Diritto dell’Unione europea
Processo di integrazione europea
“Dichiarazione Schuman”, 9 maggio 1950.
All’origine di questo processo c’è la “Dichiarazione presentata il 9 maggio 1950” da tale Ministro degli Esteri francese, per la messa in comune delle risorse di carbone e acciaio tra Francia e Germania, in un’organizzazione aperta agli altri paesi europei. Questa data è il simbolo dell’integrazione europea, celebrata ogni anno come festa dell’Europa.
Trattati istitutivi delle Comunità europee
Il processo di integrazione è poi proseguito con la firma dei Trattati istitutivi delle Comunità europee:
- Trattato di Parigi (1951) // Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA);
- Trattato di Roma (1957) // Comunità economica europea (CEE) & Comunità europea dell’energia atomica (CEEA-EURATOM).
A questi trattati hanno aderito inizialmente 6 paesi: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Lussemburgo.
<<L’Italia art. 11 Cost. FLASH: l’adesione italiana giustificata da dove si prevede che: consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni […]>>.
- 1973: aderiscono Danimarca, Irlanda e Regno Unito;
- 1981: aderisce la Grecia;
- 1986: aderiscono Portogallo e Spagna;
- 1995: aderiscono Austria, Finlandia e Svezia;
- 2004: aderiscono Slovenia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Estonia, Malta e Cipro;
- 2007: aderiscono Bulgaria e Romania.
Teorie politico-istituzionali di integrazione europea
Il processo di integrazione è animato da 3 principali teorie:
1) Teoria confederalista: la cooperazione deve avere carattere intergovernativo, lasciando permanere i poteri sovrani dei singoli Stati aderenti, i quali, pur attribuendo determinate competenze a organi confederali in certi settori, rimangono i soli legittimati ad esprimere la volontà comune e a determinare di comune accordo l’indirizzo da imprimere alle politiche riguardanti l’integrazione in tali settori.
Da ciò derivano due regole di principio:
- Unanimità dei consensi nelle decisioni comuni;
- Affidamento agli organismi comuni di compiti di gestione delle politiche comuni, senza svolgere attività indipendenti dalla volontà dei governi degli Stati aderenti.
2) Teoria federalista: l’integrazione deve puntare a superare lo Stato nazionale, tra le principali cause di rivalità economiche e dei conflitti armati, con istituzioni comuni dotate di poteri sovraordinati a quelli di istituzioni nazionali.
3) Teoria funzionalista: una “terza via” che prevede un graduale trasferimento di funzioni in determinati settori ad organismi indipendenti dagli Stati, con il compito di gestire autonomamente le risorse e le politiche comuni. Un graduale passaggio di competenze dalle istituzioni nazionali a quelle sovranazionali, che conduce ad una cooperazione sempre più stretta per la realizzazione di interessi e obiettivi generali comuni.
Comunità ed Unione europea
La nuova denominazione di “comunità europea”, sviluppo della CEE, viene introdotta dal primo Trattato sull’Unione europea (TUE), noto anche come Trattato di Maastricht, cittadina dove fu firmato il 7 febbraio del 1992 ed entrato in vigore il 1° novembre 1993.
Delle 3 originarie comunità europee: la CECA ha cessato di essere operativa, mentre l’Euratom svolge un ruolo marginale.
Per Unione Europea intendiamo una forma di integrazione e cooperazione tra gli Stati membri, nei settori di competenza delle Comunità europee e in quelli della politica estera, sicurezza e difesa, attività di cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale nonché in quello del Trattato (TUE art. 1, 3).
La nozione, l’articolazione e gli obiettivi comuni dell’Unione li troviamo nel Trattato sull’Unione Europea (Maastricht), modificato ad Amsterdam, firmato nel 1997, entrato in vigore nel 1999, e a Nizza, firmato nel 2001, entrato in vigore nel 2003.
Obiettivi e struttura a “pilastri” dell’Unione
L’Unione si prefigge 3 obiettivi principali (TUE, art. 2):
1) Promuovere un elevato tasso di occupazione, uno sviluppo sostenibile mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, mercato interno, rafforzamento della coesione economica attraverso l’unione economica e monetaria, moneta unica.
2) Affermare la sua identità sulla scena internazionale mediante attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione di una difesa comune.
3) La tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l’istituzione di una cittadinanza dell’Unione, sviluppando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione, il controllo delle frontiere esterne, dell’immigrazione e la lotta alla criminalità.
Metodi decisionali dell’Unione
Ogni pilastro possiede proprie procedure e propri strumenti giuridici. In proposito assume rilievo il quadro dei metodi decisionali, sostanzialmente due, a seconda dell’ambito di riferimento.
1) Metodo comunitario (unionista): complesso delle istituzioni, competenze e attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE), attraverso le quali, tramite procedure caratterizzate da un voto di maggioranza, si forma una volontà unica, dando così corpo ad atti normativi vincolanti per tutti gli Stati membri, realizzando così una forma di integrazione a carattere sovranazionale. Tutti questi atti “comunitari” sono suscettibili al controllo giurisdizionale della Corte di giustizia.
2) Metodo intergovernativo (sovranista): complesso delle competenze, procedure e attività, in relazione alle quali si realizza una cooperazione a livello internazionale tra gli Stati membri. Per questo motivo, gli atti prodotti sono al di fuori del controllo giurisdizionale della Corte di Giustizia. Le materie, II° e III° pilastro, trattate tramite questo metodo non sono disciplinate dal TCE.
3) Metodo Convenzionale: consiste nell’affidare compiti istituzionali a un apposito organismo costituito da un’assemblea, Convenzione, formata in modo più ampio e partecipato di quanto avviene nel caso di ricorso al metodo comunitario o intergovernativo. Pone l’enfasi sull’esigenza, per determinati passaggi della vita politico-istituzionale dell’Unione, di allargare la base decisionale per fare in modo che essa sia più rappresentativa della società europea nel suo complesso.
Cooperazioni rafforzate
Come successe per l’introduzione della moneta unica dell’area e della creazione “Schengen”, attraversamento senza controlli delle frontiere interne, in un determinato settore e per determinati obiettivi di competenza dell’Unione, può avvenire che solo alcuni Stati si trovano d’accordo nella volontà di assumere una decisione comune. In tal caso si fa ricorso al metodo della “cooperazione rafforzata”. Le condizioni necessarie sono previste dal TUE, nella versione modificata con il Trattato di Nizza (art. 10):
- Gli Stati membri che intendono intraprendere una cooperazione rafforzata possono farlo rispettando le modalità previste da tale articolo e nel TFUE, sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell’Unione e sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri;
- La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora stabilisca che gli obiettivi ricercati non possano essere conseguiti in un tempo ragionevole dall’Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno 9 Stati membri;
- Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri che rappresentano gli Stati partecipanti prendono parte al voto;
- Gli atti adottati vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato al momento dell’adesione all’Unione.
Abolizione struttura a pilastri e nuovi obiettivi dell’Unione
Il Trattato di Lisbona del 2007 abolisce la struttura a pilastri, assegnando all’intera costruzione europea la denominazione di “Unione”.
L’art. 1 del Trattato di Lisbona recita: <<L’Unione sostituisce e succede alla Comunità>>, ribattezzando il Trattato sulla comunità europea con il nome di Trattato sul funzionamento dell’Unione.
L’Unione si pone i seguenti impegni e obiettivi:
- Promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli;
- Offrire ai cittadini europei uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima;
- Instaurare un mercato interno;
- Garantire sviluppo sostenibile dell’Europa, basata su una crescita economica equilibrata ed una stabilità dei prezzi, che mira alla piena occupazione ed al progresso sociale;
- Promuovere il progresso scientifico e tecnologico;
- Lotta all’esclusione sociale.
Adesione di uno Stato all’Unione: modalità e fasi
Ogni Stato europeo che garantisca l’osservanza dei valori dell’Unione può chiedere di divenirne membro (TUE, art. 49).
I criteri per l’ammissione sono:
- Stabilità politica e rispetto dei principi di democrazia;
- Tutela dei diritti dell’uomo e delle minoranze;
- Instaurazione e consolidamento di un’economia di mercato che sia in grado di sopportare le regole e le pressioni derivanti dalla libera concorrenza;
- Accettazione degli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria.
Il procedimento di adesione si articola in tre fasi:
- Lo Stato interessato indirizza una richiesta al Consiglio che, previa consultazione e parere del Parlamento Europeo, si pronuncia all’unanimità;
- Vengono negoziate le condizioni di adesione e tutti gli adattamenti ai trattati in un accordo di adesione;
- Tutti i soggetti coinvolti ratificano quest’accordo, spesso condizionato dall’esito positivo di un Referendum.
Rapporti tra l’Unione e i paesi terzi
Gli accordi con i paesi terzi sono negoziati dalla Commissione e conclusi dal Consiglio.
Nei rapporti con i paesi in via di sviluppo gli accordi si affiancano a forme di cooperazione economica, che hanno poi assunto forma di accordi di cooperazione, ratificati sia dalla Comunità, sia dagli Stati membri.
Gli accordi di associazione hanno natura di trattati internazionali, stipulati dalla Comunità europea con Stati terzi, per instaurare una cooperazione economico-commerciale:
- Liberalizzazione degli scambi;
- Fissare tariffe o dazi doganali;
- Disciplinare importazioni ed esportazioni;
- Previsione forme di assistenza per Paesi in via di sviluppo.
Questo tipo di accordo prevede la formazione di un organo collegiale, il Consiglio di associazione, formato da rappresentanti Comunità e altri Paesi contraenti.
Si dividono nelle seguenti categorie:
- Accordi euromediterranei: stipulati con alcuni paesi del mediterraneo e del medio oriente;
- Accordi europei: siglati con paesi dell’Europa orientale;
- Accordi di associazione e stabilizzazione: stipulati con Stati dell’area balcanica;
- Accordi con i Paesi ACP: favoriscono cooperazione con i paesi dell’Africa, Caraibi e del Pacifico.
Acquis comunitario
Insieme delle norme adottate nei processi di integrazione europea, detto il “consolidato comunitario”, cioè il patrimonio normativo e politico-istituzionale dell’Unione.
Tale consolidato assume rilievo per via dell’obbligo dei nuovi paesi membri di accettarlo al momento della loro adesione ed applicarlo nei rispettivi ordinamenti nazionali.
- Acquis normativo: disposizioni trattati istitutivi;
- Acquis politico: determinazioni Consiglio europeo e Consiglio;
- Acquis giurisprudenziale: tutte le sentenze della Corte di giustizia;
- Acquis di Schengen: tutti gli atti adottati nell’ambito della cooperazione di Schengen, Trattato di Amsterdam.
Fonti di finanziamento dell’Unione (bilancio)
L’Unione dispone di un bilancio comunitario, predisposto dalla Commissione e dal Parlamento europeo, finanziato dalle seguenti risorse:
- Prelievi riscossi su importazioni di prodotti agricoli;
- Dazi doganali;
- Proventi dell’IVA;
- Contributi annuali sul Prodotto Nazionale Lordo degli Stati membri, i quali finanziano il bilancio qualora le altre risorse non risultassero sufficienti.
Quadro istituzionale dell’Unione (TUE art. 3, 1)
- Parlamento europeo;
- Consiglio europeo;
- Consiglio;
- Corte di giustizia;
- Commissione europea;
- Banca centrale europea;
- Corte dei conti.
Parlamento europeo
Ruolo: organo legislativo dell’UE eletto a suffragio universale con competenze di vigilanza e di bilancio.
Membri: 751 deputati, membri del Parlamento europeo.
Presidente: Antonio Tajani.
Anno di istituzione: 1952 quale Assemblea comune della Comunità europea del carbone e dell’acciaio; 1962 quale Parlamento europeo, con le prime elezioni dirette nel 1979.
Sede: Strasburgo (Francia), Bruxelles (Belgio), Lussemburgo.
Poteri legislativi
- Adotta la legislazione dell’UE, insieme al Consiglio dell’UE, sulla base delle proposte della Commissione europea;
- Decide sugli accordi internazionali;
- Decide in merito agli allargamenti;
- Rivede il programma di lavoro della Commissione e le chiede di presentare proposte legislative.
Poteri di supervisione
- Svolge un controllo democratico su tutte le istituzioni dell’UE;
- Elegge il presidente della Commissione e approva la Commissione in quanto organo. Può votare una mozione di censura, obbligando la Commissione a dimettersi;
- Concede il discarico, vale a dire approva il modo in cui sono stati spesi i bilanci dell’Unione europea;
- Esamina le petizioni dei cittadini e avvia indagini;
- Discute la politica monetaria con la Banca centrale europea;
- Rivolge interrogazioni alla Commissione e al Consiglio;
- Effettua monitoraggio elettorale.
Bilancio
- Elabora il bilancio dell’Unione europea, insieme al Consiglio;
- Approva il bilancio di lungo periodo dell’UE, il “quadro finanziario pluriennale”.
Composizione
Il numero di eurodeputati per ogni paese è approssimativamente proporzionale alla popolazione di ciascuno di essi, secondo i criteri della proporzionalità digressiva: un paese non può avere meno di 6 o più di 96 eurodeputati e il numero totale non può superare i 751, 750 più il presidente. I gruppi parlamentari sono organizzati in base allo schieramento politico, non in base alla nazionalità.
Il Presidente, inoltre, rappresenta il Parlamento europeo nei confronti delle altre istituzioni dell’UE e del mondo esterno e dà l’approvazione finale al bilancio dell’UE.
Il lavoro del Parlamento europeo si articola in due fasi principali
- Commissioni - preparano la legislazione. Il Parlamento europeo conta 20 commissioni e 2 sottocommissioni, e ognuna delle quali si occupa di un determinato settore. Le commissioni esaminano le proposte legislative. Gli eurodeputati e i gruppi politici possono presentare emendamenti o respingerle. Le proposte sono anche discusse all’interno dei gruppi politici.
- Sessioni plenarie – adottano la legislazione. In questa fase gli eurodeputati si riuniscono nell’emiciclo per esprimere un voto finale sulla proposta legislativa e gli emendamenti proposti. Di solito si svolgono a Strasburgo per quattro giorni al mese, ma talvolta vengono organizzate sessioni supplementari a Bruxelles.
Mediatore europeo
È organo del Parlamento. Viene nominato dopo ogni elezione del Parlamento ed è abilitato a ricevere le denunce di qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia sede in uno Stato membro, riguardante casi di cattiva amministrazione da parte degli organi comunitari.
In seguito alle denunce il mediatore compie le indagini necessarie e, qualora constati un caso di cattiva amministrazione, ne investe l’autorità interessata che, entro tre mesi, dovrà pronunciarsi con un parere. Egli trasmette quindi una relazione al Parlamento e all’istituzione interessata, mentre la persona che ha sporto denuncia viene informata dei risultati dell’indagine. Il mediatore presenta annualmente al Parlamento una relazione con i risultati delle sue indagini.
Consiglio europeo
Composizione e funzioni
Le riunioni del Consiglio europeo prendono il nome di “vertici”.
È composto dai Capi di Stato o di Governo degli Stati membri e dal Presidente della Commissione, più ministri affari esteri più 1 membro Commissione europea.
Si riunisce almeno 2 volte l’anno ed è presieduto dal Presidente di turno di ogni Stato membro.
Il Consiglio europeo ha funzione di indirizzo politico, definisce orientamenti e priorità politiche generali, art. 1, n. 16, 1 Trattato di Lisbona.
Il Consiglio europeo esercita anche poteri decisionali in materia di:
- Unione economica e monetaria: per il rispetto dei requisiti economici e finanziari per l’ammissione all’area Euro degli Stati che attuano.
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