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LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
in particolare dei LAVORATORI SALARIATI
Art. 45 TFUE ci ricorda così come formulato la nostra COSTITUZIONE (Principio di uguaglianza)
nel caso del trattato l'elemento discriminante sul ledere il principio di uguaglianza è la NAZIONALITà (un
– qualsiasi soggetto può lavorare in qualsiasi paese dell'Unione e non possono farsi valere motivi di nazionalità
per discriminarlo)[es. con i Bandi di Concorso, tutti i cittadini dell'Unione posso presentare domanda per
partecipare ad un concorso pubblico – nel privato la liberalizzazione è arrivata prima, anche se prima c'era
discriminazione] – La norma in oggetto è stata dettata per SCOPI PRIVATISTICI, non pensa ancora al lavoro
nel pubblico impiego (perchè siamo sempre negli anni '50, nasce con un intento nella industria privata), non si
pensava che si possa passare anche al pubblico impiego.
n. 3 lett. c) possibilità di prendere DIMORA legata alla effettività del lavoro (cioè io posso stare qua perchè
– lavoro) (tu stai un anno in una città ti vengono ricoscosciuti determinati diritti e servizi, per il motivo che sto
esercitando un lavoro, cosa che non si può fare per un turista)
n. 3 lett. d) TUTELARE LA DIGNITà DEL LAVORATORE, anche se un soggetto ha perso il lavoro può
– restare sul territorio (evitare di rimanere assoggettati al dettato del datore di lavoro) norma di chiusura, a
→
salvaguardia del sistema delle libertà e delle dignità degli uomini
inizialmente riguardava le imprese private (prima nelle imprese private c'era un deficit di garanzie per il lavoratore, oggi
di meno – PRECARIATO ti ruba l'anima, la possibilità di sognare), si capisce in questo quadro quanto sia importante
inserire una norma del genere – la forza dirompente è che si tutela di più il lavoratore straniero (comunitario) che quello
nazionale
N.B.: l'ampliamento degli strumenti a tutela dei nostri diritti individuali lo dobbiamo all'Unione, alla CGUE, alla Corte
Europea dei Diritti dell'uomo, ma non all'Italia (dove i diritti ci sono stati calpestati) – Sent. sul divieto di respingimento
Prof. Saccucci (perchè le sent. Della corte di giustizia richiamano sempre più spesso i DIRITTI FONDAMENTALI
come contenuti nella CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO, per questi motivi nel nostro paese c'è stato un
ampliamento di questi diritti (non solo diritti di carattere economico e altri, tutelare la dignità del consumatore) – Sent.
sul ricongiungimento familiare (indiana e inglese)
Carpenter 2003/2004
a queste norme sono collegati una serie di diritti:
il trattamento economico deve essere uguale (la stessa retribuzione dei soggetti nazionali, le stesse possibilità di
carriera, tutti i diritti (sanitari, sindacali, ferie....)) Diritto al ricongiungimento familiare (che significa di riflesso
assicurare anche ai familiari tutta una serie di diritti).
Limitazioni alla libera circolazione dei lavoratori (che sono collegati anche a quelle delle persone) sono legati a motivi:
a) di ordine pubblico (quindi per le persone nel caso degli hooligans)
b) di pubblica sicurezza
c) di sanità pubblica (per esempio per le persone che provengono da zone dove ci sono state epidemie)
Ricordiamo l'es. dei Concorsi pubblici che sono aperti a tutti tranne alcuni: per quanto riguarda la P.A. Lo Stato può
prevedere una LIMITAZIONE ALL'ACCESSO, qualora si tratti dello SVOLGIMENTO DI FUNZIONI CHE
RAPPRESENTANO LA STRUTTURA ESSENZIALE DELLO STATO stesso (significa che io non posso limitare
l'accesso alla P.A. Dei cittadini dell'Unione, ma ci sono alcune FUNZIONI che richiedono alcune caratteristiche
specifiche, funzioni delicate e sensibili)
FUNZIONI ESSENZIALI DELLO STATO (che lo stesso non può delegare a soggetti che non siano nazionali ad es.
→
che lo Stato può richiedere la NAZIONALITà (es. Diplomazia, Forze armate, Carriera notarile (perchè svolge un
servizio pubblico – pubblicità degli atti, qui in Italia), Forze di polizia, carriera magistratuale)
se per es. metti una limitazione solo al cittadino italiano in un concorso pubblico, la Commissione può
– intervenire chiedendo spiegazioni e tu devi dare una giustificazione
queste DEROGHE (sono le stesse, più o meno dell'art. 36 [v. prima in libera circolazione delle merci]) sono di
→
STRETTA INTERPRETAZIONE
anche in questo caso possono essere invocate le ESIGENZE IMPERATIVE (cioè queste esigenze che gli Stati
– possono invocare per sottrarsi al disposto di cui all'art. 45 in questo caso) – l'esigenza imperativa QUALIFICA
LA NORMA RENDENDOLA PIENAMENTE LECITA.
Art. 46 Direttive e Regolamenti perchè? È evidente che ciò che limita la libera circolazione dei lavoratori sono le
normative statali che sono da ostacolo (es. il problema dei lavoratori che vanno a lavorare all'estero qual'è? Quello ad
es. dei PROFILI PREVIDENZIALI PENSIONISTICI, cioè la tassazione che viene fatta sul mio stipendio voglio sapere
dove va a finire, potrebbe rappresentare un limite alla libera circolazione dei lavoratori, io maturo un tot di pensione in
un paese estero estero con i contributi che verso nel paese dove sto prestando la mia attività lavorativa →
TOTALIZZARE I PERIODI CONTRIBUTIVI (attraverso l'emanazione di direttive e regolamenti)
N.B.: prima di Lisbona non c'era la presenza del Parlamento in questa norma (illogicità di dire che non c'è democraticità
nel dir. ue)
LIBERTà DI STABILIMENTO art. 49
non si riferisce al lavoratore subordinato
– si riferisce al LAVORATORE AUTONOMO, attività professionali (Avvocato)
– art.45
lavoratore salariale
– →
ma se io stesso sono impresa, se io voglio andare all'estero a fare impresa? Art. 49
–
posso stabilire la sede della mia impresa in qualunque paese dell'unione e non vi può essere alcuna discriminazione
→
sulla base della nazionalità
lo stabilimento cos'è? È la possibilità per il soggetto di poter esercitare una attività stabilendo la sede in un
– paese da lui scelto, quindi tranquillamente posso entrare in questo paese e posso esercitare la mia attività
stabilendo una sede (sia principale che non) in un altro paese diverso da quello della mia nazionalità, alle stesse
condizioni rispettando le normative di quel paese relative a quel tipo di attività (comunque mi devo attenere
alle norme stabilite nel paese dove voglio andare a prestare la mia attività, con delle regole che gli altri Stati
stabiliscono)
motivi di limitazione sempre gli stessi (ordine pubblico, sicurezza pubblica ecc.) che sono DEROGHE, e quindi ci
saranno anche ESIGENZE IMPERATIVE
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI (come lo stabilimento) art. 56
Differenza tra servizi e stabilimento è legata alla STANZIALITà dell'attività che viene svolta
→
con la libertà di stabilimento se io voglio fare l'avvocato io posso essere STANZIALE, cioè nel senso mi stabilisco in
quel paese, mi iscrivo all'albo secondo le norme del paese che mi ospita, invece, la libera prestazione dei SERVIZI,
→
io non mi devo stabilire in quel territorio, vado presto quell'attività, per un determinato periodo (1 giorno, 1 settimana
ecc.) e torno (es. idraulico) le uniche norme che dovrò rispettare ad es. sono quelle sulla sicurezza, ma non quelle sulla
previdenza perchè pago quelle del mio paese di origine
il servizio si riferisce, come la libertà di stabilimento, alle ATTIVITà AUTONOME
– la libera prestazione dei servizi è TRANSFONTALIERA
–
esiste anche qui un sistema DEROGATORIO
EFFETTO DIRETTO DELLE NORME
NON C'è UN PROBLEMA DI TRASPOSIZIONE DELL'ATTO (REGOLAMENTI E
DECISIONI), INNANZITUTTO NEI CONFRONTI DELLA P.A. E POI DEGLI ALTRI
SOGGETTI – EFFETTO DIRETTO VERTICALE SUL PIANO DEI DIRITTI (DA ME SINGOLO
A STATO CON I SUOI APPARATI) EFFETTO DIRETTO ORIZZONTALE (DA SINGOLO A
SINGOLO CHE NON SONO STATO)
Le maggiori difficoltà si sono avute con le DIRETTIVE – EFFETTO DIRETTO delle direttive si
può ESPLICARE SOLO NEI CONFRONTI DELLO STATO [VERTICALE] -
INTERPRETAZIONE CONFORME
PRIMATO
Capacità della norma dell'unione a prevalere sulla norma interna – problema con le norme del
diritto comunitario, cioè la CAPACITà DELLA NORMA DI VIVERE SEMPRE – Genesi dei
Trattati (di natura internazionalistica) – un sistema atto a garantire questo sistema sempre e
comunque
Passaggi attraverso le sentenze:
Costa/Enel 1964 - problema di carattere politico - l'energia elettrica era privatizzata – QUADRO
→
STORICO ITALIANO – chi ha il potere economico in pochi soggetti, che indirizzavano le scelte
politiche (Ugo La Malfa) – rendere pubblica la produzione di energia elettrica, toglierla dai privati,
ma contemporaneamente, acquistando queste dai privati a loro davano ulteriore potere con il denaro
derivante dall'acquisto delle società – Avvocato Costa dei sogg. Privati impugnare questa legge per
divieto di monopoli – prima dinanzi alla corte cost. E poi con il rinvio pregiudiziale davanti alla
CGUE che dissero che EFFETTIVA PREDOMINANZA DEL DIRITTO COMUNITARIO SUL
DIRITTO INTERNO, la nostra Corte Cost. Disse di no, SI CONTESTANO GLI ISTITUTI DEL
PRIMATO (il giudice interno disse che “nel nostro ordinamento vige il PRINCIPIO DELLA
SUCCESSIONE DELLE LEGGI NEL TEMPO LEX POSTERIOR DEROGAT PRIORI”, la legge
che stabilito il monopolio è successiva ai trattati, nel nostro ordinamento prevale la legge successiva
anche sui trattati – perchè la nostra corte ragionava in quel modo? PERCHè RAGIONAVA IN UNA
OTTICA DI DIRITTO INTERNAZIONALE [VISIONE MONISTA – a regolare una fattispecie può
esserci solo una regolamentazione e non due, nello stesso ordinamento non possono esserci norme
in contrasto – ESPERIENZA DI STAMPO ROMANISTA] si basava sulla risoluzione dei problemi
interpretativi derivanti dal dir. Intern.
PROBLEMA: Qual'è il rango da assegnare alle norme di dir. Intern.? Il rango delle norme di dir.
Intern. È dato dalla norma interna che traspone che la norma internazionale (il dir. Intern. Non può
entrare subito a far parte del nostro ordinamento deve essere dallo stato recepito – LEGGE DI
TRASPOSIZIONE – VALORE DI NORMA ORDINARIA) – scontro di norme di dir. Ordinario
dello stesso grado
N.B.: ORDINE DI ESECUZIONE si dà esecuzione al trattato – LEGGE ORDINARIA (nel passato
questo era il quadro)
INTERNAZIONALISTI E COSTITUZIONALISTI (ROMANISTI)
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