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L'ORDINAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA
Sentenza 5 febbraio 1963, Van Gend & Loos
Un giudice olandese desidera sapere se un articolo del TCE, ora abrogato, può essere invocato da un
impresa di import-export, che lamenta l'applicazione nei suoi confronti di un dazio maggiorato.
La Corte di giustizia risponde affermativamente e conclude che “la Comunità costituisce un
ordinamento giuridico (sistema giuridico completo che prevede al suo interno elementi che
costituiscono un ordinamento) di nuovo genere (trattato particolare) nel campo del diritto
internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunziato, anche se in settori limitati, ai loro
poteri sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti non soltanto gli Stati membri ma anche i
loro cittadini”.
Sentenza 15 luglio 1964, Costa c. ENEL
Il giudice conciliatore di Milano interroga la Corte sulla compatibilità tra la legge di
nazionalizzazione dell'energia elettrica e alcuni articoli del TCE. Il Governo italiano manifesta
dubbi quanto all'utilità della questione, partendo dall'assunto che il giudice nazionale è comunque
tenuto ad applicare la propria legge, anche se in contrasto con il Trattato. La Corte respinge
l'argomento e afferma che “a differenza dei comuni trattati internazionali, il Trattato CEE ha
istituito un proprio ordinamento giuridico integrato nell'ordinamento giuridico degli Stati membri
all'atto dell'entrata in vigore del Trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare. Gli Stati
membri hanno limitato, sia pure in campi circoscritti, i loro poteri sovrani e creato quindi un
complesso di diritto vincolante per i loro cittadini e per loro stessi”.
Trattato di Lisbona = soppressione del CE come ente autonomo rispetto all'UE e parziale
abolizione della struttura “a pilastri” renderanno estremamente difficile non considerare il diritto
dell'Unione europea come un unico ordinamento onnicomprensivo.
Sistema di fonti di produzione del diritto
• Fonti di diritto primario = sono il TUE e il TFUE, le altri fonti di pari natura e gli atti di
modifica.
• Fonti di diritto secondario (o derivato) = gli atti giuridici che le istituzioni dell'Unione
hanno il potere di adottare in virtù del TUE e del TFUE. L'art. 288 TFUE distingue in atti
tipici (regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri) e atti atipici (codici di
condotta, comunicazioni che l'amministrazione comunitaria adotta per influenzare i
comportamenti delle amministrazioni nazionali).
• Fonti intermedie = complesso di fonti eterogeneo. Prevalentemente sono fonti non scritte, di
rilevazione giurisprudenziale. Es. diritti fondamentali della persona, art.6 TUE accordi
internazionali e diritto internazionale generale.
Il Trattato di Lisbona introduce una nuova differenza tra atti legislativi e non legislativi:
Atti legislativi = atti adottati con procedura legislativa ordinaria ( Parlamento e Consiglio
partecipano in posizione di parità) o speciale (Parlamento e Consiglio adottano l'atto con la
partecipazione di uno dei due).
Atti non legislativi = art.289, 290, 291 TFUE. Atti d'esecuzione o di delega in materia di
PESC.
Le fonti di diritto primario
Sono il TUE, il TFUE, i trattati di modifica (art.48 TUE), i Protocolli (art.51 TUE) e gli atti
d'adesione (art. 49 TUE).
Ma ci sono anche delle Dichiarazioni aventi ad oggetto una o più disposizioni dei Trattati:
• Dichiarazioni della Conferenza = cioè di tutti gli Stati membri. Hanno un ruolo importante
per quanto riguarda l'interpretazione delle disposizioni alle quali si riferiscono. Esse tuttavia
non hanno la stessa natura giuridica di tali disposizioni e non costituiscono per l'interprete
un vero e proprio vincolo.
• Dichiarazioni di uno o più Stati membri = hanno minore rilevanza delle altre, perchè non
emanano da coloro che detengono collettivamente il potere di revisione. Ciò non esclude che
anche queste possano essere prese in considerazione dall'interprete ed in particolare dalla
Corte di giustizia. Es. Caso Kour, di valore interpretativo ad una dichiarazione del Regno
Unito.
Problema sulla natura giuridica del TUE e del TFUE
Vanno considerati come 1)trattati internazionali o come 2)carte costituzionali?
1) Il TUE e il TFUE sono stati conclusi nelle forme e secondo i procedimenti propri di un
normale trattato internazionale, non si discostano dal linguaggio tipico di questi. In questa
prospettiva l'Unione costituirebbe nient'altro che un' organizzazione internazionale tra Stati
sovrani, benchè si tratterebbe di un'organizzazione internazionale di nuovo tipo, considerate
le non comuni caratteristiche di autonomia di cui è stata dotata sin dall'inizio. Gli Stati
membri manterrebbero nondimeno la propria sovranità, il cui esercizio sarebbe soltanto
delegato agli organi comunitari. Essi rimarrebbero, per così dire, i padroni del Trattato. Es.
Maastricht Urteil del 12 ottobre 1993
La Corte costituzionale federale tedesca sostiene che l'introduzione del TUE comporta una compressione permanente e
progressivamente sempre più ampia dei poteri del Parlamento tedesco. La Corte di giustizia respinge i ricorsi perchè
ciascuna modifica del TUE presuppone l'approvazione data dagli Stati membri conformemente alle loro rispettive
regole costituzionali.
Il Trattato di Lisbona mantiene il requisito dell'approvazione unanime ma prevede nell' art.48.5 TUE che qualora al
termine di un periodo di due anni a decorrere dalla data di firma di un trattato che modifica i trattati, i 4/5 degli Stati
membri abbiano ratificato detto trattato e uno o più Stati membri abbiano incontrato difficoltà nelle procedure di
ratifica, la questione è deferita al Consiglio europeo.
2) I Trattati definiscono la struttura istituzionale dell'Unione, le procedure per l'adozione degli
atti di diritto derivato e le caratteristiche di tali atti; prevedono una serie di norme materiali
che dettano i principi e le regole di base applicabili ai vari settori sottoposti alla competenza
comunitaria. La disciplina contenuta nei trattati è inderogabile dalle istituzioni e dagli Stati
membri, se non secondo la procedura di revisione prevista. All'interno dell'Unione poi opera
una Corte di giustizia che ne assicura il rispetto con particolare rigore ed è accessibile da
tutti. Certo non si tratta di una costituzione di tipo statuale. Certo è che TUE e TFUE non
sono semplici trattati internazionali; lo si vede soprattutto dal fatto che l'ordinamento
dell'UE, a differenza di quanto avviene per il diritto internazionale, riconosce come soggetti
non solo gli Stati membri, ma anche i soggetti degli ordinamenti nazionali.
In conclusione quindi si può soltanto dire che TUE e TFUE sono figure in corso di trasformazione.
Criteri interpretativi seguiti dalla Corte di giustizia
La Corte di giustizia considera e tratta TUE e TFUE come costituzioni, piuttosto che come trattati
internazionali. Es. parere 1/91 del 14 dicembre 1991 “Il Trattato CEE, benchè sia stato concluso in
forma d'accordo internazionale, costituisce la carta costituzionale di una comunità di diritto”.
Tale concezione si riflette nei criteri interpretativi seguiti dalla Corte.
La Corte tende a dare un rilievo non decisivo al dato testuale delle norme da interpretare e ricorre
invece con grande libertà a criteri di tipo contestuale e teleologico.
Viene rovesciato il criterio normalmente seguito dai giudici internazionali, secondo cui le
limitazioni della sovranità degli Stati non si presumono.
Un altro criterio utilizzato dalla Corte è quello dell'effetto utile, tra le varie interpretazioni possibili,
la Corte preferisce quella che consente di riconoscere alla norma la maggiore effettività possibile.
Procedura di revisione art. 48 TUE
• Fase preparatoria = il Consiglio è chiamato ad esprimere un parere favorevole circa la
convocazione di una conferenza tra i rappresentanti degli Stati membri, per deliberare sulle
eventuali modifiche (CIG). Il parere viene reso sulla scorta di un progetto presentato dal
Governo di qualsiasi Stato membro o dalla Commissione, sul quale vengono consultati il
Parlamento europeo, la Commissione o la Banca centrale. Una volta che il Consiglio abbia
espresso un parere favorevole a maggioranza semplice, la CIG viene convocata dal
presidente del Consiglio europeo.
• Fase deliberativa = Le modifiche dei trattati devono essere stabilite di comune accordo,
all'unanimità. Esse entrano in vigore dopo essere state ratificate da tutti gli Stati membri
conformemente alle rispettive norme costituzionali. L'esito della procedura di revisione è
rappresentato da un nuovo trattato che entra in vigore solo dopo la ratifica da parte di tutti
gli Stati membri.
Con il Trattato di Lisbona si introduce il c.d “metodo convenzionale”:
dopo la decisione a maggioranza semplice del Consigli europeo favorevole all'esame delle
modifiche proposte da uno Stato membro, dal Parlamento e. o dalla Commissione, la convocazione
di una convenzione composta in maniera analoga alla Convenzione potrà essere evitata su decisione
del Consiglio europeo, previa approvazione del Parlamento europeo, qualora l'entità delle modifiche
non lo giustifichi.
Esistono procedure semplificate di revisione applicabili solo per la modifica di specifici articoli.
Esse sono caratterizzate dal fatto che, di solito, l'elaborazione e l'approvazione del testo delle
modifiche è riservata al Consiglio o, talvolta, al Consiglio europeo. Il testo così definito entra in
vigore solo dopo la ratifica da parte di tutti i Parlamenti nazionali.
Di procedure semplificate tratta l'art. 48 TUE nei paragrafi 6 e 7:
6)Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono
sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della
parte terza del TFUE relative alle politiche e azioni interne dell'UE.
7)Consente di aumentare i casi di decisione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio o del
Consiglio europeo e quelli di applicazione della procedura legislativa ordinaria. La procedura
prevede che la modifica sia adottata con decisione del Consiglio europeo all'unanimità previa
approvazione del Parlamento europeo, ma non richiede la ratifica da parte dei parlamenti nazionali.
Questi sono informati, con potere, per ciascuno di essi, di notificare entro sei mesi la propria
opposizione e di impedire così l'entrata in vigore della revisione.
Fonti intermedie, i principi generali di diritto
Principi generali del diritto comunitario
Tali principi trovano espressione in determinate norme del TFUE e TUE, alle quali vengono
assegnati grande importanza e carattere assolutamente imperativo e indero