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Azione in carenza art. 265

Definizione e procedura

Qualora, in violazione dei Trattati, il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio, la Commissione o la Banca centrale si astengano dal pronunciarsi, gli Stati membri e le altre istituzioni dell'Unione possono adire la CGUE per far constatare tale violazione. Il presente articolo si applica, alle stesse condizioni, agli organi e organismi dell'Unione che si astengano dal pronunciarsi.

Il ricorso è ricevibile soltanto quando l'istituzione, l'organo o l'organismo in causa siano stati preventivamente richiesti di agire. Se, allo scadere di un termine di 2 mesi da tale richiesta, l'istituzione, l'organo o l'organismo non hanno preso posizione, il ricorso può essere proposto entro un nuovo termine di 2 mesi.

Ogni persona fisica o giuridica può adire la Corte alle condizioni stabilite dai commi precedenti per contestare a una istituzione, organo o organismo dell'Unione di avere omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere.

Conseguenze della carenza di intervento

Si chiama così perché c'è una carenza di intervento. "Qualora, in violazione del Trattato..." significa che il Trattato lo prescrive, significa che l'Istituzione è obbligata a svolgere una certa attività e non svolgendola effettua una violazione del Trattato. Qualora io non svolgo questa attività, gli altri soggetti possono rilevare questa inattività dinanzi alla CGUE. Si parla di illegittima inattività da parte delle istituzioni interessate (illegittima perché stai andando contro un preciso disposto del trattato, il trattato mi obbliga a porre in essere quella determinata attività) – vuol dire che c'è un obbligo previsto dal trattato.

Fasi del ricorso

Non adisco subito la CGUE, prima devo dare la possibilità all'istituzione di rispondere, cioè emano una lettera di messa in mora (cioè l'altra istituzione o gli Stati possono mettere in mora l'istituzione).

Termine di 2 mesi (dentro i 2 mesi):

  • 1o fase: Constatare se una attività è illegittima.
  • 2o fase: Io non posso adire subito la CGUE (è evidente, c'è sempre un meccanismo conciliatorio e anche la proporzionalità).

Si fa una richiesta di agire preventiva – poi passano 2 mesi – se l'istituzione non risponde si va dinanzi alla CGUE.

Ricorso vincolato all'inattività

Il ricorso è vincolato, il periodo in cui esperire tale ricorso, ad una inattività che deve sussistere durante tutto il periodo in cui io posso impugnare l'inattività, in tutti i mesi deve sussistere l'inattività.

Allora se in quei 2 mesi l'istituzione mi risponde, ma per esempio mi risponde con un foglio bianco, posso invocare il ricorso in carenza? No, perché non si può più parlare di una inattività, allora mi tutelerò con una procedura di annullamento ex art. 263, perché l'atto posto in essere è un atto viziato.

Inizio della fase amministrativa

Fase amministrativa – preliminare messa in mora (entro un termine ragionevole) [momento in cui appare chiaro che l'istituzione o l'organo in questione non ha intenzione di agire].

2 mesi per l'organo o l'organismo o l'istituzione di prendere posizione.

  • 1) Assenza di decisione si entra nel ricorso alla CGUE.
  • 2) Rifiuti espressamente di prendere posizione procedura di annullamento art. 263.

In caso di 1) deve essere attuale e permanere anche durante il corso della procedura. Se infatti l'istituzione o l'organo risponde alla messa in mora che è stata indirizzata dal richiedente, adottando l'atto voluto dallo stesso, il ricorso perde l'oggetto – stante la possibilità di impugnare l'atto se lo si ritiene viziato (procedura di annullamento ex art. 263).

Libera circolazione delle merci

Misure di effetto equivalente

Mercato interno

Direttiva 70/50 del '69 Misure di effetto equivalente → Art 34 TFUE Misure di effetto equivalente, misure indistintamente applicabili e restrizioni quantitative.

Sentenza “Dassonville” '74 [riprende Direttiva 70/50] stabilisce una formula Dassonville, ma non riesce a risolvere ancora tutti i problemi: "Qualunque normativa posta in essere dagli Stati membri, che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative". Problemi che risolvono la CGUE oppure la Commissione (con una procedura di infrazione).

N.B.: Un esercizio pieno ed effettivo di un diritto lo si ha quando questo esercizio è immediato (questo non accade se si deve ogni volta attendere la decisione della CGUE, oppure del giudice nazionale, ma il giudice nazionale negli anni '70 non ne hanno la concezione, siccome solo successivamente nel 1984, si ha la disapplicazione della norma interna in contrasto con la norma comunitaria).

Contrasto con il diritto dell'Unione

Una misura nazionale è in contrasto o meno col diritto dell'Unione, utilizza questa formula (la CGUE) – Gli Stati si pongono in una maniera tale da aggirare le misure previste nell'art. 34 – ponendo in essere delle misure indistintamente applicabili (cioè misure che si applicano sia alla merce nazionale sia a quella importata) e quindi non si parla di "misure discriminatorie", come intese nella prima parte dell'art. 34. Gli Stati si sono fatti furbi, perché prima applicavano misure distintamente applicabili (e quindi misure diverse per le merci nazionali e per quelle importate), poi hanno provato con misure indistintamente applicabili.

Esempio tipico di misure indistintamente applicabili: rivedi Sentenza “Zoni” sulla pasta e quella sull'aceto, la merce che veniva discriminata era quella importata, siccome il prodotto nazionale già corrispondeva a determinate caratteristiche.

Principio del paese di destinazione

La merce si bloccava nell'importazione di un paese perché ogni volta si doveva verificare la compatibilità della merce con la normativa del paese di destinazione – quindi è il paese dove arriva la merce che può decidere se la stessa può essere venduta o meno.

Sentenza Cassis de Dijon '80 partendo dalla constatazione che l'unione doveva basarsi sul Principio del mercato interno, veniva anche stabilito che adesso alla merce importata andava applicato il principio del paese di origine (inversione del principio rispetto a prima).

Principio del paese di origine

Questo è l'unico mercato interno, quindi anche le normative che vengono applicate sono più o meno simili per tutti, allora se un bene è lecitamente e legittimamente venduto nel paese di origine perché legittimamente non può essere venduto nel paese di destinazione? La liceità della produzione e vendita nel paese di origine ne garantiva la liceità, ovvero la vendita anche nel paese di destinazione (perché? Siamo un grande mercato) → Inversione onere della prova tutto ciò che viene prodotto lecitamente può essere venduto nel mercato interno.

Esigenze imperative

Altro elemento importante della sentenza Cassis de Dijon: ESIGENZE IMPERATIVE. Da questo momento sarà lo Stato che se vuole vietare la vendita di un bene frappone un ostacolo, ma lo deve giustificare, poi si vedrà in che modo...

Esigenze imperative perché sono importanti? Perché col principio del paese di origine tutta la merce lecitamente e legittimamente venduta in un paese può essere lecitamente venduta in un altro paese, perché poi è lo Stato che a quel punto deve dare prova che quella determinata merce importata non potrà essere venduta, in quanto in contrasto con norme sue imperative. Cosa può fare lo Stato? Art. 36 deroghe all'art. 34, lo Stato potrà non applicare l'art. 34, ma occorre che lo Stato stesso poi è obbligato a darne giustificazione.

L'art. 36 contenendo deroghe di cui all'art. 34 (norme cogenti o norme imperative) è una norma di stretta interpretazione, cioè non si può andare oltre quei casi strettamente previsti dal trattato (tassatività dell'art.36) – invocare tale norma lo si può fare, ma non in maniera arbitraria ("..mi faccio arbitro delle mie scelte..", "autodeterminarsi", "libero arbitrio" significa da solo, non c'è un contraddittorio, tu scegli senza nessuna costrizione), devi innanzitutto chiedere alla "Guardiana dei Trattati" la Commissione se puoi utilizzare queste deroghe (Commissione soggetto terzo), ma c'è anche una autorizzazione preventiva, che lo Stato deve chiedere alla Commissione, una volta chiesto, la stessa Commissione poi mi autorizzerà a non vendere quella merce con una decisione.

La merce è tutto ciò che è economicamente valutabile. Diversamente, se la Commissione viene a sapere che tu Stato già hai applicato una deroga di cui all'art. 36 senza richiedere un'autorizzazione, scatta la procedura d'infrazione, perché hai violato una norma del trattato art. 34.

N.B.: Ma c'è un caso in cui non c'è necessità di questa preventiva autorizzazione: esigenze imperative (prima a parlarne fu la CGUE). Cosa sono? Esigenze particolari che gli Stati possono invocare per sottrarsi al disposto di cui all'art. 34 – situazioni molto particolari (in Francia Cassis una crema, in genere si miscela con altro, veniva venduto come succo di frutta, in Germania bloccò l'importazione di questo prodotto perché per essere qualificato come un succo di frutta la quantità di alcool doveva essere al di sotto di un certo limite, la Germania diceva ciò per tutelare il consumatore, come ad esempio il gusto [una sua esigenza, esigenza imperativa]... - ma non è una deroga perché non c'è motivo di sanità pubblica) come bisogna muoversi perché non c'è la necessità di invocare una deroga, però è altrettanto vero che ci sono esigenze particolari che gli Stati possono invocare (per esempio la tutela del gusto del consumatore, con una copertura di una normativa statale) pur non entrando nella deroga, esigenze che gli Stati possono invocare per sottrarsi all'applicazione dell'art. 34.

Differenze tra deroghe ed esigenze imperative

Le prime sono di stretta interpretazione (e proprio per questo non possono essere applicate autonomamente dallo Stato, ma solo dopo una preventiva autorizzazione chiesta alla Commissione) e non si può andare oltre i casi espressamente previsti dal trattato; le esigenze imperative sono una categoria aperta e sono autonome (cioè lo Stato, di volta in volta, può opporre questo ostacolo all'importazione di un bene, poi la Commissione chiederà perché tu Stato hai opposto questo ostacolo, lo Stato risponderà per esigenze imperative, nel frattempo la Commissione valuterà se quella è effettivamente una esigenza imperativa, senza necessariamente rilasciare una decisione, ma valuterà quell'azione).

Ulteriore differenza

N.B.: Quando una misura restrittiva viene ammessa in deroga, mantiene sempre la sua caratteristica di norma restrittiva, quindi mantiene il suo carattere di illiceità – quindi è una norma comunque illecita ma ammessa in deroga, per quel periodo è ammessa in deroga. Diverso dall'esigenza imperativa, invece, qualifica la norma nazionale restrittiva, rendendola pienamente lecita. In altri termini la norma nazionale perde la sua caratteristica di norma restrittiva ossia in contrasto con l'art. 34.

Quando c'è una norma restrittiva, cioè una norma che limita l'importazione di un bene, questa norma è: lecita o illecita (non esistono vie di mezzo). Se è illecita può vivere ancora solo se ammessa in deroga, in base all'art. 36 – diventa lecita con le esigenze imperative – quindi se c'è una norma restrittiva di cui non posso chiedere la deroga, l'unica cosa che posso fare è dire per me questa è una esigenza imperativa e renderla lecita.

Anticipazione

Le esigenze imperative sono una categoria anche trasversale. Possono essere invocate anche per la libera circolazione delle persone, per i servizi, per la libertà di stabilimento. Per esempio, in tema di libera prestazione dei servizi, in alcuni paesi alcune attività sono lecite da noi no, per tutelare il decoro pubblico ad esempio, quindi in questo caso lo Stato può decidere se applicare o meno, ad esempio, un cittadino straniero, sempre dell'unione europea, che voglia venire ad esercitare la sua attività da noi Stato, noi possiamo limitare la possibilità di esercizio di questa attività invocando una Esigenza imperativa o una deroga, lo stesso avviene per i principi del mercato interno e del paese di destinazione.

Questioni di costituzione europea

Problema venuto in risalto qualche anno fa con la questione della Costituzione Europea. Alcuni paesi volevano ristabilire il principio del paese di destinazione [cioè tu vuoi esercitare da me, in particolare per la libera prestazione dei servizi, ti devi conformare ai miei standard, cioè quegli standard ai quali già i lavoratori nazionali sono conformati], volevano farlo perché in particolare con l'entrata nell'unione di alcuni paesi dell'est Europa, sulla qualità dei servizi e sui problemi relativi alla concorrenza in questo campo, gap molto forte, formazione di bassa qualità nei paesi dell'est riguardo i servizi, la formazione ha un costo elevato, nei paesi dell'est c'era un gran numero di laureati negli anni '40-'50, il rilascio del diploma di laurea è molto diverso dal nostro, avveniva con più facilità, problema qualitativo, negli anni 2000 poi il problema si è risolto con la Direttiva Borgenstein, in alcune attività è lo stato che decide, discriminatoria di fatto giuridico, ma per tutelare il consumatore.

Periodo di affiancamento

Intervento a più riprese della CGUE, sanzionando gli Stati, perché ponevano in essere delle misure che benché fossero in realtà indistintamente applicabili andavano ad intaccare la merce importata. Un problema sul finire degli anni '80, poi risolto con la Sentenza Keck e Minuarck nel 1993.

Gli operatori commerciali si erano accorti che utilizzando la normativa comunitaria era possibile bypassare anche la lecita normativa nazionale che non era in contrasto con l'art. 34. Hanno iniziato ad usare le norme del trattato in questa chiave, cioè ogniqualvolta vi era una normativa nazionale che aveva delle ottime giustificazioni (cioè veniva posta in essere per tutelare un qualsiasi disparato interesse), quindi una normativa che nasceva con degli aspetti quanto mai leciti, però ogniqualvolta vi era una normativa che andava a restringere il volume delle vendite, gli operatori commerciali ritennero che ciò ricadeva anche sul volume delle importazioni.

Ma se tu restringi le importazioni in virtù della Sent. Dassonville (laddove c'è un effetto sulle importazioni, una misura di effetto equivalente sulle restrizioni quantitative), quindi puntualmente impugnavano queste normative nazionali dinanzi al giudice nazionale, che operava un rinvio pregiudiziale di interpretazione con l'art. 234 alla CGUE, chiedendo se fosse vero che questa normativa nazionale era in contrasto con l'art. 34.

Nell'esprimersi fu "altalenante": 1o periodo nel quale ogniqualvolta la CGUE riscontrava che una normativa nazionale andava ad intaccare le VENDITE, diminuendole (e non le importazioni direttamente) erano poi in contrasto con l'art. 34 con sent. Dassonville sia per le importazioni che esportazioni, quindi applicazione ampia.

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher joshua.blisset di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Valentino Luigi.
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