Diritto dell'Unione Europea
Storia dell'unione europea
Tutto ha avuto origine con il Trattato CECA del 1951 che oggi non esiste più dal 2004. La CECA era la comunità europea del carbone e dell'acciaio. Quando viene pensato questo trattato era una situazione nella quale i paesi europei si erano combattuti durante il secondo conflitto mondiale e all'origine del conflitto vi erano stati tanti elementi di carattere politico ma anche di carattere economico.
Con questo trattato si decide di mettere in comune tra i paesi europei il carbone e l'acciaio che all'epoca erano una risorsa importantissima e centrale mentre oggi non lo sono più. All'epoca l'idea di mettere in comune carbone e acciaio era fondamentale per la ricostruzione economica del dopoguerra. Mettere in comune voleva dire farli circolare liberamente, che anche oggi significa consentire a un prodotto di farlo passare da uno stato membro all'altro senza pagare un dazio doganale. Quando gli stati vogliono proteggere il loro mercato fanno costare di più le merci che arrivano da un altro paese imponendo il dazio doganale (una somma di denaro), i produttori questo dazio lo riversano sugli acquirenti e quindi il consumatore si troverà un prezzo più alto. Sono misure di protezione del mercato internazionale, sono misure di carattere protezionistico.
Nel 1951, in relazione al carbone e all'acciaio, si decide di eliminare queste misure protezionistiche e di far circolare liberamente senza dazi queste risorse in modo tale che queste possano essere utilizzate laddove ce n'è bisogno per la ricostruzione economica e andare a sostenere la produzione negli stati nei quali la produzione si stava sviluppando nel dopoguerra. Questa integrazione con il trattato CECA in realtà nell'idea dei fondatori già doveva portare ad altro e doveva essere già un primo passo una integrazione più ampia.
Questa integrazione più ampia è arrivata con il Trattato CEE del 1957 che significava comunità economica europea. Nello stesso anno viene concluso anche il Trattato EURATOM che riguardava l'energia nucleare, quindi la circolazione dei materiali che servano alla produzione di energia nucleare. Questi tre trattati rispondevano tutti alla stessa logica cioè alla logica di liberalizzare i rapporti commerciali tra i paesi europei. L'idea portante tra i paesi europei è stata all'origine dello sviluppo della comunità europea che oggi è l'unione europea.
Le caratteristiche di questi trattati erano che venivano chiamati tutti insieme “Trattati delle comunità europee”. Sono rimasti tre trattati divisi ma nel loro insieme definiti allo stesso modo. La caratteristica principale di questi trattati era l'identità degli stati parte, cioè di questi tre diversi trattati facevano parte gli stessi paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Lussemburgo. Questi sono i paesi che hanno fin dall'inizio dato origine all'integrazione a livello europeo. Questi erano gli stati parte di tutti e tre questi trattati.
Nel diritto internazionale abbiamo come fonte più importante i trattati che sono accordi con i quali degli stati decidono di stabilire delle regole comuni. La stessa cosa erano i trattati della comunità europea dove questi stati membri iniziali facevano degli accordi con i quali decidevano di realizzare certi obiettivi, obiettivo principale è quello della libertà di circolazione. Questo significa che questi stati si impegnano a rispettare i trattati, nel momento in cui uno stato aderisce a un trattato si assume degli obblighi e si impegna a rispettare il trattato stesso.
Un altro elemento unificante è quello della identità parziale degli organi ai quali si dava vita perché con i trattati si decide di istituire degli organi all'interno di queste comunità europee che dovevano realizzare certi obiettivi. Uno di questi organi è il parlamento europeo che all'epoca non si chiamava parlamento europeo ma assemblea e invece di essere eletto da tutti i cittadini dell'unione europea, era una rappresentanza di secondo grado: c'erano i parlamentari nazionali che componevano questa assemblea. C'era cioè un doppio mandato dove si doveva essere parlamentari nazionali per far parte di questa assemblea parlamentare europea che era già unica per tutte e tre le comunità, come unica era fin dall'origine la corte di giustizia istituita per interpretare le regole di questi tre trattati.
Questi elementi unificanti giustificavano il fatto di concepire e configurare insieme queste comunità europee. Anche la commissione che operava nell'ambito delle tre comunità e il consiglio a un certo punto vennero unificate nel 1965. A questo punto abbiamo tre diversi trattati però abbiamo delle istituzioni che operano per tutti e tre di questi trattati.
L'idea era quella di realizzare un'area di libero scambio nella quale le merci possono circolare liberamente senza nessun dazio doganale e limiti. Le merci dovevano passare senza oneri, senza dover pagare un dazio doganale con la finalità di garantire sul mercato una maggiore disponibilità dei prodotti. Dal punto di vista del consumatore questo voleva dire avere più scelta che può riguardare la tipologia, il prodotto, la marca ma anche il prezzo e sul mercato aumenta la concorrenza.
L'idea di base dei trattati era quella secondo la quale vi era libertà di circolazione delle merci, assenza di dazi doganali, maggiore concorrenza e maggiore convenienza per i consumatori quindi disponibilità delle merci, prezzi più bassi e maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei consumatori.
Accanto all'area di libero scambio si affianca anche un altro istituto che era la tariffa doganale comune. Questo significa che gli stati membri non decidano soltanto di fare circolare tra loro liberamente merce ma decidano anche di stabilire in modo unificato le tariffe doganali nei confronti delle merci dei paesi terzi. I paesi terzi sono gli stati che non fanno parte dell'accordo.
Se in un paese europeo viene importato un prodotto dalla Cina, questo prodotto pagherà lo stesso dazio doganale sia che venga importato in qualsiasi stato membro dell'unione europea perché la tariffa doganale nei confronti delle merci dei paesi terzi viene decisa dall'unione insieme. I dazi sono stabiliti dall'unione nel complesso (insieme degli stati membri) e non dai singoli stati membri.
L'unione europea deve stabilire sin dall'inizio la tariffa doganale comune che è importante per i paesi terzi. C'è un mercato unico e il produttore cinese che importa nei paesi dell'unione il suo prodotto pagherà lo stesso dazio doganale uguale per tutti gli stati membri. I paesi dell'unione europea costituiscono un mercato unico.
L'area di libero scambio combinata con la tariffa doganale comune dà vita al mercato comune unico o interno che comprende sin dall'origine del trattato CEE del 1957, le quattro libertà. Queste libertà ancora oggi costituiscono il cuore del sistema e rimangono l'obiettivo essenziale della unione europea e sono: la libertà della circolazione delle merci, cioè le merci circolano liberamente senza dazi doganali né altre limitazioni. La libertà di circolazione delle persone, che però "delle persone" nei trattati inizialmente è stato inteso in modo restrittivo e non in modo generico.
È stato inteso in modo restrittivo sotto due diverse angolazioni: in primo luogo le persone sono state solo i cittadini degli stati membri, quindi questa libertà di circolazione delle persone riguarda solo i cittadini degli stati che fanno parte della comunità europea. All'epoca si era ancora lontani dal concetto di cittadinanza dell'unione ma si parlava di cittadinanza degli stati membri. I cittadini degli stati membri potevano circolare liberamente ma non tutti, inizialmente soltanto i lavoratori.
L'interpretazione è stata restrittiva sotto il profilo soggettivo della cittadinanza ma anche sotto il profilo della attività lavorativa quindi i lavoratori emigranti (erano le ragioni per cui ci si spostava). La libertà di circolazione in origine era riservata solo al cittadino e al lavoratore.
In questi trattati di integrazione economica è prevista la libertà di circolazione in questo senso perché si voleva che circolassero liberamente i lavoratori cioè la forza lavoro per il motivo in cui i lavoratori devono poter rispondere a domande di lavoro quando ce n'è bisogno, devono potersi spostare liberamente nell'ambito degli stati membri e rendere la propria attività lavorativa dove serve per lo sviluppo economico europeo.
Quindi libertà di circolazione delle persone limitata ai lavoratori visti come fattori di produzione. Questo tuttavia pur essendo dovuto a ragioni economiche ha avuto anche un impatto sociale forte perché la libertà di circolazione dei lavoratori è stata sommate a un principio che è il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità. Successivamente sono arrivati altri motivi di discriminazioni vietati dal diritto dell'unione ma all'epoca era proprio enunciato nel trattato il divieto di discriminazione in base alla nazionalità.
Questo voleva dire per esempio che il lavoratore che andava a lavorare in Germania doveva avere lo stesso salario del lavoratore tedesco, lo stesso numero di ferie, lo stesso trattamento, la stessa opportunità di formazione. Questo principio ha avuto un impatto sociale importante ma aveva una funzione economica perché si è voluto parificare il trattamento del lavoratore di un altro stato membro rispetto a quello nazionale.
In realtà gli stati membri tra loro restavano liberi di prevedere condizioni di lavoro diverse quindi ciò che si armonizzava e integrava non erano le diverse regole sul rapporto del lavoro ma era il cittadino che spostandosi doveva trovare le stesse condizioni del lavoratore locale e non essere discriminato. I redattori del trattato dicevano che se consideriamo lavoratori italiani che vanno a lavorare in Francia e se si consente alle imprese francesi di pagare i cittadini italiani meno di quelli francesi il datore di lavoro francese assumerà gli italiani.
Quindi dal momento in cui si consente la libertà di circolazione ai lavoratori di tutti gli stati membri si vuole anche tutelare i lavoratori nazionali ed evitare che i lavoratori che arrivano ricevano un vantaggio rispetto a quelli nazionali. Se si è voluto prevedere il principio della parità dei trattamenti non è stato fatto non tanto per avvantaggiare il lavoratore che si sposta in un altro stato membro ma per evitare di svantaggiare i lavoratori nazionali perché se il datore di lavoro può pagare il lavoratore straniero meno preferisce assumere quello.
Quindi il trattato riconosce la parità dei trattamenti dei lavoratori nel momento in cui consente la libertà di circolazione dei lavoratori per evitare che i lavoratori nazionali possano essere svantaggiati dalla libertà di circolazione e parificando il costo di lavoro sul mercato i lavoratori si trovano in una condizione di parità. Per questo sin dall'origine nel trattato, l'unica altra disposizione sul divieto di discriminazione riguardava il divieto di discriminazione tra uomo e donna nel lavoro dal punto di vista della retribuzione.
Negli stati nei quali le donne guadagnano meno degli uomini le fabbriche avevano un costo di lavoro minore e quindi il trattamento dei lavoratori è collegato alla libertà di circolazione delle merci. Si vuole che le merci possano circolare liberamente nel mercato ma si vuole evitare un vantaggio competitivo alle imprese dovuto a un comportamento discriminatorio dei lavoratori cittadini di altri stati membri o mano d'opera femminile.
Gli ultimi due aspetti della realizzazione del mercato unico sono la libertà di circolazione dei capitali e la libertà di circolazione dei servizi. La prima libertà è la circolazione di denaro che deve circolare liberamente perché un cittadino di uno stato membro può decidere di aprire un'attività di impresa in un altro stato membro. Se questo cittadino non può trasferire capitali necessari questa attività non ha luogo quindi inizialmente la libertà di circolazione di capitali è volta a favorire la libertà di circolazione non solo del lavoratore dipendente ma anche degli imprenditori.
L'altra libertà è sulla prestazione dei servizi e intendiamo il lavoratore autonomo che va a prestare la sua attività professionale in un altro stato membro, ad esempio l'avvocato che decide di rendere una consulenza in un altro stato membro. Se l'avvocato va a lavorare come dipendente in una ditta invece è libertà di circolazione dei lavoratori.
Tutta la costruzione dell'Unione Europea ha preso avvio da tre comunità sulla base di altrettanti accordi internazionali creati negli anni '50. Gli obiettivi delle tre comunità europee erano essenzialmente economici, l'obiettivo centrale era quello della realizzazione del mercato comune costituito da un'area di libero scambio, da una tariffa doganale comune e più precisamente dalle quattro libertà: merci, persone, capitali, servizi, indicando come persone in realtà i lavoratori.
Accanto alla costruzione di un mercato comune fin dall'origine vi erano alcune politiche connesse al mercato comune e queste politiche connesse erano innanzitutto la politica della concorrenza. Vi è un legame importante tra la circolazione delle merci, la circolazione dei lavoratori e la concorrenza. L'idea centrale degli autori del trattato è quella secondo la quale le imprese sul mercato si dovevano combattere ad armi pari, e ciò voleva dire avere delle condizioni di mercato tali da fare in modo che le caratteristiche e gli aspetti positivi di ciascuna impresa riflessi sul suo prodotto potessero esplicarsi liberamente.
In sostanza dunque circolazione delle merci e libertà di mercato, l'idea era quella secondo la quale bisognava lasciar fare le forze del mercato. Questa era proprio l'idea della quale erano impegnate le ideologie degli attori in origine dei trattati.
Altre politiche connesse sono state costituite fin dalle origini dalla politica commerciale comune, dove per politica commerciale si intende quella che riguarda i rapporti tra la comunità (oggi l'unione) e gli stati terzi, dunque per politica commerciale non è con riferimento ai rapporti fra gli stati membri.
Nell'ambito della politica commerciale rientrano i dazi nei confronti dei tarzi, cioè dalle merci provenienti dai paesi terzi. Dunque i dazi doganali ma anche tutte quelle altre misure protezionistiche, ad esempio le misure antidumping, misure che cercano di parificare il costo dei prodotti che giungono dai paesi terzi rispetto a quello degli stati membri, o addirittura rendere meno convenienti i prodotti degli stati terzi favorendo il mercato unico interno. Dunque non è più il mercato dei singoli stati membri ma è il mercato unico della comunità e oggi dell'unione.
Altra politica connessa fin dall'origine era la politica dei trasporti questo perché si garantiva la libertà di circolazione delle merci e quindi la reintegrazione dei trasporti era connessa alla realizzazione del mercato unico.
Accanto a queste vi era infine la politica agricola che oggi è al centro di tante polemiche nell'ambito del funzionamento dell'Unione Europea perché mentre per tutte le altre merci il principio centrale era la libertà di circolazione e dunque le merci devono poter circolare liberamente e il divieto di aiuti e sostegno alle imprese che si devono combattere ad armi pari, in materia di politica agricola invece la logica non era quella liberista ma la logica della politica agricola è quella di sostenere la produzione.
Quindi siamo veramente agli antipodi rispetto alla politica che invece vuole evitare qualsiasi sostegno alle imprese e lasciarle libere sul mercato. Per i prodotti agricoli la logica è quella del sostegno delle produzioni agricole e il motivo centrale era all'epoca quello in base al quale si temeva che potesse esservi un abbandono dell'agricoltura.
Siamo nel dopoguerra, agli inizi della ricostruzione e dello sviluppo industriale per cui molti lasciavano l'agricoltura per andare a lavorare nell'industria per tante ragioni collegate anche alla globalizzazione nell'ambito anche italiano. Quindi l'idea della comunità europea era quella di cercare di evitare l'abbandono della terra e dunque di sostenere il reddito degli agricoltori (politiche di sostegno degli agricoltori) in modo tale che coloro che lavoravano nell'agricoltura non fossero incentivati invece a spostarsi verso le industrie.
Quindi abbiamo una politica agricola completamente diversa nella sua struttura dalle politiche riguardanti tutte le altre merci. Queste politiche connesse erano collegate alla realizzazione del mercato comune e le finalità erano principalmente economiche ma questo non vuol dire che alcune finalità di carattere sociale non derivassero in modo più o meno diretto o indiretto dalle realizzazioni in materia economica.
Ad esempio il principio di non discriminazione in base alla nazionalità e il principio di non discriminazione relativamente alla retribuzione dei lavoratori e delle lavoratrici fossero collegati alla prospettiva economica e in particolare alla politica della concorrenza.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto dell'Unione Europea
-
Diritto dell'Unione Europea
-
Diritto dell'Unione Europea
-
Diritto dell'Unione Europea