soprattutto nelle prime fasi
dell’integrazione del diritto dell’UE per integrare concretamente questo diritto UE all’interno
degli Stati membri e per evitare che ci fossero lacune in questo diritto.
Si deve tenere conto che diritto comunitario era diritto di carattere settoriale, con norme che
erano volte essenzialmente a disciplinare settore economico e quindi vennero utilizzati
principi generali per evitare lacune in questi settori.
Accordi internazionali conclusi con soggetti terzi
A questi sono dedicati art. 216 e seguenti TFUE.
In particolare art. 216 TFUE prevede che UE possa concludere accordi internazionali con
soggetti terzi e, nello sp