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RTT E SS ICORSO PER ANNULLAMENTO

Tale ricorso ha per oggetto il comportamento delle istituzioni, organi ed organismi dell’Unione.

Mediante tale ricorso un soggetto può impugnare un atto dell’Unione europea dinanzi alla Corte di

Giustizia. Ai sensi dell’art. 263 TFUE, possono essere impugnati:

• tutti gli atti legislativi; ! 14

• gli atti adottati dal Consiglio, dalla Commissione, dalla BCE, dal Parlamento europeo e dal

Consiglio europeo (novità introdotta dal Trattato di Lisbona), purché siano destinati a produrre

effetti giuridici nei confronti di terzi;

• gli atti adottati dagli organi e dagli organismi europei quando essi siano destinati a produrre

effetti nei confronti dei terzi.

L’art. 263 TFUE indica un criterio generale che vale per gli atti di qualsiasi istituzione: tutti gli atti

appena accennati sono passibili di impugnazione solo se producono effetti nei confronti di terzi. La

medesima condizione è prevista per le impugnazioni degli atti di organi ed organismi, novità

anch’essa introdotta dal Trattato di Lisbona. Il criterio dell’impugnabilità, secondo cui sono

previsti effetti nei confronti di terzi, è stato elaborato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea,

in particolare riguardo ad un atto del Parlamento europeo: inizialmente non era prevista la

possibilità d’impugnazione degli atti del Parlamento, ma in un famoso caso, che riguardava il

gruppo parlamentare dei “Verdi”, era stata impugnata una sua delibera che stabiliva dei criteri per

ripartire i rimborsi elettorali. La Corte in quell’occasione disse che l’impugnabilità non potesse

essere esclusa nel momento in cui l’atto produca effetti giuridici nei confronti di terzi. I soggetti

aventi legittimazione passiva sono, quindi:

• Parlamento europeo;

• Consiglio;

• Consiglio europeo;

• BCE;

• organi ed organismi.

La norma del ’57 escludeva l’impugnazione di raccomandazioni e pareri, in quanto non vincolanti

(si sottolinea che bisogna tener presente il principio della prevalenza del contenuto sulla

denominazione dell’atto). I soggetti aventi legittimazione attiva sono, invece, distinguibili in tre

categorie di ricorrenti:

a) ricorrenti privilegiati, indicati nell’art. 263, comma 2, TFUE. Essi sono gli Stati membri e

le tre principali istituzioni, ossia Parlamento europeo (inizialmente non figurava), Consiglio

e Commissione europea. I ricorrenti privilegiati possono impugnare qualsiasi atto, purché

rientrino nelle categorie precedentemente descritte, senza il bisogno di portare a sostegno

particolari interessi e senza alcuna limitazione. La Corte di Giustizia ha chiarito che con il

termine “Stato” ci si riferisca esclusivamente allo Stato centrale;

b) ricorrenti non privilegiati, ossia i c.d. privati (persone fisiche e giuridiche, che

comprendono anche dagli enti pubblici territoriali secondo una giurisprudenza consolidata).

L’art. 263, comma 4, TFUE, prevede che essi possano impugnare un atto (corrispondente a

quello delle considerazioni precedenti) solo se esso sia stato adottato nei loro confronti

oppure li riguardi direttamente e individualmente: direttamente significa che l’atto deve

produrre un pregiudizio immediato, senza la mediazione di un altro atto, mentre

individualmente significa che l’atto riguardava il ricorrente in virtù di sue qualità personali

o di una situazione di fatto che lo caratterizza rispetto ad un altro soggetto per poter essere

identificato quale destinatario del provvedimento. Il Trattato di Lisbona prevede, inoltre,

che i privati possono impugnare gli atti regolamentari che li riguardino direttamente e che

non comportino alcuna misura di attuazione (c.d. atti self-executing). Sono possibili diverse

interpretazioni di atto regolamentare: potrebbero essere gli atti di secondo grado, cioè quelli

sottoposti agli atti legislativi; potrebbero essere anche i regolamenti. La Corte si è occupata

di tale questione in un caso che riguardava gli inuit canadesi: tale caso riguardava

! 15

l’impugnazione di un regolamento del 2009 adottato con procedura legislativa (si tratta,

quindi, di un atto legislativo vero e proprio) che proibisce il commercio dei prodotti che

derivavano dalla caccia della foca da parte di un’associazione che pretende di rappresentare

gli inuit canadesi. Tale divieto presentava, comunque, un’eccezione, rappresentata da quei

prodotti che fossero cacciati dalle popolazioni indigene solo limitatamente agli animali

necessari alla sussistenza. Il regolamento del 2009 venne impugnato dall’associazione in

questione e da diversi produttori, tuttavia venne respinto dal Tribunale perché i soggetti

coinvolti non erano individuati direttamente e individualmente nell’atto. Respinse, inoltre,

un ulteriore argomento invocato: i ricorrenti, infatti, sostenevano anche che tale atto

regolamentare potrebbe interpretarsi come inclusiva di un regolamento, anche se adottato

con procedura legislativa. Il Tribunale respinse il ricorso perché affermò che la locuzione

«atti regolamentari» non può interpretarsi come inclusiva degli atti legislativi. I privati,

dunque, non possono generalmente impugnare gli atti legislativi, a meno che non siano

riguardati direttamente ed individualmente. Possono, invece, impugnare gli atti

regolamentari non adottati con procedura legislativa solo quando non comportino alcuna

misura di attuazione. Di recente, sono state adottate altre due sentenze in quanto i ricorrenti

impugnarono in seguito un regolamento della Commissione di attuazione del regolamento

base (anno 2009), sostenendo che non avesse una base giuridica adeguata: a loro avviso, si

fondava su un atto nullo. Indirettamente, tale impugnazione ha provocato un controllo

indiretto della Corte sull’atto legislativo;

c) ricorrenti semi-privilegiati, introdotti dalla Corte di Giustizia. Essi sono la Corte dei

Conti, la BCE ed il Comitato delle Regioni: vengono definiti semi-privilegiati in quanto

possono impugnare tutti gli atti, ma solo per far valere le proprie prerogative (es. la

mancanza di richiesta di un parere motivato riguardo al Comitato delle Regioni.

Un annullamento può ritenersi fondato sulla base della presenza di alcuni vizi ex art. 263, comma 2,

TFUE, che derivano dal diritto amministrativo francese, ossia:

a) incompetenza, che può essere assoluta nei confronti dell’Unione europea, oppure relativa

nei confronti della singola istituzione europea;

b) violazione delle forme sostanziali, che si riferisce alla violazione di norme procedurali,

relative cioè alla forma. Occorre che tali violazioni formali debbano essere sostanziali, ossia

importanti, essenziali. Per chiarire meglio tale formula bisogna far riferimento all’art. 297

TFUE che prevede una serie di requisiti formali che gli atti devono avere. Gli atti adottati

con procedura legislativa ordinaria vengono firmati dai presidenti del Parlamento europeo e

del Consiglio, mentre quelli adottati con procedura legislativa speciale vengono firmati dal

presidente dell’atto che li ha emanati. Gli atti legislativi devono essere pubblicati nella

GUUE nella serie L. Normalmente gli atti dell’Unione europea indicano una data di entrata

in vigore o, in loro mancanza, venti giorni successivi alla loro pubblicazione. Riguardo,

invece, agli atti non legislativi, occorre un discorso a parte per la pubblicazione: i

regolamenti, le direttive rivolte a tutti gli Stati membri e le decisioni che non prevedono dei

destinatari sono pubblicati nella GUUE. Riguardo, invece, agli atti non legislativi che

abbiano portata individuale, devono essere pubblicizzati mediante notifica al destinatario

del provvedimento. Inoltre, l’art. 296, par. 2, comma 2, TFUE prevede ulteriori requisiti di

forma: tutti gli atti giuridici devono essere, infatti, motivati (vedi indicazione

«Considerando…» negli atti legislativi), pertanto devono indicare una base giuridica, le

norme in base alle quali l’atto è stato adottato (in primo luogo, in conformità alle norme dei

trattati istitutivi); ! 16

c) violazione dei trattati o di qualsiasi regola di diritto, nel senso che un atto che contrasti

con la base giuridica ex art. 296, par. 2, comma 2, TFUE, o qualsiasi altra norma dei trattati,

verrà dichiarato nullo. Si può fare riferimento, inoltre, anche alle fonti intermedie (principi

generali e fonti giuridiche internazionali);

d) sviamento di potere, un caso che si verifica qualora un’istituzione, pur adottando un atto

avendo la competenza spettandole, l’atto adottato prevede un fine diverso da quello previsto

dalla norma (si tratta di un fine perverso). Raramente si ha il riconoscimenti di tale vizio.

Il ricorso per annullamento prevede un termine di decadenza, ai sensi dell’ultimo comma art. 263

TFUE, stabilito in due mesi dalla notificazione dell’atto o dalla pubblicazione sulla GUUE. Si potrà

comunque far decorrere il termine successivamente se si dimostrerà di essere venuti a conoscenza

dell’atto successivamente, facendo slittare i due mesi di decadenza. In materia di aiuti di Stato, ad

esempio, le decisioni vengono notificate allo Stato (e non ai destinatari degli aiuti stessi): l’impresa

destinataria dell’aiuto potrà, pertanto, far decorrere il termine di decadenza non dalla notificazione

dell’atto, ma deve dimostrare di essere venuta a conoscenza in un momento successivo alla stessa

notificazione.

Infine, ci si chiede quali effetti possa avere una sentenza di annullamento. Se il ricorso non viene

trovato fondato e, pertanto, respinto, il problema non si pone, ma se dovesse essere accolto il

ricorso, la sentenza di annullamento produce effetti ex tunc ai sensi dell’art. 264 TFUE. La Corte,

tuttavia, può precisare che alcuni effetti di un determinato atto annullato possano considerarsi

definitivi, che pertanto non retroagiscono all’annullamento, facendo salvi tali effetti. La norma

originaria prevedeva ciò solo per i regolamenti, ma il Trattato di Lisbona ha previsto che fosse

previsto per tutti gli atti.

A . 265 TFUE: R

RT ICORSO IN CARENZA O PER OMISSIONE

Mentre nel ricorso per annullamento è previsto un comportamento attivo, mentre l’art. 265 TFUE

prevede che possa essere proposto un ricorso secondo cui un’istituzione ha omesso di adottare un

atto che, invece, avrebbe dovuto adottare. Si precisa che l’omissione deve riguardare l’adozione di

un atto obbligatorio che l’istituzione avrebbe dovuto adottare. Lo stesso art. 265 TFUE definisce

chiaramente i soggetti legittimati passivi, ossia: Parlamento europeo, Consiglio europeo, Consiglio

e BCE. La norma, modificata dal Trattato di Lisbona, ora prevede anche la possibilità di presentare

il ricorso in carenza anche nei confronti di organi o organismi dell’Unione, qualora si astengano dal

pronunciar

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A.A. 2017-2018
41 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rix.09.1997 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Gestri Marco.