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TUE.

Il Consiglio può modificare la proposta della Commissione all’unanimità e questo potere è sottoposto a dei

limiti.

Il Trattato di Lisbona ha cancellato la procedura di cooperazione. oggi esiste la procedura di codecisione.

13° lezione : 27 aprile ’10: dalle 17:00 alle 19:00

Procedure decisionali.

Articolo 11 TUE: “1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli

opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i

settori di azione dell'Unione.

2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative

e la società civile.

3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea

procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero

significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea,

nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle

quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.

Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite

conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea”. 20

Novembre 2009, libro verde della Commissione.

La procedura di codecisione è estesa a oltre la maggioranza dei casi previsti dal trattato. Il Consiglio

dell’Unione delibera a maggioranza qualificata.

Articolo 294 TFUE: “1. Quando nei trattati si fa riferimento alla procedura legislativa ordinaria per

l'adozione di un atto, si applica la procedura che segue.

2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio.

Prima lettura

3. Il Parlamento europeo adotta la sua posizione in prima lettura e la trasmette al Consiglio.

4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo, l'atto in questione è adottato nella

formulazione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

5. Se il Consiglio non approva la posizione del Parlamento europeo, esso adotta la sua posizione in prima

lettura e la trasmette al Parlamento europeo.

6. Il Consiglio informa esaurientemente il Parlamento europeo dei motivi che l'hanno indotto ad adottare

la sua posizione in prima lettura. La Commissione informa esaurientemente il Parlamento europeo della

sua posizione.

Seconda lettura

7. Se, entro un termine di tre mesi da tale comunicazione, il Parlamento europeo:

a) approva la posizione del Consiglio in prima lettura o non si è pronunciato, l'atto in questione si

considera adottato nella formulazione che corrisponde alla posizione del Consiglio;

b) respinge la posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri che lo compongono,

l'atto proposto si considera non adottato;

c) propone emendamenti alla posizione del Consiglio in prima lettura a maggioranza dei membri

che lo compongono, il testo così emendato è comunicato al Consiglio e alla Commissione che formula un

parere su tali emendamenti.

8. Se, entro un termine di tre mesi dal ricevimento degli emendamenti del Parlamento europeo, il

Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata:

a) approva tutti gli emendamenti, l'atto in questione si considera adottato;

b) non approva tutti gli emendamenti, il presidente del Consiglio, d'intesa con il presidente del Parlamento

europeo, convoca entro sei settimane il comitato di conciliazione.

9. Il Consiglio delibera all'unanimità sugli emendamenti rispetto ai quali la Commissione ha dato parere

negativo.

Conciliazione

10. Il comitato di conciliazione, che riunisce i membri del Consiglio o i loro rappresentanti ed altrettanti

membri rappresentanti il Parlamento europeo, ha il compito di giungere ad un accordo su un progetto

comune a maggioranza qualificata dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti e a maggioranza dei

membri rappresentanti il Parlamento europeo entro un termine di sei settimane dalla

convocazione, basandosi sulle posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio in seconda lettura.

11. La Commissione partecipa ai lavori del comitato di conciliazione e prende ogni iniziativa necessaria

per favorire un ravvicinamento fra la posizione del Parlamento europeo e quella del Consiglio.

12. Se, entro un termine di sei settimane dalla convocazione, il comitato di conciliazione non approva un

progetto comune, l'atto in questione si considera non adottato.

Terza lettura

13. Se, entro tale termine, il comitato di conciliazione approva un progetto comune, il Parlamento europeo

e il Consiglio dispongono ciascuno di un termine di sei settimane a decorrere dall'approvazione per

adottare l'atto in questione in base al progetto comune; il Parlamento europeo delibera a maggioranza dei

voti espressi e il Consiglio a maggioranza qualificata. In mancanza di una decisione, l'atto in questione si

considera non adottato.

14. I termini di tre mesi e di sei settimane di cui al presente articolo sono prorogati rispettivamente di un

mese e di due settimane, al massimo, su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Disposizioni particolari

15. Quando, nei casi previsti dai trattati, un atto legislativo è soggetto alla procedura legislativa ordinaria

su iniziativa di un gruppo di Stati membri, su raccomandazione della Banca centrale europea o su

richiesta della Corte di giustizia, il paragrafo 2, il paragrafo 6, seconda frase e il paragrafo 9 non si

applicano.

In tali casi, il Parlamento europeo e il Consiglio trasmettono alla Commissione il progetto di atto insieme

alle loro posizioni in prima e seconda lettura. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiedere il

parere della Commissione durante tutta la procedura, parere che la Commissione può altresì formulare di

sua iniziativa. Se lo reputa necessario, essa può anche partecipare al comitato di conciliazione

conformemente al paragrafo 11”. 21

Conciliazione -> comitato di conciliazione.

Il Consiglio vota sempre a maggioranza qualificata.

“freno di emergenza” quando l’atto è lesivo degli interessi nazionali si può fermare la procedura.

Articolo 82 TFUE: “1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di

riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle

disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le

misure intese a:

a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l'Unione di qualsiasi tipo di

sentenza e di decisione giudiziaria;

b) prevenire e risolvere i conflitti di giurisdizione tra gli Stati membri;

c) sostenere la formazione dei magistrati e degli operatori giudiziari;

d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli Stati membri in relazione

all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni.

2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie

e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il

Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive

secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni

giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

Esse riguardano:

a) l'ammissibilità reciproca delle prove tra gli Stati membri;

b) i diritti della persona nella procedura penale;

c) i diritti delle vittime della criminalità;

d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una

decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del

Parlamento europeo.

L'adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli Stati membri di mantenere

o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone.

3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su

aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia

investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in

caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al

Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria.

Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare

una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il

Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla

cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo

329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla

cooperazione rafforzata”.

Articolo 83 TFUE: “1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la

procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle

sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale

derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su

basi

comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale

delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro,

corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre

sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa

approvazione del Parlamento europeo.

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia

penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore

che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle

sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. Tali direttive sono adottate

secondo la stessa procedu

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
31 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Anacleto21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli - (LUISS) di Roma o del prof Marchisio Sergio.