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PRINCIPI GENERALI DA APPLICARE NELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI

UE:

PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’: non deve essere reso eccessivamente difficile/impossibile

 l’accesso del singolo al giudice nazionale/giustizia

PRINCIPIO D’EQUIVALENZA/DI NON DISCRIMINAZIONE: non devono esserci

 discriminazioni all’ origine comunitaria o nazionale del diritto vantato  i due diritti devono

essere considerati equivalenti. Il fatto che un soggetto, davanti a un organo giurisdizionale

nazionale vanti un diritto di origine comunitaria, non lo deve porre in una situazione

peggiore rispetto al caso in cui vantasse un diritto di origine nazionale

!!! In assenza di una disciplina UE, spetta agli St. m. fissare le procedure atte a garantire i

diritti di origine comunitaria, purché si rispettino però tali 2 principi

VERIFICA RISPETTO 2 PRINCIPI: spetta al giudice naz, la corte si dovrebbe limitare a

 interpretarli

MA: Attualmente ci sono ancora dubbi riguardo al loro rispetto, infatti la corte non sempre

 osserva che il diritto naz li rispetti; quindi la corte, per aiutare i giudici naz nella

valutazione, va oltre il suo ruolo, suggerendo al giudice come agire

FISSAZIONE Nell’ applicare i 2 principi per tutelare i diritti dell’ue, spesso gli ordinamenti nazionali fissano

DEL TERMINE termini di decadenza e prescrizione che i singoli devono risp, che variano in base alla

NELLA TUTELA procedura e allo stato.

GIURISDIZIONA scaduti i termini, l’azione per far valere i diritti UE è inammissibile.

LE DEI DIRITTI: SENTENZE RELATIVE A PROBLEMI SUL TERMINE:

ES. SENTENZA REWE 1976:

 impresa tedesca sottoposta al PAGAM DI DAZI DOGANALI POI RIT ILLEGITTIMI

 DALLA CORTE

richiesta di rimborso, ma DOPO SCADENZA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE stabiliti dal

 dir interno

AZIONE AMMISSIBILE PER TUTELA DI DIRITTO DI ORIGINE UE? La corte deve

 valutare 2 principi :  primato del dir dell’ ue: non si può accedere a situa contrarie al diritto

dell’ ue

autonomia processuale degli stati , che sono liberi di disciplinare le procedure nei modi

ritenuti + adeguati, salvo i principi di effettività e equivalenza.

inoltre valuta il Principio di Ragionevolezza del termine di prescrizione,

Valuta infatti che si ha:

AUTONOMIA PROCESSUALE

o CONDIZIONI NON MENO FAVOREVOLI RISPETTO DIRITTI INTERNI

o NON RESA IMPOSSIBILE TUTELA DIRITTI

o LEGITTIMA FISSAZIONE DI TERMINI RAGIONEVOLI DI IMPUGNAZIONE

o

SENT. PETERBROEK, 93:

 In 1 soc olandese si applicano Aliquote su dividendi più alte ai soci olandesi, rispetto ai

 soci belgi

Il socio belga impugna norma, sostenendo che violi la libera circolazione dei capitali (visto

 che lo straniero che ha riconosciuto un minor rendimento, egli è meno incentivato a farlo).

Il diritto belga nel processo non può appl diritto UE e far intervenire CGUE, quindi

 l’olandese perde

Presenta subito ricorso alla CGUE, affermando che la legge olandese è contraria al diritto

 UE; ma intanto sono scaduti i termini di prescrizione della domanda.

La CGUE valuta il rispetto dei 2 principi, sulla base del procedimento, del suo svolgimento,

 e delle sue peculiarità valutazione ragionevolezza. Inoltre valuta la Ragionevolezza

termine, in base a:

Quale giudice può porre il rinvio pregiudiziale (solo appello)

o Termine già scaduto alla prima udienza con cgue

o In base a quale giudice sia competente a valutare la violazione del diritto UE

o

IL GIUDICATO: Le sentenze della Corte di Giustizia emanate a seguito del rinvio pregiudiziale (ricorso alla

LA CERTEZZA cgue da parte di giudice naz), sono obbligatorie nei confronti del giudice a quo, tenuto a

DEL DIRITTO decidere il caso in conformità alla pronuncia della Corte  La sentenza ha quindi gli effetti del

giudicato per tale giudice.

SENT. PETERBROEK, 93: AUTONOMIA PROCESSUALE STATI MEMBRI:

essi possono disciplinare il procedimento come preferiscono, ottenendo alla fine una

sentenza: il giudicato, che diventa anche un principio gen del diritto ue: è una garanzia a della

stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, anche quando il giudicato è contrario al diritto dell’ue.

ESTENSIONE secondo la giustizia tributaria, se vi è un accertamento definitivo per un certo anno fino ad un

DELLA altro, si presume che anche negli anni intermedi vi sia stata la sanzione, quindi la sanzione

VERIFICA DELL’ avviene in via automatica ed estensiva. Questo capita nel seguente caso:

UE, PER SENT. FALLIMENTO OLIMPICLUB,2009: caso di frode all’ iva (maggiore introito dell’ Eu

VALUTARE SE e disciplinata da UE in primis e poi da leggi nazionali).

QUEI FATTI IN

GIUDICATO SI • Annualità fiscali 1987 e 1992 – sentenze passate in giudicato

SONO •

VERIFICATI IN Accertamenti successivi alle sentenze (annualità 1988-1991): invocato il giudicato

ALTRI ANNI • Il fallimento della società (avvenuto nel frattempo), si oppone al giudicato x le annate

intermedie

• La corte dice che:

Giudicato come principio generale dell’ ordinamento comunitario

◦ Assenza di normativa UE: la disciplina è degli St. m., salvi i principi di effettività ed

◦ equivalenza

Se sentenze precedenti hanno violato il diritto UE, è possibile che vi sia ripercussione

◦ dell’ errore nelle altre sentenze: quindi laddove possibile, il principio del giudicato non

deve essere perpetuato in estensivo, ma deve essere interpretato in maniera rigida sui

soli fatti accertati nella singola sentenza non può essere esteso ad altre situazioni

future.

Si tratta di un ostacolo eccessivo all’effettività del diritto comunitario

AUTORITÀ DEL Il Giudicato si può considerare come principio generale anche dell’ ordinamento

o

GIUDICATO VS. comunitario (da interpretarsi in base a quanto deciso in quelle circostanze), anche qualora

PRINCIPIO DEL la sentenza violi diritto dell’ ue: Il fatto che la sentenza definitiva passata in giudicato violi il

PRIMATO diritto dell’ UE, non è sufficiente a impedire la circolazione di quella sentenza fra stati

membri.

LIMITI in riferimento alla possibilità di far eseguire una sentenza in un altro stato membro:

o …l’errore NON DEVE essere in palesemente in contrasto col diritto ue (caso Luchini). Vi

sono altri limiti, uno di questi limiti è l’ ORDINE PUBBLICO: la sentenza passata in

giudicato che viola il diritto dell’UE, non deve violare l’ordine pubblico.

SENT. LUCCHINI 2007:

 Impresa che ha difficoltà economiche e sa che lo stato sta per erogarle un aiuto di stato

 (generalmente vietato, salvo eccezioni e l’unico competente a verificare l’aiuto di stato è la

commissione, che valuta se è compatibile col mercato interno o no) .

Ma Decisione Comm. di incompatibilità dell’aiuto col mercato com: Somma non erogata

 GIUDICATO INTERNO: Ricorso al giudice italiano che accerta il diritto del ricorrente a

 ottenere aiuti di Stato  fino alla cassazione viene ordinato allo stato italiano di pagare alla

lucchini quella somma che la commissione aveva vietato Manifestata violazione diritto

UE, che incide sul riparto delle competenze tra stato e ue

La violazione è così grave che non si può accettare quel giudicato come compatibile col

 diritto ue.

PRINCIPIO DEL PRIMATO: La Corte ha inoltre chiarito che l’obbligo di assicurare il primato

del diritto dell’Unione, anche nei confronti di norme interne di rango costituzionale, fa capo

non solo ai giudici, ma anche a tutta la pubblica amministrazione. La Corte di giustizia, nella

famosa sentenza Lucchini, ha addirittura affermato che il primato del diritto dell’Unione

comporta la disapplicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata sancito dall’Art. 2909

C.C.

POTERE DI SENT. IMPRESA PIZZAROTTI : i giudici nazionali, se le norme procedurali interne

CORREZIONE applicabili glielo consentono, POSSONO tornare sulla prima sentenza emessa per

DEL GIUDICATO completarla, correggerla o per ritornare sulla decisione. Quindi laddove il potere di

correzione sia riconosciuto al giudice , si può scindere la decisione in 2 parti, con diversi

contenuti: una che completa e corregge la prima decisione, riducendo dunque l’errore

Questa possibilità deve essere sfruttata anche in relazione ai diritti conferiti dall’ UE

Laddove possibile (cioè quando il sistema nazionale ammette tale possibilità), il giudice

 nazionale dovrebbe intervenire sulla sentenza già emanata x correggerla e integrarla, così

da ridurre la violazione del diritto ue (Caso Pinzarotti).

PRINCIPIO DI POSSIBILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI AGIRE IN AUTOTUTELA, di

LEGALITA E fronte a situazioni in cui i giudici nazionali sbagliano ad applicare il diritto dell’UE:

CONDIZIONI SENT. KUEHNE & HEITZ: pagava delle tasse, ma non era convita che esse fossero

Kuehne & Heitz legittime al diritto UE. Dopo averle pagate, chiede rimborso all’autorità amministrativa

tributaria, che glielo nega. Kuehne & Heitz lo impugna va in giudizio ma in tutti gli appelli le

riviene dato torto  la sentenza definitiva tedesca, passata in giudicato, dichiara la

legittimità delle tasse = Nessun rimborso !

Anni dopo si presenta un caso simile, in cui CGUE dichiara la tassa illegittima al dir UE

siccome le sentenze della CGUE hanno efficacia retroattiva e erga omnes, Kuehne &

Heitz, agisce di nuovo  il giudice naz si trova in difficoltà, e CGUE lo aiuta, trovando un

bilanciamento tra diversi principi:

1. CERTEZZA DEL DIRITTO: si ha una sentenza passata in giudicato

2. PRINCIPIO DEL PRIMATO: il diritto dell’ UE (comprese le competenze dalla CGUE),

dovrebbero prevalere sul diritto nazionale

3. PRINCIPIO DI LEGALITÀ: a cui è soggetta la PA, che DEVE emanare provvedimenti

conformi alla legge e, quindi anche al diritto ue. (in questo caso il provv amm. È

contrario a dir UE)

Nel valutare, la corte di giustizia insiste sullo STRUMENTO TIPICO DELLA PA DI

INTERVENIRE IN AUTOTUTELA, con cui la PA revoca un suo provvedimento illegittimo,

senza un ricorso giudiziario. (Strumento presente sia in Germani che in Italia).

La corte pensa di usarlo x risolvere tutti i casi in cui si sono violati i diritti UE, affermando che

la PA può agire in autotutela, SOLO se sono rispettati tutte le 4 condizioni, divenute poi note

come le “CONDIZIONI KUEHNE & HEITZ”, (ripetute dalla corte di giustizia in casi simili):

1) pa può riesaminare i propri atti con lo strumento dell’ auto-tutela, SOLO SE È

RICONOSCIUTO NELL’ ORDINAMENTO INTERNO

2) RIMEDI INTERNI ESAURITI: l’interessato deve aver agito in giudizio fino all&rsqu

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A.A. 2015-2016
62 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher 94ili94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi dell' Insubria o del prof Marino Silvia.