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AZIONE DI RESPONSABILITÀ’ EXTRACONTRATTUALE
Il primo comma dell’art 340 si occupa di responsabilità contrattuale dell’Unione, mentre di respon-
sabilità extracontrattuale si occupano il secondo e terzo comma.
ART 340 TFUE
La responsabilità contrattuale dell'Unione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Unione deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti
nell'esercizio delle loro funzioni.
In deroga al secondo comma, la Banca centrale europea deve risarcire, conformemente ai principi
generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni cagionati da essa stessa o dai suoi agenti nel-
l'esercizio delle loro funzioni.
La responsabilità personale degli agenti nei confronti dell'Unione è regolata dalle disposizioni che
stabiliscono il loro statuto o il regime loro applicabile.
A partire dal 1996 con la Brasserie la Corte ha detto che le condizioni per verificare la responsabili-
tà dello Stato sono le stesse per verificare la responsabilità dell’Unione.
La violazione deve essere sufficientemente caratterizzata, cioè grave e manifesta e il fatto che ci sia
un nesso causale ed inoltre la norma deve conferire diritti ai soggetti.
L’art 268 (la Corte dell’Unione è competente a conoscere i giudizi in materia del risarcimento del
danno) è richiamato dall’art 256 sul riparto di competenza tra Tribunale e Corte e di solito sono le
persone fisiche e giuridiche che propongono un risarcimento del danno, più difficile di uno Stato
contro un’istituzione e poi se c’è un problema tra istituzioni certo non risolvo con un’azione di re-
sponsabilità extracontrattuale perché alla fine il bilancio è sempre quello dell’Unione.
Anche l’art 51 dello statuto menziona solo 263 e il 265 per le controversie intra istituzionali e con
gli Stati.
La finalità di questo tipo di ricorso è ripristinare la legittimità, garantire al soggetto, anche se poi
non si è fatto un ricorso per annullamento o carenza però può fare un ricorso per responsabilità ex-
tracontrattuale.
In origine la Corte tendeva ad ammettere un’azione solo nella misura che ci fosse anche un annul-
lamento o una carenza, ma poi la giurisprudenza si è fissata sull’autonomia di questi tipi di ricorsi.
E’ un meccanismo autonomo di tutela e per valutare la violazione devo capire se il comportamento
è legittimo o no, quindi di fatto incidentalmente si decide anche su un possibile ricorso per annul-
lamento.
L’art 340 dice che deve risarcire in base ai principi comuni degli Stati membri ed il terzo comma dice
che lo stesso obbligo spetta alla BCE con la differenza che questa ne risponde con il proprio fondo
mentre l’UE risponde con l’entrate dell’Unione.
C’è stata una discussione, anche se la giurisprudenza della Corte è consolidata, quando uso 268 e
340 convengo in giudizio l’istituzione o l’agente che ritengo responsabile, ma con la modifica del
trattato non si è modificata questa disposizione, nonostante la giurisprudenza della Corte dice che
anche organi e organismi possono essere responsabili e si è riconosciuta la responsabilità del media-
tore europeo, di cui invece l’attività o anche la sua inerzia però non possono essere contestate né
con annullamento né con carenza perché i suoi atti non sono vincolanti però rispetto ad ipotesi di
cattiva amministrazione imputabili allo stesso, si può.
Nel 2014 e nel 2015 si sono avute le prime sentenze della Corte di giustizia che hanno riconosciuto
che il Tribunale aveva adottato delle sentenza violando il principio della durata ragionevole del pro-
cesso, in particolare quelli sulla concorrenza che sono molto complessi.
Quindi nell’ambito dell’impugnazione la Corte in questa sede pur anche respingendo l’impugnazio-
ne, quindi non parla nel merito, impugna davanti alla Corte e quindi utilizza il diritto del trattato e
ritiene che dal punto di vista sostanziale il comportamento dell’impresa fosse illegittimo.
Aveva violato il principi della durata ragionevole del processo, art 47 Carta dei diritti fondamentali.
A questo c’è stata l’idea dell’aumento dei giudici del Tribunale, abbiamo troppo carico di lavoro e se
rischiamo poi che si fa un risarcimento del danno sulle sentenza del Tribunale, tanto che a fine anni
’90 si è cercato di bilanciare tra sentenza che puniva l’impresa e il risarcimento del danno da dare
all’Unione.
Con il rischio di vedere aumentate le responsabilità extracontrattuale e la fatica del Tribunale si è
deciso di aumentare il numero dei giudici al Tribunale.
Il rischio che temeva molto l’Unione era anche visto in prospettiva dell’adesione dell’UE alla CEDU,
cioè in cui la corte di Strasburgo giudica la Corte di giustizia.
E’ successo che ad un certo pinto a fronte di queste sentenze date dalla Corte in sede di impugna-
zione, cioè che il Tribunale ha deciso con un termine irragionevole.
Succede che le imprese a questo punto che dovevano pagare, agiscono davanti al Tribunale, con un
problema nel problema circa l’imparzialità del giudice sancito dall’art 47 della Carta, ma lì c’era già
un orientamento in cui non c’è questo problema, l’importante è che decida una sezione diversa ri-
spetto a quella che ha causato il danno.
C’era anche chi sosteneva che questo problema poteva essere superato in altro modo, per questo
tipo di contenzioso la persona fisica o giuridica dovesse andare direttamente in Corte.
Il progetto di riforma dello statuto, si era proposto anche questo, dare competenza in unico grado
alla Corte di giustizia per tutti gli illeciti compiuti dal Tribunale.
Poi in realtà questo profilo della riforma si è arenato.
Quale è stata la questione che si è posta?
Cito in giudizio il Tribunale e l’azione è stata fatta contro la Corte di giustizia dell’Unione che ha un
ufficio di difesa. Cosa fa la Corte?
Quando si è fatto il ricorso davanti al Tribunale, la Corte si difende dicendo che è irricevibile quel
ricorso perché avete citato in giudizio il soggetto sbagliato, nonostante la Corte stessa ha detto di
citare in giudizio il soggetto che ha fatto l’illecito, quindi il Parlamento o la Commissione,…
Qui dice che bisogna citare la Commissione perché è lei che ha la rappresentanza dell’Unione nelle
relazioni esterne. Comunque la difesa rimaneva lo stesso fatta dall’ufficio legale della Corte.
Alla fine però si deve citare l’istituzione che ha fatto l’errore.
Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità sua, in alcuni con somme minime ed in altri più eleva-
te, la Corte invece ha abbastanza ribaltato, nelle prime sentenze del dicembre dello scorso anno, ha
cambiato le sentenze del Tribunale, quindi ha imposto risarcimento o ha ridotto la sanzione.
C’è un termine di prescrizione per presentare l’azione, fissato dall’art 46 dello statuto Corte ed è di
5 anni dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.
Questo dies a quo è stato confermato dal Tribunale e dalla Corte di giustizia e il danno è causato
dalla sentenza che è emessa rispetto al principio della durata irragionevole.
Responsabilità imputabile agli Stati membri che attuano il diritto dell’Unione.
Qui riceverà il ricorso il giudice nazionale. Come faccio a capire se andare davanti al giudice dell’U-
nione o il giudice nazionale?
Verifico il margine di discrezionalità che ha lo Stato in relazione a quell’atto. Se c’è un alto margine
di discrezionalità agisco davanti al giudice nazionale.
Un ultimo profilo legato all’azione dello Stato, è legato ad una vicenda recente, la Percas che ha vi-
sto un intervento della Commissione che nell’esercizio sul controllo della concorrenza in particolare
gli aiuti di Stato, ha ritenuto che un certo intervento fatto da un certo istituto a favore di certe ban-
che che erano in crisi era un intervento illegittimo. Adotta quindi una decisone dicendo che l’aiuto
era incompatibile e quindi deve essere recuperato.
C’è questo fondo di garanzia di deposito creato con fondi privati. E’ un fondo privato tra banche,
questo è intervento per salvare alcune banche tra cui la Percas, per la Commissione è vero che era
privato, ma in realtà la contribuzione a questo fondo era disciplinata dalla legge, la sua finalità era
pubblicistica e controllata da un’entità pubblica, quindi è un aiuto di Stato.
Questo fondo funzionava come diceva la legge.
Le banche a cui è stato versato l’aiuto vanno in liquidazione e si crea nel tempo un fondo a contri-
buzione volontaria e quindi le banche creano un fondo analogo per aggirare la regolamentazione
per legge, però si blocca la possibilità di intervenire per altre banche in crisi.
Il governo fa causa alla Commissione per la sua decisione che riguarda queste banche tra cui Pergas
e succede che il Tribunale (decisione non ex art 331 e quindi va in Tribunale) e questo dà ragione al
governo e annulla la decisone della Commissione, non fondate perché quello era un fondo privato,
non c’era una connessione tale con lo Stato. Questa è la sentenza del 23 marzo del 2019 e la Com-
missione impugnerà davanti alla Corte.
E le banche a cui si sono tolti i fondi, sono legittimate ad esperire un’azione di responsabilità extra-
contrattuale contro la Commissione, probabile è lo stesso governo che agisce nei confronti della
Commissione, però lo Stato non ha subito in danno in quanto tale, può agire ad adiuvandum.
ECCEZIONE DI INAPPLICABILITA’ (ART 277 TFUE)
La disposizione che disciplina questo istituto è l’art 277, dichiarazione incidentale, di inapplicabilità.
Nell'eventualità di una controversia che metta in causa un atto di portata generale adottato da un'i-
stituzione, organo o organismo dell'Unione, ciascuna parte può, anche dopo lo spirare del termine
previsto all'articolo 263, sesto comma, valersi dei motivi previsti all'articolo 263, secondo comma,
per invocare dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea l'inapplicabilità dell'atto stesso.
Questo meccanismo di tutela giurisdizionale assiste gli atri meccanismi ed è un meccanismo che
gioca a favore delle persone fisiche e giuridiche che non riescono ad impugnare tutti gli atti solo
quelli art 263,