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UE
Riguarda esclusivamente gli Stati membri
o Prima della Carta di Nizza, faceva riferimento ai diritti garantiti dagli Stati
o membri o ad altre fonti esterne
Ha la CdG
o
I due sistemi sono paralleli sebbene, come s’è visto, non privi di punti di contatto. Ci
sono casi in cui questa coesistenza di sistemi di tutela si è rivelata problematica.
Alcuni degli aspetti spinosi erano lampanti sin dall’inizio, tanto che nelle disposizioni
generali contenute nella parte finale della Carta di Nizza (si tratta di disposizioni
generali che affrontano questioni sistematiche) il problema viene in parte affrontato:
• molte disposizioni della CdN sono uguali a quelle CEDU: in tali casi, le
disposizioni della CdN devono essere interpretate con il medesimo significato
attribuito alle disposizioni CEDU. 66
Questa disposizione, per quanto importante, non esaurisce però il problema, che
emerge e viene di volta in volta risolto dalla giurisprudenza. Le due Corti, COEDU e
CdG, hanno in realtà due funzioni diverse, cosa che si riflette nella giurisprudenza:
• COEDU deve tutelare solo i diritti in ambito CEDU, ovvero diritti fondamentali.
Tende, comunque, a farlo estensivamente.
• CdG è garante del diritto UE, che in larga parte è un diritto di natura economica
ma contempla anche i diritti fondamentali: occorre dunque una conciliazione tra
le esigenze del diritto europeo e quelle dei diritti fondamentali.
Queste differenze giocano in certi casi un ruolo non secondario nel determinare le
scelte delle Corti. Di seguito, alcune sentenze in cui emerge con chiarezza in che modo
operi la CdG:
Sentenza Schmidberger (2003)
La vicenda: alcuni manifestanti organizzarono delle proteste sulle strade
o che collegano Italia e Austria ostacolando la libera circolazione delle
merci. I divieti imposti ai manifestanti per non ostacolare la libertà di
circolazione delle merci costituiscono una limitazione arbitraria della
libertà di espressione? In questo caso c’è un chiaro contrasto tra un
obiettivo UE (la libera circolazione delle merci) e un diritto fondamentale.
La sentenza: la CdG affermò che i diritti fondamentali possono essere
o limitati nel nome di obiettivi di interesse generale. I diritti non sono infatti
assoluti, bisogna bilanciare. In questo caso, il bilanciamento è a favore
dei diritti fondamentali, poiché la manifestazione non danneggiava la
libertà di circolazione al punto da rendere legittima una limitazione dei
diritti di espressione.
Sentenza Omega (2004)
La vicenda: la sentenza è relativa ai giochi di uccisione simulata, e in
o particolare all’apertura di alcune sale giochi di laser tag. E’ legittimo
proibire l’apertura di questi esercizi, limitando il diritto alla libera
prestazione di servizi, nel nome della tutela della dignità umana (lesa
dalla tipologia di gioco in questione, che simula un omicidio)?
La sentenza: Nell’anno della sentenza, la CdN esisteva ma ancora non era
o vincolante. In questa fase, la CdG, per individuare i diritti fondamentali da
tutelare, si serviva spesso dei cataloghi di diritto nazionale. In questo
caso la CdG fece riferimento al diritto tedesco, l’unico in UE ad attribuire
un’importanza autonoma alla dignità umana in quanto diritto
fondamentale. In questo caso, si espresse affermando che la dignità
umana è un diritto assoluto, e pertanto, a differenza degli altri, non può
essere limitato, neanche per tutelare libertà di tipo economico. Pertanto,
le sale giochi di questo tipo non possono essere aperte.
Per riepilogare più chiaramente la differenza tra CdG e COEDU, si possono prendere in
considerazione due sentenze relative alla medesima vicenda che, se messe a
confronto, mettono in luce il fatto che l’ambito di operatività delle due corti è
differente: la sentenza Grogan e sentenza Open Door (anni 90) :
- La vicenda: in Irlanda alcune associazioni studentesche distribuivano volantini
con informazioni sulle cliniche britanniche in cui si pratica l’interruzione di 67
gravidanza. In Irlanda all’epoca l’aborto era vietato, pertanto alle associazioni
studentesche venne proibita la distribuzione dei volantini.
Le associazioni decisero di fare causa perché ritenevano che il divieto ledesse la
loro libertà di espressione.
- CdG (sentenza Grogan): la CdG non può occuparsene, perché il legame con la
sfera CEE è troppo labile, la vicenda è fuori dalla competenza della Corte.
- COEDU (sentenza Open Doors): la COEDU può occuparsi del caso, e stabilisce
che l’attività di informazione come quella fatta dalle associazioni studentesche
coinvolte è neutra, non può essere considerata come incitazione all’aborto.
Pertanto, prevale la libertà di espressione.
Di fronte alla compresenza di due sistemi di tutela paralleli, è particolarmente
problematico il caso di cui si abbia contraddizione tra le norme CEDU e norme UE. In
questi casi, come si deve regolare uno Stato che fa parte sia della CEDU che dell’UE, e
pertanto risulta vincolato a due obblighi in contrasto tra loro?
Analizziamo due sentenze:
sentenza Matthews (1999)
• La vicenda: Riguarda l’elezione del PE. Nel 1994 la signora Matthews,
residente a Gibilterra, chiede l’inserimento nelle liste elettorali per votare
al PE. In occasione della Decisione del 1976 che portò poi alle elezioni a
suffragio universale del PE, si stabilì che ogni Stato avrebbe deciso se i
suoi eventuali territori a statuto speciale avrebbero partecipato alle
elezioni europee. Questa Decisione venne votata all’unanimità. In questa
occasione, la Gran Bretagna decise che Gibilterra non sarebbe stata
inclusa nelle circoscrizioni elettorali. Pertanto, alla sig.ra Matthews venne
negata l’iscrizione alle liste, e lei decise di fare ricorso in quanto riteneva
che ciò fosse contrario alla CEDU (nel protocollo III della CEDU si afferma
che gli Stati membri sono tenuti a organizzare sul proprio territorio libere
elezioni).
• Il problema: Dal momento che l’UE non appartiene alla CEDU, l’atto UE
che crea il problema (la Decisione del Consiglio in cui Gibilterra risulta
esclusa dalle circoscrizioni elettorali per il PE) non è impugnabile di fronte
alla COEDU. L’UK si trova quindi tra due fuochi: deve rispettare due
accordi, entrambi vincolanti, che tuttavia contrastano tra loro.
• La sentenza: la COEDU afferma che UK ha violato CEDU, infatti, nel
momento in cui è stato approvato l’atto del 1976 che ha determinato il
contrasto, non ha votato contro. Dal momento che l’atto è stato
approvato all’unanimità, è corresponsabile.
• Il principio: il principio generale affermato in questa sentenza è che
quando uno Stato si trova di fronte due obblighi contrastanti, uno UE e
l’altro CEDU, è colpevole di infrazione del CEDU se l’obbligo UE discende
da una decisione cui lo Stato in questione ha partecipato con un margine
di discrezionalità.
Sentenza Bosphorus (2005)
• La vicenda: Le autorità irlandesi hanno sequestrato un aereo che una
società aveva noleggiato a una compagnia aerea Jugoslava. Il sequestro
venne operato sulla base di un regolamento UE che dava attuazione a un
regolamento ONU che dettava sanzioni all’ex Jugoslavia, tra cui, appunto,
68
misure di blocco dei beni, compresi quelli delle compagnie aeree di
bandiera. Si profila una lesione del diritto di proprietà?
• Il problema: In questo caso, l’Irlanda non aveva margine di
discrezionalità, perché gli Stati membri non erano in condizione di opporsi
all’adozione di questo regolamento.
• La sentenza: La COEDU si espresse così: dal momento che la UE dispone
di un suo sistema di tutela dei diritti (la Carta di Nizza, all’epoca già
proclamata) che è quasi equivalente a quello CEDU, se la CdG non
stabilisce che c’è violazione, allora la COEDU non ritiene ci sia violazione.
• Il principio: Di fatto, questa sentenza esprime una soluzione di comodo: si
vuole evitare di creare un precedente scomodo condannando l’Irlanda.
C’è, di fatto, un problema per casi come questo, problema che si spera si
risolverà con l’adesione UE alla CEDU. La sentenza pare affermare che i
due sistemi sono equivalenti e su questo si basa per evitare una
condanna scomoda.
L’adesione dell’UE alla CEDU
Attualmente il sistema di tutela dei diritti CEDU e il sistema di tutela dei diritti UE,
come s’è detto, sono paralleli ma non legati: dal momento che l’UE non fa parte della
CEDU, i suoi atti non possono essere impugnati di fronte alla COEDU. Questo comporta
difficoltà, soprattutto in casi di contrasto tra CEDU e UE. Il problema comunque è
datato, e fin dall’inizio si vedeva abbastanza chiaramente che non sarebbe stato
possibile risolverlo del tutto senza l’adesione UE alla CEDU.
Il primo tentativo di adesione dell’UE alla CEDU risale al 1979. All’epoca la tutela dei
diritti fondamentali era ancora assente nei trattati, esisteva, in materia, solo la
giurisprudenza della CdG. L’UE aveva però già iniziato a concludere con Paesi terzi
accordi contenenti clausole di condizionalità. Si può dire quindi che sul piano esterno
l’UE agisse in modo piuttosto chiaro in materia di tutela dei diritti, laddove sul piano
interno si registrava una certa debolezza. Nella Commissione si inizia a discutere su
questo sbilanciamento e si valuta l’ipotesi di far aderire la CEE alla CEDU. Questo
precoce tentativo promosso dalla Commissione va però incontro al fallimento a causa
dell’opposizione fatta dalla Camera dei Lord britannica.
La questione si ripropone nel 1990, alla vigilia del trattato di Maastricht (prima che nel
trattato vengano inseriti riferimenti ai diritti): si valuta nuovamente l’adesione alla
CEDU. La proposta che viene avanzata prevede che l’adesione si basi su quello che
oggi si chiama art. 352 TFUE, ovvero la clausola di flessibilità. Il principio che ispirava
la proposta era: la tutela dei diritti fondamentali si può considerare come un obiettivo
della CEE, pertanto è legittimo utilizzare la clausola di flessibilità come base giuridica
per l’adesione alla CEDU. Le condizioni tecniche per l’utilizzo dell’art. 352, almeno
apparentemente, c’erano: esso costituiva infatti l’unica base giuridica possibile. La
CdG, interpellata per verificare la compatibilità tra il trattato di adesione alla CEDU e i
trattati istitutivi e per appurare la legittimità dell’uso della clausola di flessibilità quale