DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA 22/09
L’ordinamento dell’UE ha delle forti incidenze sugli ordinamenti nazionali più di qualsiasi altra organizzazione esistente al
mondo ed è un unicum sul pianeta proprio per gli effetti che ha sui singoli paesi. L’Italia è uno dei paesi fondatori, il diritto
europeo incide sul nostro ordinamento nazionale. E’ un unicum rispetto alle altre organizzazioni regionali dell’Europa, è una
regione all’interno della realtà internazionale. L’UE è qualcosa di speciale rispetto a precedenti organizzazioni o gruppi.
Viene fondata nel 1957 ma già dopo la IIWW si formano le prime organizzazioni internazionali in stile vecchio stampo dalle quali
l’UE si differenzia:
OECE (1948): organizzazione europea di cooperazione economica per gestire il piano Marshall cioè gli aiuti per lo schock post
guerra, diventata OECSE (organizzazione europea per la cooperazione e lo sviluppo economico) che esiste tuttoggi. Tutti gli
organi sono formati da persone che rappresentano gli stati, organi di stati, che decidono all’unanimità. Metodo intergovernativo.
Consiglio d’Europa (1949): sviluppare la coesione sociale nell’Europa, risollevarla dopo la crisi della WWII ma dal punto di
vista sociale e culturale, metodo in parte intergovernativo in parte no. Caratteristiche del metodo intergovernativo: nato
dall’accordo di stati parte, gli stati trovano espressioni con vari organi come il Consiglio dei Ministri. Caratteristiche non del
metodo intergovermativo: nel consiglio c’è un organo, un tempo detto assemblea, costituito da persone elette nazionalmente e
vengono scelte dai parlamenti nazionali (secondo grado), hanno un mandato dato dal parlamento nazionale.
Corte europea dei diritti dell’uomo: cercano di emularla anche altrove, composta da giudici che non esprimono l’opinione
dello stato, ovviamente. Deve verificare che sono rispettati i diritti dell’uomo “Carta EDU” firmata a Roma nel 1950, tuttora in
vigore. Ricorso individuale: la vittima può ricorrrere individualmente alla corte europea. Caso unico, viene addita da una
persona fisica. La corte internazionale di giustizia non può essere addita dalle persone fisiche ma dagli stati. La corte europea
al 99% tratta un problema di un privato cittadino per una violazione subita dallo stato, strumento di assoluta novità.
L’UE ha subito tanti cambiamenti, e cambia tuttoggi, è nata negli anni ‘90, prima vi erano organizzazioni con nomi diversi con
scopo l’UE.
CECA (1951): comunità europea del carbone e dell'acciaio: accordo tra alcuni stati (Francia, Germania, Italia, Belgio,
Lussemburgo, Paesi Bassi) l’obbiettivo era evitare guerre tra Francia e Germania poichè molte guerre dal 1618 erano iniziate
per questioni legate alle regioni di carbone e acciaio presenti nei due paesi. Ora sono geograficamente francesi, ma le risorse
sono in comune, cercarono di abbattere le frontiere, cercando di creare un territorio unico doganalmente tra i 6 paesi, per
condividere le risorse con tutti portando benefici a tutti, per poterle vendere e comprare liberamente senza dazi o impedimenti
doganali. Primo mercato comune per cercare di condividere le risorse anzichè aggredire gli altri per ottenerle.
La struttura organizzativa è composta da 4 organi: Alta autorità è l’organo di vigilianza per il rispetto delle norme, assemblea
comune, consiglio speciale dei ministri e corte di giustizia. Il trattatato CECA la faceva durare 50 anni e non è stata rinnovata.
Funzionava bene ma è stato fatto un passo ulteriore. E pensarono alla comunità di difesa.
Comunità europea di difesa (1952): mettere insieme gli eserciti, il trattato fu redatto ma la Francia non lo ratificò perciò è
rimasta solo un progetto un po’ ambizioso.
CEEA (1957) -comunità economica europea per l’energia atomica-, come la CECA ma per energia nucleare, e la CEE
-comunità economica europea- non era limitata a un solo bene, ma creare un’unione doganale senza confini tra gli stati membri
dove beni e servizi circolavano senza confini interni e mantenendo quelli esterni, senza dazi con politica commerciale comune.
La concorrenza doveva essere libera come la circolazione di persone e i beni, questo era il modello. Struttura organizzativa:
assemblea e corte di giustizia per entrambe, per la sola CEE invece anche commissione e consiglio.
Vi erano 3 organizzazioni regionali (CECA CEE CEA), controllate da 6 istituzioni con lo scopo di un mercato comune e la CEE
di respiro globale. 23/09
3 comunità CEE CEA e CECA con obiettivo un mercato interno agli stati e abolizione confini, 2 con
argomento specifico, invece la CEE è più ampia. 6 istituzioni: 2 condivise nelle tre, commissione e
consiglio solo per CEE e alta autorità per CECA. Era un sistema molto complicato, se ne rendono
conto.
1965: unificano questo quadro istituzionale, si passa da 6 organi a 4: alta autorità si unisce
commissione della CEE. Le funzioni e i poteri dipendono dall’ambito in cui lavorano: se lavorano nel
mercato del carbone e acciaio guardavano il trattato CECA, se era per unificare il commercio dei
pomodori, ad esempio, vedevano il trattato CEE per verificare i poteri istituzionali. In questo anno si
hanno 3 comunità e 4 istituzioni. Dal 1965 ci sono state revisioni del trattato a causa dell’allargamento
della comunità e per il miglioramento del funzionamento delle comunità, bisognava sempre adattare
le norme ai nuovi stati dell’unione. Ad ogni nuova adesione bisognava modificare i numeri cosicchè
ogni stato avesse i suoi membri rappresentanti nelle comunità.
1986 Atto Unico Europeo: l’assemblea, diventata il parlamento, partecipa attivamente al potere
legislativo, viene introdotta la procedura di cooperazione che prevede l’adozione di un parere
vincolante da parte del parlamento anche se gli atti vengono adottati dal consiglio che è obbligato a
seguire questo parere (comunque il potere del parlamento è ancora subordinato al consiglio). Viene
introdotta solo per alcune materie.
Sempre nell 1986 aumentano le competenze dell’UE, gli stati cedono la sovranità su ad es. politica
estera e ambientale.
Trattato di Maastricht-Trattato sull'Unione Europea (1992-93): la comunità europea si divide in 3
pilastri che vengono unificati dal trattato sull’UE e da una serie di disposizioni comuni che ne formano
la base per il funzionamento dei pilastri. Ogni pilastro contiene delle materie regolate in maniera
diversa; Tre pilastri:
1. Nel primo c’è la vecchia CECA-EURATOM e la CE che funziona col metodo comunitario;
2. Nel secondo pilastro, col trattato sull’UE che si affianca ai vecchi, c’è la politica estera e i
servizi comuni;
3. Nel terzo pilastro giustizia e affari interni.
Prima c’erano le comunità europee ora è la comunità. Il trattato sull’UE funge da cappello che riunisce
le 3 comunità, abbiamo 4 trattati che fanno funzionare l’UE facendo aggiungere nuove competenze
che funzionano col metodo intergovernativo, gli stati sono sovrani nelle politiche, andava bene di
cooperare in queste materie ma rimanendo sovrani attraverso l’unanimità che salvaguarda anche gli
stati piccoli. Questo trattato dà una nuova struttura e aggiunge nuovi pilastri, inserisce al trattato
sull’UE il rispetto dei diritti dell’uomo, introduce la cittadinanza dell’UE, introduce la procedura di co-
decisione, introduce l’unione economica monetaria, introduce l’Europa a più velocità (non è sempre
necessario che gli stati membri adottino lo stesso atto normativo, attuano le procedure ma vale solo
per alcuni stati). Perché questa Europa a più velocità? Già pensavano all’espansione ad est,
eventuali allargamenti dell’UE, in 6 era in un modo, a 25 era più problematico. Alcuni stati membri
volevano l’integrazione, un gruppo andò avanti e un gruppo rimase indietro, se non ci fosse stato non
ci sarebbe stata integrazione, gli altri stati potranno aderire in futuro. Nel 2011 ci fu il primo caso di
utilizzo di questa possibilità, dal 2011 al 2015 ci sono stati 2 atti di cooperazione rafforzata che sono
in discussione (?). Il trattato di Maastricht è importante perché si parla di Unione europea, comunità
europea senza “economica”, si parla dei diritti dell’uomo e della cittadinanza (questioni sociali e non
economiche).
Trattato di Amsterdam (approvato 1997 in vigore 1999): importante perché alcune delle materie
del terzo pilastro col metodo intergovernativo si spostano nel primo col metodo comunitario,
significativo perchè pochi anni dopo Maastricht il terzo pilastro funzionava bene (materia giudiziaria)
ed era meglio utilizzare il metodo comunitario per rafforzare l’integrazione.
Ora ci sono 4 trattati di revisione.
Trattato di Nizza (2000): modifica il trattato su UE e sulla CE (2002 estinta CECA, carbone e acciaio
sono entrati nella CE). Approvata la carta dei diritti dell’UE, attribuiti maggiori poteri al parlamento
europeo, che è democraticamente rappresentativo e partecipe e titolare del potere legislativo che ha
potere assieme al consiglio. Prima il parlamento era leggermente subordinato al consiglio, non
partecipava a pieno, oggi sì.
Trattato di Lisbona (approvato 2007 entrato 2009): ristruttura l’impianto dell’UE, riformula tutto,
elimina la struttura in pilastri, si elimina la CE, diventa tutto Unione Europea. Ristrutturazione dei
pilastri, salvo alcune caratteristiche nella PESC, con nuova forma di diritti dell’uomo all’interno
dell’UE. Ci sono grandi novità nell’assetto istituzionale. ci sono 7 istituzioni, riordino delle procedure
normative, riordino della tipologia di atti adottati dall’UE, viene razionalizzato il sistema delle
competenze (prima solo un paio di elenchi ma non erano chiare le competenze, oggi si hanno
competenze esclusive e concorrenti).
Oggi abbiamo ancora il trattato sull’UE introdotto a Maastricht e il trattato comunitario che diventa il
trattato sul funzionamento
Trattato sul funzionamento dell’UE: ci sono le liste delle competenze, delle istituzioni dell’UE con la
loro struttura, accenno ai ricorsi davanti ai ricorsi, prima idea della struttura dell’UE. Per ogni titolo c’è
lo sviluppo delle politiche menzionate nel trattato sull’UE.
Il secondo e il terzo pilastro passano entrambi al primo, tutto funziona secondo il metodo comunitario,
non c’è più la prevalenza degli stati sul coordinamento dell’UE, i padroni sono le istituzioni e gli stati
ne applicano gli atti. Politica estera di sicurezza comune è più sensibile, e gli stati non vogliono
ancora attribuire tutto il potere all’UE. C’è ancora spazio per il metodo intergovernativo. All’interno
della PESC (politica estera e sicurezza comune) decidono il consiglio e il consiglio europeo.
Sentenza Van Gend e Loos 26/62: storia relativamente banale in sè, ma la risposta data è particolare.
Era un’impresa olandese che aveva importato merci dalla Germania ma nell’attraversamento del
confine l’Olanda chiese i dazi doganali, l’impresa li pagò ma ne chiese la restituzione perché esisteva
un mercato interno dove non ci dovevano essere dazi, considerati pertanto illegittimi dall’impresa.
Hanno violato il trattato comunitario chiedendo i dazi, dal punto di vista del diritto internazionale, se
uno stato viola il trattato se ne lamentano gli altri stati, e se ha ripercussioni su una persona fisica
questa non ha dei grandi sistemi di tutela, solo uno stato parte può lamentarsi della violazione. Invece
l’impresa si lamenta direttamente coi Paesi Bassi, avrebbe dovuto lamentarsi la Germania che ha
avuto difficoltà ad esportare, è stato violato il suo diritto. Van Gend e Loos invece vuole agire da solo,
agisce davanti al giudice nazionale chiedendo indietro il dazio, la Germania non fa nulla, il giudice è in
difficoltà perché sarebbe inammissibile. Esiste il rinvio pregiudiziale che è una forma di cooperazione
tra giudice nazionale e corte di giustizia, se questo ha dubbi sospende la controversia e chiede alla
corte come vada interpretato il diritto dell’unione. Il giudice olandese fece così, si chiede se il trattato
pone dei diritti anche in capo ai singoli o solo agli stati, perché se fosse anche in capo ai singoli,
questi dovrebbero poter agire (siamo in diritto internazionale o in un sistema nuovo dove possono
esserci benefici per i singoli?). La corte di giustizia nel 1962 coglie l’occasione per un nuovo
ordinamento di diritto internazionale, pur essendo internazionale crea diritti in capo ai singoli,
eccezione enorme che viene giustificata su queste basi: il trattato si differenzia da qualsiasi altro
trattato, lo scopo è ampio rispetto ai normali obiettivi dei trattati internazionali, il fine è instaurare un
mercato comune che incide sui soggetti cioè un vantaggio per i singoli. Nel preambolo si parla infatti
anche dei popoli che vivono nei singoli stati, la comunità europea ha un sistema istituzionale unico
che è più strutturato rispetto all’organizzazione standard di qualsiasi altra organizzazione
internazionale (tutte istituite con un trattato), esiste una corte di giustizia deputata a tutelare i diritti dei
singoli, che possono accedere alla corte. La comunità europea è un ordinamento giuridico di nuovo
genere, con vita propria, competenze, funzioni, organi, autonoma e indipendente rispetto gli stati
membri. Le norme possono applicarsi in capo ai singoli, ci sono sia diritti che doveri in capo a essi. I
diritti attribuiti dal trattato devono essere tutelati dai giudici nazionali. Non si limita a coordinare i
rapporti tra stati ma un ordinamento nuovo, completo che ha efficacia sui singoli che sono tutelati in
via giurisdizionale. La domanda di Van Gend e Loos è ammissibile.
Sentenza Costa contro ENEL 6/64: il signor Costa non voleva pagare le bollette, usa il diritto dell’UE
perché la ENEL era stata nazionalizzata, e per questo Costa ritiene che sia una violazione del
trattato, art. 345 l’unione lascia impregiudicati i diritti di proprietà degli stati, quello che è pubblico
deve rimanere tale e anche se è privato deve rimanere tale, il fatto che ENEL abbia reso pubblico è
una violazione dell’articolo, è nulla la formazione dell’ente e per questo anche la bolletta. Non sono
ammissibili cambi di regime proprietario, perciò l’azione di ENEL era illegittima, la bolletta è ricaduta.
Il trattato ha istituito un ordinamento proprio integrato in quello degli stati membri, e proprio grazie a
questa integrazione il privato può far riferimento alle norme europee per far valere i propri diritti. La
comunità ha organi, personalità giuridica, capacità giuridica, capacità di rappresentanza sul piano
internazionale, poteri effettivi con potere ceduto dagli stati, permea gli ordinamenti statali.
Novità UE rispetto al passato: integrazione europea dei popoli, non solo funzione di facilitare scambi
merceologici o di favorire l’entrata di lavoratori, è una funzione sociale di integrazione. Competenze
ampliate coi trattati nel corso del tempo, l’UE può agire dove il potere è implicito. L’UE ha un sistema
istituzionale complesso, non solo organi di stati ma anche di individui indipendenti, non come voce
dello stato, non rappresentanti, ma indipendenti (organi con individui indipendenti; parlamento,
commissione, corte di giustizia); non è più utilizzata l’unanimità perciò procedimento decisionale della
maggioranza qualificata. Commissione e parlamento sono indipendenti e autonomi dagli stati membri,
viene garantita indipendenza personale dagli stati ed è la caratteristica per essere in carica è proprio
l’indipendenza. Sono possibili cooperazioni rafforzate, si va avanti senza l’adesione di tutti. Sistema di
controllo giurisdizionale, che consiste nell’uniforme interpretazione e applicazione del diritto e la tutela
del singolo che può accedere alla corte di giustizia direttamente per alcuni diritti (ricorsi individuali di
solito nelle corti internazionali sono rari).
Obiettivi dell’UE: art. 3 del trattato sull’unione, dopo Lisbona è stato modificato e vi si trovano obiettivi
economici che sociali e culturali: promuovere la pace tra i popoli, l’unione offre sicurezza e giustizia
senza frontiere, libera circolazione, asilo, immigrazione, lotta alla criminalità, l’unione instaura un
mercato interno. Unione economica e monetaria. “L’unione rispetta la ricchezza della sua diversità
culturale e linguistica” unità nella diversità.
Le lingue ufficiali sono 24 su 28 stati membri, diversamente dai trattati internazionali che erano in
francese con eventuali traduzioni, alcune hanno più lingue (quella dell’ONU solo 5), in UE le lingue
ufficiali nazionali sono lingue ufficiali europee.
Principio di attribuzione delle competenze: sempre maggiore nel tempo, l’unione esercita solo le
competenze che gli stati le hanno attribuito, e su quelle materie emana atti. Parere 2/94: nel 1996 la
corte di giustizia stabilì che l’unione non può aderire alla CEDU (convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo) perché non esiste competenza in materia di diritti fondamentali; le
istituzioni agiscono nei limiti delle competenze attribuite, proprio come l’unione. 29/09
Competenze sussidiarie: strumento utile soprattutto nella storia dell’UE, oggi sempre meno
utilizzato perché è un ambito in cui l’UE può intervenire in maniera secondaria, non è necessario
che un trattato attribuisca la modalità con cui la competenza va esercitata, manca un pezzo in
questa attribuzione di competenza. Nè come nè dove l’UE possa intervenire. Sussidiariamente
l’UE può e
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