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Estratto del documento

UE

 Riguarda esclusivamente gli Stati membri

o Prima della Carta di Nizza, faceva riferimento ai diritti garantiti dagli Stati

o membri o ad altre fonti esterne

Ha la CdG

o

I due sistemi sono paralleli sebbene, come s’è visto, non privi di punti di contatto. Ci

sono casi in cui questa coesistenza di sistemi di tutela si è rivelata problematica.

Alcuni degli aspetti spinosi erano lampanti sin dall’inizio, tanto che nelle disposizioni

generali contenute nella parte finale della Carta di Nizza (si tratta di disposizioni

generali che affrontano questioni sistematiche) il problema viene in parte affrontato:

• molte disposizioni della CdN sono uguali a quelle CEDU: in tali casi, le

disposizioni della CdN devono essere interpretate con il medesimo significato

attribuito alle disposizioni CEDU. 66

Questa disposizione, per quanto importante, non esaurisce però il problema, che

emerge e viene di volta in volta risolto dalla giurisprudenza. Le due Corti, COEDU e

CdG, hanno in realtà due funzioni diverse, cosa che si riflette nella giurisprudenza:

• COEDU deve tutelare solo i diritti in ambito CEDU, ovvero diritti fondamentali.

Tende, comunque, a farlo estensivamente.

• CdG è garante del diritto UE, che in larga parte è un diritto di natura economica

ma contempla anche i diritti fondamentali: occorre dunque una conciliazione tra

le esigenze del diritto europeo e quelle dei diritti fondamentali.

Queste differenze giocano in certi casi un ruolo non secondario nel determinare le

scelte delle Corti. Di seguito, alcune sentenze in cui emerge con chiarezza in che modo

operi la CdG:

Sentenza Schmidberger (2003)

 La vicenda: alcuni manifestanti organizzarono delle proteste sulle strade

o che collegano Italia e Austria ostacolando la libera circolazione delle

merci. I divieti imposti ai manifestanti per non ostacolare la libertà di

circolazione delle merci costituiscono una limitazione arbitraria della

libertà di espressione? In questo caso c’è un chiaro contrasto tra un

obiettivo UE (la libera circolazione delle merci) e un diritto fondamentale.

La sentenza: la CdG affermò che i diritti fondamentali possono essere

o limitati nel nome di obiettivi di interesse generale. I diritti non sono infatti

assoluti, bisogna bilanciare. In questo caso, il bilanciamento è a favore

dei diritti fondamentali, poiché la manifestazione non danneggiava la

libertà di circolazione al punto da rendere legittima una limitazione dei

diritti di espressione.

Sentenza Omega (2004)

 La vicenda: la sentenza è relativa ai giochi di uccisione simulata, e in

o particolare all’apertura di alcune sale giochi di laser tag. E’ legittimo

proibire l’apertura di questi esercizi, limitando il diritto alla libera

prestazione di servizi, nel nome della tutela della dignità umana (lesa

dalla tipologia di gioco in questione, che simula un omicidio)?

La sentenza: Nell’anno della sentenza, la CdN esisteva ma ancora non era

o vincolante. In questa fase, la CdG, per individuare i diritti fondamentali da

tutelare, si serviva spesso dei cataloghi di diritto nazionale. In questo

caso la CdG fece riferimento al diritto tedesco, l’unico in UE ad attribuire

un’importanza autonoma alla dignità umana in quanto diritto

fondamentale. In questo caso, si espresse affermando che la dignità

umana è un diritto assoluto, e pertanto, a differenza degli altri, non può

essere limitato, neanche per tutelare libertà di tipo economico. Pertanto,

le sale giochi di questo tipo non possono essere aperte.

Per riepilogare più chiaramente la differenza tra CdG e COEDU, si possono prendere in

considerazione due sentenze relative alla medesima vicenda che, se messe a

confronto, mettono in luce il fatto che l’ambito di operatività delle due corti è

differente: la sentenza Grogan e sentenza Open Door (anni 90) :

- La vicenda: in Irlanda alcune associazioni studentesche distribuivano volantini

con informazioni sulle cliniche britanniche in cui si pratica l’interruzione di 67

gravidanza. In Irlanda all’epoca l’aborto era vietato, pertanto alle associazioni

studentesche venne proibita la distribuzione dei volantini.

Le associazioni decisero di fare causa perché ritenevano che il divieto ledesse la

loro libertà di espressione.

- CdG (sentenza Grogan): la CdG non può occuparsene, perché il legame con la

sfera CEE è troppo labile, la vicenda è fuori dalla competenza della Corte.

- COEDU (sentenza Open Doors): la COEDU può occuparsi del caso, e stabilisce

che l’attività di informazione come quella fatta dalle associazioni studentesche

coinvolte è neutra, non può essere considerata come incitazione all’aborto.

Pertanto, prevale la libertà di espressione.

Di fronte alla compresenza di due sistemi di tutela paralleli, è particolarmente

problematico il caso di cui si abbia contraddizione tra le norme CEDU e norme UE. In

questi casi, come si deve regolare uno Stato che fa parte sia della CEDU che dell’UE, e

pertanto risulta vincolato a due obblighi in contrasto tra loro?

Analizziamo due sentenze:

sentenza Matthews (1999)

 • La vicenda: Riguarda l’elezione del PE. Nel 1994 la signora Matthews,

residente a Gibilterra, chiede l’inserimento nelle liste elettorali per votare

al PE. In occasione della Decisione del 1976 che portò poi alle elezioni a

suffragio universale del PE, si stabilì che ogni Stato avrebbe deciso se i

suoi eventuali territori a statuto speciale avrebbero partecipato alle

elezioni europee. Questa Decisione venne votata all’unanimità. In questa

occasione, la Gran Bretagna decise che Gibilterra non sarebbe stata

inclusa nelle circoscrizioni elettorali. Pertanto, alla sig.ra Matthews venne

negata l’iscrizione alle liste, e lei decise di fare ricorso in quanto riteneva

che ciò fosse contrario alla CEDU (nel protocollo III della CEDU si afferma

che gli Stati membri sono tenuti a organizzare sul proprio territorio libere

elezioni).

• Il problema: Dal momento che l’UE non appartiene alla CEDU, l’atto UE

che crea il problema (la Decisione del Consiglio in cui Gibilterra risulta

esclusa dalle circoscrizioni elettorali per il PE) non è impugnabile di fronte

alla COEDU. L’UK si trova quindi tra due fuochi: deve rispettare due

accordi, entrambi vincolanti, che tuttavia contrastano tra loro.

• La sentenza: la COEDU afferma che UK ha violato CEDU, infatti, nel

momento in cui è stato approvato l’atto del 1976 che ha determinato il

contrasto, non ha votato contro. Dal momento che l’atto è stato

approvato all’unanimità, è corresponsabile.

• Il principio: il principio generale affermato in questa sentenza è che

quando uno Stato si trova di fronte due obblighi contrastanti, uno UE e

l’altro CEDU, è colpevole di infrazione del CEDU se l’obbligo UE discende

da una decisione cui lo Stato in questione ha partecipato con un margine

di discrezionalità.

Sentenza Bosphorus (2005)

 • La vicenda: Le autorità irlandesi hanno sequestrato un aereo che una

società aveva noleggiato a una compagnia aerea Jugoslava. Il sequestro

venne operato sulla base di un regolamento UE che dava attuazione a un

regolamento ONU che dettava sanzioni all’ex Jugoslavia, tra cui, appunto,

68

misure di blocco dei beni, compresi quelli delle compagnie aeree di

bandiera. Si profila una lesione del diritto di proprietà?

• Il problema: In questo caso, l’Irlanda non aveva margine di

discrezionalità, perché gli Stati membri non erano in condizione di opporsi

all’adozione di questo regolamento.

• La sentenza: La COEDU si espresse così: dal momento che la UE dispone

di un suo sistema di tutela dei diritti (la Carta di Nizza, all’epoca già

proclamata) che è quasi equivalente a quello CEDU, se la CdG non

stabilisce che c’è violazione, allora la COEDU non ritiene ci sia violazione.

• Il principio: Di fatto, questa sentenza esprime una soluzione di comodo: si

vuole evitare di creare un precedente scomodo condannando l’Irlanda.

C’è, di fatto, un problema per casi come questo, problema che si spera si

risolverà con l’adesione UE alla CEDU. La sentenza pare affermare che i

due sistemi sono equivalenti e su questo si basa per evitare una

condanna scomoda.

L’adesione dell’UE alla CEDU

Attualmente il sistema di tutela dei diritti CEDU e il sistema di tutela dei diritti UE,

come s’è detto, sono paralleli ma non legati: dal momento che l’UE non fa parte della

CEDU, i suoi atti non possono essere impugnati di fronte alla COEDU. Questo comporta

difficoltà, soprattutto in casi di contrasto tra CEDU e UE. Il problema comunque è

datato, e fin dall’inizio si vedeva abbastanza chiaramente che non sarebbe stato

possibile risolverlo del tutto senza l’adesione UE alla CEDU.

Il primo tentativo di adesione dell’UE alla CEDU risale al 1979. All’epoca la tutela dei

diritti fondamentali era ancora assente nei trattati, esisteva, in materia, solo la

giurisprudenza della CdG. L’UE aveva però già iniziato a concludere con Paesi terzi

accordi contenenti clausole di condizionalità. Si può dire quindi che sul piano esterno

l’UE agisse in modo piuttosto chiaro in materia di tutela dei diritti, laddove sul piano

interno si registrava una certa debolezza. Nella Commissione si inizia a discutere su

questo sbilanciamento e si valuta l’ipotesi di far aderire la CEE alla CEDU. Questo

precoce tentativo promosso dalla Commissione va però incontro al fallimento a causa

dell’opposizione fatta dalla Camera dei Lord britannica.

La questione si ripropone nel 1990, alla vigilia del trattato di Maastricht (prima che nel

trattato vengano inseriti riferimenti ai diritti): si valuta nuovamente l’adesione alla

CEDU. La proposta che viene avanzata prevede che l’adesione si basi su quello che

oggi si chiama art. 352 TFUE, ovvero la clausola di flessibilità. Il principio che ispirava

la proposta era: la tutela dei diritti fondamentali si può considerare come un obiettivo

della CEE, pertanto è legittimo utilizzare la clausola di flessibilità come base giuridica

per l’adesione alla CEDU. Le condizioni tecniche per l’utilizzo dell’art. 352, almeno

apparentemente, c’erano: esso costituiva infatti l’unica base giuridica possibile. La

CdG, interpellata per verificare la compatibilità tra il trattato di adesione alla CEDU e i

trattati istitutivi e per appurare la legittimità dell’uso della clausola di flessibilità quale

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A.A. 2012-2013
191 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher GNZ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pavia o del prof Rossolillo Giulia.