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CECA).
A tal proposito le direttive si distinguono in:
generali,
a) se indirizzate a tutti gli Stati membri;
individuali o particolari,
b) se indirizzate ad uno o ad alcuni di essi;
di risultato:
— l’obbligatorietà a differenza dei regolamenti comunitari e delle decisioni,
le direttive impongono solo l’obbligo di raggiungere un risultato, lasciando liberi gli Stati di
adottare le misure dagli stessi ritenute opportune;
motivazione: devono essere motivate
— la le direttive e devono riferirsi
ai pareri obbligatori o alle proposte previsti dal Trattato.
Decisioni: 249
sono atti vincolanti delle istituzioni comunitarie, contemplato dall’art. del
Trattato istitutivo della Comunità europea, il quale stabilisce che la decisione è obbligatoria in
tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
La decisione corrisponde, in sostanza, all’atto amministrativo dei sistemi giuridici nazionali e
rappresenta lo strumento utilizzato dalle istituzioni quando si vuole applicare il diritto
fattispecie concrete.
comunitario a Pertanto, la decisione crea, modifica od estingue
situazioni giuridiche in capo ai destinatari che, nel caso siano individui direttamente investiti
dall’atto, non troveranno alcun ostacolo ad impugnare l’atto con il rimedio previsto dall’art.
230 per annullamento).
del Trattato CE (Ricorso
Elementi essenziali di tale atto sono:
portata individuale:
— la ciò significa che la decisione è riferibile ai singoli destinatari, sia
essi individui che Stati membri, designati dall’atto;
motivazione:
— la secondo la Corte di Giustizia è sufficiente che la motivazione indichi le
ragioni sulle quali l’atto è fondato: ciò al fine di evitare abusi da parte delle istituzioni;
in tutti i suoi elementi,
— l’obbligatorietà sia in relazione al risultato che ai mezzi da
utilizzare per raggiungere l’obiettivo indicato.
Le decisioni sono normalmente emanate dalla Commissione, mentre il Consiglio, di regola,
emana solo le decisioni indirizzate agli Stati membri.
atti ad efficacia non vincolante:
Gli raccomandazioni, pareri e risoluzioni. Sono atti che
permettono alle Istituzioni europee di esprimersi nei confronti degli Stati membri senza
imporre obblighi precisi.
parere
Il non è sottoposto ad alcuna forma particolare, può essere indirizzato agli Stati
membri, ad altre Istituzione europee, ad entrambi, oppure a soggetti di diritto interno degli
Stati stessi. Riflettono la posizione della istituzione da cui promanano.
raccomandazioni
Le hanno gli stessi possibili destinatari dei pareri e producono un effetto di
liceità, cioè che è da considerarsi lecito un atto di per sé illecito, posto in essere per
rispettare una raccomandazione di una istituzione.
risoluzione
La del Parlamento è un atto adottato sulla base di un rapporto presentato da una
delle Commissioni del Parlamento medesimo. Ha la portata di una raccomandazione ed è
indirizzata al Consiglio o alla Commissione.
ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UNIONE
L'Unione europea dispone di personalità giuridica e, in quanto tale, del proprio ordinamento
giuridico a se stante, distinto dall'ordinamento internazionale. Inoltre, il diritto UE ha un
effetto diretto o indiretto sulle disposizioni legislative dei suoi Stati membri ed entra a far
parte del sistema giuridico di ciascuno Stato membro. L'Unione europea è in sé fonte di
diritto. L'ordinamento giuridico è normalmente suddiviso in diritto primario (trattati e principi
generali del diritto), diritto derivato (sulla base dei trattati) e diritto complementare.
PRINCIPALI CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE
sui generis
Originalità:
A. è un ordinamento , ossia speciale rispetto alle tradizionali
organizzazioni internazionali. Tale originalità deriva dai soggetti dell’ordinamento,
dagli Stati membri fino alle persone fisiche e giuridiche, tutelati dal diritto dell’Unione.
Peculiarità:
B. ordinamento dalla configurazione “nuova”, che non rispetta la classica
tripartizione dei poteri. Tale ripartizione è così rappresentata:
Commissione
- La ha compiti di proposta;
Parlamento,
- Il inizialmente ai margini con un mero ruolo consultivo, può ora
partecipare nella veste di comprimario alla vita legislativa, insieme al Consiglio
procedura di codecisione;
secondo la
Consiglio,
- Il titolare della funzione legislativa.
Corte di Giustizia
- La (in aggiunta) con competenze giurisdizionali.
Autonomia:
C. è un ordinamento autonomo, avente una propria base di legittimazione.
FONTI DELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE europee”,
L’ordinamento giuridico dell’unione si compone di “norme le quali fanno
riferimento a diversi livelli di fonti:
livello primario Trattati, Carta dei diritti fondamentali, accordi
- Fonti di (i
internazionali, principi generali);
livello secondario o derivato direttive decisioni);
- Fonti di (regolamenti, e
Trattati: TUE TFUE,
I quelli istitutivi della comunità, i più recenti come il e il costituiscono
nel loro insieme la “legge fondamentale” dell’ordinamento, a cui è stato riconosciuto – dalla
base costituzionale.
Corte di Giustizia – valore di
diretta
Il problema dell’efficacia delle norme dei Trattati, data la natura sostanzialmente
costituzionale, anziché solo di accordo internazionale: la Corte ha configurato gli effetti diretti
effetti solo verticali,
come costruendo situazioni giuridiche attive di persone fisiche e
giuridiche degli Stati, inclusi gli enti pubblici (es. libera circolazione e libertà di stabilimento).
FLASH: divieto di discriminazione in base alla nazionalità
il è una delle eccezioni che
orizzontale,
prevede l’efficacia delle norme in senso con obblighi a carico di persone fisiche o
giuridiche nei confronti di altre.
principi generali:
I come ad esempio il principio di tutela dei diritto fondamentali, i quali
costituiscono parte integrante del diritto comunitario e vengono rispettati e garantiti dalla
Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
(Convenzione di Roma, 1950).
Carta di Nizza diritti civili, politici,
La (diritti fondamentali): raccoglie e fissa una serie di
economici sociali
e comuni agli Stati membri. La Carta è nata come documento senza valore
giuridico vincolante, ma tuttavia viene spesso richiamata dalla giurisprudenza sia dei giudici
europei, sia nazionali. Con il Trattato di Lisbona, che include la carta sotto forma di allegato,
ne riconosce dunque il valore giuridico.
Regolamenti: efficacia vincolante
I sono atti ad che si caratterizzano per tre elementi
1) portata generale,
fondamentali. hanno cioè indirizzato a tutti i soggetti dell’ordinamento;
obbligatori direttamente applicabili,
2) sono in tutti i suoi elementi; 3) sono cioè non
necessitano di norme interne di adattamento da parte degli ordinamenti statali (ci possono
essere alcune eccezioni).
Direttive: 1)
Le per porre in essere una direttiva sono necessari dei requisiti formali.
l’efficacia nei confronti dei soli Stati destinatari del provvedimento (generali: se indirizzate a
particolari: 2)
tutti gli Stati membri; se indirizzate solo ad uno o ad alcuni); l’obbligatorietà
del risultato, cioè imporre solo l’obbligo di raggiungere un determinato risultato (entro un
determinato termine), lasciando liberi gli Stati di adottare le misure per loro più opportune;
3) motivazione,
la motivate riferendosi a pareri obbligatori o alle proposte previste dai
trattati.
Decisioni: portata individuale,
Le hanno cioè si riferiscono a singoli soggetti
motivate; obbligatorie
dell’ordinamento; devono essere sono in tutti i loro elementi;
l’efficacia varia a seconda del destinatario;
IL SISTEMA GIUDIZIARIO DELL’UNIONE
L’ordinamento dell’Unione ha un proprio sistema di giustizia, formatto dalla Corte di Giustizia,
il Tribunale di primo grado e la Corte dei Conti per le materie contabili.
LA CORTE DI GIUSTIZIA
Ruolo: garantire che il diritto dell'UE venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni
paese europeo, garantire che i paesi e le istituzioni dell’Unione rispettino la normativa
dell’UE.
Membri:
Corte di giustizia:
- un giudice per ciascun paese dell'UE, più 11 avvocati generali
Tribunale:
- 47 giudici. Nel 2019 aumenteranno a 56 (2 giudici per ciascun paese
dell’UE).
Anno di istituzione: 1952
Sede: Lussemburgo
organo giurisdizionale sovranazionale
E’ un la cui natura si riflette in una composizione
multinazionale. I membri devono rivestire le più alte funzioni giurisdizionali nei propri paese
e devono garantire indipendenza da essi. Presso la Corte è previsto un ruolo organico di
avvocati generali, chiamati a intervenire presso la Corte a tutela dell’interessa generale
dell’Unione. Hanno il compito di presentare in udienza, con parzialità, conclusioni motivate
sugli affari sottoposti al giudizio della Corte.
La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) interpreta il diritto dell'UE per garantire
applicato allo stesso modo controversie
che sia in tutti gli Stati membri e dirime le
giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE.
singoli cittadini, imprese o
Può essere adita, in talune circostanze, anche da
organizzazioni allo scopo di intraprendere un'azione legale contro un'istituzione dell'UE
qualora ritengano che abbia in qualche modo violato i loro diritti.
COMPOSIZIONE
CGUE 2 sezioni:
La è suddivisa in
Corte di giustizia
la tratta le richieste di pronuncia pregiudiziale presentate dai
tribunali nazionali e alcuni ricorsi per annullamento e impugnazioni.
Tribunale
il giudica sui ricorsi per annullamento presentati da privati cittadini,
imprese e, in taluni casi, governi di paesi dell'UE. In pratica, ciò significa che questa
sezione si occupa principalmente di diritto della concorrenza, aiuti di Stato,
commercio, agricoltura e marchi.
Giudici e avvocati generali sono nominati congiuntamente dai governi nazionali per un
presidente
mandato rinnovabile di sei anni. I giudici di ogni sezione eleggono un che resta in
carica per un mandato rinnovabile di tre anni.
Di fronte alla Corte possono essere presentati diversi tipi di ricorsi:
inadempimento infrazione;
- Per o
annullamento
- Per degli atti comunitari;
carenza;
- In in via pregiudiziale.
- Per l’interpretazio