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Estratto del documento

CECA).

A tal proposito le direttive si distinguono in:

generali,

a) se indirizzate a tutti gli Stati membri;

individuali o particolari,

b) se indirizzate ad uno o ad alcuni di essi;

di risultato:

— l’obbligatorietà a differenza dei regolamenti comunitari e delle decisioni,

le direttive impongono solo l’obbligo di raggiungere un risultato, lasciando liberi gli Stati di

adottare le misure dagli stessi ritenute opportune;

motivazione: devono essere motivate

— la le direttive e devono riferirsi

ai pareri obbligatori o alle proposte previsti dal Trattato.

Decisioni: 249

sono atti vincolanti delle istituzioni comunitarie, contemplato dall’art. del

Trattato istitutivo della Comunità europea, il quale stabilisce che la decisione è obbligatoria in

tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.

La decisione corrisponde, in sostanza, all’atto amministrativo dei sistemi giuridici nazionali e

rappresenta lo strumento utilizzato dalle istituzioni quando si vuole applicare il diritto

fattispecie concrete.

comunitario a Pertanto, la decisione crea, modifica od estingue

situazioni giuridiche in capo ai destinatari che, nel caso siano individui direttamente investiti

dall’atto, non troveranno alcun ostacolo ad impugnare l’atto con il rimedio previsto dall’art.

230 per annullamento).

del Trattato CE (Ricorso

Elementi essenziali di tale atto sono:

portata individuale:

— la ciò significa che la decisione è riferibile ai singoli destinatari, sia

essi individui che Stati membri, designati dall’atto;

motivazione:

— la secondo la Corte di Giustizia è sufficiente che la motivazione indichi le

ragioni sulle quali l’atto è fondato: ciò al fine di evitare abusi da parte delle istituzioni;

in tutti i suoi elementi,

— l’obbligatorietà sia in relazione al risultato che ai mezzi da

utilizzare per raggiungere l’obiettivo indicato.

Le decisioni sono normalmente emanate dalla Commissione, mentre il Consiglio, di regola,

emana solo le decisioni indirizzate agli Stati membri.

atti ad efficacia non vincolante:

Gli raccomandazioni, pareri e risoluzioni. Sono atti che

permettono alle Istituzioni europee di esprimersi nei confronti degli Stati membri senza

imporre obblighi precisi.

parere

Il non è sottoposto ad alcuna forma particolare, può essere indirizzato agli Stati

membri, ad altre Istituzione europee, ad entrambi, oppure a soggetti di diritto interno degli

Stati stessi. Riflettono la posizione della istituzione da cui promanano.

raccomandazioni

Le hanno gli stessi possibili destinatari dei pareri e producono un effetto di

liceità, cioè che è da considerarsi lecito un atto di per sé illecito, posto in essere per

rispettare una raccomandazione di una istituzione.

risoluzione

La del Parlamento è un atto adottato sulla base di un rapporto presentato da una

delle Commissioni del Parlamento medesimo. Ha la portata di una raccomandazione ed è

indirizzata al Consiglio o alla Commissione.

ORDINAMENTO GIURIDICO DELL’UNIONE

L'Unione europea dispone di personalità giuridica e, in quanto tale, del proprio ordinamento

giuridico a se stante, distinto dall'ordinamento internazionale. Inoltre, il diritto UE ha un

effetto diretto o indiretto sulle disposizioni legislative dei suoi Stati membri ed entra a far

parte del sistema giuridico di ciascuno Stato membro. L'Unione europea è in sé fonte di

diritto. L'ordinamento giuridico è normalmente suddiviso in diritto primario (trattati e principi

generali del diritto), diritto derivato (sulla base dei trattati) e diritto complementare.

PRINCIPALI CARATTERI DELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE

sui generis

Originalità:

A. è un ordinamento , ossia speciale rispetto alle tradizionali

organizzazioni internazionali. Tale originalità deriva dai soggetti dell’ordinamento,

dagli Stati membri fino alle persone fisiche e giuridiche, tutelati dal diritto dell’Unione.

Peculiarità:

B. ordinamento dalla configurazione “nuova”, che non rispetta la classica

tripartizione dei poteri. Tale ripartizione è così rappresentata:

Commissione

- La ha compiti di proposta;

Parlamento,

- Il inizialmente ai margini con un mero ruolo consultivo, può ora

partecipare nella veste di comprimario alla vita legislativa, insieme al Consiglio

procedura di codecisione;

secondo la

Consiglio,

- Il titolare della funzione legislativa.

Corte di Giustizia

- La (in aggiunta) con competenze giurisdizionali.

Autonomia:

C. è un ordinamento autonomo, avente una propria base di legittimazione.

FONTI DELL’ORDINAMENTO DELL’UNIONE europee”,

L’ordinamento giuridico dell’unione si compone di “norme le quali fanno

riferimento a diversi livelli di fonti:

livello primario Trattati, Carta dei diritti fondamentali, accordi

- Fonti di (i

internazionali, principi generali);

livello secondario o derivato direttive decisioni);

- Fonti di (regolamenti, e

Trattati: TUE TFUE,

I quelli istitutivi della comunità, i più recenti come il e il costituiscono

nel loro insieme la “legge fondamentale” dell’ordinamento, a cui è stato riconosciuto – dalla

base costituzionale.

Corte di Giustizia – valore di

diretta

Il problema dell’efficacia delle norme dei Trattati, data la natura sostanzialmente

costituzionale, anziché solo di accordo internazionale: la Corte ha configurato gli effetti diretti

effetti solo verticali,

come costruendo situazioni giuridiche attive di persone fisiche e

giuridiche degli Stati, inclusi gli enti pubblici (es. libera circolazione e libertà di stabilimento).

FLASH: divieto di discriminazione in base alla nazionalità

il è una delle eccezioni che

orizzontale,

prevede l’efficacia delle norme in senso con obblighi a carico di persone fisiche o

giuridiche nei confronti di altre.

principi generali:

I come ad esempio il principio di tutela dei diritto fondamentali, i quali

costituiscono parte integrante del diritto comunitario e vengono rispettati e garantiti dalla

Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

(Convenzione di Roma, 1950).

Carta di Nizza diritti civili, politici,

La (diritti fondamentali): raccoglie e fissa una serie di

economici sociali

e comuni agli Stati membri. La Carta è nata come documento senza valore

giuridico vincolante, ma tuttavia viene spesso richiamata dalla giurisprudenza sia dei giudici

europei, sia nazionali. Con il Trattato di Lisbona, che include la carta sotto forma di allegato,

ne riconosce dunque il valore giuridico.

Regolamenti: efficacia vincolante

I sono atti ad che si caratterizzano per tre elementi

1) portata generale,

fondamentali. hanno cioè indirizzato a tutti i soggetti dell’ordinamento;

obbligatori direttamente applicabili,

2) sono in tutti i suoi elementi; 3) sono cioè non

necessitano di norme interne di adattamento da parte degli ordinamenti statali (ci possono

essere alcune eccezioni).

Direttive: 1)

Le per porre in essere una direttiva sono necessari dei requisiti formali.

l’efficacia nei confronti dei soli Stati destinatari del provvedimento (generali: se indirizzate a

particolari: 2)

tutti gli Stati membri; se indirizzate solo ad uno o ad alcuni); l’obbligatorietà

del risultato, cioè imporre solo l’obbligo di raggiungere un determinato risultato (entro un

determinato termine), lasciando liberi gli Stati di adottare le misure per loro più opportune;

3) motivazione,

la motivate riferendosi a pareri obbligatori o alle proposte previste dai

trattati.

Decisioni: portata individuale,

Le hanno cioè si riferiscono a singoli soggetti

motivate; obbligatorie

dell’ordinamento; devono essere sono in tutti i loro elementi;

l’efficacia varia a seconda del destinatario;

IL SISTEMA GIUDIZIARIO DELL’UNIONE

L’ordinamento dell’Unione ha un proprio sistema di giustizia, formatto dalla Corte di Giustizia,

il Tribunale di primo grado e la Corte dei Conti per le materie contabili.

LA CORTE DI GIUSTIZIA

Ruolo: garantire che il diritto dell'UE venga interpretato e applicato allo stesso modo in ogni

paese europeo, garantire che i paesi e le istituzioni dell’Unione rispettino la normativa

dell’UE.

Membri:

Corte di giustizia:

- un giudice per ciascun paese dell'UE, più 11 avvocati generali

Tribunale:

- 47 giudici. Nel 2019 aumenteranno a 56 (2 giudici per ciascun paese

dell’UE).

Anno di istituzione: 1952

Sede: Lussemburgo

organo giurisdizionale sovranazionale

E’ un la cui natura si riflette in una composizione

multinazionale. I membri devono rivestire le più alte funzioni giurisdizionali nei propri paese

e devono garantire indipendenza da essi. Presso la Corte è previsto un ruolo organico di

avvocati generali, chiamati a intervenire presso la Corte a tutela dell’interessa generale

dell’Unione. Hanno il compito di presentare in udienza, con parzialità, conclusioni motivate

sugli affari sottoposti al giudizio della Corte.

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) interpreta il diritto dell'UE per garantire

applicato allo stesso modo controversie

che sia in tutti gli Stati membri e dirime le

giuridiche tra governi nazionali e istituzioni dell'UE.

singoli cittadini, imprese o

Può essere adita, in talune circostanze, anche da

organizzazioni allo scopo di intraprendere un'azione legale contro un'istituzione dell'UE

qualora ritengano che abbia in qualche modo violato i loro diritti.

COMPOSIZIONE

CGUE 2 sezioni:

La è suddivisa in

Corte di giustizia

la tratta le richieste di pronuncia pregiudiziale presentate dai

 tribunali nazionali e alcuni ricorsi per annullamento e impugnazioni.

Tribunale

il giudica sui ricorsi per annullamento presentati da privati cittadini,

 imprese e, in taluni casi, governi di paesi dell'UE. In pratica, ciò significa che questa

sezione si occupa principalmente di diritto della concorrenza, aiuti di Stato,

commercio, agricoltura e marchi.

Giudici e avvocati generali sono nominati congiuntamente dai governi nazionali per un

presidente

mandato rinnovabile di sei anni. I giudici di ogni sezione eleggono un che resta in

carica per un mandato rinnovabile di tre anni.

Di fronte alla Corte possono essere presentati diversi tipi di ricorsi:

inadempimento infrazione;

- Per o

annullamento

- Per degli atti comunitari;

carenza;

- In in via pregiudiziale.

- Per l’interpretazio

Dettagli
A.A. 2017-2018
28 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher RiccardoBoccolucci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Curti Gialdino Carlo.