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Il Parlamento Europeo

Originariamente il Parlamento Europeo era denominato come Assemblea, in un primo momento, e come Assemblea parlamentare in un secondo. Nel 1986 con la firma dell'AUE ha acquisito il nome di Parlamento. I propri membri sono eletti a suffragio universale diretto da parte dei cittadini dell'Unione, di cui sono dei rappresentanti (come previsto dal Trattato di Lisbona). Inizialmente, invece, i membri del Parlamento venivano nominati dai Parlamenti nazionali.

Alla base dell'elezione vi è una procedura elettorale uniforme per tutti gli Stati membri, la quale prevede alcune regole fondamentali, quali quelle inerenti il regime di incompatibilità, il principio di un solo voto per ogni elettore, il periodo di svolgimento delle elezioni ed il periodo di spoglio delle schede. Il resto della disciplina è rimesso ad ogni Stato membro: l'Italia, per esempio, ha optato per un sistema proporzionale e per una divisione in cinque circoscrizioni.

Il nuovo art. 190 par.4 del TCE ha previsto, inoltre, due fondamentali disposizioni: il sistema deve essere obbligatoriamente proporzionale, con scrutinio per l'elezione che deve essere di lista o uninominale preferenziale (è concessa la divisione degli Stati membri in circoscrizioni, ma sempre su base proporzionale); inoltre vi è il divieto del doppio mandato: è impossibile rivestire contemporaneamente la carica di parlamentare europeo e di parlamentare nazionale. La durata del mandato è di 5 anni. Il numero totale di membri è pari a 751, suddivisi in base alla popolazione di ogni Stato membro. Originariamente dovevano essere, dopo l'entrata in vigore del 750, ma l'Italia si oppose al fatto che Francia e Regno Unito avrebbero avuto più seggi e si optò per l'assegnazione del 751esimo allo Stato italiano. Organo principale del PE è il Presidente, che dirige i lavori e rappresenta l'istituzione.

Il Parlamento Europeo è composto da 705 membri eletti dai cittadini dell'Unione Europea. È assistito da 14 vice-presidenti e dall'Ufficio di presidenza. I parlamentari sono divisi in GRUPPI POLITICI, ognuno dei quali deve contare almeno 19 componenti provenienti almeno da 1/5 degli Stati membri. Presidente del PE e Presidenti dei gruppi danno vita alla Conferenza dei presidenti.

Il PE lavora in aula, dove partecipano tutti i membri, oppure in commissione. Vi sono due tipi di commissioni: quelle permanenti, previste dal regolamento parlamentare e che si ripartiscono le competenze affidate all'istituzione, e quelle temporanee d'inchiesta.

Il PE svolge DUE IMPORTANTI FUNZIONI: la funzione di CONTROLLO POLITICO e quella di PARTECIPAZIONE ALL'ADOZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE (congiuntamente al Consiglio esercita la funzione legislativa e quella di bilancio). Inoltre è il Parlamento ad eleggere il Presidente della Commissione Europea.

FUNZIONE DI CONTROLLO POLITICO: I documenti attraverso i quali il PE viene a conoscenza ufficialmente dell'operato

Le informazioni fornite dalle altre istituzioni sono le seguenti:
  • RELAZIONE GENERALE ANNUALE, presentata dalla Commissione ed inerente i lavori della stessa;
  • Relazioni su specifici campi ricevute dalla Commissione;
  • RELAZIONE SCRITTA ANNUALE, presentata dal CONSIGLIO EUROPEO ed inerente la propria attività;
  • Informazioni circa la PESC, ricevute dalla Presidenza del Consiglio e dalla Commissione.
Appunti di foxshark: Il PE può reperire autonomamente informazioni tramite INTERROGAZIONI & AUDIZIONI. Con le interrogazioni un parlamentare europeo può chiedere conto del proprio operato alla Commissione e nella prassi anche al Consiglio. Alle sedute parlamentari possono prendere la parola su richiesta anche membri della Commissione e del Consiglio (audizioni). Oltre ai suddetti canali istituzionali, vi è poi tutta una serie d’informazioni che il PE può ricevere dai singoli individui, i quali possono rivolgere:
  • PETIZIONI inerenti materie per cui sono competenti

Le Comunità. Possono rivolgere tali petizioni i cittadini dell'Unione o anche persone fisiche/giuridiche residenti negli Stati membri. Occorre dimostrare sempre il proprio interesse a ricorrere alla petizione da parte dell'autore;

  • RICORSO AL MEDIATORE EUROPEO: possono rivolgersi a questa carica, nominata dal PE, i medesimi soggetti che hanno il diritto di petizione, SOLO su casi che abbiano ad oggetto la CATTIVA AMMINISTRAZIONE NELL'AZIONE DELLE ISTITUZIONI O DEGLI ORGANI COMUNITARI. Il Mediatore, ricevuto il ricorso, effettua le proprie indagini e se ritiene fondato lo stesso, si rivolge all'istituzione interessata, la quale ha tre mesi per dare il proprio parere. Sulla base delle risposte, il Mediatore elabora una relazione finale che consegna all'istituzione interessata, al PE e di cui viene informato anche l'autore del ricorso;
  • DENUNCE d'infrazione o di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto comunitario. Il
< p >PE può decidere per l'istituzione di una Commissione temporanea d'inchiesta, eccetto nel caso in cui i fatti siano pendenti dinanzi alla giurisdizione europea o dello Stato membro.

< p >Il PE ha però POTERI SANZIONATORI SOLO nei confronti della Commissione, alla quale può votare la MOZIONE DI CENSURA. Essa non entra in discussione prima che siano trascorsi 3 giorni dal deposito della stessa, deve essere votata con scrutinio pubblico e approvata da almeno due terzi dei voti espressi. In caso di approvazione i membri della Commissione dovrebbero immediatamente abbandonare le loro funzioni: uso il condizionale perché ciò non si è mai verificato, se non nel caso di MINACCIA di ricorrere alla mozione di censura, che portò delle dimissioni della Commissione nel 1999.

< p >Il PE non ha, invece, alcun potere sanzionatorio sul Consiglio: sembra quasi inconcepibile che l'organo eletto dal popolo non possa in alcun modo inficiare l'operato.

dell'organo esecutivo, anche se ciò è legittimo in forza del fatto che il Consiglio non ha approvazione popolare. Le due istituzioni sono pertanto ben distinte e pari-ordinate, come sottolineato dal Trattato di Lisbona.

Il Parlamento, però, per tutelare le proprie prerogative può ricorrere dinanzi alla Corte di Giustizia, sollevando il fatto che il Consiglio abbia operato senza rispettare il ruolo del Parlamento. Inizialmente al Parlamento non era concesso questo potere, garantito solo a partire dal giudizio positivo in proposito della Corte di Giustizia, poi estrinsecato nel Trattato di Nizza del 2001.

IL CONSIGLIO ED IL CONSIGLIO EUROPEO

Sia il Consiglio che il Consiglio europeo sono organi di stati in quanto composti da soggetti che rappresentano direttamente il proprio Stato membro. Ciò deriva da un'originaria applicazione del metodo tradizionale di cooperazione intergovernativa per il processo di integrazione europea.

Partiamo dal Consiglio,

istituzione più longeva rispetto al Consiglio europeo, in quanto prevista dal TCE del 1957. Esso è composto da un componente per ogni Stato membro, il quale deve avere il potere di impegnare lo Stato al quale appartiene per quanto concerne le decisione da prendere. Occorre che tale soggetto sia un ministro, competente a seconda della materia all'ordine del giorno, o comunque un rappresentante regionale di rango ministeriale, il che avviene soprattutto per gli Stati federali (es. Germania). Per quanto riguarda l'Italia anche un Presidente di giunta regionale o di una Provincia autonoma potrebbe rappresentare lo Stato italiano, qualora fosse delegato dallo stesso Governo in sede di Conferenza Stato - Regioni e solo nelle materie in cui le regioni hanno competenza esclusiva. Va segnalato, inoltre, che alle decisioni italiane in sede di Consiglio devono partecipare diversi organi dello Stato italiano, quali il Parlamento, le Regioni e leProvince autonome, gli altri enti territoriali, le parti sociali e le categorie produttive: il Presidente del Consiglio italiano e/o il Ministro per le politiche comunitarie hanno l'OBBLIGO DI INFORMARE i suddetti per quanto concerne gli atti di matrice comunitaria da approvare in sede di Consiglio e i documenti preparatori. Inoltre occorre anche rispettare un obbligo di consultazione che varia a seconda dei soggetti interessati. Il Governo italiano, in sede di Consiglio, deve apporre una RISERVA DI ESAME PARLAMENTARE, lasciando 20 giorni al Parlamento italiano per discutere dell'atto comunitario in questione. Questo meccanismo può essere attivato su iniziativa dello stesso Parlamento, qualora esso abbia iniziato l'esame di un progetto attinente, o su iniziativa del Governo, qualora la materia trattata abbia particolare rilevanza politica, economica e sociale. Un simile strumento può essere adottato per la partecipazione delle Regioni, qualora l'atto.comunitario riguardi una materia su cui hanno competenza esclusiva le stesse: in tal caso in sede di Conferenza Stato – Regioni va raggiunta un "intesa" col Governo italiano, altrimenti potrà essere richiesta una riserva di esame simile a quella parlamentare. Il Consiglio, differentemente da altre istituzioni europee, non è un organo permanente, ossia esso si riunisce di volta in volta e con membri diversi: solitamente sono i ministri competenti per materia all'ordine del giorno. Tuttavia è previsto dagli stessi TCE e TUE che alla riunione del Consiglio partecipino i Capi di Stato e di Governo, qualora si debba decidere su una grave infrazione da parte di uno Stato membro o sulla partecipazione di uno Stato all'UEM. Trattato di Lisbona, il inoltre, ha previsto il CONSIGLIO AFFARI GENERALI & il CONSIGLIO AFFARI ESTERI. Il primo si occuperà di preparare le riunioni del Consiglio Europeo, mentre il secondo si occuperà di

Elaborare l'azione esterna dell'Unione, secondo quanto deliberato dal Consiglio Europeo e sarà presieduto dall'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

La PRESIDENZA del Consiglio è affidata, a turno, ad un rappresentante di uno Stato membro e dura sei mesi. Il soggetto in questione è anche presidente del Consiglio Europeo e rappresenta l'Unione, oltre ad avere altri compiti: riunire il Consiglio, sceglierne l'ordine del giorno, firmare gli atti dello stesso, avere un ruolo preponderante nella PESC.

L'art.205 del TCE disciplina i modi di deliberazione del Consiglio: essi sono la maggioranza semplice (o assoluta), la maggioranza qualificata e l'unanimità. Con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la regola è quella della maggioranza qualificata, salvo che i Trattati non prevedono diversamente, al contrario di ciò che avveniva in passato, quando la regola

era quella della maggioranza semplice. Mentre la maggioranza semplice prevede che per l'adozione di un atto occorre soltanto che i voti favorevoli siano in maggior numero rispetto a quelli sfavorevoli, nel caso della maggioranza qualificata è richiesta una maggioranza più ampia.
Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
59 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Garofalo Luigi.