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TUE.
Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione all’unanimità e questo potere è sottoposto a dei
limiti.
Il Trattato di Lisbona ha cancellato la procedura di cooperazione. oggi esiste la procedura di codecisione.
13° lezione : 27 aprile ’10: dalle 17:00 alle 19:00
Procedure decisionali.
Articolo 11 TUE: “1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli
opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i
settori di azione dell'Unione.
2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative
e la società civile.
3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea
procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.
4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero
significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea,
nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle
quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.
Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite
conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”. 20
Novembre 2009, libro verde della Commissione.
La procedura di codecisione è estesa a oltre la maggioranza dei casi previsti dal trattato. Il Consiglio
dell’Unione delibera a maggioranza qualificata.
Articolo 294 TFUE: “1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per
l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.
Prima lettura
3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.
4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella
formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.
5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima
lettura e la trasmette al Parlamento europeo.
6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare
la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della
sua posizione.
Seconda lettura
7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:
a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si
considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;
b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono,
l'atto proposto si considera non adottato;
c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri
che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un
parere su tali emendamenti.
8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:
a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;
b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento
europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.
9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere
negativo.
Conciliazione
10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti
membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto
comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei
membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla
convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.
11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria
per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.
12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un
progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.
Terza lettura
13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo
e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per
adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei
voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si
considera non adottato.
14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un
mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Disposizioni particolari
15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria
su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su
richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si
applicano.
In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme
alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il
parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di
sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione
conformemente al paragrafo 11”. 21
Conciliazione -> comitato di conciliazione.
Il Consiglio vota sempre a maggioranza qualificata.
“freno di emergenza” quando l’atto è lesivo degli interessi nazionali si può fermare la procedura.
Articolo 82 TFUE: “1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di
riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle
disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83.
Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le
misure intese a:
a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di
sentenza e di decisione giudiziaria;
b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;
c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;
d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione
all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.
2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie
e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il
Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive
secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni
giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Esse riguardano:
a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;
b) i diritti della persona nella procedura penale;
c) i diritti delle vittime della criminalità;
d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una
decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del
Parlamento europeo.
L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere
o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.
3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su
aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia
investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in
caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al
Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.
Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare
una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla
cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo
329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla
cooperazione rafforzata”.
Articolo 83 TFUE: “1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la
procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle
sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale
derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su
basi
comuni.
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale
delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro,
corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre
sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa
approvazione del Parlamento europeo.
2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia
penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore
che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle
sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate
secondo la stessa procedu