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PRINCIPI GENERALI DA APPLICARE NELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI
UE:
PRINCIPIO DI EFFETTIVITA’: non deve essere reso eccessivamente difficile/impossibile
l’accesso del singolo al giudice nazionale/giustizia
PRINCIPIO D’EQUIVALENZA/DI NON DISCRIMINAZIONE: non devono esserci
discriminazioni all’ origine comunitaria o nazionale del diritto vantato i due diritti devono
essere considerati equivalenti. Il fatto che un soggetto, davanti a un organo giurisdizionale
nazionale vanti un diritto di origine comunitaria, non lo deve porre in una situazione
peggiore rispetto al caso in cui vantasse un diritto di origine nazionale
!!! In assenza di una disciplina UE, spetta agli St. m. fissare le procedure atte a garantire i
diritti di origine comunitaria, purché si rispettino però tali 2 principi
VERIFICA RISPETTO 2 PRINCIPI: spetta al giudice naz, la corte si dovrebbe limitare a
interpretarli
MA: Attualmente ci sono ancora dubbi riguardo al loro rispetto, infatti la corte non sempre
osserva che il diritto naz li rispetti; quindi la corte, per aiutare i giudici naz nella
valutazione, va oltre il suo ruolo, suggerendo al giudice come agire
FISSAZIONE Nell’ applicare i 2 principi per tutelare i diritti dell’ue, spesso gli ordinamenti nazionali fissano
DEL TERMINE termini di decadenza e prescrizione che i singoli devono risp, che variano in base alla
NELLA TUTELA procedura e allo stato.
GIURISDIZIONA scaduti i termini, l’azione per far valere i diritti UE è inammissibile.
LE DEI DIRITTI: SENTENZE RELATIVE A PROBLEMI SUL TERMINE:
ES. SENTENZA REWE 1976:
impresa tedesca sottoposta al PAGAM DI DAZI DOGANALI POI RIT ILLEGITTIMI
DALLA CORTE
richiesta di rimborso, ma DOPO SCADENZA DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE stabiliti dal
dir interno
AZIONE AMMISSIBILE PER TUTELA DI DIRITTO DI ORIGINE UE? La corte deve
valutare 2 principi : primato del dir dell’ ue: non si può accedere a situa contrarie al diritto
dell’ ue
autonomia processuale degli stati , che sono liberi di disciplinare le procedure nei modi
ritenuti + adeguati, salvo i principi di effettività e equivalenza.
inoltre valuta il Principio di Ragionevolezza del termine di prescrizione,
Valuta infatti che si ha:
AUTONOMIA PROCESSUALE
o CONDIZIONI NON MENO FAVOREVOLI RISPETTO DIRITTI INTERNI
o NON RESA IMPOSSIBILE TUTELA DIRITTI
o LEGITTIMA FISSAZIONE DI TERMINI RAGIONEVOLI DI IMPUGNAZIONE
o
SENT. PETERBROEK, 93:
In 1 soc olandese si applicano Aliquote su dividendi più alte ai soci olandesi, rispetto ai
soci belgi
Il socio belga impugna norma, sostenendo che violi la libera circolazione dei capitali (visto
che lo straniero che ha riconosciuto un minor rendimento, egli è meno incentivato a farlo).
Il diritto belga nel processo non può appl diritto UE e far intervenire CGUE, quindi
l’olandese perde
Presenta subito ricorso alla CGUE, affermando che la legge olandese è contraria al diritto
UE; ma intanto sono scaduti i termini di prescrizione della domanda.
La CGUE valuta il rispetto dei 2 principi, sulla base del procedimento, del suo svolgimento,
e delle sue peculiarità valutazione ragionevolezza. Inoltre valuta la Ragionevolezza
termine, in base a:
Quale giudice può porre il rinvio pregiudiziale (solo appello)
o Termine già scaduto alla prima udienza con cgue
o In base a quale giudice sia competente a valutare la violazione del diritto UE
o
IL GIUDICATO: Le sentenze della Corte di Giustizia emanate a seguito del rinvio pregiudiziale (ricorso alla
LA CERTEZZA cgue da parte di giudice naz), sono obbligatorie nei confronti del giudice a quo, tenuto a
DEL DIRITTO decidere il caso in conformità alla pronuncia della Corte La sentenza ha quindi gli effetti del
giudicato per tale giudice.
SENT. PETERBROEK, 93: AUTONOMIA PROCESSUALE STATI MEMBRI:
essi possono disciplinare il procedimento come preferiscono, ottenendo alla fine una
sentenza: il giudicato, che diventa anche un principio gen del diritto ue: è una garanzia a della
stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, anche quando il giudicato è contrario al diritto dell’ue.
ESTENSIONE secondo la giustizia tributaria, se vi è un accertamento definitivo per un certo anno fino ad un
DELLA altro, si presume che anche negli anni intermedi vi sia stata la sanzione, quindi la sanzione
VERIFICA DELL’ avviene in via automatica ed estensiva. Questo capita nel seguente caso:
UE, PER SENT. FALLIMENTO OLIMPICLUB,2009: caso di frode all’ iva (maggiore introito dell’ Eu
VALUTARE SE e disciplinata da UE in primis e poi da leggi nazionali).
QUEI FATTI IN
GIUDICATO SI • Annualità fiscali 1987 e 1992 – sentenze passate in giudicato
SONO •
VERIFICATI IN Accertamenti successivi alle sentenze (annualità 1988-1991): invocato il giudicato
ALTRI ANNI • Il fallimento della società (avvenuto nel frattempo), si oppone al giudicato x le annate
intermedie
• La corte dice che:
Giudicato come principio generale dell’ ordinamento comunitario
◦ Assenza di normativa UE: la disciplina è degli St. m., salvi i principi di effettività ed
◦ equivalenza
Se sentenze precedenti hanno violato il diritto UE, è possibile che vi sia ripercussione
◦ dell’ errore nelle altre sentenze: quindi laddove possibile, il principio del giudicato non
deve essere perpetuato in estensivo, ma deve essere interpretato in maniera rigida sui
soli fatti accertati nella singola sentenza non può essere esteso ad altre situazioni
future.
Si tratta di un ostacolo eccessivo all’effettività del diritto comunitario
◦
AUTORITÀ DEL Il Giudicato si può considerare come principio generale anche dell’ ordinamento
o
GIUDICATO VS. comunitario (da interpretarsi in base a quanto deciso in quelle circostanze), anche qualora
PRINCIPIO DEL la sentenza violi diritto dell’ ue: Il fatto che la sentenza definitiva passata in giudicato violi il
PRIMATO diritto dell’ UE, non è sufficiente a impedire la circolazione di quella sentenza fra stati
membri.
LIMITI in riferimento alla possibilità di far eseguire una sentenza in un altro stato membro:
o …l’errore NON DEVE essere in palesemente in contrasto col diritto ue (caso Luchini). Vi
sono altri limiti, uno di questi limiti è l’ ORDINE PUBBLICO: la sentenza passata in
giudicato che viola il diritto dell’UE, non deve violare l’ordine pubblico.
SENT. LUCCHINI 2007:
Impresa che ha difficoltà economiche e sa che lo stato sta per erogarle un aiuto di stato
(generalmente vietato, salvo eccezioni e l’unico competente a verificare l’aiuto di stato è la
commissione, che valuta se è compatibile col mercato interno o no) .
Ma Decisione Comm. di incompatibilità dell’aiuto col mercato com: Somma non erogata
GIUDICATO INTERNO: Ricorso al giudice italiano che accerta il diritto del ricorrente a
ottenere aiuti di Stato fino alla cassazione viene ordinato allo stato italiano di pagare alla
lucchini quella somma che la commissione aveva vietato Manifestata violazione diritto
UE, che incide sul riparto delle competenze tra stato e ue
La violazione è così grave che non si può accettare quel giudicato come compatibile col
diritto ue.
PRINCIPIO DEL PRIMATO: La Corte ha inoltre chiarito che l’obbligo di assicurare il primato
del diritto dell’Unione, anche nei confronti di norme interne di rango costituzionale, fa capo
non solo ai giudici, ma anche a tutta la pubblica amministrazione. La Corte di giustizia, nella
famosa sentenza Lucchini, ha addirittura affermato che il primato del diritto dell’Unione
comporta la disapplicazione del principio dell’autorità di cosa giudicata sancito dall’Art. 2909
C.C.
POTERE DI SENT. IMPRESA PIZZAROTTI : i giudici nazionali, se le norme procedurali interne
CORREZIONE applicabili glielo consentono, POSSONO tornare sulla prima sentenza emessa per
DEL GIUDICATO completarla, correggerla o per ritornare sulla decisione. Quindi laddove il potere di
correzione sia riconosciuto al giudice , si può scindere la decisione in 2 parti, con diversi
contenuti: una che completa e corregge la prima decisione, riducendo dunque l’errore
Questa possibilità deve essere sfruttata anche in relazione ai diritti conferiti dall’ UE
Laddove possibile (cioè quando il sistema nazionale ammette tale possibilità), il giudice
nazionale dovrebbe intervenire sulla sentenza già emanata x correggerla e integrarla, così
da ridurre la violazione del diritto ue (Caso Pinzarotti).
PRINCIPIO DI POSSIBILITA’ DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI AGIRE IN AUTOTUTELA, di
LEGALITA E fronte a situazioni in cui i giudici nazionali sbagliano ad applicare il diritto dell’UE:
CONDIZIONI SENT. KUEHNE & HEITZ: pagava delle tasse, ma non era convita che esse fossero
Kuehne & Heitz legittime al diritto UE. Dopo averle pagate, chiede rimborso all’autorità amministrativa
tributaria, che glielo nega. Kuehne & Heitz lo impugna va in giudizio ma in tutti gli appelli le
riviene dato torto la sentenza definitiva tedesca, passata in giudicato, dichiara la
legittimità delle tasse = Nessun rimborso !
Anni dopo si presenta un caso simile, in cui CGUE dichiara la tassa illegittima al dir UE
siccome le sentenze della CGUE hanno efficacia retroattiva e erga omnes, Kuehne &
Heitz, agisce di nuovo il giudice naz si trova in difficoltà, e CGUE lo aiuta, trovando un
bilanciamento tra diversi principi:
1. CERTEZZA DEL DIRITTO: si ha una sentenza passata in giudicato
2. PRINCIPIO DEL PRIMATO: il diritto dell’ UE (comprese le competenze dalla CGUE),
dovrebbero prevalere sul diritto nazionale
3. PRINCIPIO DI LEGALITÀ: a cui è soggetta la PA, che DEVE emanare provvedimenti
conformi alla legge e, quindi anche al diritto ue. (in questo caso il provv amm. È
contrario a dir UE)
Nel valutare, la corte di giustizia insiste sullo STRUMENTO TIPICO DELLA PA DI
INTERVENIRE IN AUTOTUTELA, con cui la PA revoca un suo provvedimento illegittimo,
senza un ricorso giudiziario. (Strumento presente sia in Germani che in Italia).
La corte pensa di usarlo x risolvere tutti i casi in cui si sono violati i diritti UE, affermando che
la PA può agire in autotutela, SOLO se sono rispettati tutte le 4 condizioni, divenute poi note
come le “CONDIZIONI KUEHNE & HEITZ”, (ripetute dalla corte di giustizia in casi simili):
1) pa può riesaminare i propri atti con lo strumento dell’ auto-tutela, SOLO SE È
RICONOSCIUTO NELL’ ORDINAMENTO INTERNO
2) RIMEDI INTERNI ESAURITI: l’interessato deve aver agito in giudizio fino all&rsqu