Diritto dell’Unione Europea
PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA Shuman”, 9 maggio 1950
All’origine di questo processo c’è la “Dichiarazione presentata il
da tale Ministro degli Esteri francese, per la messa in comune delle risorse di carbone ed
acciaio tra Francia e Germania, in un’organizzazione aperta agli altri paesi europei. Questa
festa dell’Europa.
data è il simbolo dell’integrazione europea, celebrata ogni anno come
Trattati istitutivi delle
Il processo di integrazione è poi proseguito con la firma dei
Comunità europee:
Trattato di Parigi
- (1951) // Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA);
Trattato di Roma
- (1957) // Comunità economica europea (CEE) & Comunità europea
dell’energia atomica (CEEA-EURATOM); Belgio, Francia, Germania, Italia,
A questi trattati hanno aderito inizialmente 6 paesi:
Paesi Bassi, Lussemburgo; <<L’Italia
art. 11 Cost.
FLASH: l’adesione italiana giustificata da dove si prevede che:
consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad
un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni […]>>.
1973: Danimarca, Irlanda Regno Unito;
- aderiscono e
1981: Grecia;
- aderisce la
1986: Portogallo Spagna;
- aderiscono e
1995: Austria, Finlandia Svezia;
- aderiscono e
2004: Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria,
- aderiscono
Lettonia, Lituania, Estonia, Malta Cipro;
e
2007: Bulgaria Romania;
- aderiscono e
TEORIE POLITICO-ISTITUZIONALI DI INTEGRAZIONE EUROPEA
3 principali teorie:
Il processo di integrazione è animato da
Teoria confederalista:
1) la cooperazione deve avere carattere intergovernativo,
lasciando permanere i poteri sovrani dei singoli Stati aderenti, i quali, pur attribuendo
determinate competenze a organi confederali in certi settori, rimangono i soli
legittimati ad esprimere la volontà comune e a determinare di comune accordo
l’indirizzo da imprimere alle politiche riguardanti l’integrazione in tali settori.
Da ciò derivano due regole di principio:
Unanimità dei consensi
- nelle decisioni comuni;
compiti di gestione delle politiche comuni,
- Affidamento agli organismi comuni di
senza svolgere attività indipendenti dalla volontà dei governi degli Stati aderenti.
Teoria federalista: superare lo Stato nazionale
2) l’integrazione deve puntare a (tra le
principali cause di rivalità economiche e dei conflitti armati) con istituzioni comuni
dotate di poteri sovraordinati a quelli di istituzioni nazionali.
Teoria funzionalista: graduale trasferimento di
3) una “terza via” che prevede un
funzioni in determinati settori ad organismi indipendenti dagli Stati, con il compito di
gestire autonomamente le risorse e le politiche comuni. Un graduale passaggio di
competenze dalle istituzioni nazionali a quelle sovranazionali, che conduce ad una
cooperazione sempre più stretta per la realizzazione di interessi e obiettivi generali
comuni.
COMUNITÀ ED UNIONE EUROPEA europea”
La nuova denominazione di “comunità (sviluppo della CEE) viene introdotta dal
Trattato sull’Unione Europea Tratto di Maastricht,
primo (TUE), noto anche come
1992 1993.
cittadina dove fu firmato il 7 febbraio del ed entrato in vigore il 1° novembre
Ceca
Delle 3 originarie comunità europee: la ha cessato di essere operativa, mentre
l’Euratom svolge un ruolo marginale.
Unione Europea forma di integrazione e cooperazione tra gli Stati
Per intendiamo una
membri, nei settori di competenza delle Comunità europee politica
e in quelli della
estera, sicurezza e difesa, attività di cooperazione di polizia e
di nonché in quello delle
giudiziaria in materia penale (TUE art. 1, 3). Trattato
La nozione, l’articolazione e gli obiettivi comuni dell’Unione li troviamo nel
sull’Unione Europea Amsterdam
(Maastricht), modificato ad (firmato nel 1997, entrato in
Nizza
vigore nel 1999) e a (firmato nel 2001, entrato in vigore nel 2003).
OBIETTIVI E STRUTTURA A “PILASTRI” DELL’UNIONE
L’Unione si prefigge 3 obiettivi principali (TUE, art. 2):
elevato tasso di occupazione, sviluppo sostenibile
1) Promuovere un uno mediante la
spazio senza frontiere interne interno),
creazione di uno (mercato rafforzamento
l’unione economica e monetaria
della coesione economica attraverso (moneta
unica); sua identità
2) Affermare la sulla scena internazionale mediante attuazione di una
politica estera difesa comune;
e di sicurezza comune, compresa la definizione di una
3) cittadini dei suoi Stati
La tutela dei diritti e degli interessi dei membri mediante
cittadinanza dell’Unione, spazio di libertà,
l’istituzione di una sviluppando uno
sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione, il controllo delle
frontiere esterne, dell’immigrazione e la lotta alla criminalità.
METODI DECISIONALI DELL’UNIONE
Ogni pilastro possiede proprie procedure e propri strumenti giuridici. In proposito assume
metodi decisionali
rilievo il quadro dei (sostanzialmente due) a seconda dell’ambito di
riferimento.
Metodo comunitario
1) (unionista): complesso delle istituzioni, competenze e attività
Trattato istitutivo della Comunità Europea
disciplinate dal (TCE), attraverso le
quali, tramite procedure caratterizzate da un voto di maggioranza, si forma una
volontà unica, dando così corpo ad atti normativi vincolanti per tutti gli Stati membri,
sovranazionale.
realizzando così una forma di integrazione a carattere Tutti questi
controllo giurisdizionale della Corte di
atti “comunitari” sono suscettibili al
giustizia.
Metodo intergovernativo
2) (sovranista): complesso delle competenze, procedure e
attività, in relazione alle quali si realizza una cooperazione a livello internazionale tra
gli Stati membri. Per questo motivo, gli atti prodotti sono al di fuori del controllo
giurisdizionale della Corte di Giustizia. Le materie ( II° e III° pilastro) trattate tramite
questo metodo non sono disciplinate dal TCE.
3) Metodo Convenzionale: consiste nell’affidare compiti istituzionali a un apposito
organismo costituito da un’assemblea (Convenzione) formata in modo più ampio e
partecipato di quanto avviene nel caso di ricorso al metodo comunitario o
intergovernativo. Pone l’enfasi sull’esigenza, per determinati passaggi della vita
politico-istituzionale dell’Unione, di allargare la base decisionale per fare in modo che
essa sia più rappresentative della società europea nel suo complesso
COOPERAZIONI RAFFORZATE
moneta unica dell’area
Come successe per l’introduzione della e della creazione
“Shengen” (attraversamento senza controlli delle frontiere interne), in un determinato
settore e per determinati obiettivi di competenza dell’Unione, può avvenire che solo alcuni
Stati si trovano d’accordo nella volontà di assumere una decisione comune. In tal caso si fa
“cooperazione rafforzata”
ricordo al metodo della . Le condizioni necessarie sono previste
dal TUE, nella versione modificata con il Trattato di Nizza (art. 10):
1. Gli Stati membri che intendono intraprendere una cooperazione rafforzata possono
farlo rispettando le modalità previste da tale articolo e nel TFUE, sono intese a
promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione e sono aperte in qualsiasi
momento a tutti gli Stati membri;
2. La decisone che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in
ultima istanza, qualora stabilisca che gli obiettivi ricercati non possano essere
conseguiti in un tempo ragionevole dall’Unione nel suo insieme, e a condizione che vi
partecipino almeno 9 Stati membri;
3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i
membri che rappresentano gli Stati partecipanti prendono parte al voto;
4. Gli atti adottati vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un
acquis che deve essere accettato al momento dell’adesione all’Unione.
ABOLIZIONE STRUTTURA A PILASTRI E NUOVI OBIETTIVI DELL’UNIONE
Il Trattato di Lisbona del 2007 abolisce la struttura a pilastri, assegnando all’intera
costruzione europea la denominazione di “Unione”.
recita:<<L’Unione sostituisce e succede alla Comunità>>,
L’art. 1 del Trattato di Lisbona
Trattato sulla comunità europea Trattato sul
ribattezzando il con il nome di
funzionamento dell’Unione.
L’Unione si pone i seguenti impegni e obiettivi:
- Promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli;
- Offrire ai cittadini (europei) uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere
interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo,
l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima;
- Instaurare un mercato interno;
- Garantire sviluppo sostenibile dell’Europa, basata su una crescita economica
equilibrata ed una stabilità dei prezzi, che mira alla piena occupazione ed al progresso
sociale;
- Promuovere il progresso scientifico e tecnologico;
- Lotta all’esclusione sociale.
ADESIONE DI UNO STATO ALL’UNIONE: MODALITÀ E FASI
Ogni Stato europeo che garantisca l’osservanza dei valori dell’Unione può chiedere di
divenirne membro (TUE, art. 49).
I criteri per l’ammissione sono: principi di democrazia;
1. Stabilità politica e rispetto dei
diritti dell’uomo minoranze;
2. Tutela dei e delle di mercato
3. Instaurazione e consolidamento di un’economia che sia in grado
libera concorrenza;
sopportare le regole e le pressioni derivanti dalla
politica, economica e monetaria.
4. Accettazione degli obiettivi dell’unione
tre fasi:
Il procedimento di adesione si articola in
1. Lo Stato interessato indirizza una richiesta al Consiglio che, previa consultazione e
parere del Parlamento Europeo, si pronuncia all’unanimità;
2. Vengono negoziate le condizioni di adesione e tutti gli adattamenti ai trattati in un
accordo di adesione;
3. Tutti i soggetti coinvolti ratificano quest’accordo, spesso condizionato dall’esito
positivo di un Referendum.
RAPPORTI TRA L’UNIONE E I PAESI TERZI
Gli accordi con i paesi terzi sono negoziati dalla Commissione e conclusi dal Consiglio.
Nei rapporti con i paesi in via di sviluppo gli accordi si affiancano a forme di cooperazione
accordi di cooperazione,
economica, che hanno poi assunto forma di ratificati sia dalla
Comunità, sia dagli Stati membri.
accordi di associazione
Gli hanno natura di trattati internazionali, stipulati dalla Comunità
europea con Stati terzi, per instaurare una cooperazione economico-commerciale:
- Liberalizzazione degli scambi;
- Fissare tariffe o dazi doganali;
- Disciplinare importazioni ed esportazioni;
- Previsione forme di assistenza per Paesi in via di sviluppo;
Questo tipo di accordo prevede la formazione di un organo collegiale, il Consiglio di
associazione, formato da rappresentanti Comunità e altri Paesi contraenti.
Si dividono nelle seguenti categorie:
Accordi euromediterranei:
- stipulati con alcuni paesi del mediterraneo e del medio
oriente;
Accordi europei:
- siglati con paesi dell’Europa orientale;
Accordi di associazione e stabilizzazione:
- stipulati con Stati dell’area balcanica;
Accordi con i Paesi ACP:
- favoriscono cooperazione con i paesi dell’Africa, Caraibi e
del Pacifico;
ACQUIS COMUNITARIO
Insieme delle norme adottate nei processi di integrazione europea, detto il “consolidato
comunitario”, cioè il patrimonio normativo e politico – istituzionale dell’Unione.
Tale consolidato assume rilievo per via dell’obbligo dei nuovi paesi membri di accettarlo al
momento della loro adesione ed applicarlo nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Acquis normativo:
- disposizioni trattati istitutivi;
Acquis politico:
- determinazioni Consiglio europeo e Consiglio;
Acquis giurisprudenziale:
- tutte le sentenze della Corte di giustizia;
Acquis di Shengen:
- tutti gli atti adottati nell’ambito della cooperazione di Shengen
(Trattato di Amsterdam);
FONTI DI FINANZIAMENTO DELL’UNIONE (BILANCIO)
bilancio comunitario,
L’Unione dispone di un predisposto dalla Commissione e dal
Parlamento europeo, finanziato dalle seguenti risorse:
- Prelievi riscossi su importazioni di prodotti agricoli;
- Dazi doganali;
- Proventi dell’IVA;
- Contributi annuali sul Prodotto Nazionale Lordo degli Stati membri, i quali finanziano
il bilancio qualora le altre risorse non risultassero sufficienti.
QUADRO ISTITUZIONALE DELL’UNIONE (TUE ART. 3, 1)
- Parlamento europeo;
- Consiglio europeo;
- Consiglio;
- Corte di giustizia;
- Commissione europea;
- Banca centrale europea;
- Corte dei conti;
PARLAMENTO EUROPEO
Ruolo: organo legislativo dell’UE eletto a suffragio universale con competenze di
vigilanza e di bilancio;
Membri: 751 deputati (membri del Parlamento europeo);
Presidente: Antonio Tajani;
Anno di istituzione: 1952 quale Assemblea comune della Comunità europea del
carbone e dell’acciaio; 1962 quale Parlamento europeo, con le prime elezioni dirette
nel 1979;
Sede: Strasburgo (Francia), Bruxelles (Belgio), Lussemburgo.
POTERI LEGISLATIVI
adotta la legislazione dell'UE, insieme al Consiglio dell’UE, sulla base delle proposte
della Commissione europea;
accordi internazionali;
decide sugli
allargamenti;
decide in merito agli
rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede di presentare proposte
legislative;
POTERI DI SUPERVISIONE
controllo democratico
svolge un su tutte le istituzioni dell’UE;
elegge il presidente della Commissione e approva la Commissione in quanto organo.
mozione di censura,
Può votare una obbligando la Commissione a dimettersi;
discarico,
concede il vale a dire approva il modo in cui sono stati spesi i bilanci
dell’Unione europea;
petizioni indagini;
esamina le dei cittadini e avvia
discute la politica monetaria con la Banca centrale europea;
interrogazioni
rivolge alla Commissione e al Consiglio;
monitoraggio elettorale;
effettua
BILANCIO
elabora il bilancio dell’Unione europea, insieme al Consiglio;
approva il bilancio di lungo periodo dell’UE, il "quadro finanziario pluriennale";
COMPOSIZIONE proporzionale alla
Il numero di eurodeputati per ogni paese è approssimativamente
popolazione di ciascuno di essi, secondo i criteri della proporzionalità digressiva: un paese
non può avere meno di 6 o più di 96 eurodeputati e il numero totale non può superare i 751
(750 più il presidente). I gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento
politico, non in base alla nazionalità.
rappresenta il Parlamento europeo
Il Presidente, inoltre, nei confronti delle altre
istituzioni dell'UE e del mondo esterno e dà l'approvazione finale al bilancio dell'UE.
IL LAVORO DEL PARLAMENTO EUROPEO SI ARTICOLA IN DUE FASI PRINCIPALI
commissioni - preparano la legislazione.
20 commissioni 2 sottocommissioni,
Il Parlamento europeo conta e ognuna delle
quali si occupa di un determinato settore. Le commissioni esaminano le proposte
legislative. Gli eurodeputati e i gruppi politici possono presentare emendamenti o
respingerle. Le proposte sono anche discusse all'interno dei gruppi politici.
sessioni plenarie adottano la legislazione.
–
voto finale
In questa fase gli eurodeputati si riuniscono nell’emiciclo per esprimere un
sulla proposta legislativa e gli emendamenti proposti. Di solito si svolgono a
Strasburgo per quattro giorni al mese, ma talvolta vengono organizzate sessioni
supplementari a Bruxelles.
MEDIATORE EUROPEO
organo del Parlamento.
E’ Viene nominato dopo ogni elezione del Parlamento ed è
abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia
cattiva amministrazione da parte
sede in uno Stato membro, riguardante casi di
degli organi comunitari.
In seguito alle denunce il mediatore compie le indagini necessarie e, qualora constati
un caso di cattiva amministrazione, ne investe l’autorità interessata che, entro tre
mesi, dovrà pronunciarsi con un parere. Egli trasmette quindi una relazione al
Parlamento e all’istituzione interessata, mentre la persona che ha sporto denuncia
viene informata dei risultati dell’indagine. Il mediatore presenta annualmente al
relazione
Parlamento una con i risultati delle sue indagini.
CONSIGLIO EUROPEO
Composizione e funzioni:
Le riunioni del Consiglio europeo prendono il nome di “vertici”;
Capi di Stato Governo Presidente della
E’ composto dai o di degli Stati membri e dal
Commissione (+ ministri affari esteri + 1 membro Commissione europea);
2 volte Presidente di turno
Si riunisce almeno l’anno ed è presieduto dal di ogni Stato
membro; indirizzo politico
Il Consiglio europeo ha funzione di (definisce orientamenti e priorità
1, n. 16, 1 Trattato di Lisbona);
politiche generali) (art. poteri decisionali
Il Consiglio europeo esercita anche in materia di:
unione economica e monetaria:
- per il rispetto dei requisiti economici e finanziari
per l’ammissione all’area Euro degli Stati che attual
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