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La cooperazione giudiziaria

in materia civile e commerciale

e il regolamento (CE) n. 44/2001

SOMMARIO

1) Introduzione

2) Il regolamento (CE) n. 44/2001: considerazioni generali

3) La competenza giurisdizionale

3.1) I criteri generali

3.2) I criteri speciali di competenza giurisdizionale concorrente

3.3) I criteri di concentrazione della competenza giurisdizionale

3.4) I criteri di competenza giurisdizionale protettiva

3.5) I criteri di competenza giurisdizionale esclusiva

3.6) Il foro dei provvedimenti cautelari e provvisori

4) La proroga della competenza giurisdizionale

4.1) L’accordo extraprocessuale

4.2) La cd. proroga tacita

5) Controllo della competenza giurisdizionale, litispendenza e connessione

6) Il riconoscimento delle decisioni

7) L’esecutività delle decisioni e degli atti

1) Introduzione

Nel cammino verso l’integrazione dei sistemi giudiziari intrapreso dai paesi appartenenti

all’Unione europea - con particolare riferimento alla semplificazione delle formalità cui sono sotto-

posti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e delle sen-

tenze arbitrali (art. 293, già 220, del Trattato CE, quarto trattino), ma anche con riflessi sul poten-

ziamento nella Comunità della tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio (prospettiva

che riecheggia, in qualche misura, l’obiettivo fissato dal primo trattino della stessa disposizione) - la

convenzione adottata a Bruxelles il 27.09.1968, concernente la competenza giurisdizionale e

l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, resa esecutiva in Italia con L.

21.06.1971, n. 804, costituisce, per comune osservazione, uno degli snodi essenziali, all’un tempo

approdo e trampolino di lancio di quella progressione verso forme sempre più evolute che negli ul-

timi anni ha registrato ulteriori, sensibili accelerazioni.

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Con essa, i sei Stati membri originari della Comunità europea hanno fissato - a tempo illimi-

tato (art. 66) - un regime uniforme al fine di stabilire i criteri di individuazione della competenza

giurisdizionale in ordine alle liti in materia civile e commerciale (e questo settore non sembrava

rientrare in via immediata nel programma indicato dall’art. 293 cit.), sì da evitare o attenuare i fe-

nomeni di forum shopping nell’àmbito del loro spazio giudiziario, e di disciplinare un rito semplifi-

cato per il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività delle decisioni (oltre che delle transazio-

ni giudiziarie e degli atti autentici) emesse nello stesso spazio (settore pienamente rientrante nel

quarto trattino dell’art. 293 cit.).

La convenzione ha registrato la progressiva adesione degli Stati che sono entrati man mano

a far parte della Comunità europea: con la convenzione di Lussemburgo del 9.10.1978, relativa all’adesione del

Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito, poi con la convenzione di Lussemburgo del 25.10.1982, relativa

all’adesione della Repubblica ellenica, poi con la convenzione di San Sebastian del 26.05.1989, relativa all’adesione del

Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, nonché con la convenzione di Dublino del 29.11.1996, relativa

all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica della Finlandia e del Regno di Svezia.

Essa, poi, è stata “duplicata” mediante la conclusione della convenzione di Lugano del

16.09.1988 - resa esecutiva in Italia con L. 10.02.1992, n. 198 -, stipulata fra i paesi della Comunità

europea e quelli appartenenti all’Associazione europea di libero scambio (AESL oppure EFTA: area

oggi circoscritta, dopo la progressiva adesione alla Comunità dei paesi sopra citati, a Svizzera, Nor-

vegia ed Islanda).

Mentre la prima si è caratterizzata per la clausola si omnes (art. 62 della convenzione di Bruxelles, in base a cui

essa è entrata in vigore il primo giorno del terzo mese successivo all’avvenuto deposito dello strumento di ratifica da

parte dello Stato firmatario che vi ha proceduto per ultimo), l’efficacia della seconda è stata modulata sulla base delle

progressive ratifiche (art. 61 della convenzione di Lugano in base a cui essa è entrata in vigore il primo giorno del terzo

mese successivo alla data in cui due Stati, uno membro della Comunità ed uno membro dell’Associazione europea di

libero scambio, hanno depositato gli strumenti di ratifica, mentre nei confronti di ogni altro Stato firmatario essa è en-

trata in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica).

Sono state così assorbite svariate convenzioni bilaterali che regolavano la materia nei rap-

porti fra i singoli Stati aderenti agli strumenti sopra indicati.

La proiezione verso le future forme di cooperazione si profila, del resto, iscritta nel codice

genetico della convenzione di Bruxelles che, all’art. 63, importa il riconoscimento che ogni Stato

che diventa membro della Comunità ha l’obbligo di accettare le convenzione stessa come base per i

negoziati necessari ad assicurare l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 220 (ora 293) del Trat-

tato nei rapporti fra gli Stati contraenti e quello Stato.

Esula dall’economia di queste note ripercorrere le tappe che hanno contraddistinto un tren-

tennio di applicazione di questo strumento; di esse si potrà dare soltanto qualche (disorganico) ac-

cenno nel corso dell’esame della normativa del regolamento n. 44/2001. Mette, tuttavia, conto ri-

cordare quello che viene considerato uno degli strumenti che hanno determinato la diffusione appli-

cativa della convenzione stessa: il radicamento in capo alla Corte di Giustizia delle Comunità euro-

pee della competenza ad interpretarne le disposizioni.

Questa competenza, non prevista direttamente nella convenzione, bensì semplicemente pre-

figurata in una Dichiarazione comune rilasciata all’atto della firma, è stata sancita dal Protocollo re-

lativo all’interpretazione da parte della Corte suddetta adottato a Lussemburgo il 3.06.1971, ratifica-

to in Italia con L. 19.05.1975, n. 180. Il Protocollo ha conferito alla Corte la competenza a pronun-

ziarsi sull’interpretazione della convenzione, del Protocollo ad essa (contestualmente) allegato e

dello stesso Protocollo istitutivo della competenza in esame; man mano che sono state stipulate le

convenzioni di adesione dei paesi diventati membri della Comunità europea, la competenza inter-

pretativa si è estesa a queste ulteriori convenzioni (art. 1 del Protocollo).

Il sistema di rinvio delle questioni interpretative alla Corte di giustizia si connota per ele-

menti di contiguità, ma anche per elementi di distinzione rispetto al rinvio pregiudiziale disciplinato

dall’art. 234 (già 177) del Trattato CE.

Invero, con riferimento alla giurisdizione di ultima istanza della Corte di Cassazione (per

quanto concerne l’Italia: cfr. le altre giurisdizioni elencate per gli altri Stati all’art. 2), quando la

questione interpretativa dei succitati testi si presenti necessaria per emettere la decisione sul punto,

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essa è tenuta a rimettere la questione stessa alla Corte di giustizia. Inoltre, sono abilitate a rimettere

la questione interpretativa rilevante alla Corte comunitaria, senza peraltro esservi obbligate, le altre

giurisdizioni quando giudicano in grado d’appello e quando giudicano in sede di opposizione nel

procedimento di somministrazione dell’exequatur regolato dall’art. 37 della convenzione (art. 3). E,

dunque, il rinvio è, per il sistema di interpretazione della convenzione, precluso ai giudici di primo

grado, allo scopo di evitare il paventato affollamento di istanze, il carattere dispersivo delle iniziati-

ve ed il conseguente rallentamento dei processi.

Ulteriore procedimento finalizzato all’estrinsecazione della competenza interpretativa della

Corte di giustizia è dal Protocollo (art. 4) previsto, per così dire, a posteriori, ossia quando una de-

cisione emessa da una giurisdizione di uno Stato contraente e che sia passata in giudicato si profili

in contrasto con la già fornita interpretazione della Corte comunitaria oppure con l’interpretazione

data da una decisione emessa dalle giurisdizioni di ultima istanza (per l’Italia, la Corte di Cassazio-

ne) o da giurisdizioni in grado di appello. Il potere di promuovere il procedimento interpretativo

spetta ai Procuratori Generali presso le Corti di cassazione ed ogni altra autorità designata dai sin-

goli Stati. La finalità di ottenere, per il futuro, la certezza del diritto uniforme comporta che

l’interpretazione che la Corte di giustizia viene in questo procedimento raggiunta senza, peraltro,

poter intaccare il giudicato della decisione che ha dato materia allo stesso.

Il ruolo giocato dalla Corte nel garantire la certezza del diritto convenzionale e l’uniforme

applicazione della relativa sfera normativa, in consonanza con gli scopi dalla stessa perseguiti, è ge-

neralmente considerato di grande rilevanza. Esso si è estrinsecato valorizzando, in tale prospettiva e

per quanto possibile, un’interpretazione autonoma dei precetti convenzionali al fine (sempre per

quanto consentito dall’articolazione del sistema convenzionale) di non far prevalere le interpreta-

zioni, inevitabilmente eccentriche, rivenienti dai singoli sistemi giuridici degli Stati membri (cfr., fra

le varie pronunzie che evidenziano l’esigenza di assicurare, nella misura del possibile, l’eguaglianza e l’uniformità dei

diritti e delle obbligazioni che discendono dalla convenzione per gli Stati contraenti e per i soggetti interessati ed, in tale

prospettiva, di determinare in maniera autonoma, nel diritto comunitario, il senso dell’espressioni interpretate, con rife-

rimento nella specie ai diritti reali immobiliari al fine del riscontro della competenza esclusiva, Corte giustizia Comuni-

tà europee, 15.05.1990, n. 365/88, in Foro it., 1991, IV, 57).

Il legame con il complessivo ordinamento comunitario si è per tale via rafforzato, essendosi

realizzato, anzi, un processo in certa misura osmotico fra l’interpretazione della convenzione ed i

principi di quel più vasto ordinamento, in modo che questo strumento convenzionale viene conside-

rato come parte non avulsa dal tutto (cfr. per ogni più ampio ragguaglio le riflessioni di ROSSI, 37-

51). In tale cornice, si è anche posto l’interrogativo sul se la Corte comunitaria fosse competente

a pronunziarsi sulla normazione dettata in sede nazionale per estendere l’applicazione dei precetti

convenzionali; la Corte, tuttavia, si è dichiarata non competente a pronunciarsi sull’interpretazione

di norme della convenzione di Bruxelles che siano state rese applicabili da una legge nazionale al di

fuori del campo d’applicazione della convenzione stessa, quando tale legge non operi un rinvio di-

retto ed incondizionato a tale convenzione e non sussista il vincolo del giudice nazionale

all’interpretazione fornita dalla Corte (arg. ex Corte giustizia Comunità europee, 28.03.1995, n.

346/93, in Foro it., 1996, IV, 365, sulla base, fra l’altro, dell’osservazione che, diversamente opi-

nando, si dovrebbe pervenire alla conclusione che le soluzioni fornite dalla Corte di giustizia ai giu-

dici degli Stati contraenti abbiano valore puramente consultivo e siano prive di efficacia vincolante:

il ché snaturerebbe la funzione della Corte di giustizia quale concepita dal sopra citato Protocollo

del 3.06.1971, vale a dire quella di un organo giurisdizionale che pronuncia sentenze vincolanti; per

un’interessante ricostruzione tesa a riscontrare nell’estensione dell’applicazione della convenzione

di Bruxelles all’àmbito previsto dall’art. 3, comma secondo, L. n. 218/95, un corrispondente spazio

di estrinsecazione della competenza interpretativa della Corte cfr., poi, MARI, I, 366 e ss.). Lo svi-

luppo di tale tesi viene pertanto indirizzato (cfr. CARBONE, 33-34, sulla scorta anche degli ele-

menti esposti da Corte giustizia Comunità europee, 17.07.1997, n. 28/95, in Raccolta, 4161) nel

senso che, quando invece il rinvio operato dalla legislazione interna al sistema convenzionale allo

scopo della sua applicazione in ipotesi ulteriori rispetto alla sua sfera di operatività sia diretto ed in-

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condizionato, dovrebbe sussistere la competenza interpretativa vincolante della Corte comunitaria.

La funzione interpretativa così lumeggiata non riguarda direttamente l’àmbito della convenzione di Lugano,

non essendosi ritenuto da parte degli Stati contraenti non appartenenti alla Comunità europea di accettare in modo diret-

to la correlativa giurisdizione della Corte di giustizia, organo comunque appartenente ad un’entità a cui essi non parte-

cipano. Tuttavia il Protocollo 2 allegato a questa convenzione stabilisce che i giudici di ciascuno Stato contraente “ten-

gono debitamente conto” nell’applicazione e nell’interpretazione della convenzione dei principi definiti da ogni deci-

sione pertinente emessa dai giudici degli altri Stati contraenti in merito alla disposizioni della stessa convenzione. Si è

apprestato, così, per via indiretta, un meccanismo per cui le decisioni degli Stati contraenti (già) aderenti alla conven-

zione di Bruxelles e, dunque, anche gli arresti interpretativi della Corte di giustizia (a cui si deve adeguare la giurispru-

denza nazionale degli Stati contraenti) entrano a far parte del patrimonio ermeneutico di cui debbono disporre i giudici

che applicano la convenzione di Lugano, in tal senso essendosi poste le basi per attenuare, se non escludere, i pericoli di

divergenze interpretative: perciò il Protocollo contempla anche i criteri per la trasmissione e la raccolta delle decisioni

rilevanti a cura di un organismo centrale. Per altro verso, l’art. 54 ter della stessa convenzione lascia espressamente im-

pregiudicata l’applicazione della convenzione di Bruxelles fra gli Stati membri della stessa, stabilendo in modo tassati-

vo i casi in cui ha la prevalenza l’applicazione dei criteri posti dalla convenzione di Lugano al fine di proteggere la po-

sizione del convenuto domiciliato in uno Stato contraente di questa sola convenzione ed espressamente statuendo che il

riconoscimento e l’esecuzione di una decisione possono essere rifiutati se la competenza giurisdizionale che l’ha fonda-

ta differisce da quella della convenzione stessa ed il riconoscimento o l’esecuzione sono richiesti contro una parte do-

miciliata in uno Stato contraente di detta convenzione che non sia anche membro della Comunità europea (salvi i con-

correnti criteri in vigore nello Stato richiesto). **********

A fronte di tale contesto, sempre più evoluto, si è registrata (dopo la spinta data dall’Atto

unico europeo del 1986) l’inclusione nel Trattato di Maastricht del 7.02.1992 sull’Unione europea

della cooperazione in materia di giustizia ed affari interni al fine di favorire - anche sul piano giudi-

ziario e di sicurezza interna - la sempre maggiore circolazione dei cittadini dell’Unione attraverso le

frontiere interne, sì da realizzare tendenzialmente un’unica, esterna frontiera. Nel cd. terzo pilastro

scaturente dal cennato Trattato si è regolata la cooperazione nei settori della giustizia e degli affari

interni (inizialmente comprensiva, per quanto concerne il campo giudiziario, del ramo civile e di

quello penale), prevedendo che il Consiglio dell’Unione europea potesse adottare posizioni comuni

(le quali definiscono l’orientamento dell’Unione in ordine a questioni specifiche), procedesse ad

azioni comuni, quando ciò fosse considerato necessario in base al principio di sussidiarietà, elabo-

rasse, fatta salva la sfera di operatività dell’art. 220 (poi 293) del Trattato CE, convenzioni la cui

adozione venisse raccomandata agli Stati membri conformemente alle loro rispettive norme costitu-

zionali (art. K3 del Trattato di Maastricht).

Tuttavia (cfr. la chiara ricostruzione di GIACALONE, 2-9), la difficoltà emersa nella con-

creta realizzazione delle cooperazione giudiziaria secondo i moduli previsti da quella fonte ha inci-

so in sede di revisione del Trattato di Maastricht con la conseguente concentrazione dello sforzo in-

novatore verso un modello tendente alla comunitarizzazione della materia, adottato sulla falsariga

della disposizione (detta “norma passerella) di cui all’originario art. K9 del Trattato suddetto. Così,

all’esito del Trattato di Amsterdam del 2.10.1997, nel Titolo IV (ex Titolo III bis), dedicato alla di-

sciplina di visti, asilo, immigrazione ed altre posizioni connesse con la libera circolazione delle per-

sone, è stato introdotto nel Trattato CE l’art. 65 (già art. 73M) che ha fissato la competenza della

Comunità ad adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti

implicazioni transfrontaliere, sempre “per quanto necessario al corretto funzionamento del mercato

interno”, ed ha incluso espressamente fra le misure da assumersi quelle che riguardano:

a) il miglioramento e la semplificazione di tre settori:

a1) del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziari; a2) della

cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova; a3) del riconoscimento e dell’esecuzione delle

decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziarie;

b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher melody_gio di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Gestri Marco.
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