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STORIA DELL’UNIONE

Origini UE, anzi prima era la Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA) e poi Comunità

economica europea (CEE).

Inizia dopo la fine della seconda guerra mondiale perché è proprio dopo questa guerra che inizia il

processo di integrazione europea.

Alla fine del secondo conflitto mondiale abbiamo un intervento degli Usa che cercano di fornire sus-

sidio ai paesi europei per la ricostruzione (anche Italia e Germania).

Viene così istituita nel 1948 la società di integrazione economica europea che ha lo scopo di con-

trollare la distribuzione degli aiuti Usa del piano Marshall.

C’è un egemonia americana dietro l’idea di questo aiuto economico, infatti questi poi decidono di

aiutare il ripotenziamento dell’industria economica tedesca.

Questo crea delle fortissime preoccupazioni in capo agli altri Stati europei, in particolare alla Fran-

cia che teme un riarmo segreto della Germania da parte degli Usa, e quindi su sollecitazione di Jean

Monnet (uno dei padri fondatori dell’UE) elabora un piano da proporre agli altri Stati europei.

Il 9 maggio 1950 (ancora oggi considerata la festa dell’Europa) si proclama questa dichiarazione

Shumann (ministro degli esteri francese dell’epoca) dove si dichiara proprio per bloccare le mire

espansionistiche degli Usa (far fronte comune contro gli Usa praticamente) suggerisce la creazione

di quella che poi diventa la CECA, creata con il trattato di Parigi del 1951.

Vogliono gestire in comune il carbone e acciaio prodotti che vengono estratti principalmente in Al-

sazia Lorena: gestiamo in comune queste risorse con una organizzazione internazionale, ma non

classica, ha sì una personalità giuridica che deriva da quella degli Stati, ma ha caratteristiche diver-

se rispetto ad altre organizzazioni internazionali, come l’ONU o il Consiglio d’Europa (nato nel

1949, sono 47 stati).

Alla comunità, già nel 1963, la Corte di giustizia gli ha riconosciuto caratteristiche speciali, in parti-

colare la capacità, degli atti presi da questa, di incidere sugli ordinamenti dei diversi Stati.

Si definì all’epoca non organizzazione internazionale, ma organizzazione sovranazionale, perché

l’attuale Commissione (all’epoca aveva un altro nome) amministrava e adottava decisioni vincolanti

che si producono direttamente negli ordinamenti degli Stati membri (mentre per le altre c’è bisogno

dell’intervento del legislatore, qui invece immediatamente).

Questa era una caratteristica già della CECA, stipulata tra Francia, Germania, Belgio, Italia, Lussem-

burgo e Paesi Bassi.

Quel trattato diversamente del trattato CEE e EURATOM (trattati fatti a Roma nel 1957), (il trattato

CECA) ha durata limitata: penso che quell’obiettivo possa essere raggiunto in un determinato atto di

tempo, stabilito per loro in 50 anni: entra in vigore nel 1952 e scade nel 2002.

C’è stato un accordo firmato da Germania e Francia, cosiddetto “di Aquisgrana”, nel gennaio 2018

che cerca di rafforzare gli impegni tra i due paesi: c’è chi dice che questo è un tentativo di rafforzare

le loro intese a fronte di una crisi di sovranismo, per far fronte ad eventuali risultati infausti delle

europee ed invece chi dice che si inserisce nella dichiarazione Shumann del ’50, in pratica è una

continuazione di quegli obiettivi, comunque tutti trattati bilaterali devono rispettare tutte le regole

dettate dall’Unione europea, si può dire che è un tentavo di integrazione reciproca in cui si spera

che poi se ne aggiungano altri.

C’è stato un testo appena pubblicato dai ministri dell’economia di Francia e Germania un nuovo atto

in cui si dettano nuove regole per una economia del ventunesimo secolo: cercano di cambiare le

regole Antitrust per rendere le imprese europee più competitive a livello mondiale.

L’idea che viene abbracciata nel 1951 è quella di una Europa che deve necessariamente crearsi, non

entra in quello il Regno Unito (temeva di perdere dei rapporti commerciali privilegiati con i paesi

del Commonwealth, oltre che il loro nazionalismo).

Churchill già nel 1946 auspicava in uno discorso a Zurigo gli Stati uniti d’Europa, inoltre, ancora

prima fu elaborato il manifesto di Ventotene; un manifesto per un’ Europa libera e sicura dove già si

parlava di moneta unica ed esercito comune.

L’idea di Monnet, Shumann, Adenauer ed anche De Gasperi era di basare l’Europa sull’economia:

l’Europa si fa, ma non tutta in una volta, dicono i francesi, la cosiddetta Europa a piccoli passi.

Non si sposa l’idea di Spinelli, ma si ha un approccio progressivo e graduale: dalla gestione di risor-

se in Alsazia e Lorena.

Nel 1952 su proposta del governo francese si chiede una difesa comune tra gli stati della CECA, ma

alla fine è lo stesso parlamento francese nel 1954 che si oppone all’approvazione di questo trattato,

perciò alla fine non se ne fa nulla.

Nel 1957 nasce la CEE, comunità economica europea, all’inizio solo CE perché si parlava solo di

comunità economica, cioè un trattato comune di libera circolazione di lavoratori, sia subordinati

che autonomi, quindi anche libertà di stabilimento, di fatto solo persone economicamente attive ed

insieme a loro merci, capitali e servizi, si vogliono abbattere le frontiere tra questi Stati. Non si di-

scrimina sulla base della nazionalità: si abbattono le frontiere è quello che oggi chiamiamo mercato

interno.

Le frontiere sono poste all’esterno, nasce la tariffa doganale comune: un prodotto Uk entra in Fran-

cia e paga la tariffa doganale comune, si dice che così viene messo in libera pratica e quindi può poi

girare liberamente in Germania o in Italia ad esempio.

E’ chiamata un’organizzazione internazionale di nuovo genere: ci sono nuove regole sulla concor-

renza comune: tutti sono pari sul mercato e ci sono anche regole che sono verso gli Stati: cioè è vie-

tato un intervento dello Stato nell’economia ad esempio per salvare un’azienda senza rispettare de-

terminate regole (nell’atto proposto nel 2019 da Francia e Germania si propone un ritorno di inter-

vento dello Stato nell’economia per essere più competitivi, oggi gli aiuti di Stato alle impresse, se

selettivi, sono incompatibili con il diritto dell’UE).

Nel 1957 abbiamo sia la Comunità economia europea e anche nel 1957 con sempre gli stessi stati la

Comunità europea dell’energia atomica.

Nel 1992 la CEE diventa Comunità europea e 2009 UE.

Abbiamo diverse fasi che hanno modificato il trattato del 1957.

I diversi trattati che sono succeduti sono stati trattati che hanno esteso le competenze dell’Unione e

quindi aumentato gli obiettivi di questa organizzazione, non più solo mercato libero e concorrenza.

Aumenta anche sul piano territoriale, 1972 il Regno unito,… un grande problema c’è stato nel 2004

quando sono entrati 10 Stati dell’Est (sostenuto da Prodi allora presidente della Commissione):

molti dei problemi che abbiamo oggi sono nati in questo periodo.

Questi entrano attraverso un trattato di adesione.

Contemporaneamente ci sono tratti che modificano la struttura delle istituzioni, le loro funzioni ed

il loro funzionamento: dal 1979 il Parlamento è eletto a suffragio universale diretto, ma prima c’era

un meccanismo indiretto dove i parlamentari europei erano disegnati dai parlamentari nazionali.

Le modifiche che hanno apportato i trattati oltre ad essere modifiche sul piano istituzionale, ci sono

anche altri come l’atto unico europeo del 1986 prevede che oltre alla Corte di giustizia si affianchi

un altro organo giurisdizionale perché c’è stato un ampliamento delle competenze dell’Unione, si

dice ampliamento materiale (insieme all’espansione geografica): in un tentativo di aumento di legit-

timazione democratica (oggi è superato dal suffragio universale diretto del Parlamento e di questo

si è anche aumentato il potere legislativo che oggi condivide con il Consiglio europeo che rappre-

senta gli Stati e la Commissione che rappresenta l’Unione in quanto tale).

A partire dalle elezioni del 2014 si è sostenuta l’idea di far sì che diversi partiti politici che si presen-

tendo alle elezioni europee sostengano quello che potrà diventare presidente della Commissione, in

modo tale che quando voti sai chi sarà il futuro presidente della Commissione.

C’è anche un’estensione del ruolo dei Parlamenti nazionali.

Si decide di affiancare alla Corte di giustizia il Tribunale di primo grado perché c’è stato un aumen-

to dei contenziosi a causa degli aumenti materiali dell’UE ed assicurare anche ai singoli la tutela

giurisdizionale formalizzata con un doppio grado di giudizio. Questo è stato introdotto nel 1988.

L’Unione ha sempre posto al centro delle sue politiche il singolo, cioè il cittadino, questo anche at-

traverso l’opera creativa della Corte di giustizia che dice già nel 1963 che la CECA è diversa dalle

altre organizzazioni: i soggetti di questa non sono solo gli Stati, ma anche i singoli.

Infatti c’è una tutela molto forte dei diritti fondamentali.

In una decisone del 1970 si indicano delle entrate proprie del bilancio dell’Unione, di cui si avvale

per realizzare i propri obiettivi, ad esempio una parte molto bassa dell’IVA riscattata dagli Stati, o la

tariffa doganale comune, o le sanzioni che si danno alle diverse imprese per la violazione del diritto

Antitrust, o gli Stati che sono inadempienti.

Una modifica fondamentale che viene data al sistema è realizzata attraverso i trattato di Maastricht

del 1992.

Le modiche di questo vengono poi eliminate nel trattato di Lisbona.

Quando si crea nel 1992 Maastricht succede che gli Stati si sentono pronti per cedere nuove compe-

tenza alla CEE, però in realtà per certe materie hanno timore ad attribuire una competenza più inci-

siva e a spogliarsi della loro quando interviene l’Unione.

Quindi questo trattato che in parte modifica il trattato di Roma del 1957, estendendo la competen-

za, ma poi crea quella che oggi conosciamo come Unione Europea, infatti si chiama trattato sull’U-

nione europea, però come fu concepita non era ancora una vera e propria organizzazione sovrana-

zionale ed infatti lo diventa solo con il trattato di Lisbona del 2009.

Ci sono le stesse istituzioni, ma che operano con competenza diverse, un po’ più limitate rispetto a

quella classica del trattato CEE del 1957: c’è la nuova competenza di politica estera e sicurezza co-

mune che ha una sua regolamentazione del trattato ed è il cosiddetto secondo pilastro (il primo era

la CEE che già esisteva, quindi mercato unico) ed il terzo pilastro che si diceva di giustizia ed affari

interni (tutte le varie forme di collaborazione amministrativa, giudizio ed anche di immigrazione).

Quindi si danno questi due nuovi pilastri, ma non con così tante competenze come nel primo pila-

stro: sono qualche cosa di più dell’internazionale classico, ma qualcosa di meno del primo pilastro.

Questi tre pilastri formano l’Unione europea: abbiamo delle istituzioni uniche che operano con po-

teri diversi in base alle materie con cui decidono e adottato in base a queste atti diversi.

Questo trattato abolisce anche l’aggettivo economico, quindi diventa solo Comunità europea perché

ci sono altri aspetti oltre a quello economico.

Questo trattato istituisce anche la cittadinanza dell’Unione europea: ogni cittadino degli Stati mem-

bri ha anche la cittadinanza dell’Unione.

I cittadini del Regno unito uscendo perderanno la loro cittadinanza dell’Unione con tutti i suoi be-

nefici.

Il passo successivo è il trattato di Amsterdam 1999, qui abbiamo già il trattato CE e quello che crea

l’UE, è una struttura con due trattati che abbiamo ancora oggi (nato con Maastricht).

I testi primari sono quindi due, i trattati di Amsterdam, Nizza e Lisbona modificano questi 2 trattati:

quello di Amsterdam modifica i pilastri, allarga ancora, la sicurezza comune viene potenziata ed il

terzo pilastro viene in parte trasferito nel primo pilastro: asilo, immigrazione e cooperazione civile

(esempio Bruxelles I): gli Stati sono pronti a cedere una fetta più grande di sovranità.

Queste politiche vengono comunitarizzate.

Il trattato di Nizza modifica principalmente la giurisdizione.

Nel 2009 entra in vigore il trattato di Lisbona (firmato nel 2007) è stato un trattato elaborato mol-

to velocemente dopo Nizza, perché volevano semplificare.

Prima di questo si elaborò un unico trattato che si compone in 4 parti, con principi e poi con le re-

gole in dettaglio, la Carta dei diritti fondamentali ecc… tutti sono contenti di avere un unico tratta-

to, ma succede che questo trattato viene scartato da Francia e da Paesi Bassi con i loro parlamenti.

Quindi si blocca il processo di ratifica di questo trattato ”costituzionale”.

Formalmente si abbandona l’idea di un unico trattato, ma poi nel giungo del 2007 gli Stati si sento-

no pronti per cambiare: si decide di tenere i due trattati, ma la maggior parte delle modifiche del

trattato costituzionale vengono fatte. La differenza è solo che al posto di avere un trattato ne ho 2.

Il trattato di Lisbona abolisce la CE, modificando sia il trattato CE e quello sull’Unione.

Nell’art 1 sul trattato sull’Unione (da Maastricht) si dice che l’Unione sostituisce e succede alla CE.

Questa Unione si fonda sul trattato sull’Ue e sul vecchio CEE oggi TFUE.

Nel primo sull’Unione trovo le norme di principio, mentre quelle di dettaglio sul TFUE, che hanno

entrambi lo stesso valore giuridico e sono norme primarie, costituzionali dell’Unione.

Nasce un problema sull’aggettivo comunitario, che non si dovrebbe più usare a livello giuridico per-

ché non c’è più una comunità, ma poi alla fine si usa lo stesso perché si capisce, alcuni propongono

il termine “unionale”.

Si è rischiato che il trattato di Lisbona non entrasse in vigore, in particolare in Irlanda (oltre ad altri

paesi) si era proposto un referendum su Lisbona, con esito negativo. Il problema sollevato dall’Ir-

landa su cui si è raggiunto un compromesso, era che con questo trattato si introduce una modifica

rispetto alla composizione della Commissione, non un commissario per Stato membro, ma questo

nuovo prevede (anche ora) una modifica, con una riduzione del numero di commissari e con un

meccanismo di rotazione, tutti prima o poi gli Stati venivano rappresentanti nella Commissione.

E quindi con una decisone del Consiglio europeo che modifica la regola del trattato e mantiene la

regola di un commissario per Stato membro l’Irlanda ripropone il referendum con esito positivo.

PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE

Il costituente europeo sono gli Stati. L’ultima modifica è stata con il trattato di Lisbona (firmato nel

2007 ed entrato in vigore nel 2009).

L’Unione è un’organizzazione sovranazionale con autonomia e con delle finalità e per raggiungerle

le servono determinate competenze e, secondo la materia, ha una determinata competenza: esclusi-

va, concorrente o parallela.

Gli obiettivi che si pone l’UE sono elencati nell’art 3 del trattato sull’Unione:

1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere inter-

ne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto

concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la

lotta contro quest'ultima.

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su

una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato forte-

mente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di

tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tec-

nologico.

L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione so-

ciali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.

Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo

sviluppo del patrimonio culturale europeo.

4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.

5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contri-

buendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibi-

le della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eli-

minazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla ri-

gorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi

della Carta delle Nazioni Unite.

6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le

sono attribuite nei trattati.

L’art 1 dice che si fonda su due trattati e che l’UE sostituisce la CE, inoltre: “Il presente trattato segna

una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in

cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.”

I trattati segnano e sono elaborati al fine di una collaborazione sempre più stretta tra i popoli

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Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher ilalilli02 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'unione europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Amalfitano Chiara.
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