La cooperazione giudiziaria
in materia civile e commerciale
e il regolamento (CE) n. 44/2001
SOMMARIO
1) Introduzione
2) Il regolamento (CE) n. 44/2001: considerazioni generali
3) La competenza giurisdizionale
3.1) I criteri generali
3.2) I criteri speciali di competenza giurisdizionale concorrente
3.3) I criteri di concentrazione della competenza giurisdizionale
3.4) I criteri di competenza giurisdizionale protettiva
3.5) I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva
3.6) Il foro dei provvedimenti cautelari e provvisori
4) La proroga della competenza giurisdizionale
4.1) L’accordo extraprocessuale
4.2) La cd. proroga tacita
5) Controllo della competenza giurisdizionale, litispendenza e connessione
6) Il riconoscimento delle decisioni
7) L’esecutività delle decisioni e degli atti
1) Introduzione
Nel cammino verso l’integrazione dei sistemi giudiziari intrapreso dai paesi appartenenti
all’Unione europea - con particolare riferimento alla semplificazione delle formalità cui sono sotto-
posti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sen-
tenze arbitrali (art. 293, già 220, del Trattato CE, quarto trattino), ma anche con riflessi sul poten-
ziamento nella Comunità della tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio (prospettiva
che riecheggia, in qualche misura, l’obiettivo fissato dal primo trattino della stessa disposizione) - la
convenzione adottata a Bruxelles il 27.09.1968, concernente la competenza giurisdizionale e
l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con L.
21.06.1971, n. 804, costituisce, per comune osservazione, uno degli snodi essenziali, all’un tempo
approdo e trampolino di lancio di quella progressione verso forme sempre più evolute che negli ul-
timi anni ha registrato ulteriori, sensibili accelerazioni.
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Con essa, i sei Stati membri originari della Comunità europea hanno fissato - a tempo illimi-
tato (art. 66) - un regime uniforme al fine di stabilire i criteri di individuazione della competenza
giurisdizionale in ordine alle liti in materia civile e commerciale (e questo settore non sembrava
rientrare in via immediata nel programma indicato dall’art. 293 cit.), sì da evitare o attenuare i fe-
nomeni di forum shopping nell’àmbito del loro spazio giudiziario, e di disciplinare un rito semplifi-
cato per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività delle decisioni (oltre che delle transazio-
ni giudiziarie e degli atti autentici) emesse nello stesso spazio (settore pienamente rientrante nel
quarto trattino dell’art. 293 cit.).
La convenzione ha registrato la progressiva adesione degli Stati che sono entrati man mano
a far parte della Comunità europea: con la convenzione di Lussemburgo del 9.10.1978, relativa all’adesione del
Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito, poi con la convenzione di Lussemburgo del 25.10.1982, relativa
all’adesione della Repubblica ellenica, poi con la convenzione di San Sebastian del 26.05.1989, relativa all’adesione del
Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, nonché con la convenzione di Dublino del 29.11.1996, relativa
all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica della Finlandia e del Regno di Svezia.
Essa, poi, è stata “duplicata” mediante la conclusione della convenzione di Lugano del
16.09.1988 - resa esecutiva in Italia con L. 10.02.1992, n. 198 -, stipulata fra i paesi della Comunità
europea e quelli appartenenti all’Associazione europea di libero scambio (AESL oppure EFTA: area
oggi circoscritta, dopo la progressiva adesione alla Comunità dei paesi sopra citati, a Svizzera, Nor-
vegia ed Islanda).
Mentre la prima si è caratterizzata per la clausola si omnes (art. 62 della convenzione di Bruxelles, in base a cui
essa è entrata in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da
parte dello Stato firmatario che vi ha proceduto per ultimo), l’efficacia della seconda è stata modulata sulla base delle
progressive ratifiche (art. 61 della convenzione di Lugano in base a cui essa è entrata in vigore il primo giorno del terzo
mese successivo alla data in cui due Stati, uno membro della Comunità ed uno membro dell’Associazione europea di
libero scambio, hanno depositato gli strumenti di ratifica, mentre nei confronti di ogni altro Stato firmatario essa è en-
trata in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica).
Sono state così assorbite svariate convenzioni bilaterali che regolavano la materia nei rap-
porti fra i singoli Stati aderenti agli strumenti sopra indicati.
La proiezione verso le future forme di cooperazione si profila, del resto, iscritta nel codice
genetico della convenzione di Bruxelles che, all’art. 63, importa il riconoscimento che ogni Stato
che diventa membro della Comunità ha l’obbligo di accettare le convenzione stessa come base per i
negoziati necessari ad assicurare l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 220 (ora 293) del Trat-
tato nei rapporti fra gli Stati contraenti e quello Stato.
Esula dall’economia di queste note ripercorrere le tappe che hanno contraddistinto un tren-
tennio di applicazione di questo strumento; di esse si potrà dare soltanto qualche (disorganico) ac-
cenno nel corso dell’esame della normativa del regolamento n. 44/2001. Mette, tuttavia, conto ri-
cordare quello che viene considerato uno degli strumenti che hanno determinato la diffusione appli-
cativa della convenzione stessa: il radicamento in capo alla Corte di Giustizia delle Comunità euro-
pee della competenza ad interpretarne le disposizioni.
Questa competenza, non prevista direttamente nella convenzione, bensì semplicemente pre-
figurata in una Dichiarazione comune rilasciata all’atto della firma, è stata sancita dal Protocollo re-
lativo all’interpretazione da parte della Corte suddetta adottato a Lussemburgo il 3.06.1971, ratifica-
to in Italia con L. 19.05.1975, n. 180. Il Protocollo ha conferito alla Corte la competenza a pronun-
ziarsi sull’interpretazione della convenzione, del Protocollo ad essa (contestualmente) allegato e
dello stesso Protocollo istitutivo della competenza in esame; man mano che sono state stipulate le
convenzioni di adesione dei paesi diventati membri della Comunità europea, la competenza inter-
pretativa si è estesa a queste ulteriori convenzioni (art. 1 del Protocollo).
Il sistema di rinvio delle questioni interpretative alla Corte di giustizia si connota per ele-
menti di contiguità, ma anche per elementi di distinzione rispetto al rinvio pregiudiziale disciplinato
dall’art. 234 (già 177) del Trattato CE.
Invero, con riferimento alla giurisdizione di ultima istanza della Corte di Cassazione (per
quanto concerne l’Italia: cfr. le altre giurisdizioni elencate per gli altri Stati all’art. 2), quando la
questione interpretativa dei succitati testi si presenti necessaria per emettere la decisione sul punto,
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essa è tenuta a rimettere la questione stessa alla Corte di giustizia. Inoltre, sono abilitate a rimettere
la questione interpretativa rilevante alla Corte comunitaria, senza peraltro esservi obbligate, le altre
giurisdizioni quando giudicano in grado d’appello e quando giudicano in sede di opposizione nel
procedimento di somministrazione dell’exequatur regolato dall’art. 37 della convenzione (art. 3). E,
dunque, il rinvio è, per il sistema di interpretazione della convenzione, precluso ai giudici di primo
grado, allo scopo di evitare il paventato affollamento di istanze, il carattere dispersivo delle iniziati-
ve ed il conseguente rallentamento dei processi.
Ulteriore procedimento finalizzato all’estrinsecazione della competenza interpretativa della
Corte di giustizia è dal Protocollo (art. 4) previsto, per così dire, a posteriori, ossia quando una de-
cisione emessa da una giurisdizione di uno Stato contraente e che sia passata in giudicato si profili
in contrasto con la già fornita interpretazione della Corte comunitaria oppure con l’interpretazione
data da una decisione emessa dalle giurisdizioni di ultima istanza (per l’Italia, la Corte di Cassazio-
ne) o da giurisdizioni in grado di appello. Il potere di promuovere il procedimento interpretativo
spetta ai Procuratori Generali presso le Corti di cassazione ed ogni altra autorità designata dai sin-
goli Stati. La finalità di ottenere, per il futuro, la certezza del diritto uniforme comporta che
l’interpretazione che la Corte di giustizia viene in questo procedimento raggiunta senza, peraltro,
poter intaccare il giudicato della decisione che ha dato materia allo stesso.
Il ruolo giocato dalla Corte nel garantire la certezza del diritto convenzionale e l’uniforme
applicazione della relativa sfera normativa, in consonanza con gli scopi dalla stessa perseguiti, è ge-
neralmente considerato di grande rilevanza. Esso si è estrinsecato valorizzando, in tale prospettiva e
per quanto possibile, un’interpretazione autonoma dei precetti convenzionali al fine (sempre per
quanto consentito dall’articolazione del sistema convenzionale) di non far prevalere le interpreta-
zioni, inevitabilmente eccentriche, rivenienti dai singoli sistemi giuridici degli Stati membri (cfr., fra
le varie pronunzie che evidenziano l’esigenza di assicurare, nella misura del possibile, l’eguaglianza e l’uniformità dei
diritti e delle obbligazioni che discendono dalla convenzione per gli Stati contraenti e per i soggetti interessati ed, in tale
prospettiva, di determinare in maniera autonoma, nel diritto comunitario, il senso dell’espressioni interpretate, con rife-
rimento nella specie ai diritti reali immobiliari al fine del riscontro della competenza esclusiva, Corte giustizia Comuni-
tà europee, 15.05.1990, n. 365/88, in Foro it., 1991, IV, 57).
Il legame con il complessivo ordinamento comunitario si è per tale via rafforzato, essendosi
realizzato, anzi, un processo in certa misura osmotico fra l’interpretazione della convenzione ed i
principi di quel più vasto ordinamento, in modo che questo strumento convenzionale viene conside-
rato come parte non avulsa dal tutto (cfr. per ogni più ampio ragguaglio le riflessioni di ROSSI, 37-
51). In tale cornice, si è anche posto l’interrogativo sul se la Corte comunitaria fosse competente
a pronunziarsi sulla normazione dettata in sede nazionale per estendere l’applicazione dei precetti
convenzionali; la Corte, tuttavia, si è dichiarata non competente a pronunciarsi sull’interpretazione
di norme della convenzione di Bruxelles che siano state rese applicabili da una legge nazionale al di
fuori del campo d’applicazione della convenzione stessa, quando tale legge non operi un rinvio di-
retto ed incondizionato a tale convenzione e non sussista il vincolo del giudice nazionale
all’interpretazione fornita dalla Corte (arg. ex Corte giustizia Comunità europee, 28.03.1995, n.
346/93, in Foro it., 1996, IV, 365, sulla base, fra l’altro, dell’osservazione che, diversamente opi-
nando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che le soluzioni fornite dalla Corte di giustizia ai giu-
dici degli Stati contraenti abbiano valore puramente consultivo e siano prive di efficacia vincolante:
il ché snaturerebbe la funzione della Corte di giustizia quale concepita dal sopra citato Protocollo
del 3.06.1971, vale a dire quella di un organo giurisdizionale che pronuncia sentenze vincolanti; per
un’interessante ricostruzione tesa a riscontrare nell’estensione dell’applicazione della convenzione
di Bruxelles all’àmbito previsto dall’art. 3, comma secondo, L. n. 218/95, un corrispondente spazio
di estrinsecazione della competenza interpretativa della Corte cfr., poi, MARI, I, 366 e ss.). Lo svi-
luppo di tale tesi viene pertanto indirizzato (cfr. CARBONE, 33-34, sulla scorta anche degli ele-
menti esposti da Corte giustizia Comunità europee, 17.07.1997, n. 28/95, in Raccolta, 4161) nel
senso che, quando invece il rinvio operato dalla legislazione interna al sistema convenzionale allo
scopo della sua applicazione in ipotesi ulteriori rispetto alla sua sfera di operatività sia diretto ed in-
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condizionato, dovrebbe sussistere la competenza interpretativa vincolante della Corte comunitaria.
La funzione interpretativa così lumeggiata non riguarda direttamente l’àmbito della convenzione di Lugano,
non essendosi ritenuto da parte degli Stati contraenti non appartenenti alla Comunità europea di accettare in modo diret-
to la correlativa giurisdizione della Corte di giustizia, organo comunque appartenente ad un’entità a cui essi non parte-
cipano. Tuttavia il Protocollo 2 allegato a questa convenzione stabilisce che i giudici di ciascuno Stato contraente “ten-
gono debitamente conto” nell’applicazione e nell’interpretazione della convenzione dei principi definiti da ogni deci-
sione pertinente emessa dai giudici degli altri Stati contraenti in merito alla disposizioni della stessa convenzione. Si è
apprestato, così, per via indiretta, un meccanismo per cui le decisioni degli Stati contraenti (già) aderenti alla conven-
zione di Bruxelles e, dunque, anche gli arresti interpretativi della Corte di giustizia (a cui si deve adeguare la giurispru-
denza nazionale degli Stati contraenti) entrano a far parte del patrimonio ermeneutico di cui debbono disporre i giudici
che applicano la convenzione di Lugano, in tal senso essendosi poste le basi per attenuare, se non escludere, i pericoli di
divergenze interpretative: perciò il Protocollo contempla anche i criteri per la trasmissione e la raccolta delle decisioni
rilevanti a cura di un organismo centrale. Per altro verso, l’art. 54 ter della stessa convenzione lascia espressamente im-
pregiudicata l’applicazione della convenzione di Bruxelles fra gli Stati membri della stessa, stabilendo in modo tassati-
vo i casi in cui ha la prevalenza l’applicazione dei criteri posti dalla convenzione di Lugano al fine di proteggere la po-
sizione del convenuto domiciliato in uno Stato contraente di questa sola convenzione ed espressamente statuendo che il
riconoscimento e l’esecuzione di una decisione possono essere rifiutati se la competenza giurisdizionale che l’ha fonda-
ta differisce da quella della convenzione stessa ed il riconoscimento o l’esecuzione sono richiesti contro una parte do-
miciliata in uno Stato contraente di detta convenzione che non sia anche membro della Comunità europea (salvi i con-
correnti criteri in vigore nello Stato richiesto). **********
A fronte di tale contesto, sempre più evoluto, si è registrata (dopo la spinta data dall’Atto
unico europeo del 1986) l’inclusione nel Trattato di Maastricht del 7.02.1992 sull’Unione europea
della cooperazione in materia di giustizia ed affari interni al fine di favorire - anche sul piano giudi-
ziario e di sicurezza interna - la sempre maggiore circolazione dei cittadini dell’Unione attraverso le
frontiere interne, sì da realizzare tendenzialmente un’unica, esterna frontiera. Nel cd. terzo pilastro
scaturente dal cennato Trattato si è regolata la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari
interni (inizialmente comprensiva, per quanto concerne il campo giudiziario, del ramo civile e di
quello penale), prevedendo che il Consiglio dell’Unione europea potesse adottare posizioni comuni
(le quali definiscono l’orientamento dell’Unione in ordine a questioni specifiche), procedesse ad
azioni comuni, quando ciò fosse considerato necessario in base al principio di sussidiarietà, elabo-
rasse, fatta salva la sfera di operatività dell’art. 220 (poi 293) del Trattato CE, convenzioni la cui
adozione venisse raccomandata agli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costitu-
zionali (art. K3 del Trattato di Maastricht).
Tuttavia (cfr. la chiara ricostruzione di GIACALONE, 2-9), la difficoltà emersa nella con-
creta realizzazione delle cooperazione giudiziaria secondo i moduli previsti da quella fonte ha inci-
so in sede di revisione del Trattato di Maastricht con la conseguente concentrazione dello sforzo in-
novatore verso un modello tendente alla comunitarizzazione della materia, adottato sulla falsariga
della disposizione (detta “norma passerella) di cui all’originario art. K9 del Trattato suddetto. Così,
all’esito del Trattato di Amsterdam del 2.10.1997, nel Titolo IV (ex Titolo III bis), dedicato alla di-
sciplina di visti, asilo, immigrazione ed altre posizioni connesse con la libera circolazione delle per-
sone, è stato introdotto nel Trattato CE l’art. 65 (già art. 73M) che ha fissato la competenza della
Comunità ad adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti
implicazioni transfrontaliere, sempre “per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato
interno”, ed ha incluso espressamente fra le misure da assumersi quelle che riguardano:
a) il miglioramento e la semplificazione di tre settori:
a1) del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziari; a2) della
cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova; a3) del riconoscimento e dell’esecuzione delle
decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziarie;
b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e
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